Sentenza 7 agosto 2023
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/12/2025, n. 9486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9486 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09486/2025REG.PROV.COLL.
N. 02284/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2284 del 2024, proposto dalla ditta Vs Project S.n.c. di AL UR e RT LA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Deflorian e Luigi Santarelli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Calceranica al Lago, la Gestione associata del servizio tecnico dei Comuni di Caldonazzo – Calceranica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizi amministrativa di Trento - T.R.G.A. - n. 129 del 7 agosto 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il Cons. EM IA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame la ditta Vs Project S.n.c. ha impugnato la sentenza n. 129 del 2023 emessa dal Tribunale regionale di giustizi amministrativa di Trento, con la quale il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio.
2. Con memoria del 18 aprile 2025, l’appellante ha dichiarato di rinunciare con compensazione delle spese sostenute all’appello e l’avv. Flavio Maira Bonazza, in qualità di procuratore del Comune di Calceranica al Lago, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia a spese di lite interamente compensate.
3. Alla pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio rileva che parte appellante risulta avere posto in essere le formalità richieste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia.
5. Pertanto, nel caso all’esame, in relazione al contenuto e alle forme della nota sopra indicata, non resta al Collegio che dichiarare l’estinzione del giudizio.
6. Il Collegio, in assenza di formale costituzione nel presente grado di giudizio delle parti appellate, nulla dispone sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.
Nulla si dispone sulle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CA MB, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
EM IA, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM IA | CA MB |
IL SEGRETARIO