Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal
G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 494/2019 R.G..
Parte_1 l'Avv. GiacomoÈ comparso per parte attrice, Carrozza, su delega dell'Avv. Malavenda, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
In particolare insiste nel rinnovo della CTU per la quantificazione del danno e ribadisce la richiesta di distrazione delle spese.
È comparso per parte convenuta, Controparte_1
l'Avv. Simona della Cava che precisa le
[...] conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 494/2019 R.G.
TRA
(C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso Parte_1
_1 , Viadall'Avv. Mario Giuseppe Romeo, elettivamente domiciliato in
Mario Giurba n. 17, presso lo studio dell'Avv. Rosita Capano, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1 P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Giordano, Concetta Conti e
Simona Della cava, elettivamente domiciliata in _1 , Via Consolare
Valeria, presso la sede dell' _1 , giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale medica
Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio l' Controparte_1
[...] al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti dallo stesso in ragione di un disallineamento mandibolare subito in occasione di un intervento chirurgico eseguito in data 14.07.2010, in occasione del quale si produceva un eccessivo allungamento della mandibola dx per l'errata applicazione di placca metallica, successivamente fratturata.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che:
- nel 2007 iniziava ad accusare dolori alla mandibola dx durante la masticazione,
sicché, a seguito di accertamenti radiologici, scopriva di soffrire di neoformazione mandibolare dx (cisti); - nel 2009, a seguito di accertamenti specialistici, si rendeva necessario un intervento chirurgico endorale di asportazione della cisti, eseguito presso la Villa Salus di _1 , che portava ad un apparente miglioramento;
infatti, dopo pochi mesi, notava la ricomparsa di nodulazione dura e dolente alla palpazione, alla mandibola dx, per cui si sottoponeva a nuovi accertamenti radiografici e ad un nuovo intervento chirurgico (per neoformazione a nido d'api all'osso mandibolare) di enucleazione di neoformazione di n.d.d. emimandibolare dx con resezione
emimandibola dx e posizionamento di placca da ricostruttiva, eseguito in data
14.07.2010 presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale del CP_1 di CP_1 , al quale seguiva altro intervento in data 22.07.2010 di revisione della ferita chirurgica endorale con courettage del margini;
- da tali interventi derivava - alla luce della CTP di parte una deviazione del volto
a sinistra con notevole edema a dx, deviazione della rima buccale e limitazioni dell'apertura della bocca con difficoltà masticatorie, imputata all'errata applicazione di protesi più lunga dopo la resezione mandibolare dx, che comportava la deviazione dell'apparato masticatorio non essendo la mandibola allineata;
- nel 2013 si verificava la rottura di detta placca metallica mandibolare, per cui in data 03.05.2014 si rendeva necessario un intervento chirurgico, eseguito presso di LA in Ravenna, che portò1' Controparte_2 del Controparte_3 un decisivo miglioramento per rimozione della placca fratturata, courettage dei monconi mandibolari di aspetto osteitico e posizionamento di nuova placca ricostruttiva mandibolare, ma la parte dx appariva cronicamente edemosa e deforme con apertura boccale ridotta.
Alla luce di quanto evidenziato, l'attore deduceva di avere inutilmente investito, in via stragiudiziale, l'Azienda convenuta della richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'intervento del 14.07.2010 e di avere inutilmente esperito il tentativo di mediazione;
indi, agiva nel presente giudizio per l'accertamento della responsabilità per le condotte negligenti e imperite poste in essere dai sanitari dell'Azienda, che hanno comportato un'immediata deviazione della mandibola dx verso sinistra con le relative conseguenze invalidanti, chiedendo, nello specifico, il risarcimento del danno da limitazione dell'apertura della bocca, stimata dal CTP nell'8%, pregiudizio estetico moderato-grave (per deformità da asimmetria facciale, edema cronico e cicatrici chirurgiche) stimato nel 20% e danno biologico permanente stimato nella misura del 26% (per una somma complessiva pari a € 117.758,00), con richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con atto del 23.04.2019 si costituiva l' Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea
[...]
,
deducendo il difetto di prova degli elementi necessari all'addebito della responsabilità e la correttezza dell'operato dei sanitari nelle cure prestate al paziente.
Successivamente, a seguito di rinvii e del deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
e note scritte delle parti, veniva disposto con provvedimento del 04.01.2023
l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Così istruita documentalmente la causa, ritenutala matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 10.06.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda va accolta nei termini di seguito indicati.
Rammenta, in primo luogo, il Tribunale l'orientamento espresso in sede di legittimità per il quale “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. sez. III, 17/10/2019, n. 26303). Pertanto, il paziente creditore ha il mero onere di provare il contratto (o il contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario, nonché quello soltanto di allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo, invece, tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, né la relativa gravità. Nei giudizi risarcitori, in particolare, si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Di tal ché, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, quale fatto estintivo del diritto (Cass. civ. sez. III, 29/01/2018, n. 2061). Ed ancora, “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare secondo il criterio del "più probabile che non” - l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'evento di danno (aggravamento della patologia esistente o insorgenza di una nuova malattia) (Cassazione civile sez. VI, 02/09/2019, n.21939).
Fatta questa doverosa premessa, si ritiene fondata la domanda formulata dall'attore nei confronti della struttura sanitaria, alla luce tanto della documentazione prodotta agli atti del giudizio che della consulenza tecnica d'ufficio espletata. Invero, parte attrice ha dato prova per tabulas dell'esistenza del rapporto con l'ente convenuto e del nesso tra l'evento e la condotta, con conferma in sede di CTU medico legale.
Infatti, al fine di ottenere ogni elemento utile con riguardo alla condotta contestata,
è stata espletata apposita CTU medico legale, e a seguito di una apprezzabile descrizione della tipologia di intervento e dei rischi correlati, sulla scorta della ricostruzione degli eventi effettuata sulla base della documentazione sanitaria prodotta agli atti, tanto viene evidenziato nella relazione peritale, ove si legge “Le problematiche lamentate dal periziando circa la frattura della placca di fissazione para-mandibolare dx inserita presso il reparto di "Chirurgia maxillo-facciale" di _1 in data 14/07/2010, in conseguenza dell' Controparte_4
dell'intervento di resezione sub-totale del corpo mandibolare dx interessato da neoformazione accertata mediante esame istologico (ameloblastoma unicistico follicolare plessiforme) coinvolgente l'angolo mandibolare di dx con estrazione dell'elemento dentario 4.8 inglobato nella lesione, sono ascrivibili ad un mancato studio clinico del caso pre-intervento attinente l'occlusione dentaria corretta da ripristinare. Tale studio, il cui fine ultimo nel caso specifico del signor Pt_1 era quello di valutare l'iniziale condizione occlusale ed il corretto distanziamento dei monconi ossei residui, così da riprodurre e rispettare il più possibile le condizioni fisiologiche sia occlusali che dell'articolazione temporo-mandibolare di dx e quindi delle forze masticatorie esercitate dai muscoli del cavo orale che si sarebbero esplicate durante gli atti della masticazione con conseguente ripercussione sulla placca di fissazione inserita durante l'intervento, dall'analisi della cartella clinica non risulta essere stato effettuato dagli operatori sanitari prima di procedere all'intervento correttamente indicato di asportazione della lesione neoplastica”.
Ancora "A conferma di ciò, dall'analisi degli esami radiografici e della placca di fissazione la frattura della suddetta, avvenuta a distanza di circa tre anni dal suo inserimento, si è manifestata in zona distale del corpo mandibolare dx in corrispondenza del moncone osseo residuo discontinuo alla porzione residua della branca montante mandibolare;
in tale zona si manifestano le principali forze durante gli atti masticatori", rilevando che “La frattura della placca di fissazione a distanza di circa tre anni dal suo inserimento, nel caso specifico del signor Parte_1 و
risulta essere la conseguenza di una mancata ed adeguata programmazione pre- operatoria: tale indispensabile e routinaria programmazione è finalizzata, in ambito maxillofacciale, alla valutazione dell'iniziale condizione occlusale dell'apparato dentario ed al corretto distanziamento dei monconi ossei mandibolari residui così da riprodurre e rispettare il più possibile le condizioni fisiologiche sia occlusali che dell'articolazione temporo-mandibolare di dx e quindi delle forze masticatorie esercitate dai relativi muscoli masticatori del cavo orale che si esplicano durante gli atti della masticazione, con conseguente distribuzione corretta delle stesse sulla placca di fissazione inserita durante l'intervento. La mancanza di tale studio pre- operatorio specifico da parte degli operatori sanitari che hanno effettuato l'intervento chirurgico sul signor Pt_1 ha comportato l'inserimento spaziale non corretto della placca di fissazione con conseguente erroneo distanziamento dei monconi ossei residui ed un non corretto smorzamento delle forze masticatorie che andavano ad esercitarsi sulla stessa;
tali forze fisiche ripetute nel tempo hanno causato uno stress strutturale sulla placca di fissazione tale da indurla a frattura”.
Continuano, ancora, i consulenti, nell'evidenziare come “La mancanza, da parte degli operatori sanitari dell'U.O. Controparte_5 dell' Controparte_4
[...] sia di un adeguato studio clinico che di una adeguata programmazione pre- operatoria, ha comportato l'inserimento e la fissazione della placca a mezzo di viti in maniera non corretta: infatti, se i sanitari avessero effettuato quanto sopra, si sarebbero resi conto di dover posizionare i monconi ossei residui affrontati ad una distanza minore, così da rendere più tollerabili al mezzo di fissazione le forze ripetute nel tempo che si manifestavano durante gli atti masticatori del signor Parte_1
[...] A riprova di quanto sopra esposto, si evince dall'analisi della cartella clinica redatta presso l'U.O. di Chirurgia Maxillo-facciale del "Maria Cecilia Hospital
S.p.a." sito in LA (RA), che prima dell'intervento della rimozione della placca di fissazione fratturata effettuato presso il suddetto nosocomio, i sanitari hanno proceduto ad un corretto ed adeguato studio del caso attinente alla condizione clinica ed occlusale dell'apparato odontostomatognatico del signor Parte_1 . Da notare che la placca di fissazione mandibolare inserita in data 03/05/2014 dai sanitari dell'U.O. di Chirurgia Maxillo-facciale del "Maria Cecilia Hospital S.p.a." di
LA (RA) risulta essere quasi completamente sovrapponibile come morfologia e quindi tipologia a quella precedentemente inserita presso l'U.O. di Chirurgia Maxillo- facciale dell'A.O.U. “ CP_4 "di _1 come riscontrabile dall'analisi degli esami
,
radiografici".
A seguito delle osservazioni formulate dai consulenti di parte, i CCTTUU evidenziavano ulteriormente come “L'intervento di asportazione della lesione neoplastica è stato correttamente eseguito a differenza del non corretto
posizionamento della placca di fissazione... Pertanto, è ravvisabile responsabilità professionale per negligenza a carico dei sanitari del reparto di Chirurgia Maxillo- facciale del Policlinico A.O.U. CP_4 che hanno effettuato l'intervento a carico 61
del signor Pt_1 per quanto sopra esposto". '
Le conclusioni del Collegio, rese all'esito di una accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno integralmente condivise, anche in ordine alla quantificazione dei danni, segnatamente individuati in una "Invalidità temporanea biologica: circa 7 mesi e mezzo in misura parziale del
10% (dall'epoca della rottura della placca, documentata nell'imaging dell'esame radiologico 14.09.13 sopra riportato, al ricovero del 2.05.14) in considerazione della problematica, cui sono da aggiungere giorni 3 di assoluta (ricovero del 2-5.05.14) e circa due mesi di parziale, di cui un mese al 75% ed un altro mese al 50% (successivo periodo di convalescenza, in considerazione della limitazione funzionale masticatoria, sulla base dei dati in atti). Invalidità permanente: si configura un danno biologico permanente differenziale ("maggior danno") valutabile in misura non superiore al 2%, inteso come danno differenziale tra 9% e 7%, per l'aggravamento del pregiudizio estetico correlabile a riapertura e prolungamento della cicatrice chirurgica del primo intervento per la rimozione della prima placca con impianto della successiva". Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), questo Giudice esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Per la Suprema Corte, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive" (Cass. n. 11081/2020).
Nel caso di specie, risulta in atti provato l'an della pretesa risarcitoria sulla scorta della documentazione allegata, che attesta l'instaurazione del rapporto con la struttura convenuta, l'insorgenza della patologia e la genesi della stessa, nonché la condotta colposa.
Alla luce di quanto espresso, si ritiene di accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale biologico e di riconoscere gli importi di seguito indicati, come da Tabelle vigenti per le lesioni di lieve entità.
Segnatamente, si riconosce all'attore (età 39 anni) il risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente differenziale nelle percentuali indicate in sede peritale. Invero, come espresso in sede di legittimità, nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. civ., sez. III, sent., 21 giugno 2012, n. 10303).
Quindi, a fronte della condivisa stima peritale di n. 3 giorni di invalidità temporanea totale, n. 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, n. 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e n. 225 giorni di invalidità temporanea parziale al 10%,
(indennità giornaliera di € 55,24), si liquida il danno biologico temporaneo in una somma pari a € 3.480,12 (Invalidità temporanea totale € 165,72, Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90, Invalidità temporanea parziale al 50% €
828,60, Invalidità temporanea parziale al 10% € 1.242,90) ed il danno biologico permanente differenziale in una somma pari a € 5.993,57.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito complessivamente determinato (€ 9.473,69) deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (Cass. sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione" (Cass. 29420/2019 e 30999/23), ai valori medi (esclusa la fase istruttoria/trattazione), per un importo pari a
€ 3.397,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge e contributo unificato (€ 759,00).
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico dell' _1 convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott.
Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda dell'attore per le ragioni di cui in parte motiva;
condanna l' Controparte_1 al risarcimento del danno in favore dell'attore, per un importo pari ad € 9.473,69, da rivalutarsi come in parte motiva;
- condanna l' Controparte_1 alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore, per un importo pari a 3.397,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge e contributo unificato
(€ 759,00); spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna l' Controparte_1 al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo