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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott. Rossana Taverna Consigliera
a scioglimento della riservata decisione assunta il 23.5.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. n. 92/2012 nella causa civile n. 3597 2024 R.G. in sede di reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012
tra
Parte_1
Avv. Fiorillo Luigi
Reclamante
e
Parte_2 avv. Bortone Giuseppe
AVV. Ciccolella Alessandra Reclamato
Oggetto: reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina n. 1307/2024 pubbl. il 27/11/2024 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. art. 1, comma 48 L. 92/12, ha adito il Parte_2
Tribunale di Latina per impugnare il licenziamento senza preavviso comminatogli da
[...]
, contestandone l'insussistente motivazione, in relazione a fatti addebitatigli Parte_1
e posti a base dello stesso e per sentir dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'annullabilità dello stesso, attesa l'assenza della giusta causa e/o del giustificato motivo e la sua sproporzionalità, chiedendo, quindi, di essere reintegrato nel posto di lavoro con condanna al pagamento della indennità risarcitoria, dal giorno del licenziamento alla
1 effettiva reintegra, commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita pari a lordi € 2.250,41, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro, nella misura di 12 mensilità, o comunque l'adozione, da parte del Tribunale adito, in ogni caso e per il diverso avviso, salvo gravame, di ogni altro provvedimento e misura risarcitoria di cui all'intero art. 18 l. 300/70, per ogni eventuale diversa qualificazione della illegittimità del licenziamento , costituitasi nella fase sommaria del Parte_1 giudizio, deduceva la correttezza del licenziamento, insistendo per il rigetto del ricorso. Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegra in servizio del ricorrente, con condanna al pagamento della indennità risarcitoria e spese del giudizio. Avverso tale ordinanza di accoglimento, ha promosso, dinanzi al Parte_1 medesimo Tribunale, ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 e ss. Legge 92/2012, con il quale, sulla scorta delle medesime difese svolte in sede di costituzione della fase sommaria e introducendo, anche, circostanze e fatti successivi rispetto alle contestazioni poste a base del licenziamento, ha richiesto la revoca dell'ordinanza di accoglimento con restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della stessa.
Con comparsa di costituzione di risposta, si è costituito nella fase Parte_2 di opposizione, contestando ancora una volta il licenziamento intimato, insistendo nelle conclusioni come già rassegnate nella fase sommaria. Con sentenza n. 1307/2024, pubblicata e comunicata in data 27/11/2024, il Tribunale di Latina ha rigettato il ricorso in opposizione con conseguente conferma dell'ordinanza opposta, condannando, altresì, alle spese anche della ulteriore Parte_1 fase del giudizio. Avverso tale decisione, propone reclamo ex art. 1, comma 58 e Parte_1 ss. l. 92/2012, con atto depositato il 23.12.2024. Si costituisce con memoria per resistere al gravame. Parte_2
Preliminarmente parte reclamata deduce l'inammissibilità e improcedibilità del reclamo per carenza dei requisiti di cui al combinato disposto dell'art. 1, co. 58 e ss. L. 92/2012 e art. 433 c.p.c..Rileva come, a pena di inammissibilità del reclamo a cui è applicabile estensivamente la disciplina di cui all'art. 434 c.p.c., per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'atto deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate per la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ulteriore eccezione preliminare è costituita dalla inammissibilità di fatti e circostanze contestate precedentemente e/o successivamente all'impugnato licenziamento, introdotti per la prima volta nel presente grado. Quale primo motivo di gravame che come la sentenza di primo Parte_1 grado sia errata nella parte in cui afferma che la società datrice non abbia proceduto con la massima tempestività alla contestazione dell'addebito. Sottolinea che nell'ipotesi di società di particolari dimensioni e complessità com'è pacificamente la reclamante il dies a quo per la valutazione della tempestività non può che essere individuato con
2 riferimento al momento in cui la notizia del comportamento illegittimo giunge a conoscenza dei vertici societari e, in particolare, dei soggetti a cui è attribuito l'esercizio del potere disciplinare. Parte reclamata evidenzia come il fatto del 21 settembre 2021 sia stato contestato a ben otto mesi di distanza e cioè solo in data 22/05/2022. Quale secondo motivo di reclamo, censura la sentenza laddove non Parte_1 considera nel caso di specie che il concetto di “affidabilità” e di “fiducia”, che il datore di lavoro deve riporre nei dipendenti, è stato irrimediabilmente leso dalla condotta ingiustificata posta in essere dal atteso che quest'ultimo ha intenzionalmente Pt_2 interrogato la posizione di un cliente al fine di accedere ad informazioni personali senza alcuna valida ragione di servizio. Parte reclamata rileva come il fatto sia rimasto assolutamente indimostrato e indimostrabile, nel corso del giudizio di primo grado, perché mai verificatosi e, quindi, insussistente, in ogni sua forma, modalità e entità. L'insistenza della reclamante a voler, inutilmente, escutere tale , perché venga a “confermare” di non essersi Persona_1 recato presso l'Ufficio Postale di Salto di Fondi in data 21/09/21 sarebbe priva di fondamento perché anche se tale assenza fosse dimostrata ciò non escluderebbe comunque che altro soggetto, fornendo falsi documenti, si sia presentato quel giorno affermando di chiamarsi Sottolinea che l'ente avrebbe infatti potuto e dovuto, anche in Persona_1 funzione preventiva, diramare un avviso a tutti gli Uffici Postali perché, in caso di nuove richieste di interrogazioni per tale nominativo, gli addetti, nell'immediatezza, avrebbero potuto fare ogni migliore verifica della identità del soggetto richiedente, con interessamento, all'occorrenza, anche delle forze dell'ordine. Inoltre non esiste alcuna espressa, formale ed esplicita disposizione aziendale che vieti, inibisca o circoscriva ad alcune operazioni l'accesso e l'uso dell'applicativo 3270, ancora pienamente in uso Contr presso gli Uffici Postali, anche dopo l'introduzione del nuovo applicativo Nel corso del giudizio di primo grado, non ha fornito la prova, su di lei gravante, Parte_1 che siano state violate le procedure di identificazione personale del cliente Per_1
Quale terzo motivo di gravame la reclamante deduce che, dato il presupposto oggettivo costituito dalla mancanza di idoneità del lavoratore a svolgere la propria funzione tale da menomare la fiducia del datore di lavoro, è certamente da giustificare l'irrogazione della sanzione massima del licenziamento, tenuto conto del ruolo di Direttore di Ufficio postale che presuppone un rapporto fiduciario più stretto, nel senso che il datore di lavoro deve poter riporre assoluta fiducia nei confronti dei soggetti preposti a tale attività. Parte reclamata rileva come invece nel caso di specie, nessun "forte" pregiudizio è stato arrecato alla società in quanto alcuna condotta del dipendente, atta a compromettere quel particolare affidamento riposto in ordine alla corretta esecuzione del servizio relativo alla gestione dei rapporti finanziari, è stata posta in essere. Evidenzia che nessun reclamo per illecito trattamento dei dati personali risulta essere stato proposto dal cliente e che nessun danno all'immagine è stato arrecato all'azienda.
3 Come quarto motivo di reclamo deduce che il licenziamento Parte_1 costituisce un provvedimento da adottarsi nei casi in cui non sussistano più gli estremi per proseguire il rapporto di lavoro e che nel contesto fattuale già rappresentato nessun dubbio può sussistere sul fatto che il licenziamento intimato da sia sorretto da giusta Parte_1 causa e sia proporzionato, essendo evidente l'intensità del dolo del lavoratore il quale nella realizzazione della condotta contestata ha violato sia il dovere di diligenza che quello di fedeltà e non ha rispettato i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Quale quinto motivo, rileva come i fatti che hanno giustificato il Parte_1 licenziamento integrano a tutti gli effetti la giusta causa, delineata dall'art. 2119 c.c. e ricorda che il Giudice al fine della valutazione della ricorrenza della giusta causa, può non solo tener conto delle previsioni contrattuali, ma può liberamente valutarne la ricorrenza a prescindere da esse finanche quando prevedano misure conservative. Ciò premesso, in via subordinata, la reclamante evidenzia come il comportamento addebitato al lavoratore integri comunque la giustificazione causale prevista dal CCNL. In base alle norme del contratto collettivo richiamate nella lettera di licenziamento (art. 54, c. 6, ccnl), è sufficiente che ricorrano genericamente fatti o atti dolosi, che non consentano la prosecuzione temporanea del rapporto, per giustificare un licenziamento per giusta causa.
osserva che il licenziamento disciplinare impugnato, oltre ad Parte_2 essere motivato su insussistenti, apparenti, pretestuosi e infondati fatti, tardivamente contestati, sarebbe da ritenersi, in ogni caso, eccessivo e sproporzionato perché le circostanze, quand'anche e solo per mera ipotesi sussistenti, non rientranti tra quelle che avrebbero potuto e dovuto prevedere la sanzione espulsiva e soprattutto di tali gravità da giustificare il licenziamento in tronco con effetti retroattivi. Quale sesto motivo parte reclamante rileva come nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che il licenziamento sia illegittimo, le conseguenze certamente non potrebbero essere quelle del ripristino del rapporto di lavoro posto che non puo' dirsi giudizialmente accertata la «insussistenza del fatto» posto a base del licenziamento, oppure nell'ipotesi in cui il giudice accerti che in relazione alla condotta contestata il CCNL prevede una diversa sanzione, mentre, nel caso di specie, si possono certamente escludere entrambe le suddette ipotesi.
Come settimo motivo di reclamo, argomenta come sia del tutto Parte_1 evidente che il fatto contestato sia rappresentato da un preciso accadimento storico. Ed invero i fatti contestati sono sussistenti ed estremamente gravi, ma, ai fini della individuazione delle conseguenze sanzionatorie del licenziamento illegittimo, non rileva affatto la gravità del fatto contestato – elemento che incide unicamente sulla valutazione di legittimità del licenziamento – essendo appunto sufficiente che il fatto sussista. Dunque, anche un fatto di non significativo rilievo, tale da non legittimare il licenziamento, può dar luogo a una sanzione puramente indennitaria. Pertanto, una volta acclarato che il fatto contestato sussiste, per essersi verificato storicamente, per essere
4 imputabile al lavoratore e per avere lo stesso una qualche rilevanza disciplinare, deve necessariamente escludersi l'ipotesi di “insussistenza del fatto” e, dunque, l'applicabilità della tutela reintegratoria ex art. 18, c. 4, Stat. Lav. Quale ottavo motivo di reclamo deduce come non possa ritenersi Parte_1 che la condotta posta in essere dal lavoratore sia riconducibile ad una delle sanzioni conservative previste dal contratto collettivo.
Quale nono motivo parte reclamante rileva come non v'è dubbio che nella fattispecie in esame l'inadempimento posto in essere dalla controparte costituisca, in ogni caso, un giustificato motivo soggettivo di licenziamento cosicché, a tutto voler concedere, si dovrà procedere alla relativa conversione del licenziamento. Quale decimo motivo di gravame chiede che nella denegata ipotesi Parte_1 di conferma della sentenza reclamata, dagli importi in ipotesi spettanti al reclamato dovranno essere detratte le somme dallo stesse percepite nello svolgimento dell'attività lavorativa resa a favore di terzi. Il reclamo è fondato. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. in quanto dalla lettura del gravame si evince l'individuazione chiara ed esauriente del "devolutum", con adeguata critica alle ragioni della decisione nel rispetto degli oneri sanciti dalla richiamata norma, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. SU n. 27199/2017). Del pari infondata è l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare sollevata da parte reclamata. Secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (si veda ex multis Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; n. 1562 del 2003; Cass. n. 12141 del 2003) il criterio dell'immediatezza, esplicazione del generale precetto di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicchè risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti Nel caso di specie, tenuto conto della particolare complessità dell'organizzazione aziendale datoriale e del fatto che l'attività di indagine è stata avviata nel febbraio 2022 e, dopo avere acquisito i necessari documenti contabili e raccolto le dichiarazioni del il 29 marzo 2022 il successivo 25 maggio 2022 è stato avviato il relativo Pt_2 procedimento disciplinare, deve ritenersi che non vi sia stata in concreto alcuna violazione dei suddetti principi giurisprudenziali in tema di tempestività della contestazione.
5 Passando al merito della questione della legittimità del licenziamento per giusta causa del 14 giugno 2022 l'articolata contestazione disciplinare, integralmente riportata nella pronuncia impugnata, è stata correttamente riassunta dal Giudice di primo grado, che ha ritenuto l'illecito ascritto al incentrato sulle seguenti condotte: Pt_2
“… l'aver interrogato, in data 21.09.2021, il profilo del cliente , Persona_2
- senza autorizzazione del cliente;
- senza una valida ragione di servizio;
- senza osservare le procedure aziendali in materia di identificazione dei clienti;
- utilizzando non l'applicativo dedicato, denominato “SDP”, ma altro applicativo, quello denominato “3270”, che, appunto, non registra le operazioni di identificazione del cliente, non lascia traccia delle attività compiute nel LE di FO e che può essere utilizzato solo dietro specifica autorizzazione e solo per particolari esigenze di servizio. Veniva altresì contestata la recidiva in relazione a due sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni comminate rispettivamente in data 20 novembre 2020 e 20 settembre 2021. E' pacifico, in quanto non contestato non solo in entrambi i gradi giudizio ma neppure in sede di giustificazioni rese agli ispettori in data 29 Marzo 2022, che il 21 settembre 2021 con le credenziali informatiche incontrovertibilmente riconducibili al quest'ultimo dopo aver attivato la postazione di lavoro alle 08:12 ed avere seguito Pt_2 Contr varie operazioni di cassa utilizzando l'applicativo si disconnetteva da tale applicativo alle 10:47 per connettersi, sempre con le medesime credenziali, al sistema 3270 e così interrogare il profilo del cliente , censito presso l'ufficio postale di Caserta Persona_1
Centro e residente nel Comune di Recale, in provincia di Caserta, con cinque Contr interrogazioni nell'arco di tre minuti, per poi di nuovo riconnettersi all'applicativo con il quale aveva precedentemente operato. E' altresì incontestato che tale cliente era stato più volte aggredito da tentativi di frode e che rilasciava dichiarazione scritta di non essere mai stato nell'ufficio postale di
Salto di Fondi, di non aver mai chiesto nessuna interrogazione dei propri dati al suddetto ufficio e di non conoscere tale Parte_2
Il nucleo fondante della contestazione attiene quindi all'aver proceduto ad effettuare 5 accessi (volti alla interrogazione dei dati anagrafici del cliente) senza alcuna ragione di ufficio e in assenza di autorizzazione del cliente, disconnettendosi da un applicativo ordinariamente utilizzato e che avrebbe consentito di registrare l'operazione di identificazione del cliente, per passare ad un applicativo che non lascia traccia delle attività compiute nel LE di FO (ma solo attraverso piu' complessi controlli della struttura centrale che, nel caso di specie, monitorava da remoto il profilo dello . Per_1
In sede di giustificazioni il si limitava a rispondere: “Prima di Pt_2 qualsivoglia interrogazione dei profili dei clienti conservati in tutti i relativi applicativi informatici in uso, procedo senza deroga alcuna, all'identificazione del soggetto che in ufficio me ne fa legittima, motivata e personale richiesta. Ciò è sicuramente avvenuto
6 senza ombra di dubbio alcuno anche in occasione dell'interrogazione del profilo del cliente da me effettuata in data 21 settembre 2021”. Persona_1
E' quindi incontestato (e documentalmente provato, per quanto si dirà appresso) che anche per le operazioni in esame (interrogazioni del profilo del cliente) sia imprescindibile l'identificazione del cliente. Oggetto della contestazione è proprio l'accesso ai dati in assenza non solo di autorizzazione del cliente ma di preventiva identificazione di chiunque si fosse presentato allo sportello per richiedere tali interrogazioni: nello specifico, e ancor piu' a monte, si contesta l'utilizzo stesso di un sistema che non lascia traccia di tali obbligatorie procedure di preventiva identificazione, in assenza di ragioni di servizio che possano aver indotto l'operatore a disconnettersi dall'applicativo che “traccia” tutte le attività compiute, compresa quella di identificazione.
In ordine alle modalità con le quali tale operazione di identificazione doveva essere effettuata la deposizione della teste è chiara e puntuale: “il 3270 è Tes_1 utilizzabile solo per comprovate ragioni di servizio di carattere eccezionale, ad esempio, se si blocca la carta postamat o bancomat di un cliente attraverso il 3270 si può procedere allo sblocco e al rilascio di nuovo pin… Non c'è una specifica disposizione che vieti l'utilizzo del 3270, ma è chiaro dalla lettura del manuale di identificazione del cliente. In esso si legge che il cliente che giunge allo sportello deve essere sempre identificato mostrando un documento di identità e il codice fiscale. l'identificazione del cliente può avvenire mediante lettore ottico della tessera sanitaria oppure de visu, in quest'ultimo caso l'operatore inserisce il codice fiscale dell'utente a terminale, e di questa operazione ne rimane traccia nel giornale di fondo. Lo stesso non avviene nel sistema 3270, il quale non consente la registrazione della identificazione. Per questo il cliente si deve prima identificare in sdp”. È pertanto emerso che il ha deliberatamente abbandonato il sistema Pt_2
SDP, utilizzato fino a pochi minuti, per accedere ad un sistema che non consente alcuna identificazione del cliente, dovendosi intendere per identificazione, in alternativa alla scannerizzazione del documento di identificazione e quindi nelle ipotesi di presentazione
“de visu”, l'inserimento a sistema dei dati rilevati dalla documentazione presentata. La differenziazione, ai fini che qui interessano, tra la “registrazione” della identificazione e l'identificazione stessa, posta a fondamento della pronuncia di primo grado, non appare condivisibile. Infatti tale conclusione, secondo cui l'inserimento a sistema (che evidentemente lo consenta) di dati tratti dal documento di identità del “presentatore” è a tal punto connaturata all'attività di “identificazione” stessa (tanto da non poter differenziare tra prova della identificazione e mancata prova della “registrazione” della stessa), è supportata dalle risultanze del Manuale Operativo in atti, della cui conoscibilità da parte del lavoratore non si discute in giudizio. Il Manuale contiene una serie di dettagliate disposizioni in ordine alla necessità di identificazione del titolare del conto o di soggetti terzi abilitati (si veda pag 18 identificazione delle persone fisiche che effettuano
“operazioni su rapporto continuativo e occasionale”) e, dopo aver premesso le condizioni di validità del documento di riconoscimento (che deve essere coerente con le indicazioni
7 contenute nel documento attestante il codice fiscale) prescrive espressamente la
“acquisizione a sistema dei dati” o “inserimento a sistema” dei dati, quali ad esempio la data di scadenza del documento (si veda pag. 19) e detta delle specifiche indicazioni in punto di acquisizione della documentazione suddetta, mediante modalità cartacea o scannerizzazione (modalità dematerializzata). In sostanza il Manuale prescrive l'obbligatorietà della identificazione con modalità che implicano necessariamente il tracciamento di tale attività dell'operatore. Ne consegue che è irrilevante la mancata, espressa, indicazione, nel manuale, della
“eccezionalità” dell'utilizzo del sistema 3270: l'identificazione, così intesa, è in concreto mancata, visto il deliberato utilizzo di un sistema che non la consente affatto, in violazione di uno specifico obbligo di qualsiasi operatore e certamente del Direttore di Filiale.
Rilevato peraltro che è pacifico che non è mai stata rilasciata alcuna autorizzazione del cliente deve ritenersi acclarato che i cinque accessi ai dati anagrafici (comprensivi di codice fiscale e documento di identità) siano stati effettuati del tutto abusivamente.
Cio' posto, in ordine al disvalore disciplinare della condotta così accertata, deve osservarsi che anche la mera interrogazione dei dati anagrafici dei clienti
(comprensivi, deve ritenersi, sulla base del suddetto Manuale, anche della copia dei suddetti documenti di riconoscimento e codice fiscale), per finalità certamente non lavorative (in quanto non è stata mai addotta o provata alcuna ragione d' ufficio a giustificazione dell'accesso), in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del cliente, costituisca una palese violazione di una pluralità di disposizioni, prima fra tutte quella contenuta nelle “Norme per il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali” che, all'art. 2, recita: "il personale aziendale autorizzato deve utilizzare le risorse informative di per esclusive finalità lavorative. È di conseguenza escluso qualsiasi utilizzo Parte_1 delle stesse per finalità personali […] è vietata qualsiasi attività che possa produrre danni, diretti ed indiretti, alle risorse informative aziendali o all'Azienda e che risulti in contrasto con le regole contenute nel presente testo, con le normative emanate da o Parte_1 con la legislazione vigente”. Aggiunge l'art. 5.1, che "l'utilizzo delle risorse informative aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza che sono alla base di ogni atto o comportamento posto in essere nell'ambito del rapporto di lavoro in coerenza con le previsioni di legge (Codice civile) contrattuali (CCNL) e con il Codice Etico". Nello specifico è fatto espresso divieto, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, di “consultare dati particolari senza la necessaria preventiva acquisizione del consenso del Cliente al trattamento, esponendo l' al rischio di revoca delle Pt_3 autorizzazioni generali in caso di reclami dell'interessato per illecito trattamento dei dati, così come previsto dalla vigente normativa in materia”. Come è noto, i concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall'interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è
8 deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, a condizione però che la contestazione in tale sede contenga una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli "standards" esistenti nella realtà sociale e non si traduca in una richiesta di accertamento della concreta. Nel caso in esame, la specifica intenzionalità della condotta puo' essere tratta proprio dalla deliberata disconnessione dal precedente sistema operativo per passare ad operare, per la sola condotta contestata, su sistema che non lasciava immediata traccia dell' operazione. L'incidenza in punto di compromissione irreversibile del vincolo fiduciario è poi particolarmente accentuata se si considera la apicale funzione ricoperta dal Pt_2
Direttore di Filiale. Si aggiunga la contestazione della recidiva in relazione a due infrazioni attinenti alla (pacifica) falsa attestazione della presenza in ufficio nel novembre 2020 e al versamento di assegni non trasferibili sul conto corrente non intestato ai legittimi beneficiari dell'agosto 2021, entrambe sanzionate con 10 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Quanto all'assenza, sottolineata da parte reclamata, di un effettivo danno a terzi per assenza di denuncia da parte dello la gravità della condotta di illecito Per_1 trattamento di dati personali del cliente appare indipendente dall'effettività del danno (come confermato dalla lettura dell'art. 54 comma 6 lett.c) del CCNL di riferimento che ancora la giusta causa a violazione che “possano arrecare” un forte pregiudizio alla società
o a terzi), essendo piuttosto ancorata all'illiceità anche penale ai sensi dell'articolo 615 ter c.p.c e comunque dal rischio per l'azienda reclamante di revoca delle autorizzazioni generali in caso di reclami dell'interessato per illecito trattamento dei dati ma anche di azioni risarcitorie da parte della clientela per lesione alla riservatezza e sicurezza dei dati. In ordine poi alla rilevanza dell'adempimento secondo buona fede, correttezza e fedeltà anche degli obblighi accessori o strumentali all'esercizio della prestazione lavorativa si veda Cass. 24976/2019 secondo cui “gli artt. 2104 e 2105 c.c., richiamati dalla disposizione dell'art. 2106 relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari, che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto un facere, e che l'obbligo di fedeltà vada inteso in senso ampio e si estenda a comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa”. Sempre in tema di gravità della condotta e proporzionalità della sanzione espulsiva si consideri che la S.C. (si veda la recentissima sent. Cassazione civile sez. lav., n.2806 del05/02/2025) in un caso analogo ha ritenuto che “l'accesso abusivo ai conti correnti di clienti e colleghi senza ragioni di servizio configura una grave violazione dell'obbligo di fedeltà e riservatezza, oltre che del codice in materia di protezione dei dati personali” e che l'accesso al sistema informatico aziendale non può essere considerato lieve quando realizzato per finalità personali o comunque non
9 riconducibili a Esigenze di servizio (Cass. n. 28928/2018; Cass. n. 19588/2021; Cass.
34717/21)”. Deve conclusivamente ritenersi che la condotta ascritta al sia di gravità Pt_2 tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro con conseguente illegittima del recesso per giusta causa di cui si discute. Il reclamo deve pertanto essere accolto, con rigetto dell'originario ricorso proposto da Parte_2
Le spese di entrambi i gradi giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di riferimento e delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia n. 147 del 13.8.2022 tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del reclamo rigetta l'originario ricorso proposto da
Parte_2 condanna parte reclamata alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per il primo grado ed € 4.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge. Roma, 23.5.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott. Rossana Taverna Consigliera
a scioglimento della riservata decisione assunta il 23.5.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. n. 92/2012 nella causa civile n. 3597 2024 R.G. in sede di reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012
tra
Parte_1
Avv. Fiorillo Luigi
Reclamante
e
Parte_2 avv. Bortone Giuseppe
AVV. Ciccolella Alessandra Reclamato
Oggetto: reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina n. 1307/2024 pubbl. il 27/11/2024 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. art. 1, comma 48 L. 92/12, ha adito il Parte_2
Tribunale di Latina per impugnare il licenziamento senza preavviso comminatogli da
[...]
, contestandone l'insussistente motivazione, in relazione a fatti addebitatigli Parte_1
e posti a base dello stesso e per sentir dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'annullabilità dello stesso, attesa l'assenza della giusta causa e/o del giustificato motivo e la sua sproporzionalità, chiedendo, quindi, di essere reintegrato nel posto di lavoro con condanna al pagamento della indennità risarcitoria, dal giorno del licenziamento alla
1 effettiva reintegra, commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita pari a lordi € 2.250,41, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro, nella misura di 12 mensilità, o comunque l'adozione, da parte del Tribunale adito, in ogni caso e per il diverso avviso, salvo gravame, di ogni altro provvedimento e misura risarcitoria di cui all'intero art. 18 l. 300/70, per ogni eventuale diversa qualificazione della illegittimità del licenziamento , costituitasi nella fase sommaria del Parte_1 giudizio, deduceva la correttezza del licenziamento, insistendo per il rigetto del ricorso. Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegra in servizio del ricorrente, con condanna al pagamento della indennità risarcitoria e spese del giudizio. Avverso tale ordinanza di accoglimento, ha promosso, dinanzi al Parte_1 medesimo Tribunale, ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 e ss. Legge 92/2012, con il quale, sulla scorta delle medesime difese svolte in sede di costituzione della fase sommaria e introducendo, anche, circostanze e fatti successivi rispetto alle contestazioni poste a base del licenziamento, ha richiesto la revoca dell'ordinanza di accoglimento con restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della stessa.
Con comparsa di costituzione di risposta, si è costituito nella fase Parte_2 di opposizione, contestando ancora una volta il licenziamento intimato, insistendo nelle conclusioni come già rassegnate nella fase sommaria. Con sentenza n. 1307/2024, pubblicata e comunicata in data 27/11/2024, il Tribunale di Latina ha rigettato il ricorso in opposizione con conseguente conferma dell'ordinanza opposta, condannando, altresì, alle spese anche della ulteriore Parte_1 fase del giudizio. Avverso tale decisione, propone reclamo ex art. 1, comma 58 e Parte_1 ss. l. 92/2012, con atto depositato il 23.12.2024. Si costituisce con memoria per resistere al gravame. Parte_2
Preliminarmente parte reclamata deduce l'inammissibilità e improcedibilità del reclamo per carenza dei requisiti di cui al combinato disposto dell'art. 1, co. 58 e ss. L. 92/2012 e art. 433 c.p.c..Rileva come, a pena di inammissibilità del reclamo a cui è applicabile estensivamente la disciplina di cui all'art. 434 c.p.c., per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'atto deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate per la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ulteriore eccezione preliminare è costituita dalla inammissibilità di fatti e circostanze contestate precedentemente e/o successivamente all'impugnato licenziamento, introdotti per la prima volta nel presente grado. Quale primo motivo di gravame che come la sentenza di primo Parte_1 grado sia errata nella parte in cui afferma che la società datrice non abbia proceduto con la massima tempestività alla contestazione dell'addebito. Sottolinea che nell'ipotesi di società di particolari dimensioni e complessità com'è pacificamente la reclamante il dies a quo per la valutazione della tempestività non può che essere individuato con
2 riferimento al momento in cui la notizia del comportamento illegittimo giunge a conoscenza dei vertici societari e, in particolare, dei soggetti a cui è attribuito l'esercizio del potere disciplinare. Parte reclamata evidenzia come il fatto del 21 settembre 2021 sia stato contestato a ben otto mesi di distanza e cioè solo in data 22/05/2022. Quale secondo motivo di reclamo, censura la sentenza laddove non Parte_1 considera nel caso di specie che il concetto di “affidabilità” e di “fiducia”, che il datore di lavoro deve riporre nei dipendenti, è stato irrimediabilmente leso dalla condotta ingiustificata posta in essere dal atteso che quest'ultimo ha intenzionalmente Pt_2 interrogato la posizione di un cliente al fine di accedere ad informazioni personali senza alcuna valida ragione di servizio. Parte reclamata rileva come il fatto sia rimasto assolutamente indimostrato e indimostrabile, nel corso del giudizio di primo grado, perché mai verificatosi e, quindi, insussistente, in ogni sua forma, modalità e entità. L'insistenza della reclamante a voler, inutilmente, escutere tale , perché venga a “confermare” di non essersi Persona_1 recato presso l'Ufficio Postale di Salto di Fondi in data 21/09/21 sarebbe priva di fondamento perché anche se tale assenza fosse dimostrata ciò non escluderebbe comunque che altro soggetto, fornendo falsi documenti, si sia presentato quel giorno affermando di chiamarsi Sottolinea che l'ente avrebbe infatti potuto e dovuto, anche in Persona_1 funzione preventiva, diramare un avviso a tutti gli Uffici Postali perché, in caso di nuove richieste di interrogazioni per tale nominativo, gli addetti, nell'immediatezza, avrebbero potuto fare ogni migliore verifica della identità del soggetto richiedente, con interessamento, all'occorrenza, anche delle forze dell'ordine. Inoltre non esiste alcuna espressa, formale ed esplicita disposizione aziendale che vieti, inibisca o circoscriva ad alcune operazioni l'accesso e l'uso dell'applicativo 3270, ancora pienamente in uso Contr presso gli Uffici Postali, anche dopo l'introduzione del nuovo applicativo Nel corso del giudizio di primo grado, non ha fornito la prova, su di lei gravante, Parte_1 che siano state violate le procedure di identificazione personale del cliente Per_1
Quale terzo motivo di gravame la reclamante deduce che, dato il presupposto oggettivo costituito dalla mancanza di idoneità del lavoratore a svolgere la propria funzione tale da menomare la fiducia del datore di lavoro, è certamente da giustificare l'irrogazione della sanzione massima del licenziamento, tenuto conto del ruolo di Direttore di Ufficio postale che presuppone un rapporto fiduciario più stretto, nel senso che il datore di lavoro deve poter riporre assoluta fiducia nei confronti dei soggetti preposti a tale attività. Parte reclamata rileva come invece nel caso di specie, nessun "forte" pregiudizio è stato arrecato alla società in quanto alcuna condotta del dipendente, atta a compromettere quel particolare affidamento riposto in ordine alla corretta esecuzione del servizio relativo alla gestione dei rapporti finanziari, è stata posta in essere. Evidenzia che nessun reclamo per illecito trattamento dei dati personali risulta essere stato proposto dal cliente e che nessun danno all'immagine è stato arrecato all'azienda.
3 Come quarto motivo di reclamo deduce che il licenziamento Parte_1 costituisce un provvedimento da adottarsi nei casi in cui non sussistano più gli estremi per proseguire il rapporto di lavoro e che nel contesto fattuale già rappresentato nessun dubbio può sussistere sul fatto che il licenziamento intimato da sia sorretto da giusta Parte_1 causa e sia proporzionato, essendo evidente l'intensità del dolo del lavoratore il quale nella realizzazione della condotta contestata ha violato sia il dovere di diligenza che quello di fedeltà e non ha rispettato i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Quale quinto motivo, rileva come i fatti che hanno giustificato il Parte_1 licenziamento integrano a tutti gli effetti la giusta causa, delineata dall'art. 2119 c.c. e ricorda che il Giudice al fine della valutazione della ricorrenza della giusta causa, può non solo tener conto delle previsioni contrattuali, ma può liberamente valutarne la ricorrenza a prescindere da esse finanche quando prevedano misure conservative. Ciò premesso, in via subordinata, la reclamante evidenzia come il comportamento addebitato al lavoratore integri comunque la giustificazione causale prevista dal CCNL. In base alle norme del contratto collettivo richiamate nella lettera di licenziamento (art. 54, c. 6, ccnl), è sufficiente che ricorrano genericamente fatti o atti dolosi, che non consentano la prosecuzione temporanea del rapporto, per giustificare un licenziamento per giusta causa.
osserva che il licenziamento disciplinare impugnato, oltre ad Parte_2 essere motivato su insussistenti, apparenti, pretestuosi e infondati fatti, tardivamente contestati, sarebbe da ritenersi, in ogni caso, eccessivo e sproporzionato perché le circostanze, quand'anche e solo per mera ipotesi sussistenti, non rientranti tra quelle che avrebbero potuto e dovuto prevedere la sanzione espulsiva e soprattutto di tali gravità da giustificare il licenziamento in tronco con effetti retroattivi. Quale sesto motivo parte reclamante rileva come nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che il licenziamento sia illegittimo, le conseguenze certamente non potrebbero essere quelle del ripristino del rapporto di lavoro posto che non puo' dirsi giudizialmente accertata la «insussistenza del fatto» posto a base del licenziamento, oppure nell'ipotesi in cui il giudice accerti che in relazione alla condotta contestata il CCNL prevede una diversa sanzione, mentre, nel caso di specie, si possono certamente escludere entrambe le suddette ipotesi.
Come settimo motivo di reclamo, argomenta come sia del tutto Parte_1 evidente che il fatto contestato sia rappresentato da un preciso accadimento storico. Ed invero i fatti contestati sono sussistenti ed estremamente gravi, ma, ai fini della individuazione delle conseguenze sanzionatorie del licenziamento illegittimo, non rileva affatto la gravità del fatto contestato – elemento che incide unicamente sulla valutazione di legittimità del licenziamento – essendo appunto sufficiente che il fatto sussista. Dunque, anche un fatto di non significativo rilievo, tale da non legittimare il licenziamento, può dar luogo a una sanzione puramente indennitaria. Pertanto, una volta acclarato che il fatto contestato sussiste, per essersi verificato storicamente, per essere
4 imputabile al lavoratore e per avere lo stesso una qualche rilevanza disciplinare, deve necessariamente escludersi l'ipotesi di “insussistenza del fatto” e, dunque, l'applicabilità della tutela reintegratoria ex art. 18, c. 4, Stat. Lav. Quale ottavo motivo di reclamo deduce come non possa ritenersi Parte_1 che la condotta posta in essere dal lavoratore sia riconducibile ad una delle sanzioni conservative previste dal contratto collettivo.
Quale nono motivo parte reclamante rileva come non v'è dubbio che nella fattispecie in esame l'inadempimento posto in essere dalla controparte costituisca, in ogni caso, un giustificato motivo soggettivo di licenziamento cosicché, a tutto voler concedere, si dovrà procedere alla relativa conversione del licenziamento. Quale decimo motivo di gravame chiede che nella denegata ipotesi Parte_1 di conferma della sentenza reclamata, dagli importi in ipotesi spettanti al reclamato dovranno essere detratte le somme dallo stesse percepite nello svolgimento dell'attività lavorativa resa a favore di terzi. Il reclamo è fondato. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. in quanto dalla lettura del gravame si evince l'individuazione chiara ed esauriente del "devolutum", con adeguata critica alle ragioni della decisione nel rispetto degli oneri sanciti dalla richiamata norma, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. SU n. 27199/2017). Del pari infondata è l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare sollevata da parte reclamata. Secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (si veda ex multis Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; n. 1562 del 2003; Cass. n. 12141 del 2003) il criterio dell'immediatezza, esplicazione del generale precetto di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicchè risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti Nel caso di specie, tenuto conto della particolare complessità dell'organizzazione aziendale datoriale e del fatto che l'attività di indagine è stata avviata nel febbraio 2022 e, dopo avere acquisito i necessari documenti contabili e raccolto le dichiarazioni del il 29 marzo 2022 il successivo 25 maggio 2022 è stato avviato il relativo Pt_2 procedimento disciplinare, deve ritenersi che non vi sia stata in concreto alcuna violazione dei suddetti principi giurisprudenziali in tema di tempestività della contestazione.
5 Passando al merito della questione della legittimità del licenziamento per giusta causa del 14 giugno 2022 l'articolata contestazione disciplinare, integralmente riportata nella pronuncia impugnata, è stata correttamente riassunta dal Giudice di primo grado, che ha ritenuto l'illecito ascritto al incentrato sulle seguenti condotte: Pt_2
“… l'aver interrogato, in data 21.09.2021, il profilo del cliente , Persona_2
- senza autorizzazione del cliente;
- senza una valida ragione di servizio;
- senza osservare le procedure aziendali in materia di identificazione dei clienti;
- utilizzando non l'applicativo dedicato, denominato “SDP”, ma altro applicativo, quello denominato “3270”, che, appunto, non registra le operazioni di identificazione del cliente, non lascia traccia delle attività compiute nel LE di FO e che può essere utilizzato solo dietro specifica autorizzazione e solo per particolari esigenze di servizio. Veniva altresì contestata la recidiva in relazione a due sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni comminate rispettivamente in data 20 novembre 2020 e 20 settembre 2021. E' pacifico, in quanto non contestato non solo in entrambi i gradi giudizio ma neppure in sede di giustificazioni rese agli ispettori in data 29 Marzo 2022, che il 21 settembre 2021 con le credenziali informatiche incontrovertibilmente riconducibili al quest'ultimo dopo aver attivato la postazione di lavoro alle 08:12 ed avere seguito Pt_2 Contr varie operazioni di cassa utilizzando l'applicativo si disconnetteva da tale applicativo alle 10:47 per connettersi, sempre con le medesime credenziali, al sistema 3270 e così interrogare il profilo del cliente , censito presso l'ufficio postale di Caserta Persona_1
Centro e residente nel Comune di Recale, in provincia di Caserta, con cinque Contr interrogazioni nell'arco di tre minuti, per poi di nuovo riconnettersi all'applicativo con il quale aveva precedentemente operato. E' altresì incontestato che tale cliente era stato più volte aggredito da tentativi di frode e che rilasciava dichiarazione scritta di non essere mai stato nell'ufficio postale di
Salto di Fondi, di non aver mai chiesto nessuna interrogazione dei propri dati al suddetto ufficio e di non conoscere tale Parte_2
Il nucleo fondante della contestazione attiene quindi all'aver proceduto ad effettuare 5 accessi (volti alla interrogazione dei dati anagrafici del cliente) senza alcuna ragione di ufficio e in assenza di autorizzazione del cliente, disconnettendosi da un applicativo ordinariamente utilizzato e che avrebbe consentito di registrare l'operazione di identificazione del cliente, per passare ad un applicativo che non lascia traccia delle attività compiute nel LE di FO (ma solo attraverso piu' complessi controlli della struttura centrale che, nel caso di specie, monitorava da remoto il profilo dello . Per_1
In sede di giustificazioni il si limitava a rispondere: “Prima di Pt_2 qualsivoglia interrogazione dei profili dei clienti conservati in tutti i relativi applicativi informatici in uso, procedo senza deroga alcuna, all'identificazione del soggetto che in ufficio me ne fa legittima, motivata e personale richiesta. Ciò è sicuramente avvenuto
6 senza ombra di dubbio alcuno anche in occasione dell'interrogazione del profilo del cliente da me effettuata in data 21 settembre 2021”. Persona_1
E' quindi incontestato (e documentalmente provato, per quanto si dirà appresso) che anche per le operazioni in esame (interrogazioni del profilo del cliente) sia imprescindibile l'identificazione del cliente. Oggetto della contestazione è proprio l'accesso ai dati in assenza non solo di autorizzazione del cliente ma di preventiva identificazione di chiunque si fosse presentato allo sportello per richiedere tali interrogazioni: nello specifico, e ancor piu' a monte, si contesta l'utilizzo stesso di un sistema che non lascia traccia di tali obbligatorie procedure di preventiva identificazione, in assenza di ragioni di servizio che possano aver indotto l'operatore a disconnettersi dall'applicativo che “traccia” tutte le attività compiute, compresa quella di identificazione.
In ordine alle modalità con le quali tale operazione di identificazione doveva essere effettuata la deposizione della teste è chiara e puntuale: “il 3270 è Tes_1 utilizzabile solo per comprovate ragioni di servizio di carattere eccezionale, ad esempio, se si blocca la carta postamat o bancomat di un cliente attraverso il 3270 si può procedere allo sblocco e al rilascio di nuovo pin… Non c'è una specifica disposizione che vieti l'utilizzo del 3270, ma è chiaro dalla lettura del manuale di identificazione del cliente. In esso si legge che il cliente che giunge allo sportello deve essere sempre identificato mostrando un documento di identità e il codice fiscale. l'identificazione del cliente può avvenire mediante lettore ottico della tessera sanitaria oppure de visu, in quest'ultimo caso l'operatore inserisce il codice fiscale dell'utente a terminale, e di questa operazione ne rimane traccia nel giornale di fondo. Lo stesso non avviene nel sistema 3270, il quale non consente la registrazione della identificazione. Per questo il cliente si deve prima identificare in sdp”. È pertanto emerso che il ha deliberatamente abbandonato il sistema Pt_2
SDP, utilizzato fino a pochi minuti, per accedere ad un sistema che non consente alcuna identificazione del cliente, dovendosi intendere per identificazione, in alternativa alla scannerizzazione del documento di identificazione e quindi nelle ipotesi di presentazione
“de visu”, l'inserimento a sistema dei dati rilevati dalla documentazione presentata. La differenziazione, ai fini che qui interessano, tra la “registrazione” della identificazione e l'identificazione stessa, posta a fondamento della pronuncia di primo grado, non appare condivisibile. Infatti tale conclusione, secondo cui l'inserimento a sistema (che evidentemente lo consenta) di dati tratti dal documento di identità del “presentatore” è a tal punto connaturata all'attività di “identificazione” stessa (tanto da non poter differenziare tra prova della identificazione e mancata prova della “registrazione” della stessa), è supportata dalle risultanze del Manuale Operativo in atti, della cui conoscibilità da parte del lavoratore non si discute in giudizio. Il Manuale contiene una serie di dettagliate disposizioni in ordine alla necessità di identificazione del titolare del conto o di soggetti terzi abilitati (si veda pag 18 identificazione delle persone fisiche che effettuano
“operazioni su rapporto continuativo e occasionale”) e, dopo aver premesso le condizioni di validità del documento di riconoscimento (che deve essere coerente con le indicazioni
7 contenute nel documento attestante il codice fiscale) prescrive espressamente la
“acquisizione a sistema dei dati” o “inserimento a sistema” dei dati, quali ad esempio la data di scadenza del documento (si veda pag. 19) e detta delle specifiche indicazioni in punto di acquisizione della documentazione suddetta, mediante modalità cartacea o scannerizzazione (modalità dematerializzata). In sostanza il Manuale prescrive l'obbligatorietà della identificazione con modalità che implicano necessariamente il tracciamento di tale attività dell'operatore. Ne consegue che è irrilevante la mancata, espressa, indicazione, nel manuale, della
“eccezionalità” dell'utilizzo del sistema 3270: l'identificazione, così intesa, è in concreto mancata, visto il deliberato utilizzo di un sistema che non la consente affatto, in violazione di uno specifico obbligo di qualsiasi operatore e certamente del Direttore di Filiale.
Rilevato peraltro che è pacifico che non è mai stata rilasciata alcuna autorizzazione del cliente deve ritenersi acclarato che i cinque accessi ai dati anagrafici (comprensivi di codice fiscale e documento di identità) siano stati effettuati del tutto abusivamente.
Cio' posto, in ordine al disvalore disciplinare della condotta così accertata, deve osservarsi che anche la mera interrogazione dei dati anagrafici dei clienti
(comprensivi, deve ritenersi, sulla base del suddetto Manuale, anche della copia dei suddetti documenti di riconoscimento e codice fiscale), per finalità certamente non lavorative (in quanto non è stata mai addotta o provata alcuna ragione d' ufficio a giustificazione dell'accesso), in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del cliente, costituisca una palese violazione di una pluralità di disposizioni, prima fra tutte quella contenuta nelle “Norme per il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali” che, all'art. 2, recita: "il personale aziendale autorizzato deve utilizzare le risorse informative di per esclusive finalità lavorative. È di conseguenza escluso qualsiasi utilizzo Parte_1 delle stesse per finalità personali […] è vietata qualsiasi attività che possa produrre danni, diretti ed indiretti, alle risorse informative aziendali o all'Azienda e che risulti in contrasto con le regole contenute nel presente testo, con le normative emanate da o Parte_1 con la legislazione vigente”. Aggiunge l'art. 5.1, che "l'utilizzo delle risorse informative aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza che sono alla base di ogni atto o comportamento posto in essere nell'ambito del rapporto di lavoro in coerenza con le previsioni di legge (Codice civile) contrattuali (CCNL) e con il Codice Etico". Nello specifico è fatto espresso divieto, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, di “consultare dati particolari senza la necessaria preventiva acquisizione del consenso del Cliente al trattamento, esponendo l' al rischio di revoca delle Pt_3 autorizzazioni generali in caso di reclami dell'interessato per illecito trattamento dei dati, così come previsto dalla vigente normativa in materia”. Come è noto, i concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall'interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è
8 deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, a condizione però che la contestazione in tale sede contenga una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli "standards" esistenti nella realtà sociale e non si traduca in una richiesta di accertamento della concreta. Nel caso in esame, la specifica intenzionalità della condotta puo' essere tratta proprio dalla deliberata disconnessione dal precedente sistema operativo per passare ad operare, per la sola condotta contestata, su sistema che non lasciava immediata traccia dell' operazione. L'incidenza in punto di compromissione irreversibile del vincolo fiduciario è poi particolarmente accentuata se si considera la apicale funzione ricoperta dal Pt_2
Direttore di Filiale. Si aggiunga la contestazione della recidiva in relazione a due infrazioni attinenti alla (pacifica) falsa attestazione della presenza in ufficio nel novembre 2020 e al versamento di assegni non trasferibili sul conto corrente non intestato ai legittimi beneficiari dell'agosto 2021, entrambe sanzionate con 10 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Quanto all'assenza, sottolineata da parte reclamata, di un effettivo danno a terzi per assenza di denuncia da parte dello la gravità della condotta di illecito Per_1 trattamento di dati personali del cliente appare indipendente dall'effettività del danno (come confermato dalla lettura dell'art. 54 comma 6 lett.c) del CCNL di riferimento che ancora la giusta causa a violazione che “possano arrecare” un forte pregiudizio alla società
o a terzi), essendo piuttosto ancorata all'illiceità anche penale ai sensi dell'articolo 615 ter c.p.c e comunque dal rischio per l'azienda reclamante di revoca delle autorizzazioni generali in caso di reclami dell'interessato per illecito trattamento dei dati ma anche di azioni risarcitorie da parte della clientela per lesione alla riservatezza e sicurezza dei dati. In ordine poi alla rilevanza dell'adempimento secondo buona fede, correttezza e fedeltà anche degli obblighi accessori o strumentali all'esercizio della prestazione lavorativa si veda Cass. 24976/2019 secondo cui “gli artt. 2104 e 2105 c.c., richiamati dalla disposizione dell'art. 2106 relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari, che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto un facere, e che l'obbligo di fedeltà vada inteso in senso ampio e si estenda a comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa”. Sempre in tema di gravità della condotta e proporzionalità della sanzione espulsiva si consideri che la S.C. (si veda la recentissima sent. Cassazione civile sez. lav., n.2806 del05/02/2025) in un caso analogo ha ritenuto che “l'accesso abusivo ai conti correnti di clienti e colleghi senza ragioni di servizio configura una grave violazione dell'obbligo di fedeltà e riservatezza, oltre che del codice in materia di protezione dei dati personali” e che l'accesso al sistema informatico aziendale non può essere considerato lieve quando realizzato per finalità personali o comunque non
9 riconducibili a Esigenze di servizio (Cass. n. 28928/2018; Cass. n. 19588/2021; Cass.
34717/21)”. Deve conclusivamente ritenersi che la condotta ascritta al sia di gravità Pt_2 tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro con conseguente illegittima del recesso per giusta causa di cui si discute. Il reclamo deve pertanto essere accolto, con rigetto dell'originario ricorso proposto da Parte_2
Le spese di entrambi i gradi giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di riferimento e delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia n. 147 del 13.8.2022 tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del reclamo rigetta l'originario ricorso proposto da
Parte_2 condanna parte reclamata alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per il primo grado ed € 4.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge. Roma, 23.5.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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