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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
RI UI CA PRESIDENTE RELATRICE
Giorgio RU CONSIGLIERE
EN HI CONSIGLIERE in esito all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 281 di R.G. dell'anno 2022, proposta da con sede in Capoterra, in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante, dott. domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Parte_2
Franco Usai che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata in atti appellante contro
nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 speciale a margine della memoria difensiva 5 giugno 2018 nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Luigi
Marcialis, presso il quale in Cagliari e elettivamente domiciliato appellato
Svolgimento del processo
Con ricorso per ingiunzione proposto davanti al Tribunale di Cagliari in data 13 giugno 2017, CP_1
dopo avere premesso di lavorare alle dipendenze della società dal 16 ottobre
[...] Parte_1
2000, in qualità di operaio, con inquadramento nel livello 5S del CCNL del settore Industria metalmeccanica, aveva allegato che la società datrice di lavoro non aveva correttamente adempiuto al pagamento delle retribuzioni da lui maturate dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2014, attribuendogli un trattamento economico inferiore a quello spettantegli.
In particolare, aveva allegato nel periodo indicato, la società gli aveva erogato la CP_1 Parte_1 tredicesima mensilità e la retribuzione per ferie e permessi determinando le somme dovute sulla base di un parametro inferiore rispetto al valore effettivo della retribuzione globale di fatto, omettendo, nello specifico, “in palese contrasto con le previsioni del CCNL applicabile”, di includere in quest'ultima “voci retributive quali l'indennità di disagiata sede e la maggiorazione per lavoro notturno”, nel periodo in questione
“percepite costantemente e stabilmente alla luce dell'organizzazione e dei turni di lavoro”.
Ciò premesso, aveva, quindi, domandato che il Tribunale di Cagliari ingiungesse a CP_1
1 l pagamento, in proprio favore, della somma di €. 6.725,83, oltre accessori e spese, somma Parte_1 che il Tribunale di Cagliari aveva ingiunto alla società indicata di pagare con decreto ingiuntivo n. 944 del
18 luglio 2017.
*
aveva, quindi, introdotto la fase di opposizione, eccependo preliminarmente l'avvenuta Parte_1 estinzione per prescrizione delle pretese creditorie vantate da almeno sino al maggio 2009, in CP_1 assenza di atti interruttivi precedenti al deposito del ricorso per ingiunzione.
Nel merito, la società opponente aveva rilevato l'infondatezza delle avverse pretese, affermando di aver sempre correttamente effettuato i calcoli delle spettanze retributive del lavoratore nel rispetto delle vigenti norme della contrattazione collettiva e di quella aziendale.
Per quanto concerneva, in particolare, l'indennità di disagiata sede, aveva sostenuto che Parte_1
l'indennità in discorso aveva natura di rimborso spese forfettizzato, e non retributivo, parametrato al costo del carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici, senza essere, invece, collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello d'inquadramento di ciascun dipendente.
Pertanto, tale indennità, aveva osservato la società datrice di lavoro, non poteva essere considerata quale voce facente parte della “retribuzione globale di fatto”.
* si era costituito in giudizio e aveva insistito nelle domande proposte nella fase monitoria, CP_1 evidenziando come i propri oneri probatori fossero stati adempiuti mediante la produzione del
[...]
- il quale aveva previsto che tredicesima mensilità, ferie e permessi fossero Controparte_2 computati utilizzando quale parametro di calcolo la retribuzione globale di fatto - e mediante la produzione dei prospetti paga, dai quali emergeva la costante erogazione delle maggiorazioni e delle indennità che, a suo dire, erano da computare all'interno della retribuzione globale di fatto (punti A e B a pag. 3 della memoria di costituzione).
Dopo avere, altresì, richiamato una serie di precedenti del Tribunale adito favorevoli alle proprie tesi e dopo avere contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla società opponente, alla stregua dell'arretramento subito dalla tutela reale in virtù delle nuove previsioni contenute nell'art. 18, legge 300/70 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 92/2012, aveva, quindi, CP_1 confermato la correttezza dei conteggi depositati in fase monitoria e aveva concluso perché il giudice dichiarasse tenuta al pagamento di €. 6.275,83, oltre accessori (punti III e IV a pag. 5/7 Parte_1 della memoria di costituzione).
*
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 418/2022 del 8 giugno 2022, aveva rigettato l'opposizione proposta e confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, compensando tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite e condannando la società opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, della restante metà.
In particolare, il primo giudice, che aveva rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla società
2 opponente, aveva accertato che la retribuzione globale di fatto, secondo la disciplina collettiva, costituiva effettivamente il parametro per il calcolo della tredicesima mensilità e della retribuzione per ferie e permessi e che le maggiorazioni per lavoro notturno e l'indennità di sede disagiata costituivano parte della stessa.
In particolare, quanto all'indennità di sede disagiata, il Tribunale aveva ritenuto che la medesima costituisse “un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli, non solo di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza (costi tra l'altro presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro), ma altresì di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato” e quindi “erogazione di miglior favore”, riconosciuta
“a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta”, dalla evidente natura retributiva, e non risarcitoria o di rimborso spese.
*
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello cui ha resistito Parte_1 Pt_1
CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza:
I. In riforma dell'impugnata sentenza, Accertare e Dichiarare che l'Indennità per sede disagiata non ha funzione e natura retributiva ed essa non concorre a formare la Retribuzione globale di fatto come parametro di computo per determinare gli altri istituti (cd. indiretti) della retribuzione;
di conseguenza
II. Dichiarare che le pretese economiche riconosciute con la sentenza impugnata come richieste dal lavoratore ricorrente non sono pertanto dovute.
III. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio.”.
Nell'interesse della parte appellata: “…la Corte d'Appello di Cagliari Sezione Civile in funzione di Giudice del
Lavoro voglia:
A) rigettare ogni avversa domanda e, per effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro n.
418/2022;
B) con il rimborso, a favore dell'appellato signor delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio e con CP_1 distrazione di spese in favore del suo procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha censurato la sentenza lamentando, con un unico motivo di appello, il fatto che il Parte_1
Tribunale avesse riconosciuto, all'indennità per disagiata sede, natura e funzione retributiva, anziché natura e funzione risarcitoria/restitutoria, ritenendola, quindi, elemento costitutivo della retribuzione globale di fatto e come tale utilizzandola come parametro per quantificare il compenso dei cd. istituti indiretti della retribuzione, operando una errata qualificazione della sua natura/funzione, in antitesi
3 peraltro sia con precedenti decisioni della stessa Corte d'Appello sulla materia in oggetto, sia con le pronunce ed i relativi principi fissati dalla Suprema Corte.
Era, infatti, pacifico in causa, ha evidenziato la società appellante, che l'indennità per disagiata sede fosse prevista e regolata dalla contrattazione collettiva, in specie quella integrativa aziendale, e che fosse corrisposta dalla società al verificarsi delle condizioni fissate dai contratti, essendo perciò irrilevante l'elemento della continuità dell'erogazione, da solo non idoneo a qualificarla come retributiva, non confliggendo con la sua funzione risarcitoria, tanto più che la volontà delle parti doveva essere salvaguardata, richiamando l'art. 10, Sez. IV, tit. IV, del CCNL. e che non si trattava di mera erogazione di miglior favore, ma di assenza nel posto di lavoro di un adeguato servizio di mezzi pubblici di collegamento e di alloggi, ipotesi questa non comparabile con le indennità corrisposte nei casi di servizio reso all'estero o di trasferimento ad altra sede o, ancor meno, con riguardo alle trasferte del dipendente quando cambia il luogo della prestazione, tutte fattispecie differenti da quelle richiamate nel citato articolo 10.
Privo di rilievo era anche, ha proseguito l'appellante, la collocazione dell'art. 10 all'interno del CCNL, non potendo prevalere sulla funzione dell'erogazione e sul senso letterale degli accordi integrativi da cui poteva evincersi la volontà delle parti e la sintonia con le altre norme di legge, dovendosi altresì ritenere privo di rilievo il prelievo fiscale sugli importi, a cura del sostituto d'imposta, frutto di un errore o di un adempimento ritenuto obbligatorio.
Non vi era, dunque, alcun nesso, ha osservato la società appellante, con la funzione retributiva, né la stessa poteva trarsi dalla circostanza che la misura dell'erogazione fosse frutto di un accordo aziendale, che certamente non le conferiva natura retributiva, e tantomeno tale natura poteva essere attribuita contro la volontà dei contraenti e contro il significato letterale degli accordi.
Allo stesso modo, ha proseguito non era in linea, rispetto ai canoni interpretativi, sostenere che Parte_1 detta indennità non fosse un rimborso spese, né sussistevano elementi per ritenere che essa si configurasse come un compenso dovuto per la specifica prestazione eseguita, visto che la misura dell'indennità era scollegata dalla prestazione lavorativa, tanto che l'importo del rimborso non variava in base alla prestazione, ma solo per fasce omogenee in base alle distanze da percorrere (residenza/sede di lavoro), e veniva erogata in base alle presenze al lavoro, con aumento degli importi conseguente all'incremento del costo di carburante, come ben specificato negli accordi aziendali raggiunti.
La società ha, quindi, evidenziato come fosse errata l'affermazione del Tribunale secondo la quale i costi erano stati stabiliti in assenza di qualsivoglia controllo da parte del datore di lavoro, visto che le parti collettive avevano stabilito criteri precisi e prefissati, e che ciò era rilevabile già dal verbale di incontro tra la società e la RSU aziendale del 19 giugno 2001, da cui emergeva chiaramente la natura prettamente risarcitoria dell'indennità in contestazione.
E se il contenuto dell'accordo, ha osservato l'appellante, “è la volontà delle parti”, le motivazioni con cui nella sentenza si era attribuita all'indennità in esame natura retributiva si ponevano “in forte contrasto sia con detta volontà, con le norme e le disposizioni applicabili, sia con la funzione stessa dell'indennità ma anche con quei principi che la Corte di cassazione ha indicato e fissato” in materia di somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute e percepite a titolo di rimborso spese, non assimilabili alla retribuzione.
4 L'insieme di tali argomenti fondava, pertanto, a parere della l'evidente natura di ristoro Parte_1
e non retributiva dell'indennità in contestazione, perciò erroneamente inclusa dal primo giudice nella base di calcolo della retribuzione globale di fatto, come parametro di computo per determinare altri istituti retributivi.
Ciò premesso, la società appellante, ha concluso come sopra riportato.
*
Il motivo di appello è infondato.
Nel procedere, questa Corte intende richiamare, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., i propri e più recenti precedenti in materia, in controversie patrocinate dagli stessi difensori, da ultimo a partire dalla sentenza n. 116/2024, relatore e a seguire con le sentenze n. 119/2024, n. 123/2024 e n. 140/2025). Per_1
Con tali sentenze, questa Corte, pur consapevole del proprio precedente orientamento sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità di disagiata sede, in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato com'è al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici” (così a pag. 3 della sentenza n. 131/2021), non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe quindi natura retributiva, ha inteso discostarsi dal medesimo, peraltro espresso in diversa composizione, sulla scorta di una differente interpretazione, che qui intende ribadire.
L'indennità per disagiata sede è prevista dall'art. 10, titolo IV, sub IV sezione, CCNL di settore (rubricato appunto “Indennità per disagiata sede”), a mente del quale: “Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in discussione opera, quindi, secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, in favore dei dipendenti che svolgano la loro attività in località isolate, non dotate di soluzioni abitative, né di adeguati mezzi pubblici di trasporto che le colleghino con centri abitati, e che distino almeno 5 Km dal centro abitato più vicino.
L'indennità in questione, quindi, per come delineata dalla contrattazione collettiva nazionale, appare rivolta, a parere del Collegio, non semplicemente a rimborsare il lavoratore delle maggiori spese che lo stesso debba sopportare a causa della eventuale distanza del luogo di lavoro dalla propria residenza, quanto, piuttosto, più in generale, ad adeguare la retribuzione del medesimo alla maggiore gravosità della prestazione richiestagli a causa delle indicate condizioni ambientali.
D'altra parte, anche la scelta delle parti collettive di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'intento fosse quello di compensare i particolari disagi connessi alla prestazione, come dimostra anche la collocazione della relativa previsione, nel C.C.N.L., tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa (l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e l'indennità per “maneggio denaro”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo).
Ebbene, deve escludersi, secondo questa Corte, che con gli accordi aziendali richiamati dalle parti si fosse inteso modificare la natura dell'istituto previsto dagli accordi nazionali: come risulta dagli accordi
5 aziendali in atti, infatti, le parti non avevano affermato e previsto alcunché in ordine ai presupposti di applicazione dell'istituto in esame, ma piuttosto, in continuità con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, si erano limitate a stabilire le norme di dettaglio per la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità in discussione.
E' vero, come sostiene la società appellante, che i criteri in questione erano consistiti nell'individuazione di una serie di fasce chilometriche rapportate alla distanza esistente tra luogo di residenza dei lavoratori e luogo di lavoro dei medesimi e che le parti sindacali periodicamente avevano aumentato l'ammontare
(forfettario) dell'indennità prevista per ciascuna fascia anche (la dizione è prevista solo nell'accordo del 19 giugno 2001) in ragione degli aumenti subiti dal costo della benzina, ma è anche vero che, per un verso, come risulta dall'ammontare stabilito per le singole fasce, non era stato stabilito alcun rapporto ragionevole tra costi (presumibilmente) affrontati e indennità corrisposta (così ad es. da ultimo, si veda l'accordo del 18 aprile 2011, prima tabella, sino a 20 KM di percorrenza tra andata e ritorno l'indennità era pari a €. 11,19 euro al giorno, mentre sino a 50 KM era pari a €. 15,36 euro, per non parlare del fatto che per qualunque distanza oltre 50 Km l'indennità era prevista comunque in misura pari a €. 18,43, mentre vi erano lavoratori, come risulta dalla scheda allegata all'accordo del 19 giugno 2001, prodotta da come doc. 13 in CP_1 allegato alla memoria difensiva di primo grado, poi inserito nell'allegato G del doc. 11 in appello come doc.
15, il cui tratto di percorrenza in andata e ritorno superava i 160 Km), e che, per altro verso, era previsto che l'indennità venisse, comunque, erogata per ciascuna giornata di presenza al lavoro, senza che fosse prevista alcuna indagine, preventiva o successiva, in ordine all'effettivo utilizzo, da parte di ciascun lavoratore, dell'auto, di un altro mezzo, o di un mezzo comune tra più lavoratori.
Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 18 aprile 2011, sottoscritto il 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di non richiedere ulteriori miglioramenti Pt_3 economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato e convenuto quanto segue…” (cfr. doc. 15 di nel giudizio di primo grado e All. G del CP_1 doc. 11 in appello, e doc. 13 ivi inserito).
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione
6 lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili.
Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, avesse natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto.
Senza contare che, come risulta dai prospetti paga in atti (cfr. doc. 11 in appello, contenente All. F e doc. 2 ivi inserito), la stessa società datrice di lavoro aveva attribuito, ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, natura evidentemente retributiva all'emolumento in discussione (a fronte della voce “indenn. disag. sede”, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale, come specificato nella “legenda” posta a lato di ciascuna busta paga).
Né, d'altra parte, l'interpretazione qui prospettata si pone in contrasto con le decisioni (si veda ord. n.
32683/23, ma anche ord. n. 32696/2023 e ord. n. 32717/2023) con cui la Suprema Corte ha confermato i sopra richiamati precedenti di questa Corte D'Appello, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello non era incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115 c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in quelle fattispecie, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
L'appello proposto da deve, dunque essere rigettato, con conseguente conferma della Parte_1 sentenza impugnata.
Le differenti pronunce succedutesi nel tempo in ordine alla natura dell'indennità di sede disagiata giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare tenuta l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-
2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 dichiara compensate per intero tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 228 del 2012.
Cagliari, 30 ottobre 2025
La Presidente relatrice
RI UI CA
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