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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1449/2024 del R.A.C.C. in data 12/07/2024, introdotta d a
- (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. ZAGATTI PATRIZIO e TIEGHI LUCA ( ) C.F._2
elettivamente domiciliato all'Indirizzo Telematico del difensore avv.
ZAGATTI PATRIZIO
RICORRENTE
c o n t r o
- (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. AUDINO GIANMARCO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Corso Ercole I D'Este 47 (Ferrara)
RESISTENTE avente per oggetto: Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegrazione, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 22/01/2025
CONCLUSIONI
- per “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni Parte_1
più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - ACCERTARE
Pag. 1 E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente a che non venga posizionato un deposito di letame nelle vicinanze dello stradone di passaggio alla sua proprietà e che l'attuale sia posto in luogo distante dalla sua abitazione e conseguentemente - ORDINARE al sig. e Controparte_1
- CONDANNARE lo stesso a rimuovere, a sua cura e spese, il cumulo di stallatico sito sulla sua proprietà, dall'attuale posizione ad altra distante dallo stradone di passaggio e dal fabbricato di proprietà del ricorrente e a non più riposizionarlo. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Chiede che il luogo ove il letame verrà posizionato sia distante dalla abitazione di parte ricorrente in misura non inferiore a metri 50, come previsto dal regolamento (19 marzo 2024, n. 2 art. 11 lett. E).
- per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara: Controparte_1
- rigettare tutte le domande formulate dal signor nei Parte_1
confronti del signor perché infondate in fatto e in diritto, Controparte_1
per i motivi tutti esposti in narrativa, con vittoria di spese e compensi e distrazione a favore del difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio, con il rito semplificato, Parte_1
la fine di ottenere l'accertamento del diritto a che non Controparte_1
sia posizionato, sulla proprietà del resistente, un deposito di letame nelle vicinanze dello stradone di passaggio con condanna alla rimozione da tale area.
Il ricorrente ha dato atto:
a) di essere comproprietario – con la sorella – Controparte_2
dell'immobile sito a Ravalle (FE), via Padre Eterno cn. 35;
b) di aver acquistato il bene in forza dell'atto notarile del 17 giugno
1999 (notaio rep. 18681, racc. 5295); Persona_1
c) che il contratto di vendita al punto 6 prevedeva l'obbligo della parte venditrice “a far spostare il deposito di letame posto nelle
Pag. 2 vicinanze dello stradone di passaggio, gravato da servitù di transito, dall'attuale vicino proprietario signor , Controparte_3
facendo in modo che detto deposito venga posizionato in luogo distante dal fabbricato oggetto della compravendita”;
d) che in collegamento con l'obbligazione era stato versato un assegno di euro 5.000,00, consegnato al notaio, da attribuire alla parte venditrice in caso di adempimento ovvero alla parte acquirente in caso di inadempimento;
e) che nel luglio del 2000 il letame era stato rimosso;
f) che nel mese di ottobre 2023 aveva Controparte_1
riposizionato il letamaio nello stesso posto in cui in precedenza era stato rimosso così provocando odori nocivi, la presenza di numerosi insetti e il percolare di liquami maleodoranti.
Ciò premesso, il ricorrente ha fondato le domande proposte sull'assunzione di una obbligazione da parte del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c., obbligazione poi disattesa nel 2023 attraverso la ricollocazione dello stallatico nella medesima posizione.
Alla prima udienza il Giudice ha rilevato la mancanza della prova della rituale notificazione del ricorso e del decreto e disposto la rinnovazione.
In data 9 gennaio 2025, si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte, pur riconoscendo di aver spostato il letame dalla posizione adiacente lo stradone in oggetto nel 2000, ha eccepito di non aver mai assunto alcuna obbligazione “di non di spostare il “deposito di letame” allora insistente sopra il proprio terreno in un luogo distante dal fabbricato attualmente di proprietà dei signori e Parte_1 CP_2
né di essere “contrattualmente obbligato a non riposizionare il
[...]
deposito di letame in una data posizione”; ha inoltre evidenziato che
Pag. 3 l'attuale posizionamento dello stallatico – connesso alla attività sportiva svolta con tre cavalli (“il materiale stallatico viene lavorato e reso palabile mediante
l'utilizzo di paglia e viene fatto maturare in concimaia per alcune settimane (cautele
idonee ad evitare la dispersione di liquami e l'emissione di esalazioni maleodoranti)
prima di essere depositato temporaneamente sul terreno (avente natura agricola) in
attesa che il trasportatore incaricato, ogni due mesi circa, si rechi in loco per asportarlo.
L'area in cui si verifica il suddetto deposito temporaneo – ovverosia la medesima che si evince dalle fotografie prodotte dal ricorrente”) - si trova, nella proprietà dello stesso, in posizione differente da quella in cui si trovava in precedenza, posto a nord (mappale 80), in prossimità di Via Padre Eterno, ad una distanza di circa 30 metri dall'abitazione del signor Parte_1
In via subordinata, ha eccepito la nullità della clausola n. 6 del contratto di vendita del 17 giugno 1999 per indeterminatezza dell'oggetto (“la dicitura “deposito di letame” è generica, non essendo possibile, in assenza di ulteriori
precisazioni e di rilievi fotografici, discernere l'oggetto dello spostamento (l'eventuale
vasca di stoccaggio? il letame, sempre che fosse presente? entrambi?); la dicitura “posto
nelle vicinanze dello stradone di passaggio” non consente di individuare l'esatta
ubicazione, al tempo della promessa, del deposito che avrebbe dovuto essere spostato;
la
dicitura “in luogo distante dal fabbricato oggetto della presente compravendita” non
consente minimamente di individuare la distanza (dello spostamento) tale per cui la promessa possa dirsi adempiuta”).
All'udienza del 22 gennaio 2025 il Giudice ha interrogato liberamente chiedendo se il deposito di letame si Parte_1
trovasse nello stesso luogo in cui si trovava quando è stato rimosso nel
2000. ha dichiarato: “non si trova nello stesso punto, ma alla Parte_1
distanza di circa 20 metri da dove si trovava quando è stato rimosso”.
L'avv. Zagatti ha rilevato che dal regolamento regionale in materia (19 marzo 2024, n. 2 art. 11 lett. E) si desumerebbe il divieto di accumulo di
Pag. 4 letame a distanza inferiore di 50 metri dagli edifici ad uso abitativo, sicché il fatto che si trovi a 30 metri è comunque violativo della predetta disposizione.
L'avv. Audino ha eccepito la nullità della nuova domanda fondata sul regolamento comunale, evidenziando come il regolamento non fosse comunque applicabile alla fattispecie concreta “poiché riguarda
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, mentre il convenuto non utilizza a fini agronomici lo stallatico”.
Il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
***
Parte ricorrente ha invocato quale causa petendi la promessa del fatto del terzo la quale si realizza quando il promittente si impegna nei confronti del promissario in ordine al fatto che un terzo soggetto si obblighi o compia una certa prestazione.
L'accordo – contenuto nella clausola n. 6 dell'atto di vendita - ha efficacia obbligatoria tra le parti, ma non fa sorgere alcun obbligo con riguardo al terzo (Cass. n. 1110/1980).
Secondo la giurisprudenza prevalente con la promessa del fatto del terzo il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso così da soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui nonostante si sia adoperato il terzo si rifiuti di obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto della promessa, sicché, qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione, totale o parziale, sia imputabile al promittente, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, mentre se nonostante l'esatto adempimento dell'obbligazione di facere, il promissario non abbia
Pag. 5 ottenuto il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di dare, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo (Cass. n. 19873/2023).
Il terzo, come detto, rimane estraneo all'obbligazione giuridica, salvo che successivamente la assuma autonomamente in modo chiaro, certo e univoco.
Orbene, appare allora di tutta evidenza come le domande proposte siano del tutto infondate poiché l'obbligazione assunta dei venditori non poteva vincolare né quest'ultimo l'ha assunta Controparte_1
formalmente.
Certamente, la concreta rimozione del letame dalla posizione in cui si trovava non può dirsi espressione della assunzione della obbligazione, quanto adempimento di quella contrattualmente gravante sui venditori e connessa al pagamento di una somma di denaro.
Per altro, anche diversamente opinando – circostanza oggettivamente giuridicamente non possibile – dovrebbe convenirsi sul fatto che il terzo nell'adempiere alla obbligazione, non si è mai impegnato a non riposizionare lo stallatico.
Ciò a prescindere dal fatto che è stato ammesso in giudizio dalla parte ricorrente che il letame attualmente non si trova nemmeno nello stesso posto in cui si trovava nel 2000, bensì ad una distanza di circa 20 metri.
Pur non avendo mai assunto il terzo un'obbligazione di rimozione dello stallatico né di non riposizionamento in altro luogo, deve altresì concordarsi con la parte convenuta circa la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della predetta clausola n. 6 nella parte in cui si afferma
“facendo in modo che detto deposito venga posizionato in luogo distante dal fabbricato oggetto della presente compravendita”.
Sicché il sillogismo di parte ricorrente - che vorrebbe trarre dalla rimozione dello stallatico da parte del terzo la assunzione volontaria e
Pag. 6 priva di forma di tenuta perenne di un comportamento non determinato
(posizionare lo stallatico distante dalla abitazione del ricorrente) - appare giuridicamente assolutamente inaccettabile.
Estraneo al thema decidendum è poi la prospettata violazione del regolamento regionale n. 2/2024.
Per altro, si osserva come il regolamento abbia ad oggetto la
“utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari” fornendo “i criteri tecnici per l'utilizzazione agronomica di: b1) fertilizzanti […] biomasse vegetali” ovvero una disciplina inapplicabile al resistente che non risulta utilizzare agronomicamente il terreno.
Si evidenzia, per altro, come il X comma dell'art. 1 del citato regolamento preveda che “ferma restando l'applicazione delle norme in materia di sanzioni penali previste dall' articolo 137, comma 14, del d.lgs. n. 152 del
2006 , e delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dall' articolo 12 della l.r. n. 4 del 2007, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di quanto stabilito dall' articolo 11 della stessa l.r. n. 4 del 2007” ovvero la sospensione dell'attività di utilizzazione e, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni, il divieto di esercizio dell'attività.
In altre parole, il regolamento si riferisce ad una attività diversa, collegando le violazioni – tra le quali l'invocato art. 11 – a sanzioni amministrative connesse all'attività agricola, laddove il riferimento normativo correttamente prospettato dovrebbe attenere al d.lgs n.
152/2006.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori minimi – data la estrema semplicità delle questioni giuridiche sottese alla decisione della controversia – dello
Pag. 7 scaglione di riferimento (valore indeterminabile di complessità bassa), con distrazione a favore del difensore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
1449/2024 R.G.:
1) RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
2) CONDANNA a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite del presente procedimento che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A. con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Ferrara, il 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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