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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2609/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2609/2022 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CERACCHI ORLANDO e dell'avv. MASTROIANNI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR, 247 04010
CORI presso il difensore avv. CERACCHI ORLANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CERACCHI ORLANDO e dell'avv. MASTROIANNI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, 247 04010 CORI presso il difensore avv. CERACCHI ORLANDO
con il patrocinio dell'avv. CERACCHI ORLANDO e Parte_3 dell'avv. MASTROIANNI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 247 CORI presso il difensore l'avv. CERACCHI ORLANDO
con il patrocinio dell'avv. CERACCHI ORLANDO e CP_1 dell'avv. MASTROIANNI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA CPAVOUR 247 CORI presso il difensore l'avv. CERACCHI ORLANDO
con il patrocinio dell'avv. CERACCHI ORLANDO e Parte_4 dell'avv. MASTROIANNI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 247 CORI presso il difensore avv. CERACCHI ORLANDO
ATTORI
c o n t r o
pagina 1 di 5 PER e per essa CP_2 Controparte_3
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CIRILLI FABIO, elettivamente domiciliato in VIA DEI PICENI 04100 LATINA presso il difensore avv. CIRILLI FABIO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 07 gennaio 2025
IN FATTO
Con atto d'opposizione ex art. 615, comma 1, cpc, gli attori contestavano la legittimità dell'intimazione adducendo la nullità della stessa per l'omessa indicazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41 TUB, la carenza di legittimazione attiva della precettante in difetto della notifica della cessione del credito, l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità del credito alla luce dell'importo ricavato per il medesimo titolo da precedente procedura espropriativa nonché, infine, l'impossibilità ad adempiere a causa delle proprie condizioni economiche.
Costituendosi , nella qualità, rilevava l'infondatezza delle avverse CP_2 censure, concludendo per il rigetto in toto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensiva, la causa, all'esito, quindi, dell'espletamento d'indagine contabile, era, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 07 gennaio 2025, definitivamente decisa in data 10 aprile 2025.
IN DIRITTO
Non merita accoglimento il rilievo della mancata indicazione del titolo risultando, esso, a prescindere da ogni ultronea considerazione, espressamente indicato in precetto.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva della precettante, l'art. 58 TUB prescrive che La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
In adesione alla giurisprudenza più recente della Suprema Corte, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario, ha la funzione pagina 2 di 5 di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 cod. civ., reputandosi idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva della cessione anche la notifica dell'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio, si da confermare l'idoneità anche della notifica del precetto ai fini in discorso, sempre che in esso, come nel caso di specie, sia menzionata la cessione (Cass. ord.
10200/2021).
Riguardo, altresì, all'eccepita carenza di legittimazione attiva della precettante, asserendosi che essa non risulti iscritta nell'Albo delle banche e degli intermediari finanziari, la relativa eccezione non risulta formulata in citazione, e neppure, per quanto rilevi, nella I memoria istruttoria, introducendo, pertanto, un motivo d'opposizione nuovo rispetto all'originario oggetto del contendere, come tale inammissibile.
In ordine all'ulteriore profilo di opposizione relativo alla somma dovuta, il ctu, dott. conclude, all'esito di una convincente Persona_1 ricostruzione della posizione debitoria degli opponenti, che il debito residuo degli opponenti in considerazione del ricavato della procedura esecutiva immobiliare 309/2012 e del conteggio degli interessi corrispettivi e moratori maturati sino alla data del 31/12/2023 è pari a € 51.117,10.
Se, pertanto, la somma dovuta al 31 dicembre 2023 risulta inferiore a quella precettata per sorte, e presumibilmente anche per interessi, alla data del 17 marzo 2022, pari a € 54.461,11, è altrettanto evidente come il dato quantificato dal ctu sia ancor più lontano da quello ipotizzato come congruo dagli opponenti nella misura di € 11.030,43.
Il motivo d'opposizione merita, comunque, accoglimento nella minore misura determinata dal ctu alla data del 31 dicembre 2023, oltre agli interessi successivi, da calcolare secondi i criteri applicati dal ctu e sino al saldo.
Relativamente, poi, al difetto di legittimazione passiva di in CP_1 quanto rinunciataria all'eredità di , originario co-mutuatario, la CP_5 rinuncia in oggetto è intervenuta in data 07 giugno 2022, e quindi successivamente alla notifica dell'atto di opposizione in data 13 maggio 2022.
Pur costituendo, dunque, una circostanza sopravvenuta all'opposizione e risultando eccepita nella I memoria ex art. 183, comma 6, cpc, essa si palesa comunque inammissibile, essendo le modificazioni della domanda, consentite pagina 3 di 5 dalla norma suddetta nella sua formulazione vigente ratione temporis, solo allorchè non si immuti il fatto su cui la domanda ovvero l'eccezione è fondata.
In tal senso la Suprema Corte ammette, in caso di fatti sopravvenuti, la modifica della domanda ovvero delle eccezioni solo a condizione che rimanga fermo il fatto generatore della domanda, ovvero dell'eccezione (Cass. ord. 2533/2024).
Conseguentemente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_1
si reputa inammissibile fondandosi, comunque, su di una circostanza
[...] che, pur sopravvenuta, si connota come nuova rispetto agli originari motivi d'opposizione.
Analogamente, riguardo alla dedotta mancanza di prova della notifica del precetto alla fideiubente tale eccezione non figura avanzata nè Parte_5 in citazione che nella I memoria ex art. 183, comma 6, cpc, palesandosi, già solo per tale aspetto, irritualmente formulata.
Altresì, neppure figura tra gli opponenti sicchè questi non Parte_5 sono legittimati ad opporre un vizio relativo alla posizione processuale di un diverso soggetto, potendo la ove lo voglia, tutelare, comunque, le Pt_5 proprie, eventuali ragioni a fronte della mancata, previa notifica del precetto, proponendo eventuale opposizione avverso l'atto esecutivo che fosse compiuto anche nei suoi confronti.
Anche detta eccezione si reputa, dunque, inammissibile.
Relativamente, infine, al regolamento delle spese processuali si giustifica, a fronte della decurtazione del dovuto per alcune migliaia di euro e, conseguentemente, della parziale fondatezza sul punto dell'opposizione, la compensazione per la metà delle spese del giudizio, gravando le residue sugli opponenti, soccombenti sugli ulteriori motivi di contestazione.
Per le medesime ragioni, le spese della ctu sono poste solidalmente a carico d'entrambe le parti, gravando su ciascuna di esse per la metà.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
accoglie l'opposizione limitatamente alla determinazione in € 51.117,10
pagina 4 di 5 della sorte e degli interessi corrispettivi e moratori al 31 dicembre 2023, oltre agli interessi maturati successivamente in applicazione dei criteri adottati dal ctu e sino al saldo;
rigetta ovvero dichiara inammissibili gli ulteriori motivi d'opposizione; condanna gli opponenti, in solido, alla metà delle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, liquida, nella percentuale già decurtata, in favore di , CP_2 nella qualità, in € 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone le spese di ctu a carico solidale di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuna.
Latina 10 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2609/2022 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CERACCHI ORLANDO e dell'avv. MASTROIANNI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR, 247 04010
CORI presso il difensore avv. CERACCHI ORLANDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CERACCHI ORLANDO e dell'avv. MASTROIANNI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, 247 04010 CORI presso il difensore avv. CERACCHI ORLANDO
con il patrocinio dell'avv. CERACCHI ORLANDO e Parte_3 dell'avv. MASTROIANNI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 247 CORI presso il difensore l'avv. CERACCHI ORLANDO
con il patrocinio dell'avv. CERACCHI ORLANDO e CP_1 dell'avv. MASTROIANNI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA CPAVOUR 247 CORI presso il difensore l'avv. CERACCHI ORLANDO
con il patrocinio dell'avv. CERACCHI ORLANDO e Parte_4 dell'avv. MASTROIANNI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 247 CORI presso il difensore avv. CERACCHI ORLANDO
ATTORI
c o n t r o
pagina 1 di 5 PER e per essa CP_2 Controparte_3
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CIRILLI FABIO, elettivamente domiciliato in VIA DEI PICENI 04100 LATINA presso il difensore avv. CIRILLI FABIO
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 07 gennaio 2025
IN FATTO
Con atto d'opposizione ex art. 615, comma 1, cpc, gli attori contestavano la legittimità dell'intimazione adducendo la nullità della stessa per l'omessa indicazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41 TUB, la carenza di legittimazione attiva della precettante in difetto della notifica della cessione del credito, l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità del credito alla luce dell'importo ricavato per il medesimo titolo da precedente procedura espropriativa nonché, infine, l'impossibilità ad adempiere a causa delle proprie condizioni economiche.
Costituendosi , nella qualità, rilevava l'infondatezza delle avverse CP_2 censure, concludendo per il rigetto in toto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensiva, la causa, all'esito, quindi, dell'espletamento d'indagine contabile, era, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 07 gennaio 2025, definitivamente decisa in data 10 aprile 2025.
IN DIRITTO
Non merita accoglimento il rilievo della mancata indicazione del titolo risultando, esso, a prescindere da ogni ultronea considerazione, espressamente indicato in precetto.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva della precettante, l'art. 58 TUB prescrive che La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
In adesione alla giurisprudenza più recente della Suprema Corte, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario, ha la funzione pagina 2 di 5 di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 cod. civ., reputandosi idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva della cessione anche la notifica dell'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio, si da confermare l'idoneità anche della notifica del precetto ai fini in discorso, sempre che in esso, come nel caso di specie, sia menzionata la cessione (Cass. ord.
10200/2021).
Riguardo, altresì, all'eccepita carenza di legittimazione attiva della precettante, asserendosi che essa non risulti iscritta nell'Albo delle banche e degli intermediari finanziari, la relativa eccezione non risulta formulata in citazione, e neppure, per quanto rilevi, nella I memoria istruttoria, introducendo, pertanto, un motivo d'opposizione nuovo rispetto all'originario oggetto del contendere, come tale inammissibile.
In ordine all'ulteriore profilo di opposizione relativo alla somma dovuta, il ctu, dott. conclude, all'esito di una convincente Persona_1 ricostruzione della posizione debitoria degli opponenti, che il debito residuo degli opponenti in considerazione del ricavato della procedura esecutiva immobiliare 309/2012 e del conteggio degli interessi corrispettivi e moratori maturati sino alla data del 31/12/2023 è pari a € 51.117,10.
Se, pertanto, la somma dovuta al 31 dicembre 2023 risulta inferiore a quella precettata per sorte, e presumibilmente anche per interessi, alla data del 17 marzo 2022, pari a € 54.461,11, è altrettanto evidente come il dato quantificato dal ctu sia ancor più lontano da quello ipotizzato come congruo dagli opponenti nella misura di € 11.030,43.
Il motivo d'opposizione merita, comunque, accoglimento nella minore misura determinata dal ctu alla data del 31 dicembre 2023, oltre agli interessi successivi, da calcolare secondi i criteri applicati dal ctu e sino al saldo.
Relativamente, poi, al difetto di legittimazione passiva di in CP_1 quanto rinunciataria all'eredità di , originario co-mutuatario, la CP_5 rinuncia in oggetto è intervenuta in data 07 giugno 2022, e quindi successivamente alla notifica dell'atto di opposizione in data 13 maggio 2022.
Pur costituendo, dunque, una circostanza sopravvenuta all'opposizione e risultando eccepita nella I memoria ex art. 183, comma 6, cpc, essa si palesa comunque inammissibile, essendo le modificazioni della domanda, consentite pagina 3 di 5 dalla norma suddetta nella sua formulazione vigente ratione temporis, solo allorchè non si immuti il fatto su cui la domanda ovvero l'eccezione è fondata.
In tal senso la Suprema Corte ammette, in caso di fatti sopravvenuti, la modifica della domanda ovvero delle eccezioni solo a condizione che rimanga fermo il fatto generatore della domanda, ovvero dell'eccezione (Cass. ord. 2533/2024).
Conseguentemente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_1
si reputa inammissibile fondandosi, comunque, su di una circostanza
[...] che, pur sopravvenuta, si connota come nuova rispetto agli originari motivi d'opposizione.
Analogamente, riguardo alla dedotta mancanza di prova della notifica del precetto alla fideiubente tale eccezione non figura avanzata nè Parte_5 in citazione che nella I memoria ex art. 183, comma 6, cpc, palesandosi, già solo per tale aspetto, irritualmente formulata.
Altresì, neppure figura tra gli opponenti sicchè questi non Parte_5 sono legittimati ad opporre un vizio relativo alla posizione processuale di un diverso soggetto, potendo la ove lo voglia, tutelare, comunque, le Pt_5 proprie, eventuali ragioni a fronte della mancata, previa notifica del precetto, proponendo eventuale opposizione avverso l'atto esecutivo che fosse compiuto anche nei suoi confronti.
Anche detta eccezione si reputa, dunque, inammissibile.
Relativamente, infine, al regolamento delle spese processuali si giustifica, a fronte della decurtazione del dovuto per alcune migliaia di euro e, conseguentemente, della parziale fondatezza sul punto dell'opposizione, la compensazione per la metà delle spese del giudizio, gravando le residue sugli opponenti, soccombenti sugli ulteriori motivi di contestazione.
Per le medesime ragioni, le spese della ctu sono poste solidalmente a carico d'entrambe le parti, gravando su ciascuna di esse per la metà.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
accoglie l'opposizione limitatamente alla determinazione in € 51.117,10
pagina 4 di 5 della sorte e degli interessi corrispettivi e moratori al 31 dicembre 2023, oltre agli interessi maturati successivamente in applicazione dei criteri adottati dal ctu e sino al saldo;
rigetta ovvero dichiara inammissibili gli ulteriori motivi d'opposizione; condanna gli opponenti, in solido, alla metà delle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, liquida, nella percentuale già decurtata, in favore di , CP_2 nella qualità, in € 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone le spese di ctu a carico solidale di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuna.
Latina 10 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
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