Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 55/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna certo e
(nato a [...] l'[...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bellocco
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/01/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 6/09/2009 in IS (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1, part I, serie A anno
2009) e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
III. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento, la somma di €. 400,00, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
6/09/2009 in IS (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1, part I, serie A anno 2009) e che dall'unione non sono nati figli.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La SI.ra continuerà a vivere nella casa coniugale e Parte_1 provvederà al subentro nel contratto di locazione e al pagamento del relativo canone;
3. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento, la somma di €. 400,00, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di conSIlio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola