CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Dott. ssa ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 464/2019 RGAC trattenuta in decisione alla scadenza del termine ex art. 127 ter quarto comma c.p.c. il 26 febbraio 2025 e vertente tra
, titolare dell'impresa individuale Agricenter, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppe Trocino
APPELLANTE
, contumace CP_1
APPELLATE
Fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2019 ha impugnato davanti a questa Parte_1 corte la sentenza del Tribunale di Crotone n. 972/2018 con la quale è stata rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla medesima in confronto di . Parte_1 CP_1
Nonostante la regolarità della notificazione non si è costituito. CP_1
Dopo una serie di rinvii, la causa a seguito della soppressione della terza sezione è pervenuta alla seconda sezione civile.
Per la prima udienza della seconda sezione civile del 22 gennaio 2025 , tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. nessuna delle parti ha depositato note di trattazione e la Corte ha assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter quarto comma c.p.c. fino 26 febbraio 2025 . Neanche nel nuovo termine le parti hanno depositato note di trattazione e la causa è stata trattenuta in decisione per i provvedimenti sull'estinzione.
La decisione della controversia deve avvenire sulla base del combinato disposto dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c. che prevede che se nessuna delle parti deposita note nel nuovo termine assegnato il giudice dichiara l'estinzione del giudizio e dell'art 307, quarto comma, c.p.c. che prevede che «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio». Poiché nel caso in esame la causa di estinzione si è verificata quando la causa si trovava davanti al collegio, l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza.
p.q.m.
la Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 972/2018 e nei confronti di
[...] CP_1
così provvede: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso il 5 marzo 2025
Il Presidente estensore
Silvana Ferriero