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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/09/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Claudia Dal Martello Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6616 /2023 V.G. promossa con ricorso depositato il 29/05/2023
da
), con le avv. SAVIOTTI Parte_1 C.F._1
ERICA ed ELENA FORTUNA
ricorrente nei confronti di
), con l'avv. CAUMO Controparte_1 C.F._2
MONICA
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, sia in via preliminare, nel 2
merito che istruttoria:
Nel merito:
Rigettarsi le domande tutte di parte resistente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Previa modifica/revisione delle condizioni di affido, collocamento,
visita e mantenimento e contribuzione alle spese, come da Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona, del figlio naturale di Persona_1
cui al provvedimento decreto/ordinanza del Tribunale di Verona
pronunciato in data 24.02.2023 nel procedimento n. 12088/2022
R.V.G., disporre a seguito dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio come espletata nel presente procedimento, l'affidamento esclusivo del minore al padre SI. con Persona_1 Parte_1
collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione paterna, fermo restando che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte da entrambi i genitori;
- prevedersi in capo alla SI.ra l'obbligo di Controparte_1
concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella misura di Per_1
€ 400,00= mensili o nella misura maggiore/minore che dovesse risultare compatibilmente con l'attività lavorativa della stessa (a tempo determinato sin dal 05.07.2023 ed a tempo indeterminato a far data dal 01.02.2025, Doc. all. 34 di parte resistente), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario a favore del
SI. alle coordinate bancarie che saranno comunicate;
Parte_1
- disporsi che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50%
alle spese straordinarie necessarie, baby sitting, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse del minore, previa esibizione
2 3
dei relativi giustificativi fiscali, così come previste nel Protocollo
Famiglia per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, adottato dal Tribunale di Verona approvato in data
13.12.2024;
- disciplinare che il diritto di visita materno si svolga in modalità
protetta presso uno spazio neutro;
- disporsi che l'assegno unico e universale per il figlio venga percepito totalmente in favore del SI. Parte_1
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui venisse confermato, da parte del
Tribunale, l'affido condiviso tra i genitori del figlio ed il Per_1
collocamento di quest'ultimo presso l'abitazione della madre, fermo restando che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio,
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
saranno assunte da entrambi i genitori:
- prevedersi in capo al SI. l'obbligo di concorrere al Parte_1
mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 400,00= Per_1
mensili, o nella misura maggiore/minore che dovesse risultare di giustizia, tenendo in considerazione l'attività lavorativa della stessa
(a tempo determinato sin dal 05.07.2023 ed a tempo indeterminato a far data dal 01.02.2025, Doc. all. 34 di parte resistente), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla SI.ra entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo Controparte_1
bonifico bancario;
- disporsi che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50%
alle spese straordinarie necessarie, baby sitting, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse del minore, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, così come previste nel Protocollo
3 4
Famiglia per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, adottato dal Tribunale di Verona, così come approvato in data 13.12.2024;
- confermarsi le visite del padre, come già attualmente in essere, con tempo di permanenza paritario per ciascun genitore come da provvedimento dell'Ill.mo SI. Giudice di data 07.12.2024, numero cronologico 6758/2024 del 09.12.2024 poi corretto, ex art. 196 –
quinquies disp.att. c.p.c. in data 16.12.2024, che ha disciplinato i tempi e le modalità di permanenza di con ciascun genitore, come di Per_1
seguito vengono riportate: I settimana: lunedì e martedì con la mamma, mercoledì e giovedì con il papà, venerdì, sabato e domenica con la mamma, II settimana: lunedì, martedì, mercoledì con il papà,
giovedì e venerdì con la mamma, sabato e domenica con il papà; una settimana durante le vacanze natalizie, il Natale o la Vigilia di Natale
ad anni alterni (la Vigilia di Natale del corrente anno 2025 sarà
trascorsa con la mamma, il giorno di Natale sino al 31 Dicembre
compreso con il papà, ed il periodo dal 01 al 07 gennaio 2026 con la mamma); due settimane, anche non consecutive, con il padre nel periodo da novembre a febbraio, ovvero, nel periodo da giugno a settembre qualora il SI. cambiasse la propria occupazione Pt_1
lavorativa;
- stabilirsi, ad integrazione di quanto già in essere, le vacanze pasquali con il padre come segue:
• due giorni, in maniera tale da alternare di anno in anno tra i due genitori, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
- confermarsi la spesa per servizio di baby sitting in misura paritaria in capo ad entrambi i genitori, come da provvedimento dell'Intestato
Tribunale del 03.08.2023, numero di cronologico 5036/2023 del
4 5
04.08.2023, (con esclusione in capo al SI. delle ore necessarie Pt_1
per evitare i rapporti tra i genitori stante la misura cautelare in essere a carico della SI.ra , e, pertanto, stabilirsi che il servizio CP_1
di baby sitting per le ore necessarie all'accoglimento di al Per_1
rientro della visita del padre sia confermato ad esclusivo carico della
SI.ra quale conseguenza della pendente misura Controparte_1
cautelare;
- stabilirsi che il servizio di baby sitting sia previamente e tempestivamente comunicato al padre da parte della madre,
riguardo agli orari ed alla necessità di ricorrere al predetto servizio,
dando preferenza alla disponibilità del padre di accudire in Per_1
assenza della madre;
- disporsi che la SI.ra omunichi con congruo anticipo al CP_1
SI. i propri turni di lavoro mensili;
Pt_1
- disporsi che l'assegno unico e universale per il figlio venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, iva 22% e c.p.a. 4%.
§§§
In via istruttoria:
Si chiede che i Servizi Sociali del Distretto 4 Ovest Veronese (VR), già
incaricati da Codesto Tribunale, proseguano il monitoraggio sul minore e relazionino trimestralmente all'Illustrissimo Tribunale,
affinché questi provvedano a verificare le condizioni personali, di salute e socio ambientali dello stesso, attivandosi per il raggiungimento degli obiettivi già precisamente indicati nell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
5 6
Si insiste per l'ammissione della prova per testimoni sui capitoli di prova di seguito riportati, indicando, sin d'ora, a testi il sig.
[...]
e la sig.ra , domiciliati presso la Locanda San Tes_1 Tes_2
Verolo di Costermano (VR):
1) “Vero che in data 12.09.2022, la SI.ra si Controparte_1
presentava presso il luogo di lavoro del SI. la Parte_1
Locanda “San Verolo” sita in Costermano (VR). Dica il teste quanto accaduto in tale circostanza?”;
2) “Vero che nell'occasione il SI. legale Testimone_1
rappresentante della datrice di lavoro del SI. Controparte_2
cercava di contenere la SI.ra Parte_1 Controparte_1
affinché desistesse dalla sua condotta?”;
3) “Vero che nell'occasione il SI. faceva intervenire le Testimone_1
Forze dell'Ordine?”;
4) “Vero che sul posto giungevano i Carabinieri di Cavaion Veronese
(VR)?”;
5) “Vero che, almeno in altre tre occasioni precedenti ai fatti del
12.09.2022, il SI. si era presentato al lavoro con segni Parte_1
di percosse, lividi e graffi sul viso e sulle braccia?”;
6) “Vero che in data 06 ottobre 2022 il SI. si Parte_1
presentava al lavoro con lividi e graffi sul viso e sul corpo?”;
7) “Vero che in data 08 marzo 2023 il SI. si Parte_1
presentava al lavoro con ecchimosi al volto?”;
8) “Vero che in data 13 aprile 2023 il SI. si presentava Parte_1
al lavoro con graffi sul volto e sul collo?”.
Ammettersi prova per testimoni sui capitoli di seguito riportati,
indicando a testi il Vice Brigadiere e l'Appuntato Testimone_3
6 7
, in servizio presso la Legione Carabinieri “Veneto” Testimone_4
Stazione di Lazise (VR):
9) “Vero che in data 12 Aprile 2023 alle ore 22,00 circa la pattuglia in servizio composta dal Vice Brigadiere e Testimone_3
dall'Appuntato è stata allertata dalla Stazione di Testimone_4
Comando di Peschiera (VR) di intervenire presso Via della Croce, n.
2, in Calmasino di Bardolino (VR), a causa di una richiesta pervenuta dal SI. per un'aggressione in atto ai danni di Parte_1
quest'ultimo?”;
10) “Vero che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo precedente i militari intervenuti, avvicinatisi all'autovettura del sig.
constatavano che sul seggiolino posteriore vi era il Parte_1
figlio di costui addormentato”;
11) “Vero che il padre per la riconsegna del figlio alla sig.ra
[...]
affidava al Carabiniere intervenuto e, poi, si CP_1 Per_1
allontanava?”;
12) “Vero che raggiunto il luogo della richiesta di intervento presso
Via della Croce, n. 2, in Calmasino di Bardolino (VR), i militari constatavano lo stato emotivo della sig.ra . Controparte_1
Ammettersi prova per testimoni sui capitoli di seguito riportati,
indicando a teste la sig.ra Presidente della Cooperativa Tes_5
Sociale Azalea con sede in Pescantina (VR):
13) “Vero che la sig.ra ha sospeso nel Controparte_1
gennaio/febbraio 2023 la propria frequentazione del corso, per l'anno
2022/2023, per Operatore Socio Sanitario come organizzato dalla Isfid
Prisma società Cooperativa con sede in Marghera (VE) in collaborazione con la Cooperativa Sociale Azalea di Pescantina
(VR)?”;
7 8
14) “Vero che, ripreso il corso di Operatore Socio Sanitario, la signora ha superato l'esame di abilitazione?”; Controparte_1
Ammettersi prova per testimoni sul capitolo di seguito riportato,
indicando a teste il Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Villa Serena, Casa di Riposo in Bardolino (VR),
nella persona del Parroco pro tempore della Chiesa dei Santi Parte_2
in Bardolino (VR):
[...]
15)“Vero che la sig.ra è stata assunta presso la Controparte_1
Fondazione Villa Serena, Casa di Riposo in Bardolino (VR) dica il teste con quale mansione, retribuzione ed orari?”;
Ammettersi prova per testimoni sul capitolo di seguito riportato,
indicando a teste la sig.ra residente in [...]Testimone_6
(VR) via del Bersagliere n.11/D:
16)“Vero che nelle giornate del lunedì alle ore 17,45, del mercoledì
alle ore 21,30 e del venerdì alle ore17,45 la sig.ra Testimone_6
sostituisce la sig.ra per accogliere presso la Controparte_1 Per_1
casa di quest'ultima in via Dietro la Croce n. 2, Calmasino di
Bardolino (VR) al momento del riaccompagnamento del bambino da parte del padre? Dica il teste per quanto tempo si trattiene presso la casa della madre per tale servizio”.
Si chiede, sin d'ora, di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi e formulati da parte resistente con i medesimi testi indicati a prova diretta.”
Conclusioni di parte resistente
“-affidarsi il figlio minore nato il [...] ai servizi sociali Per_1
competenti per il territorio dei Calmasino di Bardolino affinché
provvedano ai compiti indicati nel provvedimento del tribunale di
Verona del 9.12.24, ferma la responsabilità genitoriale dei genitori
8 9
per ogni aspetto del minore non disciplinato nell'incarico affidato ai servizi sociali, in particolare ciascun genitore avrà l'esercizio disgiunto della responsabilità sulle decisioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui terrà il bambino con sé;
-Confermarsi tempi e modalità di permanenza di con ciascun Per_1
genitore come da provvedimenti 9.12-19.12 dell'intestato tribunale;
-Precisarsi ad integrazione del suddetto provvedimento che i rispettivi periodi di vacanza siano comunicati entro il 30 maggio di ogni anno;
-Precisarsi ad integrazione del suddetto provvedimento per le vacanze pasquali che stia con i genitori ad anni alterni Per_1
alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua con quello da Lunedì dell'Angelo fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
-stabilirsi che il padre comunichi alla madre con chi sta Per_1
durante gli orari lavorativi compreso il fine settimana dando preferenza alla madre in caso di indisponibilità del padre di accudire in assenza dello stesso e ciò con particolare riguardo alle visite Per_1
mediche e agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
-disporsi che il sig. comunichi con congruo anticipo alla Pt_1
signora propri turni ed orari lavorativi in relazione agli CP_1
eventi stagionali e così pure le variazioni relative al domicilio e alla gestione di a seconda di chi lo accudisce;
Per_1
-confermarsi che il sig. corrisponda alla signora Pt_1 CP_1
titolo di contributo di mantenimento di la somma mensile di Per_1
euro 750,00, da versarsi mediante bonifico bancario permanente a valuta fissa entro il 10 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9 10
-confermarsi che l'auf sia percepito dalla madre;
-confermarsi che le spese scolastiche siano sostenute al 100% dal padre, quelle di baby sitting al 50%, al 60% dal padre le residue spese accessorie come da Protocollo di questo Tribunale del 14.12.24 e provvedimento 01.08.23 dell'intestato giudice.
In via istruttoria:
-Stante la rilevata convivenza con la signora Parte_3
(circostanza emersa ed accertata nel corso dell'istruttoria), ordinarsi l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi della stessa conformemente a quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il nostro Tribunale.
-Si richiamano le istanze e le deduzioni delle memorie ex art 473bis
.17 co 1 e 3 insistendo in particolare per l'ordine di esibizione del contratto di lavoro del sig. Pt_1
-Si chiede che aggiorni le dichiarazioni dei redditi 2024 relative al
2023.
-Disporsi contestualmente alla chiusura del presente procedimento l'apertura di un procedimento di vigilanza avanti al Giudice Tutelare
al quale i Servizi invieranno le periodiche relazioni informative.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge, 15
rimb. forf., iva 22% e 4% cpa.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
REVISIONE
10 11
Dalla relazione non coniugale tra le parti in data
18/9/2020 è nato il figlio . Per_1
Con provvedimento 24/2/2023 di questo Tribunale
venivano recepite le condizioni concordate dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa della Giudice delegata, che prevedevano:
1) affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
2) collocamento prevalente di presso la madre;
Per_1
3) visite paterne come di seguito (con impegno del padre a non
introdurre al figlio, per il momento, figure femminili diverse dalla
madre, fermo restando che questo impegno non può essere per
sempre, a tempo indeterminato):
- tutti i mercoledì feriali, starà con il papà dalle 15.30 con Per_1
prelievo a scuola fino alle ore 21.30, con riaccompagnamento presso
la casa materna;
- ogni lunedì e ogni venerdì dall'uscita della scuola, alle ore 15:30,
fino alle ore 17:45, con riaccompagnamento presso la casa materna;
4) contributo paterno al mantenimento di stabilito in € 750,00 Per_1
mensile, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, da pagarsi
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 60% delle spese
straordinarie, con decorrenza dal corrente mese di febbraio 2023
(comprese le spese straordinarie sostenute dalla resistente nel mese
di novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023 per costi sanitari e
scuola, quest'ultima a carico al 100% del padre, che la resistente
documenterà al ricorrente entro due giorni da oggi e che il ricorrente
rimborserà con il contributo mensile di febbraio);
5) babysitting: le parti concordano sull'esigenza di tenere una baby-
sitter e attualmente concordano sul nominativo di nel Tes_6
11 12
caso di mutamento della persona fisica della baby-sitter, ove il
ricorrente non condivida il nominativo individuato dalla resistente,
avrà egli stesso cura di individuare nominativo di propria fiducia. Il
costo della baby-sitter viene posto a carico del ricorrente nella misura
del 75% e a carico della resistente per il residuo 25% (con l'intesa
che, ogni volta che vi sia necessità di ricorrere alla baby-sitter, la
resistente provvederà alla tempestiva comunicazione alla
controparte, inserendo la voce nel conteggio mensile delle spese
straordinarie);
6) rata di mutuo della casa materna a carico di madre;
7) spese di asilo nido per circa € 300,00 per mese a carico di padre,
che si farà anche carico, per il futuro, delle spese scolastiche in
generale, man mano che cresce;
Per_1
8) assegno unico percepito integralmente al 100% dalla madre, su
accordo delle parti;
9) restituzione in favore del ricorrente, in data giovedì 2 marzo 2023,
dei seguenti beni personali attualmente nel possesso della resistente:
due biciclette;
un computer rotto;
la seconda chiave dell'autovettura
del ricorrente.
10)le parti dichiarano che, con il presente accordo, non avranno
alcuna pretesa su questioni economiche pregresse, che dichiarano
definite tombalmente.
11) preso atto della disponibilità manifestata in tal senso dalle parti:
“Incarica i Servizi Sociali competenti per territorio, di attivare un
percorso di sostegno alla genitorialità delle parti, dato il persistente
marcato conflitto tra le stesse;
con invito a relazionare nel termine
che sarà indicato dal designando giudice tutelare ex art. 337
cod.civ.”
12 13
12) dispone l'apertura d'ufficio di un procedimento di vigilanza
innanzi al giudice tutelare ex art. 337 cod.civ., al quale i Servizi
sociali invieranno le relazioni periodiche.
13)spese di lite integralmente compensate tra le parti.”,
2. FATTI SOPRAVVENUTI ALLEGATI DALLE PARTI
Il ricorrente ha allegato che dopo solo una settimana dalla pronuncia del decreto del Tribunale la ricorrente si rendeva responsabile di plurime condotte violente ai suoi danni: in particolare, il 7/3/2023 in occasione del concordato prelievo dei beni personali rimasti nell'ex casa familiare, lo aggrediva. lo percuoteva e gli restituiva alcuni beni danneggiati;
il 17/3/2023 lo aggrediva verbalmente in occasione del riaccompagnamento del figlio;
il 20/3/2023
ometteva di accompagnare all'asilo il bambino al fine di non consentire la partecipazione alla festa del papà; il 22.3.2023
inviava un messaggio contenente chiare minacce all'integrità
fisica (“..tu avrai l'affido esclusivo solamente perché io commetterò
nuovamente una cazzata se continui così ma non otterrai di crescerlo
tu perché io andrò in galera ma tu sotto terra…”); il 29/3/2023 in occasione del riaccompagnamento a casa del figlio lo insultava, strattonava e gli sputava in faccia;
un episodio analogo a quelli precedenti accadeva anche il 12/4/2023, in occasione del quale intervenivano i Carabinieri.
Si rappresentava inoltre nel ricorso che, a seguito di tali episodi, il GIP presso il Tribunale di Verona con ordinanza datata 21/4/2023 aveva applicato nei confronti della sig.
[...]
la misura cautelare del divieto di CP_1
avvicinamento al e ai luoghi dallo stesso frequentati, Pt_1
13 14
nonché il divieto di comunicare con lo stesso. Nei confronti della eniva altresì emesso decreto di giudizio CP_1
immediato in relazione a tali fatti.
Il ricorrente aggiungeva che, nonostante la misura cautelare il 12/5/2023 al momento della riconsegna del bambino, la madre l'aveva nuovamente aggredito con insulti.
La resistente non ha contestato specificamente gli episodi di rabbia, né la vicenda penale, limitandosi ad affermare che erano stati solo stati dettati dall'ansia per la situazione di precarietà economica e affettiva a seguito dell'abbandono dell'ex compagno e che comunque vi erano state delle reazioni anche da parte dello stesso.
3. DOMANDE DELLE PARTI
All'esito del procedimento le parti hanno formulato le domande riportate in epigrafe, aventi ad oggetto l'affidamento che il mantenimento del figlio . Per_1
4. DIRITTO
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le
parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella
presente sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e
in materia di contributi economici.”.
Ai sensi dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul
dell'11/5/2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con LEGGE 27 giugno 2013, n. 77“– Custodia dei
figli, diritti di visita e sicurezza 1 Le Parti adottano misure
legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di
14 15
determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in
considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di
applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le
misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che
l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta
i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.”
Benché la Convenzione abbia come finalità principale quella di tutela delle donne e delle ragazze, in quanto maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere
Convenzione rispetto agli uomini, nel Preambolo si riconosce che “anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica”
e “che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto
testimoni di violenze all'interno della famiglia”.
All'art. 3 si definisce l'espressione “violenza domestica”
facendo riferimento a “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale,
psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o
del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner,
indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia
condiviso la stessa residenza con la vittima”.
5. PROVVEDIMENTI PROVVISORI
Con ordinanza riservata 3/8/2023 emessa all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, la
Presidente delegata provvedeva nel seguente senso:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le
successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i coniugi separatamente, senza esperire tentativo di
conciliazione, vista la misura cautelare in atto nei confronti della
15 16
madre sig. con la quale il GIP presso il Controparte_1
Tribunale di Verona, ravvisando gravi indizi relativamente ai reati
di atti persecutori e di lesioni volontarie, ha disposto il divieto di
avvicinamento alla persona offesa – ossia al sig. Persona_2
nonché all'abitazione, al luogo di lavoro e a tutti i luoghi
abitualmente frequentati dal predetto e in ogni caso prescrivendo
all'indagata di mantenere da tali luoghi e dalla persona offesa una
distanza di 500 metri e di non comunicare in alcun modo con la
persona offesa;
vista la recente regolamentazione delle condizioni di affidamento e di
mantenimento del piccolo nato il [...], di cui al decreto Per_1
del Tribunale di Verona datato 24.2.2023, con il quale è stato
recepito un accordo concluso tra i genitori raggiunto davanti al
Giudice delegato che prevede l'affidamento condiviso con
collocamento presso madre, un mantenimento mensile a carico del
padre pari ad € 750 mensili, oltre al 60 % spese straordinarie, al
75% delle spese di baby sitter e all'intera spesa di asilo nido (circa
300 euro al mese) e delle future spese scolastiche in generale, con
intero assegno unico in favore della madre e contestuale incarico ai
Servizi Sociali per percorso di sostegno alla genitorialità delle parti
con apertura procedimento 337 cc.;
ritenuto che i fatti narrati in atti, non specificamente contestati e
vagliati dal GIP in sede di pronuncia della misura cautelare
giustifichino l'ammissione di una c.t.u. sulla situazione dei genitori,
sul rapporto con il figlio, sulla sussistenza di elementi di pregiudizio
al fine di individuare le condizioni più idonee;
ritenuto che, nelle more dell'espletamento della c.t.u., va favorito un
più ampio rapporto con il padre del piccolo con l'introduzione Per_1
16 17
del pernottamento – relativamente al quale non vi sono serie ragioni
per escluderlo, almeno nella notte coincidente con il giorno di riposo
del genitore -;
ritenuto infatti che i Servizi Sociali si siano espressi positivamente
riguardo l'atteggiamento del padre nei confronti del bambino,
riconoscendolo “capace, regolativo, attento all'emotività del figlio ed
in grado di interagire”, mentre alcuna controindicazione
assolutamente ostativa può essere ravvisata nel fatto che
nell'abitazione in locazione del padre non ci sia una stanza esclusiva
per il figlio, essendo sufficiente che ci sia un lettino;
ritenuto inoltre che il padre, proprio per quanto osservato dai
Servizi, potrà gestire autonomamente eventuali difficoltà di
addormentamento del bambino;
ritenuto che, rispetto alla situazione esistente all'epoca dell'accordo,
la madre ha un rapporto di lavoro caratterizzato da maggiore
stabilità presso una r.s.a., mentre il padre continua a svolgere
l'attività di cuoco, con i medesimi redditi già valutati;
ritenuto che ciò giustifichi allo stato una distribuzione paritaria della
spesa di babysitter;
ritenuto inoltre che la spesa per la babysitter necessaria per
consentire il riaccompagnamento senza incontri tra i genitori non
può essere imputata al padre, essendo causalmente riconducibile alla
misura cautelare nei confronti della madre;
ritenuto pertanto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei
ed urgenti che prevedano un pernottamento settimanale presso il
padre, la contribuzione solo al 50% alla spesa di babysitter, con
esclusione delle ore necessarie per evitare i rapporti tra i genitori;
17 18
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati da
entrambe le parti;
ritenuto che la valutazione di buona parte dei mezzi di prova orale
riguardi fatti oggetto del procedimento penale in corso, in ordine al
quale è stato richiesto il rito abbreviato con udienza fissata per il
prossimo 13.10.2023 davanti al GIP;
ritenuto pertanto opportuno attendere gli esiti del procedimento
penale prima di valutare la necessità di svolgere analoga istruttoria
nel presente giudizio;
ritenuto che le restanti prove testimoniali siano superflue o
irrilevanti;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 23 c.p.c. pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti:
A parziale modifica delle condizioni di cui al decreto 24.2.2023 nel
proc. 12088-2023 del Tribunale di Verona, dispone che:
- il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio nella Per_1
giornata di mercoledì (o comunque, in caso di modifica del turno,
nella giornata di riposo) dall'uscita della scuola al mattino
successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
conferma i restanti
tempi e modalità di incontro attualmente in atto;
- con decorrenza dal mese di agosto 2023, il padre contribuirà alle
spese di babysitter – escluse quelle necessarie per rispettare la misura
cautelare in atto – nella misura del 50%.
Ordina ad entrambe le parti di produrre entro il 12.1.2024 i fogli
paga successivi a quelli già prodotti e al ricorrente di depositare la
Certificazione Unica relativa all'anno 2022;
18 19
Ordina alla resistente di produrre gli atti del procedimento penale
successivi a quelli già prodotti;
Nomina c.t.u. la dott. e formula il seguente Persona_3
quesito:
“Letti gli atti e sottoposte ad esame le parti, somministrati se
necessario gli opportuni test, analizzata la documentazione medica
prodotta in atti e acquisita ogni altra documentazione rilevante,
effettui la CTU un'attenta valutazione della personalità delle stesse,
seguendo metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità
scientifica, ed evidenziandone disturbi o limiti strettamente connessi
all'espletamento della funzione genitoriale. Valuti la loro capacità di
comprendere bisogni e necessità del figlio e di fornire adeguate
risposte. Esegua inoltre un'attenta indagine socio ambientale in
ordine al nucleo familiare del minore, anche con riferimento ai terzi
significativi, sia dal lato materno che paterno, con particolare
riferimento alle figure dei conviventi e degli ascendenti delle parti, al
fine di individuare eventuali situazioni di criticità per il benessere
del minore. In particolare, esamini le dinamiche relazionali dei
genitori al fine di individuare i possibili punti da rafforzare per
garantire al minore un ambiente di crescita sereno e il più possibile
scevro da tensioni famigliari. Fornisca altresì ogni ulteriore
informazione sulla personalità dei genitori al fine di individuare il
genitore presso il quale collocare prevalentemente il figlio. Verifichi
se vi siano in atto atteggiamenti o comportamenti dei genitori atti a
influenzare il rapporto del figlio con ciascuno dei genitori o con i
terzi significativi inseriti nelle dinamiche familiari delle parti.
Autorizza, con le opportune cautele, ascolti del minore, visite
domiciliari, i colloqui con i familiari e con gli insegnanti, tutte quelle
19 20
attività che consentano di cogliere la reale situazione della minore.
Qualora dovesse cessare la misura cautelare in atto, svolga incontri
di approfondimento con entrambi i genitori per valutarne le residue
capacità di interrelazione genitoriale e tentare un superamento del
conflitto. Dia indicazioni già durante il corso delle operazioni peritali
in via interlocutoria e urgente, ove possibile, per decidere in ordine al
collocamento del minore e alle visite, segnalando con tempestività al
Tribunale ogni elemento utile per la decisione sul punto. Il c.t.u.
terrà distinti i fatti osservati, le dichiarazioni rese dalle parti e le
valutazioni da lui formulate. Indicherà inoltre le metodologie e i
protocolli seguiti, nonché eventuali proposte di intervento a sostegno
dei genitori e del minore.”
Si ricorda alla c.t.u. l'importanza delle funzioni che è chiamata a
svolgere e ai sensi dell'art. 193 c.p.c. assegna termine fino al
22.9.2023 per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal
medesimo con firma digitale, recante il giuramento di bene e
fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far
conoscere al giudice la verità.
Assegna termine alle parti fino al 22.9.2023 per indicare i propri
cc.tt.pp. con note da depositare telematicamente.
Assegna termine di giorni 120 dal giuramento al c.t.u. per il deposito
della relazione e un fondo spese di € 1200 oltre accessori a carico di
entrambi i genitori con quote uguali;
il c.t.u anticiperà la bozza della
sua relazione alle parti 30 giorni prima del termine assegnato per il
deposito, le parti trasmetteranno direttamente al c.t.u. entro il
termine successivo di quindici giorni le eventuali osservazioni, delle
quali la relazione finale darà conto valutandole sinteticamente.
20 21
Incarica i Servizi Sociali di proseguire nell'indagine in corso,
assegnando termine fino al 15.12.2023 per il deposito della relazione
e alle parti fino al 12.1.2024 per depositare memorie sulla relazione
dei Servizi.
Rilevato che in data 21 aprile 2023 con ordinanza del GIP di Verona,
nell'ambito del procedimento penale N. 3338/23 R.G.N.R. N.
2866/23 R.G.I.P., è stata disposta a carico della sig.ra CP_1
l'applicazione della misura cautelare del divieto di
[...]
avvicinamento al ricorrente, segnala nuovamente alla Procura della
Repubblica di Verona e al GIP la pendenza del presente
procedimento di modifica delle condizioni di affido, collocamento e di
mantenimento del figlio delle parti, anche ai fini della trasmissione
degli atti ostensibili ai sensi dell'art. 64 bis disp. att. cpp e 473-bis.
42cpc… “
A seguito del deposito della c.t.u. interveniva una modifica dei provvedimenti provvisori con ordinanza riservata
7/12/2024, che così disponeva:
“premesso che con sentenza 20.3.2024 del GUP presso il Tribunale
di Verona la sig. stata condannata alla pena Controparte_1
di un anno e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 612
bis c. 2 c.p. (atti persecutori), 582 e 585 c.p. ai danni del ricorrente,
con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 11 quinquies c.p.
(“l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità
individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in
presenza o in danno di un minore di anni diciotto…”),
esclusivamente perché, nell'opinione del giudicante e di parte della
giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all'art. 612 bis c.p. non
configurerebbe un delitto contro la vita e l'incolumità individuale e
21 22
contro la libertà personale (si veda pag. 8 della sentenza prodotta
come doc. 31 dalla stessa resistente);
ritenuto che la sentenza, benché non definitiva, ben può essere
valorizzata in questa sede come mezzo di prova atipico, così come le
testimonianze assunte in sede penale, i certificati di Pronto Soccorso,
le fotografie, le annotazioni della P.G. e le parziali ammissioni rese in
sede di esame dell'imputata;
rilevato che alla condanna non è stata applicata la sospensione
condizionale, per essere proseguite le condotte persecutorie dopo
l'ammonimento del Questore, dopo la denuncia penale e anche dopo
l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento;
rilevato che, anche dopo la condanna, la resistente ha ripetutamente
violato la misura cautelare, tanto che il GIP presso il Tribunale di
Verona con ordinanza 2.9.2024 ha disposto l'aggravamento della
misura, applicando (anziché la custodia cautelare in carcere chiesta
dal P.M.), l'obbligo di dimora nel Comune di residenza e di
permanenza notturna presso l'abitazione dalle ore 20.00 alle ore
7.00, in aggiunta al divieto di avvicinamento (si vedano atti
trasmessi dal GIP);
rilevato che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il
4.11.2024 disposta nel presente giudizio ha consentito di
approfondire le caratteristiche personologiche di ciascun genitore:
mentre con riferimento al padre non sono emersi elementi
disfunzionali, critica è la situazione della madre, il cui quadro clinico
è parso abbastanza complesso, anche con riferimento alle
ripercussioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale;
d'altra
parte, è stato verificato un forte legame madre-bambino che va
tutelato, seppur “disfunzionale e fusionale”, ferma la necessità,
22 23
nell'interesse del bambino, di articolarlo in modo diverso, al fine di
prevenire un concreto rischio evolutivo;
ritenuto che la resistente ha documentato che dallo scorso settembre è
seguita da uno specialista psichiatra con incontri settimanali per una
terapia psicologica (si veda la breve relazione del professionista
depositata il 22.11.2024, non numerata);
letta la relazione del Consultorio Familiare di Caprino Veronese
datata 28.10.2024, dalla quale risulta che la madre sta proseguendo
colloqui di consulenza psicologica e si è mostrata disponibile ad una
riflessione con il Servizio rispetto all'esercizio della genitorialità;
ritenuto che, in tale quadro e tenuto conto degli irrisolti problemi
della madre, nonché della misura cautelare in atto nei confronti di
quest'ultima, va disposto l'affidamento del bambino ai Servizi Sociali
per la durata di un anno, al fine di consentire un'approfondita e
costante verifica sul benessere del bambino, con tempi di permanenza
con ciascun genitore sostanzialmente paritari, come indicati a pag.
35 della c.t.u., ossia:
LUN MERC GIO VEN SAB DOM CP_3
Settimana 1 Controparte_4 CP_4 CP_4
MAMMA
[...]
LUN MART MERC GIO VEN SAB DOM
Settimana 2 Controparte_4 CP_4
[...]
ritenuto che, inoltre, poiché il padre non gode di ferie estive, ma di
un periodo di inattività da novembre a febbraio, va consentito allo
stesso di tenere con sé il bambino per due settimane, anche non
consecutive, in tale periodo, nonché una settimana durante le
vacanze di Natale;
durante le prossime festività natalizie potrà tenere
23 24
con sé il bambino il giorno della Vigilia e dall'1 gennaio al 7gennaio;
ritenuto che all'esito dell'istruttoria penale l'ammissione delle prove
orali richieste è divenuta superflua;
per questi motivi
a parziale modifica dei provvedimenti provvisori precedentemente
assunti, pronuncia i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse
del figlio minore:
1) Affida il figlio minore nato il [...] ai Persona_1
Servizi Sociali competenti per il territorio di Calmasino di Bardolino,
affinché questi provvedano:
- a verificare le condizioni personali, di salute e socio – ambientali in
cui versa la minore;
- ad effettuare periodiche visite domiciliari presso le dimore abituali
dei genitori;
- a mantenersi periodicamente in contatto con il personale scolastico
del minore per richiedere informazioni su eventuali problematiche
del bambino e per raccogliere ogni altro utile elemento conoscitivo;
valuteranno i servizi l'opportunità di attivare un educatore
domiciliare;
- se necessario, assicurare una valutazione psicologica del bambino
avvalendosi del personale del servizio di NPIEE ed eventualmente ad
attivare una presa in carico del bambino per ogni opportuno
supporto;
- a compiere le scelte relative alle esigenze di salute del minore ed alle
questioni scolastiche, cercando per quanto possibile soluzioni
condivise con i genitori;
FERMA la responsabilità genitoriale dei
genitori per ogni aspetto del minore non disciplinato nell'incarico
affidato ai servizi sociali, ed in particolare ciascun genitore avrà
24 25
l'esercizio disgiunto della responsabilità sulle decisioni di ordinaria
amministrazione nei tempi in cui terrà il bambino con sè;
a verificare il rispetto dei tempi di permanenza del bambino con
ciascun genitore, come stabiliti con il presente provvedimento;
ad attivare un percorso di sostegno alla genitorialità, ove ritenuto
concretamente possibile, ad entrambe le parti, da intendersi quale sostegno
genitoriale individuale.
L'affidamento ai Servizi Sociali avrà durata di un anno decorrente
dalla comunicazione della presente ordinanza.
2) Disciplina i tempi e le modalità di permanenza di con Per_1
ciascun genitore nel seguente senso: I settimana: lunedì e martedì
con la mamma, mercoledì e giovedì con il papà, venerdì, sabato e
domenica con la mamma, II settimana: lunedì, martedì, mercoledì
con il papà, mercoledì e giovedì con la mamma e sabato e domenica
con il papà; una settimana durante le vacanze natalizie, il Natale o la
Vigilia di Natale ad anni alterni (Natale prossimo sarà trascorso con
la madre, la Vigilia e il periodo dall'1 al 7 gennaio con il papà); due
settimane anche non consecutive nel periodo da novembre a febbraio
da concordare con i Servizi Sociali affidatari;
3) Invita la madre a proseguire i percorsi terapeutici in atto
finalizzati al contenimento della rabbia e a seguire tutte le
indicazioni terapeutiche che le dovessero essere suggerite dagli
specialisti e dai Servizi Sociali.
A modifica del calendario del processo, revoca la fissazione
dell'udienza istruttoria del 16.1.2025; conferma l'udienza del
24.4.2025 h. 9.30, per la rimessione della causa al Collegio per la
decisione, con termine fino a sessanta giorni prima per la produzione
della documentazione, successiva a quella già prodotta, sui redditi e
25 26
sull'assegno unico universale, fino a 45 giorni prima per il deposito
di note scritte di precisazione delle conclusioni, fino a 30 giorni
prima per il deposito di comparse conclusionali e fino a 15 giorni
prima per il deposito di memorie di replica, invitando le parti a
conformarsi al criterio della chiarezza e della sinteticità degli atti.”
Con successivo decreto 14/12/2024 la Presidente del.
disponeva la correzione della regolamentazione dei tempi di permanenza del bambino con i genitori contenuta nella parte dispositiva (capo 2) dell'ordinanza 7.12.2024 nel seguente senso: “II settimana: lunedì, martedì, mercoledì con il papà, giovedì
e venerdì con la mamma e sabato e domenica con il papà”;
6. ISTRUTTORIA
La causa è stata istruita documentalmente, tramite l'espletamento di c.t.u. e informazioni assunte presso i Servizi
Sociali.
Buona parte dei fatti allegati a sostegno della richiesta di modifica del regime di affidamento non sono stati contestati e in ogni caso sono stati confermati dagli esiti dell'istruttoria svolta in sede penale. La sentenza della Corte d'Appello di
Venezia 9-14/5/2025 (doc. 44 di parte resistente), ha confermato la responsabilità penale in relazione alla seguente imputazione:
“1) Reato p. e p. dall'art. 5l n. 11 quinquies, e dall'art, 612 bis
comma 2 c.p. perché, con condotte reiterate e frequenti rivolte in
danno di tenute contro la espressa volontà di lui, Parte_1
scaturite dalla di lui decisione di interrompere la loro relazione
affettiva ed allontanarsi dalla abitazione dove convivevano, condotte
consistite nei seguenti comportamenti:
26 27
A. Leggeva i messaggi di posta elettronica di Parte_1
(grazie al computer che il aveva lasciato nella di lei Pt_1
abitazione), così da essere aggiornata costantemente sui fatti che lo
riguardavano e sui suoi spostamenti;
B. Seguiva ed in varie occasioni lo aggrediva sia Parte_1
verbalmente che fisicamente, minacciandolo anche di morte:
C. In data 12.09.2022 si recava presso il luogo di lavoro del
(Locanda "San Verolo"), aggredendolo sia verbalmente - Pt_1
con le espressioni "pezzo di merda, sei un cane, meschino',
"bastardo", "dimentica tuo figlio non lo vedrai mai più", "ti
ammazzerò"- sia fisicamente, sferrandogli pugni, calci e schiaffi,
nonché ruotandogli le dita della mano sinistra;
D. In data 05.10.2022 raggiungeva mentre si Parte_1
trovava a pranzo presso il ristorante H20 di Moniga del Garda, con
la sua nuova compagna e lo aggrediva Parte_3
verbalmente e fisicamente, con calci, pugni, schiaffi che lo
attingevano anche al volto, e con un morso al braccio destro (così
cagionandogli le lesioni meglio descritte al capo 2), ed inoltre
danneggiava l'interno della sua auto con uova e pannolini sporchi di
feci del figlio nato dall'unione con il;
Pt_1
E. In data 07.03.2023, approfittando del fatto che il si era Pt_1
recato presso la di lei abitazione, come stabilito dal giudice, per
recuperare alcuni suoi effetti personali, lo aggrediva verbalmente con
le espressioni «infame pezzo di merda», e fisicamente con calci,
pugni e graffi, attingendolo anche al volto, graffiandogli il collo e
cagionandogli le lesioni meglio descritte al capo 3;
F. In data 29.03.2023, approfittando del fatto che Parte_1
si era recato presso La di lei abitazione per riaccompagnare il figlio
27 28
minorenne avuto da lei ( nato il [...]), lo Persona_1
aggrediva fisicamente con graffi e pugni, in presenza del bambino, e
in quella stessa occasione gli danneggiava l'autovettura staccando lo
specchietto retrovisore all'interno della stessa;
G. In data 12.04.2023 approfittando del fatto che Parte_1
stava giungendo in auto presso la di lei abitazione per
riaccompagnare il figlio minorenne avuto da lei ( Persona_1
nato il [...]), si appostava nascosta in un parcheggio limitrofo
in attesa che lui arrivasse, per poi intrufolarsi dal finestrino ed
aggredirlo fisicamente graffiandolo al volto, così cagionandogli le
lesioni meglio descritte al capo 3 (il tutto alla presenza del bambino),
per poi inseguirlo con la propria autovettura al fine di impedirgli la
fuga; molestava e minacciava in modo da Parte_1
cagionargli un perdurante e grave stato di ansia e paura;
da
ingenerare in lui un fondato timore per la sua incolumità; da
costringerlo ad alterare le sue abitudini di vita.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona
che era stata a lei legata da relazione affettiva”.
La sentenza di secondo grado ha infatti confermato il giudizio di colpevolezza, riformando la sentenza del GUP presso il
Tribunale di Verona solo sui capi sanzionatori, riducendo la pena da un anno e otto mesi ad un anno di reclusione per una diversa quantificazione e tenendo conto del successivo risarcimento dei danni;
è stata inoltre concessa la sospensione condizionale – negata in primo grado -, subordinata all'espletamento del percorso per assistenza psicologica e recupero per soggetti maltrattanti, per la durata di un anno e sei mesi.
28 29
Dagli esiti della c.t.u., coerente con le altre risultanze del procedimento, ed in particolare con l'istruttoria svolta in sede penale, sono emerse criticità nella personalità della madre.
In particolare, nella relazione finale si legge:
“Dalle valutazioni emerge che il profilo della signora CP_1
appare complesso e i tratti presentati possono condizionare le sue
capacità genitoriali. Le caratteristiche personologiche ed individuali
sovra riportate (quali aspetti borderline e antisociali), la non
accettazione della fine della storia d'amore con il sig. la Pt_1
mancata consapevolezza dei suoi limiti e fragilità, l'impulsività ed i
reiterati comportamenti di violazione delle norme, appaiono dei
significativi limiti nell'espletamento delle funzioni genitoriali della
signora CP_1
Nei colloqui il suo dialogo è sempre indirizzato al passato, aspetto
che non le permetta di uscire da questa sua rigidità e di guardare al
futuro superando la fase di separazione. La possibile paura
dell'abbandono l'ha portata ad instaurare un attaccamento
simbiotico con il figlio. Tale simbiosi non ha però un carattere
fusionale ma controllante: la sig.ra attraverso la fusione con ha Per_1
il controllo sia dei suoi pensieri sia dei suoi vissuti. La SInora,
infatti, più volte durante la consulenza parla dei vissuti di Per_1
come se non vi fosse una distinzione tra i propri e quelli del figlio e,
in più occasioni, afferma di avere la di quello che dice e Pt_4
prova sua figlio mostrando un'incapacità nell'essere obiettiva ed
apparendo talvolta irragionevole.
Anche gli aspetti impulsivi e gli agiti passati di violenza assistita si
presentano come fattori di rischio per uno sviluppo psico-emotivo
sano per il piccolo Per_1
29 30
Un ultimo aspetto che influisce sugli aspetti della genitorialità è la
mancata consapevolezza della signora rispetto ai suoi CP_1
limiti e fragilità ed il conseguente diniego ad intraprendere un
percorso terapeutico anche di tipo farmacologico, come consigliato
dai professionisti che l'hanno
avuta in carico.
Dalla letteratura, infatti, sappiamo che essere un genitore negante è
un fattore predittivo di irrecuperabilità rispetto alle competenze
genitoriali. parla di 4 livelli di negazione: dei Fatti (non è CP_5
vero), della Consapevolezza (non sono responsabile di quello che è
accaduto), della Responsabilità (mi ha istigato lui..), dell' Pt_5
(non mi pare poi così grave..) rispetto al percorso per la valutazione
delle competenze genitoriali (Cattivi Genitori, 2005, , ed. CP_5
. La signora riconosce in parte alcuni fatti Per_4 CP_1
accaduti in passato ma presenta gli altri tre livelli di negazione. Si
conferma che un tale livello di negazione (tre su quattro dei livelli di
negazione) risulti essere un fattore altamente predittivo di
irrecuperabilità in un percorso di valutazione delle competenze
genitoriali.
Si vuole anche evidenziare che ad oggi la signora si mostra attenta e
premurosa ai bisogni di cura primaria del figlio, è il suo riferimento
principale ed ha stabilito con lui un legame attualmente inscindibile.
Al momento non sono presenti nel bambino segni di malessere o di
disagio, cresce nella norma e nonostante alcune criticità sovra Per_1
descritte (rabbia che si è manifestata nel gioco ed evitamento di
fronte alle domande) non vi sono segnali critici.
Tuttavia si vuole segnalare che le caratteristiche personologiche e
relazionali della madre risultano essere gravi fattori di rischio
30 31
rispetto alla crescita futura di soprattutto nell'aspetto relativo Per_1
alla fase di separazione-individuazione e al processo di
autonomizzazione tipico dell'età adolescenziale.”
Tali conclusioni valutative sono coerenti con le premesse e con le condotte penalmente rilevanti, che non possono ritenersi giustificabili con l'abbandono da parte dell'ex compagno.
Quanto ai percorsi terapeutici svolti successivamente ai fatti,
gli stessi non constano aver ancora condotto ad un sufficiente superamento delle criticità.
Il percorso prescritto dalla sentenza d'appello è appena iniziato (doc. 45 di parte resistente). Solo recentemente, dopo la sentenza penale d'appello, la sig. risulta CP_1
essersi rivolta a centri specializzati per l'assistenza psicologica e il recupero di soggetti maltrattanti (docc. 45 e 46 di parte ricorrente), peraltro depositati dopo la rimessione al Collegio
per la decisione.
La terapia on line con uno psichiatra privato è iniziata nel mese di novembre 2024 e la relazione dell'1/2/2025 (doc. 36 di parte ricorrente) non evidenzia risultati consolidati: il terapeuta si è infatti limitato a riferire che “Il riconoscimento e la
progressiva presa di coscienza della propria storia, con le
implicazioni che ha comportato, ne sta permettendo, seppure con una
inevitabile difficoltà, una progressiva elaborazione, che potrà
permettere di adeguare e consolidare il proprio equilibrio anche dove
si sono evidenziate le maggiori vulnerabilità”. Non vi sono invece relazioni del consulente psicologo dott. del Per_5
Consultorio Familiare di Caprino.
31 32
La circostanza poi che sia ora un bambino Per_1
apparentemente sereno, gioioso e privo di segni evidenti di disagio non è di per sé sufficiente a riconoscere l'idoneità
materna, posto che le criticità personali della sig. CP_1
ove non definitivamente superate, sono evidenti fattori di rischio di pregiudizio per il bambino, per le ragioni spiegate dalla c.t.u. e sopra riportate.
L'ultimo episodio segnalato e documentato dal ricorrente con l'istanza 12/5/2025 è significativo di persistenti criticità
7. AFFIDAMENTO del FIGLIO MINORE
All'esito dell'istruttoria, ed in particolare della valutazione positiva delle capacità genitoriali del ricorrente e la rilevanza delle condotte di violenza, anche in presenza del minore, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul, si ravvisano i presupposti per disporre l'affidamento del figlio in via Per_1
esclusiva al padre, pur consentendo, visto il legame che pur lega il bambino alla madre, il mantenimento di regolari tempi di permanenza con la madre come in atto, compatibili con i turni lavorativi di entrambi e con la necessità di attivazione di un servizio con un educatore domiciliare.
Quanto ai rilievi della resistente secondo i quali il padre non sarebbe in grado di occuparsi del bambino in quanto impegnato nel lavoro, va osservato che lo stesso è
adeguatamente supportato dai propri genitori, ed in particolare dalla nonna materna, che pur vivendo in Sardegna,
trascorre lunghi periodi a Verona, nonché dalla nuova compagna, che è risultata avere una positiva relazione con il bambino. Egli peraltro potrà ricorrere all'aiuto di una baby
32 33
sitter. Viceversa, la sig. non risulta avere CP_1
supporti familiari e anche nel corso del procedimento ha dovuto avvalersi di una baby sitter nei tempi in cui era al lavoro o per gli scambi con il padre nella vigenza delle misure di protezione, ora cessate.
È indispensabile che sia aperto un procedimento di vigilanza davanti al Giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c., al fine di monitorare la situazione;
contestualmente va incaricato il
Consultorio Familiare di fornire adeguato supporto ad entrambi i genitori e al bambino, come suggerito dai Servizi
Sociali, e di provvedere ad un servizio educativo domiciliare.
Visti i problemi insorti relativamente al rilascio del documento valido per l'espatrio, in assenza di un concreto pericolo di sottrazione internazionale, va disposto che il padre possa chiedere il rilascio senza necessità del consenso della madre.
8. MANTENIMENTO del FIGLIO MINORE
Al fine di determinare gli obblighi di mantenimento, vanno valutate le rispettive situazioni economiche dei genitori.
Il padre, nato nel 1983, presta lavoro dipendente a tempo indeterminato, con mansioni di cuoco, ha documentato redditi annui lordi di € 23647,30 nell'anno 2024, ma in sede di audizione ha riconosciuto che lo stipendio è pari ad € 2.900,
sebbene gli importi possano essere variabili (superiori o inferiori). Dagli ultimi estratti conto prodotti risulta che effettivamente egli percepisce € 2.900 al mese (si veda doc. 76
di parte ricorrente). Non consta avere proprietà immobiliari,
dispone di un'abitazione locata con un canone di € 490
mensili, sebbene sembri trascorrere diverso tempo
33 34
nell'abitazione della compagna, specie nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa (si veda relazione dei
Servizi Sociali). È peraltro presumibile che egli necessiti di un alloggio autonomo per ospitare la propria madre che, come sopra rilevato, trascorre lunghi periodi a Verona per aiutarlo con il bambino.
La sig. nata nel 1979, presta lavoro CP_1
dipendente, recentemente trasformato a tempo indeterminato con 28 ore settimanali, come operatrice socio-sanitaria presso una r.s.a. e con un reddito mensile di € 1000/1100. Vive in una casa di proprietà acquistata con un mutuo di cui ha documentato una rata pari ad € 636 mensili al 10/1/2024 (doc.
33 di parte ricorrente). È altresì nuda proprietaria di un immobile in Verona di cui è usufruttuario il padre. Sostiene di aver utilizzato i risparmi derivanti dall'eredità materna per le spese relative ai procedimenti legali;
in data 13/12/2024 risulta aver prelevato dal libretto postale l'importo di € 20314 (doc. 30
di parte resistente).
Valutate comparativamente le suesposte situazioni, tenuto conto del mantenimento diretto da parte di ciascuno e del diritto del padre a percepire l'intero assegno unico universale,
nell'interesse del minore ad avere un tenore di vita analogo in ciascun contesto, va disposto un assegno perequativo di € 300
da parte del padre in favore della madre, nonché l'obbligo di quest'ultimo di provvedere integralmente alle spese scolastiche, di contribuire alle altre spese straordinarie indicate dal Protocollo del Tribunale di Verona nella
34 35
proporzione dell'80% e delle spese di babysitter sostenute dalla madre nella proporzione del 50%.
9. SPESE di LITE
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi, per il principio della soccombenza, vanno posti a carico della resistente, liquidate per la quota come da dispositivo in considerazione della non modesta attività svolta,
dell'importanza delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
Le spese di C.T.U. vanno integralmente poste a carico della resistente, in quanto rese necessarie dalle condotte di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide, a modifica delle condizioni in atto:
1) Revoca l'affidamento ai Servizi Sociali e affida il figlio minorenne in via esclusiva al padre, con i Persona_1
seguenti tempi e modalità di permanenza di con ciascun Per_1
genitore: I settimana: lunedì e martedì con la mamma,
mercoledì e giovedì con il papà, venerdì, sabato e domenica con la mamma, II settimana: lunedì, martedì, mercoledì con il papà, giovedì e venerdì con la mamma, sabato e domenica con il papà; una settimana durante le vacanze natalizie, il Natale o la Vigilia di Natale ad anni alterni (la Vigilia di Natale del corrente anno 2025 sarà trascorsa con la mamma, il giorno di
Natale sino al 31 Dicembre compreso con il papà, ed il periodo
35 36
dal 01 al 07 gennaio 2026 con la mamma); due settimane,
anche non consecutive, con il padre nel periodo da novembre a febbraio, ovvero, nel periodo da giugno a settembre qualora il SI. cambiasse la propria occupazione lavorativa;
Pt_1
analogo periodo di due settimane non consecutive con la madre durante le vacanze estive da comunicare entro il 30/4 di ciascun anno;
due giorni durante le vacanze pasquali, in maniera tale da alternare di anno in anno tra i due genitori, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
2) Il padre potrà chiedere i documenti validi per l'espatrio per
NOAH senza necessità del consenso della madre, fermo restando che ogni viaggio all'estero dovrà essere preventivamente comunicato con l'indicazione del luogo e del recapito;
3) Dispone la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi
Sociali al fine di svolgere un percorso di sostegno alla genitorialità e attivare un servizio di educatore domiciliare;
i
Servizi Sociali relazioneranno ogni cinque mesi al Giudice
tutelare;
4) Dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza davanti al
Giudice tutelare di Verona ai sensi dell'art. 337 c.c.;
5) Dispone che ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento del bambino nei tempi in cui lo terrà con sé e che il padre corrisponda alla madre un assegno perequativo di
€ 300 a titolo di contributo al mantenimento nei tempi di permanenza con la madre, oltre le intere spese scolastiche,
nonché l'80% delle altre spese straordinarie indicate dal
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Protocollo del Tribunale di Verona e le spese di babysitter
sostenute dalla madre nella proporzione del 50%;
6) Dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo;
condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente dei restanti due terzi, che liquida per la quota in €
7.240, oltre IVA, CPNA e spese generali;
7) Pone le spese di CTU integralmente a carico della resistente;
8) Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Verona, 02/09/2025
La Presidente est. Antonella Guerra
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