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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/07/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3030 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
) residente in [...]
Principe Umberto n. 9, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Santa
Marta, n. 240 - isolato 163/164, presso lo studio professionale dell'avv.
Manuela Casablanca (c.f. pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende unitamente e Email_1
disgiuntamente all'avv. Vanessa Lombardo (c.f. C.F._3
pec giusta procura in atti;
PARTE Email_2
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] e res. in Savoca Controparte_1
(ME) Via San Francesco Di Paola n. 116 C.F. , CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Caminiti (c.f.
sito in Scaletta Zanclea, via Antonino Merenda n. C.F._5
1 14, Fax 090951766 indirizzo PEC: che lo Email_3
rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Avv. , (C.F.: ) n.q. di CP_2 CP_3 C.F._6
curatore speciale (nominato con provvedimento del 03.12.24) di nata a [...] l'[...], rappresentata e Persona_1
difesa da sé medesima;
PARTE INTERVENIENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 17.07.2024, premesso che in data Parte_1
03.02.2011, a Santa Teresa di Riva (ME), aveva contratto matrimonio con
(atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di Controparte_1
detto Comune al n. 1 parte 1 anno 2011); che dall'unione era nata, a
Messina, in data 08.10.2011, la figlia che, con decreto del Per_1
10.06.2021, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che in base all'accordo di separazione omologato, la figlia minore era stata affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la residenza della madre;
che le parti avevano disciplinato i tempi di permanenza della minore con il padre e stabilito che egli dovesse contribuire al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che successivamente alla separazione la figlia minore aveva Contr espresso la convinta volontà di andare a vivere con il padre;
che la aveva, nondimeno, immotivatamente avversato la volontà della figlia;
che
2 le parti avevano dichiarato già nei patti di separazione di essere economicamente autonomi, in quanto egli era odontotecnico mentre la POP lavorava come addetta alle camere in alcuni alberghi della zona;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi, che la figlia minore fosse affidata in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori con domiciliazione presso il padre. Osservava, poi, che a seguito del trasferimento della figlia minore presso l'abitazione del padre avrebbe dovuto dichiararsi cessato l'obbligo a carico del deducente di corrispondere Contr un assegno alla per il mantenimento della figlia ed al contrario Contr avrebbe dovuto porsi a carico della l'obbligo di corrispondere un assegno di eguale misura a titolo di contributo al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 300,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che la madre avrebbe potuto vedere e tenere con sé la figlia quando lo avesse voluto con possibilità di pernottamento compatibilmente con le necessità e la volontà della minore o, in subordine, con le modalità meglio specificate in ricorso;
che avrebbe potuto essere confermata l'assegnazione della casa coniugale al deducente che ne era proprietario.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 13.09.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tardivamente depositata il
04.11.2024, si costituiva la quale contestava la Controparte_1
richiesta avversaria, volta alla collocazione della figlia minore presso il padre, evidenziando che questi aveva un rapporto di complicità con la figlia, alla quale consentiva di decidere l'andamento giornaliero della sua vita personale, mentre ella cercava di far rispettare alla figlia le regole inerenti lo studio, il comportamento morale ed i doveri dei figli nei
3 confronti dei genitori. Osservava, inoltre, che nel mese di agosto 2024 la figlia aveva vissuto con il padre per tutto il periodo estivo, non rispondendo alle chiamate della madre e non volendo avere alcun rapporto con lei;
che il
, confermando la volontà della figlia, non aveva permesso alla Pt_1
deducente di avere rapporti di visita con la figlia;
che, alla fine del periodo estivo, la figlia aveva chiesto insistentemente di tornare dal padre ed il
, invece di fare rispettare le regole alla minore, aveva chiamato Pt_1
il 112 chiedendo l'intervento dei Carabinieri, in quanto la figlia aveva espresso la volontà di togliersi la vita se fosse rimasta all'interno dell'abitazione con la madre;
che le forze dell'ordine intervenute avevano constatato che la minore presentava solamente uno stato di ansia e non vi era nulla che potesse far presumere un gesto avventato;
che successivamente ella aveva scoperto, controllando il telefono della figlia, che la stessa nel mese di agosto 2024 aveva svolto pratiche di "sesso virtuale" con sconosciuti, fatto denunciato alla Polizia postale;
che a seguito dell'intervento dei Carabinieri e della suddetta denuncia, erano intervenuti i Servizi Sociali;
che nei colloqui con il padre, la figlia aveva apostrofato la madre con appellativi come "cagna, stronza, troia" e mai il padre l'aveva richiamata, perché portasse rispetto alla madre;
che il aveva, pertanto, dimostrato di mancare di autorevolezza nei Pt_1
confronti della figlia e di mancare di rispetto anche nei confronti della deducente;
che in data 28.09.2024 la minore, mentre si trovava presso il padre, era caduta accidentalmente accusando un fortissimo dolore al piede;
che in tale occasione il aveva chiesto alla deducente di Pt_1
acquistare una semplice pomata da apporre alla parte gonfia, mentre ella aveva sollecitato il a far visitare la figlia presso il Pronto Pt_1
Soccorso, al fine di accertare l'esistenza o meno di fratture, ma quest'ultimo aveva inveito nei suoi confronti apostrofandola come donna "pazza e
4 troppo protettiva"; che il giorno dopo ella, appena prelevata la figlia dall'abitazione del , l'aveva condotta in ospedale, dove le era Pt_1
stata riscontrata la frattura del piede con prognosi di 30 giorni e prescrizione di assoluto riposo. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, rilevava che, in sede di separazione, il suddetto immobile era stato assegnato al , che all'epoca ne era proprietario in Pt_1
comunione con i fratelli, ma tale accordo appariva improponibile, anche in considerazione del fatto che il era proprietario anche di altri Pt_1
immobili. Quanto ai rapporti economici, rilevava che, sulla base della documentazione prodotta dalla controparte, sembrava che il Pt_1
dopo la separazione avesse subito un'inspiegabile e rilevantissima riduzione delle entrate, posto che nel 2021 aveva percepito un reddito di € 14.088,00 mentre nel 2022 aveva percepito un reddito annuo di appena € 922,00, somma che non appariva compatibile con le spese che gravavano sul per il pagamento di un finanziamento con rate di € 350,00 Pt_1
mensili e per la tenuta di tre autovetture e di un ciclomotore;
tutto ciò premesso, chiedeva che la figlia minore fosse affidata alla madre, come stabilito negli accordi di separazione omologati, che fosse aumentato l'assegno a carico del a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
della figlia, che fosse previsto che ella avrebbe potuto percepire per intero l'assegno unico per la figlia;
non si opponeva, infine, alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c., Parte_1
contestava quanto affermato dalla resistente nella comparsa di costituzione;
Contr osservava che la aveva con la figlia un rapporto conflittuale e si era mostrata gelosa del rapporto tra il padre e la figlia;
che a causa di tale esasperato impulso la stessa, nel mese di agosto 2024, si era recata presso l'abitazione del deducente, inveendo contro lo stesso e colpendo
5 ripetutamente a calci il portone di ingresso, tanto che egli era stato costretto a chiamare i carabinieri. Rilevava che effettivamente la serata del 5 settembre 2024 la figlia minore aveva inviato al deducente continui messaggi chiedendo insistentemente di andarla a prendere presso l'abitazione materna, altrimenti avrebbe compiuto un gesto estremo;
che egli aveva cercato invano di tranquillizzare la figlia fino a quando, preoccupato, aveva chiamato i Carabinieri i quali, giunti sul posto e ricevute rassicurazioni da parte della minore, avevano lasciato la detta abitazione;
che a seguito di tale fatto, la Procura della Repubblica aveva investito del caso il Consultorio Familiare di Santa Teresa di Riva ed il
Servizio Sociale del Comune di Savoca, mentre la minore era stata presa in carico dal Servizio di Neuropsichiatria infantile;
che il giorno dopo l'intervento dei Carabinieri la madre aveva scoperto sul cellulare della figlia delle chat a contenuto pedopornografico che lasciavano presagire che le minore fosse caduta in una rete di pedofilia;
che entrambi i genitori si erano, quindi, recati presso la Polizia Postale di Messina per sporgere Contr denuncia. Lamentava che la nonostante la gravità dei fatti sopra riassunti, aveva acquistato un telefonino nuovo alla figlia, in quanto quello che era a lei in precedenza in uso era stato sequestrato dalla polizia postale, senza installare apposita app di controllo da remoto come consigliato dagli stessi agenti postali. Riguardo, poi, alla vicenda relativa alla frattura del piede, osservava che egli aveva rimandato l'accesso al P.S. solo perché era domenica sera mentre il giorno dopo era stato lui stesso a condurre la figlia presso un Centro di Diagnostica a Santa Teresa di Riva per sottoporla a radiografia e, dopo avere avuto il referto, aveva condotto la figlia, Contr unitamente alla presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Taormina. Contr Evidenziava che intento della era solo quello di denigrare il deducente, mentre egli aveva sempre avuto un rapporto sano ed equilibrato
6 Contr con la figlia. Evidenziava, infine, che la soffriva di un disturbo psichiatrico, per il quale, anni addietro, era stata sottoposta a TSO per poi essere ricoverata presso il reparto psichiatrico dell'ospedale di Giarre.
Chiedeva, pertanto, che fossero svolti accertamenti per verificare l'idoneità genitoriale della stessa. Quanto ai rapporti di natura economica, lamentava Contr che la non aveva depositato la documentazione reddituale prevista Contr dalla legge e che la percepiva come per legge il 50 % dell'assegno unico.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. depositata il
20.11.2024 riferiva che effettivamente nel mese di Controparte_1
agosto 2024 ella si era recata presso l'abitazione del , in quanto Pt_1
non aveva notizie della figlia ed i carabinieri erano intervenuti, in quanto chiamati dalla deducente che voleva vedere la figlia e conoscere quale fosse il suo stato di salute. Rilevava, poi, con riferimento all'episodio della frattura al piede, che era stata lei ad accompagnare la figlia presso un centro diagnostico, per eseguire le radiografie, e non il , mentre Pt_1
quest'ultimo si era limitato ad accompagnare madre e figlia presso l'ospedale dopo avere saputo la diagnosi, peraltro inveendo per tutto il tragitto nei confronti della deducente alla presenza della figlia. Negava, poi, di essere mai stata sottoposta a TSO mentre era vero che nell'anno 2009 era stata in cura per tre giorni presso il Centro di Giarre, a causa di una depressione che era stata causata proprio dal comportamento del
, con il quale era coinvolta sentimentalmente, tanto da trasferirsi Pt_1
a Santa Teresa di Riva, ma dal quale era stata tradita due volte. Rilevava che era vero che ella aveva regalato alla figlia un nuovo telefono cellulare ma anche il aveva manifestato l'intenzione di consentire alla Pt_1
figlia minore di avere un nuovo telefono.
7 Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c., depositata il Contr 26.11.2024, ribadiva che la assumeva Parte_1
comportamenti irresponsabili e pericolosi nei confronti della figlia, tanto che non aveva fatto installare una app di controllo da remoto del telefono della figlia e si era opposta a consentire che la figlia fosse seguita da una psicologa;
chiedeva che fosse nominato un curatore speciale e fosse disposto l'ascolto della minore.
All'udienza del 03.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, ma la conciliazione non riusciva. Alla medesima udienza il Giudice delegato provvedeva in via provvisoria, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., confermando le statuizioni vigenti nel regime della separazione, nominando l'avv. curatore speciale della minore Controparte_4 Per_1
nata a [...] in data [...], disponendo l'ascolto della
[...]
minore e richiedendo Servizio Sociale del Comune di Santa Teresa di Riva informazioni sulle condizioni di vita della minore presso la madre, su quelle che potrebbero esserle assicurate presso il padre, sulla qualità della relazione con entrambi i genitori e sulle capacità genitoriali di questi ultimi
(indagine quest'ultima da effettuare con la collaborazione del Consultorio
Familiare competente), al fine di accertare quale soluzione relativamente all'affidamento fosse maggiormente rispondente alle esigenze della figlia minore, verificando, in particolare, se la minore avesse bisogno del sostegno di specialisti del Servizio di Neuropsichiatria Infantile. Con lo stesso provvedimento il Giudice delegato richiedeva informazioni alla
Procura per i minorenni di Messina ed al Pubblico Ministero in sede.
Con comparsa depositata il 18.12.2024 si costituiva l'avv. CP_4
quale curatore speciale della minore
[...] Persona_1
chiedendo il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente di
8 domiciliazione della minore presso il padre;
domandava, inoltre, nelle more dell'acquisizione delle informazioni chieste ai Servizi, la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti con affidamento al Servizio
Sociale e collocazione della minore presso un nucleo familiare disponibile ad accoglierla, tenuto conto del fatto che le circostanze addotte dalle parti nei rispettivi atti erano sintomatiche di una elevata ed accesa conflittualità e rappresentative di un rapporto disfunzionale con la figlia.
All'udienza del 19.12.2024 veniva effettuato l'ascolto della figlia minore e la causa veniva rinviata ad altra udienza per il completamento delle attività delegate ai Servizi.
Acquisite le informazioni richieste, all'udienza del 27.03.2025 le parti dichiaravano che avevano intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità dal 13 gennaio 2025 e che la figlia minore era stata avviata ad una terapia individuale, avendo le parti raggiunto un accordo sul nominativo di un professionista. I procuratori delle parti sottolineavano, pertanto, che la situazione stava evolvendo positivamente e chiedevano un rinvio per l'acquisizione delle relazioni che avrebbero dovuto essere trasmesse dal Servizio Sociale del Comune di Savoca e dal Servizio Sociale del Comune di Santa Teresa di Riva.
Alla successiva udienza del 10.07.2025 il Giudice delegato, alla luce delle relazioni trasmesse dai Servizi e delle ulteriori vicende rappresentate dalle parti, affidava la minore nata a Messina in [...] Persona_1
08.10.2011 al Servizio Sociale del Comune di Savoca, con prescrizione di assumere nell'interesse della minore le scelte sulle questioni di maggiore importanza per la minore stessa ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c. mentre i genitori avrebbero potuto continuare ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale in tutti gli altri ambiti;
richiedeva al
Servizio affidatario di vigilare sia sul corretto svolgimento dei tempi di
9 permanenza della minore con entrambi i genitori sia sulle condizioni di vita della minore per evitare che il conflitto tra i genitori potesse turbarne la serenità; richiedeva altresì al Servizio affidatario di verificare i progressi che sarebbero stati registrati a seguito del percorso che entrambi i genitori avevano avviato per una implementazione delle loro capacità e di avviare i medesimi genitori anche verso un percorso di mediazione familiare.
Alla medesima udienza i procuratori delle parti chiedevano, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c. l'emissione di sentenza non definitiva sullo stato delle persone con la continuazione del procedimento solo per la definizione delle ulteriori domande.
Il Giudice delegato invitava, pertanto, i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione consensuale, si realizza con l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da sei mesi sin dall'udienza, nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con decreto del 10.06.2021 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso
10 il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.02.2011 a Santa Teresa di
Riva (ME) con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 1 parte 1 anno 2011.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalle parti, avendo entrambe le parti chiesto che la causa prosegua per la loro definizione. Occorre, di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17.07.2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
03.02.2011 a Santa Teresa di Riva (ME) con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 1 parte 1 anno 2011 tra
[...]
nato a [...] il [...] e nata Pt_1 Controparte_1
in Romania il 20.05.1983;
11 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Teresa di
Riva (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA per l'ulteriore corso alla già fissata udienza del
15.01.2026 ore 09,00; riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 11/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3030 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
) residente in [...]
Principe Umberto n. 9, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Santa
Marta, n. 240 - isolato 163/164, presso lo studio professionale dell'avv.
Manuela Casablanca (c.f. pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende unitamente e Email_1
disgiuntamente all'avv. Vanessa Lombardo (c.f. C.F._3
pec giusta procura in atti;
PARTE Email_2
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] e res. in Savoca Controparte_1
(ME) Via San Francesco Di Paola n. 116 C.F. , CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Caminiti (c.f.
sito in Scaletta Zanclea, via Antonino Merenda n. C.F._5
1 14, Fax 090951766 indirizzo PEC: che lo Email_3
rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Avv. , (C.F.: ) n.q. di CP_2 CP_3 C.F._6
curatore speciale (nominato con provvedimento del 03.12.24) di nata a [...] l'[...], rappresentata e Persona_1
difesa da sé medesima;
PARTE INTERVENIENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 17.07.2024, premesso che in data Parte_1
03.02.2011, a Santa Teresa di Riva (ME), aveva contratto matrimonio con
(atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di Controparte_1
detto Comune al n. 1 parte 1 anno 2011); che dall'unione era nata, a
Messina, in data 08.10.2011, la figlia che, con decreto del Per_1
10.06.2021, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che in base all'accordo di separazione omologato, la figlia minore era stata affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la residenza della madre;
che le parti avevano disciplinato i tempi di permanenza della minore con il padre e stabilito che egli dovesse contribuire al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che successivamente alla separazione la figlia minore aveva Contr espresso la convinta volontà di andare a vivere con il padre;
che la aveva, nondimeno, immotivatamente avversato la volontà della figlia;
che
2 le parti avevano dichiarato già nei patti di separazione di essere economicamente autonomi, in quanto egli era odontotecnico mentre la POP lavorava come addetta alle camere in alcuni alberghi della zona;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi, che la figlia minore fosse affidata in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori con domiciliazione presso il padre. Osservava, poi, che a seguito del trasferimento della figlia minore presso l'abitazione del padre avrebbe dovuto dichiararsi cessato l'obbligo a carico del deducente di corrispondere Contr un assegno alla per il mantenimento della figlia ed al contrario Contr avrebbe dovuto porsi a carico della l'obbligo di corrispondere un assegno di eguale misura a titolo di contributo al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 300,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che la madre avrebbe potuto vedere e tenere con sé la figlia quando lo avesse voluto con possibilità di pernottamento compatibilmente con le necessità e la volontà della minore o, in subordine, con le modalità meglio specificate in ricorso;
che avrebbe potuto essere confermata l'assegnazione della casa coniugale al deducente che ne era proprietario.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 13.09.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tardivamente depositata il
04.11.2024, si costituiva la quale contestava la Controparte_1
richiesta avversaria, volta alla collocazione della figlia minore presso il padre, evidenziando che questi aveva un rapporto di complicità con la figlia, alla quale consentiva di decidere l'andamento giornaliero della sua vita personale, mentre ella cercava di far rispettare alla figlia le regole inerenti lo studio, il comportamento morale ed i doveri dei figli nei
3 confronti dei genitori. Osservava, inoltre, che nel mese di agosto 2024 la figlia aveva vissuto con il padre per tutto il periodo estivo, non rispondendo alle chiamate della madre e non volendo avere alcun rapporto con lei;
che il
, confermando la volontà della figlia, non aveva permesso alla Pt_1
deducente di avere rapporti di visita con la figlia;
che, alla fine del periodo estivo, la figlia aveva chiesto insistentemente di tornare dal padre ed il
, invece di fare rispettare le regole alla minore, aveva chiamato Pt_1
il 112 chiedendo l'intervento dei Carabinieri, in quanto la figlia aveva espresso la volontà di togliersi la vita se fosse rimasta all'interno dell'abitazione con la madre;
che le forze dell'ordine intervenute avevano constatato che la minore presentava solamente uno stato di ansia e non vi era nulla che potesse far presumere un gesto avventato;
che successivamente ella aveva scoperto, controllando il telefono della figlia, che la stessa nel mese di agosto 2024 aveva svolto pratiche di "sesso virtuale" con sconosciuti, fatto denunciato alla Polizia postale;
che a seguito dell'intervento dei Carabinieri e della suddetta denuncia, erano intervenuti i Servizi Sociali;
che nei colloqui con il padre, la figlia aveva apostrofato la madre con appellativi come "cagna, stronza, troia" e mai il padre l'aveva richiamata, perché portasse rispetto alla madre;
che il aveva, pertanto, dimostrato di mancare di autorevolezza nei Pt_1
confronti della figlia e di mancare di rispetto anche nei confronti della deducente;
che in data 28.09.2024 la minore, mentre si trovava presso il padre, era caduta accidentalmente accusando un fortissimo dolore al piede;
che in tale occasione il aveva chiesto alla deducente di Pt_1
acquistare una semplice pomata da apporre alla parte gonfia, mentre ella aveva sollecitato il a far visitare la figlia presso il Pronto Pt_1
Soccorso, al fine di accertare l'esistenza o meno di fratture, ma quest'ultimo aveva inveito nei suoi confronti apostrofandola come donna "pazza e
4 troppo protettiva"; che il giorno dopo ella, appena prelevata la figlia dall'abitazione del , l'aveva condotta in ospedale, dove le era Pt_1
stata riscontrata la frattura del piede con prognosi di 30 giorni e prescrizione di assoluto riposo. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, rilevava che, in sede di separazione, il suddetto immobile era stato assegnato al , che all'epoca ne era proprietario in Pt_1
comunione con i fratelli, ma tale accordo appariva improponibile, anche in considerazione del fatto che il era proprietario anche di altri Pt_1
immobili. Quanto ai rapporti economici, rilevava che, sulla base della documentazione prodotta dalla controparte, sembrava che il Pt_1
dopo la separazione avesse subito un'inspiegabile e rilevantissima riduzione delle entrate, posto che nel 2021 aveva percepito un reddito di € 14.088,00 mentre nel 2022 aveva percepito un reddito annuo di appena € 922,00, somma che non appariva compatibile con le spese che gravavano sul per il pagamento di un finanziamento con rate di € 350,00 Pt_1
mensili e per la tenuta di tre autovetture e di un ciclomotore;
tutto ciò premesso, chiedeva che la figlia minore fosse affidata alla madre, come stabilito negli accordi di separazione omologati, che fosse aumentato l'assegno a carico del a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
della figlia, che fosse previsto che ella avrebbe potuto percepire per intero l'assegno unico per la figlia;
non si opponeva, infine, alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c., Parte_1
contestava quanto affermato dalla resistente nella comparsa di costituzione;
Contr osservava che la aveva con la figlia un rapporto conflittuale e si era mostrata gelosa del rapporto tra il padre e la figlia;
che a causa di tale esasperato impulso la stessa, nel mese di agosto 2024, si era recata presso l'abitazione del deducente, inveendo contro lo stesso e colpendo
5 ripetutamente a calci il portone di ingresso, tanto che egli era stato costretto a chiamare i carabinieri. Rilevava che effettivamente la serata del 5 settembre 2024 la figlia minore aveva inviato al deducente continui messaggi chiedendo insistentemente di andarla a prendere presso l'abitazione materna, altrimenti avrebbe compiuto un gesto estremo;
che egli aveva cercato invano di tranquillizzare la figlia fino a quando, preoccupato, aveva chiamato i Carabinieri i quali, giunti sul posto e ricevute rassicurazioni da parte della minore, avevano lasciato la detta abitazione;
che a seguito di tale fatto, la Procura della Repubblica aveva investito del caso il Consultorio Familiare di Santa Teresa di Riva ed il
Servizio Sociale del Comune di Savoca, mentre la minore era stata presa in carico dal Servizio di Neuropsichiatria infantile;
che il giorno dopo l'intervento dei Carabinieri la madre aveva scoperto sul cellulare della figlia delle chat a contenuto pedopornografico che lasciavano presagire che le minore fosse caduta in una rete di pedofilia;
che entrambi i genitori si erano, quindi, recati presso la Polizia Postale di Messina per sporgere Contr denuncia. Lamentava che la nonostante la gravità dei fatti sopra riassunti, aveva acquistato un telefonino nuovo alla figlia, in quanto quello che era a lei in precedenza in uso era stato sequestrato dalla polizia postale, senza installare apposita app di controllo da remoto come consigliato dagli stessi agenti postali. Riguardo, poi, alla vicenda relativa alla frattura del piede, osservava che egli aveva rimandato l'accesso al P.S. solo perché era domenica sera mentre il giorno dopo era stato lui stesso a condurre la figlia presso un Centro di Diagnostica a Santa Teresa di Riva per sottoporla a radiografia e, dopo avere avuto il referto, aveva condotto la figlia, Contr unitamente alla presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Taormina. Contr Evidenziava che intento della era solo quello di denigrare il deducente, mentre egli aveva sempre avuto un rapporto sano ed equilibrato
6 Contr con la figlia. Evidenziava, infine, che la soffriva di un disturbo psichiatrico, per il quale, anni addietro, era stata sottoposta a TSO per poi essere ricoverata presso il reparto psichiatrico dell'ospedale di Giarre.
Chiedeva, pertanto, che fossero svolti accertamenti per verificare l'idoneità genitoriale della stessa. Quanto ai rapporti di natura economica, lamentava Contr che la non aveva depositato la documentazione reddituale prevista Contr dalla legge e che la percepiva come per legge il 50 % dell'assegno unico.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. depositata il
20.11.2024 riferiva che effettivamente nel mese di Controparte_1
agosto 2024 ella si era recata presso l'abitazione del , in quanto Pt_1
non aveva notizie della figlia ed i carabinieri erano intervenuti, in quanto chiamati dalla deducente che voleva vedere la figlia e conoscere quale fosse il suo stato di salute. Rilevava, poi, con riferimento all'episodio della frattura al piede, che era stata lei ad accompagnare la figlia presso un centro diagnostico, per eseguire le radiografie, e non il , mentre Pt_1
quest'ultimo si era limitato ad accompagnare madre e figlia presso l'ospedale dopo avere saputo la diagnosi, peraltro inveendo per tutto il tragitto nei confronti della deducente alla presenza della figlia. Negava, poi, di essere mai stata sottoposta a TSO mentre era vero che nell'anno 2009 era stata in cura per tre giorni presso il Centro di Giarre, a causa di una depressione che era stata causata proprio dal comportamento del
, con il quale era coinvolta sentimentalmente, tanto da trasferirsi Pt_1
a Santa Teresa di Riva, ma dal quale era stata tradita due volte. Rilevava che era vero che ella aveva regalato alla figlia un nuovo telefono cellulare ma anche il aveva manifestato l'intenzione di consentire alla Pt_1
figlia minore di avere un nuovo telefono.
7 Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c., depositata il Contr 26.11.2024, ribadiva che la assumeva Parte_1
comportamenti irresponsabili e pericolosi nei confronti della figlia, tanto che non aveva fatto installare una app di controllo da remoto del telefono della figlia e si era opposta a consentire che la figlia fosse seguita da una psicologa;
chiedeva che fosse nominato un curatore speciale e fosse disposto l'ascolto della minore.
All'udienza del 03.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, ma la conciliazione non riusciva. Alla medesima udienza il Giudice delegato provvedeva in via provvisoria, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., confermando le statuizioni vigenti nel regime della separazione, nominando l'avv. curatore speciale della minore Controparte_4 Per_1
nata a [...] in data [...], disponendo l'ascolto della
[...]
minore e richiedendo Servizio Sociale del Comune di Santa Teresa di Riva informazioni sulle condizioni di vita della minore presso la madre, su quelle che potrebbero esserle assicurate presso il padre, sulla qualità della relazione con entrambi i genitori e sulle capacità genitoriali di questi ultimi
(indagine quest'ultima da effettuare con la collaborazione del Consultorio
Familiare competente), al fine di accertare quale soluzione relativamente all'affidamento fosse maggiormente rispondente alle esigenze della figlia minore, verificando, in particolare, se la minore avesse bisogno del sostegno di specialisti del Servizio di Neuropsichiatria Infantile. Con lo stesso provvedimento il Giudice delegato richiedeva informazioni alla
Procura per i minorenni di Messina ed al Pubblico Ministero in sede.
Con comparsa depositata il 18.12.2024 si costituiva l'avv. CP_4
quale curatore speciale della minore
[...] Persona_1
chiedendo il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente di
8 domiciliazione della minore presso il padre;
domandava, inoltre, nelle more dell'acquisizione delle informazioni chieste ai Servizi, la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti con affidamento al Servizio
Sociale e collocazione della minore presso un nucleo familiare disponibile ad accoglierla, tenuto conto del fatto che le circostanze addotte dalle parti nei rispettivi atti erano sintomatiche di una elevata ed accesa conflittualità e rappresentative di un rapporto disfunzionale con la figlia.
All'udienza del 19.12.2024 veniva effettuato l'ascolto della figlia minore e la causa veniva rinviata ad altra udienza per il completamento delle attività delegate ai Servizi.
Acquisite le informazioni richieste, all'udienza del 27.03.2025 le parti dichiaravano che avevano intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità dal 13 gennaio 2025 e che la figlia minore era stata avviata ad una terapia individuale, avendo le parti raggiunto un accordo sul nominativo di un professionista. I procuratori delle parti sottolineavano, pertanto, che la situazione stava evolvendo positivamente e chiedevano un rinvio per l'acquisizione delle relazioni che avrebbero dovuto essere trasmesse dal Servizio Sociale del Comune di Savoca e dal Servizio Sociale del Comune di Santa Teresa di Riva.
Alla successiva udienza del 10.07.2025 il Giudice delegato, alla luce delle relazioni trasmesse dai Servizi e delle ulteriori vicende rappresentate dalle parti, affidava la minore nata a Messina in [...] Persona_1
08.10.2011 al Servizio Sociale del Comune di Savoca, con prescrizione di assumere nell'interesse della minore le scelte sulle questioni di maggiore importanza per la minore stessa ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c. mentre i genitori avrebbero potuto continuare ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale in tutti gli altri ambiti;
richiedeva al
Servizio affidatario di vigilare sia sul corretto svolgimento dei tempi di
9 permanenza della minore con entrambi i genitori sia sulle condizioni di vita della minore per evitare che il conflitto tra i genitori potesse turbarne la serenità; richiedeva altresì al Servizio affidatario di verificare i progressi che sarebbero stati registrati a seguito del percorso che entrambi i genitori avevano avviato per una implementazione delle loro capacità e di avviare i medesimi genitori anche verso un percorso di mediazione familiare.
Alla medesima udienza i procuratori delle parti chiedevano, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c. l'emissione di sentenza non definitiva sullo stato delle persone con la continuazione del procedimento solo per la definizione delle ulteriori domande.
Il Giudice delegato invitava, pertanto, i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione consensuale, si realizza con l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da sei mesi sin dall'udienza, nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con decreto del 10.06.2021 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso
10 il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.02.2011 a Santa Teresa di
Riva (ME) con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 1 parte 1 anno 2011.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalle parti, avendo entrambe le parti chiesto che la causa prosegua per la loro definizione. Occorre, di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17.07.2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
03.02.2011 a Santa Teresa di Riva (ME) con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 1 parte 1 anno 2011 tra
[...]
nato a [...] il [...] e nata Pt_1 Controparte_1
in Romania il 20.05.1983;
11 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Teresa di
Riva (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA per l'ulteriore corso alla già fissata udienza del
15.01.2026 ore 09,00; riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 11/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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