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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1338 /2024 R.G.
da
, con l'avv. GIADROSSI ALESSANDRO come da Parte_1
procura a margine del ricorso ricorrente
contro
, con l'avv. BIANCOLI ENRICA come da procura a CP_1
margine della memoria difensiva convenuto
e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente:
“1. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito confermare i provvedimenti provvisori e urgenti adottati con decreto n. 7401/2024 del 28.11.2024, recependoli nel provvedimento finale del presente giudizio, precisando altresì che, al termine di ogni turno, spetti a ciascun genitore accompagnare i figli presso l'abitazione dell'altro;
2. Spese compensate”.
Conclusioni parte resistente:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra 2
i signori e , celebrato in Padova il 9 giugno CP_1 Parte_1
2001 e iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Padova
Parte II Serie A al n. 221, col relativo ordine di annotazione dell'emananda sentenza al Comune competente
- dichiarare che nulla è dovuto da ciascun coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti
- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi Per_1
i genitori, con mantenimento della residenza anagrafica della stessa in
Vigonza, via Recanati n. 22, con collocamento e tempi paritetici di frequentazione con entrambi i genitori a settimane alternate. Il periodo delle vacanze natalizie la figlia minore lo trascorrerà suddividendone i giorni a metà tra i genitori e comprendendo, ad anni alterni, il giorno di
Natale o il Capodanno, giusti accordi da definire entro il 1 dicembre;
nelle vacanze pasquali il giorno della Pasqua e il lunedì di Pasquetta lo trascorrerà ad anni alterni con la madre o il padre. Nel periodo Per_1 delle vacanze estive trascorrerà un periodo di due settimane, anche Per_1 non consecutive, con il padre e uno di due settimane, anche non consecutive, con la madre, giusti accordi da definire entro il 30 maggio di ogni anno, che terrà conto delle esigenze lavorative dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore
- disporre, di conseguenza, il mantenimento ordinario diretto per ciascun genitore per il tempo paritetico che i figli e , maggiorenne Per_1 Per_2 non economicamente autosufficiente, trascorreranno con ciascun genitore, con la ulteriore precisazione che per quanto concerne le spese di abbigliamento il padre si farà carico di quelle di , mentre la madre Per_2 si farà carico di quelle di Per_1
- disporre la suddivisione delle spese straordinarie di cui al Protocollo del
Tribunale di Padova nella misura dell'80% a carico del SI. e del Pt_1
20% a carico della SI.ra . Disporre che l'assegno unico continui CP_1 ad essere percepito per intero dalla IG , anche in ragione CP_1 della disparità reddituale tra coniugi
- disporre il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i genitori e la figlia minore
-spese di lite compensate”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente Parte_1 chiedeva la pronuncia del divorzio da , nonché la CP_1 pronuncia dei provvedimenti conseguenti in ordine alla prole.
La sig si costituiva regolarmente in giudizio aderendo CP_1 alla domanda sullo status, contrastando le altre richieste del ricorrente.
All'udienza di comparizione delle parti in data 29.10.24, il GD, dopo aver sentito i coniugi, riteneva necessario sentire anche i due figli della coppia: (maggiorenne) e (ancora minorenne); il procedimento, Per_2 Per_1 pertanto, veniva rinviato all'udienza del 28.11.24.
A detta udienza, a seguito dell'ascolto dei figli, il G.D., sull'accordo delle parti, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“- affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con mantenimento Per_1 della residenza anagrafica in Vigonza, via Recanati n. 22;
- tempi paritetici di frequentazione con entrambi i genitori a settimane alternate, con conferma degli altri tempi previsti nei provvedimenti della separazione per quanto concerne le vacanze annuali;
- mantenimento ordinario diretto per ciascun genitore;
- suddivisione delle spese straordinarie di cui al Protocollo di Padova nel seguente modo: 80% a carico del SI. e 20% a carico della SI.ra Pt_1
; CP_1
- per quanto concerne le spese di abbigliamento il padre si farà carico di quelle di , mentre la madre si farà carico di quelle di . Per_2 Per_1
Rinviava, infine, all'udienza del 16.4.2024 in trattazione scritta per la conferma degli accordi temporanei raggiunti, chiedendone la ricezione da parte del Tribunale, ovvero al fine di formulare diverse conclusioni (essendo la causa matura per la decisione).
Con le note scritte relative all'udienza del 16.04.25, parte ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori;
anche parte resistente, ha sostanzialmente chiesto la conferma di detti provvedimenti, esplicitandoli in modo più esteso, salvo per le ulteriori richieste:
- di confermare in suo favore la percezione dell'assegno per il nucleo familiare;
- di disporre il rilascio/rinnovo dei passaporti per i genitori e la minore.
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Ciò premesso, va accolta la domanda sullo status divorzile.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza di comparizione, la separazione si è protratta ininterrottamente a decorrere dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione per il tempo previsto per legge.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alle altre domande, vanno, in primo luogo, confermati i Con provvedimenti provvisori assunti dal , su accordo delle parti, all'udienza del 28.11.24 e corrispondenti alle concordi conclusioni formulate all'udienza del 16.04.24; detti provvedimenti, infatti, appaiono conformi all'interesse dei minori (come esplicitato anche nelle loro audizioni) ed alla situazione personale e patrimoniale dei genitori.
Circa le altre domande formulate in tale sede dalla resistente, in ordine all'assegno per il nucleo familiare ed al rilascio/rinnovo dei passaporti, si osserva che questo Collegio non può deliberare su entrambe tali domande in quanto rientranti, la prima, nell'autonomia privata delle parti (l'assegno per il nucleo familiare, infatti, salvo diversi accordi tra le parti, spetta per legge per metà a ciascun genitore), la seconda, nell'esercizio dell'affido condiviso.
Vista la natura e l'esito del giudizio, e la concorde volontà delle parti anche sul punto, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
PADOVA da e in data Parte_1 CP_1
09/06/2001 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PADOVA al n. 221, parte II, serie A, anno 2001;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) prende atto delle concordi conclusioni delle parti sul regime di affidamento e mantenimento dei figli, ovvero:
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- affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con Per_1 mantenimento della residenza anagrafica in Vigonza, via Recanati n. 22;
- tempi paritetici di frequentazione con entrambi i genitori a settimane alternate, con conferma degli altri tempi previsti nei provvedimenti della separazione per quanto concerne le vacanze annuali;
- mantenimento ordinario diretto per ciascun genitore;
- suddivisione delle spese straordinarie di cui al Protocollo di Padova nel seguente modo: 80% a carico del SI. e 20% a carico della Pt_1
SI.ra ; CP_1
- per quanto concerne le spese di abbigliamento il padre si farà carico di quelle di , mentre la madre si farà carico di quelle di Per_2 Per_1
4) dichiara inammissibili le altre domande della resistente;
5) spese di causa interamente compensate.
Padova, 17/04/2025
Il Presidente dott Chiara Ilaria Bitozzi
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