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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10991 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.r.g.
27168/2020 avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 205/20 del Giudice di Pace di Montoro resa nel giudizio iscritto al
N.R.G. n. 183/2018 e relativa al pagamento delle vincita di una scommessa su un evento sportivo e vertente
Tra
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma (RM - 00196), Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore e consigliere delegato, Dott. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Cino Benelli
Appellante
e
(C.f. ), nato il [...] ad Controparte_1 C.F._1
Avellino e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Russo
Appellato
e
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Appellante Incidentale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1)In accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n.205/2020 emessa dal Giudice di pace di Montoro e rigettare tutte le domande proposte dal signor nei confronti di Controparte_1 [...]
; Parte_1 2)Condannare al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio. per l'appellato : Controparte_3
1)In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Avellino quale Giudice di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace di Montoro;
2)Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla società
[...]
unipersonale; Parte_1
3)Nel merito, rigettare l'appello;
4)Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio con attribuzione al procuratore di parte appellata quale antistatario;
per l'appellante incidentale : Controparte_2
1)In accoglimento dell'appello incidentale, rigettare la domanda dell'appellato;
2)In ogni caso escludere il vincolo di solidarietà tra l'
[...]
e la per tutti i motivi CP_4 Controparte_5 indicati;
3)Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza n. Parte_1
205/20 del Giudice di Pace di Montoro con la quale è stata condannata in solido con l' al pagamento Controparte_2 in favore di della somma di euro 4020,00 oltre Controparte_1 interessi e spese.
Per giustificare l'appello la ha denunciato: che la Pt_1 pronuncia era in contrasto con quanto previsto dal D.M. 30.7.1998
e dal D.M. 11/2006; che non era corretto il richiamo operato dal giudice di prime cure alla sentenza n. 11774 del 2013 in quanto riferita ad una tipologia di gioco diversa da quella in esame;
che in base all'art. 1, co. 2, del D.M. 111/2006 la ricevuta di partecipazione al gioco è l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite;
che il signor , teste Per_1 escusso in primo grado, non era il titolare del negozio né Pt_1 comunque era abilitato ad accettare scommesse in qualità di rappresentante/preposto autorizzato dalla competente Questura di
Avellino; che il teste in qualità di dipendente del Per_1 negozio non era abilitato a ricevere le scommesse, Pt_1 trattandosi di un'attività riservata ai soli preposti e rappresentanti debitamente approvati dall'Autorità di Pubblica
Sicurezza. ha resistito all'appello evidenziando: che il 05 Controparte_1 maggio 2016 aveva effettuato una giocata presso l'Agenzia Eurobet di Solofra per il tramite di commesso di banco Persona_2 dell'agenzia, scommettendo euro 20 sulla vittoria del pilota
[...]
nel GP di Formula Uno di Spagna;
che la giocata era Per_3 quotata a 201; che aveva indovinato il pronostico ma aveva perso la ricevuta della giocata;
che il teste aveva confermato Per_1 la giocata e la presentazione della denuncia.
Con riferimento all'appello ne ha eccepito l'inammissibilità in quanto non proposto innanzi al Tribunale di Avellino e non redatto nel rispetto dei principi indicati nell'art. 342 c.p.c..
Nel merito ha affermato l'infondatezza del gravame tenuto conto che la sentenza impugnata era in linea con quanto affermato dalla
Suprema Corte e con quanto emerso nel giudizio di primo grado.
L' ha chiesto di dichiarare che non era Controparte_2 tenuta al pagamento della scommessa posto che tale obbligo compete solo al concessionario e che le è riservata dalla legge solo una funzione di controllo nei confronti quest'ultimo.
Ha aggiunto che la ricevuta di partecipazione è l'unico titolo al portatore valido per la riscossione della vincita.
Tutto ciò premesso, va innanzitutto affermata l'ammissibilità dell'appello.
Il gravame è stato proposto tempestivamente.
Correttamente è stato proposto innanzi al tribunale di Napoli in applicazione di quanto previsto dall'art. 25 c.p.c., posto che la deroga di cui all'art. 7, comma 1, del r.d. 1612/33 non opera per i giudizi di secondo grado. Infine l'appello indica in maniera precisa i vizi della sentenza impugnata(erronea applicazione della disciplina di riferimento).
Ciò chiarito, nel merito l'appello è fondato:
L'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
n. 111 del 1 marzo 2006 (“Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della L. 30 dicembre 2004, n. 311”) definisce la ricevuta di partecipazione, che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale, come
“l'unico titolo al portatore valido” per la riscossione della vincita o del rimborso (art. 1 comma 2 lett. p).
La disposizione citata è applicabile alla giocata eseguita dal posto che si trattava di scommessa in relazione alla quale CP_1 la vincita era previamente determinata (art. 1 comma 2 lett. q del menzionato D.M.).
D'altra parte le norme del regolamento devono ritenersi accettate con l'effettuazione della giocata.
La norma afferma chiaramente che la riscossione della vincita può avvenire solo con l'esibizione della ricevuta di partecipazione.
Quest'ultima non può essere sostituita dalle dichiarazioni dell'intermediario che ha emesso la ricevuta, dal gestore e/o dal dipendente della ricevitoria.
Quanto alla sentenza n. 11774 del 2013 della Suprema Corte va evidenziato che la stessa è stata resa con riferimento allo smarrimento di una giocata al “Totocalcio”, concorso disciplinato da un apposito regolamento (Decreto del Ministero delle Finanza del 30 luglio 1998, a modifica del Decreto del Ministro delle
Finanze del 23 marzo 1963) e nel quale era prevista l'emissione, al momento della giocata, di due tagliandi, la “figlia” e la
“matrice”; il primo veniva consegnato al cliente, il secondo rimaneva al ricevitore autorizzato.
Alla luce della emissione di un doppio tagliando il possesso di uno dei due da parte del giocatore ha un valore inferiore rispetto a quello della ricevuta di partecipazione prevista nelle scommesse regolamentate dal D.M. n. 111 del 1 marzo 2006.
Consegue che la sentenza appellata deve essere annullata e la domanda di deve essere respinta. Controparte_1
Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate tenuto conto della peculiarità dell'oggetto del giudizio e della presenza di orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
P. Q. M.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
205/2020 del giudice di pace di Montoro proposto da Parte_1
unipersonale nei confronti di e
[...] Controparte_1 dell' ogni diversa istanza, difesa ed Controparte_2 eccezione disattesa, così provvede:
1)annulla la sentenza n.205/2020 emessa dal Giudice di pace di
Montoro;
2)rigetta la domanda di;
Controparte_1
3)compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 25.11.2025.
Il Giudice dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.r.g.
27168/2020 avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 205/20 del Giudice di Pace di Montoro resa nel giudizio iscritto al
N.R.G. n. 183/2018 e relativa al pagamento delle vincita di una scommessa su un evento sportivo e vertente
Tra
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma (RM - 00196), Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore e consigliere delegato, Dott. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Cino Benelli
Appellante
e
(C.f. ), nato il [...] ad Controparte_1 C.F._1
Avellino e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Russo
Appellato
e
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Appellante Incidentale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1)In accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n.205/2020 emessa dal Giudice di pace di Montoro e rigettare tutte le domande proposte dal signor nei confronti di Controparte_1 [...]
; Parte_1 2)Condannare al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio. per l'appellato : Controparte_3
1)In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Avellino quale Giudice di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace di Montoro;
2)Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dalla società
[...]
unipersonale; Parte_1
3)Nel merito, rigettare l'appello;
4)Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio con attribuzione al procuratore di parte appellata quale antistatario;
per l'appellante incidentale : Controparte_2
1)In accoglimento dell'appello incidentale, rigettare la domanda dell'appellato;
2)In ogni caso escludere il vincolo di solidarietà tra l'
[...]
e la per tutti i motivi CP_4 Controparte_5 indicati;
3)Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza n. Parte_1
205/20 del Giudice di Pace di Montoro con la quale è stata condannata in solido con l' al pagamento Controparte_2 in favore di della somma di euro 4020,00 oltre Controparte_1 interessi e spese.
Per giustificare l'appello la ha denunciato: che la Pt_1 pronuncia era in contrasto con quanto previsto dal D.M. 30.7.1998
e dal D.M. 11/2006; che non era corretto il richiamo operato dal giudice di prime cure alla sentenza n. 11774 del 2013 in quanto riferita ad una tipologia di gioco diversa da quella in esame;
che in base all'art. 1, co. 2, del D.M. 111/2006 la ricevuta di partecipazione al gioco è l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite;
che il signor , teste Per_1 escusso in primo grado, non era il titolare del negozio né Pt_1 comunque era abilitato ad accettare scommesse in qualità di rappresentante/preposto autorizzato dalla competente Questura di
Avellino; che il teste in qualità di dipendente del Per_1 negozio non era abilitato a ricevere le scommesse, Pt_1 trattandosi di un'attività riservata ai soli preposti e rappresentanti debitamente approvati dall'Autorità di Pubblica
Sicurezza. ha resistito all'appello evidenziando: che il 05 Controparte_1 maggio 2016 aveva effettuato una giocata presso l'Agenzia Eurobet di Solofra per il tramite di commesso di banco Persona_2 dell'agenzia, scommettendo euro 20 sulla vittoria del pilota
[...]
nel GP di Formula Uno di Spagna;
che la giocata era Per_3 quotata a 201; che aveva indovinato il pronostico ma aveva perso la ricevuta della giocata;
che il teste aveva confermato Per_1 la giocata e la presentazione della denuncia.
Con riferimento all'appello ne ha eccepito l'inammissibilità in quanto non proposto innanzi al Tribunale di Avellino e non redatto nel rispetto dei principi indicati nell'art. 342 c.p.c..
Nel merito ha affermato l'infondatezza del gravame tenuto conto che la sentenza impugnata era in linea con quanto affermato dalla
Suprema Corte e con quanto emerso nel giudizio di primo grado.
L' ha chiesto di dichiarare che non era Controparte_2 tenuta al pagamento della scommessa posto che tale obbligo compete solo al concessionario e che le è riservata dalla legge solo una funzione di controllo nei confronti quest'ultimo.
Ha aggiunto che la ricevuta di partecipazione è l'unico titolo al portatore valido per la riscossione della vincita.
Tutto ciò premesso, va innanzitutto affermata l'ammissibilità dell'appello.
Il gravame è stato proposto tempestivamente.
Correttamente è stato proposto innanzi al tribunale di Napoli in applicazione di quanto previsto dall'art. 25 c.p.c., posto che la deroga di cui all'art. 7, comma 1, del r.d. 1612/33 non opera per i giudizi di secondo grado. Infine l'appello indica in maniera precisa i vizi della sentenza impugnata(erronea applicazione della disciplina di riferimento).
Ciò chiarito, nel merito l'appello è fondato:
L'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
n. 111 del 1 marzo 2006 (“Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della L. 30 dicembre 2004, n. 311”) definisce la ricevuta di partecipazione, che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale, come
“l'unico titolo al portatore valido” per la riscossione della vincita o del rimborso (art. 1 comma 2 lett. p).
La disposizione citata è applicabile alla giocata eseguita dal posto che si trattava di scommessa in relazione alla quale CP_1 la vincita era previamente determinata (art. 1 comma 2 lett. q del menzionato D.M.).
D'altra parte le norme del regolamento devono ritenersi accettate con l'effettuazione della giocata.
La norma afferma chiaramente che la riscossione della vincita può avvenire solo con l'esibizione della ricevuta di partecipazione.
Quest'ultima non può essere sostituita dalle dichiarazioni dell'intermediario che ha emesso la ricevuta, dal gestore e/o dal dipendente della ricevitoria.
Quanto alla sentenza n. 11774 del 2013 della Suprema Corte va evidenziato che la stessa è stata resa con riferimento allo smarrimento di una giocata al “Totocalcio”, concorso disciplinato da un apposito regolamento (Decreto del Ministero delle Finanza del 30 luglio 1998, a modifica del Decreto del Ministro delle
Finanze del 23 marzo 1963) e nel quale era prevista l'emissione, al momento della giocata, di due tagliandi, la “figlia” e la
“matrice”; il primo veniva consegnato al cliente, il secondo rimaneva al ricevitore autorizzato.
Alla luce della emissione di un doppio tagliando il possesso di uno dei due da parte del giocatore ha un valore inferiore rispetto a quello della ricevuta di partecipazione prevista nelle scommesse regolamentate dal D.M. n. 111 del 1 marzo 2006.
Consegue che la sentenza appellata deve essere annullata e la domanda di deve essere respinta. Controparte_1
Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate tenuto conto della peculiarità dell'oggetto del giudizio e della presenza di orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
P. Q. M.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
205/2020 del giudice di pace di Montoro proposto da Parte_1
unipersonale nei confronti di e
[...] Controparte_1 dell' ogni diversa istanza, difesa ed Controparte_2 eccezione disattesa, così provvede:
1)annulla la sentenza n.205/2020 emessa dal Giudice di pace di
Montoro;
2)rigetta la domanda di;
Controparte_1
3)compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 25.11.2025.
Il Giudice dott. Mauro Impresa