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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/10/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP. R.G. N. 2237/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29.08.2025, da
1) Parte_1
nato/a GR (CO) il 11.04.1973
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Maruska Bassi
e
2) Parte_2
nato/a Como il 28.06.1973
1 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Maruska Bassi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Carlazzo (CO), in data 04.08.2001,
(anno 2001, atto n.6, reg. Atti di matrimonio, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] in [...]_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.08.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori e collocata con la Parte_3
madre presso la casa familiare sita in Carlazzo, via Al Forte n.39;
2) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Parte_1 Pt_3 di € 700,00 (comprensiva di assegni familiari), somma che sarà versata alla sig.ra Parte_2
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà
[...]
annualmente rivalutata in base agli indici Istat come per Legge, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore, così come previsto dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Como del 25.04.2018 che si riporta, ad eccezione della retta scolastica che verrà pagata integralmente dal sig. : Parte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal S.S.N.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio
2 anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuolabus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola, in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riferimento alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro un massimo di giorni 10, in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo racc.ta a.r. o tramite e-mail o tramite sms) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso avverrà entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento la somma di €300,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat come per Legge;
4) il padre potrà tenere con sé un giorno infrasettimanale con pernottamento, da decidersi Pt_3 compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore, e in ogni caso il diritto sarà modificabile previo accordo tra i coniugi, nonché durante i week end, alternati con la madre dal sabato alla domenica sera. Il padre terrà altresì con sé la figlia il giorno di Natale e il giorno della
Vigilia di Natale alternati con la madre ogni anno, oltre a 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale, così come il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo alternati, sempre in accordo tra i coniugi. Al di fuori di questi periodi il padre potrà trascorrere con la figlia 15 giorni anche non consecutivi di vacanze estive, da comunicare alla madre entro il mese di maggio di ogni anno.
3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 04.08.2001, in Carlazzo (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carlazzo (CO)
(anno 2001, atto n.6, reg. Atti di matrimonio, parte II, serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
4 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carlazzo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29.08.2025, da
1) Parte_1
nato/a GR (CO) il 11.04.1973
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Maruska Bassi
e
2) Parte_2
nato/a Como il 28.06.1973
1 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Maruska Bassi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Carlazzo (CO), in data 04.08.2001,
(anno 2001, atto n.6, reg. Atti di matrimonio, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] in [...]_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.08.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori e collocata con la Parte_3
madre presso la casa familiare sita in Carlazzo, via Al Forte n.39;
2) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Parte_1 Pt_3 di € 700,00 (comprensiva di assegni familiari), somma che sarà versata alla sig.ra Parte_2
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, e sarà
[...]
annualmente rivalutata in base agli indici Istat come per Legge, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore, così come previsto dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Como del 25.04.2018 che si riporta, ad eccezione della retta scolastica che verrà pagata integralmente dal sig. : Parte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal S.S.N.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio
2 anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuolabus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola, in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riferimento alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro un massimo di giorni 10, in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo racc.ta a.r. o tramite e-mail o tramite sms) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso avverrà entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento la somma di €300,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat come per Legge;
4) il padre potrà tenere con sé un giorno infrasettimanale con pernottamento, da decidersi Pt_3 compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore, e in ogni caso il diritto sarà modificabile previo accordo tra i coniugi, nonché durante i week end, alternati con la madre dal sabato alla domenica sera. Il padre terrà altresì con sé la figlia il giorno di Natale e il giorno della
Vigilia di Natale alternati con la madre ogni anno, oltre a 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale, così come il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo alternati, sempre in accordo tra i coniugi. Al di fuori di questi periodi il padre potrà trascorrere con la figlia 15 giorni anche non consecutivi di vacanze estive, da comunicare alla madre entro il mese di maggio di ogni anno.
3 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 04.08.2001, in Carlazzo (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carlazzo (CO)
(anno 2001, atto n.6, reg. Atti di matrimonio, parte II, serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
4 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carlazzo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 29.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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