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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CAPOLUPO SAVERIO, EL
MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 332/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320239004756717000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320239004756717000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320239004756717000 IVA-ALIQUOTE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320239004756717000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320239004756717000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il sig. Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n.08320239004756717/000 di complessivi €.82.761,21 comprensivi di interessi di mora, maggiorazioni ed oneri di riscossione, notificata a mezzo posta in data 20.02.2024 che fa riferimento ai sottonotati atti presupposto:
- n.08320130003379600001, di complessivi €.283,64, riguardante diritto annuale camera di commercio del 2008 per €.200,00 oltre interessi, maggiorazioni, somme aggiuntive,
- n.08320130003941842000, di complessivi €.1.651,26, riguardante IRPEF per l'anno 2009 per €.893,00, oltre interessi, maggiorazioni, somme aggiuntive, che si asserisce notificata il 20.11.2013;
- n.083201400000664076000, di complessivi €.7.153,42, riguardante IRPEF anno 2010 per €.3.153,00, addizionali regionali e comunali, interessi, maggiorazioni;
n.08320140002275812001 di complessivi €.363,74, riguardante diritto annuale camera
-
di commercio del 2009 per €.200,00, oltre interessi,
n.08320140003064284000 di complessivi €.2.009,75, riguardante IRPEF anno 2010 per
-
€.1.096,00, oltre interessi, maggiorazioni, somme aggiuntive, che si asserisce notificata il 18.08.2014;
n.08320140004967653501 di complessivi €.2.599,85, riguardante IRAP anno 2011 per
-
€.1.472,00, oltre sanzioni ed interessi;
n.08320140005386759000 di complessivi €.10.366,82, riguardante IRPEF anno 2011
-
per €.5.217,00 oltre addizionali regionali e comunali, interessi, maggiorazioni, somme aggiuntive;
- n.08320150004984216000 di complessivi €.8.655,75, riguardante IRPEF anno 2012 per
€.5.008,00, oltre addizionali regionali e comunali, sanzioni ed interessi, che si asserisce notificata il 09.12.2015;
n.08320150005282018501 di complessivi €.2.463,21, riguardante IRAP anno 2012 per
€.620,00, oltre sanzione, interessi;
- n.08320160000042053501 di complessivi €.3.233,15, relativa a sanzione pecuniaria IVA anno 2012 per €.753,00, oltre interessi e maggiorazioni;
n.08320160007094685000 di complessivi Euro 325,70, relativa a diritto annuale camera di commercio per il 2012 di E200,0, oltre sanzioni, interessi;
n.08320160009814737000 di complessivi €.321,54, relativa a diritto annuale camera di commercio per il 2013 di €.200,00, oltre sanzioni, interessi;
n.0832017000061712501 di complessivi €.722,25, relativa a sanzione pecuniaria IVA
-
per €.578,40, oltre interessi e costi notifica, che si asserisce notificata il 04.12.2017; avviso di accertamento n.250TAUM000522 di complessivi €.1.301,28, relativa ad
-
IRPEF 2012 per €.506,00, oltre ad addizionale regionale e comunale, sanzioni ed interessi 2. L'istante eccepisce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento/avviso di accertamento ad essa prodromici ed indicati, la non debenza delle somme intimate nelle cartelle di pagamento/avvisi come descritti per estinzione dei crediti in forza di intervenuta prescrizione del relativo diritto (compresi sanzioni ed interessi), nonché la prescrizione/decadenza dall'azione di riscossione.
Afferma, invero, di non aver mai ricevuto all'indirizzo di residenza di Montesilvano o presso altri luoghi eventualmente deputati, regolare, compiuta e valida notifica delle cartelle di pagamento elencate nella suddetta intimazione di pagamento che ne sono il presupposto e ne costituiscono il c.d. titolo. Non ha mai ricevuto cartella di pagamento connessa all'avviso di accertamento, né tantomeno quest'ultimo.
Evidenzia che, in assenza di corrette ed efficaci notifiche degli atti presupposti all'atto impugnato, ne consegue la loro inesistenza e, comunque l'omessa e/o invalidità esecuzione delle stesse notifiche, e per le quali parte resistente è onerata di fornire le relative prove;
, l'intimazione deve dichiararsi quindi ritenersi invalida/illegittima ed infondata, così come le pretese creditorie con essa rivendicate, e quindi annullata per la parte relativa. Ritiene, inoltre, prescritti i crediti e/o i diritti di crediti erariali rivendicati dall'Agenzia Delle Entrate Riscossione alle date di seguito indicate, il Diritto Annuale iscrizione Camera di
Commercio per l'anno 2008, risulta prescritto in data 04.07.2023, unitamente alle relative sanzioni ed interessi;
il credito IRPEF anno 2009 risulta prescritto in data 20.11.2018 (ovvero in data 20.11.20239; il credito IRPEF anno 2010 risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 08.04.2019; il credito IRPEF anno 2010 risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 18.08.2019; il credito IRAP anno 2011 risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 18.08.2019; unitamente. alle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi (prescrizione quinquennale); il credito IRPEF anno 2011 risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 02.12.2019; il credito IRPEF anno 2012 risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 09.12.2020; il credito IRAP anno 2012 risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 20.06.2021;il credito IVA anno 2012, risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 20.06.2020; il credito relativo a sanzioni ed interessi correlati al Diritto Annuale camera di commercio anno 2012 risultano prescritti in data 24.03.2022 (prescrizione quinquennale); il credito relativo a sanzioni ed interessi correlati al Diritto Annuale camera di commercio anno 2013 risultano prescritti in data 08.02.2022 (prescrizione quinquennale); il credito relativo a sanzione pecuniaria ed interessi su IVA, risultano prescritti in data 04.12.2022 (prescrizione quinquennale); il credito relativo ad IRPEF 2012 e ad addizionale regionale e comunale 2012, risulta prescritto in data 06.06.2017 (prescrizione quinquennale). Risultano prescritte le somme a titolo di sanzioni ed interessi correlati (prescrizione quinquennale).
Solleva, poi, Eccepisce, poi, l'omessa formazione/iscrizione a ruolo dei crediti di cui agli avvisi di accertamento, ed omessa formazione e notifica delle cartelle di pagamento e degli atti in esse indicati in violazione dell'art.25 D.P.R. n.602/1973, degli artt. 19 e 21 del D.lgs. n.546/1992 nonché dell'art.7 della legge n.212/2000 con conseguente decadenza dall'azione di riscossione.
Chiede, pertanto, di annullare l'intimazione di pagamento n.08320239004756717/000 nonché dichiarare estinti i crediti/diritti di credito vantati nell'intimazione per intervenuta prescrizione. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
3. Si è costituita, nei termini, l'Agenzia delle entrate riscossione che ha prodotto articolate controdeduzioni.
L'ufficio in via principale, preliminare e pregiudiziale sostiene che il ricorso debba essere considerato inammissibile e/o improcedibile per palese violazione di quanto previsto dall'art. 14, Comma 6 bis, D.Lgs 546/92. Difatti, il presunto vizio di notificazione dell'avviso di accertamento de quo riguarda palesemente un atto presupposto all'avviso di intimazione impugnato emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto censurato.
Afferma, poi, che il ricorso debba essere altresì considerato inammissibile, per le eccezioni relative a presunti vizi delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento sottesi all'avviso di intimazione impugnato, per palese violazione dei termini di cui all'art. 21 D.Lgs 546/92. In merito, per ciascun atto indicata la data di notifica Afferma che le eccezioni relative ad aspetti afferenti alle cartelle di pagamento ed all'avviso di accertamento impugnato dovevano essere sollevate a fronte della notifica del suddetto atto prodromico a quello oggi opposto, ovvero a fronte della notifica delle cartelle di pagamento e dell' avviso di accertamento ormai divenuti definitivi. La corretta notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento, ovvero degli atti antecedenti all'avviso di intimazione opposta, infatti, rende l'atto impositivo prodromico l'unico impugnabile, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale e, pertanto, divenuto irrimediabilmente definitivo. Evidenzia che i crediti erariali in contestazione, relativamente alle cartelle nn.
08320130003941842000, 08320140000664076000, 08320140003064284000,
08320140004967653501, 08320140005386759000, 08320150004984216000,
08320150005282018501, 08320160000042053501, 08320170000617121501 e l'avviso di accertamento n. 68317014566229002000, si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
In merito richiama la notifica dei sottonotati atti interruttivi alla controparte: in data
26/10/2015 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 08320159002826812000; in data
08/06/2016 veniva notificata per le cartelle ivi indicate proposta di compensazione ex 28 ter D.P.R. 602/73; in data 27/06/2016 veniva notificato l'avviso di intimazione n.
08320169001087889000; in data 25/06/2018 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 08320189000971104000; in data 16/05/2019 veniva notificato l'avviso di intimazione n.
08320199001382812000; in data 16/12/2022 venivano notificati l'avviso di intimazione n.
08320229002585079000 e l'avviso di accertamento n. 68317014566229002000. Evidenzia che in data 20/04/2017 il ricorrente inoltrava istanza di accesso alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/16 convertito nella Legge 225/16 avente come cartelle sottese le nn. 08320130003379600001, 08320130003941842000, 08320140002275812001,
08320140005386759000, 08320140003064284000, 08320140004967653501,
08320150004984216000, 08320150005282018501, 08320160000042053501.
Richiama, quindi, la normativa che, nelle more, ha stabilito e determinato sospensioni dei termini prescrizionali.
Con riferimento all'asserita decadenza che avrebbe determinato la perdita della possibilità di riscuotere la pretesa intimata in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame, che nei suoi confronti si appalesa privo di qualsiasi effetto, stante l'efficacia del ruolo come disposto.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
4. Conclusa l'esposizione da parte del relatore, sentite le parti in causa, la Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per mancata impugnazione degli atti presupposto ossia delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento asseritamente notificati in quanto eventualmente assorbente degli altri motivi di censura.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992 "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo".
Al riguardo, va sottolineato che la notificazione dell'atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell'atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestiva impugnazione, la definitività dell'atto stesso
(Cass. 17762/2002, 15554/2009 e 2728/2011).
In particolare, poiché la legge collega la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio, può concludersi che lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l'impugnazione (Cass. 4760/2009).
Pertanto, la piena ed effettiva conoscenza di un atto impositivo non può che identificarsi con la conoscenza del suo contenuto e delle ragioni in fatto e in diritto che lo sorreggono.
L'atto impositivo costituisce, infatti, come tutti gli atti amministrativi autoritativi, lo strumento attraverso il quale - in ossequio ai principi di tipicità e nominatività - l'amministrazione enuncia nei confronti del destinatario ciò che deve essere per lui di diritto nel caso concreto;
per quanto attiene all'imposizione fiscale, le ragioni e il contenuto della pretesa tributaria. Il momento processuale, che è meramente eventuale, laddove necessaria ed indefettibile è
l'emanazione dell'atto di accertamento, quando non vi sia stato spontaneo ed esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, si ricollega all'atto, sia perché la tutela giurisdizionale si esercita - secondo il sistema processuale vigente - attraverso un meccanismo d'impugnazione dello stesso, sia perché l'enunciazione della pretesa tributaria costituisce, al contempo, l'oggetto del processo.
2.Questa Corte è consapevole che in tema di processo tributario opera il fondamentale principio formulato dal giudice delle leggi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 189) secondo cui le disposizioni tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni d'inammissibilità.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni d'inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi (Cass. n. 18088 del 2004 e n. 23752 del 2015).
3.In tema di accertamento, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando la residenza è indicata nella dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973 - ma analogo principio è valido ai fini IVA - non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio fiscale, in quanto la suddetta indicazione da effettuare in buona fede e nel rispetto del principio dell'affidamento, che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario - costituisce l'unico recapito conosciuto per procedere alla notifica dell'atto impositivo;
ne consegue che, in difetto di diversa comunicazione, l'indicazione equivale ad elezione di domicilio e, pertanto, anche in caso di cambio di residenza, è valida la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso la residenza originari.
E invero, l'art. 60, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, "salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario" e l'art. 58, primo comma, dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, a sua volta, dopo avere stabilito che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, prevede, al secondo comma, che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato "hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte", mentre quelle non residenti "hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito 0, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato". Anche se, in linea generale, come evidenziato dalla medesima giurisprudenza, ai fini della notificazione si deve avere riguardo alle risultanze anagrafiche che riguardano il contribuente destinatario dell'atto, non può sottacersi che il terzo comma dello stesso art. 60, alla cui stregua "le variazioni e le modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici "hanno effetto" ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica", non può condurre a ritenere che l'Ufficio finanziario sia onerato, prima di notificare un atto al contribuente, del controllo, mediante una verifica sui registri anagrafici, dell'attualità dell'indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, né che detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti tributari. Tale conclusione, come chiarito dalla Corte di Cassazione, (Cass., sez. 6-5,
21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 14/12/2016, n. 25680), renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prevista dal quarto comma dell'art. 58 del
D.P.R. n. 600 del 1973 -ma analogo principio vale in materia di IVA - e, soprattutto, non si porrebbe in linea con l'univoco indirizzo del Giudice di legittimità secondo cui l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza, o, comunque, di un domicilio diverso da quello di residenza, deve essere effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (Cass., sez. 5, 10/05/2013, n.
11170; Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 29/11/2013, n. 26715). Con riferimento all'asserita irritualità del procedimento di notifica, il ricorrente si è limitato a richiamare i principi generali elaborati dalla giurisprudenza senza contestare il contenuto della relata di notifica e le relative prove depositate in atti da controparte di avvenuta notifica nonché la relativa valenza giuridica attesa la sua natura di atto pubblico cui si estendono gli effetti di fede privilegiata ex art. 2700 c.c...
Ne deriva che detti atti fanno piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti non essendo, per quanto risulta in atti, prodotta alcuna impugnazione di falso mediante querela.
La riprova dell'avvenuta corretta notifica è comprovata, in modo oggettivo ed incontestabile, dalla circostanza che, come evidenziato e provato dalla resistente, parte ricorrente in data 20/04/2017 inoltrava istanza di accesso alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/16 convertito nella Legge
225/16 avente come cartelle sottese le nn. 08320130003379600001, 08320130003941842000, 08320140004967653501, 08320140003064284000, 08320140002275812001,
08320140005386759000, 08320150004984216000, 08320150005282018501,
08320160000042053501.
Ora, anche voler ipotizzare vizi nel procedimento di notifica ma che non sussistono la presentazione della citata istanza configura supera ogni e qualsivoglia invocazione di nullità dell'avviso trovando comunque applicazione gli articoli 156, terzo comma, e 160 C.P.C., in quanto, secondo il pacifico e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, considerato lo scopo della notifica, se l'esistenza dell'atto è portata effettivamente a conoscenza del destinatario, il vizio resta sanato (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089) qualora non venga eccepita una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio che nel caso in esame, non sono stati provati. Per completezza va anche evidenziato che il Giudice di legittimità, con ordinanza n. 32030 del 2024 con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, ha affermato che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass.,
2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., 8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098).
Si è infatti affermato che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338;
.
4. In merito all'asserita prescrizione, in via generale, come rimarcato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione: a) il principio posto dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" - il quale è da ritenersi applicabile anche alla decadenza deve essere inteso con riferimento alla sola possibilità legale, non influendo sul
-
decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (Cass. n. 10231 del 1998, Cass. n. 9151 del 1991); b) tra gli impedimenti "di fatto" va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione.
Se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi;
c) a maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento "legale", come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che mentre l'accertamento della
-
illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall'autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) - il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999; Cass. n. 18276 del
2004).
Fatta questa premessa, è pacifico che l'azione di esercizio del diritto di credito è soggetto per i crediti erariali all'ordinario termine di prescrizione decennale, fermo restando che sulla decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall'art. 2, comma 58, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Tali principi sono stati confermati, sulla base delle stesse ragioni, anche per le ipotesi in cui l'incompatibilità del diritto interno con il diritto comunitario sia stata dichiarata con sentenza della
Corte di giustizia (Cass. nn. 4670 e 13087 del 2012), ipotesi, peraltro, che non ricorre nel caso di specie.
Applicando i richiamati principi al caso in esame, le eccezioni sollevate da parte ricorrente sarebbero fondate, al limite, qualora operasse la prescrizione quinquennale. Senonché, per costante giurisprudenza di legittimità, i crediti erariali, ivi compresi le connesse sanzioni e relativi interessi, si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
La medesima giurisprudenza ha chiarito anche le ragioni che escludono l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. "prestazioni periodiche”: avendo precisato che detti tributi devono essere considerati prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 13815/2021; 14346/2021; 17123/2021; 19106/2021; 22350/2020; 25716/2020, n.
16232/2020 e n. 32308/2019).
L'amministrazione, peraltro, evidenzia condivisibilmente che, ai fini del calcolo dello spirare dei termini di prescrizione, occorre anche considerare i differenti provvedimenti succedutesi nel tempo che hanno stabilito e determinato sospensione dei termini prescrizionali. Al riguardo, soccorrono i seguenti provvedimenti legislativi: art. 1, Commi da n. 618 a n. 624, L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità) che ha previsto il condono degli interessi delle cartelle erariali di pagamento e che ha determinato la sospensione dei termini per la riscossione e, quindi, dei termini prescrizionali, ex art. 1, Comma 622, L. 27/12/2013 n. 147; la sospensione dei termini di prescrizione dal giorno 08/03/2020 al giorno 31/08/2021 ex art. 68, D.L. n. 18/2020 per far fronte all'epidemia da Covid-19.
In conclusione, l'eccezione avente per oggetto l'intervenuta prescrizione è, priva di pregio. Restano assorbite gli altri motivi di censura.
Per i motivi innanzi esposti, il ricorso deve essere d rigettato per omessa impugnazione degli atti presupposti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, Sez. I, pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 332/2024 R.G.R., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della resistente che liquida in euro 2.000 (duemila), oltre agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Pescara, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Presidente L'estensore
Dott. Saverio CAPOLUPO Dott. Antonio D'ALESSIO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CAPOLUPO SAVERIO, EL
MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 332/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320239004756717000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320239004756717000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320239004756717000 IVA-ALIQUOTE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320239004756717000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08320239004756717000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il sig. Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n.08320239004756717/000 di complessivi €.82.761,21 comprensivi di interessi di mora, maggiorazioni ed oneri di riscossione, notificata a mezzo posta in data 20.02.2024 che fa riferimento ai sottonotati atti presupposto:
- n.08320130003379600001, di complessivi €.283,64, riguardante diritto annuale camera di commercio del 2008 per €.200,00 oltre interessi, maggiorazioni, somme aggiuntive,
- n.08320130003941842000, di complessivi €.1.651,26, riguardante IRPEF per l'anno 2009 per €.893,00, oltre interessi, maggiorazioni, somme aggiuntive, che si asserisce notificata il 20.11.2013;
- n.083201400000664076000, di complessivi €.7.153,42, riguardante IRPEF anno 2010 per €.3.153,00, addizionali regionali e comunali, interessi, maggiorazioni;
n.08320140002275812001 di complessivi €.363,74, riguardante diritto annuale camera
-
di commercio del 2009 per €.200,00, oltre interessi,
n.08320140003064284000 di complessivi €.2.009,75, riguardante IRPEF anno 2010 per
-
€.1.096,00, oltre interessi, maggiorazioni, somme aggiuntive, che si asserisce notificata il 18.08.2014;
n.08320140004967653501 di complessivi €.2.599,85, riguardante IRAP anno 2011 per
-
€.1.472,00, oltre sanzioni ed interessi;
n.08320140005386759000 di complessivi €.10.366,82, riguardante IRPEF anno 2011
-
per €.5.217,00 oltre addizionali regionali e comunali, interessi, maggiorazioni, somme aggiuntive;
- n.08320150004984216000 di complessivi €.8.655,75, riguardante IRPEF anno 2012 per
€.5.008,00, oltre addizionali regionali e comunali, sanzioni ed interessi, che si asserisce notificata il 09.12.2015;
n.08320150005282018501 di complessivi €.2.463,21, riguardante IRAP anno 2012 per
€.620,00, oltre sanzione, interessi;
- n.08320160000042053501 di complessivi €.3.233,15, relativa a sanzione pecuniaria IVA anno 2012 per €.753,00, oltre interessi e maggiorazioni;
n.08320160007094685000 di complessivi Euro 325,70, relativa a diritto annuale camera di commercio per il 2012 di E200,0, oltre sanzioni, interessi;
n.08320160009814737000 di complessivi €.321,54, relativa a diritto annuale camera di commercio per il 2013 di €.200,00, oltre sanzioni, interessi;
n.0832017000061712501 di complessivi €.722,25, relativa a sanzione pecuniaria IVA
-
per €.578,40, oltre interessi e costi notifica, che si asserisce notificata il 04.12.2017; avviso di accertamento n.250TAUM000522 di complessivi €.1.301,28, relativa ad
-
IRPEF 2012 per €.506,00, oltre ad addizionale regionale e comunale, sanzioni ed interessi 2. L'istante eccepisce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento/avviso di accertamento ad essa prodromici ed indicati, la non debenza delle somme intimate nelle cartelle di pagamento/avvisi come descritti per estinzione dei crediti in forza di intervenuta prescrizione del relativo diritto (compresi sanzioni ed interessi), nonché la prescrizione/decadenza dall'azione di riscossione.
Afferma, invero, di non aver mai ricevuto all'indirizzo di residenza di Montesilvano o presso altri luoghi eventualmente deputati, regolare, compiuta e valida notifica delle cartelle di pagamento elencate nella suddetta intimazione di pagamento che ne sono il presupposto e ne costituiscono il c.d. titolo. Non ha mai ricevuto cartella di pagamento connessa all'avviso di accertamento, né tantomeno quest'ultimo.
Evidenzia che, in assenza di corrette ed efficaci notifiche degli atti presupposti all'atto impugnato, ne consegue la loro inesistenza e, comunque l'omessa e/o invalidità esecuzione delle stesse notifiche, e per le quali parte resistente è onerata di fornire le relative prove;
, l'intimazione deve dichiararsi quindi ritenersi invalida/illegittima ed infondata, così come le pretese creditorie con essa rivendicate, e quindi annullata per la parte relativa. Ritiene, inoltre, prescritti i crediti e/o i diritti di crediti erariali rivendicati dall'Agenzia Delle Entrate Riscossione alle date di seguito indicate, il Diritto Annuale iscrizione Camera di
Commercio per l'anno 2008, risulta prescritto in data 04.07.2023, unitamente alle relative sanzioni ed interessi;
il credito IRPEF anno 2009 risulta prescritto in data 20.11.2018 (ovvero in data 20.11.20239; il credito IRPEF anno 2010 risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 08.04.2019; il credito IRPEF anno 2010 risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 18.08.2019; il credito IRAP anno 2011 risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 18.08.2019; unitamente. alle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi (prescrizione quinquennale); il credito IRPEF anno 2011 risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 02.12.2019; il credito IRPEF anno 2012 risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 09.12.2020; il credito IRAP anno 2012 risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 20.06.2021;il credito IVA anno 2012, risulta prescritto (prescrizione quinquennale) in data 20.06.2020; il credito relativo a sanzioni ed interessi correlati al Diritto Annuale camera di commercio anno 2012 risultano prescritti in data 24.03.2022 (prescrizione quinquennale); il credito relativo a sanzioni ed interessi correlati al Diritto Annuale camera di commercio anno 2013 risultano prescritti in data 08.02.2022 (prescrizione quinquennale); il credito relativo a sanzione pecuniaria ed interessi su IVA, risultano prescritti in data 04.12.2022 (prescrizione quinquennale); il credito relativo ad IRPEF 2012 e ad addizionale regionale e comunale 2012, risulta prescritto in data 06.06.2017 (prescrizione quinquennale). Risultano prescritte le somme a titolo di sanzioni ed interessi correlati (prescrizione quinquennale).
Solleva, poi, Eccepisce, poi, l'omessa formazione/iscrizione a ruolo dei crediti di cui agli avvisi di accertamento, ed omessa formazione e notifica delle cartelle di pagamento e degli atti in esse indicati in violazione dell'art.25 D.P.R. n.602/1973, degli artt. 19 e 21 del D.lgs. n.546/1992 nonché dell'art.7 della legge n.212/2000 con conseguente decadenza dall'azione di riscossione.
Chiede, pertanto, di annullare l'intimazione di pagamento n.08320239004756717/000 nonché dichiarare estinti i crediti/diritti di credito vantati nell'intimazione per intervenuta prescrizione. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
3. Si è costituita, nei termini, l'Agenzia delle entrate riscossione che ha prodotto articolate controdeduzioni.
L'ufficio in via principale, preliminare e pregiudiziale sostiene che il ricorso debba essere considerato inammissibile e/o improcedibile per palese violazione di quanto previsto dall'art. 14, Comma 6 bis, D.Lgs 546/92. Difatti, il presunto vizio di notificazione dell'avviso di accertamento de quo riguarda palesemente un atto presupposto all'avviso di intimazione impugnato emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto censurato.
Afferma, poi, che il ricorso debba essere altresì considerato inammissibile, per le eccezioni relative a presunti vizi delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento sottesi all'avviso di intimazione impugnato, per palese violazione dei termini di cui all'art. 21 D.Lgs 546/92. In merito, per ciascun atto indicata la data di notifica Afferma che le eccezioni relative ad aspetti afferenti alle cartelle di pagamento ed all'avviso di accertamento impugnato dovevano essere sollevate a fronte della notifica del suddetto atto prodromico a quello oggi opposto, ovvero a fronte della notifica delle cartelle di pagamento e dell' avviso di accertamento ormai divenuti definitivi. La corretta notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento, ovvero degli atti antecedenti all'avviso di intimazione opposta, infatti, rende l'atto impositivo prodromico l'unico impugnabile, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale e, pertanto, divenuto irrimediabilmente definitivo. Evidenzia che i crediti erariali in contestazione, relativamente alle cartelle nn.
08320130003941842000, 08320140000664076000, 08320140003064284000,
08320140004967653501, 08320140005386759000, 08320150004984216000,
08320150005282018501, 08320160000042053501, 08320170000617121501 e l'avviso di accertamento n. 68317014566229002000, si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
In merito richiama la notifica dei sottonotati atti interruttivi alla controparte: in data
26/10/2015 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 08320159002826812000; in data
08/06/2016 veniva notificata per le cartelle ivi indicate proposta di compensazione ex 28 ter D.P.R. 602/73; in data 27/06/2016 veniva notificato l'avviso di intimazione n.
08320169001087889000; in data 25/06/2018 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 08320189000971104000; in data 16/05/2019 veniva notificato l'avviso di intimazione n.
08320199001382812000; in data 16/12/2022 venivano notificati l'avviso di intimazione n.
08320229002585079000 e l'avviso di accertamento n. 68317014566229002000. Evidenzia che in data 20/04/2017 il ricorrente inoltrava istanza di accesso alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/16 convertito nella Legge 225/16 avente come cartelle sottese le nn. 08320130003379600001, 08320130003941842000, 08320140002275812001,
08320140005386759000, 08320140003064284000, 08320140004967653501,
08320150004984216000, 08320150005282018501, 08320160000042053501.
Richiama, quindi, la normativa che, nelle more, ha stabilito e determinato sospensioni dei termini prescrizionali.
Con riferimento all'asserita decadenza che avrebbe determinato la perdita della possibilità di riscuotere la pretesa intimata in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame, che nei suoi confronti si appalesa privo di qualsiasi effetto, stante l'efficacia del ruolo come disposto.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
4. Conclusa l'esposizione da parte del relatore, sentite le parti in causa, la Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per mancata impugnazione degli atti presupposto ossia delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento asseritamente notificati in quanto eventualmente assorbente degli altri motivi di censura.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992 "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo".
Al riguardo, va sottolineato che la notificazione dell'atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell'atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestiva impugnazione, la definitività dell'atto stesso
(Cass. 17762/2002, 15554/2009 e 2728/2011).
In particolare, poiché la legge collega la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio, può concludersi che lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l'impugnazione (Cass. 4760/2009).
Pertanto, la piena ed effettiva conoscenza di un atto impositivo non può che identificarsi con la conoscenza del suo contenuto e delle ragioni in fatto e in diritto che lo sorreggono.
L'atto impositivo costituisce, infatti, come tutti gli atti amministrativi autoritativi, lo strumento attraverso il quale - in ossequio ai principi di tipicità e nominatività - l'amministrazione enuncia nei confronti del destinatario ciò che deve essere per lui di diritto nel caso concreto;
per quanto attiene all'imposizione fiscale, le ragioni e il contenuto della pretesa tributaria. Il momento processuale, che è meramente eventuale, laddove necessaria ed indefettibile è
l'emanazione dell'atto di accertamento, quando non vi sia stato spontaneo ed esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, si ricollega all'atto, sia perché la tutela giurisdizionale si esercita - secondo il sistema processuale vigente - attraverso un meccanismo d'impugnazione dello stesso, sia perché l'enunciazione della pretesa tributaria costituisce, al contempo, l'oggetto del processo.
2.Questa Corte è consapevole che in tema di processo tributario opera il fondamentale principio formulato dal giudice delle leggi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 189) secondo cui le disposizioni tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni d'inammissibilità.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni d'inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi (Cass. n. 18088 del 2004 e n. 23752 del 2015).
3.In tema di accertamento, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando la residenza è indicata nella dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973 - ma analogo principio è valido ai fini IVA - non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio fiscale, in quanto la suddetta indicazione da effettuare in buona fede e nel rispetto del principio dell'affidamento, che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario - costituisce l'unico recapito conosciuto per procedere alla notifica dell'atto impositivo;
ne consegue che, in difetto di diversa comunicazione, l'indicazione equivale ad elezione di domicilio e, pertanto, anche in caso di cambio di residenza, è valida la notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso la residenza originari.
E invero, l'art. 60, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, "salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario" e l'art. 58, primo comma, dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, a sua volta, dopo avere stabilito che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, prevede, al secondo comma, che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato "hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte", mentre quelle non residenti "hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito 0, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato". Anche se, in linea generale, come evidenziato dalla medesima giurisprudenza, ai fini della notificazione si deve avere riguardo alle risultanze anagrafiche che riguardano il contribuente destinatario dell'atto, non può sottacersi che il terzo comma dello stesso art. 60, alla cui stregua "le variazioni e le modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici "hanno effetto" ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica", non può condurre a ritenere che l'Ufficio finanziario sia onerato, prima di notificare un atto al contribuente, del controllo, mediante una verifica sui registri anagrafici, dell'attualità dell'indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, né che detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti tributari. Tale conclusione, come chiarito dalla Corte di Cassazione, (Cass., sez. 6-5,
21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 14/12/2016, n. 25680), renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prevista dal quarto comma dell'art. 58 del
D.P.R. n. 600 del 1973 -ma analogo principio vale in materia di IVA - e, soprattutto, non si porrebbe in linea con l'univoco indirizzo del Giudice di legittimità secondo cui l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza, o, comunque, di un domicilio diverso da quello di residenza, deve essere effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (Cass., sez. 5, 10/05/2013, n.
11170; Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 29/11/2013, n. 26715). Con riferimento all'asserita irritualità del procedimento di notifica, il ricorrente si è limitato a richiamare i principi generali elaborati dalla giurisprudenza senza contestare il contenuto della relata di notifica e le relative prove depositate in atti da controparte di avvenuta notifica nonché la relativa valenza giuridica attesa la sua natura di atto pubblico cui si estendono gli effetti di fede privilegiata ex art. 2700 c.c...
Ne deriva che detti atti fanno piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti non essendo, per quanto risulta in atti, prodotta alcuna impugnazione di falso mediante querela.
La riprova dell'avvenuta corretta notifica è comprovata, in modo oggettivo ed incontestabile, dalla circostanza che, come evidenziato e provato dalla resistente, parte ricorrente in data 20/04/2017 inoltrava istanza di accesso alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/16 convertito nella Legge
225/16 avente come cartelle sottese le nn. 08320130003379600001, 08320130003941842000, 08320140004967653501, 08320140003064284000, 08320140002275812001,
08320140005386759000, 08320150004984216000, 08320150005282018501,
08320160000042053501.
Ora, anche voler ipotizzare vizi nel procedimento di notifica ma che non sussistono la presentazione della citata istanza configura supera ogni e qualsivoglia invocazione di nullità dell'avviso trovando comunque applicazione gli articoli 156, terzo comma, e 160 C.P.C., in quanto, secondo il pacifico e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, considerato lo scopo della notifica, se l'esistenza dell'atto è portata effettivamente a conoscenza del destinatario, il vizio resta sanato (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089) qualora non venga eccepita una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio che nel caso in esame, non sono stati provati. Per completezza va anche evidenziato che il Giudice di legittimità, con ordinanza n. 32030 del 2024 con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, ha affermato che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass.,
2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., 8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098).
Si è infatti affermato che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338;
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4. In merito all'asserita prescrizione, in via generale, come rimarcato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione: a) il principio posto dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" - il quale è da ritenersi applicabile anche alla decadenza deve essere inteso con riferimento alla sola possibilità legale, non influendo sul
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decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (Cass. n. 10231 del 1998, Cass. n. 9151 del 1991); b) tra gli impedimenti "di fatto" va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione.
Se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi;
c) a maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento "legale", come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che mentre l'accertamento della
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illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall'autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) - il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999; Cass. n. 18276 del
2004).
Fatta questa premessa, è pacifico che l'azione di esercizio del diritto di credito è soggetto per i crediti erariali all'ordinario termine di prescrizione decennale, fermo restando che sulla decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall'art. 2, comma 58, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Tali principi sono stati confermati, sulla base delle stesse ragioni, anche per le ipotesi in cui l'incompatibilità del diritto interno con il diritto comunitario sia stata dichiarata con sentenza della
Corte di giustizia (Cass. nn. 4670 e 13087 del 2012), ipotesi, peraltro, che non ricorre nel caso di specie.
Applicando i richiamati principi al caso in esame, le eccezioni sollevate da parte ricorrente sarebbero fondate, al limite, qualora operasse la prescrizione quinquennale. Senonché, per costante giurisprudenza di legittimità, i crediti erariali, ivi compresi le connesse sanzioni e relativi interessi, si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
La medesima giurisprudenza ha chiarito anche le ragioni che escludono l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. "prestazioni periodiche”: avendo precisato che detti tributi devono essere considerati prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 13815/2021; 14346/2021; 17123/2021; 19106/2021; 22350/2020; 25716/2020, n.
16232/2020 e n. 32308/2019).
L'amministrazione, peraltro, evidenzia condivisibilmente che, ai fini del calcolo dello spirare dei termini di prescrizione, occorre anche considerare i differenti provvedimenti succedutesi nel tempo che hanno stabilito e determinato sospensione dei termini prescrizionali. Al riguardo, soccorrono i seguenti provvedimenti legislativi: art. 1, Commi da n. 618 a n. 624, L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità) che ha previsto il condono degli interessi delle cartelle erariali di pagamento e che ha determinato la sospensione dei termini per la riscossione e, quindi, dei termini prescrizionali, ex art. 1, Comma 622, L. 27/12/2013 n. 147; la sospensione dei termini di prescrizione dal giorno 08/03/2020 al giorno 31/08/2021 ex art. 68, D.L. n. 18/2020 per far fronte all'epidemia da Covid-19.
In conclusione, l'eccezione avente per oggetto l'intervenuta prescrizione è, priva di pregio. Restano assorbite gli altri motivi di censura.
Per i motivi innanzi esposti, il ricorso deve essere d rigettato per omessa impugnazione degli atti presupposti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, Sez. I, pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 332/2024 R.G.R., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della resistente che liquida in euro 2.000 (duemila), oltre agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Pescara, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Presidente L'estensore
Dott. Saverio CAPOLUPO Dott. Antonio D'ALESSIO