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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2934 del ruolo generale dell'anno
2021 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Paola D'Innocenzo
- appellante
e
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avvocato Mario Bonanni
- appellata
e
e Controparte_2 Controparte_3
- appellati contumaci avverso sentenza Tribunale di Roma n. 4964 dell'anno 2021 oggetto azione revocatoria conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggetto del presente gravame veniva accolta l'azione revocatoria proposta da e, quindi, veniva dichiarata l'inefficacia, Controparte_1
nei confronti dell'attrice in primo grado, dell'atto notarile di cessione della quota di proprietà al cinquanta per cento di un immobile.
Tale atto veniva stipulato tra , dante causa e e Parte_1 Controparte_3
, aventi causa. Controparte_2
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto sussistenti i presupposti di legge ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, in quanto sono state lese le ragioni creditorie della . CP_1
proponeva appello avverso la sentenza e citava la per Parte_1 CP_1
sentir accogliere le seguenti conclusioni “in totale riforma della sentenza impugnata n. 4964/2021 del Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile,
Giudice Dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori, pubblicata il 22 marzo 2021 e notificata a mezzo PEC alla scrivente difensore in data 8 aprile 2021, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinte: -accertare e dichiarare la nullità della sentenza predetta per i motivi di cui in narrativa e comunque, in ogni caso,
-respingere la domanda svolta dalla sig.ra siccome infondata Controparte_1
in fatto e diritto e non provata” .
Si costituiva in giudizio parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte ordinava all'appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e i quali non comparivano. Controparte_2 CP_3
Veniva dichiarata, pertanto, la contumacia di Controparte_2
e va dichiarata, altresì, la contumacia di Controparte_3 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025 con i termini ordinari per il deposito di atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto la ricostruzione del fatto, come operata dal Giudice, sarebbe errata.
In particolare, lamenta la ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra le parti che hanno stipulato l'atto notarile di cessione della quota di proprietà. Non sarebbe vera la circostanza secondo la quale il fosse amico del da CP_3 Pt_1
almeno un ventennio, essendo quest'ultimo meramente un collega dell'appellante.
Né sarebbe vero il fatto che il sia stato consulente tecnico di parte del CP_3
nel precedente giudizio di lavoro intercorso tra le parti. Pt_1
L'appellante chiede la modifica/integrazione della sentenza con la specificazione dei rapporti che intercorrono tra lo stesso e il , Controparte_2
in particolare quest'ultimo non ha affermato di essere il suocero del ma il Pt_1
genero.
Tale motivo è da rigettarsi in quanto appare irrilevante la specificità della qualifica nel rapporto suocero/genero intercorrente tra il e il Pt_1 CP_2
.
[...]
Né ciò è rilevante ai fini del decidere in quanto ciò che rileva è una precedente relazione tra le parti, confermata dall'appellante stesso.
Infatti, questo Collegio condivide l'orientamento della Cassazione secondo cui la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. L'appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui il Giudice ha
“omesso di evidenziare di aver disposto l'esibizione di documentazione non oggetto di istanze istruttorie dell'attrice. Quest'ultima aveva richiesto anche a verbale dell'udienza del 3 febbraio 2020 di “disporre (senza specificare nei confronti di chi) la produzione degli estratti conto bancari da cui dovrebbe risultare l'effettivo incasso degli assegni n. 0809303915-04 tratto su banca Monte dei Paschi di Siena e n. 7031917839-11 tratto su Unicredit Banca di Roma”, mentre il Giudice di prime cure ha ordinato al Monte dei Paschi di Siena di produrre non gli estratti conto bancari, ma copia dell'assegno n. 0809303915-
04, e alla Unicredit Banca di produrre non gli estratti conto bancari, ma copia dell'assegno n. 7031917839-11, specificando qualora gli assegni non fossero risultati regolarmente incassati, che essi non fossero risultati essere stati portati all'incasso.”
L'appellante asserisce sul punto che “Detta precisazione è rilevante in quanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti, e non è autorizzato, salvi i casi previsti dalla legge, a disporre mezzi istruttori non oggetto di istanza di parte…”
Con un ultimo motivo di appello lamenta la “violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli art. 101 c.p.c. (con conseguente nullità della sentenza di primo grado), 112 c.p.c. (con conseguente nullità della sentenza di primo grado), 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c. ed errata valutazione del materiale probatorio in atti con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2901
c.c..; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.”
Argomentava tale motivazione asserendo che il Giudice, violando l'articolo
112 c.p.c., ha disposto d'ufficio l'espletamento di un mezzo di prova non richiesto dall'attrice nei termini in cui è stato disposto ed avente ad oggetto una circostanza estranea al thema decidendum, così impedendo alle difese dei convenuti di esercitare il contraddittorio. Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono alla ricostruzione del fatto così come operata dal Giudice di prime cure, sono infondati.
In particolare, la vicenda fattuale così delineata in sentenza trova riscontro e conferma nella documentazione prodotta dalle parti e negli altri elementi di prova acquisiti al processo.
Alla luce di ciò, nel caso di specie risultano sussistenti i presupposti richiesti dall'articolo 2901 c.c. per l'esperimento dell'azione revocatoria.
Il Tribunale si è attenuto a tali condivisibili principi di diritto, evidenziando correttamente che “Risulta incontrovertibile che il credito vantato dalla parte attrice sussisteva al momento del contratto di cessione della quota della proprietà immobiliare. Non sono state altresì negate le relazioni di lunga amicizia tra il debitore-dante causa e , e risulta documentata la relazione Pt_1 Persona_1
di affinità tra e , essendo il primo suocero del secondo. Pt_1 Controparte_2
Infine, risulta con assoluta certezza che la quota acquistata non è stata pagata, perché gli assegni usati per il preteso pagamento non risultano incassati, come risulta dal disposto ordine di esibizione.”
Nel caso in esame va osservato che la vendita da parte del integra il Pt_1
requisito dell'eventus damni, in quanto non vi è dubbio che detto comportamento ha certamente reso più difficoltoso ed incerto il recupero coattivo del credito.
La Suprema Corte ha di recente affermato che “In tema di azione revocatoria il requisito oggettivo dell' “eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore”. (Cass. n. 20232/23). Ed ancora: “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'“eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.” (v.
Cass. n. 26310/2021).
L'appellante non ha dato prova di poter altrimenti soddisfare il credito della
. CP_1
Non sono altresì ravvisabili i profili di nullità della sentenza sollevati dall'appellante per violazione dell'articolo 101 c.p.c.
Appare legittima la decisione del Giudice, che ha individuato il contenuto del proprio ordine di esibizione, indicando i singoli assegni che avrebbero provato un effettivo incasso degli stessi e della somma corrispettivo della compravendita.
È infondata altresì l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto il Giudice di prime cure ha correttamente esaminato le domande oggetto delle conclusioni dell'attrice.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia sulla base dei parametri medi, ad esclusione della fase di trattazione.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
Tribunale di Roma n. 4964 dell'anno 2021, così decide:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle Controparte_1
spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 9.991,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, li 16 luglio 2025
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2934 del ruolo generale dell'anno
2021 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Paola D'Innocenzo
- appellante
e
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avvocato Mario Bonanni
- appellata
e
e Controparte_2 Controparte_3
- appellati contumaci avverso sentenza Tribunale di Roma n. 4964 dell'anno 2021 oggetto azione revocatoria conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggetto del presente gravame veniva accolta l'azione revocatoria proposta da e, quindi, veniva dichiarata l'inefficacia, Controparte_1
nei confronti dell'attrice in primo grado, dell'atto notarile di cessione della quota di proprietà al cinquanta per cento di un immobile.
Tale atto veniva stipulato tra , dante causa e e Parte_1 Controparte_3
, aventi causa. Controparte_2
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto sussistenti i presupposti di legge ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, in quanto sono state lese le ragioni creditorie della . CP_1
proponeva appello avverso la sentenza e citava la per Parte_1 CP_1
sentir accogliere le seguenti conclusioni “in totale riforma della sentenza impugnata n. 4964/2021 del Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile,
Giudice Dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori, pubblicata il 22 marzo 2021 e notificata a mezzo PEC alla scrivente difensore in data 8 aprile 2021, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinte: -accertare e dichiarare la nullità della sentenza predetta per i motivi di cui in narrativa e comunque, in ogni caso,
-respingere la domanda svolta dalla sig.ra siccome infondata Controparte_1
in fatto e diritto e non provata” .
Si costituiva in giudizio parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte ordinava all'appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e i quali non comparivano. Controparte_2 CP_3
Veniva dichiarata, pertanto, la contumacia di Controparte_2
e va dichiarata, altresì, la contumacia di Controparte_3 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025 con i termini ordinari per il deposito di atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto la ricostruzione del fatto, come operata dal Giudice, sarebbe errata.
In particolare, lamenta la ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra le parti che hanno stipulato l'atto notarile di cessione della quota di proprietà. Non sarebbe vera la circostanza secondo la quale il fosse amico del da CP_3 Pt_1
almeno un ventennio, essendo quest'ultimo meramente un collega dell'appellante.
Né sarebbe vero il fatto che il sia stato consulente tecnico di parte del CP_3
nel precedente giudizio di lavoro intercorso tra le parti. Pt_1
L'appellante chiede la modifica/integrazione della sentenza con la specificazione dei rapporti che intercorrono tra lo stesso e il , Controparte_2
in particolare quest'ultimo non ha affermato di essere il suocero del ma il Pt_1
genero.
Tale motivo è da rigettarsi in quanto appare irrilevante la specificità della qualifica nel rapporto suocero/genero intercorrente tra il e il Pt_1 CP_2
.
[...]
Né ciò è rilevante ai fini del decidere in quanto ciò che rileva è una precedente relazione tra le parti, confermata dall'appellante stesso.
Infatti, questo Collegio condivide l'orientamento della Cassazione secondo cui la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. L'appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui il Giudice ha
“omesso di evidenziare di aver disposto l'esibizione di documentazione non oggetto di istanze istruttorie dell'attrice. Quest'ultima aveva richiesto anche a verbale dell'udienza del 3 febbraio 2020 di “disporre (senza specificare nei confronti di chi) la produzione degli estratti conto bancari da cui dovrebbe risultare l'effettivo incasso degli assegni n. 0809303915-04 tratto su banca Monte dei Paschi di Siena e n. 7031917839-11 tratto su Unicredit Banca di Roma”, mentre il Giudice di prime cure ha ordinato al Monte dei Paschi di Siena di produrre non gli estratti conto bancari, ma copia dell'assegno n. 0809303915-
04, e alla Unicredit Banca di produrre non gli estratti conto bancari, ma copia dell'assegno n. 7031917839-11, specificando qualora gli assegni non fossero risultati regolarmente incassati, che essi non fossero risultati essere stati portati all'incasso.”
L'appellante asserisce sul punto che “Detta precisazione è rilevante in quanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti, e non è autorizzato, salvi i casi previsti dalla legge, a disporre mezzi istruttori non oggetto di istanza di parte…”
Con un ultimo motivo di appello lamenta la “violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli art. 101 c.p.c. (con conseguente nullità della sentenza di primo grado), 112 c.p.c. (con conseguente nullità della sentenza di primo grado), 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c. ed errata valutazione del materiale probatorio in atti con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2901
c.c..; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.”
Argomentava tale motivazione asserendo che il Giudice, violando l'articolo
112 c.p.c., ha disposto d'ufficio l'espletamento di un mezzo di prova non richiesto dall'attrice nei termini in cui è stato disposto ed avente ad oggetto una circostanza estranea al thema decidendum, così impedendo alle difese dei convenuti di esercitare il contraddittorio. Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono alla ricostruzione del fatto così come operata dal Giudice di prime cure, sono infondati.
In particolare, la vicenda fattuale così delineata in sentenza trova riscontro e conferma nella documentazione prodotta dalle parti e negli altri elementi di prova acquisiti al processo.
Alla luce di ciò, nel caso di specie risultano sussistenti i presupposti richiesti dall'articolo 2901 c.c. per l'esperimento dell'azione revocatoria.
Il Tribunale si è attenuto a tali condivisibili principi di diritto, evidenziando correttamente che “Risulta incontrovertibile che il credito vantato dalla parte attrice sussisteva al momento del contratto di cessione della quota della proprietà immobiliare. Non sono state altresì negate le relazioni di lunga amicizia tra il debitore-dante causa e , e risulta documentata la relazione Pt_1 Persona_1
di affinità tra e , essendo il primo suocero del secondo. Pt_1 Controparte_2
Infine, risulta con assoluta certezza che la quota acquistata non è stata pagata, perché gli assegni usati per il preteso pagamento non risultano incassati, come risulta dal disposto ordine di esibizione.”
Nel caso in esame va osservato che la vendita da parte del integra il Pt_1
requisito dell'eventus damni, in quanto non vi è dubbio che detto comportamento ha certamente reso più difficoltoso ed incerto il recupero coattivo del credito.
La Suprema Corte ha di recente affermato che “In tema di azione revocatoria il requisito oggettivo dell' “eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore”. (Cass. n. 20232/23). Ed ancora: “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'“eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.” (v.
Cass. n. 26310/2021).
L'appellante non ha dato prova di poter altrimenti soddisfare il credito della
. CP_1
Non sono altresì ravvisabili i profili di nullità della sentenza sollevati dall'appellante per violazione dell'articolo 101 c.p.c.
Appare legittima la decisione del Giudice, che ha individuato il contenuto del proprio ordine di esibizione, indicando i singoli assegni che avrebbero provato un effettivo incasso degli stessi e della somma corrispettivo della compravendita.
È infondata altresì l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto il Giudice di prime cure ha correttamente esaminato le domande oggetto delle conclusioni dell'attrice.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia sulla base dei parametri medi, ad esclusione della fase di trattazione.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
Tribunale di Roma n. 4964 dell'anno 2021, così decide:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle Controparte_1
spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 9.991,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, li 16 luglio 2025
Il Presidente estensore