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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10730 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa UR RT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10380 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 19.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. DR GA (C. F. ) e dall'Avv. C.F._2
EN IA (C.F. ed elettivamente C.F._3 domiciliato in Napoli alla via Chiatamone n. 11;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Suo
Procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
IN FE (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla via San
Pasquale a Chiaia n. 48;
[...]
[...]
(C.F. , in persona del , Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 legale rappresentante pro tempore
- APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace di Napoli n.
40797/2023 del 16.11.2023/ opposizione 615 co 1 cpc CONCLUSIONI All'udienza del 19.11.2025 i procuratori delle parti si riportavano conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 40797/2025 resa dal Giudice di
Pace di Napoli in 16.11.2023, chiedendone la riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, il giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione spiegata dal contribuente avverso la cartella esattoriale n.
07120210100867555001 dell'importo di € 286,78, riguardante presunte contravvenzioni al Codice della Strada, così statuendo: “Va dato, cosi, riconoscimento alla domanda del sig. Parte_1 riguardo alla cartella esattoriale n° 07120210100867555 perché il non costituendosi in giudizio pur, come detto, Controparte_3 regolarmente compulsato al riguardo, si è sottratto all'onere probatorio che gli compete, a stregua della citata L. 689/1981, dove vige il principio dell'inversione dell'onere della prova, non producendo la relata di notifica dell'indicato verbale di contravvenzione riportato nell'impugnata cartella esattoriale, pertanto, l'opposizione va accolta.”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, annullato l'impugnato atto impositivo e compensato le spese di lite con la seguente motivazione:
“L'odierno Giudicante ritiene che, nel caso de quo, regolato dalla Legge
Speciale n° 689/1981 non vengono in risalto le norme privatistiche, anche per quel che concerne il regolamento degli oneri processuali e, viceversa, nel caso siano applicabili, ritiene, lo stesso Giudicante, comunque, di compensare le spese processuali, ricorrendo le ragioni dell'art. 92 c.p.c., nel testo come modificato dall'art. 13 L. 10 novembre 2014, n. 162.”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ed ha rilevato l'inadeguatezza e l'insufficienza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese e la violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., in ragione del fatto che non ricorreva alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione.
Pertanto, ha chiesto di accogliere l'appello, con riforma in parte qua della sentenza impugnata e con vittoria di spese del doppio grado da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si è costituita l' eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello, stante la motivazione fornita dal Giudice di prime cure, con cui venivano esposte le ragioni a sostegno della decisione di compensare le spese, in conformità con quanto disposto dalla disciplina codicistica. Ha pertanto chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di lite.
Il sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è Controparte_3 costituito.
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata riservata in decisione.
----
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_3 che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Orbene, venendo al merito della controversia, l'odierna appellante, citando l'art. 92 c. 2 c.p.c., evidenzia che può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, in cui il giudice di prime cure accoglieva in toto la domanda proposta dalla contribuente e non giustificava adeguatamente la decisione. Ad avviso dell'Avoletto le ragioni fornite in sentenza non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione delle spese di giudizio e, pertanto, le parti convenute avrebbero dovuto essere condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta. Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti […]”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cpc, non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n 263 del 2005), ma che la stessa possa essere disposta solo in analoghe ipotesi, che presentino la stessa o addirittura maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018,
n. 8196), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19.10.2015, n. 21083).
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte
Cost. del 2018 cit.), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale
o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Recentemente, inoltre, la Cassazione, con ordinanza n. 17966 del
01/07/2024, ha confermato suddetto orientamento, statuendo che: ”…
La "particolarità" della controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le "oscillazioni della giurisprudenza di merito", nella specie neanche individuate attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità…”. Anche la mancata contestazione nel merito non costituisce una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n. 11786/2020;
Cass. civ., ord. n. 12867/2017).
Nel caso de quo il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda dell'attrice in quanto il non costituendosi Controparte_3 in giudizio, si è sottratto all'onere probatorio, non producendo la relata di notifica del verbale di contravvenzione riportato nell'impugnata cartella esattoriale. Dunque, ha dichiarato l'annullamento dell'opposto atto impositivo e compensato le spese di lite, adducendo come motivazione la circostanza che nel caso in esame “regolato dalla Legge
Speciale n° 689/1981 non vengono in risalto le norme privatistiche, anche per quel che concerne il regolamento degli oneri processuali” e che, in ogni caso, sono ricorse “le ragioni dell'art. 92 c.p.c.”.
Tanto opportunamente premesso, la motivazione del primo giudice circa le spese si appalesa del tutto generica e non concordante con la disposizione normativa. Si rileva inoltre la sua erroneità nella parte in cui si statuisce la non applicabilità del principio dell'onere della prova, che è principio che sorregge la materia della prova nel processo civile, senza che possa farsi ricorso ad arbitrarie e non previste esclusioni.
Pertanto, la pronuncia in epigrafe indicata è viziata, atteso che la motivazione sulla compensazione delle spese, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, non sussistono, quindi, i presupposti per la compensazione delle spese, stante la soccombenza delle parti opposte in primo grado.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, le parti opposte (odierne appellate) vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di con attribuzione agli Avv.ti Parte_1
DR GA e EN IA, dichiaratisi antistatari.
Per il principio della soccombenza le spese del presente grado di giudizio vanno parimenti poste parimenti a carico delle appellate e vanno liquidate come da dispositivo con attribuzione ai procuratori costituiti.
Le stesse sono liquidate in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n.
247/2022), tenuto conto del valore della causa, del tenore delle difese svolte, della ridotta complessità della controversia e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
UR RT definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
R.G. 10380/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: • dichiara la contumacia del Controparte_3
• accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' ed il Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio di primo Controparte_3 grado, che liquida in euro 250,00 per compensi, spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti
DR GA e EN IA antistatari;
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• condanna l' ed il Controparte_1 CP_3 in solido al pagamento delle spese del giudizio di appello,
[...] che liquida in euro 91,50 per rimborsi, euro 400,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti DR GA e EN IA dichiaratisi antistatari.
Napoli, 19.11.2025
Il Giudice dott.ssa UR RT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa UR RT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10380 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 19.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. DR GA (C. F. ) e dall'Avv. C.F._2
EN IA (C.F. ed elettivamente C.F._3 domiciliato in Napoli alla via Chiatamone n. 11;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Suo
Procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
IN FE (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla via San
Pasquale a Chiaia n. 48;
[...]
[...]
(C.F. , in persona del , Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 legale rappresentante pro tempore
- APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace di Napoli n.
40797/2023 del 16.11.2023/ opposizione 615 co 1 cpc CONCLUSIONI All'udienza del 19.11.2025 i procuratori delle parti si riportavano conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 40797/2025 resa dal Giudice di
Pace di Napoli in 16.11.2023, chiedendone la riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, il giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione spiegata dal contribuente avverso la cartella esattoriale n.
07120210100867555001 dell'importo di € 286,78, riguardante presunte contravvenzioni al Codice della Strada, così statuendo: “Va dato, cosi, riconoscimento alla domanda del sig. Parte_1 riguardo alla cartella esattoriale n° 07120210100867555 perché il non costituendosi in giudizio pur, come detto, Controparte_3 regolarmente compulsato al riguardo, si è sottratto all'onere probatorio che gli compete, a stregua della citata L. 689/1981, dove vige il principio dell'inversione dell'onere della prova, non producendo la relata di notifica dell'indicato verbale di contravvenzione riportato nell'impugnata cartella esattoriale, pertanto, l'opposizione va accolta.”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, annullato l'impugnato atto impositivo e compensato le spese di lite con la seguente motivazione:
“L'odierno Giudicante ritiene che, nel caso de quo, regolato dalla Legge
Speciale n° 689/1981 non vengono in risalto le norme privatistiche, anche per quel che concerne il regolamento degli oneri processuali e, viceversa, nel caso siano applicabili, ritiene, lo stesso Giudicante, comunque, di compensare le spese processuali, ricorrendo le ragioni dell'art. 92 c.p.c., nel testo come modificato dall'art. 13 L. 10 novembre 2014, n. 162.”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ed ha rilevato l'inadeguatezza e l'insufficienza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese e la violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., in ragione del fatto che non ricorreva alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione.
Pertanto, ha chiesto di accogliere l'appello, con riforma in parte qua della sentenza impugnata e con vittoria di spese del doppio grado da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si è costituita l' eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello, stante la motivazione fornita dal Giudice di prime cure, con cui venivano esposte le ragioni a sostegno della decisione di compensare le spese, in conformità con quanto disposto dalla disciplina codicistica. Ha pertanto chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di lite.
Il sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è Controparte_3 costituito.
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata riservata in decisione.
----
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_3 che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
Orbene, venendo al merito della controversia, l'odierna appellante, citando l'art. 92 c. 2 c.p.c., evidenzia che può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, in cui il giudice di prime cure accoglieva in toto la domanda proposta dalla contribuente e non giustificava adeguatamente la decisione. Ad avviso dell'Avoletto le ragioni fornite in sentenza non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione delle spese di giudizio e, pertanto, le parti convenute avrebbero dovuto essere condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta. Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti […]”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cpc, non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n 263 del 2005), ma che la stessa possa essere disposta solo in analoghe ipotesi, che presentino la stessa o addirittura maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018,
n. 8196), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19.10.2015, n. 21083).
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte
Cost. del 2018 cit.), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale
o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Recentemente, inoltre, la Cassazione, con ordinanza n. 17966 del
01/07/2024, ha confermato suddetto orientamento, statuendo che: ”…
La "particolarità" della controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le "oscillazioni della giurisprudenza di merito", nella specie neanche individuate attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità…”. Anche la mancata contestazione nel merito non costituisce una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n. 11786/2020;
Cass. civ., ord. n. 12867/2017).
Nel caso de quo il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda dell'attrice in quanto il non costituendosi Controparte_3 in giudizio, si è sottratto all'onere probatorio, non producendo la relata di notifica del verbale di contravvenzione riportato nell'impugnata cartella esattoriale. Dunque, ha dichiarato l'annullamento dell'opposto atto impositivo e compensato le spese di lite, adducendo come motivazione la circostanza che nel caso in esame “regolato dalla Legge
Speciale n° 689/1981 non vengono in risalto le norme privatistiche, anche per quel che concerne il regolamento degli oneri processuali” e che, in ogni caso, sono ricorse “le ragioni dell'art. 92 c.p.c.”.
Tanto opportunamente premesso, la motivazione del primo giudice circa le spese si appalesa del tutto generica e non concordante con la disposizione normativa. Si rileva inoltre la sua erroneità nella parte in cui si statuisce la non applicabilità del principio dell'onere della prova, che è principio che sorregge la materia della prova nel processo civile, senza che possa farsi ricorso ad arbitrarie e non previste esclusioni.
Pertanto, la pronuncia in epigrafe indicata è viziata, atteso che la motivazione sulla compensazione delle spese, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, non sussistono, quindi, i presupposti per la compensazione delle spese, stante la soccombenza delle parti opposte in primo grado.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, le parti opposte (odierne appellate) vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di con attribuzione agli Avv.ti Parte_1
DR GA e EN IA, dichiaratisi antistatari.
Per il principio della soccombenza le spese del presente grado di giudizio vanno parimenti poste parimenti a carico delle appellate e vanno liquidate come da dispositivo con attribuzione ai procuratori costituiti.
Le stesse sono liquidate in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n.
247/2022), tenuto conto del valore della causa, del tenore delle difese svolte, della ridotta complessità della controversia e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
UR RT definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
R.G. 10380/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: • dichiara la contumacia del Controparte_3
• accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' ed il Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio di primo Controparte_3 grado, che liquida in euro 250,00 per compensi, spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti
DR GA e EN IA antistatari;
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• condanna l' ed il Controparte_1 CP_3 in solido al pagamento delle spese del giudizio di appello,
[...] che liquida in euro 91,50 per rimborsi, euro 400,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti DR GA e EN IA dichiaratisi antistatari.
Napoli, 19.11.2025
Il Giudice dott.ssa UR RT