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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8344 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 12.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 860/2025, cui è stata riunita la n. 1417/2025 RG. Prev.
TRA
( e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Mario Manselli e con questi elettivamente domiciliate in
Napoli alla Via Del Rione Sirignano n. 10, come da procura versata in atti;
Ricorrenti
E
( ), in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa da Avv. Pasquale D'Onofrio, dell'Avvocatura
Regionale, giusta procura generale in atti, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.
Lucia 81;
Resistente
NONCHE'
( ), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'avv. Roberto Maisto elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, giusta procura generale alle liti depositata in atti.
Resistente
Oggetto: contributi previdenziali omessi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti per identità di materia, le ricorrenti in epigrafe, attualmente in servizio in Napoli presso la e Controparte_3 la e hanno esposto di Parte_3 Parte_4 avere partecipato alla procedura concorsuale “per la selezione di n. 100 tecnici agricoli da convenzionare per lo svolgimento delle attività istruttorie delle Strutture dell'Area G.C.S.A. Settore
Primario impegnate nell'attuazione del Sottoprogramma agricoltura del POP 1994/1999”, indetta
1 dalla con Delibera della giunta Regionale della n. 4884/1998 Controparte_1 CP_1
e pubblicata nel B.U.R.C. n. 48 del 24.08.1998; di avere lavorato, a seguito di collocamento utile nella graduatoria di concorso, alle dipendenze della parte convenuta dal 01.01.2000 al
14.10.2009, in virtù di una serie di contratti protrattisi sino al 15 ottobre 2009, data nella quale erano assunte alle dipendenze della a tempo indeterminato;
che, Controparte_1 nonostante avessero sempre svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro le mansioni ed i compiti dei dipendenti regionali, la con Deliberazione n. 1994 del Controparte_1
17.05.2002, relativa alla “Prosecuzione dell'attività dei Tecnici Agricoli”, decideva di qualificare il rapporto di lavoro dapprima come rapporto autonomo e successivamente come rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, come da convenzioni sottoscritte, modificando, secondo tale formale inquadramento, il trattamento economico e previdenziale.
Hanno dedotto che, in ragione dell'illegittimità del mutamento di qualificazione del rapporto di lavoro imposto dalla avevano adito il Tribunale di Santa Controparte_1
AR Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro al fine di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso per tutto il periodo dal 01.01.2000 al
14.10.2009; che il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, con sentenza n. 1289 del
28.05.2019, accertava che le prestazioni lavorative rese dalle ricorrenti rientravano nell'ambito della subordinazione e non nella collaborazione coordinata e continuativa, riconoscendo loro il diritto al pagamento delle differenze retributive, quantificate in euro
56.204,07, di cui euro 22.768,15 a titolo di TFR;
che tale sentenza non veniva impugnata dalla Regione convenuta e passava in giudicato;
che, ciò nonostante, l'Ente non provvedeva spontaneamente a regolarizzare la loro posizione contributiva e previdenziale.
Invero, dall'esame dell'estratto contributivo di emerge che: Parte_1
- dal febbraio 2001 a settembre 2009, la Regione ha versato i contributi alla Gestione
Separata relativa ai lavoratori parasubordinati, con aliquote contributive ridotte CP_2 proprie di tale Gestione;
- nel periodo dall'11/02/2000 sino al 31/01/2001 (quando la ricorrente e gli altri tecnici furono considerati dalla quali dipendenti) e nel periodo successivo al 01/10/2009 CP_1
(da quando la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato) risulta versata l'integrale contribuzione nella posizione previdenziale intestata alla ricorrente presso la Gestione
Dipendenti Pubblici;
- non risultano versati i contributi sulle differenze retributive riconosciute dalla citata sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere.
Quanto alla posizione di , l'esame dell'estratto contributivo dimostra Parte_2 CP_2 quanto segue:
- dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 vi è una totale omissione contributiva, poiché non risultano versati contributi né alla Gestione Separata, né alla Gestione Dipendenti Pubblici;
2 - dal 2001 al settembre 2009 la Regione ha versato i contributi alla Gestione Separata CP_2 relativa ai lavoratori parasubordinati, con aliquote contributive ridotte proprie di tale
Gestione;
- nel periodo successivo al 01/10/2009 (da quando la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato) risulta versata l'integrale contribuzione nella posizione previdenziale intestata alla ricorrente presso la Gestione Dipendenti Pubblici;
- non risultano versati i contributi sulle differenze retributive riconosciute dalla citata sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere.
Hanno rilevato che, su sollecitazione dell' la riconosceva la legittimità del CP_2 CP_1 diritto al versamento dei contributi, predisponendo la relativa delibera di approvazione di tale debito (n. 686 del 23.22.2023); che, nonostante tale formale ricognizione del debito, la convenuta non ha mai provveduto all'approvazione degli atti amministrativi predisposti e che, ove anche fosse stata eseguita, sarebbe stata solo parzialmente satisfattiva dell'obbligo contributivo della poiché, come desumibile dalla “scheda di Controparte_1 rilevazione di partita debitoria” allegata alla deliberazione, essa calcolava i contributi conseguenti all'accertata natura subordinata del rapporto solo sulle differenze retributive riconosciute dalla sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere, e non anche sui compensi corrisposti, dal 2001 al 2009, per effetto delle convenzioni del 2000, 2002 e 2007 impropriamente qualificate dalla di collaborazione coordinata e continuativa. CP_1
Tanto premesso, hanno adito questo Giudice per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare, in forza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di S. AR
Capua Vetere S.L. n. 1289/2019, il diritto della ricorrente all'integrale versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nella misura e secondo le aliquote previste per i lavoratori dipendenti, in relazione al rapporto di lavoro subordinato con la dal 01.01.2000 al Controparte_1
14.10.2009; - conseguentemente, condannare la in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
p.t., alla ricostruzione della posizione contributiva della ricorrente, mediante integrale versamento all' nella posizione previdenziale intestata alla ricorrente presso la Gestione Dipendenti CP_2
Pubblici (o presso la diversa gestione previdenziale che il Tribunale ritenga di individuare), della contribuzione omessa, ovvero tanto dei contributi previdenziali relativi alle differenze riconosciute dalla sentenza del Tribunale di S. AR Capua Vetere S.L. n. 1289/2019, quanto dei contributi previdenziali relativi ai compensi annui corrisposti alla ricorrente [ dal 1°febbraio Parte_1
2001 al 30 settembre 2009 [dal 1°gennaio 2000 al 30 settembre 2009 per la ricorrente ] Parte_2 per effetto dei contratti formalmente qualificati di co.co.co. di cui è stata accertata la natura subordinata;
- condannare la convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore che dichiara di averne fatto anticipo;
- dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
3 Si è costituita la la quale ha rilevato che la regolarizzazione Controparte_1 contributiva va effettuata nella gestione separata e sulle sole differenze retributive. Vinte le spese di lite.
Si è costituito l' che ha aderito alla domanda formulata in via principale dalle CP_2 ricorrenti, volta alla la condanna della al versamento dei contributi Controparte_1 dovuti alla gestione pubblica (CPDEL) sulla posizione assicurativa delle stesse, in riferimento al periodo corrente dal 01.01.2000 al 14.10.2009; quanto alla domanda subordinata, finalizzata alla condanna della al versamento dei contributi CP_1 previdenziali alla “diversa gestione previdenziale che il Tribunale ritenga di individuare”, ha eccepito, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che i contributi vadano versati alla gestione dei lavoratori dipendenti privati dell' ovvero alla gestione separata, la CP_2 prescrizione dei crediti ex art. 3 commi 9 e 10 L 335/1995. Vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata rinviata alla odierna udienza, quindi, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa la presente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
***
Il ricorso è fondato è fondato e va accolto, per come del resto condivisibilmente ritenuto da altri magistrati della sezione (sent. n. 5956/24 g.l. dr. Cardellicchio, n. 6588/24 g.l. dr.
Urzini) cui questo Giudice intende conformarsi e che vengono in questa sede menzionati ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
La questione sottoposta all'esame di questo Tribunale attiene al diritto delle ricorrenti di ottenere il versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 01.01.2000 al
14.10.2009, in virtù del rapporto di lavoro subordinato accertato giudizialmente con sentenza definitiva.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui "la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici" (Cass. Sez.
20/05/2008, n.12749, Cass. 1639 del 03/02/2012).
Tale principio è stato ribadito e ulteriormente specificato dalla giurisprudenza successiva.
In particolare, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di
4 cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso" (Cass. Sez. Lav.,
13.02.2023 n. 4360 conformemente a Cass. Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio 2019).
Nel caso di specie, risulta accertato con sentenza passata in giudicato (sentenza del
Tribunale di Santa AR Capua Vetere n. 1289 del 28.05.2019) che il rapporto di lavoro intercorso tra le ricorrenti e la nel periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009 Controparte_1 aveva natura subordinata, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Quanto alla misura dei contributi da versare, le ricorrenti hanno chiesto la condanna della all'integrale versamento in favore dell' sia dei contributi Controparte_1 CP_2 previdenziali relativi alle differenze riconosciute dalla sentenza del Tribunale di S. AR
Capua Vetere sia dei contributi previdenziali relativi ai compensi annui, corrisposti rispettivamente dal 1°febbraio 2001 al 30 settembre 2009 ( e dal 1°gennaio Parte_1
2000 al 30 settembre 2009 ( ), per effetto dei contratti formalmente qualificati di Parte_2 co.co.co. di cui è stata accertata la natura subordinata.
Tale richiesta appare fondata e merita accoglimento.
A tale riguardo, la Suprema Corte, ha osservato che l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale discende dall'art. 2126 c.c., in conseguenza Pa dell'avvenuto svolgimento alle dipendenze della di un rapporto di lavoro che si era connotato di fatto in termini di subordinazione e non di autonomia, va parametrato ai
“compensi percepiti” dal lavoratore (cfr. Cass. sez. lav., 05/02/2019 n.3314).
Tra “i compensi percepiti” rientrano quelli conseguiti per effetto della sentenza n. 1289 del
28.05.2019, su cui i contributi vanno versati integralmente, nonché quelli percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali la contribuzione da calcolare come prestatore subordinato di fatto, va corrisposta al netto di quanto la ha già versato, CP_1 dal momento che in entrambi i casi, deve essere realizzata, con il versamento contributivo auspicato, una piena tutela previdenziale. I versamenti vanno effettuati sulla posizione contributiva relativa alla gestione lavoratori dipendenti, essendo finalizzati a garantire la parificazione contributiva tra la ricorrente impiegata di fatto come subordinata e il dipendente di ruolo.
L'eccezione sollevata dalla secondo cui le somme riconosciute alla Controparte_1 ricorrente ai sensi dell'art. 2126 c.c. e relative al pagamento della 13° mensilità e ferie non godute sarebbero le sole su cui andrebbero versati i contributi, non può trovare accoglimento.
In tema di “stipulazione di un contratto di collaborazione autonoma o di collaborazione coordinata
e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Cass.
3384/2017), dall'altro lato la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi
5 e per gli effetti dell'art.2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici”
(Cass.10551/2003, Cass. Sez. Un. 11626/2002 nonché Cass. 5895/1999; Cass. 815/1999; Cass.
4823/1998 e Cass. 844/1998).
L'obbligo contributivo derivante dall'applicazione dell'art. 2126 c.c. ha natura onnicomprensiva e si estende all'intera retribuzione spettante per il rapporto di lavoro subordinato, in quanto nel caso di prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di una pubblica amministrazione in violazione di norme imperative deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto allo stesso trattamento economico e previdenziale che gli sarebbe spettato in caso di contratto valido. Ne consegue che l'obbligo contributivo non possa essere limitato alle sole voci retributive espressamente riconosciute in sede giudiziale, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare. L'interpretazione restrittiva proposta dalla si porrebbe, poi, in Controparte_1 contrasto con il principio di effettività della tutela previdenziale, desumibile dall'art. 38 della Costituzione, che assicura “il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. L'eccezione della si pone altresì in contrasto Controparte_1 con il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116 c.c.
Secondo tale principio, le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati.
Corollario di tale principio è che l'obbligo contributivo del datore di lavoro non possa essere limitato alle sole differenze retributive espressamente riconosciute rispetto al trattamento economico di fatto percepito, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare.
In conclusione, deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009, detratto Controparte_1 quanto già versato dall'Ente.
La deve essere conseguentemente condannata alla ricostruzione Controparte_1 integrale della posizione contributiva delle ricorrenti presso la Gestione Pubblici
Dipendenti, mediante il versamento in favore dell' dei contributi omessi per il periodo CP_2 dal 1°febbraio 2001 al 30 settembre 2009, relativamente alla posizione di e Parte_1 dal 1°gennaio 2000 al 30 settembre 2009, per , nella misura e secondo le Parte_2 aliquote previste per i lavoratori dipendenti, tenuto conto della maggiore retribuzione accertata con la sentenza n. 1289 del 28.05.2019.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore delle ricorrenti e a carico della tenuto conto del valore della causa e della Controparte_1 avvenuta riunione dei giudizi.
Spese compensate tra la e l' attesa la posizione di mero titolare del credito CP_1 CP_2 contributivo fatta valere dall'Istituto previdenziale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad ottenere il versamento, nella gestione pubblici dipendenti, dei contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal Controparte_1
01.01.2000 al 14.10.2009, nei termini segnati in parte motiva;
- condanna la alla ricostruzione integrale della posizione contributiva Controparte_1 delle ricorrenti, mediante versamento all' nella posizione previdenziale intestata CP_2 alle ricorrenti presso la Gestione Dipendenti Pubblici, della contribuzione omessa per il periodo dal 1°febbraio 2001 al 30 settembre 2009, per , e dal 1°gennaio 2000 Parte_1 al 30 settembre 2009, per , nella misura e secondo le aliquote previste per i Parte_2 lavoratori dipendenti, tenuto conto delle differenze retributive riconosciute dalla sentenza del Tribunale di S. AR Capua Vetere S.L. n. 1289/2019;
- condanna la al pagamento delle spese di lite del giudizio in favore Controparte_1 della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 4200,00, oltre contributo spese forfettarie, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
- compensa le spese tra la regione e l CP_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 12.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 860/2025, cui è stata riunita la n. 1417/2025 RG. Prev.
TRA
( e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Mario Manselli e con questi elettivamente domiciliate in
Napoli alla Via Del Rione Sirignano n. 10, come da procura versata in atti;
Ricorrenti
E
( ), in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa da Avv. Pasquale D'Onofrio, dell'Avvocatura
Regionale, giusta procura generale in atti, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S.
Lucia 81;
Resistente
NONCHE'
( ), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'avv. Roberto Maisto elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, giusta procura generale alle liti depositata in atti.
Resistente
Oggetto: contributi previdenziali omessi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti per identità di materia, le ricorrenti in epigrafe, attualmente in servizio in Napoli presso la e Controparte_3 la e hanno esposto di Parte_3 Parte_4 avere partecipato alla procedura concorsuale “per la selezione di n. 100 tecnici agricoli da convenzionare per lo svolgimento delle attività istruttorie delle Strutture dell'Area G.C.S.A. Settore
Primario impegnate nell'attuazione del Sottoprogramma agricoltura del POP 1994/1999”, indetta
1 dalla con Delibera della giunta Regionale della n. 4884/1998 Controparte_1 CP_1
e pubblicata nel B.U.R.C. n. 48 del 24.08.1998; di avere lavorato, a seguito di collocamento utile nella graduatoria di concorso, alle dipendenze della parte convenuta dal 01.01.2000 al
14.10.2009, in virtù di una serie di contratti protrattisi sino al 15 ottobre 2009, data nella quale erano assunte alle dipendenze della a tempo indeterminato;
che, Controparte_1 nonostante avessero sempre svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro le mansioni ed i compiti dei dipendenti regionali, la con Deliberazione n. 1994 del Controparte_1
17.05.2002, relativa alla “Prosecuzione dell'attività dei Tecnici Agricoli”, decideva di qualificare il rapporto di lavoro dapprima come rapporto autonomo e successivamente come rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, come da convenzioni sottoscritte, modificando, secondo tale formale inquadramento, il trattamento economico e previdenziale.
Hanno dedotto che, in ragione dell'illegittimità del mutamento di qualificazione del rapporto di lavoro imposto dalla avevano adito il Tribunale di Santa Controparte_1
AR Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro al fine di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso per tutto il periodo dal 01.01.2000 al
14.10.2009; che il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, con sentenza n. 1289 del
28.05.2019, accertava che le prestazioni lavorative rese dalle ricorrenti rientravano nell'ambito della subordinazione e non nella collaborazione coordinata e continuativa, riconoscendo loro il diritto al pagamento delle differenze retributive, quantificate in euro
56.204,07, di cui euro 22.768,15 a titolo di TFR;
che tale sentenza non veniva impugnata dalla Regione convenuta e passava in giudicato;
che, ciò nonostante, l'Ente non provvedeva spontaneamente a regolarizzare la loro posizione contributiva e previdenziale.
Invero, dall'esame dell'estratto contributivo di emerge che: Parte_1
- dal febbraio 2001 a settembre 2009, la Regione ha versato i contributi alla Gestione
Separata relativa ai lavoratori parasubordinati, con aliquote contributive ridotte CP_2 proprie di tale Gestione;
- nel periodo dall'11/02/2000 sino al 31/01/2001 (quando la ricorrente e gli altri tecnici furono considerati dalla quali dipendenti) e nel periodo successivo al 01/10/2009 CP_1
(da quando la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato) risulta versata l'integrale contribuzione nella posizione previdenziale intestata alla ricorrente presso la Gestione
Dipendenti Pubblici;
- non risultano versati i contributi sulle differenze retributive riconosciute dalla citata sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere.
Quanto alla posizione di , l'esame dell'estratto contributivo dimostra Parte_2 CP_2 quanto segue:
- dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 vi è una totale omissione contributiva, poiché non risultano versati contributi né alla Gestione Separata, né alla Gestione Dipendenti Pubblici;
2 - dal 2001 al settembre 2009 la Regione ha versato i contributi alla Gestione Separata CP_2 relativa ai lavoratori parasubordinati, con aliquote contributive ridotte proprie di tale
Gestione;
- nel periodo successivo al 01/10/2009 (da quando la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato) risulta versata l'integrale contribuzione nella posizione previdenziale intestata alla ricorrente presso la Gestione Dipendenti Pubblici;
- non risultano versati i contributi sulle differenze retributive riconosciute dalla citata sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere.
Hanno rilevato che, su sollecitazione dell' la riconosceva la legittimità del CP_2 CP_1 diritto al versamento dei contributi, predisponendo la relativa delibera di approvazione di tale debito (n. 686 del 23.22.2023); che, nonostante tale formale ricognizione del debito, la convenuta non ha mai provveduto all'approvazione degli atti amministrativi predisposti e che, ove anche fosse stata eseguita, sarebbe stata solo parzialmente satisfattiva dell'obbligo contributivo della poiché, come desumibile dalla “scheda di Controparte_1 rilevazione di partita debitoria” allegata alla deliberazione, essa calcolava i contributi conseguenti all'accertata natura subordinata del rapporto solo sulle differenze retributive riconosciute dalla sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere, e non anche sui compensi corrisposti, dal 2001 al 2009, per effetto delle convenzioni del 2000, 2002 e 2007 impropriamente qualificate dalla di collaborazione coordinata e continuativa. CP_1
Tanto premesso, hanno adito questo Giudice per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare, in forza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di S. AR
Capua Vetere S.L. n. 1289/2019, il diritto della ricorrente all'integrale versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nella misura e secondo le aliquote previste per i lavoratori dipendenti, in relazione al rapporto di lavoro subordinato con la dal 01.01.2000 al Controparte_1
14.10.2009; - conseguentemente, condannare la in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
p.t., alla ricostruzione della posizione contributiva della ricorrente, mediante integrale versamento all' nella posizione previdenziale intestata alla ricorrente presso la Gestione Dipendenti CP_2
Pubblici (o presso la diversa gestione previdenziale che il Tribunale ritenga di individuare), della contribuzione omessa, ovvero tanto dei contributi previdenziali relativi alle differenze riconosciute dalla sentenza del Tribunale di S. AR Capua Vetere S.L. n. 1289/2019, quanto dei contributi previdenziali relativi ai compensi annui corrisposti alla ricorrente [ dal 1°febbraio Parte_1
2001 al 30 settembre 2009 [dal 1°gennaio 2000 al 30 settembre 2009 per la ricorrente ] Parte_2 per effetto dei contratti formalmente qualificati di co.co.co. di cui è stata accertata la natura subordinata;
- condannare la convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore che dichiara di averne fatto anticipo;
- dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
3 Si è costituita la la quale ha rilevato che la regolarizzazione Controparte_1 contributiva va effettuata nella gestione separata e sulle sole differenze retributive. Vinte le spese di lite.
Si è costituito l' che ha aderito alla domanda formulata in via principale dalle CP_2 ricorrenti, volta alla la condanna della al versamento dei contributi Controparte_1 dovuti alla gestione pubblica (CPDEL) sulla posizione assicurativa delle stesse, in riferimento al periodo corrente dal 01.01.2000 al 14.10.2009; quanto alla domanda subordinata, finalizzata alla condanna della al versamento dei contributi CP_1 previdenziali alla “diversa gestione previdenziale che il Tribunale ritenga di individuare”, ha eccepito, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che i contributi vadano versati alla gestione dei lavoratori dipendenti privati dell' ovvero alla gestione separata, la CP_2 prescrizione dei crediti ex art. 3 commi 9 e 10 L 335/1995. Vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata rinviata alla odierna udienza, quindi, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa la presente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
***
Il ricorso è fondato è fondato e va accolto, per come del resto condivisibilmente ritenuto da altri magistrati della sezione (sent. n. 5956/24 g.l. dr. Cardellicchio, n. 6588/24 g.l. dr.
Urzini) cui questo Giudice intende conformarsi e che vengono in questa sede menzionati ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
La questione sottoposta all'esame di questo Tribunale attiene al diritto delle ricorrenti di ottenere il versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 01.01.2000 al
14.10.2009, in virtù del rapporto di lavoro subordinato accertato giudizialmente con sentenza definitiva.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui "la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici" (Cass. Sez.
20/05/2008, n.12749, Cass. 1639 del 03/02/2012).
Tale principio è stato ribadito e ulteriormente specificato dalla giurisprudenza successiva.
In particolare, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di
4 cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso" (Cass. Sez. Lav.,
13.02.2023 n. 4360 conformemente a Cass. Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio 2019).
Nel caso di specie, risulta accertato con sentenza passata in giudicato (sentenza del
Tribunale di Santa AR Capua Vetere n. 1289 del 28.05.2019) che il rapporto di lavoro intercorso tra le ricorrenti e la nel periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009 Controparte_1 aveva natura subordinata, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Quanto alla misura dei contributi da versare, le ricorrenti hanno chiesto la condanna della all'integrale versamento in favore dell' sia dei contributi Controparte_1 CP_2 previdenziali relativi alle differenze riconosciute dalla sentenza del Tribunale di S. AR
Capua Vetere sia dei contributi previdenziali relativi ai compensi annui, corrisposti rispettivamente dal 1°febbraio 2001 al 30 settembre 2009 ( e dal 1°gennaio Parte_1
2000 al 30 settembre 2009 ( ), per effetto dei contratti formalmente qualificati di Parte_2 co.co.co. di cui è stata accertata la natura subordinata.
Tale richiesta appare fondata e merita accoglimento.
A tale riguardo, la Suprema Corte, ha osservato che l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale discende dall'art. 2126 c.c., in conseguenza Pa dell'avvenuto svolgimento alle dipendenze della di un rapporto di lavoro che si era connotato di fatto in termini di subordinazione e non di autonomia, va parametrato ai
“compensi percepiti” dal lavoratore (cfr. Cass. sez. lav., 05/02/2019 n.3314).
Tra “i compensi percepiti” rientrano quelli conseguiti per effetto della sentenza n. 1289 del
28.05.2019, su cui i contributi vanno versati integralmente, nonché quelli percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali la contribuzione da calcolare come prestatore subordinato di fatto, va corrisposta al netto di quanto la ha già versato, CP_1 dal momento che in entrambi i casi, deve essere realizzata, con il versamento contributivo auspicato, una piena tutela previdenziale. I versamenti vanno effettuati sulla posizione contributiva relativa alla gestione lavoratori dipendenti, essendo finalizzati a garantire la parificazione contributiva tra la ricorrente impiegata di fatto come subordinata e il dipendente di ruolo.
L'eccezione sollevata dalla secondo cui le somme riconosciute alla Controparte_1 ricorrente ai sensi dell'art. 2126 c.c. e relative al pagamento della 13° mensilità e ferie non godute sarebbero le sole su cui andrebbero versati i contributi, non può trovare accoglimento.
In tema di “stipulazione di un contratto di collaborazione autonoma o di collaborazione coordinata
e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Cass.
3384/2017), dall'altro lato la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi
5 e per gli effetti dell'art.2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici”
(Cass.10551/2003, Cass. Sez. Un. 11626/2002 nonché Cass. 5895/1999; Cass. 815/1999; Cass.
4823/1998 e Cass. 844/1998).
L'obbligo contributivo derivante dall'applicazione dell'art. 2126 c.c. ha natura onnicomprensiva e si estende all'intera retribuzione spettante per il rapporto di lavoro subordinato, in quanto nel caso di prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di una pubblica amministrazione in violazione di norme imperative deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto allo stesso trattamento economico e previdenziale che gli sarebbe spettato in caso di contratto valido. Ne consegue che l'obbligo contributivo non possa essere limitato alle sole voci retributive espressamente riconosciute in sede giudiziale, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare. L'interpretazione restrittiva proposta dalla si porrebbe, poi, in Controparte_1 contrasto con il principio di effettività della tutela previdenziale, desumibile dall'art. 38 della Costituzione, che assicura “il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. L'eccezione della si pone altresì in contrasto Controparte_1 con il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116 c.c.
Secondo tale principio, le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati.
Corollario di tale principio è che l'obbligo contributivo del datore di lavoro non possa essere limitato alle sole differenze retributive espressamente riconosciute rispetto al trattamento economico di fatto percepito, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare.
In conclusione, deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009, detratto Controparte_1 quanto già versato dall'Ente.
La deve essere conseguentemente condannata alla ricostruzione Controparte_1 integrale della posizione contributiva delle ricorrenti presso la Gestione Pubblici
Dipendenti, mediante il versamento in favore dell' dei contributi omessi per il periodo CP_2 dal 1°febbraio 2001 al 30 settembre 2009, relativamente alla posizione di e Parte_1 dal 1°gennaio 2000 al 30 settembre 2009, per , nella misura e secondo le Parte_2 aliquote previste per i lavoratori dipendenti, tenuto conto della maggiore retribuzione accertata con la sentenza n. 1289 del 28.05.2019.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore delle ricorrenti e a carico della tenuto conto del valore della causa e della Controparte_1 avvenuta riunione dei giudizi.
Spese compensate tra la e l' attesa la posizione di mero titolare del credito CP_1 CP_2 contributivo fatta valere dall'Istituto previdenziale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad ottenere il versamento, nella gestione pubblici dipendenti, dei contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal Controparte_1
01.01.2000 al 14.10.2009, nei termini segnati in parte motiva;
- condanna la alla ricostruzione integrale della posizione contributiva Controparte_1 delle ricorrenti, mediante versamento all' nella posizione previdenziale intestata CP_2 alle ricorrenti presso la Gestione Dipendenti Pubblici, della contribuzione omessa per il periodo dal 1°febbraio 2001 al 30 settembre 2009, per , e dal 1°gennaio 2000 Parte_1 al 30 settembre 2009, per , nella misura e secondo le aliquote previste per i Parte_2 lavoratori dipendenti, tenuto conto delle differenze retributive riconosciute dalla sentenza del Tribunale di S. AR Capua Vetere S.L. n. 1289/2019;
- condanna la al pagamento delle spese di lite del giudizio in favore Controparte_1 della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 4200,00, oltre contributo spese forfettarie, Iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
- compensa le spese tra la regione e l CP_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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