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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 7 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2504/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 385/2022 emessa in data 6 aprile 2022 dal Tribunale- GL di
Velletri e vertente tra
C.F. rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Cristian Milita PEC;
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[...]
[...]
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Retico (pec
; -APPELLATA - Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 28 settembre 2022 Parte_1
a impugnato la sentenza n.385/2022 emessa dal Tribunale Gl di Velletri
[...] il 6 aprile 2022.
Con la sentenza gravata, il Tribunale ha rigettato la domanda del intesa ad Parte_1 ottenere la declaratoria di nullità/invalidità/ illegittimità dei contrati a termine e dei successivi rinnovi/proroghe intervenuti prima con la IP SR e poi con la
[...]
e l'eccedenza del periodo di 36 mesi previsto per i contratti a Controparte_1 termine, con condanne della convenuta a reintegrare al lavoro a tempo indeterminato il ricorrente con le medesime mansioni, a far data dalla cessazione nell'unità operativa di TT (RM), per effetto della nullità del termine dell'ultimo contratto di assunzione oltre < applicato>>, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, ed accessori ed a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dalla data di estromissione a quella di effettiva riammissione in servizio o in ogni caso il corrispondente al risarcimento del danno quantificabile in € 30.000,00 . Infine, < previa sentenza parziale sulla riammissione del ricorrente nel posto di lavoro presso
l'unità operativa di TT (RM), nel caso di condanna della resistente all'adempimento di un obbligo di fare, condannare la resistente per l'eventuale inosservanza dell'obbligo di effettiva riammissione e per ogni giorno di ritardo al pagamento di € 60,80 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.>>.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per le Parte_1 ragioni che saranno di seguito illustrate.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, per essere celebrata con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte nel termine assegnato, è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Velletri Parte_1 deducendo di aver lavorato con l'inquadramento al livello I del CCNL “Servizi di
Igiene Ambientale – az. private” e la mansione di operatore ecologico prima alle dipendenze società I.P.I. S.R.L. e poi della che Controparte_1 erano succedute nell'appalto della raccolta dei rifiuti nel Comune di TT.
Pag. 2 di 16 In particolare, il rapporto di lavoro, con contratto a termine, era sorto con la società I.P.I. S.R.L. nel giugno 2016 ed il primo contratto con scadenza al 31 agosto 2016 veniva fatto oggetto di quattro proroghe-rinnovi fino al 31 luglio
2017. Successivamente subentrava nell'appalto la Società Controparte_1 che avrebbe assorbito tutto il personale dell'azienda precedente
[...] titolare dell'appalto in occasione della proroga dell'appalto di servizi principale.
A decorrere dal 2 agosto 2017 e con prima scadenza al 31 agosto 2017, il ricorrente avrebbe continuato la propria attività sempre con contratto a tempo determinato e con le medesime mansioni di operatore ecologico, ed anche presso la CP_1 il rapporto sarebbe proseguito in ragione di plurime proroghe-rinnovi contrattuali e si sarebbe risolto definitivamente il 31 maggio 2020 per scadenza del termine. Sosteneva che si sarebbe trattato di un rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, per effetto del subentro della nuova società per i medesimi servizi in proroga e alle stesse condizioni economiche ed in sede giudiziale sosteneva il superamento della durata massima del contratto a termine e chiedeva la trasformazione a tempo indeterminato e l'illegittimità della risoluzione del contratto, con ogni conseguente diritto di natura retributiva e contributiva, di risarcimento del danno subìto e di ripristino del proprio rapporto di lavoro.
Nel contraddittorio con la che contestava le Controparte_1 affermazioni della parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, il Tribunale di
Velletri rigettava integralmente la domanda.
Il primo giudice, richiamato l'art.29 co. 3 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. nella parte in cui stabilisce che “
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda>> nonché la giurisprudenza più rilevante sul punto, riteneva sostanzialmente irrilevante nel
Pag. 3 di 16 caso che fosse accertato un trasferimento d' azienda ex art. 2112 cit. tra I.P.I. S.r.l.
e la e in base al criterio della ragione più Controparte_1 liquida, riteneva determinante che non solo il non fosse ricompreso fra Parte_1
i dipendenti (a tempo indeterminato) per i quali sussisteva l'obbligo di assunzione in base all'accordo per cambio di appalto, in quanto privo dei requisiti, ma anche che l'assunzione fosse avvenuta a distanza di un giorno ( il 2 agosto) rispetto a quello ( il 31 luglio) in cui era cessato i precedente rapporto inserendosi fra i due rapporti una soluzione di continuità tale che essi restavano separati e distinti.
Evidenziava che il lavoratore non avesse sostenuto la prosecuzione in fatto del rapporto anche per il primo agosto né era stata articolata prova al riguardo. Per tale via rigettava la domanda non potendo ritenersi superata, in riferimento alle due distinte serie di contratti termine intervenuti con ciascuna delle due società
IP e la durata massima di 36 mesi di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015 CP_1
(nella versione applicabile ratione temporis), e riteneva l'assorbimento della correlata domanda di reintegra nel posto di lavoro o di riammissione in servizio e di condanna della parte convenuta al pagamento della retribuzione asseritamente spettante in relazione al periodo successivo alla data di estromissione dal lavoro.
Con l'appello si assume che il primo giudice non avrebbe valutato correttamente la continuità effettiva del rapporto di lavoro tra IP e . CP_1
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che in difetto dell'obbligo di assumere il personale non rientrante nella clausola sociale,
l'assunzione di tale parte dei lavoratori avrebbe significato la mancanza di personale utile all'esecuzione dell'appalto. A ciò si sarebbe aggiunto l'utilizzazione di detto personale nelle stessa medesime mansioni e con lo stesso inquadramento che possedevano presso la società uscente, in uno con l'elevato numero dei lavoratori acquisiti dall'impresa subentrante sarebbero stati indici sintomatico del trasferimento ex art.1112 cpc .
Pag. 4 di 16 Per tale ragione avrebbe dovuto accertarsi in riferimento all'intero periodo di lavoro sia presso l'impresa uscente che quella subentrante il superamento del termine massimo previsto di 36 mesi.
La avrebbe assunto i lavoratori a tempo determinato per superare una Pt_2 condizione di incapacità organizzativa per poter far fronte all'impegno assunto con il subentro nell'appalto. Sarebbe stato rilevante altresì la circostanza che l'avvicendamento delle due imprese era avvenuto in corso d'opera in quanto la precedente società (IP SR) era risultata essere inadempiente e colpita da interdittiva antimafia. Pertanto l'affidamento del servizio alla società resistente sarebbe avvenuto in via d'urgenza e con la necessità di garantire la continuazione del servizio per via della particolarità dello stesso (servizio di gestione dei rifiuti), con la conseguenza di un semplice “subentro” nell'attività precedentemente svolta dalla IP SR. Non si sarebbe trattato di una nuova impresa dotata di propria specifica e diversa identità, ma solo un cambio di “casacca” da parte dei lavoratori, sia per quelli a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato proprio perché, in assenza di questi ultimi, la subentrante CP_1 non avrebbe avuto personale sufficiente da affiancare a quelli inglobati attraverso la “clausola sociale” così da garantire il servizio.
La sarebbe subentrata nel servizio della IP trovandosi a svolgere il CP_1 medesimo appalto ed a rendere gli stessi servizi, avvalendosi del medesimo personale, dello stesso numero di vaschette, di operatori e di spazzatrici, in quanto nulla poteva essere determinato diversamente in assenza di una gara ad evidenza pubblica gestita dalla Città Metropolitana di Roma capitale (essendo superiore al valore comunitario). La prosecuzione dell'attività sarebbe avvenuta con lo stesso personale senza necessità di alcuna formazione, mantenendo pienamente intatto il nesso di interdipendenza funzionale con il servizio svolto, gestito, organizzato e diretto dal personale della precedente IP SRL, il tutto in via del tutto emergenziale e legato alla necessità di assicurare la continuità del servizio per l'elevata importanza cittadina dello stesso. La valutazione avrebbe
Pag. 5 di 16 dovuto essere fatta nella concretezza della vicenda storica avutasi, e non dal mero nome dato agli atti oggetto del corpo del giudizio.
I plurimi contratti a tempo determinato sarebbero stati stipulati nella vigenza della disciplina che, pur escludendo la necessità di esplicitare la cd. causale nel definire la durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, con la possibilità per queste ultime di venire in essere solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti, con conversione del contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga, avrebbe sotteso la necessità che il contratto continuasse ad assolvere ad effettive esigenze temporanee ( in coerenza principi stabiliti dalla direttiva 1999/70/CEE del Consiglio relativa all'accordo quadro
CES, UNICE, CEP sul lavoro a tempo determinato e dalla giurisprudenza comunitaria che si è formata sui principi della direttiva e sulle clausole del recepito accordo quadro). Pertanto, la stipula di plurimi contratti a termine per fronteggiare esigenze rivelatesi stabili e durevoli, specifiche necessità occupazionali costituirebbe un abuso che comporta la nullità della clausola appositiva del termine per contrasto con norme imperative ex art. 1418 cc.c.
Infine, il rinnovo intervenuto con la alla data del Controparte_1
2 agosto 2017, rispetto alla precedente contratto con la uscente IP avente scadenza il 31 luglio 2017, non sarebbe la dimostrazione di una soluzione di continuità inconciliabile con la mutazione richiesta quanto, invece, la dimostrazione che il rapporto intercorso tra l'appellante e l'appellata sarebbe stato lo stesso che il primo aveva con l'impresa uscente IP, e che la proposta contrattuale della sarebbe stata la medesima Controparte_1 della IP, con continuità nel rapporto di lavoro sotto il profilo logico, giuridico e fattuale.
In relazione all'intervallo di tempo tra i rapporti con la società uscente e quelli con la subentrante l'appellante ha richiamato il principio normativo in forza del quale, per legittimare la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato, questi
Pag. 6 di 16 debbono esser preceduti da uno stallo ex lege definito. L'articolo 5 del decreto legislativo numero 368 del 2001 prevede che “.. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.”
Nel costituirsi in questo grado la ha contrastato Controparte_1
l'impugnazione richiamando gli argomenti esposti in altre sentenze di primo grado dello stesso Tribunale che sono pervenute all'affermazione del possesso in capo all'appellata di una autonoma organizzazione imprenditoriale e produttiva, con assunzione del conseguente rischio d'impresa.
In tali decisioni sarebbero stati esaminati diversi documenti che avrebbero fornito elementi a suffragio di tale opinione.
Infatti, il contratto di appalto tra la IP S.r.l. ed il , avente ad Controparte_2 oggetto la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. sarebbe cessato in conseguenza di un provvedimento di interdittiva antimafia con nomina del
Commissario prefettizio. Nella nota del 25 luglio 2017 a firma del Commissario prefettizio si sarebbe dato atto che i soli beni aziendali della IP utilizzati per il servizio appaltato consistevano in: “1) hardware e software di gestione revamping pesa fiscale;
2) hardware e software di gestione tracciamento satellitare;
3) n. 4 ecoisole automatizzate munite di foto trappole;
4) n. 1 compattatore;
5) n. 3 costipatori”, rimasti nella disponibilità della IP e non trasferiti all'impresa subentrante.
Con la lettera del 20 luglio 2017 la , nel manifestare al CP_1 CP_2
il proprio interesse allo svolgimento del servizio di igiene urbana e di
[...] raccolta porta a porta dei rifiuti dichiarava di poter utilizzare risorse proprie, tra cui n. 40 autocarri tra costipatori, compattatori, pianali, auto-spazzatrici, lavacassonetti, il proprio know-how nonché la logistica aziendale. Con verbale di valutazione prot. 42167 del 25.07.2017 la Commissione nominata dal Comune di
Pag. 7 di 16 TT riteneva l'odierna convenuta meritevole di aggiudicazione in via d'urgenza dell'appalto anche in ragione del fatto che, per la durata di cinque mesi nelle more dell'espletamento della gara, la società disponeva della capacità economica per la gestione del contratto, avendo un fatturato di € 72.677.597,00,
67 mezzi di proprietà, di cui 20 compattatori da dedicare allo svolgimento di quel servizio, e in grado di attivare un centro logistico aziendale nel territorio . La
avrebbe organizzato ed iniziato il servizio con mezzi propri CP_1 immediatamente dopo la Determina Dirigenziale del 26.07.2017 n. 597 .
Escluso che la subentrante avesse, in base alla clausola sociale, l'obbligo di assumere il lavoratore, si evidenziava che era stata costituita nel 1985 CP_1 ed era iscritta nel Registro delle Imprese dal 26 Novembre 1996, e all'epoca dei fatti aveva un capitale versato di € 1.000.000,00, era iscritta (dal 2013) all'Albo nazionale dei gestori ambientali in classe A con capacità di raccolta e trasporto di rifiuti urbani di popolazione superiore a 500.000 abitanti, oltre ad altre iscrizioni per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (cfr. visura della CCIIAA).
Pertanto, poiché il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, per le sue peculiari caratteristiche, non poteva essere ricompreso in uno dei settori in cui l'attività impresa si fonda essenzialmente sulla mano d'opera senza elementi materiali significativi strumentali, cd labour intensive, (basti pensare all'attività di spazzatura delle strade condotta con mezzi meccanici, agli strumenti utilizzati per il lavaggio dei cassonetti di raccolta dei rifiuti e, soprattutto, all'uso degli autocarri compattatori e costipatori con cui si effettua il trasporto degli RSU), doveva ritenersi soggetto dotato di una propria struttura imprenditoriale organizzativa e produttiva autonoma rispetto alla forza lavoro impiegata dalla IP nella gestione dell'appalto con il , in virtù della quale ben Controparte_3 avrebbe potuto gestire il servizio sin dalla data di affidamento dello stesso al precedente appaltatore.
In tali giudizi sarebbe stato pure evidenziato che nella Determina Dirigenziale n.
597 del 26 luglio 2017 –con cui il servizio Igiene Urbana veniva affidato in via
Pag. 8 di 16 d'urgenza alla - si premetteva che il precedente Controparte_1 gestore aveva cagionato gravi disservizi con pregiudizio per la salute dell'intera popolazione e per l'ambiente, con esposizione a rischio epidemiologico, traendo da ciò la conseguenza che le concrete modalità di organizzazione e realizzazione del servizio gestito dalla non sarebbero state sovrapponibili a quelle CP_1 del precedente gestore e che si trattava di qualcosa di “diverso” rispetto a quanto in precedenza realizzato dall'appaltatore uscente che si era rivelato assolutamente inadeguato.
Pertanto, nessun trasferimento di azienda vi sarebbe stato.
Inoltre, sarebbero stati nuovi ed inammissibili gli argomenti relativi alla mancanza di esigenze temporanee che sostenessero i contratti a termine come pure quello per cui l'avvicendamento di appalto intervallato nei rapporti di lavoro avrebbe “prodotto il superamento del termine max previsto di 36 mesi con ben
9 proroghe (a discapito delle 5 consentite) con necessaria trasformazione del presente rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
L'appello è infondato.
Va premesso che il tenore dell'art.29 sopra citato è stato oggetto di esame in numerose decisioni della Suprema Corte che si è posta il problema di individuare gli elementi di discontinuità che consentono di rinvenire una “specifica identità di impresa” tale da escludere il fenomeno successorio. Nelle decisioni si è richiesto da parte dell'impresa subentrante il possesso di un'autonoma “struttura organizzativa e produttiva”, e che il giudice conduca un l'accertamento in base alle circostanze concrete considerando se “permangono gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici finalizzati all'esercizio stabile e continuativo dell'attività economica in forma di impresa” (Cass. n. 17063 del 2015, Cass. n. 1102 del 2013),
e ciò tenendo conto di vari fattori tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le
Pag. 9 di 16 attività esercitate (Cass. n. 17567 del 2020), prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività (CGCE 11.3.1997, C-13/95, Suzen;
CGCE 20.11.2003, C-340/2001, CGCE 15.12.2005, C232/04 e C-233/04, Per_1
e CGUE 6.9.2011, C-108/10, ; CGUE 20.7.2017, CP_4 Per_2 CP_5
C-416/18, ; CGUE 13.6.2019, C-664/2017, Controparte_6 Persona_3
.
[...]
Si è anche precisato che ciò che rileva “è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita” e che, per identificare la discontinuità dell'impresa subentrante occorra accertare se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.
L'applicazione delle tutele dettate dall'art. 2112 c.c. conseguirà tutte le volte in cui si rilevi che l'entità trasferita – senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell'impresa subentrante – sia idonea ad eseguire l'appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa. Le modifiche organizzative apportate dall'impresa subentrante nella fase di esecuzione dell'appalto determineranno, dunque, una “discontinuità “ nella misura in cui incidano sul complesso aziendale in modo tale da integrare una autonomia funzionale insufficiente: la valutazione dei fattori, che attiene tipicamente all'accertamento demandato al giudice di merito, dovrà concentrarsi sulla frazione del preesistente complesso produttivo utilizzato dall'impresa subentrante al fine di comprendere se quella organizzazione funzionale rappresenti una struttura coordinata e autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo (l'esecuzione dell'appalto), senza necessità di rilevanti integrazioni da parte dell'impresa
Pag. 10 di 16 subentrante nell'appalto (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 19977 del 2024 che, avendo riguardo ad un servizio di mensa, ha affermato che “la discontinuità va accertata o esclusa con riguardo alla conservazione dell'identità dell'entità trasferita, da intendersi quale organizzazione funzionale, ovvero quale struttura coordinata autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo, che prosegue nel cambio di appalto, anche nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori sia imposta dal contratto di appalto o da clausola sociale di contratto collettivo”).(vedi Cass. 27607 /2024 e n. 18811/2025)
Applicando tali criteri al caso in esame e premesso che è pacifico che la CP_1 abbia assorbito la manodopera in forza nel precedente appalto in parte per effetto della clausola sociale ed in parte per effetto di un automa scelta volontaria, va chiarito che dalla documentazione prodotta dalla stessa impresa si ricava che non vi sono mezzi materiali nella disponibilità dell'impresa uscente che siano stati trasferiti alla nuova assegnataria dell'appalto.
Invero, già sin dal primo grado l'appellata aveva negato di avere acquisito i beni materiali della precedente gestione producendo la nota del 25 luglio 2017 del
Commissario prefettizio in relazione alla cessazione dell'attività di amministrazione straordinaria prefettizia del contratto di appalto 17/2012 disposta con delibera comunale 104 del 20 luglio 2017.
In essa i limitatissimi beni sopra elencati (hardware e software di gestione revamping pesa fiscale;
hardware e software di gestione tracciamento satellitare;
n. 4 ecoisole automatizzate munite di foto trappole;
n. 1 compattatore;
n.3 costipatori) erano stati indicati dall'amministratore straordinario (nominato per provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa alla stregua dell'art.32 del decreto-legge n. 90/2014 conv. in legge n.114/2014) come quelli
<> dalla stessa amministrazione straordinaria affermando che <potrebbero essere messi a disposizione>> della stazione appaltante (il ). Controparte_2
Pag. 11 di 16 La loro presenza era segnalata dal Commissario Straordinario all'assessore in quanto nella delibera comunale 104 del 20 luglio 2017, che comunicava la cessazione della gestione straordinaria, non vi sarebbe stata alcuna disposizione al riguardo.
Con la nota di riscontro l'amministrazione comunale confermava la cessazione dell'amministrazione straordinaria ma non disponeva l'acquisizione di detti beni.
A conferma di ciò, il richiedeva alle imprese individuate per Controparte_2 partecipare alla gara (procedura di trattativa diretta limitatamente al periodo primo agosto-primo dicembre in attesa dello svolgimento della procedura comunitaria) indetta in via d'urgenza, specifici requisiti, in buona sostanza tipici e sintomatici di una reale e consolidata organizzazione imprenditoriale operante nel settore e con esperienza sul territorio.
In altri termini, nel formulare la propria offerta la come le altre CP_1 imprese partecipi aveva dovuto dimostrare il possesso di specifici requisiti funzionali a garantire la gestione in autonomia sin da subito del servizio.
In particolare, la aveva dovuto documentare di essere un'impresa in CP_7 attività (iscritta alla CIIA dal 1996 costituita dal 1986 con oggetto sociale raccolta, smaltimento ed incenerimento di rifiuti solidi e liquidi compresi i rifiuti speciali) con un fatturato di 72.677.597, di disporre << per il servizio in oggetto>> di un parco mezzi che comprendeva 67 mezzi fra cui 20 compattatori, di avere un proprio centro logistico nel territorio di TT, ...
Con ciò rendendosi evidente che l'ente comunale chiedeva all'assegnatario dell'appalto di essere in possesso di mezzi propri ed una propria organizzazione
(oltre che una adeguata capacità patrimoniale) per provvedere alla gestione del servizio con le sole proprie risorse e l'obbligo di assumere il personale in forza presso la precedente società ai fini di salvaguardare i livelli occupazionali ( poi limitato nell'accordo ai dipendenti a tempo indeterminato in forza nei 240 giorni antecedenti).
Pag. 12 di 16 Fra l'altro, la era stata individuata dal Comune di TT, insieme alle CP_7 altre imprese, per partecipare alla gara in quanto compresa fra quelle << che gestiscono analogo servizio presso i Comuni limitrofi a questo Ente
(dimensionati analogamente)>> dunque contando sull'esperienza di tali imprese maturata nella gestione del servizio nello specifico territorio.
Come si vede, per un verso, ciò che restava della recedente gestione era il solo personale, che di per sé solo non poteva costituire una <frazione del preesistente complesso produttivo utilizzato dall'impresa subentrante>> che rappresentasse < una struttura coordinata e autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo (l'esecuzione dell'appalto), senza necessità di rilevanti integrazioni da parte dell'impresa subentrante nell'appalto>>, mentre viceversa l'apporto dell'azienda subentrante (costituente una realtà imprenditoriale definita, esistente sul territorio oltre che economicamente solida) diveniva indispensabile sia per i veicoli con i quali doveva realizzarsi la raccolta che per la disponibilità di un centro logistico aziendale, che ancora per la disponibilità patrimoniale che le consentiva di apprestare tutti i servizi accessori indispensabili per garantire un efficiente servizio fra cui l'allestimento di un ecocentro, oltre che per il possesso del know how acquisito nel tempo per effetto dell'attività svolta nello specifico settore ed assicurando la raccolta in Comuni limitrofi.
Anche l'apporto di conoscenza tecnica ed organizzativa diveniva quanto mai essenziale considerata la necessità di riattivare e riorganizzare il servizio dopo il commissariamento dell'impresa cessata e l'emergenza igienico-sanitaria che era derivata dalla condizione di cattiva gestione del servizio di raccolta dei rifiuti (<< grave situazione dell'appalto di raccolta e nel trasporto dei rifiuti urbani, stante
i gravi disservizi prodottisi nella gestione del servizio che impattano pesantemente da un lato, sulla igiene e salute di una intera popolazione , che in presenza della stagione estiva risulta duplicata, sul decoro urbano, sulla vivibilità urbana arrecando nocumento e pregiudizio all'ambiente con evidente esposizione a rischio epidemiologico, dall'altro lede pesantemente i diritti delle
Pag. 13 di 16 maestranze dell'Impresa conseguente al mancato pagamento delle retribuzioni>> determina dirigenziale 597 del 26 luglio 2017).
Senza dubbio, dunque, deve affermarsi che non ci sia stato un trasferimento di azienda o ramo d'azienda ma che vi sia una discontinuità fra la precedente gestione (per altro oggetto di commissariamento per infiltrazioni mafiose) e quella dell'impresa subentrata.
Per tali ragioni non può essere condiviso l'argomentare dell'appellante che ha visto nell'assunzione del personale a tempo determinato, oltre a quello a tempo indeterminato, un dato di per sé significativo, posto che, viceversa, esso ha una valenza neutra se non accompagnata dal passaggio del complesso aziendale o di una parte significativa dello stesso.
L'esclusione del trasferimento di azienda implica l'infondatezza della domanda e la superfluità dell'esame degli ulteriori argomenti sottoposti con l'impugnazione che siano riconducibili alle domande avanzate in primo grado ed aventi come presupposto logico l'unicità del rapporto di lavoro determinata dalla successione nel corso del tempo nello stesso di due imprese ex art.2112 cc..
È, ancora, inammissibile perché nuovo rispetto a quanto illustrato con l'originario ricorso, l'argomento difensivo che fa leva sulla necessità che i contratti a termine assolvano ad esigenze temporanee sostenendo che viceversa esigenze stabili e durevoli erano sottese alla stipula dei contratti a tempo determinato.
Come pure nuova è la domanda formulata con le note di trattazione scritta depositate il 2 ottobre 2025 di accertamento che l'appalto in essere rientra nel novero di “servizi” con alto grado manovalanza.
Va infine, rilevato che in base al tenore dell'art.21 del dlgs n.81/2015 vigente ratione temporis < Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a
Pag. 14 di 16 tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.>>. Nel caso, considerando i due segmenti distinti della serie dei contratti presso l'impresa uscente e presso quella subentrante, le proroghe nella prima serie sono quattro e quelle della seconda sono cinque con l'effetto che il limite delle cinque proroghe non era stato superato. Sicché anche tale argomento, per giunta introdotto in appello, è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 28 settembre 2022 nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] riferimento alla sentenza n.385/2022 emessa il giorno 6 aprile 2022 dal
Tribunale-GL di Velletri ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva cpa e spese generali.
1) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 15 di 16 Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 7 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2504/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 385/2022 emessa in data 6 aprile 2022 dal Tribunale- GL di
Velletri e vertente tra
C.F. rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Cristian Milita PEC;
Email_1
[...]
[...]
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Retico (pec
; -APPELLATA - Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 28 settembre 2022 Parte_1
a impugnato la sentenza n.385/2022 emessa dal Tribunale Gl di Velletri
[...] il 6 aprile 2022.
Con la sentenza gravata, il Tribunale ha rigettato la domanda del intesa ad Parte_1 ottenere la declaratoria di nullità/invalidità/ illegittimità dei contrati a termine e dei successivi rinnovi/proroghe intervenuti prima con la IP SR e poi con la
[...]
e l'eccedenza del periodo di 36 mesi previsto per i contratti a Controparte_1 termine, con condanne della convenuta a reintegrare al lavoro a tempo indeterminato il ricorrente con le medesime mansioni, a far data dalla cessazione nell'unità operativa di TT (RM), per effetto della nullità del termine dell'ultimo contratto di assunzione oltre < applicato>>, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, ed accessori ed a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dalla data di estromissione a quella di effettiva riammissione in servizio o in ogni caso il corrispondente al risarcimento del danno quantificabile in € 30.000,00 . Infine, < previa sentenza parziale sulla riammissione del ricorrente nel posto di lavoro presso
l'unità operativa di TT (RM), nel caso di condanna della resistente all'adempimento di un obbligo di fare, condannare la resistente per l'eventuale inosservanza dell'obbligo di effettiva riammissione e per ogni giorno di ritardo al pagamento di € 60,80 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.>>.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per le Parte_1 ragioni che saranno di seguito illustrate.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, per essere celebrata con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte nel termine assegnato, è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Velletri Parte_1 deducendo di aver lavorato con l'inquadramento al livello I del CCNL “Servizi di
Igiene Ambientale – az. private” e la mansione di operatore ecologico prima alle dipendenze società I.P.I. S.R.L. e poi della che Controparte_1 erano succedute nell'appalto della raccolta dei rifiuti nel Comune di TT.
Pag. 2 di 16 In particolare, il rapporto di lavoro, con contratto a termine, era sorto con la società I.P.I. S.R.L. nel giugno 2016 ed il primo contratto con scadenza al 31 agosto 2016 veniva fatto oggetto di quattro proroghe-rinnovi fino al 31 luglio
2017. Successivamente subentrava nell'appalto la Società Controparte_1 che avrebbe assorbito tutto il personale dell'azienda precedente
[...] titolare dell'appalto in occasione della proroga dell'appalto di servizi principale.
A decorrere dal 2 agosto 2017 e con prima scadenza al 31 agosto 2017, il ricorrente avrebbe continuato la propria attività sempre con contratto a tempo determinato e con le medesime mansioni di operatore ecologico, ed anche presso la CP_1 il rapporto sarebbe proseguito in ragione di plurime proroghe-rinnovi contrattuali e si sarebbe risolto definitivamente il 31 maggio 2020 per scadenza del termine. Sosteneva che si sarebbe trattato di un rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, per effetto del subentro della nuova società per i medesimi servizi in proroga e alle stesse condizioni economiche ed in sede giudiziale sosteneva il superamento della durata massima del contratto a termine e chiedeva la trasformazione a tempo indeterminato e l'illegittimità della risoluzione del contratto, con ogni conseguente diritto di natura retributiva e contributiva, di risarcimento del danno subìto e di ripristino del proprio rapporto di lavoro.
Nel contraddittorio con la che contestava le Controparte_1 affermazioni della parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, il Tribunale di
Velletri rigettava integralmente la domanda.
Il primo giudice, richiamato l'art.29 co. 3 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. nella parte in cui stabilisce che “
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda>> nonché la giurisprudenza più rilevante sul punto, riteneva sostanzialmente irrilevante nel
Pag. 3 di 16 caso che fosse accertato un trasferimento d' azienda ex art. 2112 cit. tra I.P.I. S.r.l.
e la e in base al criterio della ragione più Controparte_1 liquida, riteneva determinante che non solo il non fosse ricompreso fra Parte_1
i dipendenti (a tempo indeterminato) per i quali sussisteva l'obbligo di assunzione in base all'accordo per cambio di appalto, in quanto privo dei requisiti, ma anche che l'assunzione fosse avvenuta a distanza di un giorno ( il 2 agosto) rispetto a quello ( il 31 luglio) in cui era cessato i precedente rapporto inserendosi fra i due rapporti una soluzione di continuità tale che essi restavano separati e distinti.
Evidenziava che il lavoratore non avesse sostenuto la prosecuzione in fatto del rapporto anche per il primo agosto né era stata articolata prova al riguardo. Per tale via rigettava la domanda non potendo ritenersi superata, in riferimento alle due distinte serie di contratti termine intervenuti con ciascuna delle due società
IP e la durata massima di 36 mesi di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015 CP_1
(nella versione applicabile ratione temporis), e riteneva l'assorbimento della correlata domanda di reintegra nel posto di lavoro o di riammissione in servizio e di condanna della parte convenuta al pagamento della retribuzione asseritamente spettante in relazione al periodo successivo alla data di estromissione dal lavoro.
Con l'appello si assume che il primo giudice non avrebbe valutato correttamente la continuità effettiva del rapporto di lavoro tra IP e . CP_1
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che in difetto dell'obbligo di assumere il personale non rientrante nella clausola sociale,
l'assunzione di tale parte dei lavoratori avrebbe significato la mancanza di personale utile all'esecuzione dell'appalto. A ciò si sarebbe aggiunto l'utilizzazione di detto personale nelle stessa medesime mansioni e con lo stesso inquadramento che possedevano presso la società uscente, in uno con l'elevato numero dei lavoratori acquisiti dall'impresa subentrante sarebbero stati indici sintomatico del trasferimento ex art.1112 cpc .
Pag. 4 di 16 Per tale ragione avrebbe dovuto accertarsi in riferimento all'intero periodo di lavoro sia presso l'impresa uscente che quella subentrante il superamento del termine massimo previsto di 36 mesi.
La avrebbe assunto i lavoratori a tempo determinato per superare una Pt_2 condizione di incapacità organizzativa per poter far fronte all'impegno assunto con il subentro nell'appalto. Sarebbe stato rilevante altresì la circostanza che l'avvicendamento delle due imprese era avvenuto in corso d'opera in quanto la precedente società (IP SR) era risultata essere inadempiente e colpita da interdittiva antimafia. Pertanto l'affidamento del servizio alla società resistente sarebbe avvenuto in via d'urgenza e con la necessità di garantire la continuazione del servizio per via della particolarità dello stesso (servizio di gestione dei rifiuti), con la conseguenza di un semplice “subentro” nell'attività precedentemente svolta dalla IP SR. Non si sarebbe trattato di una nuova impresa dotata di propria specifica e diversa identità, ma solo un cambio di “casacca” da parte dei lavoratori, sia per quelli a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato proprio perché, in assenza di questi ultimi, la subentrante CP_1 non avrebbe avuto personale sufficiente da affiancare a quelli inglobati attraverso la “clausola sociale” così da garantire il servizio.
La sarebbe subentrata nel servizio della IP trovandosi a svolgere il CP_1 medesimo appalto ed a rendere gli stessi servizi, avvalendosi del medesimo personale, dello stesso numero di vaschette, di operatori e di spazzatrici, in quanto nulla poteva essere determinato diversamente in assenza di una gara ad evidenza pubblica gestita dalla Città Metropolitana di Roma capitale (essendo superiore al valore comunitario). La prosecuzione dell'attività sarebbe avvenuta con lo stesso personale senza necessità di alcuna formazione, mantenendo pienamente intatto il nesso di interdipendenza funzionale con il servizio svolto, gestito, organizzato e diretto dal personale della precedente IP SRL, il tutto in via del tutto emergenziale e legato alla necessità di assicurare la continuità del servizio per l'elevata importanza cittadina dello stesso. La valutazione avrebbe
Pag. 5 di 16 dovuto essere fatta nella concretezza della vicenda storica avutasi, e non dal mero nome dato agli atti oggetto del corpo del giudizio.
I plurimi contratti a tempo determinato sarebbero stati stipulati nella vigenza della disciplina che, pur escludendo la necessità di esplicitare la cd. causale nel definire la durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, con la possibilità per queste ultime di venire in essere solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti, con conversione del contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga, avrebbe sotteso la necessità che il contratto continuasse ad assolvere ad effettive esigenze temporanee ( in coerenza principi stabiliti dalla direttiva 1999/70/CEE del Consiglio relativa all'accordo quadro
CES, UNICE, CEP sul lavoro a tempo determinato e dalla giurisprudenza comunitaria che si è formata sui principi della direttiva e sulle clausole del recepito accordo quadro). Pertanto, la stipula di plurimi contratti a termine per fronteggiare esigenze rivelatesi stabili e durevoli, specifiche necessità occupazionali costituirebbe un abuso che comporta la nullità della clausola appositiva del termine per contrasto con norme imperative ex art. 1418 cc.c.
Infine, il rinnovo intervenuto con la alla data del Controparte_1
2 agosto 2017, rispetto alla precedente contratto con la uscente IP avente scadenza il 31 luglio 2017, non sarebbe la dimostrazione di una soluzione di continuità inconciliabile con la mutazione richiesta quanto, invece, la dimostrazione che il rapporto intercorso tra l'appellante e l'appellata sarebbe stato lo stesso che il primo aveva con l'impresa uscente IP, e che la proposta contrattuale della sarebbe stata la medesima Controparte_1 della IP, con continuità nel rapporto di lavoro sotto il profilo logico, giuridico e fattuale.
In relazione all'intervallo di tempo tra i rapporti con la società uscente e quelli con la subentrante l'appellante ha richiamato il principio normativo in forza del quale, per legittimare la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato, questi
Pag. 6 di 16 debbono esser preceduti da uno stallo ex lege definito. L'articolo 5 del decreto legislativo numero 368 del 2001 prevede che “.. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.”
Nel costituirsi in questo grado la ha contrastato Controparte_1
l'impugnazione richiamando gli argomenti esposti in altre sentenze di primo grado dello stesso Tribunale che sono pervenute all'affermazione del possesso in capo all'appellata di una autonoma organizzazione imprenditoriale e produttiva, con assunzione del conseguente rischio d'impresa.
In tali decisioni sarebbero stati esaminati diversi documenti che avrebbero fornito elementi a suffragio di tale opinione.
Infatti, il contratto di appalto tra la IP S.r.l. ed il , avente ad Controparte_2 oggetto la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. sarebbe cessato in conseguenza di un provvedimento di interdittiva antimafia con nomina del
Commissario prefettizio. Nella nota del 25 luglio 2017 a firma del Commissario prefettizio si sarebbe dato atto che i soli beni aziendali della IP utilizzati per il servizio appaltato consistevano in: “1) hardware e software di gestione revamping pesa fiscale;
2) hardware e software di gestione tracciamento satellitare;
3) n. 4 ecoisole automatizzate munite di foto trappole;
4) n. 1 compattatore;
5) n. 3 costipatori”, rimasti nella disponibilità della IP e non trasferiti all'impresa subentrante.
Con la lettera del 20 luglio 2017 la , nel manifestare al CP_1 CP_2
il proprio interesse allo svolgimento del servizio di igiene urbana e di
[...] raccolta porta a porta dei rifiuti dichiarava di poter utilizzare risorse proprie, tra cui n. 40 autocarri tra costipatori, compattatori, pianali, auto-spazzatrici, lavacassonetti, il proprio know-how nonché la logistica aziendale. Con verbale di valutazione prot. 42167 del 25.07.2017 la Commissione nominata dal Comune di
Pag. 7 di 16 TT riteneva l'odierna convenuta meritevole di aggiudicazione in via d'urgenza dell'appalto anche in ragione del fatto che, per la durata di cinque mesi nelle more dell'espletamento della gara, la società disponeva della capacità economica per la gestione del contratto, avendo un fatturato di € 72.677.597,00,
67 mezzi di proprietà, di cui 20 compattatori da dedicare allo svolgimento di quel servizio, e in grado di attivare un centro logistico aziendale nel territorio . La
avrebbe organizzato ed iniziato il servizio con mezzi propri CP_1 immediatamente dopo la Determina Dirigenziale del 26.07.2017 n. 597 .
Escluso che la subentrante avesse, in base alla clausola sociale, l'obbligo di assumere il lavoratore, si evidenziava che era stata costituita nel 1985 CP_1 ed era iscritta nel Registro delle Imprese dal 26 Novembre 1996, e all'epoca dei fatti aveva un capitale versato di € 1.000.000,00, era iscritta (dal 2013) all'Albo nazionale dei gestori ambientali in classe A con capacità di raccolta e trasporto di rifiuti urbani di popolazione superiore a 500.000 abitanti, oltre ad altre iscrizioni per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (cfr. visura della CCIIAA).
Pertanto, poiché il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, per le sue peculiari caratteristiche, non poteva essere ricompreso in uno dei settori in cui l'attività impresa si fonda essenzialmente sulla mano d'opera senza elementi materiali significativi strumentali, cd labour intensive, (basti pensare all'attività di spazzatura delle strade condotta con mezzi meccanici, agli strumenti utilizzati per il lavaggio dei cassonetti di raccolta dei rifiuti e, soprattutto, all'uso degli autocarri compattatori e costipatori con cui si effettua il trasporto degli RSU), doveva ritenersi soggetto dotato di una propria struttura imprenditoriale organizzativa e produttiva autonoma rispetto alla forza lavoro impiegata dalla IP nella gestione dell'appalto con il , in virtù della quale ben Controparte_3 avrebbe potuto gestire il servizio sin dalla data di affidamento dello stesso al precedente appaltatore.
In tali giudizi sarebbe stato pure evidenziato che nella Determina Dirigenziale n.
597 del 26 luglio 2017 –con cui il servizio Igiene Urbana veniva affidato in via
Pag. 8 di 16 d'urgenza alla - si premetteva che il precedente Controparte_1 gestore aveva cagionato gravi disservizi con pregiudizio per la salute dell'intera popolazione e per l'ambiente, con esposizione a rischio epidemiologico, traendo da ciò la conseguenza che le concrete modalità di organizzazione e realizzazione del servizio gestito dalla non sarebbero state sovrapponibili a quelle CP_1 del precedente gestore e che si trattava di qualcosa di “diverso” rispetto a quanto in precedenza realizzato dall'appaltatore uscente che si era rivelato assolutamente inadeguato.
Pertanto, nessun trasferimento di azienda vi sarebbe stato.
Inoltre, sarebbero stati nuovi ed inammissibili gli argomenti relativi alla mancanza di esigenze temporanee che sostenessero i contratti a termine come pure quello per cui l'avvicendamento di appalto intervallato nei rapporti di lavoro avrebbe “prodotto il superamento del termine max previsto di 36 mesi con ben
9 proroghe (a discapito delle 5 consentite) con necessaria trasformazione del presente rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
L'appello è infondato.
Va premesso che il tenore dell'art.29 sopra citato è stato oggetto di esame in numerose decisioni della Suprema Corte che si è posta il problema di individuare gli elementi di discontinuità che consentono di rinvenire una “specifica identità di impresa” tale da escludere il fenomeno successorio. Nelle decisioni si è richiesto da parte dell'impresa subentrante il possesso di un'autonoma “struttura organizzativa e produttiva”, e che il giudice conduca un l'accertamento in base alle circostanze concrete considerando se “permangono gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici finalizzati all'esercizio stabile e continuativo dell'attività economica in forma di impresa” (Cass. n. 17063 del 2015, Cass. n. 1102 del 2013),
e ciò tenendo conto di vari fattori tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le
Pag. 9 di 16 attività esercitate (Cass. n. 17567 del 2020), prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività (CGCE 11.3.1997, C-13/95, Suzen;
CGCE 20.11.2003, C-340/2001, CGCE 15.12.2005, C232/04 e C-233/04, Per_1
e CGUE 6.9.2011, C-108/10, ; CGUE 20.7.2017, CP_4 Per_2 CP_5
C-416/18, ; CGUE 13.6.2019, C-664/2017, Controparte_6 Persona_3
.
[...]
Si è anche precisato che ciò che rileva “è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita” e che, per identificare la discontinuità dell'impresa subentrante occorra accertare se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.
L'applicazione delle tutele dettate dall'art. 2112 c.c. conseguirà tutte le volte in cui si rilevi che l'entità trasferita – senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell'impresa subentrante – sia idonea ad eseguire l'appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa. Le modifiche organizzative apportate dall'impresa subentrante nella fase di esecuzione dell'appalto determineranno, dunque, una “discontinuità “ nella misura in cui incidano sul complesso aziendale in modo tale da integrare una autonomia funzionale insufficiente: la valutazione dei fattori, che attiene tipicamente all'accertamento demandato al giudice di merito, dovrà concentrarsi sulla frazione del preesistente complesso produttivo utilizzato dall'impresa subentrante al fine di comprendere se quella organizzazione funzionale rappresenti una struttura coordinata e autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo (l'esecuzione dell'appalto), senza necessità di rilevanti integrazioni da parte dell'impresa
Pag. 10 di 16 subentrante nell'appalto (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 19977 del 2024 che, avendo riguardo ad un servizio di mensa, ha affermato che “la discontinuità va accertata o esclusa con riguardo alla conservazione dell'identità dell'entità trasferita, da intendersi quale organizzazione funzionale, ovvero quale struttura coordinata autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo, che prosegue nel cambio di appalto, anche nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori sia imposta dal contratto di appalto o da clausola sociale di contratto collettivo”).(vedi Cass. 27607 /2024 e n. 18811/2025)
Applicando tali criteri al caso in esame e premesso che è pacifico che la CP_1 abbia assorbito la manodopera in forza nel precedente appalto in parte per effetto della clausola sociale ed in parte per effetto di un automa scelta volontaria, va chiarito che dalla documentazione prodotta dalla stessa impresa si ricava che non vi sono mezzi materiali nella disponibilità dell'impresa uscente che siano stati trasferiti alla nuova assegnataria dell'appalto.
Invero, già sin dal primo grado l'appellata aveva negato di avere acquisito i beni materiali della precedente gestione producendo la nota del 25 luglio 2017 del
Commissario prefettizio in relazione alla cessazione dell'attività di amministrazione straordinaria prefettizia del contratto di appalto 17/2012 disposta con delibera comunale 104 del 20 luglio 2017.
In essa i limitatissimi beni sopra elencati (hardware e software di gestione revamping pesa fiscale;
hardware e software di gestione tracciamento satellitare;
n. 4 ecoisole automatizzate munite di foto trappole;
n. 1 compattatore;
n.3 costipatori) erano stati indicati dall'amministratore straordinario (nominato per provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa alla stregua dell'art.32 del decreto-legge n. 90/2014 conv. in legge n.114/2014) come quelli
<> dalla stessa amministrazione straordinaria affermando che <potrebbero essere messi a disposizione>> della stazione appaltante (il ). Controparte_2
Pag. 11 di 16 La loro presenza era segnalata dal Commissario Straordinario all'assessore in quanto nella delibera comunale 104 del 20 luglio 2017, che comunicava la cessazione della gestione straordinaria, non vi sarebbe stata alcuna disposizione al riguardo.
Con la nota di riscontro l'amministrazione comunale confermava la cessazione dell'amministrazione straordinaria ma non disponeva l'acquisizione di detti beni.
A conferma di ciò, il richiedeva alle imprese individuate per Controparte_2 partecipare alla gara (procedura di trattativa diretta limitatamente al periodo primo agosto-primo dicembre in attesa dello svolgimento della procedura comunitaria) indetta in via d'urgenza, specifici requisiti, in buona sostanza tipici e sintomatici di una reale e consolidata organizzazione imprenditoriale operante nel settore e con esperienza sul territorio.
In altri termini, nel formulare la propria offerta la come le altre CP_1 imprese partecipi aveva dovuto dimostrare il possesso di specifici requisiti funzionali a garantire la gestione in autonomia sin da subito del servizio.
In particolare, la aveva dovuto documentare di essere un'impresa in CP_7 attività (iscritta alla CIIA dal 1996 costituita dal 1986 con oggetto sociale raccolta, smaltimento ed incenerimento di rifiuti solidi e liquidi compresi i rifiuti speciali) con un fatturato di 72.677.597, di disporre << per il servizio in oggetto>> di un parco mezzi che comprendeva 67 mezzi fra cui 20 compattatori, di avere un proprio centro logistico nel territorio di TT, ...
Con ciò rendendosi evidente che l'ente comunale chiedeva all'assegnatario dell'appalto di essere in possesso di mezzi propri ed una propria organizzazione
(oltre che una adeguata capacità patrimoniale) per provvedere alla gestione del servizio con le sole proprie risorse e l'obbligo di assumere il personale in forza presso la precedente società ai fini di salvaguardare i livelli occupazionali ( poi limitato nell'accordo ai dipendenti a tempo indeterminato in forza nei 240 giorni antecedenti).
Pag. 12 di 16 Fra l'altro, la era stata individuata dal Comune di TT, insieme alle CP_7 altre imprese, per partecipare alla gara in quanto compresa fra quelle << che gestiscono analogo servizio presso i Comuni limitrofi a questo Ente
(dimensionati analogamente)>> dunque contando sull'esperienza di tali imprese maturata nella gestione del servizio nello specifico territorio.
Come si vede, per un verso, ciò che restava della recedente gestione era il solo personale, che di per sé solo non poteva costituire una <frazione del preesistente complesso produttivo utilizzato dall'impresa subentrante>> che rappresentasse < una struttura coordinata e autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo (l'esecuzione dell'appalto), senza necessità di rilevanti integrazioni da parte dell'impresa subentrante nell'appalto>>, mentre viceversa l'apporto dell'azienda subentrante (costituente una realtà imprenditoriale definita, esistente sul territorio oltre che economicamente solida) diveniva indispensabile sia per i veicoli con i quali doveva realizzarsi la raccolta che per la disponibilità di un centro logistico aziendale, che ancora per la disponibilità patrimoniale che le consentiva di apprestare tutti i servizi accessori indispensabili per garantire un efficiente servizio fra cui l'allestimento di un ecocentro, oltre che per il possesso del know how acquisito nel tempo per effetto dell'attività svolta nello specifico settore ed assicurando la raccolta in Comuni limitrofi.
Anche l'apporto di conoscenza tecnica ed organizzativa diveniva quanto mai essenziale considerata la necessità di riattivare e riorganizzare il servizio dopo il commissariamento dell'impresa cessata e l'emergenza igienico-sanitaria che era derivata dalla condizione di cattiva gestione del servizio di raccolta dei rifiuti (<< grave situazione dell'appalto di raccolta e nel trasporto dei rifiuti urbani, stante
i gravi disservizi prodottisi nella gestione del servizio che impattano pesantemente da un lato, sulla igiene e salute di una intera popolazione , che in presenza della stagione estiva risulta duplicata, sul decoro urbano, sulla vivibilità urbana arrecando nocumento e pregiudizio all'ambiente con evidente esposizione a rischio epidemiologico, dall'altro lede pesantemente i diritti delle
Pag. 13 di 16 maestranze dell'Impresa conseguente al mancato pagamento delle retribuzioni>> determina dirigenziale 597 del 26 luglio 2017).
Senza dubbio, dunque, deve affermarsi che non ci sia stato un trasferimento di azienda o ramo d'azienda ma che vi sia una discontinuità fra la precedente gestione (per altro oggetto di commissariamento per infiltrazioni mafiose) e quella dell'impresa subentrata.
Per tali ragioni non può essere condiviso l'argomentare dell'appellante che ha visto nell'assunzione del personale a tempo determinato, oltre a quello a tempo indeterminato, un dato di per sé significativo, posto che, viceversa, esso ha una valenza neutra se non accompagnata dal passaggio del complesso aziendale o di una parte significativa dello stesso.
L'esclusione del trasferimento di azienda implica l'infondatezza della domanda e la superfluità dell'esame degli ulteriori argomenti sottoposti con l'impugnazione che siano riconducibili alle domande avanzate in primo grado ed aventi come presupposto logico l'unicità del rapporto di lavoro determinata dalla successione nel corso del tempo nello stesso di due imprese ex art.2112 cc..
È, ancora, inammissibile perché nuovo rispetto a quanto illustrato con l'originario ricorso, l'argomento difensivo che fa leva sulla necessità che i contratti a termine assolvano ad esigenze temporanee sostenendo che viceversa esigenze stabili e durevoli erano sottese alla stipula dei contratti a tempo determinato.
Come pure nuova è la domanda formulata con le note di trattazione scritta depositate il 2 ottobre 2025 di accertamento che l'appalto in essere rientra nel novero di “servizi” con alto grado manovalanza.
Va infine, rilevato che in base al tenore dell'art.21 del dlgs n.81/2015 vigente ratione temporis < Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a
Pag. 14 di 16 tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.>>. Nel caso, considerando i due segmenti distinti della serie dei contratti presso l'impresa uscente e presso quella subentrante, le proroghe nella prima serie sono quattro e quelle della seconda sono cinque con l'effetto che il limite delle cinque proroghe non era stato superato. Sicché anche tale argomento, per giunta introdotto in appello, è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 28 settembre 2022 nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] riferimento alla sentenza n.385/2022 emessa il giorno 6 aprile 2022 dal
Tribunale-GL di Velletri ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva cpa e spese generali.
1) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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