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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
Così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2178 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Gravina;
- ricorrente -
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Fiorellino;
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il 15.3.1997 nel Controparte_1
Comune di Cosenza, dalla cui unione nascevano (maggiorenne) e Per_1 Per_2
(25.01.2010), esponeva che la comunione morale e materiale dei coniugi si era definitivamente deteriorata a causa delle condotte del contrarie ai doveri matrimoniali tanto da rendere CP_1
intollerabile la convivenza e chiedeva, pertanto, la separazione giudiziale con addebito,
l'affidamento condiviso del minore, un contributo per il mantenimento dei figli, oltre ad un assegno mensile per il proprio sostentamento. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla richiesta della ricorrente in merito alla pronuncia di separazione, opponendosi, tuttavia, alle ulteriori richieste e contestando, in particolare, le asserite condotte descritte nel ricorso.
All'udienza del 22.11.2024, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza parziale, riservando di riferire al Collegio.
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L'esame degli atti e delle allegazioni delle parti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, confermata anche dal contegno del resistente che non si è opposto alla separazione che, pertanto, deve essere accolta.
Con riguardo agli ulteriori profili connessi alla separazione deve disporsi il prosieguo della attività istruttoria con gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Cosenza per quanto di sua competenza;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Cosenza, 26.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Giovanni Provazza dott. Andrea Palma
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