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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2120/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ist. est.
Dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(P.I. ), con sede in Roma Largo la Loggia 33, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Annese (C.F. – pec: ), ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma Via Cola di Rienzo n. 52 (00192).
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f. ), con sede legale in Milano, piazzale De Agostini 3, COoparte_1 P.IVA_2 in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avvocati Marco B. Salomone (C.F. - PEC C.F._2
e Pietro Bernardini (C.F. Email_2 [...]
- pec: , ), ed elettivamente C.F._3 Email_3 domiciliata presso gli stessi in Milano, via Fatebenefratelli, 15.
-APPELLATA-
OGGETTO: vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza pagina 1 di 8 -riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare le richieste avanzate dalla parte opposta/appellata, con accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'appellante in primo grado ed in particolare:
-riconoscere il diritto della parte opponente/appellante e per l'effetto dichiarare infondate le richieste avanzate con il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente restituzione di tutte le somme corrisposte dall'opponente/appellante in ottemperanza dell'impugnata sentenza;
- condannare a pagare in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di € CP_1 CP_2 206.137,65 oltre iva, qualora prevista ex lege, ovvero la somma ritenuta di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
D.Lvo 231/02 e rivalutazione ovvero porre tale somma a totale o parziale compensazione con quanto eventualmente riconosciuto in favore di CP_1
- condannare a pagare in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma CP_1 CP_2 ritenuta di giustizia e/o equità, oltre interessi ex D.Lvo 231/02 e rivalutazione ovvero porre tale somma a compensazione con quanto eventualmente riconosciuto in favore di CP_1
- rigettare la domanda riconvenzionale esperita da perché inammissibile e comunque destituita COoparte_1 di ogni fondamento;
- condannare la parte opposta/appellata al pagamento di tutte le spese di CTU, con condanna alla restituzione di quanto pagato in ottemperanza dell'impugnata sentenza, pari a € 60.554,48 per sorte in forza della concessione della provvisoria esecuzione del D.I. (n. 6 bonifici del 5.6.2018, 9.5.2018, 17.4.2018, 16.3.2018, 20.2.2018 e 9.1.2018); pari a € 30.000 per lo svincolo del libretto giudiziario n. 0475741 depositato su disposizione del Giudice dall'appellante a titolo di cauzione;
pari a € 16.867,19 a titolo di spese di lite (n. 1 bonifico del 29.7.2024); € 801,60 per il CTU (n. 1 bonifico del 6.6.2019); € 782,00 per il CTU (n. 1 bonifico del Persona_1 Per_2 6.6.2019); € 782,00 in acconto e € 1.586,65 a saldo per il CTU Ing. (n. 2 bonifici del 6.6.2019 e Persona_3 del 29.7.2024); € 801,60 in acconto e € 1.481,15 a saldo per il CTU Ing. (n. 2 Persona_4 bonifici del 6.6.2019 e del 15.10.2024), come da distinte di pagamento che si producono, per un totale complessivo di € 113.656,67. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si insiste nelle richieste articolate nella 2^ memoria ex art. 183 cpc, qualora ritenute essenziali ai fini del decidere. In particolare, si chiede l'ammissione della prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli e contraria su quella ex adverso articolata:
1) E' vero che le tubazioni telescopiche hanno la funzione in un aeroporto di convogliare l'aria condizionata all'interno degli aerei nel momento in cui sono in sosta per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri”;
2) “E' vero che l'opposta ha predisposto e sviluppato il progetto delle tubazioni telescopiche, soprattutto relativamente alla loro lunghezza, al loro diametro e ai supporti di fissaggio, come raffigurato anche dal doc. 11 prodotto dalla stessa;
CP_1
3) “E' vero che per predisporre e sviluppare il progetto delle tubazioni telescopiche un tecnico dell'opposta si è recato in loco, all'aeroporto di Bari, in data 29.10.2014, per prendere le misurazioni tecniche ed effettuare le verifiche del caso, fra le quali anche le quote del pontile e il sistema di ancoraggio”; CP
4) “E' vero che le tubazioni telescopiche fornite da venivano installate a Bari, sotto la supervisione e CP assistenza della opposta e in particolare dell'Ing. , dal 19.2.2015 al 4.8.2015 presso i n. 4 Persona_5 pontili di imbarco dell'Aeroporti di Puglia senza che fossero fornite le certificazioni di conformità CE a corredo della fornitura e in particolare la dichiarazione di conformità, i certificati delle prove di tenuta e circolazione, la dichiarazione di corretta posa in opera e la relazione di calcolo dei supporti”; CP
5) “E' vero che da subito le tubazioni telescopiche fornite da manifestavano evidenti e rilevanti vizi funzionali riconducibili alla CP perdita di tenuta all'aria, il cui tentativo di risoluzione da parte di ha comportato l'insorgere di ulteriori difetti, quali l'applicazione di un sigillante siliconico sia su una parte dei collegamenti rivettati, presenti tra la parete esterna e quella interna, sia su alcuni tratti delle giunzioni longitudinali tra i profili di estruso di alluminio di cui si compone la parete esterna, l'applicazione di un sistema supplementare di staffaggio con collari a due viti, la sostituzione delle guarnizioni di tenuta stagna all'aria presenti in corrispondenza delle piastre di scorrimento poste in testa ai singoli tubi scorrevoli”; CP
6) “E' vero che i problemi tecnici manifestatisi sulle tubazioni telescopiche fornite da venivano contestati CP dalla opponente alla opposta il giorno seguente al loro manifestarsi, e la decideva di intervenire in loco sia il 3.7.2015 che l'11.9.2015 per porvi rimedio, senza successo”; CP
7) “E' vero che ha sempre riconosciuto l'esistenza dei vizi tecnici sulle tubazioni telescopiche fornite a Pt_1
”;
[...] 8) “E' vero che con mail del 2.11.2015 l'opponente aveva comunicato all'opposta nella persona dell'Ing. CP_1
, la disponibilità allo smontaggio delle tubazioni per la loro riparazione in fabbrica; Per_5 CP 9) “E' vero che la modalità e la tempistica di intervento offerta da di smontaggio delle tubazioni telescopiche fornite, di revisione presso la loro officina e rimontaggio presso l'aeroporto era incompatibile con le necessità di funzionamento dell'aeroporto, in quanto avrebbero determinato l'interruzione d'uso dei 4 sistemi di pre-condizionamento degli aeromobili installati presso i pontili di imbarco”;
pagina 2 di 8 CP
10) “E' vero che le tubazioni telescopiche fornite da presentano errori progettuali che ne pregiudicano il normale utilizzo”; CP
11) “E' vero che le tubazioni telescopiche fornite da manifestavano problematiche tecniche quali la presenza di acqua all'interno del raccordo tra unità PCA e la tubazione telescopica, la fuoriuscita di acqua dalle guarnizioni di tenuta aria tra gli sfili della tubazione telescopica, la fuoriuscita d'acqua dalla parte terminale della tubazione telescopica a raccordo con l'aeromobile, la perdita d'aria lungo tutte le tubazioni telescopiche, giunzioni, sfili ed elementi terminali, e la flessione dei supporti delle tubazioni telescopiche lato Rotonda”;
12) “E' vero che l'opponente ha incaricato dal 2016 due tecnici che intervengono ogni giorno della settimana, CP dalle 6.00 alle 8.00, per l'eliminazione della condensa presente nelle tubazioni telescopiche fornite da;
13) “E' vero che l' ha applicato alla opponente per i vizi riscontrati nelle tubazioni COoparte_3CP telescopiche fornite da la penale di € 24.517,25”; CP
14) “E' vero che a seguito dell'installazione delle tubazioni telescopiche fornite da la opponente ha dovuto sostenere le seguenti spese: € 2.000 più iva per lo spostamento dell'impianto raccoglitubo di circa 2 mt dalla sua posizione originaria, in quanto la lunghezza della tubazione telescopica è risultata maggiore rispetto allo spazio disponibile per la sua installazione;
€ 400 più iva per le guarnizioni di accoppiamento curve/tubazioni alluminio CP che sono state fornite successivamente alla consegna delle tubazioni telescopiche fornite da con conseguente disassemblaggio e riassemblaggio delle curve e per la consegna di tubi spirali inidonei;
€ 800 più iva per la consegna di staffe di fissaggio della tubazione errate, con conseguente modifica e riverniciatura;
€ 180 più iva per la errata fornitura della bulloneria inox, sia per quantità che per dimensione;
€ 400 più iva in quanto il sistema di regolazione delle staffe reggi tubo è risultato inefficace, con intervento per l'allargamento del diametro del dado e montaggio sulla barra filettata di 2 controdadi;
€ 2.640 più iva per mancanza di corrispondenza fra le CP tubazioni flessibili fornite da a quelle presenti nella loro offerta del 16.7.2014”; CP
15) “E' vero che lo smontaggio delle tubazioni telescopiche fornite da la loro revisione presso l'officina e il loro rimontaggio presso l'aeroporto determina l'interruzione d'uso dei 4 sistemi di pre-condizionamento degli aeromobili installati presso i n. 4 pontili di imbarco e la Stazione Appaltante si è sempre opposta a tale modalità di intervento ad eccezione dell'unica disponibilità fornita con la e mail dell'17.11.2015”;
16) “E' vero che l'intervento di smontaggio, revisione in officina e rimontaggio delle tubazioni telescopiche fornite CP da può essere effettuato in aeroporto solo sostituendole momentaneamente con altre tubazioni telescopiche”;
17) “E' vero che problematiche tecniche analoghe a quelle per cui è causa si sono manifestate a fine anno 2011 su forniture di tubazioni da parte dell'opposta all'Aeroporto di Zurigo”. Si indicano come testimoni
- Ing. domiciliato c/o Aeroporto di Bari Viale Enzo Ferrari (70128); Testimone_1
- Ing. domiciliato c/o Aeroporto di Bari Viale Enzo Ferrari (70128); Testimone_2
- Sig. domiciliato c/o Aeroporto di Bari Viale Enzo Ferrari (70128); Testimone_3
- Sig. domiciliato c/o Aeroporto di Bari Viale Enzo Ferrari (70128); Testimone_4
- Sig. domiciliato c/o Aeroporto di Bari Viale Enzo Ferrari (70128); Testimone_5
- Sig. domiciliato c/o Aeroporto di Bari Viale Enzo Ferrari (70128); COoparte_4
- Ing. (CTP), in Bari Via F. Baldassarra n. 7. COoparte_5 Qualora ritenuto necessario si chiede che i CCTTUU siano chiamati a chiarimenti sui punti evidenziati dal
Tribunale nell'impugnata sentenza. Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte perché assolutamente inconferenti e ininfluenti ai fini del decidere, nonché viziate da valutazione. Si producono le attestazioni di pagamento effettuate dall'appellante in ottempetranza della sentenza di primo grado: -n. 6 bonifici del 5.6.2018, 9.5.2018, 17.4.2018, 16.3.2018, 20.2.2018 e 9.1.2018 in favore dell'appellata per complessive € 60.554,48 a titolo di sorte;
- n. 1 bonifico del 29.7.2024 in favore dell'appellata per € 16.867,19 a titolo di spese di lite;
-n. 1 bonifico del 6.6.2019 in favore del CTU di € 801,60; Persona_1
-n. 1 bonifico del 6.6.2019 in favore del CTU di € 782,00; Per_2
-n. 2 bonifici del 6.6.2019 e del 29.7.2024 rispettivamente di € 782,00 in acconto e € 1.586,65 a saldo per il CTU
Ing. Persona_3
-n. 2 bonifici del 6.6.2019 e del 15.10.2024 rispettivamente di € 801,60 in acconto e € 1.481,15 a saldo per il CTU
Ing. . Persona_4
Per COoparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie, se del caso anche in via incidentale, per i motivi indicati in atti, anche quelli del precedente grado di giudizio tra cui la nullità della CTU e/o la sua inutilizzabilità di fini della decisione, da intendersi tutti integralmente ritrascritti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.
– così giudicare:
pagina 3 di 8 a) dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 e/o ex art. 348-bis c.p.c. dell'Appello avversario o comunque rigettare Cont l'Appello medesimo e tutte le domande e istanze proposte da nei confronti di in quanto infondate in CP_1 fatto e/o in diritto e, in ogni caso, confermare l'impugnata Sentenza n. 6393/2024 del Tribunale di Milano;
in caso di rimessione della causa in istruttoria, b) disporre ex art. 196 c.p.c. la rinnovazione delle indagini peritali e la sostituzione dei consulenti tecnici;
c) ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
1) vero è lo scambio di mail intervenuto tra e in data 9-10 marzo 2015 di cui al Persona_5 Parte_2 ns. doc. 12 che si rammostra al teste;
2) vera è la mail inviata da a l'8 luglio 2015 (ore 12.58), di cui al ns. doc. 13 che si Parte_3 Parte_2 rammostra al teste;
3) vere sono le mail inviate da a il 20 luglio 2015 (ore 11.24 e ore 17.06), di cui al Parte_3 Parte_2 ns. doc. 14 che si rammostra al teste;
4) vero è lo scambio di mail intercorso tra e in data 24-31 luglio 2015 di cui al Parte_4 Parte_2 ns. doc. 15, che si rammostra al teste;
5) vero è lo scambio di mail intervenuto tra e il 22, 24 e 27 luglio Tes_6 Parte_4 Parte_3 2015 e l'1 agosto 2015, di cui al ns. doc. 16 che si rammostra al teste;
6) vero è lo scambio di mail intervenuto tra e Parte_3 Parte_2 in data 29-31 agosto 2015, di cui al ns. doc. 16 che si rammostra al teste?
7) vera è la mail inviata da a del 24 settembre 2015 (ore 11.07) e vero lo scambio Parte_4 Parte_2 di mail intervenuto tra il 16 e il 22 settembre 2015 tra e;
Parte_3 Parte_2
8) vero è lo scambio di mail intervenuto tra e tra il 18 novembre e il 4 dicembre Parte_3 Parte_2 2015;
9) vero che le tubazioni telescopiche, di cui al ns. doc. 2, che si rammostra al teste, il 6 e l'8 febbraio 2018 erano in funzione presso l'Aeroporto di Bari;
10) vero che in data 30 settembre 2022 presso l'aeroporto di Bari ha scattato le n. 4 fotografie di cui ai doc. 28 della convenuta opposta, che si rammostra al teste?
Si indicano come testimoni:
.- sui capitoli dal n. 1 al n. 8 compreso domiciliati presso in Parte_4 Persona_5 COoparte_1 Milano, Piazzale De Agostini, 3;
.- sui capitoli 9 e 10 domiciliato presso in Milano, Piazzale De Agostini, 3; Testimone_7 COoparte_1 d) qualora fossero ammessi uno o più dei capitoli di prova per testi ex adverso articolati, ammettere ATES a prova contraria su tali capitoli con i medesimi testi indicati a prova diretta (: e Parte_4 Persona_5 [...]
tutti domiciliati presso in Milano, Piazzale De Agostini, 3, nonché con il teste di Tes_7 COoparte_1 seguito indicato:
.- domiciliato presso corrente in COoparte_6 COoparte_7 (20061) Carugate (MI), via Clemente Alberti, 41;
e) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
CO
(di seguito ) ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza n. 6393/2024 del Tribunale di Milano che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1910/2017, ottenuto da (di seguito “ ) nei COoparte_1 CP_1 CO confronti di per la somma di Euro 57.203,85 (oltre interessi moratori e spese ivi liquidate)
a titolo di saldo del prezzo per la vendita di quattro tubazioni telescopiche in estruso di alluminio della lunghezza di circa mt. 15 ciascuna, oltre una serie di parti complementari, installate presso l'aeroporto di Bari al fine di far arrivare l'aria pre-condizionata delle unità di trattamento (PCA) fino agli aeromobili in sosta. CO In particolare, aveva dedotto l'esistenza di gravi vizi tecnici delle tubazioni fornite
(presenza di acqua nel raccordo tra unità PCA e tubazione;
perdite d'acqua dalle guarnizioni di tenuta tra gli sfili;
fuoriuscite d'acqua nella zona di raccordo con l'aeromobile; perdite d'aria lungo le tubazioni;
flessioni anomale nei supporti lato rotonda) nonché invocato la sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c., formulando domanda riconvenzionale di risarcimento per Euro
pagina 4 di 8 35.620,00 a titolo di danno emergente, oltre ad Euro 34.380,00 per lesione dell'immagine contrattuale nei rapporti con , per un totale di Euro 70.000,00. COoparte_3
Si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e spiegando a sua volta CP_1 domanda riconvenzionale per Euro 70.000,00 a titolo di danno reputazionale.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, previo deposito cauzionale pari ad
Euro 30.000,00 regolarmente versata dall'opposta, il Tribunale ha quindi disposto CTU collegiale con ordinanza del 26.03.2019, rigettando nel frattempo le richieste istruttorie testimoniali.
All'esito della CTU, la causa è stata trattenuta in decisione ed il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rilevato che l'onere probatorio circa i vizi lamentati incombe sull'acquirente (Cass.
SS.UU. n. 11748/2023) e che, sebbene la problematica dell'acqua di condensa nelle tubazioni fosse pacificamente riscontrata, mancava qualsiasi prova che essa dipendesse da vizi propri delle tubazioni fornite da atteso che le unità PCA – componenti centrali del sistema – CP_1 non erano state fornite dalla stessa.
In particolare, il Tribunale ha respinto la tesi dei consulenti tecnici d'ufficio secondo cui la condensa fosse causata dai rivetti delle tubazioni, ritenendola non supportata tecnicamente, contraria alle evidenze sul mancato smaltimento della condensa (dato l'assenza della pompa prevista dal costruttore), e smentita da una prova tecnica svolta presso l'aeroporto di Bari. Di conseguenza, ha escluso la presenza di vizi costruttivi nelle tubazioni e ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, confermandolo. Sono state respinte anche le domande CO risarcitorie riconvenzionali di (per difetto di prova sui vizi) e di (per asserito danno CP_1 all'immagine, non provato). Il Tribunale ha disposto lo svincolo della cauzione a favore di CO e condannato al pagamento delle spese legali e delle spese di consulenza tecnica, CP_1 comprese quelle anticipate dalla controparte. CO ha censurato la sentenza appellata con un unico motivo di gravame per aver erroneamente il giudice di primo grado: - violato le prescrizioni degli artt. 1490 e ss., 1492, 1494 c.c. avendo il Tribunale escluso la responsabilità di (nonostante il riconoscimento dell'esistenza dei CP_1 vizi della cosa venduta) per mancanza di prova degli stessi, affermando che secondo la giurisprudenza più recente la responsabilità per vizi ex art. 1490 c.c. prescinderebbe da ogni colpa del venditore e si fonderebbe solo sull'esistenza del vizio, provata nel caso di specie sia documentalmente che tecnicamente (Cass. Civ. Sez. Un. n. 11748/2019); - escluso il nesso causale tra i gravi vizi strutturali delle tubazioni (documentati e riconosciuti dalla stessa ATES in plurimi interventi in loco tra luglio e settembre 2015 e nella successiva proposta conciliativa del 2019) e i danni subiti da ATS (tra cui la penale di € 21.517,25 irrogata dalla Stazione
Appaltante); - ignorato la relazione del collegio di CCTTUU la quale ha condiviso le argomentazioni del consulente di ATS, e dalla quale sarebbero emersi la difformità delle tubazioni in relazione al progetto, la loro lunghezza errata, irreparabili difetti di coibentazione e statico-strutturali, mentre la rimozione della pompa di condensa non costituirebbe la causa principale del fenomeno della condensa nelle tubazioni (da ravvisarsi piuttosto alla presenza di rivetti inseriti nelle tubazioni per l'unione delle varie sezioni, i quali permetterebbero al vapore presente nell'aria esterna di penetrare all'interno delle stesse e condensare durante i periodi di inattività dell'impianto).
pagina 5 di 8 Si è costituita regolarmente in giudizio l'appellata, chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e/o 348 bis c.p.c., nonché in ogni caso il rigetto dell'appello poiché infondato con contestuale conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 6.05.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni d'inammissibilità: l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. art. 348 bis c.p.c., posto che l'eccezione è stata implicitamente disattesa con l'ordinanza con cui è stata fissata, l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro), non fissando l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.; nonché l'eccezione ex art. 342 c.p.c. dato che detta norma non esige infatti lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile: i termini dell'impugnazione, come sopra brevemente riassunti, consentono invero di individuare chiaramente le argomentazioni e le censure mosse al provvedimento impugnato.
La sentenza impugnata deve essere confermata.
Come accennato, il Tribunale ha rilevato la sussistenza dell'anomalia riscontrata da ATS
(presenza di acqua di condensa all'interno della tubazione telescopica fornita da , ma ha CP_1 negato che fosse stata fornita la prova (a carico del compratore) che la responsabilità di tale anomala acqua di condensa sia da ravvisarsi in vizi della tubazione medesima, dato che le restanti componenti dell'impianto, ed in particolare l'unità di trattamento dell'aria (PCA), non sono state fornite da CP_1
Va ricordato che in tema di garanzia per vizi, la Suprema Corte – nella sua funzione di nomofilachia – ha da tempo affermato (SS.UU n. 11748/19 del 03/05/2019) che l'onere probatorio circa i difetti del bene e le relative conseguenze dannose gravano sul compratore, in quanto il contratto di compravendita pone a carico del venditore esclusivamente l'obbligo di consegnare la cosa oggetto del contratto, indipendentemente dall'eventuale presenza di vizi.
Inoltre, non è possibile concepire la garanzia per vizi come oggetto di un dovere di prestazione, con la conseguenza che l'alienante non verserebbe in una situazione di “obbligazione” quanto piuttosto di “soggezione”, imponendo il superamento del tradizionale concetto di inadempimento: in tali ipotesi, infatti, non si parla di inadempimento di una prestazione bensì di imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso. Ne deriva che la prospettiva della garanzia per vizi non è quella obbligatoria, bensì quella della responsabilità contrattuale speciale che soggiace alle regole dettate in tema di vendita e cioè che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il compratore che eccepisca l'esistenza di vizi è tenuto, dunque, a fornire la relativa prova e ciò anche in considerazione alla sua maggiore vicinanza alla stessa. Tali principi vanno estesi alla richiesta di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, dove, peraltro, esiste l'ulteriore onere per il compratore di dimostrare l'esistenza del nesso causale fra difetto e l'asserito pregiudizio subito.
pagina 6 di 8 È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di legittimità che sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1495 c.c., occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022). CO Alla luce dei principi sopra esposti, l'eccezione sollevata da non può trovare accoglimento in quanto nessuna prova è stata fornita circa la riconducibilità del fenomeno di condensa riscontrato nelle tubazioni vendute ad un vizio delle medesime.
In particolare, nessun valore probatorio può riconoscersi agli interventi in loco effettuati da nel corso del 2015, né alle risposte da questa date alle richieste di controparte: escluso CP_1 che alla manifestata disponibilità ad intrattenere trattative al fine di definire in via stragiudiziale la controversia oggetto del presente giudizio possa essere valutata come riconoscimento della presenza di vizi della cosa, deve rilevarsi che in ogni risposta alle richieste di controparte CP_1 ha sempre precisato di rendersi disponibile a verificare quanto lamentato, ma senza riconoscere aprioristicamente una propria responsabilità, mai ammessa nemmeno dopo gli effettuati sopralluoghi. Il comportamento tenuto da è stato espressione da un lato di trasparenza CP_1 verso il cliente (dimostrando di voler verificare la sussistenza dei vizi lamentati, senza escluderli aprioristicamente) e dall'altro di un'ottica prettamente commerciale (tesa a mantenere i rapporti con un proprio cliente), il tutto come conclusivamente riassunto con la comunicazione in data
10.2.2016, in risposta alle contestazioni e richiesta di sconto di controparte del 3.2.2016 (docc. CO 17 e 18 .
Ritiene la Corte che le articolate argomentazioni del Tribunale siano del tutto condivisibili nella parte in cui afferma che la ricostruzione tecnica offerta dal CTU non dimostri che la produzione di acqua di condensa nelle tubazioni sia causata dai rivetti presenti nelle stesse.
In particolare, non appare provata l'ipotesi secondo cui l'ingresso di aria umida dall'esterno, attraverso i fori centrali dei rivetti, sarebbe l'unica causa della condensa, in quanto presuppone che le tubazioni, quando l'impianto è inattivo, siano isolate e prive di altra aria: ciò, tuttavia, quando non è stato rilevato alcun meccanismo, come ad esempio una valvola terminale, che impedisca il normale ingresso dell'aria esterna a impianto fermo. Ne consegue che l'eventuale passaggio attraverso i rivetti incide in modo del tutto marginale rispetto all'apporto complessivo di aria.
Inoltre, risulta sottovalutato un elemento di rilievo sollevato dalla parte opponente, ovvero l'assenza, nelle unità PCA (non fornite dalla parte venditrice), delle pompe per l'evacuazione della condensa, pur previste dal costruttore. È pacifico che tali macchine generano, durante il funzionamento estivo in modalità di raffreddamento, quantità significative di condensa (circa
115 litri all'ora), e la mancanza delle pompe solleva il problema della destinazione di questi volumi.
I consulenti d'ufficio hanno ipotizzato che la condensa venga smaltita per gravità, senza però fornire riscontri tecnici o accertamenti specifici a supporto di tale affermazione. Al contrario, durante una prova eseguita presso l'aeroporto di Bari, è stata accertata l'emissione di acqua nebulizzata da parte dell'unità PCA, spiegabile solo con il ristagno dell'acqua nella vasca e la pagina 7 di 8 sua successiva espulsione forzata attraverso le ventole. Ciò conferma che almeno una parte della condensa viene effettivamente convogliata nelle tubazioni, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti, le cui conclusioni sono state il frutto di indagini compiute spesso su documenti non ritualmente prodotti (tanto che il collegio peritale è stato in proposito oggetto di ripetuti richiami da parte del Tribunale) e di indimostrate ipotesi (formulate astrattamente in confutazione alle osservazioni del CTP dell'appellato: cfr. conclusioni circa l'inevitabile smaltimento “per gravità” della condensa prodotta dalla mancanza di pompe di evacuazione).
Alla luce di tali considerazioni, non risulta dimostrato che la condensa presente nelle tubazioni sia imputabile a vizi di costruzione delle stesse, con conseguente riverbero a carico della parte onerata della prova.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione, ma da liquidarsi necessariamente: Cass. n. 30219/23) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 6393/2024 del Tribunale di Milano;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Parte_1 complessivi Euro 12.154 (di cui Euro 2.977 per la fase di studio, Euro 1.911 per la fase introduttiva, Euro 2.163 per la fase di trattazione ed Euro 5.103 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ist. est.
Dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(P.I. ), con sede in Roma Largo la Loggia 33, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Annese (C.F. – pec: ), ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma Via Cola di Rienzo n. 52 (00192).
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f. ), con sede legale in Milano, piazzale De Agostini 3, COoparte_1 P.IVA_2 in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avvocati Marco B. Salomone (C.F. - PEC C.F._2
e Pietro Bernardini (C.F. Email_2 [...]
- pec: , ), ed elettivamente C.F._3 Email_3 domiciliata presso gli stessi in Milano, via Fatebenefratelli, 15.
-APPELLATA-
OGGETTO: vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza pagina 1 di 8 -riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare le richieste avanzate dalla parte opposta/appellata, con accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'appellante in primo grado ed in particolare:
-riconoscere il diritto della parte opponente/appellante e per l'effetto dichiarare infondate le richieste avanzate con il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente restituzione di tutte le somme corrisposte dall'opponente/appellante in ottemperanza dell'impugnata sentenza;
- condannare a pagare in favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di € CP_1 CP_2 206.137,65 oltre iva, qualora prevista ex lege, ovvero la somma ritenuta di giustizia e/o equità, oltre interessi ex
D.Lvo 231/02 e rivalutazione ovvero porre tale somma a totale o parziale compensazione con quanto eventualmente riconosciuto in favore di CP_1
- condannare a pagare in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma CP_1 CP_2 ritenuta di giustizia e/o equità, oltre interessi ex D.Lvo 231/02 e rivalutazione ovvero porre tale somma a compensazione con quanto eventualmente riconosciuto in favore di CP_1
- rigettare la domanda riconvenzionale esperita da perché inammissibile e comunque destituita COoparte_1 di ogni fondamento;
- condannare la parte opposta/appellata al pagamento di tutte le spese di CTU, con condanna alla restituzione di quanto pagato in ottemperanza dell'impugnata sentenza, pari a € 60.554,48 per sorte in forza della concessione della provvisoria esecuzione del D.I. (n. 6 bonifici del 5.6.2018, 9.5.2018, 17.4.2018, 16.3.2018, 20.2.2018 e 9.1.2018); pari a € 30.000 per lo svincolo del libretto giudiziario n. 0475741 depositato su disposizione del Giudice dall'appellante a titolo di cauzione;
pari a € 16.867,19 a titolo di spese di lite (n. 1 bonifico del 29.7.2024); € 801,60 per il CTU (n. 1 bonifico del 6.6.2019); € 782,00 per il CTU (n. 1 bonifico del Persona_1 Per_2 6.6.2019); € 782,00 in acconto e € 1.586,65 a saldo per il CTU Ing. (n. 2 bonifici del 6.6.2019 e Persona_3 del 29.7.2024); € 801,60 in acconto e € 1.481,15 a saldo per il CTU Ing. (n. 2 Persona_4 bonifici del 6.6.2019 e del 15.10.2024), come da distinte di pagamento che si producono, per un totale complessivo di € 113.656,67. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si insiste nelle richieste articolate nella 2^ memoria ex art. 183 cpc, qualora ritenute essenziali ai fini del decidere. In particolare, si chiede l'ammissione della prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli e contraria su quella ex adverso articolata:
1) E' vero che le tubazioni telescopiche hanno la funzione in un aeroporto di convogliare l'aria condizionata all'interno degli aerei nel momento in cui sono in sosta per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri”;
2) “E' vero che l'opposta ha predisposto e sviluppato il progetto delle tubazioni telescopiche, soprattutto relativamente alla loro lunghezza, al loro diametro e ai supporti di fissaggio, come raffigurato anche dal doc. 11 prodotto dalla stessa;
CP_1
3) “E' vero che per predisporre e sviluppare il progetto delle tubazioni telescopiche un tecnico dell'opposta si è recato in loco, all'aeroporto di Bari, in data 29.10.2014, per prendere le misurazioni tecniche ed effettuare le verifiche del caso, fra le quali anche le quote del pontile e il sistema di ancoraggio”; CP
4) “E' vero che le tubazioni telescopiche fornite da venivano installate a Bari, sotto la supervisione e CP assistenza della opposta e in particolare dell'Ing. , dal 19.2.2015 al 4.8.2015 presso i n. 4 Persona_5 pontili di imbarco dell'Aeroporti di Puglia senza che fossero fornite le certificazioni di conformità CE a corredo della fornitura e in particolare la dichiarazione di conformità, i certificati delle prove di tenuta e circolazione, la dichiarazione di corretta posa in opera e la relazione di calcolo dei supporti”; CP
5) “E' vero che da subito le tubazioni telescopiche fornite da manifestavano evidenti e rilevanti vizi funzionali riconducibili alla CP perdita di tenuta all'aria, il cui tentativo di risoluzione da parte di ha comportato l'insorgere di ulteriori difetti, quali l'applicazione di un sigillante siliconico sia su una parte dei collegamenti rivettati, presenti tra la parete esterna e quella interna, sia su alcuni tratti delle giunzioni longitudinali tra i profili di estruso di alluminio di cui si compone la parete esterna, l'applicazione di un sistema supplementare di staffaggio con collari a due viti, la sostituzione delle guarnizioni di tenuta stagna all'aria presenti in corrispondenza delle piastre di scorrimento poste in testa ai singoli tubi scorrevoli”; CP
6) “E' vero che i problemi tecnici manifestatisi sulle tubazioni telescopiche fornite da venivano contestati CP dalla opponente alla opposta il giorno seguente al loro manifestarsi, e la decideva di intervenire in loco sia il 3.7.2015 che l'11.9.2015 per porvi rimedio, senza successo”; CP
7) “E' vero che ha sempre riconosciuto l'esistenza dei vizi tecnici sulle tubazioni telescopiche fornite a Pt_1
”;
[...] 8) “E' vero che con mail del 2.11.2015 l'opponente aveva comunicato all'opposta nella persona dell'Ing. CP_1
, la disponibilità allo smontaggio delle tubazioni per la loro riparazione in fabbrica; Per_5 CP 9) “E' vero che la modalità e la tempistica di intervento offerta da di smontaggio delle tubazioni telescopiche fornite, di revisione presso la loro officina e rimontaggio presso l'aeroporto era incompatibile con le necessità di funzionamento dell'aeroporto, in quanto avrebbero determinato l'interruzione d'uso dei 4 sistemi di pre-condizionamento degli aeromobili installati presso i pontili di imbarco”;
pagina 2 di 8 CP
10) “E' vero che le tubazioni telescopiche fornite da presentano errori progettuali che ne pregiudicano il normale utilizzo”; CP
11) “E' vero che le tubazioni telescopiche fornite da manifestavano problematiche tecniche quali la presenza di acqua all'interno del raccordo tra unità PCA e la tubazione telescopica, la fuoriuscita di acqua dalle guarnizioni di tenuta aria tra gli sfili della tubazione telescopica, la fuoriuscita d'acqua dalla parte terminale della tubazione telescopica a raccordo con l'aeromobile, la perdita d'aria lungo tutte le tubazioni telescopiche, giunzioni, sfili ed elementi terminali, e la flessione dei supporti delle tubazioni telescopiche lato Rotonda”;
12) “E' vero che l'opponente ha incaricato dal 2016 due tecnici che intervengono ogni giorno della settimana, CP dalle 6.00 alle 8.00, per l'eliminazione della condensa presente nelle tubazioni telescopiche fornite da;
13) “E' vero che l' ha applicato alla opponente per i vizi riscontrati nelle tubazioni COoparte_3CP telescopiche fornite da la penale di € 24.517,25”; CP
14) “E' vero che a seguito dell'installazione delle tubazioni telescopiche fornite da la opponente ha dovuto sostenere le seguenti spese: € 2.000 più iva per lo spostamento dell'impianto raccoglitubo di circa 2 mt dalla sua posizione originaria, in quanto la lunghezza della tubazione telescopica è risultata maggiore rispetto allo spazio disponibile per la sua installazione;
€ 400 più iva per le guarnizioni di accoppiamento curve/tubazioni alluminio CP che sono state fornite successivamente alla consegna delle tubazioni telescopiche fornite da con conseguente disassemblaggio e riassemblaggio delle curve e per la consegna di tubi spirali inidonei;
€ 800 più iva per la consegna di staffe di fissaggio della tubazione errate, con conseguente modifica e riverniciatura;
€ 180 più iva per la errata fornitura della bulloneria inox, sia per quantità che per dimensione;
€ 400 più iva in quanto il sistema di regolazione delle staffe reggi tubo è risultato inefficace, con intervento per l'allargamento del diametro del dado e montaggio sulla barra filettata di 2 controdadi;
€ 2.640 più iva per mancanza di corrispondenza fra le CP tubazioni flessibili fornite da a quelle presenti nella loro offerta del 16.7.2014”; CP
15) “E' vero che lo smontaggio delle tubazioni telescopiche fornite da la loro revisione presso l'officina e il loro rimontaggio presso l'aeroporto determina l'interruzione d'uso dei 4 sistemi di pre-condizionamento degli aeromobili installati presso i n. 4 pontili di imbarco e la Stazione Appaltante si è sempre opposta a tale modalità di intervento ad eccezione dell'unica disponibilità fornita con la e mail dell'17.11.2015”;
16) “E' vero che l'intervento di smontaggio, revisione in officina e rimontaggio delle tubazioni telescopiche fornite CP da può essere effettuato in aeroporto solo sostituendole momentaneamente con altre tubazioni telescopiche”;
17) “E' vero che problematiche tecniche analoghe a quelle per cui è causa si sono manifestate a fine anno 2011 su forniture di tubazioni da parte dell'opposta all'Aeroporto di Zurigo”. Si indicano come testimoni
- Ing. domiciliato c/o Aeroporto di Bari Viale Enzo Ferrari (70128); Testimone_1
- Ing. domiciliato c/o Aeroporto di Bari Viale Enzo Ferrari (70128); Testimone_2
- Sig. domiciliato c/o Aeroporto di Bari Viale Enzo Ferrari (70128); Testimone_3
- Sig. domiciliato c/o Aeroporto di Bari Viale Enzo Ferrari (70128); Testimone_4
- Sig. domiciliato c/o Aeroporto di Bari Viale Enzo Ferrari (70128); Testimone_5
- Sig. domiciliato c/o Aeroporto di Bari Viale Enzo Ferrari (70128); COoparte_4
- Ing. (CTP), in Bari Via F. Baldassarra n. 7. COoparte_5 Qualora ritenuto necessario si chiede che i CCTTUU siano chiamati a chiarimenti sui punti evidenziati dal
Tribunale nell'impugnata sentenza. Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte perché assolutamente inconferenti e ininfluenti ai fini del decidere, nonché viziate da valutazione. Si producono le attestazioni di pagamento effettuate dall'appellante in ottempetranza della sentenza di primo grado: -n. 6 bonifici del 5.6.2018, 9.5.2018, 17.4.2018, 16.3.2018, 20.2.2018 e 9.1.2018 in favore dell'appellata per complessive € 60.554,48 a titolo di sorte;
- n. 1 bonifico del 29.7.2024 in favore dell'appellata per € 16.867,19 a titolo di spese di lite;
-n. 1 bonifico del 6.6.2019 in favore del CTU di € 801,60; Persona_1
-n. 1 bonifico del 6.6.2019 in favore del CTU di € 782,00; Per_2
-n. 2 bonifici del 6.6.2019 e del 29.7.2024 rispettivamente di € 782,00 in acconto e € 1.586,65 a saldo per il CTU
Ing. Persona_3
-n. 2 bonifici del 6.6.2019 e del 15.10.2024 rispettivamente di € 801,60 in acconto e € 1.481,15 a saldo per il CTU
Ing. . Persona_4
Per COoparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie, se del caso anche in via incidentale, per i motivi indicati in atti, anche quelli del precedente grado di giudizio tra cui la nullità della CTU e/o la sua inutilizzabilità di fini della decisione, da intendersi tutti integralmente ritrascritti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.
– così giudicare:
pagina 3 di 8 a) dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 e/o ex art. 348-bis c.p.c. dell'Appello avversario o comunque rigettare Cont l'Appello medesimo e tutte le domande e istanze proposte da nei confronti di in quanto infondate in CP_1 fatto e/o in diritto e, in ogni caso, confermare l'impugnata Sentenza n. 6393/2024 del Tribunale di Milano;
in caso di rimessione della causa in istruttoria, b) disporre ex art. 196 c.p.c. la rinnovazione delle indagini peritali e la sostituzione dei consulenti tecnici;
c) ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
1) vero è lo scambio di mail intervenuto tra e in data 9-10 marzo 2015 di cui al Persona_5 Parte_2 ns. doc. 12 che si rammostra al teste;
2) vera è la mail inviata da a l'8 luglio 2015 (ore 12.58), di cui al ns. doc. 13 che si Parte_3 Parte_2 rammostra al teste;
3) vere sono le mail inviate da a il 20 luglio 2015 (ore 11.24 e ore 17.06), di cui al Parte_3 Parte_2 ns. doc. 14 che si rammostra al teste;
4) vero è lo scambio di mail intercorso tra e in data 24-31 luglio 2015 di cui al Parte_4 Parte_2 ns. doc. 15, che si rammostra al teste;
5) vero è lo scambio di mail intervenuto tra e il 22, 24 e 27 luglio Tes_6 Parte_4 Parte_3 2015 e l'1 agosto 2015, di cui al ns. doc. 16 che si rammostra al teste;
6) vero è lo scambio di mail intervenuto tra e Parte_3 Parte_2 in data 29-31 agosto 2015, di cui al ns. doc. 16 che si rammostra al teste?
7) vera è la mail inviata da a del 24 settembre 2015 (ore 11.07) e vero lo scambio Parte_4 Parte_2 di mail intervenuto tra il 16 e il 22 settembre 2015 tra e;
Parte_3 Parte_2
8) vero è lo scambio di mail intervenuto tra e tra il 18 novembre e il 4 dicembre Parte_3 Parte_2 2015;
9) vero che le tubazioni telescopiche, di cui al ns. doc. 2, che si rammostra al teste, il 6 e l'8 febbraio 2018 erano in funzione presso l'Aeroporto di Bari;
10) vero che in data 30 settembre 2022 presso l'aeroporto di Bari ha scattato le n. 4 fotografie di cui ai doc. 28 della convenuta opposta, che si rammostra al teste?
Si indicano come testimoni:
.- sui capitoli dal n. 1 al n. 8 compreso domiciliati presso in Parte_4 Persona_5 COoparte_1 Milano, Piazzale De Agostini, 3;
.- sui capitoli 9 e 10 domiciliato presso in Milano, Piazzale De Agostini, 3; Testimone_7 COoparte_1 d) qualora fossero ammessi uno o più dei capitoli di prova per testi ex adverso articolati, ammettere ATES a prova contraria su tali capitoli con i medesimi testi indicati a prova diretta (: e Parte_4 Persona_5 [...]
tutti domiciliati presso in Milano, Piazzale De Agostini, 3, nonché con il teste di Tes_7 COoparte_1 seguito indicato:
.- domiciliato presso corrente in COoparte_6 COoparte_7 (20061) Carugate (MI), via Clemente Alberti, 41;
e) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
CO
(di seguito ) ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza n. 6393/2024 del Tribunale di Milano che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1910/2017, ottenuto da (di seguito “ ) nei COoparte_1 CP_1 CO confronti di per la somma di Euro 57.203,85 (oltre interessi moratori e spese ivi liquidate)
a titolo di saldo del prezzo per la vendita di quattro tubazioni telescopiche in estruso di alluminio della lunghezza di circa mt. 15 ciascuna, oltre una serie di parti complementari, installate presso l'aeroporto di Bari al fine di far arrivare l'aria pre-condizionata delle unità di trattamento (PCA) fino agli aeromobili in sosta. CO In particolare, aveva dedotto l'esistenza di gravi vizi tecnici delle tubazioni fornite
(presenza di acqua nel raccordo tra unità PCA e tubazione;
perdite d'acqua dalle guarnizioni di tenuta tra gli sfili;
fuoriuscite d'acqua nella zona di raccordo con l'aeromobile; perdite d'aria lungo le tubazioni;
flessioni anomale nei supporti lato rotonda) nonché invocato la sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c., formulando domanda riconvenzionale di risarcimento per Euro
pagina 4 di 8 35.620,00 a titolo di danno emergente, oltre ad Euro 34.380,00 per lesione dell'immagine contrattuale nei rapporti con , per un totale di Euro 70.000,00. COoparte_3
Si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e spiegando a sua volta CP_1 domanda riconvenzionale per Euro 70.000,00 a titolo di danno reputazionale.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, previo deposito cauzionale pari ad
Euro 30.000,00 regolarmente versata dall'opposta, il Tribunale ha quindi disposto CTU collegiale con ordinanza del 26.03.2019, rigettando nel frattempo le richieste istruttorie testimoniali.
All'esito della CTU, la causa è stata trattenuta in decisione ed il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rilevato che l'onere probatorio circa i vizi lamentati incombe sull'acquirente (Cass.
SS.UU. n. 11748/2023) e che, sebbene la problematica dell'acqua di condensa nelle tubazioni fosse pacificamente riscontrata, mancava qualsiasi prova che essa dipendesse da vizi propri delle tubazioni fornite da atteso che le unità PCA – componenti centrali del sistema – CP_1 non erano state fornite dalla stessa.
In particolare, il Tribunale ha respinto la tesi dei consulenti tecnici d'ufficio secondo cui la condensa fosse causata dai rivetti delle tubazioni, ritenendola non supportata tecnicamente, contraria alle evidenze sul mancato smaltimento della condensa (dato l'assenza della pompa prevista dal costruttore), e smentita da una prova tecnica svolta presso l'aeroporto di Bari. Di conseguenza, ha escluso la presenza di vizi costruttivi nelle tubazioni e ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, confermandolo. Sono state respinte anche le domande CO risarcitorie riconvenzionali di (per difetto di prova sui vizi) e di (per asserito danno CP_1 all'immagine, non provato). Il Tribunale ha disposto lo svincolo della cauzione a favore di CO e condannato al pagamento delle spese legali e delle spese di consulenza tecnica, CP_1 comprese quelle anticipate dalla controparte. CO ha censurato la sentenza appellata con un unico motivo di gravame per aver erroneamente il giudice di primo grado: - violato le prescrizioni degli artt. 1490 e ss., 1492, 1494 c.c. avendo il Tribunale escluso la responsabilità di (nonostante il riconoscimento dell'esistenza dei CP_1 vizi della cosa venduta) per mancanza di prova degli stessi, affermando che secondo la giurisprudenza più recente la responsabilità per vizi ex art. 1490 c.c. prescinderebbe da ogni colpa del venditore e si fonderebbe solo sull'esistenza del vizio, provata nel caso di specie sia documentalmente che tecnicamente (Cass. Civ. Sez. Un. n. 11748/2019); - escluso il nesso causale tra i gravi vizi strutturali delle tubazioni (documentati e riconosciuti dalla stessa ATES in plurimi interventi in loco tra luglio e settembre 2015 e nella successiva proposta conciliativa del 2019) e i danni subiti da ATS (tra cui la penale di € 21.517,25 irrogata dalla Stazione
Appaltante); - ignorato la relazione del collegio di CCTTUU la quale ha condiviso le argomentazioni del consulente di ATS, e dalla quale sarebbero emersi la difformità delle tubazioni in relazione al progetto, la loro lunghezza errata, irreparabili difetti di coibentazione e statico-strutturali, mentre la rimozione della pompa di condensa non costituirebbe la causa principale del fenomeno della condensa nelle tubazioni (da ravvisarsi piuttosto alla presenza di rivetti inseriti nelle tubazioni per l'unione delle varie sezioni, i quali permetterebbero al vapore presente nell'aria esterna di penetrare all'interno delle stesse e condensare durante i periodi di inattività dell'impianto).
pagina 5 di 8 Si è costituita regolarmente in giudizio l'appellata, chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e/o 348 bis c.p.c., nonché in ogni caso il rigetto dell'appello poiché infondato con contestuale conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 6.05.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni d'inammissibilità: l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. art. 348 bis c.p.c., posto che l'eccezione è stata implicitamente disattesa con l'ordinanza con cui è stata fissata, l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro), non fissando l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.; nonché l'eccezione ex art. 342 c.p.c. dato che detta norma non esige infatti lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile: i termini dell'impugnazione, come sopra brevemente riassunti, consentono invero di individuare chiaramente le argomentazioni e le censure mosse al provvedimento impugnato.
La sentenza impugnata deve essere confermata.
Come accennato, il Tribunale ha rilevato la sussistenza dell'anomalia riscontrata da ATS
(presenza di acqua di condensa all'interno della tubazione telescopica fornita da , ma ha CP_1 negato che fosse stata fornita la prova (a carico del compratore) che la responsabilità di tale anomala acqua di condensa sia da ravvisarsi in vizi della tubazione medesima, dato che le restanti componenti dell'impianto, ed in particolare l'unità di trattamento dell'aria (PCA), non sono state fornite da CP_1
Va ricordato che in tema di garanzia per vizi, la Suprema Corte – nella sua funzione di nomofilachia – ha da tempo affermato (SS.UU n. 11748/19 del 03/05/2019) che l'onere probatorio circa i difetti del bene e le relative conseguenze dannose gravano sul compratore, in quanto il contratto di compravendita pone a carico del venditore esclusivamente l'obbligo di consegnare la cosa oggetto del contratto, indipendentemente dall'eventuale presenza di vizi.
Inoltre, non è possibile concepire la garanzia per vizi come oggetto di un dovere di prestazione, con la conseguenza che l'alienante non verserebbe in una situazione di “obbligazione” quanto piuttosto di “soggezione”, imponendo il superamento del tradizionale concetto di inadempimento: in tali ipotesi, infatti, non si parla di inadempimento di una prestazione bensì di imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso. Ne deriva che la prospettiva della garanzia per vizi non è quella obbligatoria, bensì quella della responsabilità contrattuale speciale che soggiace alle regole dettate in tema di vendita e cioè che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il compratore che eccepisca l'esistenza di vizi è tenuto, dunque, a fornire la relativa prova e ciò anche in considerazione alla sua maggiore vicinanza alla stessa. Tali principi vanno estesi alla richiesta di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, dove, peraltro, esiste l'ulteriore onere per il compratore di dimostrare l'esistenza del nesso causale fra difetto e l'asserito pregiudizio subito.
pagina 6 di 8 È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di legittimità che sebbene l'azione di risarcimento del danno spettante all'acquirente per l'inadempimento del venditore abbia carattere autonomo, nel senso che è proponibile indipendentemente dall'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o di quella di riduzione del prezzo, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1495 c.c., occorre pur sempre, tuttavia, che ricorrano i presupposti dell'azione di garanzia, e che siano quindi non solo dimostrati la sussistenza e la rilevanza dei vizi, ma anche osservati i termini di decadenza e di prescrizione e, più in generale, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022). CO Alla luce dei principi sopra esposti, l'eccezione sollevata da non può trovare accoglimento in quanto nessuna prova è stata fornita circa la riconducibilità del fenomeno di condensa riscontrato nelle tubazioni vendute ad un vizio delle medesime.
In particolare, nessun valore probatorio può riconoscersi agli interventi in loco effettuati da nel corso del 2015, né alle risposte da questa date alle richieste di controparte: escluso CP_1 che alla manifestata disponibilità ad intrattenere trattative al fine di definire in via stragiudiziale la controversia oggetto del presente giudizio possa essere valutata come riconoscimento della presenza di vizi della cosa, deve rilevarsi che in ogni risposta alle richieste di controparte CP_1 ha sempre precisato di rendersi disponibile a verificare quanto lamentato, ma senza riconoscere aprioristicamente una propria responsabilità, mai ammessa nemmeno dopo gli effettuati sopralluoghi. Il comportamento tenuto da è stato espressione da un lato di trasparenza CP_1 verso il cliente (dimostrando di voler verificare la sussistenza dei vizi lamentati, senza escluderli aprioristicamente) e dall'altro di un'ottica prettamente commerciale (tesa a mantenere i rapporti con un proprio cliente), il tutto come conclusivamente riassunto con la comunicazione in data
10.2.2016, in risposta alle contestazioni e richiesta di sconto di controparte del 3.2.2016 (docc. CO 17 e 18 .
Ritiene la Corte che le articolate argomentazioni del Tribunale siano del tutto condivisibili nella parte in cui afferma che la ricostruzione tecnica offerta dal CTU non dimostri che la produzione di acqua di condensa nelle tubazioni sia causata dai rivetti presenti nelle stesse.
In particolare, non appare provata l'ipotesi secondo cui l'ingresso di aria umida dall'esterno, attraverso i fori centrali dei rivetti, sarebbe l'unica causa della condensa, in quanto presuppone che le tubazioni, quando l'impianto è inattivo, siano isolate e prive di altra aria: ciò, tuttavia, quando non è stato rilevato alcun meccanismo, come ad esempio una valvola terminale, che impedisca il normale ingresso dell'aria esterna a impianto fermo. Ne consegue che l'eventuale passaggio attraverso i rivetti incide in modo del tutto marginale rispetto all'apporto complessivo di aria.
Inoltre, risulta sottovalutato un elemento di rilievo sollevato dalla parte opponente, ovvero l'assenza, nelle unità PCA (non fornite dalla parte venditrice), delle pompe per l'evacuazione della condensa, pur previste dal costruttore. È pacifico che tali macchine generano, durante il funzionamento estivo in modalità di raffreddamento, quantità significative di condensa (circa
115 litri all'ora), e la mancanza delle pompe solleva il problema della destinazione di questi volumi.
I consulenti d'ufficio hanno ipotizzato che la condensa venga smaltita per gravità, senza però fornire riscontri tecnici o accertamenti specifici a supporto di tale affermazione. Al contrario, durante una prova eseguita presso l'aeroporto di Bari, è stata accertata l'emissione di acqua nebulizzata da parte dell'unità PCA, spiegabile solo con il ristagno dell'acqua nella vasca e la pagina 7 di 8 sua successiva espulsione forzata attraverso le ventole. Ciò conferma che almeno una parte della condensa viene effettivamente convogliata nelle tubazioni, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti, le cui conclusioni sono state il frutto di indagini compiute spesso su documenti non ritualmente prodotti (tanto che il collegio peritale è stato in proposito oggetto di ripetuti richiami da parte del Tribunale) e di indimostrate ipotesi (formulate astrattamente in confutazione alle osservazioni del CTP dell'appellato: cfr. conclusioni circa l'inevitabile smaltimento “per gravità” della condensa prodotta dalla mancanza di pompe di evacuazione).
Alla luce di tali considerazioni, non risulta dimostrato che la condensa presente nelle tubazioni sia imputabile a vizi di costruzione delle stesse, con conseguente riverbero a carico della parte onerata della prova.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione, ma da liquidarsi necessariamente: Cass. n. 30219/23) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 6393/2024 del Tribunale di Milano;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Parte_1 complessivi Euro 12.154 (di cui Euro 2.977 per la fase di studio, Euro 1.911 per la fase introduttiva, Euro 2.163 per la fase di trattazione ed Euro 5.103 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott.ssa Laura Sara Tragni
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