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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
616/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Sebastiano Martini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via Sette Fratelli
Cervi n. 2;
RICORRENTE contro con sede legale in Fidenza (PR), via Giorgio Perlasca n. 20/b, CP_1
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gianvito Riccio e Roberta Toschi del Foro di Milano nonché dall'Avv.to Barbara Patacchiola del Foro di Tivoli, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Milano, Corso
Europa, n. 15;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 1.09.2022 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società – Parte_1 CP_1
premettendo di avere lavorato alle dipendenze della stessa con mansioni di impiegata di 2° livello addetta al “commerciale piccoli serbatoi” – chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento comminatole con missiva del 17 marzo 2022, con conseguente reintegrazione della medesima nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento sino alla reintegra nonché alla regolarizzazione contributiva, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di avere lavorato alle dipendenze della società in qualità di impiegata di 2° livello addetta al CP_1
“commerciale piccoli serbatoi”, unità locale di Fidenza, percependo una retribuzione mensile pari a € 2.045,70 per 14 mensilità ai sensi del CCNL Terziario Distribuzione
e Servizi nonché un premio fisso mensile pari a € 1.250,00 (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) di avere prestato servizio, presso la società convenuta, dal 04.04.1997 al 31.12.2012 e successivamente dal 02.12.2013 al 28.02.2014, dal 11.11.2015 al
28.02.2016 e dal 23.11.2016 al 01.03.2022 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); c) di avere lavorato nel settore commerciale/operativo dei Piccoli Parte_2
svolgendo in misura marginale (circa il 20% dell'orario di lavoro) un'attività di c.d. supply consistente nell'assistere il direttore generale nella stesura dei piani di approvvigionamento e nell'aggiornamento del database dei prezzi;
d) che la compagine sociale della società convenuta era formata da CP_2
Amministratore Unico e socio al 54%, dalla moglie socia al 32%, e Controparte_3
dai figli e soci, rispettivamente, al 7% ciascuno (doc. 3 CP_4 Controparte_5
fasc. parte ricorrente); e) che veniva licenziata, in data 13.06.2013, Controparte_5
per aver assunto l'incarico di Direttore Generale della società Retitalia S.p.a., potenzialmente concorrente della senza l'autorizzazione dell'amministratore CP_1 unico (doc. 4 fasc. parte ricorrente); f) che la Corte d'Appello di Bologna, dinnanzi alla quale era stata impugnata la sentenza di primo grado favorevole alle ragioni della ricorrente, con sentenza passata in giudicato rigettava l'impugnazione del licenziamento;
g) che il sig. dopo il licenziamento della figlia, CP_2
nominava Direttore Generale il figlio (doc. 5 fasc. parte Persona_1
ricorrente); h) che la sig.ra a seguito di ciò, acquistava la società CP_2 CP_6
anch'essa potenzialmente concorrente della i) che, in data 29.12.2020,
[...] CP_1
decedeva il sig. l) che la società convenuta, all'assemblea del CP_2
19.01.2021, nominava la sig.ra quale Amministratore Unico (doc. 6 fasc. CP_3
parte ricorrente); m) che la società convenuta, all'assemblea dei soci, modificava lo statuto della società, nominando un consiglio di amministrazione presieduto dalla sig.ra e con i sig.ri quali amministratori delegati;
n) che la sig.ra CP_3 CP_2
rassegnava le proprie dimissioni in data 18.05.2020, e, pertanto, veniva CP_3
successivamente nominato, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il
Dott. (doc.7 fasc. parte ricorrente); o) che il Consiglio di Persona_2
Amministrazione della società convenuta, in data 15.10.2021, conferiva al dott. Per_2
poteri nel settore legale, nel settore delle risorse umane, nel settore
[...]
dell'amministrazione, nel settore della finanza, nel settore dei controlli etc, mentre ai sig.ri poteri in materia di gestione, di compravendita, acquisti, licenze e CP_2
appalti nelle aree di rispettiva competenza (doc. 8 fasc. parte ricorrente); p) di avere sempre svolto le proprie mansioni nell'ambito del settore commerciale/operativo dei
Piccoli e lubrificanti, rispondendo direttamente alla sig.ra la Pt_2 CP_7
quale, a sua volta, faceva capo al sig. q) di avere, in particolare, Persona_1
svolto le seguenti mansioni: - supporto alla Responsabile Commerciale Pt_3
nel coordinamento delle vendite;
- controllo e stampa dei registri fiscali di
[...]
carico e scarico di gasolio, lubrificanti, additivi;
- controllo e quadratura registri di magazzino;
- comunicazione giornaliera all di Parte_4
trasferimenti tra i depositi commerciali;
- denuncia telematica mensile alla medesima della movimentazione di tutti i carburanti e Parte_4 lubrificanti;
- denuncia mensile al Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) della movimentazione di gpl e lubrificanti;
- gestione dei siti internet di e CP_1
delle controllate e con CP_8 Controparte_9 Controparte_10
pubblicazione, obbligatoria per legge, su tali ultimi due, degli adempimenti richiesti da , l'Autorithy Pubblica in materia di energia;
- gestione dell'area dei siti CP_11
riservata ai clienti;
r) che la propria postazione lavorativa, per decisione del sig.
era ubicata nel medesimo ufficio della sig.ra s) di aver Persona_1 CP_7
sempre svolto la predetta attività di c.d. supply rapportandosi direttamente con il sig.
recandosi personalmente, ove necessario, nell'ufficio di Persona_1
quest'ultimo; t) che l'attività di c.d. supply, a seguito della modifica dell'organizzazione aziendale, veniva affidata alla sig.ra u) che, in Controparte_5
seguito a ciò, la sig.ra intimava alla ricorrente di trasferirsi in una Controparte_5
postazione attigua al suo ufficio;
v) che il coamministratore delegato e codirettore si opponeva a tale decisione;
z) che, tuttavia, in spregio di tali Persona_1
indicazioni, la ricorrente riceveva una missiva del seguente tenore: “in un'ottica di razionalizzazione organizzativa delle proprie strutture operative e fatte salve le Sue attuali mansioni, (la Società, n.d.r.) ha deciso di spostare la Sua postazione di lavoro all'interno dell'ufficio Supply collocato presso la palazzina verde primo piano”; aa) che, in data 23 febbraio 2022, la ricorrente opponeva il proprio rifiuto all'adempimento della disposizione aziendale ricevuta, indicando, per iscritto, le motivazioni che la inducevano ad osservare tale contegno;
bb) che, con lettera datata
1° marzo 2022 e consegnata alla lavoratrice in parti data, l'azienda contestava in via disciplinare alla ricorrente il contegno assunto, disponendo, altresì, la sospensione cautelare dal servizio della medesima (doc. 9 fasc. parte ricorrente); cc) che la lavoratrice rendeva le proprie giustificazioni per iscritto, con missiva del 3 marzo
2022, così argomentando: “(…) il Presidente è il Responsabile Funzionale ma non gerarchico del personale;
(…) prima di formulare una contestazione di addebito avreste dovuto riformulare la disposizione e verificare se avessi obbedito (…) ritengo quindi illegittimo lo spostamento di postazione lavorativa perchè, in difetto di motivi razionali, è esclusivamente discriminatorio” (doc. 9 bis fascicolo parte ricorrente); dd) che la società convenuta, ritenendo tali giustificazioni non accoglibili, con missiva datata 17 marzo 2022, comunicava alla ricorrente il licenziamento per giusta causa, così scrivendo: “Il tenore delle giustificazioni da Lei rese comprova la Sua grave insubordinazione, tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la scrivente e legittimare, pertanto, l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa per le motivazioni di seguito esplicitate. Ella, in primis, ha disconosciuto l'esistenza della Direzione aziendale e sia nella Sua lettera di giustificazioni che nella precedente comunicazione del 23 febbraio u.s. ha ritenuto di qualificare come “inesistente” l'ordine di servizio con il quale la scrivente La ha invitata a prendere possesso della postazione di lavoro all'interno dell'Ufficio
Supply collocato presso la Palazzina verde, piano primo. Il Suo rifiuto di adempiere all'ordine impartitoLe e la Sua contestazione circa l'esistenza della Direzione
Aziendale rappresentano non solo una gravissima forma di insubordinazione ma anche una condotta atta a denigrare l'immagine e il ruolo del Presedente del
Consiglio di Amministrazione, dott. firmatario dell'ordine di Persona_2
servizio del 22 febbraio u.s. Al dott. , come a Lei perfettamente noto in Per_2
qualità di destinataria della email della del 1° dicembre Parte_5
2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha attribuito deleghe di poteri esercitabili a firma singola in molteplici aree organizzative, ivi inclusa l'area Risorse
Umane, sì che il Suo disconoscimento dei poteri del Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società si appalesa come del tutto infondato. La Sua critica, oltre ad essere infondata, si caratterizza anche in senso ingiurioso e lesivo per il dott.
, il cui ordine di servizio Ella ha qualificato come “illegittimo” e “in difetto Per_2
di motivi razionali totalmente discriminatorio”. Premesso quanto sopra, non corrisponde al vero che esisterebbe “una complessità” nella quale per Lei sarebbe
“difficile orientarsi”: i poteri ed il ruolo del Dott. , firmatario dell'ordine di Per_2
servizio del 22 febbraio, sono chiari, pacifici e incontestati sì che era Suo preciso dovere quello di adempiere tempestivamente all'ordine impartitoLe, risultando del tutto infondata e illogica la Sua pretesa di “riformulazione” della disposizione e successiva verifica, da parte delle scrivente, della Sua condotta adempiente. Sul punto Le rammentiamo, peraltro, che la scrivente, ben prima della consegna dell'ordine di servizio del 22 febbraio u.s., Le aveva richiesto in molteplici incontri di prendere postazione presso l'Ufficio Supply ed Ella ha sempre rifiutato di adempiere.
Quanto al merito delle Sue giustificazioni, le stesse sono del tutto infondate e inveritiere per le ragioni di seguito esposte. Ella ha affermato che il trasferimento della Sua postazione lavorativa sarebbe “arbitrario” in quanto svolgerebbe l'80% della Sua attività alle dipendenze dell'A.D Gianpaolo Zucchi e “solo” il 20% alle dipendenze dell'A.D. Patrizia Zucchi. Premesso che il dipendente è tenuto ad adempiere agli ordini impartiti e che l'unica esimente è rappresentata dal rifiuto di adempiere a degli ordini illeciti (fattispecie, questa, pacificamente non ricorrente nel nostro caso), non corrisponde al vero che Ella svolga l'80% della Sua attività alle dipendenze dell'A.D. Gianpaolo Zucchi, risultando vero il contrario, ossia che l'80% della Sua attività sia resa in favore dell'Ufficio Supply. Stante la prevalenza delle mansioni da Lei svolte per l'Ufficio Supply, la richiesta di spostare la Sua postazione di lavoro presso gli uffici ove sono ubicati gli altri colleghi di detto ufficio e la dott.ssa è del tutto razionale e logica e priva di qualsivoglia natura Controparte_5
discriminatoria, come da Lei vanamente affermato (…)” (doc. 10 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente eccepiva: - la nullità del recesso datoriale, in quanto ritorsivo, e, in particolare, in quanto comminato unicamente a fronte della decisione della lavoratrice di obbedire ad una disposizione impartita dal coamministratore delegato e codirettore generale con il quale la Persona_1
sorella aveva aspre conflittualità e del quale la ricorrente era sempre stata CP_2
fedele collaboratrice;
- l'illegittimità del comminato licenziamento, stante l'insussistenza della ragione giustificativa posta alla base del recesso datoriale, avendo la lavoratrice adempiuto ad una direttiva impartita dal proprio diretto superiore gerarchico, nonché, comunque, la sproporzione tra la gravità del fatto contestato e la misura della sanzione disciplinare in concreto comminata.
Tanto premesso ed esposto, la ricorrente instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo e vessatorio: per gli effetti dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e pagare a favore della medesima un'indennità pari al numero di mensilità intercorse tra la data di licenziamento (1/3/2022) e quella di effettiva reintegra, considerando quale mensilità l'ultima utile ai fini del calcolo del
TFR, pari ad € 3.295,70, oltre a rivalutazione ed interessi nonché al versamento all' dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge per il medesimo periodo CP_12
intercorso tra il licenziamento e la data della reintegra (art. 2 D. Lgs. 23/2015).
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che i fatti contestati non sussistono e/o non sono disciplinarmente rilevanti, annullare quindi il licenziamento e, per gli effetti, dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a pagare a favore della medesima un'indennità pari al numero delle mensilità intercorse tra la data di licenziamento (1/3/2022) e quella di effettiva reintegra, con il massimo di 12, considerando quale mensilità l'ultima utile ai fini del calcolo del TFR, pari ad € 3.295,70, oltre a rivalutazione ed interessi nonché al versamento all' dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge per il CP_12
medesimo periodo intercorso tra il licenziamento e la data della reintegra (art. 3 Co.
2 D. Lgs. 23/2015).
IN VIA DI ESTREMA SUBORDINAZIONE E CON RISERVA DI GRAVAME: accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento né per giustificato motivo soggettivo né per giusta causa, in quanto il licenziamento è palesemente sproporzionato rispetto ai fatti contestati alla ricorrente e al suo virtuoso pluriennale comportamento sul lavoro;
dichiarare estinto il rapporto di lavoro altresì dichiarando illegittimo il licenziamento intimato;
accertare e dichiarare che alla ricorrente spetta un'indennità risarcitoria pari a 3 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio (art. 3 1° Co. D. Lgs. 23/2015), che l'anzianità di servizio è pari a 5,25 anni, che l'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
è di € 3.295,70; altresì accertare e dichiarare che alla ricorrente spetta aggiuntivamente l'indennità sostitutiva del preavviso pari a 2 mensilità retributive;
per gli effetti dichiarare tenuta e condannare la convenuta a pagare alla ricorrente un'indennità risarcitoria pari a 15,75 mensilità (5,25 x 3 = 15,75) e l'indennità sostitutiva del preavviso pari a 2 mensilità, per un totale di 17,75 mensilità, pari ad un importo di € 58.498,67 (17,75 x 3.295,70 = 58.498,67), da maggiorarsi per rivalutazione ed interessi.
IN TUTTI I CASI: con il favore di competenze e spese legali da distrarsi a favore dell'avv. Sebastiano Martini, anticipatario”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 27.01.2023, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, la decadenza dal potere di CP_1
impugnativa del licenziamento, e contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese attoree, delle quali domandava la reiezione.
1.3. Fallito il tentativo di bonaria composizione della lite, la causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 24.06.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere, dunque, accolto per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dell'impugnativa di licenziamento spiegata dalla parte resistente. Quest'ultima ha eccepito che la ricorrente non ha dato conto, nella parte narrativa dell'atto introduttivo, di aver tempestivamente impugnato l'atto di recesso datoriale in sede stragiudiziale, né ha prodotto in giudizio documentazione suscettibile di attestare la rituale proposizione della predetta impugnativa, essendo, dunque, decaduta dalla relativa prova.
Tale doglianza è palesemente infondata ove solo si consideri che – come dedotto dalla lavoratrice - la convenuta ha sollevato l'eccezione di decadenza CP_1
nella sua memoria di costituzione e difesa e la ricorrente, in sede di memoria di replica, depositata in data 25.9.2023, cioè, nella prima difesa utile, ha specificatamente dedotto di aver “impugnato stragiudizialmente il licenziamento con lettera in data 14/4/2022, ricevuta dalla Società in pari data”, provvedendo, altresì, al deposito della predetta documentazione (doc. 13 fasc. parte ricorrente).
Ribadito, invero, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel rito del lavoro, l'omessa indicazione di un documento, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e l'omesso deposito del medesimo contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla relativa produzione salvo che la produzione non sia giustificata dall'evolversi della vicenda processuale nel tempo, successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, risulta d'immediata evidenza come, nel caso di specie, la necessità di indicare e depositare la lettera di impugnazione del licenziamento è sorta per effetto della difesa della Società datrice di lavoro e, pertanto, a seguito del contraddittorio fra le parti;
tale onere è stato ritualmente e tempestivamente adempiuto dalla ricorrente nell'ambito della prima difesa utile ovvero in sede di replica alla proposizione dell'eccezione.
2.3. Nel merito, deve premettersi che, vertendosi in tema di licenziamento disciplinare, trovano applicazione i principi affermati dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, secondo cui “In tema di licenziamento, l'art. 5 della L. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 7830/18 e n. 17108/16); in questi termini, anche la più recente decisione della Suprema Corte n. 113/2020.
In altri termini, secondo il consolidato orientamento del Giudice di Legittimità, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 della L. n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato al dipendente e posto alla base del licenziamento impugnato, ricadendo sul lavoratore solo l'onere della prova in senso contrario, ossia di provare, ad esempio, una diversa dinamica dei fatti contestati o “fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte”;
e, ciò, quindi, sempre nel presupposto che il datore di lavoro abbia già assolto l'onere della prova che su di esso gravava.
2.4. Ciò posto in tema di principi generali sul riparto dell'onere probatorio nel licenziamento disciplinare, appare opportuno prendere le mosse dall'esame della lettera di contestazione disciplinare (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente) posta alla base del licenziamento, dal seguente contenuto: “Con la presente, ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. e degli artt. 238 e ss. del
CCNL applicato, Le viene contestato quanto segue. La Società, in occasione degli incontri con Lei tenutisi da ultimo nel mese di febbraio 2022, Le ha richiesto di prendere posizione all'interno dell'Ufficio Supply collocato presso la Palazzina
“verde”, piano primo. Con ordine di servizio del 22 febbraio 2022, firmato dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dottor , e da Lei Persona_2
ricevuto in pari data, Le è stato nuovamente richiesto quanto segue: “Gentile
Signora, come Le è stato anticipato verbalmente nei giorni scorsi, la Direzione
Aziendale, in un'ottica di razionalizzazione organizzativa delle proprie strutture operative e fatte salve le Sue attuali mansioni, ha deciso di spostare la Sua postazione di lavoro all'interno dell'Ufficio Supply collocato presso la Palazzina “verde”, piano primo. Pertanto, la S.V. è invitata a prendere possesso della nuova postazione entro la data del prossimo 23.02.2022. Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità di supporto nella fase di trasferimento dei Suoi effetti personali e della strumentazione informatica e telefonica in Sua dotazione, cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti. Firmato: La Direzione Dott. Dal Lago”. Per_2
Nonostante quanto sopra, Lei si è rifiutata di prendere servizio presso la postazione indicata e in data 23 febbraio u.s. ha consegnato alla Società, nella persona della
Sig.ra una comunicazione ripollante, inter alia, le seguenti Persona_3
affermazioni: (...) Non posso rispettare la posizione aziendale (...) Non esiste una
Direzione Aziendale che è l'Ente che emana la disposizione (..) Logica e buonsenso mi inducono a ritenere inesistente un provvedimento proveniente da un Ente inesistente (...) Razionalità e buon senso indicano di continuare l'attuale situazione, cioè il mantenimento della mia postazione di lavoro dove essa è attualmente (...) Se
l'Amministratore Delegato mi dirà che è razionale che io sposti la Persona_1
mia postazione di lavoro, obbedirò senza ulteriore indugio (...). Restiamo in attesa di ricevere Sue eventuali giustificazioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente. Nel frattempo, fermo il Suo diritto al trattamento retributivo, Le comunichiamo la sospensione cautelare dal servizio sino al compimento del procedimento disciplinare in atto.
Dal contenuto della lettera di contestazione disciplinare - che vale anche a delimitare i confini motivazionali su cui si fonda il recesso e su cui deve anche concentrarsi l'accertamento giudiziario - risulta, dunque, che la società convenuta ha sostanzialmente imputato alla lavoratrice una serie di condotte contrarie ai doveri di diligenza e fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.
Con la predetta missiva di contestazione, in particolare, la datrice di lavoro ha contestato alla ricorrente l'inadempimento alla disposizione ricevuta dal Dott. Per_2
in ordine al trasferimento della propria postazione lavorativa;
contegno, questo,
[...]
che – ad avviso della società convenuta – risulta suscettibile di integrare, non soltanto una “gravissima forma di insubordinazione”, ma, altresì, una “condotta atta a denigrare l'immagine e il ruolo del Presedente del Consiglio di Amministrazione”.
2.5. Orbene, anticipando gli esiti della presente disamina, occorre evidenziare che, nella fattispecie in controversia, da un lato, il fatto contestato, nella sua materialità, è stato serenamente ammesso dalla stessa lavoratrice, non solo in sede di giustificazioni, ma, altresì, nella presente sede di giudizio e, dall'altro, la rilevanza disciplinare della condotta contestata – sia pur in forme diverse da quelle denunciate dalla datrice di lavoro – risulta pacifica.
Sotto tale ultimo profilo, occorre, invero, evidenziare che - configurandosi la condotta contestata alla ricorrente quale consapevole inosservanza di una disposizione aziendale ricevuta da un proprio, diretto, superiore gerarchico – la rilevanza disciplinare di tale contegno, sotto un profilo generale ed astratto (e fatte salve le considerazioni che si andranno ad esporre in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, di una causa di esclusione dell'antigiuridicità), è indubbia alla stregua delle disposizioni di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c., costituendo, ad un tempo, tanto violazione dell'obbligo di fedeltà, quanto inadempimento del dovere di diligenza.
E, tuttavia, tali condotte non risultano suscettibili di integrare, a differenza di quanto dedotto da parte datoriale, né una “forma di insubordinazione”, né, tantomeno, una
“condotta atta a denigrare l'immagine e il ruolo del Presedente del Consiglio di amministrazione”.
Sotto il primo profilo, occorre, invero, evidenziare che, nell'ipotesi di licenziamento per insubordinazione, la valutazione non attiene alla mera sussistenza di un'inosservanza delle direttive e degli ordini impartiti dal datore di lavoro (ossia di una condizione che renderebbe la previsione contrattuale pleonastica rispetto al principio generale della risolubilità del contratto per inadempimento, cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., 3 marzo 1992, n. 2573), né di un comportamento meramente ingiurioso del lavoratore (che, a determinate condizioni, senz'altro può costituire giusta causa di risoluzione del rapporto, ma che, di per sé solo considerato, non costituisce insubordinazione vera e propria), bensì alla verifica della sussistenza di un'aperta contestazione dei poteri datoriali tale da provocare la totale perdita di fiducia da parte del datore di lavoro.
Trattasi di una condizione che ricorre ogni qualvolta la mancanza del lavoratore implichi la consapevole ribellione nei confronti dell'imprenditore e, nel caso di specie, non si ritiene che essa ricorra, avendo la lavoratrice puntualmente e rigorosamente motivato il rifiuto opposto all'ordine di servizio ricevuto.
Né, peraltro, ad avviso di questo Giudice, la condotta posta in essere dalla lavoratrice risulta oggettivamente suscettibile di compromettere l'immagine e il ruolo del
Presedente del Consiglio di amministrazione.
Rilevando preliminarmente che, da un lato, i toni e le espressioni impiegate dalla ricorrente sono stati rispettosi e continenti, e che, dall'altro, il confronto dialettico è rimasto confinato ai soli soggetti coinvolti (non potendosi, dunque, discorrere di condotte suscettibili di integrare forme di diffamazione che coinvolgono, per definizione, soggetti terzi rispetto all'autore e al destinatario delle dichiarazioni potenzialmente offensive), occorre rilevare che la condotta tenuta dalla ricorrente – che, si ribadisce, ha motivato il proprio diniego, nell'ambito di un sereno confronto dialettico con i vertici aziendali, sulla scorta di articolate e, per quanto si dirà più diffusamente nel prosieguo, fondate argomentazioni - non manifesta indifferenza per quella declinazione di rispetto che attiene al contesto prettamente lavorativo e gerarchico - funzionale.
Premesso che, come più volte precisato da questo Giudice, il rispetto nei confronti dei superiori (siano essi diretti o indiretti) non rappresenta conseguenza di un'anacronistica forma di sudditanza o asservimento, ma semplicemente lo strumento primo per garantire che nelle realtà sociali complesse e organizzate - quale senz'altro
è quella aziendale - sia sempre assicurato il fisiologico e corretto svolgimento dei rapporti, è da rilevarsi che al prestatore di lavoro non è impedito di reagire a fronte del comportamento inopportuno o illegittimo del datore di lavoro, ma gli è fatto obbligo di farlo sempre e, comunque, nel rispetto dei valori propri del vivere civile, adeguando le proprie azioni al contesto nel quale opera;
circostanze che, nel caso di specie, per le motivazioni indicate, si sono verificate.
Peraltro, come anticipato, nel caso di specie, ricorre una causa di esclusione dell'antigiuridicità della condotta inadempitiva disciplinarmente rilevante, avendo la lavoratrice agito in adempimento di un dovere, ossia dell'ordine, di segno contrario rispetto a quello inadempiuto, ricevuto dal Dott. di talché, tale fatto, CP_2
nonostante la sua conformità alla fattispecie astratta, risulta non punibile in concreto in quanto imposto.
L'istruttoria svolta ha portato all'accertamento di un quadro del tutto coerente ed univoco rispetto alla ricostruzione fattuale operata dalla lavoratrice.
L'istruttoria condotta ha, infatti, consentito anzitutto di appurare che l'area aziendale per la quale la signora prestava attività lavorativa in misura prevalente, era Pt_1
rappresentata dal Settore Commerciale Piccoli Serbatoi e Oli Lubrificanti;
settore che, all'epoca dei fatti, aveva, al vertice, quale Amministratore Delegato, il sig.
Persona_1
Tale circostanza è stata, invero, confermata, sia dalla teste sia dal teste CP_7 CP_2
e, peraltro, non sconfessata dai testimoni citati dalla parte resistente.
Alla domanda, capitolata con il n. 2 del ricorso - “Vero che dopo la morte del signor
e la revoca della procura di Direttore Generale al sig. CP_2 Per_1
la ricorrente svolgeva le attività di cui al precedente capitolo 1
[...]
(Commerciale Piccoli Serbatoi e Oli Lubrificanti, n.d.r.) rispettivamente all'80% alle dipendenze dirette del quadro e indirette dell'amministratore delegato CP_7
e al 20% di Supply Chain, alle dipendenze dell'amministratrice Persona_1
delegata sig.ra ”, la prima ha così riferito: “Sì, vero” ed il secondo Controparte_5
ha così dichiarato: “Confermo con la precisazione già fatta”, cioè che “le mansioni di
Supply erano residuali”.
Escusso, poi, in ordine alle ulteriori circostanze di cui al capitolo 4 del ricorso, il sig.
- alla domanda “Vero che nella sua qualità di coamministratore delegato di CP_2
ha ordinato alla ricorrente di non spostare la sua postazione CP_1 lavorativa, nonostante la diversa richiesta di altri vertici aziendali?” – ha, così, dichiarato: “Confermo; preciso che in quel momento, senza che vi sia stata sul punto alcuna discussione, alla ricorrente è stato imposto uno spostamento logistico dell'ufficio nonché un mutamento delle mansioni;
a questo punto è stato posto il mio diniego”.
Tale circostanza emerge, peraltro, documentalmente dal documento prodotto dalla parte ricorrente sub allegato 11; trattasi, in particolare, della missiva a mezzo della quale il sig. in data 2.03.2022, ha così scritto al Presidente della Persona_1
società convenuta: “Le ricordo che la signora svolge per l'80% del suo tempo Pt_1
di lavoro attività per l'Area della quale sono amministratore delegato e, quindi, ogni decisione a lei relativa dovrebbe essere concertata con me. Avrebbe dovuto essere concertata con me la decisione di spostare la sua postazione lavorativa”.
Alla stregua delle predette circostanze, deve, dunque, concludersi che – ricorrendo, nella fattispecie in controversia, la causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto rappresentata dall'adempimento del dovere – il fatto contestato non sia, in concreto, disciplinarmente rilevante.
2.6. La ricorrente ha, poi, dedotto che il licenziamento sarebbe connotato da un intento ritorsivo, in quanto comminato unicamente a fronte della decisione della lavoratrice di obbedire ad una disposizione impartita dal coamministratore delegato e codirettore generale con il quale la sorella aveva aspre Persona_1 CP_5
conflittualità e del quale la ricorrente era sempre stata fedele collaboratrice.
Tuttavia, tale ricostruzione non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1345 c.c., come noto, perché possa ritenersi nullo un licenziamento per motivo illecito determinante, è necessario che il motivo illecito sia l'unico e reale fondamento del recesso.
Il panorama giurisprudenziale è, invero, del tutto univoco nel ritenere la prova che l'intento ritorsivo datoriale debba aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento.
Orbene, nel caso di specie, l'astratta valenza disciplinare delle condotte poste alla base del licenziamento nonché l'oggettiva incertezza – riconosciuta dalla stessa ricorrente – in ordine alla ripartizione dei rispettivi ambiti di competenza tra i vertici societari in epoca immediatamente successiva alla riorganizzazione aziendale e alla ridefinizione delle deleghe e dei poteri incidono in senso negativo circa la richiesta, svolta in via principale, di accertamento di un profilo di nullità del licenziamento per motivo ritorsivo, dal momento che il dedotto motivo illecito – il cui accertamento deve essere operato dal giudice muovendo da una prospettiva ex ante - non può dirsi aver avuto un'efficacia determinativa ed esclusiva del recesso.
2.7. Quanto alle conseguenze della illegittimità del recesso datoriale, deve premettersi che - in ragione della data di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato (9.04.2018) - e della dimensione aziendale (pacificamente superiore ai 15 dipendenti), trova applicazione l'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015.
Come noto, tale norma, al comma 1, prevede una tutela indennitaria, divenuta applicabile, in via generale e di regola, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, salvi i casi disciplinati dal secondo comma.
Il comma 2 mantiene, invece, la tutela reintegratoria esclusivamente per “le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”.
In tali casi “il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene debba farsi applicazione del comma 2 dell'art. 3, in quanto, per pacifico principio giurisprudenziale, il fatto posto alla base del licenziamento, per essere ritenuto materialmente sussistente, deve essere - oltreché addebitabile al lavoratore – anche disciplinarmente rilevante;
rilevanza disciplinare che, nel caso di specie, è da escludersi, in concreto, alla stregua della ricorrenza di una causa di esclusione di antigiuridicità del fatto.
Sulla base delle già espresse ragioni, invero, la ricorrente ha dimostrato l'insussistenza del fatto materiale contestatole, in quanto il rifiuto di adempiere all'ordine di trasferimento della propria postazione lavorativa trova giustificazione nella necessità di adempiere alla disposizione impartita dall'Amministratore Delegato della società – Dott. - ed è sì materialmente esistente, ma Persona_1
disciplinarmente irrilevante e lecito, in quanto posto in essere in adempimento di un dovere, di segno opposto rispetto alla direttiva impartita dal Dott. . Per_2
Pertanto, la resistente deve essere condannata alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad Euro 3.295,70)1, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle dodici mensilità.
Dagli importi così determinati, deve essere detratto l'aliunde perceptum, essendo dimostrato che, a seguito del licenziamento, la signora ha ripreso a lavorare Pt_1
altrove, percependo emolumenti di natura retributiva.
Discende, altresì, dalla legge, in ragione della tutela applicata, il diritto della ricorrente ad ottenere dal datore il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.664,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con missiva del 17.03.2022, e, per l'effetto, in applicazione della tutela di cui all'art. 3, comma II°, D. Lgs. 23/2015, annulla il predetto licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle dodici mensilità, dedotto quanto la lavoratrice abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
2. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite a favore CP_1
della ricorrente, spese che si liquidano in euro 5.664,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali, somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il giorno 24 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In ordine all'ammontare della retribuzione utile, deve, invero, prendersi atto delle non contestate indicazioni fornite dalla parte ricorrente, secondo cui la retribuzione spettante è pari ad Euro
3.295,70.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
616/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Sebastiano Martini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via Sette Fratelli
Cervi n. 2;
RICORRENTE contro con sede legale in Fidenza (PR), via Giorgio Perlasca n. 20/b, CP_1
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gianvito Riccio e Roberta Toschi del Foro di Milano nonché dall'Avv.to Barbara Patacchiola del Foro di Tivoli, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Milano, Corso
Europa, n. 15;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 1.09.2022 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società – Parte_1 CP_1
premettendo di avere lavorato alle dipendenze della stessa con mansioni di impiegata di 2° livello addetta al “commerciale piccoli serbatoi” – chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento comminatole con missiva del 17 marzo 2022, con conseguente reintegrazione della medesima nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento sino alla reintegra nonché alla regolarizzazione contributiva, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di avere lavorato alle dipendenze della società in qualità di impiegata di 2° livello addetta al CP_1
“commerciale piccoli serbatoi”, unità locale di Fidenza, percependo una retribuzione mensile pari a € 2.045,70 per 14 mensilità ai sensi del CCNL Terziario Distribuzione
e Servizi nonché un premio fisso mensile pari a € 1.250,00 (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) di avere prestato servizio, presso la società convenuta, dal 04.04.1997 al 31.12.2012 e successivamente dal 02.12.2013 al 28.02.2014, dal 11.11.2015 al
28.02.2016 e dal 23.11.2016 al 01.03.2022 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); c) di avere lavorato nel settore commerciale/operativo dei Piccoli Parte_2
svolgendo in misura marginale (circa il 20% dell'orario di lavoro) un'attività di c.d. supply consistente nell'assistere il direttore generale nella stesura dei piani di approvvigionamento e nell'aggiornamento del database dei prezzi;
d) che la compagine sociale della società convenuta era formata da CP_2
Amministratore Unico e socio al 54%, dalla moglie socia al 32%, e Controparte_3
dai figli e soci, rispettivamente, al 7% ciascuno (doc. 3 CP_4 Controparte_5
fasc. parte ricorrente); e) che veniva licenziata, in data 13.06.2013, Controparte_5
per aver assunto l'incarico di Direttore Generale della società Retitalia S.p.a., potenzialmente concorrente della senza l'autorizzazione dell'amministratore CP_1 unico (doc. 4 fasc. parte ricorrente); f) che la Corte d'Appello di Bologna, dinnanzi alla quale era stata impugnata la sentenza di primo grado favorevole alle ragioni della ricorrente, con sentenza passata in giudicato rigettava l'impugnazione del licenziamento;
g) che il sig. dopo il licenziamento della figlia, CP_2
nominava Direttore Generale il figlio (doc. 5 fasc. parte Persona_1
ricorrente); h) che la sig.ra a seguito di ciò, acquistava la società CP_2 CP_6
anch'essa potenzialmente concorrente della i) che, in data 29.12.2020,
[...] CP_1
decedeva il sig. l) che la società convenuta, all'assemblea del CP_2
19.01.2021, nominava la sig.ra quale Amministratore Unico (doc. 6 fasc. CP_3
parte ricorrente); m) che la società convenuta, all'assemblea dei soci, modificava lo statuto della società, nominando un consiglio di amministrazione presieduto dalla sig.ra e con i sig.ri quali amministratori delegati;
n) che la sig.ra CP_3 CP_2
rassegnava le proprie dimissioni in data 18.05.2020, e, pertanto, veniva CP_3
successivamente nominato, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il
Dott. (doc.7 fasc. parte ricorrente); o) che il Consiglio di Persona_2
Amministrazione della società convenuta, in data 15.10.2021, conferiva al dott. Per_2
poteri nel settore legale, nel settore delle risorse umane, nel settore
[...]
dell'amministrazione, nel settore della finanza, nel settore dei controlli etc, mentre ai sig.ri poteri in materia di gestione, di compravendita, acquisti, licenze e CP_2
appalti nelle aree di rispettiva competenza (doc. 8 fasc. parte ricorrente); p) di avere sempre svolto le proprie mansioni nell'ambito del settore commerciale/operativo dei
Piccoli e lubrificanti, rispondendo direttamente alla sig.ra la Pt_2 CP_7
quale, a sua volta, faceva capo al sig. q) di avere, in particolare, Persona_1
svolto le seguenti mansioni: - supporto alla Responsabile Commerciale Pt_3
nel coordinamento delle vendite;
- controllo e stampa dei registri fiscali di
[...]
carico e scarico di gasolio, lubrificanti, additivi;
- controllo e quadratura registri di magazzino;
- comunicazione giornaliera all di Parte_4
trasferimenti tra i depositi commerciali;
- denuncia telematica mensile alla medesima della movimentazione di tutti i carburanti e Parte_4 lubrificanti;
- denuncia mensile al Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) della movimentazione di gpl e lubrificanti;
- gestione dei siti internet di e CP_1
delle controllate e con CP_8 Controparte_9 Controparte_10
pubblicazione, obbligatoria per legge, su tali ultimi due, degli adempimenti richiesti da , l'Autorithy Pubblica in materia di energia;
- gestione dell'area dei siti CP_11
riservata ai clienti;
r) che la propria postazione lavorativa, per decisione del sig.
era ubicata nel medesimo ufficio della sig.ra s) di aver Persona_1 CP_7
sempre svolto la predetta attività di c.d. supply rapportandosi direttamente con il sig.
recandosi personalmente, ove necessario, nell'ufficio di Persona_1
quest'ultimo; t) che l'attività di c.d. supply, a seguito della modifica dell'organizzazione aziendale, veniva affidata alla sig.ra u) che, in Controparte_5
seguito a ciò, la sig.ra intimava alla ricorrente di trasferirsi in una Controparte_5
postazione attigua al suo ufficio;
v) che il coamministratore delegato e codirettore si opponeva a tale decisione;
z) che, tuttavia, in spregio di tali Persona_1
indicazioni, la ricorrente riceveva una missiva del seguente tenore: “in un'ottica di razionalizzazione organizzativa delle proprie strutture operative e fatte salve le Sue attuali mansioni, (la Società, n.d.r.) ha deciso di spostare la Sua postazione di lavoro all'interno dell'ufficio Supply collocato presso la palazzina verde primo piano”; aa) che, in data 23 febbraio 2022, la ricorrente opponeva il proprio rifiuto all'adempimento della disposizione aziendale ricevuta, indicando, per iscritto, le motivazioni che la inducevano ad osservare tale contegno;
bb) che, con lettera datata
1° marzo 2022 e consegnata alla lavoratrice in parti data, l'azienda contestava in via disciplinare alla ricorrente il contegno assunto, disponendo, altresì, la sospensione cautelare dal servizio della medesima (doc. 9 fasc. parte ricorrente); cc) che la lavoratrice rendeva le proprie giustificazioni per iscritto, con missiva del 3 marzo
2022, così argomentando: “(…) il Presidente è il Responsabile Funzionale ma non gerarchico del personale;
(…) prima di formulare una contestazione di addebito avreste dovuto riformulare la disposizione e verificare se avessi obbedito (…) ritengo quindi illegittimo lo spostamento di postazione lavorativa perchè, in difetto di motivi razionali, è esclusivamente discriminatorio” (doc. 9 bis fascicolo parte ricorrente); dd) che la società convenuta, ritenendo tali giustificazioni non accoglibili, con missiva datata 17 marzo 2022, comunicava alla ricorrente il licenziamento per giusta causa, così scrivendo: “Il tenore delle giustificazioni da Lei rese comprova la Sua grave insubordinazione, tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la scrivente e legittimare, pertanto, l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa per le motivazioni di seguito esplicitate. Ella, in primis, ha disconosciuto l'esistenza della Direzione aziendale e sia nella Sua lettera di giustificazioni che nella precedente comunicazione del 23 febbraio u.s. ha ritenuto di qualificare come “inesistente” l'ordine di servizio con il quale la scrivente La ha invitata a prendere possesso della postazione di lavoro all'interno dell'Ufficio
Supply collocato presso la Palazzina verde, piano primo. Il Suo rifiuto di adempiere all'ordine impartitoLe e la Sua contestazione circa l'esistenza della Direzione
Aziendale rappresentano non solo una gravissima forma di insubordinazione ma anche una condotta atta a denigrare l'immagine e il ruolo del Presedente del
Consiglio di Amministrazione, dott. firmatario dell'ordine di Persona_2
servizio del 22 febbraio u.s. Al dott. , come a Lei perfettamente noto in Per_2
qualità di destinataria della email della del 1° dicembre Parte_5
2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha attribuito deleghe di poteri esercitabili a firma singola in molteplici aree organizzative, ivi inclusa l'area Risorse
Umane, sì che il Suo disconoscimento dei poteri del Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società si appalesa come del tutto infondato. La Sua critica, oltre ad essere infondata, si caratterizza anche in senso ingiurioso e lesivo per il dott.
, il cui ordine di servizio Ella ha qualificato come “illegittimo” e “in difetto Per_2
di motivi razionali totalmente discriminatorio”. Premesso quanto sopra, non corrisponde al vero che esisterebbe “una complessità” nella quale per Lei sarebbe
“difficile orientarsi”: i poteri ed il ruolo del Dott. , firmatario dell'ordine di Per_2
servizio del 22 febbraio, sono chiari, pacifici e incontestati sì che era Suo preciso dovere quello di adempiere tempestivamente all'ordine impartitoLe, risultando del tutto infondata e illogica la Sua pretesa di “riformulazione” della disposizione e successiva verifica, da parte delle scrivente, della Sua condotta adempiente. Sul punto Le rammentiamo, peraltro, che la scrivente, ben prima della consegna dell'ordine di servizio del 22 febbraio u.s., Le aveva richiesto in molteplici incontri di prendere postazione presso l'Ufficio Supply ed Ella ha sempre rifiutato di adempiere.
Quanto al merito delle Sue giustificazioni, le stesse sono del tutto infondate e inveritiere per le ragioni di seguito esposte. Ella ha affermato che il trasferimento della Sua postazione lavorativa sarebbe “arbitrario” in quanto svolgerebbe l'80% della Sua attività alle dipendenze dell'A.D Gianpaolo Zucchi e “solo” il 20% alle dipendenze dell'A.D. Patrizia Zucchi. Premesso che il dipendente è tenuto ad adempiere agli ordini impartiti e che l'unica esimente è rappresentata dal rifiuto di adempiere a degli ordini illeciti (fattispecie, questa, pacificamente non ricorrente nel nostro caso), non corrisponde al vero che Ella svolga l'80% della Sua attività alle dipendenze dell'A.D. Gianpaolo Zucchi, risultando vero il contrario, ossia che l'80% della Sua attività sia resa in favore dell'Ufficio Supply. Stante la prevalenza delle mansioni da Lei svolte per l'Ufficio Supply, la richiesta di spostare la Sua postazione di lavoro presso gli uffici ove sono ubicati gli altri colleghi di detto ufficio e la dott.ssa è del tutto razionale e logica e priva di qualsivoglia natura Controparte_5
discriminatoria, come da Lei vanamente affermato (…)” (doc. 10 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente eccepiva: - la nullità del recesso datoriale, in quanto ritorsivo, e, in particolare, in quanto comminato unicamente a fronte della decisione della lavoratrice di obbedire ad una disposizione impartita dal coamministratore delegato e codirettore generale con il quale la Persona_1
sorella aveva aspre conflittualità e del quale la ricorrente era sempre stata CP_2
fedele collaboratrice;
- l'illegittimità del comminato licenziamento, stante l'insussistenza della ragione giustificativa posta alla base del recesso datoriale, avendo la lavoratrice adempiuto ad una direttiva impartita dal proprio diretto superiore gerarchico, nonché, comunque, la sproporzione tra la gravità del fatto contestato e la misura della sanzione disciplinare in concreto comminata.
Tanto premesso ed esposto, la ricorrente instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo e vessatorio: per gli effetti dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e pagare a favore della medesima un'indennità pari al numero di mensilità intercorse tra la data di licenziamento (1/3/2022) e quella di effettiva reintegra, considerando quale mensilità l'ultima utile ai fini del calcolo del
TFR, pari ad € 3.295,70, oltre a rivalutazione ed interessi nonché al versamento all' dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge per il medesimo periodo CP_12
intercorso tra il licenziamento e la data della reintegra (art. 2 D. Lgs. 23/2015).
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che i fatti contestati non sussistono e/o non sono disciplinarmente rilevanti, annullare quindi il licenziamento e, per gli effetti, dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a pagare a favore della medesima un'indennità pari al numero delle mensilità intercorse tra la data di licenziamento (1/3/2022) e quella di effettiva reintegra, con il massimo di 12, considerando quale mensilità l'ultima utile ai fini del calcolo del TFR, pari ad € 3.295,70, oltre a rivalutazione ed interessi nonché al versamento all' dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge per il CP_12
medesimo periodo intercorso tra il licenziamento e la data della reintegra (art. 3 Co.
2 D. Lgs. 23/2015).
IN VIA DI ESTREMA SUBORDINAZIONE E CON RISERVA DI GRAVAME: accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento né per giustificato motivo soggettivo né per giusta causa, in quanto il licenziamento è palesemente sproporzionato rispetto ai fatti contestati alla ricorrente e al suo virtuoso pluriennale comportamento sul lavoro;
dichiarare estinto il rapporto di lavoro altresì dichiarando illegittimo il licenziamento intimato;
accertare e dichiarare che alla ricorrente spetta un'indennità risarcitoria pari a 3 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio (art. 3 1° Co. D. Lgs. 23/2015), che l'anzianità di servizio è pari a 5,25 anni, che l'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR
è di € 3.295,70; altresì accertare e dichiarare che alla ricorrente spetta aggiuntivamente l'indennità sostitutiva del preavviso pari a 2 mensilità retributive;
per gli effetti dichiarare tenuta e condannare la convenuta a pagare alla ricorrente un'indennità risarcitoria pari a 15,75 mensilità (5,25 x 3 = 15,75) e l'indennità sostitutiva del preavviso pari a 2 mensilità, per un totale di 17,75 mensilità, pari ad un importo di € 58.498,67 (17,75 x 3.295,70 = 58.498,67), da maggiorarsi per rivalutazione ed interessi.
IN TUTTI I CASI: con il favore di competenze e spese legali da distrarsi a favore dell'avv. Sebastiano Martini, anticipatario”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 27.01.2023, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, la decadenza dal potere di CP_1
impugnativa del licenziamento, e contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese attoree, delle quali domandava la reiezione.
1.3. Fallito il tentativo di bonaria composizione della lite, la causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 24.06.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere, dunque, accolto per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dell'impugnativa di licenziamento spiegata dalla parte resistente. Quest'ultima ha eccepito che la ricorrente non ha dato conto, nella parte narrativa dell'atto introduttivo, di aver tempestivamente impugnato l'atto di recesso datoriale in sede stragiudiziale, né ha prodotto in giudizio documentazione suscettibile di attestare la rituale proposizione della predetta impugnativa, essendo, dunque, decaduta dalla relativa prova.
Tale doglianza è palesemente infondata ove solo si consideri che – come dedotto dalla lavoratrice - la convenuta ha sollevato l'eccezione di decadenza CP_1
nella sua memoria di costituzione e difesa e la ricorrente, in sede di memoria di replica, depositata in data 25.9.2023, cioè, nella prima difesa utile, ha specificatamente dedotto di aver “impugnato stragiudizialmente il licenziamento con lettera in data 14/4/2022, ricevuta dalla Società in pari data”, provvedendo, altresì, al deposito della predetta documentazione (doc. 13 fasc. parte ricorrente).
Ribadito, invero, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel rito del lavoro, l'omessa indicazione di un documento, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e l'omesso deposito del medesimo contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla relativa produzione salvo che la produzione non sia giustificata dall'evolversi della vicenda processuale nel tempo, successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, risulta d'immediata evidenza come, nel caso di specie, la necessità di indicare e depositare la lettera di impugnazione del licenziamento è sorta per effetto della difesa della Società datrice di lavoro e, pertanto, a seguito del contraddittorio fra le parti;
tale onere è stato ritualmente e tempestivamente adempiuto dalla ricorrente nell'ambito della prima difesa utile ovvero in sede di replica alla proposizione dell'eccezione.
2.3. Nel merito, deve premettersi che, vertendosi in tema di licenziamento disciplinare, trovano applicazione i principi affermati dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, secondo cui “In tema di licenziamento, l'art. 5 della L. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 7830/18 e n. 17108/16); in questi termini, anche la più recente decisione della Suprema Corte n. 113/2020.
In altri termini, secondo il consolidato orientamento del Giudice di Legittimità, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 della L. n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato al dipendente e posto alla base del licenziamento impugnato, ricadendo sul lavoratore solo l'onere della prova in senso contrario, ossia di provare, ad esempio, una diversa dinamica dei fatti contestati o “fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte”;
e, ciò, quindi, sempre nel presupposto che il datore di lavoro abbia già assolto l'onere della prova che su di esso gravava.
2.4. Ciò posto in tema di principi generali sul riparto dell'onere probatorio nel licenziamento disciplinare, appare opportuno prendere le mosse dall'esame della lettera di contestazione disciplinare (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente) posta alla base del licenziamento, dal seguente contenuto: “Con la presente, ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. e degli artt. 238 e ss. del
CCNL applicato, Le viene contestato quanto segue. La Società, in occasione degli incontri con Lei tenutisi da ultimo nel mese di febbraio 2022, Le ha richiesto di prendere posizione all'interno dell'Ufficio Supply collocato presso la Palazzina
“verde”, piano primo. Con ordine di servizio del 22 febbraio 2022, firmato dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dottor , e da Lei Persona_2
ricevuto in pari data, Le è stato nuovamente richiesto quanto segue: “Gentile
Signora, come Le è stato anticipato verbalmente nei giorni scorsi, la Direzione
Aziendale, in un'ottica di razionalizzazione organizzativa delle proprie strutture operative e fatte salve le Sue attuali mansioni, ha deciso di spostare la Sua postazione di lavoro all'interno dell'Ufficio Supply collocato presso la Palazzina “verde”, piano primo. Pertanto, la S.V. è invitata a prendere possesso della nuova postazione entro la data del prossimo 23.02.2022. Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità di supporto nella fase di trasferimento dei Suoi effetti personali e della strumentazione informatica e telefonica in Sua dotazione, cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti. Firmato: La Direzione Dott. Dal Lago”. Per_2
Nonostante quanto sopra, Lei si è rifiutata di prendere servizio presso la postazione indicata e in data 23 febbraio u.s. ha consegnato alla Società, nella persona della
Sig.ra una comunicazione ripollante, inter alia, le seguenti Persona_3
affermazioni: (...) Non posso rispettare la posizione aziendale (...) Non esiste una
Direzione Aziendale che è l'Ente che emana la disposizione (..) Logica e buonsenso mi inducono a ritenere inesistente un provvedimento proveniente da un Ente inesistente (...) Razionalità e buon senso indicano di continuare l'attuale situazione, cioè il mantenimento della mia postazione di lavoro dove essa è attualmente (...) Se
l'Amministratore Delegato mi dirà che è razionale che io sposti la Persona_1
mia postazione di lavoro, obbedirò senza ulteriore indugio (...). Restiamo in attesa di ricevere Sue eventuali giustificazioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente. Nel frattempo, fermo il Suo diritto al trattamento retributivo, Le comunichiamo la sospensione cautelare dal servizio sino al compimento del procedimento disciplinare in atto.
Dal contenuto della lettera di contestazione disciplinare - che vale anche a delimitare i confini motivazionali su cui si fonda il recesso e su cui deve anche concentrarsi l'accertamento giudiziario - risulta, dunque, che la società convenuta ha sostanzialmente imputato alla lavoratrice una serie di condotte contrarie ai doveri di diligenza e fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.
Con la predetta missiva di contestazione, in particolare, la datrice di lavoro ha contestato alla ricorrente l'inadempimento alla disposizione ricevuta dal Dott. Per_2
in ordine al trasferimento della propria postazione lavorativa;
contegno, questo,
[...]
che – ad avviso della società convenuta – risulta suscettibile di integrare, non soltanto una “gravissima forma di insubordinazione”, ma, altresì, una “condotta atta a denigrare l'immagine e il ruolo del Presedente del Consiglio di Amministrazione”.
2.5. Orbene, anticipando gli esiti della presente disamina, occorre evidenziare che, nella fattispecie in controversia, da un lato, il fatto contestato, nella sua materialità, è stato serenamente ammesso dalla stessa lavoratrice, non solo in sede di giustificazioni, ma, altresì, nella presente sede di giudizio e, dall'altro, la rilevanza disciplinare della condotta contestata – sia pur in forme diverse da quelle denunciate dalla datrice di lavoro – risulta pacifica.
Sotto tale ultimo profilo, occorre, invero, evidenziare che - configurandosi la condotta contestata alla ricorrente quale consapevole inosservanza di una disposizione aziendale ricevuta da un proprio, diretto, superiore gerarchico – la rilevanza disciplinare di tale contegno, sotto un profilo generale ed astratto (e fatte salve le considerazioni che si andranno ad esporre in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, di una causa di esclusione dell'antigiuridicità), è indubbia alla stregua delle disposizioni di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c., costituendo, ad un tempo, tanto violazione dell'obbligo di fedeltà, quanto inadempimento del dovere di diligenza.
E, tuttavia, tali condotte non risultano suscettibili di integrare, a differenza di quanto dedotto da parte datoriale, né una “forma di insubordinazione”, né, tantomeno, una
“condotta atta a denigrare l'immagine e il ruolo del Presedente del Consiglio di amministrazione”.
Sotto il primo profilo, occorre, invero, evidenziare che, nell'ipotesi di licenziamento per insubordinazione, la valutazione non attiene alla mera sussistenza di un'inosservanza delle direttive e degli ordini impartiti dal datore di lavoro (ossia di una condizione che renderebbe la previsione contrattuale pleonastica rispetto al principio generale della risolubilità del contratto per inadempimento, cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., 3 marzo 1992, n. 2573), né di un comportamento meramente ingiurioso del lavoratore (che, a determinate condizioni, senz'altro può costituire giusta causa di risoluzione del rapporto, ma che, di per sé solo considerato, non costituisce insubordinazione vera e propria), bensì alla verifica della sussistenza di un'aperta contestazione dei poteri datoriali tale da provocare la totale perdita di fiducia da parte del datore di lavoro.
Trattasi di una condizione che ricorre ogni qualvolta la mancanza del lavoratore implichi la consapevole ribellione nei confronti dell'imprenditore e, nel caso di specie, non si ritiene che essa ricorra, avendo la lavoratrice puntualmente e rigorosamente motivato il rifiuto opposto all'ordine di servizio ricevuto.
Né, peraltro, ad avviso di questo Giudice, la condotta posta in essere dalla lavoratrice risulta oggettivamente suscettibile di compromettere l'immagine e il ruolo del
Presedente del Consiglio di amministrazione.
Rilevando preliminarmente che, da un lato, i toni e le espressioni impiegate dalla ricorrente sono stati rispettosi e continenti, e che, dall'altro, il confronto dialettico è rimasto confinato ai soli soggetti coinvolti (non potendosi, dunque, discorrere di condotte suscettibili di integrare forme di diffamazione che coinvolgono, per definizione, soggetti terzi rispetto all'autore e al destinatario delle dichiarazioni potenzialmente offensive), occorre rilevare che la condotta tenuta dalla ricorrente – che, si ribadisce, ha motivato il proprio diniego, nell'ambito di un sereno confronto dialettico con i vertici aziendali, sulla scorta di articolate e, per quanto si dirà più diffusamente nel prosieguo, fondate argomentazioni - non manifesta indifferenza per quella declinazione di rispetto che attiene al contesto prettamente lavorativo e gerarchico - funzionale.
Premesso che, come più volte precisato da questo Giudice, il rispetto nei confronti dei superiori (siano essi diretti o indiretti) non rappresenta conseguenza di un'anacronistica forma di sudditanza o asservimento, ma semplicemente lo strumento primo per garantire che nelle realtà sociali complesse e organizzate - quale senz'altro
è quella aziendale - sia sempre assicurato il fisiologico e corretto svolgimento dei rapporti, è da rilevarsi che al prestatore di lavoro non è impedito di reagire a fronte del comportamento inopportuno o illegittimo del datore di lavoro, ma gli è fatto obbligo di farlo sempre e, comunque, nel rispetto dei valori propri del vivere civile, adeguando le proprie azioni al contesto nel quale opera;
circostanze che, nel caso di specie, per le motivazioni indicate, si sono verificate.
Peraltro, come anticipato, nel caso di specie, ricorre una causa di esclusione dell'antigiuridicità della condotta inadempitiva disciplinarmente rilevante, avendo la lavoratrice agito in adempimento di un dovere, ossia dell'ordine, di segno contrario rispetto a quello inadempiuto, ricevuto dal Dott. di talché, tale fatto, CP_2
nonostante la sua conformità alla fattispecie astratta, risulta non punibile in concreto in quanto imposto.
L'istruttoria svolta ha portato all'accertamento di un quadro del tutto coerente ed univoco rispetto alla ricostruzione fattuale operata dalla lavoratrice.
L'istruttoria condotta ha, infatti, consentito anzitutto di appurare che l'area aziendale per la quale la signora prestava attività lavorativa in misura prevalente, era Pt_1
rappresentata dal Settore Commerciale Piccoli Serbatoi e Oli Lubrificanti;
settore che, all'epoca dei fatti, aveva, al vertice, quale Amministratore Delegato, il sig.
Persona_1
Tale circostanza è stata, invero, confermata, sia dalla teste sia dal teste CP_7 CP_2
e, peraltro, non sconfessata dai testimoni citati dalla parte resistente.
Alla domanda, capitolata con il n. 2 del ricorso - “Vero che dopo la morte del signor
e la revoca della procura di Direttore Generale al sig. CP_2 Per_1
la ricorrente svolgeva le attività di cui al precedente capitolo 1
[...]
(Commerciale Piccoli Serbatoi e Oli Lubrificanti, n.d.r.) rispettivamente all'80% alle dipendenze dirette del quadro e indirette dell'amministratore delegato CP_7
e al 20% di Supply Chain, alle dipendenze dell'amministratrice Persona_1
delegata sig.ra ”, la prima ha così riferito: “Sì, vero” ed il secondo Controparte_5
ha così dichiarato: “Confermo con la precisazione già fatta”, cioè che “le mansioni di
Supply erano residuali”.
Escusso, poi, in ordine alle ulteriori circostanze di cui al capitolo 4 del ricorso, il sig.
- alla domanda “Vero che nella sua qualità di coamministratore delegato di CP_2
ha ordinato alla ricorrente di non spostare la sua postazione CP_1 lavorativa, nonostante la diversa richiesta di altri vertici aziendali?” – ha, così, dichiarato: “Confermo; preciso che in quel momento, senza che vi sia stata sul punto alcuna discussione, alla ricorrente è stato imposto uno spostamento logistico dell'ufficio nonché un mutamento delle mansioni;
a questo punto è stato posto il mio diniego”.
Tale circostanza emerge, peraltro, documentalmente dal documento prodotto dalla parte ricorrente sub allegato 11; trattasi, in particolare, della missiva a mezzo della quale il sig. in data 2.03.2022, ha così scritto al Presidente della Persona_1
società convenuta: “Le ricordo che la signora svolge per l'80% del suo tempo Pt_1
di lavoro attività per l'Area della quale sono amministratore delegato e, quindi, ogni decisione a lei relativa dovrebbe essere concertata con me. Avrebbe dovuto essere concertata con me la decisione di spostare la sua postazione lavorativa”.
Alla stregua delle predette circostanze, deve, dunque, concludersi che – ricorrendo, nella fattispecie in controversia, la causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto rappresentata dall'adempimento del dovere – il fatto contestato non sia, in concreto, disciplinarmente rilevante.
2.6. La ricorrente ha, poi, dedotto che il licenziamento sarebbe connotato da un intento ritorsivo, in quanto comminato unicamente a fronte della decisione della lavoratrice di obbedire ad una disposizione impartita dal coamministratore delegato e codirettore generale con il quale la sorella aveva aspre Persona_1 CP_5
conflittualità e del quale la ricorrente era sempre stata fedele collaboratrice.
Tuttavia, tale ricostruzione non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1345 c.c., come noto, perché possa ritenersi nullo un licenziamento per motivo illecito determinante, è necessario che il motivo illecito sia l'unico e reale fondamento del recesso.
Il panorama giurisprudenziale è, invero, del tutto univoco nel ritenere la prova che l'intento ritorsivo datoriale debba aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento.
Orbene, nel caso di specie, l'astratta valenza disciplinare delle condotte poste alla base del licenziamento nonché l'oggettiva incertezza – riconosciuta dalla stessa ricorrente – in ordine alla ripartizione dei rispettivi ambiti di competenza tra i vertici societari in epoca immediatamente successiva alla riorganizzazione aziendale e alla ridefinizione delle deleghe e dei poteri incidono in senso negativo circa la richiesta, svolta in via principale, di accertamento di un profilo di nullità del licenziamento per motivo ritorsivo, dal momento che il dedotto motivo illecito – il cui accertamento deve essere operato dal giudice muovendo da una prospettiva ex ante - non può dirsi aver avuto un'efficacia determinativa ed esclusiva del recesso.
2.7. Quanto alle conseguenze della illegittimità del recesso datoriale, deve premettersi che - in ragione della data di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato (9.04.2018) - e della dimensione aziendale (pacificamente superiore ai 15 dipendenti), trova applicazione l'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015.
Come noto, tale norma, al comma 1, prevede una tutela indennitaria, divenuta applicabile, in via generale e di regola, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, salvi i casi disciplinati dal secondo comma.
Il comma 2 mantiene, invece, la tutela reintegratoria esclusivamente per “le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”.
In tali casi “il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene debba farsi applicazione del comma 2 dell'art. 3, in quanto, per pacifico principio giurisprudenziale, il fatto posto alla base del licenziamento, per essere ritenuto materialmente sussistente, deve essere - oltreché addebitabile al lavoratore – anche disciplinarmente rilevante;
rilevanza disciplinare che, nel caso di specie, è da escludersi, in concreto, alla stregua della ricorrenza di una causa di esclusione di antigiuridicità del fatto.
Sulla base delle già espresse ragioni, invero, la ricorrente ha dimostrato l'insussistenza del fatto materiale contestatole, in quanto il rifiuto di adempiere all'ordine di trasferimento della propria postazione lavorativa trova giustificazione nella necessità di adempiere alla disposizione impartita dall'Amministratore Delegato della società – Dott. - ed è sì materialmente esistente, ma Persona_1
disciplinarmente irrilevante e lecito, in quanto posto in essere in adempimento di un dovere, di segno opposto rispetto alla direttiva impartita dal Dott. . Per_2
Pertanto, la resistente deve essere condannata alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad Euro 3.295,70)1, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle dodici mensilità.
Dagli importi così determinati, deve essere detratto l'aliunde perceptum, essendo dimostrato che, a seguito del licenziamento, la signora ha ripreso a lavorare Pt_1
altrove, percependo emolumenti di natura retributiva.
Discende, altresì, dalla legge, in ragione della tutela applicata, il diritto della ricorrente ad ottenere dal datore il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.664,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con missiva del 17.03.2022, e, per l'effetto, in applicazione della tutela di cui all'art. 3, comma II°, D. Lgs. 23/2015, annulla il predetto licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti delle dodici mensilità, dedotto quanto la lavoratrice abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
2. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite a favore CP_1
della ricorrente, spese che si liquidano in euro 5.664,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali, somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il giorno 24 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In ordine all'ammontare della retribuzione utile, deve, invero, prendersi atto delle non contestate indicazioni fornite dalla parte ricorrente, secondo cui la retribuzione spettante è pari ad Euro
3.295,70.