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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/11/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1480/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. N. 1480/2023 vertente
TRA
P.IV , in persona del socio accomandatario legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, viale presso Controparte_1
lo studio dell'avv. Donatella Forcina, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di appello;
- Appellante –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Latina, Controparte_2 C.F._1
viale XVIII Dicembre n. 43, presso lo studio dell'avv. Maurizio Giglio, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- Appellato -
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Per quanto sopra il comparente difensore attesa la pretestuosità delle motivazioni addotte chiede condannare il Sig. al pagamento delle somme come Controparte_2
pretese comprensive di onorari a D.I., alle spese di registrazione del D.I., alle spese di registrazione della Sentenza di primo grado, oltre gli onorari dei due gradi di giudizio di cui pagina 1 di 5 quelli di secondo grado da distrarsi in favore del comparente procuratore antistatario, con contestuale condanna ex art. 96 c.p.c.”;
Per l'appellato: “conclude per il rigetto dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.728/2022 emessa dal Giudice di Pace di Latina. Con vittoria di spese di lite di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”.
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 728/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 2895/2019, emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Latina
a favore di per il pagamento del complessivo importo di € 2.568,67, oltre Parte_1 interessi e spese, per il debito relativo all'utenza idrica n. 4479348 (codice cliente n. 72146) sita in Bassiano, via Certosa n. 10, come da fatture versate in atti.
Contestava, in particolare, l'opponente di essere titolare dell'utenza sopra indicata in quanto residente, da oltre dieci anni, in via Melogrosso e non essendo egli proprietario di alcun immobile al citato indirizzo di residenza. Inoltre, quand'anche le fatture fossero state da riferirsi all'utenza di via Melogrosso, vi sarebbe stato comunque un errore nel quantum, avendo la controparte addebitato la maggiorazione prevista per gli utenti non residenti e non dovendo in ogni caso corrispondere alcunché per l'impianto di fognatura e depurazione, atteso che l'immobile di sua proprietà era munito di fossa biologica per la dispersione dei reflui domestici.
Chiedeva quindi, in accoglimento dell'opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto Parte_1 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva, in particolare, che i tecnici della società opposta si erano recati in diverse occasione presso la suddetta utenza ai fini della riduzione del flusso idrico, come da verbali del
23.02.2011, del 30.06.2011, del 28.07.2011 e del 11.01.2012, ma non avevano potuto precedere in quanto l'utente si era opposto all'accesso al contatore. Inoltre, proprio perché l' non CP_2
pagina 2 di 5 era residente in via Certosa, era stata applicata la maggiorazione prevista per le seconde abitazioni. Quanto, infine, all'eccezione relativa all'inesistenza dei servizi di fognatura e depurazione, rappresentava che alcuna specifica contestazione era pervenuta dall'opponente all'atto dell'emissione delle fatture e che, in ogni caso, i servizi di distribuzione idrica, fognatura e depurazione, conferiti dal ad in data 16.12.2002, Controparte_3 Parte_1 ricomprendevano anche gli impianti di depurazione.
All'esito del processo di prime cure, l'opposizione trovava integrale accoglimento.
Riteneva, in particolare, il Giudice di Pace che non vi fosse prova dell'intestazione dell'utenza alla persona dell'opponente non essendo a tal fine sufficienti i soli verbali di accesso, privi dell'identificazione dell'utente, e le lettere di diffida, recapitate peraltro ad un altro indirizzo. proponeva appello avverso tale decisione chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 di primo grado, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 2.568,67, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al soddisfo.
Censurava, in particolare, la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso che vi fosse prova dell'intestazione dell'utenza in capo all' egli era infatti presente ai tentativi di CP_2
accesso da parte dei tecnici della società appellante, ai quali si era opposto senza rilasciare alcuna dichiarazione, e le fatture erano state recapitate all'indirizzo di residenza della controparte, diverso dall'immobile oggetto di fornitura.
Con comparsa di risposta del 7.06.2023, si costituiva in giudizio concludendo Controparte_2 per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma della sentenza.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, veniva disposto rinvio all'udienza del 13.11.2025 per discussione orale e, a scioglimento della riserva, viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, l'appello è infondato e merita di essere respinto.
Sul punto, occorre infatti rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto non tanto (e non solo) ad accertare la validità dell'ingiunzione, cioè la sussistenza dei presupposti per provvedere alla relativa emissione, quanto piuttosto ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria dedotta in giudizio. Si è dunque persuasivamente concluso che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma
pagina 3 di 5 un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927).
Da quanto sopra si ricava che, pur avendo la veste formale di convenuto, la parte opposta ricopre il ruolo sostanziale di attore essendo, conseguentemente, gravata dall'onere di dimostrare la sussistenza del titolo negoziale o legale posto a fondamento della sua pretesa ed essendo, al contrario, l'opponente tenuto a provare il fatto estintivo dell'obbligazione ovvero l'avvenuto pagamento (cfr. Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685, così massimata: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato”).
Orbene, nel corso del giudizio di primo grado, l'opponente non si è limitato a contestare di essere residente nell'immobile oggetto della fornitura, ma ha altresì dedotto di non esserne il proprietario, con ciò intendendo evidentemente contestare l'intestazione a sé dell'utenza idrica quale elemento costitutivo della domanda di controparte.
A fronte di ciò, non ha articolato alcuna istanza istruttoria, né ha depositato Parte_1 documenti che diano atto dell'intestazione dell'utenza all' e si è limitata a depositare i CP_2
verbali relativi ai tentativi di distacco dell'utenza per morosità, nessuno dei quali risulta tuttavia sottoscritto dall'utente. Né si dà atto dell'identificazione dell'utente all'atto del sopralluogo, da parte dei tecnici della società appellante, giacché nei verbali ci si limita ad indicare l' CP_2 come titolare formale dell'utenza.
Infine, va detto che è pacifico tra le parti che l'appellato sia residente in un altro luogo e non rileva che siano state ivi recapitate tutte le fatture relative all'utenza per cui è causa.
La mera ricezione dell'atto non integra, infatti, un comportamento sufficientemente univoco concludente, tale da giustificare l'accoglimento della domanda attorea.
pagina 4 di 5 Seguono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo di appello, tenuto conto della particolare semplicità delle questioni affrontate (ad eccezione della fase decisoria, attesa la mancata comparizione dell'appellata alla discussione orale), con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il rigetto dell'appello giustifica, inoltre, il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali a favore dell'appellato, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IV e CPA come per legge, da distrarsi a favore del difensore;
3) Dà atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ordine al pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Si comunichi.
Latina, 14 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. N. 1480/2023 vertente
TRA
P.IV , in persona del socio accomandatario legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, viale presso Controparte_1
lo studio dell'avv. Donatella Forcina, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di appello;
- Appellante –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Latina, Controparte_2 C.F._1
viale XVIII Dicembre n. 43, presso lo studio dell'avv. Maurizio Giglio, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- Appellato -
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Per quanto sopra il comparente difensore attesa la pretestuosità delle motivazioni addotte chiede condannare il Sig. al pagamento delle somme come Controparte_2
pretese comprensive di onorari a D.I., alle spese di registrazione del D.I., alle spese di registrazione della Sentenza di primo grado, oltre gli onorari dei due gradi di giudizio di cui pagina 1 di 5 quelli di secondo grado da distrarsi in favore del comparente procuratore antistatario, con contestuale condanna ex art. 96 c.p.c.”;
Per l'appellato: “conclude per il rigetto dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.728/2022 emessa dal Giudice di Pace di Latina. Con vittoria di spese di lite di cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”.
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 728/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 2895/2019, emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Latina
a favore di per il pagamento del complessivo importo di € 2.568,67, oltre Parte_1 interessi e spese, per il debito relativo all'utenza idrica n. 4479348 (codice cliente n. 72146) sita in Bassiano, via Certosa n. 10, come da fatture versate in atti.
Contestava, in particolare, l'opponente di essere titolare dell'utenza sopra indicata in quanto residente, da oltre dieci anni, in via Melogrosso e non essendo egli proprietario di alcun immobile al citato indirizzo di residenza. Inoltre, quand'anche le fatture fossero state da riferirsi all'utenza di via Melogrosso, vi sarebbe stato comunque un errore nel quantum, avendo la controparte addebitato la maggiorazione prevista per gli utenti non residenti e non dovendo in ogni caso corrispondere alcunché per l'impianto di fognatura e depurazione, atteso che l'immobile di sua proprietà era munito di fossa biologica per la dispersione dei reflui domestici.
Chiedeva quindi, in accoglimento dell'opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto Parte_1 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva, in particolare, che i tecnici della società opposta si erano recati in diverse occasione presso la suddetta utenza ai fini della riduzione del flusso idrico, come da verbali del
23.02.2011, del 30.06.2011, del 28.07.2011 e del 11.01.2012, ma non avevano potuto precedere in quanto l'utente si era opposto all'accesso al contatore. Inoltre, proprio perché l' non CP_2
pagina 2 di 5 era residente in via Certosa, era stata applicata la maggiorazione prevista per le seconde abitazioni. Quanto, infine, all'eccezione relativa all'inesistenza dei servizi di fognatura e depurazione, rappresentava che alcuna specifica contestazione era pervenuta dall'opponente all'atto dell'emissione delle fatture e che, in ogni caso, i servizi di distribuzione idrica, fognatura e depurazione, conferiti dal ad in data 16.12.2002, Controparte_3 Parte_1 ricomprendevano anche gli impianti di depurazione.
All'esito del processo di prime cure, l'opposizione trovava integrale accoglimento.
Riteneva, in particolare, il Giudice di Pace che non vi fosse prova dell'intestazione dell'utenza alla persona dell'opponente non essendo a tal fine sufficienti i soli verbali di accesso, privi dell'identificazione dell'utente, e le lettere di diffida, recapitate peraltro ad un altro indirizzo. proponeva appello avverso tale decisione chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 di primo grado, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 2.568,67, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al soddisfo.
Censurava, in particolare, la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso che vi fosse prova dell'intestazione dell'utenza in capo all' egli era infatti presente ai tentativi di CP_2
accesso da parte dei tecnici della società appellante, ai quali si era opposto senza rilasciare alcuna dichiarazione, e le fatture erano state recapitate all'indirizzo di residenza della controparte, diverso dall'immobile oggetto di fornitura.
Con comparsa di risposta del 7.06.2023, si costituiva in giudizio concludendo Controparte_2 per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma della sentenza.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, veniva disposto rinvio all'udienza del 13.11.2025 per discussione orale e, a scioglimento della riserva, viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, l'appello è infondato e merita di essere respinto.
Sul punto, occorre infatti rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto non tanto (e non solo) ad accertare la validità dell'ingiunzione, cioè la sussistenza dei presupposti per provvedere alla relativa emissione, quanto piuttosto ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria dedotta in giudizio. Si è dunque persuasivamente concluso che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma
pagina 3 di 5 un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927).
Da quanto sopra si ricava che, pur avendo la veste formale di convenuto, la parte opposta ricopre il ruolo sostanziale di attore essendo, conseguentemente, gravata dall'onere di dimostrare la sussistenza del titolo negoziale o legale posto a fondamento della sua pretesa ed essendo, al contrario, l'opponente tenuto a provare il fatto estintivo dell'obbligazione ovvero l'avvenuto pagamento (cfr. Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685, così massimata: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato”).
Orbene, nel corso del giudizio di primo grado, l'opponente non si è limitato a contestare di essere residente nell'immobile oggetto della fornitura, ma ha altresì dedotto di non esserne il proprietario, con ciò intendendo evidentemente contestare l'intestazione a sé dell'utenza idrica quale elemento costitutivo della domanda di controparte.
A fronte di ciò, non ha articolato alcuna istanza istruttoria, né ha depositato Parte_1 documenti che diano atto dell'intestazione dell'utenza all' e si è limitata a depositare i CP_2
verbali relativi ai tentativi di distacco dell'utenza per morosità, nessuno dei quali risulta tuttavia sottoscritto dall'utente. Né si dà atto dell'identificazione dell'utente all'atto del sopralluogo, da parte dei tecnici della società appellante, giacché nei verbali ci si limita ad indicare l' CP_2 come titolare formale dell'utenza.
Infine, va detto che è pacifico tra le parti che l'appellato sia residente in un altro luogo e non rileva che siano state ivi recapitate tutte le fatture relative all'utenza per cui è causa.
La mera ricezione dell'atto non integra, infatti, un comportamento sufficientemente univoco concludente, tale da giustificare l'accoglimento della domanda attorea.
pagina 4 di 5 Seguono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo di appello, tenuto conto della particolare semplicità delle questioni affrontate (ad eccezione della fase decisoria, attesa la mancata comparizione dell'appellata alla discussione orale), con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il rigetto dell'appello giustifica, inoltre, il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali a favore dell'appellato, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IV e CPA come per legge, da distrarsi a favore del difensore;
3) Dà atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ordine al pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Si comunichi.
Latina, 14 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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