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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Maria Teresa Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 39520/2023 R.G.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Carrozza come Parte_1 in atti ricorrente E
Controparte_1
[...] gli Avv.ti Matteo Pace ed Enrico Sales come in atti resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.12.2023 e ritualmente notificato alla società
Controparte_1 Pt_1
[...]
Registro delle imprese la fusione mediante incorporazione di
[...] in Controparte_2 Controparte_1
av
[...] Controparte_2 unicazione avente ad osta di assunzione” al fine di avviare una trattativa finalizzata alla sua assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento da concordare, con retribuzione mensile netta pari a € 1.600,00 e condizioni aggiuntive quali riconoscimento di un bonus definito in percentuale sul volume dei premi intermediato (da calcolarsi sui premi imponibili) dalla rete direttamente gestita così strutturato:
1% sul nuovo portafoglio – 0,5% sul portafoglio rinnovato;
che in data
2.1.2018 è stato assunto a tempo pieno determinato fino al 31.12.2018 con inquadramento al IV liv. Del CCNL Commercio;
che il rapporto di lavoro è stato poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato;
di aver svolto le mansioni dettagliatamente descritte in ricorso, eseguendo la prestazione di lavoro per oltre 80 ore settimanali;
di aver goduto di ferie esclusivamente l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre per 15 giorni e dal 24 dicembre al 6 gennaio;
di aver realizzato oltre 940 visite presso agenzie assicurative e intermediari;
di aver ottenuto che oltre 436 agenzie assicurative e intermediari (elencati in ricorso) divenissero clienti della società; di aver percepito il premio solo in alcuni mesi e in misura inferiore a quanto pattuito;
di aver svolto mansioni superiori a quelle di inquadramento, riconducibili al livello I del CCNL o, in subordine, al livello II o, in via gradata, al livello III;
di aver diritto al pagamento delle differenze retributive indicate in ricorso, comprensive di paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, trasferte, premio, tredicesima, quattordicesima e festività non godute;
che il rapporto è cessato per dimissioni in data 17.4.2023 per giusta causa. Tanto esposto, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare che per il rapporto intercorso dal 02-01- 2018 al 17-04-2013 tra e la in persona del Parte_1 Controparte_2 legale rappresentante, la nte livello 1 della declaratoria professionale del CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi e di accertare e dichiarare che ha diritto alle differenze di retribuzione tra quanto Parte_1 pagato dalla in persona del legale rappresentante, in ragione Controparte_2 dell'inquadra to e quanto maturato secondo il livello 1 cui il ricorrente ha diritto;
• Si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare che per il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 02-01-2018 al 17-04-2013 tra e la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, l nte ha Controparte_2 ad un premio per i rapporti contrattuali nuovi stipulati e per i rapporti mantenuti successivamente, come precisato in premessa;
• Si chiede, pertanto, al Tribunale di accertare e dichiarare che la parte ricorrente ha diritto ad un credito complessivo totale per differenze di retribuzione, calcolato anche in ragione della differenze di retribuzione tra quanto pagato dalla in Controparte_2 persona del legale rappresentante, in ragione dell'inquadrame o e quanto maturato secondo il livello 1 cui il ricorrente ha diritto e del credito a titolo di premio per i rapporti nuovi stipulati e mantenuti come precisato, pari ad euro 90.356,52, come precisato nei conteggi offerti in comunicazione, oltre interessi e rivalutazione ex articolo 429 c.p.c. e 150 disp.att.
• Si chiede al Tribunale, per l'effetto, di condannare
[...]
Controparte_3 persona del legale rappresentante, a pagare euro 90.356,52 al ricorrente, a titolo di differenze di retribuzione, comprensive anche della differenza tra quanto pagato e quanto il ricorrente ha diritto per le mansioni superiori svolte e del premio citato, come precisato nei
2 conteggi, oltre interessi e rivalutazione ex articolo 429 c.p.c. e 150 disp.att.
• In via subordinata, si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare che per il rapporto di lavoro subordinato tra e la in persona del Parte_1 Controparte_2 legale rappresentante, la parte ricorrente ha diritto all'inquadramento nel livello 2 della declaratoria professionale del CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi e di accertare e dichiarare che ha, dunque, diritto alle differenze di retribuzione tra Parte_1 quanto pagato per l'inqu l livello 4 e quanto dovuto per il livello 2; per l'effetto, si chiede al Tribunale, sempre in via subordinata, di condannare
[...]
Controparte_3
[...] agato per il livello 4 e quanto dovuto per il livello 2, nella misura di quantificarsi.
• In via ancora gradata, si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare che per il rapporto dal 02-01-2018 al 17-04-2013 tra e la Parte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante, la te ha
[...] nel livello 3 della declaratoria del CCNL citato e di accertare e dichiarare che Parte_1 ha, dunque, diritto alle differenze di retribuzione tra quanto pagato in per i quanto dovuto per il livello 3; per l'effetto, si chiede al Tribunale, sempre in via gradata, di condannare Controparte_3 in persona del legale rappresentante, a pagare le
[...] agato in ragione per il livello 4 e quanto dovuto per il livello 3 nella misura di quantificarsi. Si chiede, inoltre, ancora al Tribunale di condannare la controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare le spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari”. Si è costituita la società convenuta contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, affermando in particolare la correttezza dell'inquadramento contrattuale in ragione delle mansioni svolte e contestando i conteggi, rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte, con vittoria di compensi professionali e spese di causa, anche generali, oltre accessori come per legge”. La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta dalle parti e con l'ascolto di testimoni, udita la discussione orale all'odierna udienza, è stata trattenuta in camera di consiglio e, all'esito, decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento, con le precisazioni di seguito esposte. Il ricorrente – che, pacificamente, ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 2.1.2018 al 17.4.2023 con inquadramento al livello IV del CCNL Commercio – rivendica in questa sede il pagamento di differenze retributive, derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori e dal mancato o inesatto
3 pagamento di emolumenti a titolo di premio, trasferte, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività non godute.
Quanto alla domanda di superiore inquadramento, si osserva quanto segue. Giova premettere che l'indirizzo ormai noto della Suprema Corte afferma che, in caso di controversia relativa al riconoscimento di mansioni superiori, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (…) Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. n. 9414/2018). In base alle declaratorie di cui al CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro oggetto di causa (all. 13 ric.), rientrano nel 1° livello “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”. Appartengono al 2° livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. Rientrano nel 3° livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”. Appartengono, infine, al 4° livello (quello attribuito al ricorrente) i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque
4 acquisite”. L' attività svolta dal ricorrente dal 2.1.2018 al 17.4.2023, pacificamente rimasta immutata nel tempo, è consistita nel procacciamento di intermediari cui proporre i prodotti assicurativi della società convenuta e nell'assistenza agli stessi anche successivamente alla stipula del mandato. Dall'espletata istruttoria è emerso che tale attività è stata svolta seguendo le direttive di sia come legale rappresentante della società, sia come CP_4 responsabile del settore commerciale, che l'apertura del mandato a nuovi intermediari era subordinata all'assenso di che firmava il mandato, CP_4 che ogni modifica, come ad esempio sovra-p i o sconti, doveva essere approvata da (teste ; il teste ha precisato al CP_4 Tes_1 Tes_2 riguardo che “normalmente queste convenzioni portano o a pagare più provvigioni o sconti sul premio quindi su questo aspetto non poteva esserci autonomia. Faceva la trattativa con l'intermediario, poi confezionava il tutto, ne discutevamo e chiedeva l'autorizzazione per concludere”. Difettano, dunque, i caratteri propri del 1° livello, ovvero lo svolgimento di funzioni ad alto contenuto professionale con responsabilità di direzione esecutiva;
il ricorrente, infatti, proponeva condizioni contrattuali utilizzando modelli già predisposti dalla società, con approvazione finale da parte di
Si precisa, inoltre, che il teste ha dichiarato di essere “il CP_4 Tes_2
e” del ricorrente, di rivestire il responsabile commerciale” che le proposte del ricorrente venivano discusse insieme a lui prima di essere sottoposte all'approvazione della società, circostanze che escludono che il ricorrente avesse la responsabilità di direzione esecutiva propria del 1° livello.
Dall'istruttoria è anche emerso, però, che il ricorrente individuasse i possibili clienti in piena autonomia e non solo su indicazione della società (circostanza espressamente affermata in ricorso e non specificamente contestata dalla convenuta, che non ha dedotto né provato che il ricorrente fosse tenuto a contattare solo i potenziali clienti indicati dalla società), che gestisse particolari situazioni con gli intermediari, che fosse in sostanza l'interlocutore con gli intermediari della società per la zona di pertinenza (teste “il Tes_1 ricorrente era il commerciale del centro sud Italia e gestiva i ra ibili e in entrata con i clienti diretti di che sono altri intermediari CP_2 assicurativi. Come format aziendale ave empre un interlocutore con i nostri intermediari. Il ricorrente era la persona che si metteva in contatto con gli intermediari per gestire situazioni particolari e apriva nuovi rapporti di collaborazione con potenziali clienti … mi relazionavo con il ricorrente quando vi erano delle situazioni anomale o anche positive, ad esempio il buon esito del rapporto, o mi dava un parere su qualche intermediario …In fase di apertura del rapporto, andava dall'intermediario, raccoglieva le informazioni sull'intermediario che potevano essere utili alla valutazione che poi veniva
5 fatta insieme ad ). Testimone_3
L'attività svolta ponde dunque, ad avviso del Tribunale, al secondo livello, contraddistinto rispetto al terzo livello dallo svolgimento di compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento. Il che trova conferma nelle esemplificazioni delle varie figure professionali in cui, a fronte del 3° livello nel quale si indicano figure come quelle dell'operaio specializzato provetto o del commesso specializzato provetto (cui è affidato anche l'incarico di “intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali”), nel 2° livello sono elencate figure che si caratterizzano o per le spiccate competenze specializzate o per la particolare ampiezza dell'autonomia operativa, quali il propagandista scientifico, capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita. Orbene, i caratteri distintivi del secondo livello sono ravvisabili nella concreta attività svolta dal ricorrente in ragione del significativo contributo dallo stesso apportato, individuando autonomamente gli intermediari sulla base di una propria, preliminare valutazione ed interloquendo direttamente con gli stessi, anche in relazione ai prodotti venduti, in base alle specifiche richieste ed esigenze dei medesimi clienti caso per caso;
è emerso, altresì, che i
“commerciali”, tra cui il ricorrente, si occupassero anche della risoluzione di varie problematiche con gli intermediari, della presentazione di nuovi prodotti assicurativi, dell'assistenza agli intermediari per mantenere il rapporto di collaborazione. Si tratta di mansioni – fornire assistenza ai clienti, gestire la trattativa con gli stessi, promuovere e vendere prodotti assicurativi – che richiedono particolare preparazione e capacità professionale (anche in relazione alla tipologia dei prodotti offerti dalla società), discrezionalità nella gestione della trattativa con i clienti, facoltà di decisione, autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite, sicchè risultano connotate dai requisiti propri del livello 2°, rivendicato in via subordinata. Spettano, pertanto, al ricorrente le differenze retributive derivanti dal diritto al superiore inquadramento pari a € 28.593,45 come da conteggi depositati dal ricorrente a seguito di ordinanza del 4.12.2024, detratto quanto richiesto a titolo di 13^ 2018 e 14^ 2022 che la società ha dimostrato di aver pagato, senza che sul punto vi sia stata contestazione da parte del ricorrente;
per il resto, i conteggi si presentano corretti e non sono stati specificamente contestati dalla resistente e possono essere, pertanto, condivisi.
Le ulteriori domande del ricorrente non possono, invece, trovare accoglimento. Il ricorrente afferma di aver diritto al pagamento della somma di € 63.293,27 a titolo di “premio” sul presupposto di aver ricevuto il premio “solo in alcuni
6 mesi ed in misura inferiore a quanto pattuito”, quantificando la somma richiesta sulla base della percentuale pari all'1% degli incassi realizzati in virtù dei nuovi contratti stipulati e della percentuale pari a 0,5% degli incassi mantenuti negli anni successivi. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, tuttavia, non vi è alcuna prova dell'accordo tra le parti sull'erogazione del premio nella misura richiesta. In primo luogo, si osserva che la comunicazione del 12.10.2015 prodotta dal ricorrente è una mera “bozza di proposta di assunzione”, alla quale non è seguita alcuna forma di collaborazione tra le parti;
il rapporto di lavoro è infatti sorto il 2.1.2018 a seguito della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato (all. 6 res.) nel quale, tuttavia, non vi è alcuna menzione di
“premi”. Non può condividersi quanto dedotto dal ricorrente per cui la sussistenza dell'accordo sul premio sulla base delle percentuali indicate sarebbe provata dalla corrispondenza intercorsa con avente ad oggetto la Testimone_3 determinazione del premio dovuto, perché in nessuna delle comunicazioni prodotte vi è un espresso riconoscimento dell'obbligo di corrispondere il premio nella misura indicata dal ricorrente;
dalle comunicazioni prodotte emerge, anzi, come abbia contestato i conteggi del ricorrente (es. CP_4 email del 14.10.22 all. 14 ric.: “da una veloce visualizzazione mi sembra che non siano applicate correttamente le formule, dacci un'occhiata per favore”). Una volta escluso che la società abbia assunto l'obbligo di corrispondere il premio di produzione nella misura indicata dal ricorrente (percentuali 0,5% e 1%), la mera circostanza che la parte resistente abbia effettivamente erogato, nel corso del rapporto, somme a titolo di premio di produzione non vale di per sé a dimostrare che il ricorrente abbia percepito a tale titolo somme inferiori a quelle spettanti, in difetto di ulteriori specifiche allegazioni sui presupposti del premio e sui criteri di quantificazione dello stesso.
Quanto alle somme richieste a titolo di trasferta e festività, devono condividersi le doglianze di parte resistente in ordine alla genericità delle allegazioni e all'assenza di deduzioni in ordine alle missioni svolte in relazione alle quali si pretende il pagamento dell'indennità; il ricorrente si è limitato, infatti, a riportare parte della norma del CCNL senza ulteriori specificazioni. Inoltre, come eccepito dalla resistente e non contestato dal ricorrente, la società rimborsava a piè di lista le spese di vitto e il telepass e si assumeva direttamente il costo del carburante tramite carta carburante aziendale;
tali circostanze, da ritenersi pacifiche, escludono in ogni caso il pagamento delle diarie di cui all'art.179 CCNL;
il terzo comma della norma dispone, infatti, che il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio in luogo delle diarie. Quanto alle somme richieste a titolo di festività e ferie non godute, le
7 allegazioni in ricorso sono assolutamente generiche e, in ogni caso, i testimoni nulla hanno saputo riferire sul punto.
In definitiva, spetta al ricorrente unicamente la somma di € 28.593,45 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le stesse, in considerazione dell'accoglimento del ricorso solo in minima parte e del rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa dell'Ufficio formulata all'udienza del 6.6.2024 (pagamento delle differenze retributive rispetto al 2° livello oltre contributo spese), accettata dalla resistente.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 2° livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2.1.2018 al 17.4.2023 e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive pari a € 28.593,45 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma, 20/02/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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