TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 700/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 700/2025 V.G., promossa con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
17 aprile 2025 da
(C.F.: ), nata a [...], il 25 Parte_1 C.F._1
luglio 1997, residente a [...], elettivamente domiciliata a S. Egidio alla Vibrata (TE), in via E. Fermi,
n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Luigina D'Egidio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso congiunto
e
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Brasile), il 24 novembre 1996, residente a [...], elettivamente domiciliato a IL , in via Cesare
Battisti, n. 21, presso e nello studio degli Avv.ti Claudia Bellani e Daniele
Mammani, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata al ricorso congiunto;
1 - ricorrenti ex art. 473-bis.51 c.p.c. - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: per i ricorrenti, come da verbale di udienza del 19 maggio 2025; il Pubblico Ministero “esprime parere favorevole”, come da parere emesso in data 26 maggio 2025.
*.*.*
ESAMINATO il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
17 aprile 2025 da e , finalizzato alla Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla prole nata fuori dal matrimonio, e cioè Parte_2
(C.F.: ), nato a [...], il giorno 11
[...] C.F._3 maggio 2022;
CONSIDERATO che la regolamentazione proposta di comune accordo dalle parti all'interno del depositato ricorso congiunto non è in contrasto con gli interessi della prole;
RILEVATO che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo al Tribunale di prendere atto dell'intesa fra le stesse raggiunta;
CONSTATATO il “parere favorevole” espresso dal P.M. in data 26 maggio
2025;
OSSERVATO che, ai fini della regolamentazione delle spese, nulla deve essere disposto, in quanto la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuna delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. di cui in epigrafe con ricorso depositato in data 17 aprile 2025 da e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
- in accoglimento della domanda congiunta, PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione
2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativa alla prole, così come riportati nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritti e recepiti;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 700/2025 V.G., promossa con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
17 aprile 2025 da
(C.F.: ), nata a [...], il 25 Parte_1 C.F._1
luglio 1997, residente a [...], elettivamente domiciliata a S. Egidio alla Vibrata (TE), in via E. Fermi,
n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Luigina D'Egidio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso congiunto
e
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Brasile), il 24 novembre 1996, residente a [...], elettivamente domiciliato a IL , in via Cesare
Battisti, n. 21, presso e nello studio degli Avv.ti Claudia Bellani e Daniele
Mammani, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata al ricorso congiunto;
1 - ricorrenti ex art. 473-bis.51 c.p.c. - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: per i ricorrenti, come da verbale di udienza del 19 maggio 2025; il Pubblico Ministero “esprime parere favorevole”, come da parere emesso in data 26 maggio 2025.
*.*.*
ESAMINATO il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
17 aprile 2025 da e , finalizzato alla Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla prole nata fuori dal matrimonio, e cioè Parte_2
(C.F.: ), nato a [...], il giorno 11
[...] C.F._3 maggio 2022;
CONSIDERATO che la regolamentazione proposta di comune accordo dalle parti all'interno del depositato ricorso congiunto non è in contrasto con gli interessi della prole;
RILEVATO che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo al Tribunale di prendere atto dell'intesa fra le stesse raggiunta;
CONSTATATO il “parere favorevole” espresso dal P.M. in data 26 maggio
2025;
OSSERVATO che, ai fini della regolamentazione delle spese, nulla deve essere disposto, in quanto la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuna delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. di cui in epigrafe con ricorso depositato in data 17 aprile 2025 da e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
- in accoglimento della domanda congiunta, PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione
2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativa alla prole, così come riportati nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritti e recepiti;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
3