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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/08/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 2097/2013, avente ad oggetto: risarcimento danni.
Tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), ( ) CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 rapp.ti e difesi dall'avv. Rosa Malinconico, presso la quale eleggono domicilio in
Scafati (SA), alla via Lo Porto n. 111/A
- Parte Attrice -
E
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._4 Controparte_2 [...]
), rapp.ti e difesi dall'avv. Gerarda Crispino e presso la quale eleggono C.F._5 domicilio in Scafati, alla via Buccino n. 22
- Parte Convenuta -
Nonchè
(c.f. , (c.f. Controparte_3 C.F._6 Controparte_4 [...]
), rapp.ti e difesi dagli avv.ti Francesco Alessandrella e Giovanni F. C.F._7
Carotenuto, presso i quali eleggono domicilio in Torre Annunziata, via Maresca n. 12
- Terzi chiamati in causa -
E
( ), (c.f. Controparte_5 C.F._8 Controparte_6 [...]
) C.F._9
-Terzi chiamati in causa non costituiti- Conclusioni: I procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 30/04/2013 il sig. i sigg.
[...]
e , premettevano il Parte_1 Parte_2 Parte_3 primo di essere usufruttuario e gli altri due, nudi proprietari di un immobile sito in
Scafati (SA), alla via G. Cavallaro n. 10; che l'indicato immobile era stato interessato da infiltrazioni d'acqua provenienti dalle condutture idriche dell'immobile adiacente di proprietà dei sigg. e ed in particolare era stato Controparte_2 CP_1 interessato il vano cucina del piano terra e che aveva provocato danni per un importo di
€ 5.500,00 oltre iva;
che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia per cui li citava innanzi a codesto Tribunale per sentirli condannare al risarcimento dei danni nella misura sopraindicata per i danni strutturali ed € 3.000,00 per i danni all'arredo, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
con comparsa depositata il 15/0172014 si costituivano in giudizio i sigg. CP_1
e , che eccepivano preliminarmente la nullità dell'atto di citazione Controparte_2 per la mancata indicazione del c.f. del difensore costituito;
ancora in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione del c.f. degli attori e dei convenuti, nonchè la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità ed indeter- minatezza ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; nel merito la infondatezza della domanda non provata e comunque nessuna responsabilità era da addebitare ai convenuti in quanto la causa delle infiltrazioni era da ascriversi alla proprietà dei sigg. e concludeva CP_3 per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, con il rigetto delle domande attrici e con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione;
in corso di causa veniva ammessa ed espletata la chiamata in causa dei sigg. CP_4
, e quali
[...] Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 eredi della signora proprietari dell'appartamento sovrastante quello dei Persona_1 CP_ convenuti, da parte dei sigg. e e concludevano per il rigetto della domanda CP_2 attrice, ed in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità dei chiamati in pag. 2/4 causa nella causazione dei danni nella proprietà della parte attrice nonché per i danni determinati in € 1..500,00 causati alla proprietà di parete convenuta e comunque di essere manlevati e garantiti dai chiamati in causa per ogni somma che fosse dovuta a parte attrice e con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
si costituivano i terzi chiamati in causa, le sig.re e Controparte_3 CP_4
, che eccepivano l'infondatezza dell'assunto dei chiamanti in causa, in quanto
[...] la causa delle infiltrazioni e dei danni nell'immobile di parte attrice non deriva dalla loro proprietà, così come non sono responsabili dei danni richiesti dalla stessa parte convenuta e concludeva per il rigetto delle domande di parte convenuta, chiamante in causa, come si rilevava dalla perizia di parte depositata e con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
nel prosieguo del giudizio concessi i termini ex art. 183, 6° c. c.p.c., veniva espletata
C.T.U. e sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice vanno accolte così come quella dei convenuti, nei confronti dei terzi chiamati in causa, con i limiti ricavabili dagli atti di causa.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni avanzate da parte convenuta, sia con riferimento alla nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione del codice fiscale dell'avvocato (di cui non è prevista alcuna nullità), degli attori e dei convenuti, in quanto l'eccezione risulta palesemente infondata, sussistendone l'indicazione nel medesimo atto, che per la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità ed indeter- minatezza, risultando nell'atto di citazione tutti gli elementi che consentono a parte convenuta di potersi difendere senza alcun pregiudizio,
Dall'espletata C.T.U. è emerso che le infiltrazioni d'acqua piovana nell'immobile di parte attrice che della parte convenuta erano derivate dalla rottura della tubazione del bagno della parte chiamata in causa, sigg. (che nel corso del giudizio avevano CP_3 venduto il loro immobile a terzi) ed avevano provocato danni all'appartamento della parte attrice per un importo di € 1459,15, oltre iva, mentre nulla era stato provato e documentato per i lamentati danni agli arredi ed all'appartamento della parte convenuta per € 377,25, oltre iva;
che al momento dell'accesso non erano presenti infiltrazioni, per cui la causa delle medesime era stata eliminata;
non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio e come nella medesima determinati i danni ed a cui per completezza si rimanda.
pag. 3/4 Le spese del giudizio, stante quanto è risultato in corso di causa, ove la domanda di parte attrice è stata accolta solo parzialmente ed in misura ridotta per i danni all'immobile, mentre non è risultata provata per i danni agli arredi, mentre per i danni all'immobile di parte convenuta è stata accolta solo parzialmente ed in misura minima, ritiene questo Giudice di compensarle integralmente
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dai sigg. Parte_1
e nei confronti dei sigg.
[...] Parte_2 Parte_3
e , nonché sulla domanda proposta da quest'ultimi CP_1 Controparte_2 nei confronti dei sigg. e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_5
1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni all'immobile nei confronti della parte chiamata in causa e per l'effetto condanna i sigg.
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
[..
, in solido tra loro ed in favore dei sigg. e Parte_1 Pt_2 CP_8
[..
, al pagamento della somma di € 1.459,15, oltre iva ed oltre interessi legali e rivalu- tazione monetaria a decorrere dal 18/06/2020 (data di deposito della CTU integrativa) e fino all'effettivo soddisfo;
rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento danni agli arredi.
2) Accoglie parzialmente la domanda di parte convenuta di risarcimento dei danni nei confronti della parte chiamata in causa e per l'effetto condanna i sigg.
[...]
e in CP_3 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 solido tra loro ed in favore dei sigg. e al CP_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 377,25, oltre iva ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 18/06/2020 (data di deposito della CTU integrativa) e fino all'effettivo soddisfo.
3) Compensa integralmente le spese e competenze del giudizio fra tutte le parti in causa e le spese di C.T.U. restano a carico delle singole parti in eguale misura tra loro.
Nocera Inferiore, 07/08/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 2097/2013, avente ad oggetto: risarcimento danni.
Tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), ( ) CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 rapp.ti e difesi dall'avv. Rosa Malinconico, presso la quale eleggono domicilio in
Scafati (SA), alla via Lo Porto n. 111/A
- Parte Attrice -
E
(c.f. , (c.f. CP_1 C.F._4 Controparte_2 [...]
), rapp.ti e difesi dall'avv. Gerarda Crispino e presso la quale eleggono C.F._5 domicilio in Scafati, alla via Buccino n. 22
- Parte Convenuta -
Nonchè
(c.f. , (c.f. Controparte_3 C.F._6 Controparte_4 [...]
), rapp.ti e difesi dagli avv.ti Francesco Alessandrella e Giovanni F. C.F._7
Carotenuto, presso i quali eleggono domicilio in Torre Annunziata, via Maresca n. 12
- Terzi chiamati in causa -
E
( ), (c.f. Controparte_5 C.F._8 Controparte_6 [...]
) C.F._9
-Terzi chiamati in causa non costituiti- Conclusioni: I procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 30/04/2013 il sig. i sigg.
[...]
e , premettevano il Parte_1 Parte_2 Parte_3 primo di essere usufruttuario e gli altri due, nudi proprietari di un immobile sito in
Scafati (SA), alla via G. Cavallaro n. 10; che l'indicato immobile era stato interessato da infiltrazioni d'acqua provenienti dalle condutture idriche dell'immobile adiacente di proprietà dei sigg. e ed in particolare era stato Controparte_2 CP_1 interessato il vano cucina del piano terra e che aveva provocato danni per un importo di
€ 5.500,00 oltre iva;
che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia per cui li citava innanzi a codesto Tribunale per sentirli condannare al risarcimento dei danni nella misura sopraindicata per i danni strutturali ed € 3.000,00 per i danni all'arredo, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
con comparsa depositata il 15/0172014 si costituivano in giudizio i sigg. CP_1
e , che eccepivano preliminarmente la nullità dell'atto di citazione Controparte_2 per la mancata indicazione del c.f. del difensore costituito;
ancora in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione del c.f. degli attori e dei convenuti, nonchè la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità ed indeter- minatezza ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; nel merito la infondatezza della domanda non provata e comunque nessuna responsabilità era da addebitare ai convenuti in quanto la causa delle infiltrazioni era da ascriversi alla proprietà dei sigg. e concludeva CP_3 per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, con il rigetto delle domande attrici e con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione;
in corso di causa veniva ammessa ed espletata la chiamata in causa dei sigg. CP_4
, e quali
[...] Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 eredi della signora proprietari dell'appartamento sovrastante quello dei Persona_1 CP_ convenuti, da parte dei sigg. e e concludevano per il rigetto della domanda CP_2 attrice, ed in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità dei chiamati in pag. 2/4 causa nella causazione dei danni nella proprietà della parte attrice nonché per i danni determinati in € 1..500,00 causati alla proprietà di parete convenuta e comunque di essere manlevati e garantiti dai chiamati in causa per ogni somma che fosse dovuta a parte attrice e con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
si costituivano i terzi chiamati in causa, le sig.re e Controparte_3 CP_4
, che eccepivano l'infondatezza dell'assunto dei chiamanti in causa, in quanto
[...] la causa delle infiltrazioni e dei danni nell'immobile di parte attrice non deriva dalla loro proprietà, così come non sono responsabili dei danni richiesti dalla stessa parte convenuta e concludeva per il rigetto delle domande di parte convenuta, chiamante in causa, come si rilevava dalla perizia di parte depositata e con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione;
nel prosieguo del giudizio concessi i termini ex art. 183, 6° c. c.p.c., veniva espletata
C.T.U. e sulle precisate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le domande di parte attrice vanno accolte così come quella dei convenuti, nei confronti dei terzi chiamati in causa, con i limiti ricavabili dagli atti di causa.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni avanzate da parte convenuta, sia con riferimento alla nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione del codice fiscale dell'avvocato (di cui non è prevista alcuna nullità), degli attori e dei convenuti, in quanto l'eccezione risulta palesemente infondata, sussistendone l'indicazione nel medesimo atto, che per la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità ed indeter- minatezza, risultando nell'atto di citazione tutti gli elementi che consentono a parte convenuta di potersi difendere senza alcun pregiudizio,
Dall'espletata C.T.U. è emerso che le infiltrazioni d'acqua piovana nell'immobile di parte attrice che della parte convenuta erano derivate dalla rottura della tubazione del bagno della parte chiamata in causa, sigg. (che nel corso del giudizio avevano CP_3 venduto il loro immobile a terzi) ed avevano provocato danni all'appartamento della parte attrice per un importo di € 1459,15, oltre iva, mentre nulla era stato provato e documentato per i lamentati danni agli arredi ed all'appartamento della parte convenuta per € 377,25, oltre iva;
che al momento dell'accesso non erano presenti infiltrazioni, per cui la causa delle medesime era stata eliminata;
non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio e come nella medesima determinati i danni ed a cui per completezza si rimanda.
pag. 3/4 Le spese del giudizio, stante quanto è risultato in corso di causa, ove la domanda di parte attrice è stata accolta solo parzialmente ed in misura ridotta per i danni all'immobile, mentre non è risultata provata per i danni agli arredi, mentre per i danni all'immobile di parte convenuta è stata accolta solo parzialmente ed in misura minima, ritiene questo Giudice di compensarle integralmente
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dai sigg. Parte_1
e nei confronti dei sigg.
[...] Parte_2 Parte_3
e , nonché sulla domanda proposta da quest'ultimi CP_1 Controparte_2 nei confronti dei sigg. e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_5
1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni all'immobile nei confronti della parte chiamata in causa e per l'effetto condanna i sigg.
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
[..
, in solido tra loro ed in favore dei sigg. e Parte_1 Pt_2 CP_8
[..
, al pagamento della somma di € 1.459,15, oltre iva ed oltre interessi legali e rivalu- tazione monetaria a decorrere dal 18/06/2020 (data di deposito della CTU integrativa) e fino all'effettivo soddisfo;
rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento danni agli arredi.
2) Accoglie parzialmente la domanda di parte convenuta di risarcimento dei danni nei confronti della parte chiamata in causa e per l'effetto condanna i sigg.
[...]
e in CP_3 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 solido tra loro ed in favore dei sigg. e al CP_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 377,25, oltre iva ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 18/06/2020 (data di deposito della CTU integrativa) e fino all'effettivo soddisfo.
3) Compensa integralmente le spese e competenze del giudizio fra tutte le parti in causa e le spese di C.T.U. restano a carico delle singole parti in eguale misura tra loro.
Nocera Inferiore, 07/08/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pag. 4/4