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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DI BISCEGLIE GENNARO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ferrara - Via Monsignor Maverna N. 4 44122 Ferrara FE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Monsignor Maverna N. 4 44122 Ferrara FE
Comune di Stefanaconi - P.zza Della Repubblica N. 2 89843 Stefanaconi VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920240004376830000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullamento cartella impugnata - Annullamento ogni atto resupposto - Vittoria spese di giudizio.
Resistente - Agenzia della Riscossione: Incompetenza territoriale Corte di Giistizia di Ferrara -
Dichiarazione legittimazione passiva Agenzia Riscossione - Vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 novembre 2024, proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione della
Provincia di Ferrara e nei confronti del Comune di Stefanaconi, Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale relativa a tassa rifiuti, relativa all'anno d'imposta 2017, n. 03920240004376830000 emessa dal Comune della Provincia di Vibo Valentia.
Col ricorso veniva eccepita la nullità della cartella impugnata in ragione della mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 306 del 21/9/2022 richiamato nello stesso. Con ciò, la cartella notificata il 18 settembre
2024 era il primo atto col quale la ricorrente era venuta a conoscenza del debito nei del Comune di Stefanaconi
e le aveva impedito di apprestare la difesa della sua posizione.
Veniva anche eccepita l'intervenuta prescrizione del credito.
Veniva chiesta la discussione del ricorso in pubblica udienza.
Si costituiva l'Agenzia della Riscossione per eccepire l'incompetenza territoriale di questa Corte a trattare il ricorso. In ordine alla mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella e sulla prescrizione veniva eccepita il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio, trattandosi di questioni relative al merito della vicenda e veniva evidenziato che nessuna censura riguardava vizi dell'atto impugnato. Veniva invocata la correttezza dell'operato dell'Ufficio, precisando il ruolo era stato ricevuto dal Comune di Stefanaconi il 25 luglio 2024.
Con memoria del 13 novembre 2025 la ricorrente prendeva posizione in ordine alla questione della competenza territoriale sollevata dall'Agenzia della Riscossione, argomentando in senso contrario con richiami a giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Veniva anche argomentato in ordine al difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio, non escludendola nel presente giudizio.
Il Comune di Stefanaconi non si costituiva in giudizio.
All'udienza di discussione, presente solo la ricorrente, il ricorso veniva trattato sulla scorta degli atti versati nel fascicolo processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le ragioni esposte dalla ricorrente e tenuto conto dei soli apporti conferiti dall'Agenzia della
Riscossione - che per le parti costituite si intendono richiamati – il ricorso risulta fondato.
Preliminarmente, occorre precisare che questo Giudice ritiene corretta la competenza territoriale di questa Corte in ragione del domicilio della ricorrente – in Ferrara alla Indirizzo_1 – ed in conformità al principio enunciato dalla Corte Costituzionale n.44/2016. Obbligare la ricorrente a rivolgersi ad un Giudice molto lontano dalla propria residenza appare un ingiusto ostacolo per la contribuente all'esercizio effettivo della sua azione e difesa. Ancora preliminarmente, si osserva che risulta fondata l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in ordine al difetto di legittimazione passiva della stessa nel presente giudizio. Di fatto tutte le questioni sollevate dalla ricorrente non riguardano l'atto prodotto dall'Ufficio della Riscossione – impugnabile solo per vizi propri – senza contare che l'Ufficio non ha alcuna competenza nella fase accertativa di competenza dell'Ente creditore – nel caso in esame il Comune di Stefanaconi – dal quale aveva ricevuto il ruolo per attivare la fase esecutiva, solo nel luglio 2024.
Nel merito della vicenda, si osserva che per effetto della mancata costituzione del Comune di Stefanaconi
- correttamente evocato in giudizio dalla ricorrente – tutte le eccezioni descritte nel ricorso non trovano smentita. Smentita che poteva essere proposta solo dal Comune creditore, che avrebbe potuto conferire in atti la prova della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella impugnata e fornire elementi utili ai fini della valutazione della invocata prescrizione del credito.
Per i motivi che precedono - accertato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione - ogni altre questione assorbita, il ricorso risulta fondato e se ne deve disporre l'accoglimento con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DI BISCEGLIE GENNARO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ferrara - Via Monsignor Maverna N. 4 44122 Ferrara FE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Monsignor Maverna N. 4 44122 Ferrara FE
Comune di Stefanaconi - P.zza Della Repubblica N. 2 89843 Stefanaconi VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920240004376830000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullamento cartella impugnata - Annullamento ogni atto resupposto - Vittoria spese di giudizio.
Resistente - Agenzia della Riscossione: Incompetenza territoriale Corte di Giistizia di Ferrara -
Dichiarazione legittimazione passiva Agenzia Riscossione - Vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 novembre 2024, proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione della
Provincia di Ferrara e nei confronti del Comune di Stefanaconi, Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale relativa a tassa rifiuti, relativa all'anno d'imposta 2017, n. 03920240004376830000 emessa dal Comune della Provincia di Vibo Valentia.
Col ricorso veniva eccepita la nullità della cartella impugnata in ragione della mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 306 del 21/9/2022 richiamato nello stesso. Con ciò, la cartella notificata il 18 settembre
2024 era il primo atto col quale la ricorrente era venuta a conoscenza del debito nei del Comune di Stefanaconi
e le aveva impedito di apprestare la difesa della sua posizione.
Veniva anche eccepita l'intervenuta prescrizione del credito.
Veniva chiesta la discussione del ricorso in pubblica udienza.
Si costituiva l'Agenzia della Riscossione per eccepire l'incompetenza territoriale di questa Corte a trattare il ricorso. In ordine alla mancata notifica dell'atto presupposto alla cartella e sulla prescrizione veniva eccepita il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio, trattandosi di questioni relative al merito della vicenda e veniva evidenziato che nessuna censura riguardava vizi dell'atto impugnato. Veniva invocata la correttezza dell'operato dell'Ufficio, precisando il ruolo era stato ricevuto dal Comune di Stefanaconi il 25 luglio 2024.
Con memoria del 13 novembre 2025 la ricorrente prendeva posizione in ordine alla questione della competenza territoriale sollevata dall'Agenzia della Riscossione, argomentando in senso contrario con richiami a giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Veniva anche argomentato in ordine al difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio, non escludendola nel presente giudizio.
Il Comune di Stefanaconi non si costituiva in giudizio.
All'udienza di discussione, presente solo la ricorrente, il ricorso veniva trattato sulla scorta degli atti versati nel fascicolo processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutate le ragioni esposte dalla ricorrente e tenuto conto dei soli apporti conferiti dall'Agenzia della
Riscossione - che per le parti costituite si intendono richiamati – il ricorso risulta fondato.
Preliminarmente, occorre precisare che questo Giudice ritiene corretta la competenza territoriale di questa Corte in ragione del domicilio della ricorrente – in Ferrara alla Indirizzo_1 – ed in conformità al principio enunciato dalla Corte Costituzionale n.44/2016. Obbligare la ricorrente a rivolgersi ad un Giudice molto lontano dalla propria residenza appare un ingiusto ostacolo per la contribuente all'esercizio effettivo della sua azione e difesa. Ancora preliminarmente, si osserva che risulta fondata l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in ordine al difetto di legittimazione passiva della stessa nel presente giudizio. Di fatto tutte le questioni sollevate dalla ricorrente non riguardano l'atto prodotto dall'Ufficio della Riscossione – impugnabile solo per vizi propri – senza contare che l'Ufficio non ha alcuna competenza nella fase accertativa di competenza dell'Ente creditore – nel caso in esame il Comune di Stefanaconi – dal quale aveva ricevuto il ruolo per attivare la fase esecutiva, solo nel luglio 2024.
Nel merito della vicenda, si osserva che per effetto della mancata costituzione del Comune di Stefanaconi
- correttamente evocato in giudizio dalla ricorrente – tutte le eccezioni descritte nel ricorso non trovano smentita. Smentita che poteva essere proposta solo dal Comune creditore, che avrebbe potuto conferire in atti la prova della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella impugnata e fornire elementi utili ai fini della valutazione della invocata prescrizione del credito.
Per i motivi che precedono - accertato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione - ogni altre questione assorbita, il ricorso risulta fondato e se ne deve disporre l'accoglimento con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita, accoglie il ricorso. Spese compensate.