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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2580/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2580/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLIEGRO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
attore
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
), (C.F. , con il patrocinio C.F._6 Controparte_6 C.F._7 dell'avv. DEROSA MICHELANGELO
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 novembre
2024
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , e avanzando nei loro riguardi
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 domanda di risarcimento del danno e alla realizzazione dei lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni di acque meteoriche verificatesi presso l'immobile in proprietà della parte attrice, sito in
Guidonia Montecelio alla Via San Lorenzo, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio
n.9/MON, mappale n.465, sub 501 e mappale n.469, sub 501.
Ha esposto l'attore di essere comproprietario dell'indicata unità immobiliare, al cui piano superiore vi è altra unità abitativa sita alla Via degli Scogli n.11, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Guidonia Montecelio al Foglio n.9/MON, mappale n.466, in comproprietà dei soggetti convenuti.
La copertura a tetto di detta ultima unità immobiliare, sovrastante l'unità immobiliare dell'attore, è crollato a causa di un incendio verificatosi il 23.08.2019, come evincibile dalla Relazione di Intervento dei Vigili del Fuoco, dalla relativa Relazione di Servizio del Comando di Polizia Municipale del
Comune di Guidonia Montecelio e dall'Ordinanza Contingibile e Urgente n.273 del 06.09.2019 emessa dal Comune di Guidonia Montecelio.
A causa del menzionato crollo e del conseguente mancato ripristino del tetto di copertura innanzi indicato, si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua piovana nel sopra indicato appartamento in comproprietà del predetto come accertato anche dagli appartenenti al Corpo di Parte_1
Polizia Municipale del Comune di Guidonia Montecelio a seguito dell'accesso sui luoghi effettuato in data 25.11.2019.
Nello specifico, gli appartenenti al menzionato Corpo di Polizia Municipale, con relazione di servizio del 03.02.2020 hanno accertato che “sopra il pavimento dell'appartamento oggetto dell'incendio era presente unicamente un telo in plastica posato, peraltro in modo non efficiente, non essendo fissato adeguatamente alle pareti, lasciando quindi che le acque meteoriche penetrino copiosamente nei piani sottostanti l'edificio. …”.
Dette infiltrazioni di acqua piovana hanno determinato danni nell'appartamento in comproprietà dell'attore per un ammontare complessivo di €.4.201,00, oltre IVA, come si evince dalla Perizia
Tecnica a firma del geom. al quale, per la redazione della richiamata perizia e di Persona_1 altra successiva, è stato corrisposto un compenso pari ad €.737,00 come da fattura n.01/2021.
Per eliminare le cause delle lamentate infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento del Sig. inoltre, è necessaria la realizzazione di lavori ammontanti a complessivi Parte_1
€.59.470,89, oltre IVA, per come analiticamente indicati nel computo metrico allegato alla ulteriore
Consulenza Tecnica di Parte redatta sempre dal geom. Persona_1
Si sono costituite le parti convenute, confermando l'accadimento del 23 agosto 2019, rappresentando di avere adempiuto all'ordine imposto dalla polizia municipale, provveduto a rimuovere i rifiuti ingombranti nonché a coprire la porzione rimasta priva della copertura del tetto con un telo antipioggia, per poi procedere alla rimozione del predetto telo ed alla stesura di un doppio strato di guaina e la posa in opera di un bocchettone in piombo per l'afflusso delle acque piovane indirizzando le stesse nella pagina 2 di 5 condotta idrica comunale nei giorni a seguire, come emerge dall'elaborato di consulenza tecnica di parte redatto dal Geometra e dalla relazione della Polizia Municipale del 3.3.2020. Controparte_7
Tali lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e infatti la Polizia Municipale non ha irrogato nei riguardi dei convenuti alcuna sanzione.
Per tale ragione, avendo le autorità competenti già ritenuto idonei i lavori compiuti, ha contestato la richiesta risarcitoria e di esecuzione di ulteriori lavori avanzata dalla controparte.
Hanno inoltre evidenziato che l'immobile del fa parte di un altro fabbricato, non sussistendo Pt_1 tra le due abitazioni alcuna comunione. Tra le due unità immobiliari è collocata un'altra unità ad uso abitativo al primo piano di proprietà di un soggetto estraneo al giudizio che interrompe tra le stesse oltre alla sovrapposizione orizzontale e anche la sovrapposizione verticale. Le due unità non risultano avere in comune né solai e né tantomeno tamponature.
Al di sotto dell'immobile degli odierni convenuti, infatti, vi è un'unità immobiliare il cui proprietario non ha lamentato alcun danno da infiltrazione.
Risulta piuttosto singolare, quindi, che l'unico soggetto ad aver patito infiltrazioni sia il Sig. Pt_1 che, come detto, è proprietario di un immobile posto in altro stabile (con accesso da Via delle Fate n. 2)
e non il proprietario dell'immobile posto immediatamente al di sotto dell'unità immobiliare dei convenuti.
A ben vedere, come evidenziato dal Geometra le cause delle suddette infiltrazioni Controparte_7 potrebbero derivare da altra abitazione in quanto “sul perimetro del fabbricato di Via degli Scogli, dove ha l'accesso l'unità immobiliare sovrastante a quella del Sig. , ci sono dei veri e propri buchi Pt_1 sulla tamponatura che consentono con estrema facilità l'infiltrazione dell'acqua, inoltre c'è da evidenziare che la parte di perimetro sopra descritta è perfettamente sovrapponibile con la zona in cui il Sig. lamenta infiltrazioni”. Pt_1
Ha dunque chiesto il rigetto delle domande della controparte.
Concessi i richiesti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice ha ammesso le testimonianze richieste dalle parti attrici nei limiti indicati nell'ordinanza assunta in data
8 luglio 2022.
All'udienza del 6 marzo 2023 sono stati ascoltati i testimoni e Testimone_1 Tes_2
All'udienza del 20 settembre 2023 è stato ascoltato il testimone Persona_1
Il Giudice ha dunque nominato consulente tecnico d'ufficio per la verifica dello stato dei luoghi e l'individuazione dell'origine delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice, oltre che l'indicazione dei lavori necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché dei relativi costi.
All'udienza del 25 novembre 2024 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda promossa dalla parte attrice non possa trovare accoglimento.
Nel proprio elaborato di consulenza tecnica, il CTU, recatosi sui luoghi oggetto di causa, non ha riscontrato la presenza di infiltrazioni nell'abitazione della parte attrice. pagina 3 di 5 All'esito del sopralluogo effettuato in data 11 gennaio 2024 il CTU ha dato atto di avere proceduto con delle misurazioni con igrometro puntuale per verificare la presenza di umidità dei materiali con valori accettabili da un minimo dell'8,2% ad un massimo del 17,2%.
Ha dato atto dell'assenza di macchie di umidità ed infiltrazioni, evidenziando che l'immobile risulta essere abitato, come da rappresentazione fotografica.
Ha dunque così concluso: “Per quanto sopra esposto, dall'analisi visiva dello stato dei luoghi e dalla verifica strumentale effettuata dal sottoscritto, si può concludere che non è possibile individuare
l'origine delle infiltrazioni (non presenti al momento dei sopralluoghi) ne quantificare i lavori necessari per l'eliminazione delle stesse per ripristinare lo stato dei luoghi”.
L'assenza di infiltrazioni ovvero anche di altri segni di danneggiamento come le macchie di umidità inducono a respingere le domande avanzate dalla parte attrice.
Non possono apprezzarsi positivamente le contestazioni avanzate dalla parte attrice in ordine ai contenuti della CTU.
In particolare, quanto alla dedotta mancata allegazione da parte del CTU della versione integrale delle osservazioni avanzate dal CTP, di cui nella consulenza è presente solo una sintesi, la parte attrice ha provveduto nella comparsa conclusionale a riportare tutti i rilievi svolti dal proprio consulente. Inoltre con deposito documentale del 22 novembre 2024 la parte attrice ha depositato osservazioni integrative alla CTU.
Osserva il Giudice che, alla luce delle conclusioni del CTU, documentate dalla produzione fotografica allegata, non vi è ragione per pretendere che il consulente prenda ulteriormente posizione sui rilievi espressi dalla parte attrice.
Invero la parte attrice contesta che le misurazioni di umidità sarebbero state compiute dal CTU da un muro diverso da quello ove l'umidità viene registrata.
Rileva il Giudice che il CTU, come anche si evince dalle immagini depositate, ha dato atto che nell'abitazione, arredata ed abitata, non siano presenti infiltrazioni o altri segni esteriori analoghi (come muffe e macchie).
Anche ammettendo che il muro di cui il CTU ha misurato l'umidità sia meno umido dell'altro, sul quale ha effettuato le misurazioni il CTP (della cui rispondenza a realtà non vi sono ragioni per dubitare) si deve comunque osservare che la mera presenza di umidità - di cui in ogni caso non potrebbe accertarsi l'esclusiva provenienza dalla sola, distante, proprietà degli odierni convenuti, apparendo d'altra parte verosimile che la stessa sia in parte proveniente da altri fattori ambientali – non appare idonea a dar luogo ad una situazione di danno meritevole di tutela giudiziaria, di natura risarcitoria ovvero inibitoria.
La mera presenza di umidità, neppure visibile ad occhio nudo, in assenza di alcun segno esteriore (non solo sul muro, ma neppure nei beni mobili presenti nell'abitazione), non configura ad avviso del
Giudice una situazione di danno apprezzabile, intesa come tale da consentire di valutare l'esistenza di un effettivo e tangibile pregiudizio in capo alla parte che lo abbia lamentato.
Né d'altra parte il fatto che il CTU avesse inizialmente – senza neppure averne dato traccia - svolto valutazioni di segno diverso rispetto a quelle cui è pervenuto con il deposito dell'elaborato definitivo è circostanza che può condurre a svalutarne le conclusioni, le quali, come detto, nella loro estrema semplicità e linearità sono anche supportate dalla documentazione fotografica acquisita.
La domanda proposta dalla parte attrice deve pertanto essere respinta.
pagina 4 di 5 In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite, liquidate in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, sono poste a carico della parte attrice. Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta la domanda proposta dalla parte attrice, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, liquidate per compensi in euro 5.584,70, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%.
Spese di CTU a carico della parte attrice.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 20 marzo 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2580/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLIEGRO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
attore
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
), (C.F. , con il patrocinio C.F._6 Controparte_6 C.F._7 dell'avv. DEROSA MICHELANGELO
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 novembre
2024
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , e avanzando nei loro riguardi
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 domanda di risarcimento del danno e alla realizzazione dei lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni di acque meteoriche verificatesi presso l'immobile in proprietà della parte attrice, sito in
Guidonia Montecelio alla Via San Lorenzo, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio
n.9/MON, mappale n.465, sub 501 e mappale n.469, sub 501.
Ha esposto l'attore di essere comproprietario dell'indicata unità immobiliare, al cui piano superiore vi è altra unità abitativa sita alla Via degli Scogli n.11, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Guidonia Montecelio al Foglio n.9/MON, mappale n.466, in comproprietà dei soggetti convenuti.
La copertura a tetto di detta ultima unità immobiliare, sovrastante l'unità immobiliare dell'attore, è crollato a causa di un incendio verificatosi il 23.08.2019, come evincibile dalla Relazione di Intervento dei Vigili del Fuoco, dalla relativa Relazione di Servizio del Comando di Polizia Municipale del
Comune di Guidonia Montecelio e dall'Ordinanza Contingibile e Urgente n.273 del 06.09.2019 emessa dal Comune di Guidonia Montecelio.
A causa del menzionato crollo e del conseguente mancato ripristino del tetto di copertura innanzi indicato, si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua piovana nel sopra indicato appartamento in comproprietà del predetto come accertato anche dagli appartenenti al Corpo di Parte_1
Polizia Municipale del Comune di Guidonia Montecelio a seguito dell'accesso sui luoghi effettuato in data 25.11.2019.
Nello specifico, gli appartenenti al menzionato Corpo di Polizia Municipale, con relazione di servizio del 03.02.2020 hanno accertato che “sopra il pavimento dell'appartamento oggetto dell'incendio era presente unicamente un telo in plastica posato, peraltro in modo non efficiente, non essendo fissato adeguatamente alle pareti, lasciando quindi che le acque meteoriche penetrino copiosamente nei piani sottostanti l'edificio. …”.
Dette infiltrazioni di acqua piovana hanno determinato danni nell'appartamento in comproprietà dell'attore per un ammontare complessivo di €.4.201,00, oltre IVA, come si evince dalla Perizia
Tecnica a firma del geom. al quale, per la redazione della richiamata perizia e di Persona_1 altra successiva, è stato corrisposto un compenso pari ad €.737,00 come da fattura n.01/2021.
Per eliminare le cause delle lamentate infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento del Sig. inoltre, è necessaria la realizzazione di lavori ammontanti a complessivi Parte_1
€.59.470,89, oltre IVA, per come analiticamente indicati nel computo metrico allegato alla ulteriore
Consulenza Tecnica di Parte redatta sempre dal geom. Persona_1
Si sono costituite le parti convenute, confermando l'accadimento del 23 agosto 2019, rappresentando di avere adempiuto all'ordine imposto dalla polizia municipale, provveduto a rimuovere i rifiuti ingombranti nonché a coprire la porzione rimasta priva della copertura del tetto con un telo antipioggia, per poi procedere alla rimozione del predetto telo ed alla stesura di un doppio strato di guaina e la posa in opera di un bocchettone in piombo per l'afflusso delle acque piovane indirizzando le stesse nella pagina 2 di 5 condotta idrica comunale nei giorni a seguire, come emerge dall'elaborato di consulenza tecnica di parte redatto dal Geometra e dalla relazione della Polizia Municipale del 3.3.2020. Controparte_7
Tali lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e infatti la Polizia Municipale non ha irrogato nei riguardi dei convenuti alcuna sanzione.
Per tale ragione, avendo le autorità competenti già ritenuto idonei i lavori compiuti, ha contestato la richiesta risarcitoria e di esecuzione di ulteriori lavori avanzata dalla controparte.
Hanno inoltre evidenziato che l'immobile del fa parte di un altro fabbricato, non sussistendo Pt_1 tra le due abitazioni alcuna comunione. Tra le due unità immobiliari è collocata un'altra unità ad uso abitativo al primo piano di proprietà di un soggetto estraneo al giudizio che interrompe tra le stesse oltre alla sovrapposizione orizzontale e anche la sovrapposizione verticale. Le due unità non risultano avere in comune né solai e né tantomeno tamponature.
Al di sotto dell'immobile degli odierni convenuti, infatti, vi è un'unità immobiliare il cui proprietario non ha lamentato alcun danno da infiltrazione.
Risulta piuttosto singolare, quindi, che l'unico soggetto ad aver patito infiltrazioni sia il Sig. Pt_1 che, come detto, è proprietario di un immobile posto in altro stabile (con accesso da Via delle Fate n. 2)
e non il proprietario dell'immobile posto immediatamente al di sotto dell'unità immobiliare dei convenuti.
A ben vedere, come evidenziato dal Geometra le cause delle suddette infiltrazioni Controparte_7 potrebbero derivare da altra abitazione in quanto “sul perimetro del fabbricato di Via degli Scogli, dove ha l'accesso l'unità immobiliare sovrastante a quella del Sig. , ci sono dei veri e propri buchi Pt_1 sulla tamponatura che consentono con estrema facilità l'infiltrazione dell'acqua, inoltre c'è da evidenziare che la parte di perimetro sopra descritta è perfettamente sovrapponibile con la zona in cui il Sig. lamenta infiltrazioni”. Pt_1
Ha dunque chiesto il rigetto delle domande della controparte.
Concessi i richiesti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice ha ammesso le testimonianze richieste dalle parti attrici nei limiti indicati nell'ordinanza assunta in data
8 luglio 2022.
All'udienza del 6 marzo 2023 sono stati ascoltati i testimoni e Testimone_1 Tes_2
All'udienza del 20 settembre 2023 è stato ascoltato il testimone Persona_1
Il Giudice ha dunque nominato consulente tecnico d'ufficio per la verifica dello stato dei luoghi e l'individuazione dell'origine delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice, oltre che l'indicazione dei lavori necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché dei relativi costi.
All'udienza del 25 novembre 2024 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda promossa dalla parte attrice non possa trovare accoglimento.
Nel proprio elaborato di consulenza tecnica, il CTU, recatosi sui luoghi oggetto di causa, non ha riscontrato la presenza di infiltrazioni nell'abitazione della parte attrice. pagina 3 di 5 All'esito del sopralluogo effettuato in data 11 gennaio 2024 il CTU ha dato atto di avere proceduto con delle misurazioni con igrometro puntuale per verificare la presenza di umidità dei materiali con valori accettabili da un minimo dell'8,2% ad un massimo del 17,2%.
Ha dato atto dell'assenza di macchie di umidità ed infiltrazioni, evidenziando che l'immobile risulta essere abitato, come da rappresentazione fotografica.
Ha dunque così concluso: “Per quanto sopra esposto, dall'analisi visiva dello stato dei luoghi e dalla verifica strumentale effettuata dal sottoscritto, si può concludere che non è possibile individuare
l'origine delle infiltrazioni (non presenti al momento dei sopralluoghi) ne quantificare i lavori necessari per l'eliminazione delle stesse per ripristinare lo stato dei luoghi”.
L'assenza di infiltrazioni ovvero anche di altri segni di danneggiamento come le macchie di umidità inducono a respingere le domande avanzate dalla parte attrice.
Non possono apprezzarsi positivamente le contestazioni avanzate dalla parte attrice in ordine ai contenuti della CTU.
In particolare, quanto alla dedotta mancata allegazione da parte del CTU della versione integrale delle osservazioni avanzate dal CTP, di cui nella consulenza è presente solo una sintesi, la parte attrice ha provveduto nella comparsa conclusionale a riportare tutti i rilievi svolti dal proprio consulente. Inoltre con deposito documentale del 22 novembre 2024 la parte attrice ha depositato osservazioni integrative alla CTU.
Osserva il Giudice che, alla luce delle conclusioni del CTU, documentate dalla produzione fotografica allegata, non vi è ragione per pretendere che il consulente prenda ulteriormente posizione sui rilievi espressi dalla parte attrice.
Invero la parte attrice contesta che le misurazioni di umidità sarebbero state compiute dal CTU da un muro diverso da quello ove l'umidità viene registrata.
Rileva il Giudice che il CTU, come anche si evince dalle immagini depositate, ha dato atto che nell'abitazione, arredata ed abitata, non siano presenti infiltrazioni o altri segni esteriori analoghi (come muffe e macchie).
Anche ammettendo che il muro di cui il CTU ha misurato l'umidità sia meno umido dell'altro, sul quale ha effettuato le misurazioni il CTP (della cui rispondenza a realtà non vi sono ragioni per dubitare) si deve comunque osservare che la mera presenza di umidità - di cui in ogni caso non potrebbe accertarsi l'esclusiva provenienza dalla sola, distante, proprietà degli odierni convenuti, apparendo d'altra parte verosimile che la stessa sia in parte proveniente da altri fattori ambientali – non appare idonea a dar luogo ad una situazione di danno meritevole di tutela giudiziaria, di natura risarcitoria ovvero inibitoria.
La mera presenza di umidità, neppure visibile ad occhio nudo, in assenza di alcun segno esteriore (non solo sul muro, ma neppure nei beni mobili presenti nell'abitazione), non configura ad avviso del
Giudice una situazione di danno apprezzabile, intesa come tale da consentire di valutare l'esistenza di un effettivo e tangibile pregiudizio in capo alla parte che lo abbia lamentato.
Né d'altra parte il fatto che il CTU avesse inizialmente – senza neppure averne dato traccia - svolto valutazioni di segno diverso rispetto a quelle cui è pervenuto con il deposito dell'elaborato definitivo è circostanza che può condurre a svalutarne le conclusioni, le quali, come detto, nella loro estrema semplicità e linearità sono anche supportate dalla documentazione fotografica acquisita.
La domanda proposta dalla parte attrice deve pertanto essere respinta.
pagina 4 di 5 In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite, liquidate in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, sono poste a carico della parte attrice. Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta la domanda proposta dalla parte attrice, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, liquidate per compensi in euro 5.584,70, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%.
Spese di CTU a carico della parte attrice.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 20 marzo 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina 5 di 5