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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott. Sossio Pellecchia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2258/2020 R.G.A.C.C., assegnata in decisione all'udienza cartolare del
3.10.2024, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SCHETTINO ANNIBALE, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli Avv.ti PASSERO ANTONIO e PASSERO NATASCIA, in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto op- Parte_1
posizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 187/2020 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 10.02.2020 (dep. in pari data) in favore di CP_1
per una somma ingiunta di Euro 7.960,00 oltre interessi e spese.
[...]
Come motivi di opposizione, ha dedotto: Parte_1
1. l'inesistenza del rapporto fondamentale sotteso alla promessa di pagamento;
2. l'inesigibilità del credito per mancato avveramento della condizione sospensiva di stipula dell'atto notarile di vendita dell'immobile.
1 L'opposta, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile e infon- data, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza di prima comparizione il giudice si è riservato e il 16.10.2020, a scioglimento della riserva, ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiun- tivo opposto ed ha concesso i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c..
All'udienza del 4.2.2021 il giudice ha ammesso le istanze istruttorie delle parti con rinvio all'udienza del 20.10.2021.
Istruita la causa, all'udienza del 29.9.2022 il giudice ha rinviato per la precisazione delle con- clusioni all'udienza del 2.10.2024, rinviata di ufficio all'udienza del 3.10.2024 per sostituzione del giudice sul ruolo.
All'udienza del 3.10.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha assegnato a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle me- morie di replica.
Nel merito l'opposizione è fondata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta la prosecuzione della precedente fase sommaria con conversione del procedimento in un giudizio ordinario a cognizione piena, all'esito del quale il giudice è tenuto a valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.
Sul piano dell'onere della prova, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, rimanendo invariata, invece, quella sostanziale: il creditore opposto è tenuto a provare l'esistenza del credito, mentre il debitore deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto vantato.
Tuttavia, tale regola generale è suscettibile di essere derogata, laddove ricorra, come nel caso in esame, il fenomeno dell'astrazione processuale che si verifica per effetto della stipula di negozi, quali la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, che dispensano colui a fa- vore del quale sono stipulate dalla prova del rapporto fondamentale sottostante che si presume fino a prova contraria.
Orbene, nella fattispecie al vaglio ha stipulato con Parte_1 [...]
una scrittura privata nell'ambito della quale la prima si è im- Controparte_2
pegnata a corrispondere la somma di Euro 7.690,00 per i lavori eseguiti e saldati da
[...]
nell'immobile, in comunione tra loro, sito in Taurano (AV) alla via Controparte_1
Vicolo Grotte.
2 In virtù del principio di astrazione processuale deve, quindi, ritenersi acquisita la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria dell'opposta, la quale, sia nella fase monitoria che nel pre- sente giudizio di opposizione, ha prodotto la promessa di pagamento formulata dall'opponente in suo favore. Difatti, a fronte di ciò, incombeva sull'opponente l'onere di provare l'inesistenza ovvero l'estinzione del rapporto fondamentale sottostante;
onere probatorio non sufficiente- mente assolto dall'opponente, che ha prodotto una perizia di parte del 10.5.2018 dalla quale si evince unicamente che l'immobile risultava incompleto. Sul punto va osservato che risulta, invece, provata, in base al materiale probatorio raccolto nel presente giudizio, la circostanza dell'avvenuta esecuzione di lavori ulteriori, eseguiti in proprio dai comproprietari, il cui corri- spettivo è stato anticipato e saldato da , come espressa- Controparte_1 mente confermato all'udienza del 20.10.2021 dal teste Ing. , tecnico incari- Tes_1 cato della progettazione e direzione dei lavori per la riparazione del fabbricato (“…per quanto
è a mia conoscenza, mi risulta che le parti in causa si sarebbero accordate nel senso che
[...]
avrebbe anticipato parte delle spese per i lavori extra-contabi- Controparte_2 lità di completamento ed in particolare la quota di pre- Persona_1 sente all'accordo tra le parti oggi in causa…”).
Accertata, quindi, la sussistenza di una valida causa debendi sottesa alla promessa di paga- mento, si pone la questione dell'esigibilità del credito azionato dall'opposta a causa della man- cata stipula dell'atto notarile di compravendita dell'immobile.
A tal proposito costituisce dato pacifico che non si sia verificata la compravendita dell'immo- bile, che è espressamente contemplata come evento futuro dal quale dipende l'adempimento dell'obbligazione assunta dall'opposta.
Si riporta di seguito il testo della scrittura privata inter partes, per facilitarne la lettura.
Ai fini della qualificazione giuridica di siffatta pattuizione in termini di condizione sospensiva ovvero come termine occorre ricordare che a differenza della condizione, la sopravvenienza del termine è futura, ma certa.
3 In tema di obbligazioni da contratto, il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro che le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per l'adempimento di una prestazione. Ricorre l'ipotesi del termine quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente e, come tale, può riguardare sia l'efficacia iniziale che quella finale di un negozio giuridico o di un'obbligazione o di un credito di una parte. Nell'ipotesi di condizione, invece, si versa nell'incertezza dell'evento futuro dal cui verificarsi dipende il sorgere (condizione sospensiva) o il permanere (condizione riso- lutiva) dell'efficacia di un contratto o di un'obbligazione ad esso inerente (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 4124 del 22/03/2001, relativa a fattispecie in cui l'insorgenza del credito di un professionista nei confronti di una pubblica amministrazione per l'eseguita progettazione era, nella previsione delle parti, connessa all'evento futuro ed incerto del finanziamento statale dell'opera cui si rife- riva la progettazione medesima).
Nella fattispecie al vaglio, la compravendita dell'immobile è un evento futuro ed incerto, che va qualificato, perciò, come condizione sospensiva, cui le parti hanno concordemente e libera- mente subordinato la prestazione dell'opponente, com'è reso palese dalla previsione, in termini inequivocabili, categorici e di esclusività, dell'adempimento della predetta prestazione “in sede di stipula notarile per la vendita dell'immobile … , il quale è tutt'ora in vendita”, con accredito della cifra dovuta “agli assegni circolari della quota spettante per legge alla IG.ra
[...]
, e quindi già decurtata automaticamente in fase di stipula alla quota della Controparte_1
IG.ra ”. E' evidente, quindi, che il pagamento della somma di Euro Parte_1
7.690,00 è subordinato alla stipula del contratto di compravendita dell'immobile, tanto che la provvista necessaria per tale pagamento dovrà provenire dal prezzo pagato dall'acquirente, che dovrà essere versato con assegno circolare, anche per la quota dell'opponente, ma solo fino alla concorrenza di Euro 7.690,00, direttamente in favore dell'opposta.
E' noto che le regole di interpretazione dei contratti sono ordinate secondo un principio gerar- chico, nel senso che le norme strettamente interpretative poste dagli art. 1362 - 1365 c.c. pre- cedono nella loro applicazione quelle cosiddette interpretative - integrative, dettate in via sus- sidiaria dagli art. 1366-1371 c.c. In particolare, la concreta operatività di queste ultime regole resta esclusa quando, nella ricerca del comune intento degli stipulanti, il primo e principale strumento dell'operazione ermeneutica, fornito dall'art. 1362 e consistente nel riferimento alla connessione logica delle parole e delle locuzioni impiegate di dette espressioni, univocamente riveli, come nella fattispecie al vaglio, per il chiaro significato delle parole, una determinata comune volontà.
4 Per altro verso, non si è in presenza di una condizione meramente potestativa, per la quale possa operare la conseguente sanzione di nullità di cui all'art. 1355 c.c., atteso che l'impegno di ven- dere l'appartamento assunto dall'opponente non è rimesso al suo mero arbitrio, ma è collegato ad un gioco di interessi e di convenienze e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche il suo interesse (cfr. cass. 4785/1989), dal momento che si prevedeva, per la vendita della quota dell'immobile spettante all'opponente, un corrispettivo sicuramente maggiore di Euro
7.690,00.
Nemmeno è provato che la condizione sospensiva non si sia avverata per esclusiva responsabi- lità dell'opponente, cioè per un suo ingiustificato rifiuto di accettare concrete proposte di ac- quisto dell'appartamento de quo.
Acclarato che la clausola funge da condizione sospensiva e che la stessa non si è verificata, ne deriva l'inefficacia dell'accordo azionato in via monitoria.
Le distraende spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta si liquidano come in dispositivo, prendendo come riferimento il valore della domanda, rien- trante nel terzo scaglione di valore (da € 5.201 a € 26.000), e tenuto conto dell'attività espletata, ai valori tra i minimi ed i medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino - Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 187/2020 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 10.02.2020 (dep. in pari data);
2. condanna l'opposta a pagare all'opponente Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € Parte_1
3.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dell'avv.
SCHETTINO ANNIBALE.
Avellino, 11/1/2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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