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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/09/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3296/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3296/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi col patrocinio dell'avv. CINOTTI ROBERTA elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA ROMA 2 ALTO RENO TERME presso il difensore avv. CINOTTI ROBERTA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e , nato a [...] in Parte_1 Parte_2
Persiceto il 01/10/1973, in data 22/09/2001 hanno contratto matrimonio civile a GG NO (BO) come attestato dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 atto n.3 p.1 u.2; i coniugi, inizialmente in comunione dei beni, hanno scelto il regime della separazione legale dei beni con atto in data 30/06/2005 a rogito del Notaio Dott. dall'unione sono nate le figlie: il Persona_1 Per_2
25/01/2001 (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e il 07/10/2004 (maggiorenne ma Per_3 non autosufficiente); il domicilio coniugale è ubicato in GG NO (BO) Via Porrettana nr. 56 e trattasi di appartamento di proprietà delle figlie e . Il sig. ad oggi è disoccupato e Per_2 Per_3 Pt_2 svolge qualche lavoro saltuario mentre la sig.ra svolge lavoro a tempo determinato Pt_1
pagina 1 di 3 Co.Co.Co. per ICA imposte comunali affini SpA con un reddito mensile medio di circa €. 500,00; il rapporto matrimoniale è entrato in crisi e le parti hanno concordato che il marito trasferisse altrove la propria dimora;
col ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedono di separarsi alle condizioni ivi riportate e chiedono che la causa sia successivamente rimessa sul ruolo per la pronuncia del divorzio.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.9.2025 hanno confermato quanto sopra. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza di separazione. La causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore con separata ordinanza come richiesto dalle parti. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale fra nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a San Giovanni in [...] il [...], che in data 22/09/2001 hanno Parte_2 contratto matrimonio civile a GG NO (BO) come attestato dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 atto n.3 p.1 u.2; dispone la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale sita in GG NO (BO) Via Porrettana nr. 56 – Marano unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla sig.ra che ivi dimorerà con le due Parte_1 figlie maggiorenni e mentre il sig. si è già trasferito in GG NO Via Per_2 Per_3 Pt_2
Battuta nr. 634.
3. il sig. contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne , stante la non Pt_2 Per_3 autosufficienza economica e sino a quando la stessa non avrà reperito occupazione lavorativa continuativa, corrispondendo direttamente alla stessa la somma mensile di euro 200,00 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto nel Protocollo dell'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna del 09/08 che integralmente si richiama.
4. stante la maggiore età di , nessuna richiesta è formulata in merito alla regolamentazione al Per_3 diritto di visita.
pagina 2 di 3 5. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano autosufficienti e nessuna contribuzione economica è pertanto richiesta o prevista dell'uno/a a favore dell'altra/o.
4. Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza.
C. Spese all'esito del giudizio.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3296/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi col patrocinio dell'avv. CINOTTI ROBERTA elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA ROMA 2 ALTO RENO TERME presso il difensore avv. CINOTTI ROBERTA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e , nato a [...] in Parte_1 Parte_2
Persiceto il 01/10/1973, in data 22/09/2001 hanno contratto matrimonio civile a GG NO (BO) come attestato dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 atto n.3 p.1 u.2; i coniugi, inizialmente in comunione dei beni, hanno scelto il regime della separazione legale dei beni con atto in data 30/06/2005 a rogito del Notaio Dott. dall'unione sono nate le figlie: il Persona_1 Per_2
25/01/2001 (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e il 07/10/2004 (maggiorenne ma Per_3 non autosufficiente); il domicilio coniugale è ubicato in GG NO (BO) Via Porrettana nr. 56 e trattasi di appartamento di proprietà delle figlie e . Il sig. ad oggi è disoccupato e Per_2 Per_3 Pt_2 svolge qualche lavoro saltuario mentre la sig.ra svolge lavoro a tempo determinato Pt_1
pagina 1 di 3 Co.Co.Co. per ICA imposte comunali affini SpA con un reddito mensile medio di circa €. 500,00; il rapporto matrimoniale è entrato in crisi e le parti hanno concordato che il marito trasferisse altrove la propria dimora;
col ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedono di separarsi alle condizioni ivi riportate e chiedono che la causa sia successivamente rimessa sul ruolo per la pronuncia del divorzio.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.9.2025 hanno confermato quanto sopra. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza di separazione. La causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore con separata ordinanza come richiesto dalle parti. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale fra nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a San Giovanni in [...] il [...], che in data 22/09/2001 hanno Parte_2 contratto matrimonio civile a GG NO (BO) come attestato dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 atto n.3 p.1 u.2; dispone la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale sita in GG NO (BO) Via Porrettana nr. 56 – Marano unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla sig.ra che ivi dimorerà con le due Parte_1 figlie maggiorenni e mentre il sig. si è già trasferito in GG NO Via Per_2 Per_3 Pt_2
Battuta nr. 634.
3. il sig. contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne , stante la non Pt_2 Per_3 autosufficienza economica e sino a quando la stessa non avrà reperito occupazione lavorativa continuativa, corrispondendo direttamente alla stessa la somma mensile di euro 200,00 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto nel Protocollo dell'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna del 09/08 che integralmente si richiama.
4. stante la maggiore età di , nessuna richiesta è formulata in merito alla regolamentazione al Per_3 diritto di visita.
pagina 2 di 3 5. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano autosufficienti e nessuna contribuzione economica è pertanto richiesta o prevista dell'uno/a a favore dell'altra/o.
4. Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza.
C. Spese all'esito del giudizio.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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