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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Salvitrans Trasporti e Spedizioni sas di TO TE, ES e C., con sede in Noale (VE); rilevato che la società resistente ed il socio accomandatario TE TO, nel costituirsi nel presente procedimento, hanno eccepito l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso avversario per incapienza della società debitrice e conseguente carenza di interesse ad agire
1 della ricorrente, nonché per l'omessa segnalazione ex art. 25 novies D.lgs 14/2019, ed altresì
l'infondatezza dello stesso per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 2 CCII;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
ricorra l'interesse ad agire della ricorrente, tenuto conto che la convenuta – allo stato - risulta attiva e che nulla esclude che l'attuale assenza di beni in capo alla società possa essere il risultato di condotte distrattive che potranno e dovranno essere, se del caso, accertate nelle opportune sedi;
ritenuto che
neppure l'eccezione di improcedibilità risulti fondata, posto che – diversamente da quanto affermato dai resistenti – la segnalazione di cui all'art. 25 novies CCII risulta effettuata in data 19.03.2024 (cfr. doc. 2 allegato alla nota 24.09.2024); considerato che il creditore istante vanta un credito derivante da ruoli, avvisi di accertamento e relativi oneri per euro 2.704.071,66, solo in parte contestati dalla controparte;
rilevato, infatti, che – quanto meno con riferimento alle cartelle n. 11920200011047471000,
11920220014197410000 e 11920230005397060000 (per un ammontare complessivo di euro
284.351,93) - non vi è stata contestazione da parte dei resistenti;
ritenuto, pertanto, che ricorra la legittimazione attiva della ricorrente;
ritenuto, inoltre, che il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato, in proposito, che la società resistente non ha prodotto i bilanci relativi ai tre esercizi antecedenti il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e, pertanto, non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante;
rilevato, peraltro, che i crediti portati dalle cartelle 11920200011047471000,
11920220014197410000, 11920230005397060000 (per un ammontare complessivo di euro
284.351,93) non risultano contestati, mentre con riguardo alle cartelle/avvisi di addebito n.
11920170015013067000, 41920190003763357000, 11920200019304053000,
11920220001260605000, 11920220008133204000, 11920220014197511000,
2 11920220017643561000, 41920230000396075000, 41920230002390626000,
11920230011708528000 (per un ammontare complessivo di euro 246.430,75), la contestazione effettuata in questa sede e avente ad oggetto la mancata notifica dell'atto presupposto appare superata, alla luce dei documenti prodotti dalla ricorrente in allegato alla memoria di replica (cfr. doc. 3); rilevato, ancora, che l'ulteriore credito di euro 630.007,98 è stato solo parzialmente e genericamente contestato;
ritenuto, pertanto, che l'ammontare dei debiti della società superi la soglia di euro
500.000,00;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal rilevante debito tributario, dagli ingenti debiti previdenziali (cfr. informativa INPS), dal mancato deposito dei bilanci, dall'inattività della società; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e del socio illimitatamente responsabile;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SALVITRANS TRASPORTI E
SPEDIZIONI S.A.S. DI AL NT, NC & C. (C.F.: 03051670275), con sede in Noale (VE), Via Polanzani 27/7, nonché del socio illimitatamente responsabile
TE TO ([...]), nato a [...] il [...]; nomina la dott. Ivana Morandin Giudice Delegato per la procedura nomina la dott. Valentina Vianello Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
3 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21.05.2025 ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la
4 cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Ivana Morandin Dott. Silvia Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Salvitrans Trasporti e Spedizioni sas di TO TE, ES e C., con sede in Noale (VE); rilevato che la società resistente ed il socio accomandatario TE TO, nel costituirsi nel presente procedimento, hanno eccepito l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso avversario per incapienza della società debitrice e conseguente carenza di interesse ad agire
1 della ricorrente, nonché per l'omessa segnalazione ex art. 25 novies D.lgs 14/2019, ed altresì
l'infondatezza dello stesso per l'assenza dei requisiti di cui all'art. 2 CCII;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
ricorra l'interesse ad agire della ricorrente, tenuto conto che la convenuta – allo stato - risulta attiva e che nulla esclude che l'attuale assenza di beni in capo alla società possa essere il risultato di condotte distrattive che potranno e dovranno essere, se del caso, accertate nelle opportune sedi;
ritenuto che
neppure l'eccezione di improcedibilità risulti fondata, posto che – diversamente da quanto affermato dai resistenti – la segnalazione di cui all'art. 25 novies CCII risulta effettuata in data 19.03.2024 (cfr. doc. 2 allegato alla nota 24.09.2024); considerato che il creditore istante vanta un credito derivante da ruoli, avvisi di accertamento e relativi oneri per euro 2.704.071,66, solo in parte contestati dalla controparte;
rilevato, infatti, che – quanto meno con riferimento alle cartelle n. 11920200011047471000,
11920220014197410000 e 11920230005397060000 (per un ammontare complessivo di euro
284.351,93) - non vi è stata contestazione da parte dei resistenti;
ritenuto, pertanto, che ricorra la legittimazione attiva della ricorrente;
ritenuto, inoltre, che il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato, in proposito, che la società resistente non ha prodotto i bilanci relativi ai tre esercizi antecedenti il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e, pertanto, non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante;
rilevato, peraltro, che i crediti portati dalle cartelle 11920200011047471000,
11920220014197410000, 11920230005397060000 (per un ammontare complessivo di euro
284.351,93) non risultano contestati, mentre con riguardo alle cartelle/avvisi di addebito n.
11920170015013067000, 41920190003763357000, 11920200019304053000,
11920220001260605000, 11920220008133204000, 11920220014197511000,
2 11920220017643561000, 41920230000396075000, 41920230002390626000,
11920230011708528000 (per un ammontare complessivo di euro 246.430,75), la contestazione effettuata in questa sede e avente ad oggetto la mancata notifica dell'atto presupposto appare superata, alla luce dei documenti prodotti dalla ricorrente in allegato alla memoria di replica (cfr. doc. 3); rilevato, ancora, che l'ulteriore credito di euro 630.007,98 è stato solo parzialmente e genericamente contestato;
ritenuto, pertanto, che l'ammontare dei debiti della società superi la soglia di euro
500.000,00;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal rilevante debito tributario, dagli ingenti debiti previdenziali (cfr. informativa INPS), dal mancato deposito dei bilanci, dall'inattività della società; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e del socio illimitatamente responsabile;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SALVITRANS TRASPORTI E
SPEDIZIONI S.A.S. DI AL NT, NC & C. (C.F.: 03051670275), con sede in Noale (VE), Via Polanzani 27/7, nonché del socio illimitatamente responsabile
TE TO ([...]), nato a [...] il [...]; nomina la dott. Ivana Morandin Giudice Delegato per la procedura nomina la dott. Valentina Vianello Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
3 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21.05.2025 ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la
4 cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Ivana Morandin Dott. Silvia Bianchi
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