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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
+
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel procedimento nr. 71-1/2024 R.G.P.U.,
promosso da:
UC LL PO con ricorso depositato in data 22.10.2024
PARTE RICORRENTE
AVV. Gianmarco Sbrana
CONTRO
IN GO S.R.L. c.f. e p. i.v.a.01403460452 con sede in via Bordigona 1, Massa (MS);
PARTE RESISTENTE
avv.ti Francesco Guastapaglia e Davide Cariola
* * * * * * * * * * * * OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL COLLEGIO
- ritenuto che le notificazioni relative all'istanza di apertura di liquidazione giudiziale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale ordinario di Massa, si siano regolarmente perfezionate;
- rilevato che parte resistente si è costituita eccependo che l'obbligazione pecuniaria posta alla base dell'istanza di liquidazione (pagamento di somme a titolo di Trattamento di Fine Rapporto), gravante quasi per l'intero sia sulla RI ME in solido con la precedente entità giuridica, RI ME S.n.c. - Gestione eredi, era stata estinta mediante il pagamento in via autonoma dell'intera somma dovuta da parte della MA ME s.n.c. in favore di LL PO mediante la stipula di un accordo, alla presenza del delegato sindacale competente, e per il cui effetto la RI ME
s.r.l. doveva ritenersi liberata (si veda doc. 3 memoria di parte resistente).
- rilevato, inoltre, che la difesa di parte resistente ha tenuto a precisare che la RI ME S.r.l. risulta essere inattiva dall'ottobre 2023 a seguito di vicende giudiziarie tra i soci che hanno di fatto impedito la prosecuzione dell'attività e quindi del raggiungimento dello scopo sociale;
per tali ragioni la difesa rassegnava le seguenti conclusioni “si rimette alla decisione che il Tribunale vorrà assumere.”
- ritenuto dunque regolarmente ed integralmente costituito il contraddittorio;
- all'udienza del 03.12.2024, è comparso l'Avv.to di parte ricorrente, il quale si è riportato al ricorso ed agli allegati insistendo come negli stessi, senza nulla contraddire sull'eccezione di controparte;
- in data 06.12.2024, ossia successivamente all'udienza del 03.12.2024, al cui esito è stata assunta riserva, gli avvocati Guastapaglia e Cariola per parte resistente hanno rappresentato di non essere riusciti a collegari per difficoltà di collegamento chiedendo al Tribunale di “adottare i provvedimenti ritenuti di giustizia compresa l'eventuale rimessione in termini con fissazione di nuova udienza”;
- ritenuto che non vi sia necessità di fissazione di nuova udienza posto che il Collegio ha esaminato approfonditamente la comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 03.12.2024 dalla società convenuta (ed i relativi allegati), che nelle conclusioni formulate in calce a tale comparsa la società convenuta non ha chiesto il rigetto del ricorso ma si è rimessa alla decisione del Tribunale e che, infine, la circostanza che la difesa di parte ricorrente si sia regolarmente e tempestivamente collegata da remoto partecipando all'udienza svolta mediante strumenti audiovisivi autorizzati appare interpretabile nel senso che le difficoltà lamentate dai difensori di parte resistente non siano ascrivibili all'Ufficio;
-all'esito dell'udienza il GD si è riservato di riferire al Collegio;
- visto il fascicolo ed esaminati gli atti;
A scioglimento della riserva di riferire al Collegio assunta all'udienza monocratica celebrata il giorno
03.12.2024
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII). Nel caso di specie, la società ha la sede legale in via Bordigona 1, Massa (MS) come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del primo dei ricorsi di cui alla intestazione della presente sentenza.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Orbene, il ricorrente ha evidenziato che la RI ME SRL, ha debiti che paiono certi, liquidi ed esigibili per Euro 82.717,05 al lordo, in solido con la prcedente società, RI ME S.n.c. – e per essa gli eredi Sig.ra CI UE LV, Sig.ra CI EU MA e CI RI, per euro
68.143,07 al lordo,oltre interessi e spese per la procedura per d.i., il tutto come risulta dal decreto ingiuntivo n. 223/2023 RG 654/2023 provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale (allegato al relativo ricorso), munito di formula esecutiva ed entrambi notificati alla debitrice unitamente ad atto di precetto. Il ricorrente ha precisato che, a seguito della notifica del precetto, gli eredi della RI ME S.n.c, obbligati in solido con la RI ME s.r.l., avevano provveduto a versare la somma di euro 20.000.
Sul punto, parte resistente ha dato atto che la Sig.ra CI UE LV c.f. [...]
e la Sig.ra CI EU MA (due dei tre soggetti obbligati in solido con la RI ME srl al pagamento di euro 68.143,07 al lordo,oltre interessi e spese per la procedura per decreto ingiuntivo n. 223/2023 RG 654/2023) hanno provveduto in via autonoma al pagamento dell'intera somma dovuta dagli eredi della RI ME snc in favore di LL PO mediante la stipula di un accordo, alla presenza del delegato sindacale competente, e per il cui effetto la RI ME s.r.l., limitatamente alla somma per cui era obbligata in solido con i Sig.ra CI UE LV, Sig.ra CI EU
MA e CI RI, deve ritenersi liberata (si veda doc. 3 memoria di parte resistente).
Oltre a quanto sopra richiamato, si osserva che, a seguito dell'acquisizione da parte della cancelleria dei dati e dei documenti relativi al debitore mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti, esigibili e liquidi, per un importo compolessivo pari a € 35.004,14 (“Totale residuo al netto dell'importo sospeso”, così come risultante da “Elenco cartelle/avvisi” proveniente da ADER-Agenzia Delle Entrate Riscossione, Agenzie entrate, e INPS, depositati nel fascicolo telematico).
Pertanto, pur alla presenza dell'accordo sindacale che ha notevolmente ridotto il debito della RI ME s.r.l., deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “ricostruzione, vulcanizzazione, riparazione e sostituzione di pneumatici;
- commercio al dettaglio ed all'ingrosso di pneumatici;
- commercio al dettaglio ed all'ingrosso di parti di ricambio e lubrificanti per autoveicoli;
- riparazione e revisione di autoveicoli in genere” come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale “l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie, la RI ME SRL, non ha depositato bilanci relativi agli esercizi successivi all'esercizio relativo all'anno 2021 pur essendo costituita in forma di società di capitali ed essendo soggetta all'obbligo di redazione del bilancio di esercizio, di guisa che gli elementi idonei a fondare il superamento dei presupposti dimensionali richiesti dall'art. 121 CCII possono essere ricavati da detto bilancio, (unico compreso nel triennio anteriore all'anno del deposito del ricorso per liquidazione giudiziale).
Segnatamente, l'attivo patrimoniale registrato è pari ad € 247.090,00 (dunque inferiore alla soglia di Euro trecentomila), mentre i ricavi risultano pari ad € 453.698,00 (dunque superiore alla soglia duecentomila), superiori dunque ai requisiti richiamato dall' art. 2, c.1 lett. d) CCII (v. Bilancio
31.12.2021 depositato nel presente fascicolo telematico).
Giova ricordare inoltre quanto segue:
- come desumibile dalla interpretazione delle norme citate, avendo il debitore l'onere di provare non aver mai superaro alcuna delle prime due soglie nel triennio anteriore all'anno in cui è stato depositato il ricorso per liquidazione giudiziale, è sufficiente, affiché l'impresa sia considerata “non minore” e dunque assoggettabile a liquidazione giudiziale, la prova del superamento anche di una sola soglia anche in uno solo degli esercizi in considerazione (mentre appare sufficiente che abbia superato in qualsiasi momento, anche al di fuori del suddetto triennio, la terza soglia);
- nella presente fattispecie, tale prova è stata positivamente ed incofutabilmente acquisita in quanto desumibile dal bilancico relativo all'esercizio 2021 (unico compreso nel triennio anteriore alll'anno del deposito del ricorso per liquidazione giudiziale) depositato in Camera di Commercio e depositato altresì nel presente fascicolo, come sopra richiamato;
- ciò rafforza, sul piano probatorio, la presente decisione, se si pensa che il debitore ha depositato l'ultimo bilancio nell'anno 2021 e nella sua costituzione non ha tanto meno provato di essere al di sotto delle soglie ossia di essere impresa “minore” non assoggettabile a liqudiazione giudiziale, onere che nella specie il debitore non ha assolto, non avendo in alcun modo depositato bilanci, dati o elementi tali da dimostrare di essere impresa minore;
- tali oneri si desumono dalle seguenti norme: o art. 121 CCII (Presupposti della liquidazione giudiziale): “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
o art. 41.4 CCII: “Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma
3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi
o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concerntenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che la società è in stato di scioglimento e liquidazione ex art. 2484 c.c. comma 1, n. 3 (v. punto 9 della Visura societaria, fra gli Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese della TOSCANA NORD-
OVEST).
Ne consegue che per la valutazione e l'accertamento dello stato di insolvenza, il Tribunale dovrà valutare, con riferimento alla situazione in essere alla data della sentenza “se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 25167/2016, Cass. 19414/2017).
Tali criteri meritano applicazione in quanto pertinenti alla presente fattispecie concreta ove la società convenuta, per quanto emerge dalla lettura del punto 9 della Visura societaria, fra gli Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese della TOSCANA NORD-OVEST, è in stato di scioglimento e liquidazione ex art. 2484 c.c. comma 1, n. 3 ed è inoltre inattiva.
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti (che appaiono comunque sempre rilevanti al fine del giudizio sullo stato di insolvenza di qualsiasi società, sia essa attiva ovvero in stato di scioglimento e liquidazione, come nel presente caso): - Euro 14.573,95 al lordo, (dalla somma iniziale di euro 82.717,05 è stata decurtata la somma di euro 68.143,07, dovuta in solido con la precedente entità giuridica, RI ME S.n.c. – e per essa degli eredi Sig.ra CI UE LV, Sig.ra CI EU MA e CI RI, che è stata pagata come da doc. 3 di parte resistente) oltre interessi e spese di procedura a favore di
UC LL PO come risulta dal decreto ingiuntivo n. 223/2023 RG 654/2023 provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice del Lavoro (allegato al relativo ricorso), munito di formula esecutiva e notificato al debitore unitamente ad atto di precetto;
E' appena il caso di precisare che tale inadempimento e tale decreto ingiuntivo è stato citato, per brevità, unicamente con riferimento alle somme capitali ingiunte, senza alcun pregiudizio per tutte le somme ulteriormente ingiunte e precettate ad altro e diverso titolo.
Si registrano, poi, i seguenti ulteriori inadempimenti.
D'altra parte, dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio emerge un esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione pari ad € 13.110,09, totale residuo al netto dell'importo sospeso, come da cartelle esattoriali aggiornate al 22.10.2024. Dall'esito dell'istruttoria versata in atti emerge, altresì, un debito anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, pari ad € 16.238,01.
Si registrano inoltre ulteriori inadempimenti anche nei confronti di INPS come risulta dalla informativa pervenuta, depositata in data 5.655,14 nel presente fascicolo telematico.
Nondimeno, ulteriore indice di insolvenza si ricava dal tentativo negativo di pignoramento mobiliare compiuto in data 06.06.2024, all'esito del quale l'Ufficiale giudiziario dava atto di aver tentato il pignoramento presso la sede della società, ma l'attività risultava cessata.
Oltre a quanto sopra evidenziato emergono ulteriori indizi di stato di insolvenza.
Difatti, al punto 9 della Visura societaria, fra gli Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese della
TOSCANA NORD-OVEST si può osservare che la società è in stato di scioglimento e liquidazione ex art. 2484 c.c. comma 1, n. 3.
Da quanto riporato in visura,dalla lettura della memoria di parte resistente -che ha ammesso e riconosciuto l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale non solo attuale ma anche prospettica - e dal mancato deposito degli ultimi due bilanci di esercizio, risulta integrato l'ulteriore requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b CII.
Dalla disamina dell'ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio (ossia quello relativo all'esercizio 2021) emerge quanto segue:
- Totale debiti: Euro 176.879,00 di cui Euro 161.626,00 esigibili entro l'esercizio successivo;
- Immobilizzazioni materiali: euro 12.515;
- Patrimonio netto: negativo in misura per Euro 67.626;
- Perdita dell'esercizio: 36.208.
Da questi dati emerge con evidenzia lo squilibrio di bilancio per l'impossibilità di pagare tempestivamente gli ingenti debiti esigibili entro l'esercizio successivo utilizzando i provendi della liquidazione delle modeste immobilizzazioni materiali, oltreché per il patrimonio netto negativo e la perdita di esercizio sopra riportati.
Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto.
Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 CCII (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i).:
1. DICHIARA l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale a carico di IN GO S.R.L. c.f. e p. i.v.a. 01403460452 con sede legale in Massa (MS);
2. OM quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. OM quale curatore il Dr. Giuseppe PODESTA' iscritto allo “Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”, istituito presso il Ministero della giustizia, di cui all'art. 2, comma 1°, Lettera n) CCII, Sezione dottori commercialisti ed esperti contabili di Massa, n. 5400, del
31.03.2013, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. 14/2019 s.m.i.;
4. SEGNALA alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in concreto giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli articoli 752 ss. c.p.c. e 193 C.C.I.I.: “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
6. FISSA al giorno 05.06.2025 ore 11.20 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt.
201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
8. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere ala banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e
49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
10. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in data 11.02.2025 nella camera di consiglio del Tribunale ordinario di Massa nella composizione specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Alessandro Pellegri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali;
Crisi e insolvenza delle imprese)
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Alessandro Pellegri Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 49 CCII)
Nel procedimento nr. 71-1/2024 R.G.P.U.,
promosso da:
UC LL PO con ricorso depositato in data 22.10.2024
PARTE RICORRENTE
AVV. Gianmarco Sbrana
CONTRO
IN GO S.R.L. c.f. e p. i.v.a.01403460452 con sede in via Bordigona 1, Massa (MS);
PARTE RESISTENTE
avv.ti Francesco Guastapaglia e Davide Cariola
* * * * * * * * * * * * OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
* * * * * * * * * * * *
IL COLLEGIO
- ritenuto che le notificazioni relative all'istanza di apertura di liquidazione giudiziale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale ordinario di Massa, si siano regolarmente perfezionate;
- rilevato che parte resistente si è costituita eccependo che l'obbligazione pecuniaria posta alla base dell'istanza di liquidazione (pagamento di somme a titolo di Trattamento di Fine Rapporto), gravante quasi per l'intero sia sulla RI ME in solido con la precedente entità giuridica, RI ME S.n.c. - Gestione eredi, era stata estinta mediante il pagamento in via autonoma dell'intera somma dovuta da parte della MA ME s.n.c. in favore di LL PO mediante la stipula di un accordo, alla presenza del delegato sindacale competente, e per il cui effetto la RI ME
s.r.l. doveva ritenersi liberata (si veda doc. 3 memoria di parte resistente).
- rilevato, inoltre, che la difesa di parte resistente ha tenuto a precisare che la RI ME S.r.l. risulta essere inattiva dall'ottobre 2023 a seguito di vicende giudiziarie tra i soci che hanno di fatto impedito la prosecuzione dell'attività e quindi del raggiungimento dello scopo sociale;
per tali ragioni la difesa rassegnava le seguenti conclusioni “si rimette alla decisione che il Tribunale vorrà assumere.”
- ritenuto dunque regolarmente ed integralmente costituito il contraddittorio;
- all'udienza del 03.12.2024, è comparso l'Avv.to di parte ricorrente, il quale si è riportato al ricorso ed agli allegati insistendo come negli stessi, senza nulla contraddire sull'eccezione di controparte;
- in data 06.12.2024, ossia successivamente all'udienza del 03.12.2024, al cui esito è stata assunta riserva, gli avvocati Guastapaglia e Cariola per parte resistente hanno rappresentato di non essere riusciti a collegari per difficoltà di collegamento chiedendo al Tribunale di “adottare i provvedimenti ritenuti di giustizia compresa l'eventuale rimessione in termini con fissazione di nuova udienza”;
- ritenuto che non vi sia necessità di fissazione di nuova udienza posto che il Collegio ha esaminato approfonditamente la comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 03.12.2024 dalla società convenuta (ed i relativi allegati), che nelle conclusioni formulate in calce a tale comparsa la società convenuta non ha chiesto il rigetto del ricorso ma si è rimessa alla decisione del Tribunale e che, infine, la circostanza che la difesa di parte ricorrente si sia regolarmente e tempestivamente collegata da remoto partecipando all'udienza svolta mediante strumenti audiovisivi autorizzati appare interpretabile nel senso che le difficoltà lamentate dai difensori di parte resistente non siano ascrivibili all'Ufficio;
-all'esito dell'udienza il GD si è riservato di riferire al Collegio;
- visto il fascicolo ed esaminati gli atti;
A scioglimento della riserva di riferire al Collegio assunta all'udienza monocratica celebrata il giorno
03.12.2024
OSSERVA
Competenza territoriale
L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che si presume coincidente “con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale” (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII). Nel caso di specie, la società ha la sede legale in via Bordigona 1, Massa (MS) come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di sposamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del primo dei ricorsi di cui alla intestazione della presente sentenza.
Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).
L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”.
Orbene, il ricorrente ha evidenziato che la RI ME SRL, ha debiti che paiono certi, liquidi ed esigibili per Euro 82.717,05 al lordo, in solido con la prcedente società, RI ME S.n.c. – e per essa gli eredi Sig.ra CI UE LV, Sig.ra CI EU MA e CI RI, per euro
68.143,07 al lordo,oltre interessi e spese per la procedura per d.i., il tutto come risulta dal decreto ingiuntivo n. 223/2023 RG 654/2023 provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale (allegato al relativo ricorso), munito di formula esecutiva ed entrambi notificati alla debitrice unitamente ad atto di precetto. Il ricorrente ha precisato che, a seguito della notifica del precetto, gli eredi della RI ME S.n.c, obbligati in solido con la RI ME s.r.l., avevano provveduto a versare la somma di euro 20.000.
Sul punto, parte resistente ha dato atto che la Sig.ra CI UE LV c.f. [...]
e la Sig.ra CI EU MA (due dei tre soggetti obbligati in solido con la RI ME srl al pagamento di euro 68.143,07 al lordo,oltre interessi e spese per la procedura per decreto ingiuntivo n. 223/2023 RG 654/2023) hanno provveduto in via autonoma al pagamento dell'intera somma dovuta dagli eredi della RI ME snc in favore di LL PO mediante la stipula di un accordo, alla presenza del delegato sindacale competente, e per il cui effetto la RI ME s.r.l., limitatamente alla somma per cui era obbligata in solido con i Sig.ra CI UE LV, Sig.ra CI EU
MA e CI RI, deve ritenersi liberata (si veda doc. 3 memoria di parte resistente).
Oltre a quanto sopra richiamato, si osserva che, a seguito dell'acquisizione da parte della cancelleria dei dati e dei documenti relativi al debitore mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti, esigibili e liquidi, per un importo compolessivo pari a € 35.004,14 (“Totale residuo al netto dell'importo sospeso”, così come risultante da “Elenco cartelle/avvisi” proveniente da ADER-Agenzia Delle Entrate Riscossione, Agenzie entrate, e INPS, depositati nel fascicolo telematico).
Pertanto, pur alla presenza dell'accordo sindacale che ha notevolmente ridotto il debito della RI ME s.r.l., deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.
Presupposti soggettivi: “presupposti per la liquidazione giudiziale” (art. 121 CCII).
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore “con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività “commerciale” come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: “ricostruzione, vulcanizzazione, riparazione e sostituzione di pneumatici;
- commercio al dettaglio ed all'ingrosso di pneumatici;
- commercio al dettaglio ed all'ingrosso di parti di ricambio e lubrificanti per autoveicoli;
- riparazione e revisione di autoveicoli in genere” come da visura camerale in atti).
Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.
Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale “l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Nel caso di specie, la RI ME SRL, non ha depositato bilanci relativi agli esercizi successivi all'esercizio relativo all'anno 2021 pur essendo costituita in forma di società di capitali ed essendo soggetta all'obbligo di redazione del bilancio di esercizio, di guisa che gli elementi idonei a fondare il superamento dei presupposti dimensionali richiesti dall'art. 121 CCII possono essere ricavati da detto bilancio, (unico compreso nel triennio anteriore all'anno del deposito del ricorso per liquidazione giudiziale).
Segnatamente, l'attivo patrimoniale registrato è pari ad € 247.090,00 (dunque inferiore alla soglia di Euro trecentomila), mentre i ricavi risultano pari ad € 453.698,00 (dunque superiore alla soglia duecentomila), superiori dunque ai requisiti richiamato dall' art. 2, c.1 lett. d) CCII (v. Bilancio
31.12.2021 depositato nel presente fascicolo telematico).
Giova ricordare inoltre quanto segue:
- come desumibile dalla interpretazione delle norme citate, avendo il debitore l'onere di provare non aver mai superaro alcuna delle prime due soglie nel triennio anteriore all'anno in cui è stato depositato il ricorso per liquidazione giudiziale, è sufficiente, affiché l'impresa sia considerata “non minore” e dunque assoggettabile a liquidazione giudiziale, la prova del superamento anche di una sola soglia anche in uno solo degli esercizi in considerazione (mentre appare sufficiente che abbia superato in qualsiasi momento, anche al di fuori del suddetto triennio, la terza soglia);
- nella presente fattispecie, tale prova è stata positivamente ed incofutabilmente acquisita in quanto desumibile dal bilancico relativo all'esercizio 2021 (unico compreso nel triennio anteriore alll'anno del deposito del ricorso per liquidazione giudiziale) depositato in Camera di Commercio e depositato altresì nel presente fascicolo, come sopra richiamato;
- ciò rafforza, sul piano probatorio, la presente decisione, se si pensa che il debitore ha depositato l'ultimo bilancio nell'anno 2021 e nella sua costituzione non ha tanto meno provato di essere al di sotto delle soglie ossia di essere impresa “minore” non assoggettabile a liqudiazione giudiziale, onere che nella specie il debitore non ha assolto, non avendo in alcun modo depositato bilanci, dati o elementi tali da dimostrare di essere impresa minore;
- tali oneri si desumono dalle seguenti norme: o art. 121 CCII (Presupposti della liquidazione giudiziale): “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
o art. 41.4 CCII: “Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma
3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi
o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concerntenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”.
Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)
Innanzi tutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (v. art. 2, comma 1, lett. b).
Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che la società è in stato di scioglimento e liquidazione ex art. 2484 c.c. comma 1, n. 3 (v. punto 9 della Visura societaria, fra gli Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese della TOSCANA NORD-
OVEST).
Ne consegue che per la valutazione e l'accertamento dello stato di insolvenza, il Tribunale dovrà valutare, con riferimento alla situazione in essere alla data della sentenza “se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 25167/2016, Cass. 19414/2017).
Tali criteri meritano applicazione in quanto pertinenti alla presente fattispecie concreta ove la società convenuta, per quanto emerge dalla lettura del punto 9 della Visura societaria, fra gli Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese della TOSCANA NORD-OVEST, è in stato di scioglimento e liquidazione ex art. 2484 c.c. comma 1, n. 3 ed è inoltre inattiva.
Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.
A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti inadempimenti (che appaiono comunque sempre rilevanti al fine del giudizio sullo stato di insolvenza di qualsiasi società, sia essa attiva ovvero in stato di scioglimento e liquidazione, come nel presente caso): - Euro 14.573,95 al lordo, (dalla somma iniziale di euro 82.717,05 è stata decurtata la somma di euro 68.143,07, dovuta in solido con la precedente entità giuridica, RI ME S.n.c. – e per essa degli eredi Sig.ra CI UE LV, Sig.ra CI EU MA e CI RI, che è stata pagata come da doc. 3 di parte resistente) oltre interessi e spese di procedura a favore di
UC LL PO come risulta dal decreto ingiuntivo n. 223/2023 RG 654/2023 provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice del Lavoro (allegato al relativo ricorso), munito di formula esecutiva e notificato al debitore unitamente ad atto di precetto;
E' appena il caso di precisare che tale inadempimento e tale decreto ingiuntivo è stato citato, per brevità, unicamente con riferimento alle somme capitali ingiunte, senza alcun pregiudizio per tutte le somme ulteriormente ingiunte e precettate ad altro e diverso titolo.
Si registrano, poi, i seguenti ulteriori inadempimenti.
D'altra parte, dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio emerge un esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione pari ad € 13.110,09, totale residuo al netto dell'importo sospeso, come da cartelle esattoriali aggiornate al 22.10.2024. Dall'esito dell'istruttoria versata in atti emerge, altresì, un debito anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, pari ad € 16.238,01.
Si registrano inoltre ulteriori inadempimenti anche nei confronti di INPS come risulta dalla informativa pervenuta, depositata in data 5.655,14 nel presente fascicolo telematico.
Nondimeno, ulteriore indice di insolvenza si ricava dal tentativo negativo di pignoramento mobiliare compiuto in data 06.06.2024, all'esito del quale l'Ufficiale giudiziario dava atto di aver tentato il pignoramento presso la sede della società, ma l'attività risultava cessata.
Oltre a quanto sopra evidenziato emergono ulteriori indizi di stato di insolvenza.
Difatti, al punto 9 della Visura societaria, fra gli Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese della
TOSCANA NORD-OVEST si può osservare che la società è in stato di scioglimento e liquidazione ex art. 2484 c.c. comma 1, n. 3.
Da quanto riporato in visura,dalla lettura della memoria di parte resistente -che ha ammesso e riconosciuto l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale non solo attuale ma anche prospettica - e dal mancato deposito degli ultimi due bilanci di esercizio, risulta integrato l'ulteriore requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b CII.
Dalla disamina dell'ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio (ossia quello relativo all'esercizio 2021) emerge quanto segue:
- Totale debiti: Euro 176.879,00 di cui Euro 161.626,00 esigibili entro l'esercizio successivo;
- Immobilizzazioni materiali: euro 12.515;
- Patrimonio netto: negativo in misura per Euro 67.626;
- Perdita dell'esercizio: 36.208.
Da questi dati emerge con evidenzia lo squilibrio di bilancio per l'impossibilità di pagare tempestivamente gli ingenti debiti esigibili entro l'esercizio successivo utilizzando i provendi della liquidazione delle modeste immobilizzazioni materiali, oltreché per il patrimonio netto negativo e la perdita di esercizio sopra riportati.
Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto.
Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 CCII (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i).:
1. DICHIARA l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale a carico di IN GO S.R.L. c.f. e p. i.v.a. 01403460452 con sede legale in Massa (MS);
2. OM quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegri;
3. OM quale curatore il Dr. Giuseppe PODESTA' iscritto allo “Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”, istituito presso il Ministero della giustizia, di cui all'art. 2, comma 1°, Lettera n) CCII, Sezione dottori commercialisti ed esperti contabili di Massa, n. 5400, del
31.03.2013, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. 14/2019 s.m.i.;
4. SEGNALA alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in concreto giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, se e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto i presupposti, degli articoli 752 ss. c.p.c. e 193 C.C.I.I.: “Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario”;
5. ORDINA al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
6. FISSA al giorno 05.06.2025 ore 11.20 davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che “l'udienza sia svolta in via telematica” a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt.
201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
8. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere ala banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e
49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
10. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in data 11.02.2025 nella camera di consiglio del Tribunale ordinario di Massa nella composizione specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Alessandro Pellegri