TAR Roma, sez. 3T, sentenza 14/03/2026, n. 4779
TAR
Sentenza 14 marzo 2026

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  • Accolto
    Natura autoritativa degli atti di inquadramento e interesse legittimo del ricorrente

    La giurisprudenza ha affermato la natura autoritativa degli atti di inquadramento giuridico ed economico del personale non contrattualizzato e la conseguente configurabilità, a fronte di tali atti autoritativi, di posizioni di interesse legittimo, come tali insuscettibili di essere vagliate attraverso un’autonoma azione di accertamento. La natura di interesse legittimo della posizione giuridica dell’interessato a fronte del provvedimento di inquadramento economico e la necessità di impugnare tale provvedimento nel termine di decadenza sono principi che si ricavano dalla consolidata giurisprudenza in materia. Non è ammissibile un'azione volta all'ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica, né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione di provvedimenti dell'Amministrazione.

  • Accolto
    Mancato esercizio dell'azione di impugnazione avverso i provvedimenti di inquadramento

    Nel caso in esame è stata proposta unicamente l’odierna azione di accertamento e condanna (2 gennaio 2025), mentre non sono stati avversati con un’azione di annullamento né il decreto rettorale che ha stabilito l’inquadramento economico (15 maggio 2023) né il provvedimento confermativo degli uffici dell’Ateneo (11 giugno 2024), i quali pertanto si sono consolidati per il decorso del termine di impugnazione stabilito dalla legge a pena di decadenza. È inammissibile un’azione di accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera, che prescinda dalla tempestiva e puntuale impugnazione dei singoli provvedimenti modificativi dello status ovvero della loro mancata adozione.

  • Accolto
    Riconoscimento del periodo di servizio prestato nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020

    Il periodo compreso tra l’attribuzione della posizione di Reader presso l’Università di Surrey (1° agosto 2018) e la scadenza del periodo di transizione dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (31 dicembre 2020) può essere utilmente preso in considerazione alla luce dei principi unionali. Dalla lettura congiunta degli articoli 24, 126, 127 dell’Accordo di recesso si ricava - in conformità all’orientamento della Corte di Giustizia - la riconoscibilità del servizio che il lavoratore subordinato ha prestato nel Regno Unito in posizione equivalente fino alla cessazione del periodo transitorio (31 dicembre 2020). Le coordinate ermeneutiche dianzi illustrate consentono di valutare secondo i principi unionali il periodo di servizio svolto complessivamente dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2020.

  • Rigettato
    Riconoscimento del periodo di servizio prestato nel Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020

    Per quanto concerne invece il riconoscimento del periodo di anzianità di servizio successivo al 31 dicembre 2020 - che esula dall’applicazione dell’Accordo di recesso - non giova il richiamo del ricorrente all’art. 137 dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito, concernente il “trattamento nazionale” dei prestatori di servizi. Tale accordo è entrato in vigore nel 2021, dopo la scadenza del periodo transitorio dell’Accordo di recesso, che ha fatto seguito all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. L’art. 137 in argomento non riguarda i lavoratori subordinati ma, come accennato, i “prestatori di servizi”. Pertanto, l’art. 137 dell’Accordo di scambio non può essere invocato al fine di sostenere la parità di trattamento dei lavoratori subordinati del Regno Unito nei termini che l’art. 45 del TFUE prevede a favore dei lavoratori subordinati che hanno prestato l’attività in uno Stato membro dell’Unione europea.

  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 103 del D.P.R. 382/1980

    Il periodo successivo alla scadenza del periodo di transizione non può essere neppure oggetto di valutazione da parte dell’Ateneo ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 382/1980. In primo luogo, a ciò osta la circostanza che il ricorrente ha ritirato la richiesta presentata in tal senso all’Ateneo. In secondo luogo, la ricostruzione di carriera di cui all’art. 103 del D.P.R. 382/1980 non trova comunque applicazione ai professori assunti ai sensi della L. 240/2010 - e, quindi, all’odierno ricorrente - come si evince dal D.P.R. 232/2011 (art. 3, comma 1), attuativo dell’art. 8 della L. 240/2010. In terzo luogo, come correttamente chiarito dall’Ateneo nella nota confermativa in data 11 giugno 2024, il parere espresso dal CUN esamina la questione della corrispondenza della posizione di Reader rispetto a quella di Professore ordinario ai limitati fini della partecipazione alla procedura e - si aggiunge - alla data del 28 ottobre 2020, senza affrontare profili attinenti alla ricostruzione di carriera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 14/03/2026, n. 4779
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4779
    Data del deposito : 14 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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