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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3728/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3728/2020 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto: “Fideiussione – Polizza fideiussoria”
Vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Bessi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, Via Magnolfi,
n. 73 come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
- ATTRICE OPPONENTE
contro
(P.I. ), e per essa quale mandataria CP_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Fiore e Marco Parte_2
Montanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Bientina (PI), Via Polidori,
n. 7, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
e
P.I. ), quale cessionaria Controparte_2 P.IVA_2 del credito, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Fiore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bastia UM (PG), Via Roma, n. 107, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
- INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Attore:
“Voglia il Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...] quale mandataria di e della costituita ex art. 111 III Parte_2 CP_3 co. c.p.c. nel merito, in tesi, in accoglimento Controparte_2 della dispiegata opposizione, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione respinta, dichiarare nullo, annullabile e/o annullato e/o revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente dichiarando che nulla è dovuto da
a quale mandataria di Parte_1 Parte_2 CP_3 in ragione dei motivi di cui in atti per effetto della riconosciuta nullità della
[...] fideiussione azionata dalla convenuta opposta e/o per l'accertata invalidità e/o nullità- inesistenza del contratto sul quale è fondata l'obbligazione principale oggetto di garanzia e/o per la mancanza di prova del credito ingiunto e/o per l'intervenuta decadenza della opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c.; in ipotesi, Voglia il Tribunale adito condannare l'opposta al risarcimento del danno patito dalla opponente per effetto della violazione della L. 287 del 1990; in ipotesi subordinata, Voglia il Tribunale adito determinare l'esatto importo dell'impegno fideiussorio facente capo all'opponente a seguito dell'accertamento dell'effettivo credito della convenuta opposta quale risultante dal ricalcolo e dalla rettifica del credito azionato monitoriamente, depurato da tutte le competenze che risultino illegittimamente addebitate dalla anche a norma CP_4 dell'art. 644 c.p., della L. 108/96 e/o degli artt. 1283, 1284 e 1418 c.c.; in ogni caso,
Voglia il Tribunale ordinare la cancellazione della segnalazione dell'attrice alla
Centrale Rischi della BA d'IT ed a tutte le banche dati ove tale segnalazione fosse estesa.
In via istruttoria: insiste per l'ammissione delle prove orali e dell'ordine di esibizione richiesto con la memoria 183 n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese.”
Convenuta e intervenuta:
“rigettare tutte le domande avanzate da controparte nell'atto di citazione in opposizione a d.i.953/2020 dichiarato provvisoriamente esecutivo da questo Giudice con ordinanza in data 22.6.2021, anche in via preliminare ed istruttoria, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 09.10.2020 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 953/2020 (R.G. n. 1299/2020) emesso dal Tribunale di
Pisa in data 01.07.2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di e per essa quale mandataria a della CP_3 Parte_2 somma di € 214.806,84 oltre interessi e spese, quale fideiussore del debito riconducibile al mutuo ipotecario non fondiario concesso ad da Parte_3 Controparte_5
cedente il credito.
[...]
A sostegno dell'opposizione ha eccepito:
- che difetta la legittimazione attiva di per non Parte_2 avere questa fornito prova della cessione del credito e della riconducibilità ad essa del rapporto dedotto in causa;
- che il contratto di mutuo è nullo per mancata erogazione del finanziamento in moneta legale;
- che il mutuo è nullo per abusiva concessione del credito al di fuori del merito creditizio, e altresì, per illeceità della causa in quanto concesso al fine di ripianare un debito preesistente;
- che pertanto devono ritenersi nulle le garanzie ipotecaria e fideiussoria;
- che le pattuizioni contrattuali del mutuo sono indeterminate riguardo le condizioni economiche e le caratteristiche del piano di ammortamento;
- che sono stati applicati interessi usurari per superamento dei tassi soglia usura;
- che la fideiussione è nulla per carenza di informazioni/trasparenza;
- che il termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art.1957 c.c. è decorso avendo la risolto il contratto nel gennaio 2017 e promosso azione giudiziaria dieci CP_4 mesi dopo, con conseguente perdita del diritto nei confronti del garante;
- che la fideiussione è nulla per violazione della legge antitrust (L. 287 del 1990);
- che difetta la prova del credito non essendo il documento prodotto dall'ingiungente conforme alla prescrizione normativa e quindi privo di effetti probatori;
- che è illegittima la segnalazione dell'opposta nella Centrale Rischi della BA d'IT, fatta per un debito riconducibile al debitore principale che appare inesistente e senza tener conto della posizione del garante.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_6
la quale ha contestato, in fatto e in diritto, domande ed eccezioni CP_1 avversarie, e concluso, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito per il rigetto dell'opposizione.
In particolare, ha dedotto:
- che è legittimata ad agire avendo dato prova della cessione del credito a CP_1 da parte della
[...] Controparte_5
- che la moneta scritturale bancaria non è un'operazione illecita, nel caso di specie corrisponde ad una operazione di finanziamento effettivamente esistente;
- che il mutuo è valido e fondato su una causa lecita;
- che le pattuizioni contrattuali sono complete in ogni loro parte;
- che il piano di ammortamento alla francese non implica una capitalizzazione vietata;
- che i tassi di interesse sono al di sotto del tasso soglia usura vigente al tempo;
- che per espressa previsione contrattuale la garanzia prestata dall'opponente include anche il contratto di mutuo ipotecario;
- che l'art. 6 del contratto, in deroga all'art. 1957 c.c., prevede che la BA, per conservare la sua garanzia nei confronti del fideiussore, non sia obbligata ad agire nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi;
- che le clausole di cui agli art. 2, 6 e 8 dello schema ABI sono in contrasto con l'art. 2 della legge antitrust solo se applicate in modo uniforme e il carattere uniforme deve essere provato da parte attrice;
- che, in ogni caso, la declaratoria di nullità delle clausole non incide sulla validità ed efficacia della fideiussione;
- che la documentazione prodotta nella fase monitoria è idonea a provare la sussistenza del credito;
- che la segnalazione dell'opponente nelle Centrale Rischi della BA d'IT è legittima.
Con ordinanza a seguito di trattazione scritta del 22.06.2021, il Giudice concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., ha disposto l'esperimento di un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato ex D.Lgs. n. 28/2010.
Stante l'esito negativo della mediazione, il giudice con ordinanza a seguito di trattazione scritta del 06.02.2022 ha concesso i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale.
Con ordinanza del 18.10.2022 il Giudice ha rinviato all'udienza del 05.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con atto del 25.09.2024 si è costituito in giudizio ai sensi per gli effetti dell'art. 111
c.p.c., quale cessionaria del credito oggetto di Controparte_2 causa, riportandosi a tutte le richieste formulate dalla cedente.
Con ordinanza a seguito di disposizione di trattazione scritta, del 06.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
1. La legittimazione dell'attore in senso sostanziale.
Non persuade l'eccezione di c.d. carenza di legittimazione attiva. È noto che a fronte della contestazione della parte che non ha prestato acquiescenza sul punto, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ossia, nel caso, che il diritto di credito in concreto azionato sia incluso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.
Lungi dal limitarsi ad una valutazione aprioristica di inidoneità del mero avviso in G.U.,
è stato sostenuto che il giudicante è tenuto a sindacare nel merito il contenuto dell'avviso, e quindi a stabilire se dallo stesso siano evincibili con sufficiente chiarezza i criteri identificativi dei crediti oggetto di cessione, tali da non lasciar residuare dubbi sull'inclusione della posizione creditoria di cui è causa.
Nel caso in esame, ad onta di quanto sostiene l'opponente, la convenuta soddisfa l'onere su di essa gravante, attraverso la produzione, oltre che dell'estratto della G.U. (doc. 5 monitorio), del contratto di cessione di crediti intervenuto tra Controparte_5
e (doc. 1) recante l'elenco dei crediti oggetto di cessione con
[...] CP_1 relativo identificativo numerico. Allo scopo dell'identificazione del credito, inoltre, è significativa la detenzione della documentazione inerente al rapporto principale di cui è causa, avuto riguardo peraltro alla natura dei soggetti professionali coinvolti nell'operazione. Sono inoltre prodotte le procure speciali rilasciate da a Cerved CP_1
Master Service Spa, da Cerved Master Service Spa a Parte_2
2. Le eccezioni relative al rapporto principale.
Non colgono nel segno le eccezioni di nullità del mutuo per difetto di effettiva traditio delle somme di denaro. In continuità con l'orientamento più diffuso in diritto vivente, che interpreta la normativa in tema di mutuo in chiave evolutiva, questo Tribunale rammenta che "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass. Sez. Un. n. 5841/2025).
Rimangono sul piano labiale e sono pertanto infondate, le censure di abusiva concessione del credito al debitore principale e di illiceità dell'operazione di finanziamento in quanto volta a ripianare un debito a mezzo di nuovo credito con ipoteca contestuale. Per quanto emerge ex actis, l'operazione finanziaria a lungo termine stipulata nel 2015 da ha costituito lo strumento idoneo a Parte_4 soddisfare le esigenze del mutuatario (riferite dalla stessa opponente) a fronte di un pregresso finanziamento già scaduto, e quindi di crediti immediatamente esigibili dalla banca. Peraltro è pacifico che il cliente, fino a quel momento, non aveva dato problemi all'istituto di credito. In quadro siffatto, tenuto conto della struttura del finanziamento, la costruzione teorica della Telleschi non può essere condivisa, siccome basata su assunti indimostrati e su precedenti di diritto vivente non pertinenti.
Trova documentale smentita la doglianza di indeterminatezza e incompletezza delle clausole relative alle condizioni economiche del finanziamento e del piano di ammortamento.
Si premette che la circostanza che il finanziamento presenti un piano di ammortamento "alla francese" non determina alcuna violazione della normativa, tanto con riguardo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto quanto con riguardo ad un occulto fenomeno anatocistico. Com'è noto, con siffatta metodologia di rimborso si predispone un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e decrescono progressivamente con le rate successive. Ciò non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati (cfr. da ultimo, Tribunale Pavia, Sez. III, n. 1060/2023; Tribunale Roma, Sez. XVII, n.
2188/2021). Ancora, fermo che nel caso in esame le pattuizioni convenzionali sono complete e corrispondenti rispetto al piano di ammortamento allegato, si rammenta che l'eventuale assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. da ultimo Cass. sez.
III, n. 4176/2025; Cass. Sez. I n. 391/2025). La denuncia di usura oggettiva per interessi è manifestamente infondata, siccome basata sommando tra loro dati disomogenei, quali il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio – ontologicamente diversi – e gli oneri eventuali, quale la commissione del
2% prevista per l'estinzione anticipata del mutuo, in violazione delle istruzioni della BA d'IT (cfr. docc. 21 e 22 convenuta).
3. Le eccezioni relative alla fideiussione.
Anche le eccezioni relative alla posizione del fideiussore non colgono nel segno.
Preliminarmente, è irragionevole sostenere che la banca avesse l'obbligo di risolvere il contratto di mutuo per l'inadempimento del mutuatario qualificato dall'art. 12 del contratto, ossia dopo il mancato pagamento di due rate consecutive. L'istituto aveva, infatti, il diritto di provocare la caducazione del rapporto, e lo ha esercitato legittimamente in espressione dell'autonomia privata.
Ciò chiarito, le eccezioni di nullità totale e parziale della garanzia sono infondate e, in ogni caso, prive di rilievo.
Manifestamente infondata l'eccezione di nullità per aleatorietà e/o indeterminatezza della fideiussione omnibus, che presenta oltre all'importo massimo garantito il riferimento espresso al finanziamento posto alla base del credito, sono parimenti infondate le eccezioni di nullità totale e parziale del negozio per violazione della normativa antitrust.
Alla luce della recente interpretazione della Corte di legittimità (Cass. Civ Sez. Un. n.
41994/2021), che relega all'eccezionalità – rispetto alla quale gli interessati non hanno apportato, neppure a livello assertivo, elementi – la nullità totale, predicando, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della nullità parziale, il Tribunale rileva che la caducazione delle sole clausole conformi allo schema sanzionato, id est, la clausola di c.d. reviviscenza, quella di sopravvivenza, e quella che prevede la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. sarebbe insuscettibile di determinare conseguenze apprezzabili sul rapporto di cui è causa.
In particolare, la predicata caducazione, per nullità parziale, della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e, dunque, la reviviscenza del termine decadenziale codicistico, non sarebbe, nel caso, idonea a provocare l'estinzione della garanzia, atteso che l'istituto di credito ha comprovato di essersi attivato tempestivamente a fronte della comunicazione di chiusura del rapporto bancario e contestuale diffida al debitore principale e al fideiussore (racc. a/r in data 5.1.2017, doc. 8).
Al riguardo, è irrilevante che l'istituto di credito non abbia agito in via giudiziale nel termine semestrale.
La presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza consegue alla nullità della deroga), determina, infatti, soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire nel termine di sei mesi un'azione giudiziale essendo sufficiente, per evitare la decadenza, anche una mera iniziativa stragiudiziale (Corte App. Milano, sez. I, n. 386/2023). Sotto altro profilo, non vi è ragione per ritenere incompatibili la clausola "a prima richiesta" e la clausola ex art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 5598/2020), dovendosi indagare in concreto la volontà delle parti, alla stregua di un'esegesi che consideri anche la deroga, benché invalida, alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.: anche tale clausola, infatti, nonostante la sua radicale invalidità, appare significativa per la ricostruzione della volontà dei contraenti (cfr.
Cass. civ. n. 21873/2019).
In definitiva, il Tribunale reputa che la previsione, legittima, della clausola “a prima richiesta” imponga di interpretare la reviviscente norma di cui all'art. 1957 c.c. nel suo significato minimo, ossia nella misura in cui impone al creditore, nel termine del semestre dalla scadenza dell'obbligazione, di attivarsi in via stragiudiziale con richiesta di pagamento (cfr. anche Corte app. Milano, sez. I, n. 220/2023; Tribunale Cremona, n.
502/2022; Trib. Pisa sent. n. 1319/2023). Né la clausola in questione, per le sue indicate caratteristiche, può dirsi vessatoria in senso codicistico e in senso consumeristico.
Ogni diverso profilo rimane assorbito.
4. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, e ridotti per la fase istruttoria in considerazione della contenuta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna a rimborsare a in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante, nella qualità di mandataria di delle CP_1 spese di lite, liquidate in € 11.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Pisa, 25 marzo 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3728/2020 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto: “Fideiussione – Polizza fideiussoria”
Vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Bessi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, Via Magnolfi,
n. 73 come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
- ATTRICE OPPONENTE
contro
(P.I. ), e per essa quale mandataria CP_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Fiore e Marco Parte_2
Montanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Bientina (PI), Via Polidori,
n. 7, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
e
P.I. ), quale cessionaria Controparte_2 P.IVA_2 del credito, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Fiore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bastia UM (PG), Via Roma, n. 107, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
- INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Attore:
“Voglia il Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...] quale mandataria di e della costituita ex art. 111 III Parte_2 CP_3 co. c.p.c. nel merito, in tesi, in accoglimento Controparte_2 della dispiegata opposizione, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione respinta, dichiarare nullo, annullabile e/o annullato e/o revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente dichiarando che nulla è dovuto da
a quale mandataria di Parte_1 Parte_2 CP_3 in ragione dei motivi di cui in atti per effetto della riconosciuta nullità della
[...] fideiussione azionata dalla convenuta opposta e/o per l'accertata invalidità e/o nullità- inesistenza del contratto sul quale è fondata l'obbligazione principale oggetto di garanzia e/o per la mancanza di prova del credito ingiunto e/o per l'intervenuta decadenza della opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c.; in ipotesi, Voglia il Tribunale adito condannare l'opposta al risarcimento del danno patito dalla opponente per effetto della violazione della L. 287 del 1990; in ipotesi subordinata, Voglia il Tribunale adito determinare l'esatto importo dell'impegno fideiussorio facente capo all'opponente a seguito dell'accertamento dell'effettivo credito della convenuta opposta quale risultante dal ricalcolo e dalla rettifica del credito azionato monitoriamente, depurato da tutte le competenze che risultino illegittimamente addebitate dalla anche a norma CP_4 dell'art. 644 c.p., della L. 108/96 e/o degli artt. 1283, 1284 e 1418 c.c.; in ogni caso,
Voglia il Tribunale ordinare la cancellazione della segnalazione dell'attrice alla
Centrale Rischi della BA d'IT ed a tutte le banche dati ove tale segnalazione fosse estesa.
In via istruttoria: insiste per l'ammissione delle prove orali e dell'ordine di esibizione richiesto con la memoria 183 n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese.”
Convenuta e intervenuta:
“rigettare tutte le domande avanzate da controparte nell'atto di citazione in opposizione a d.i.953/2020 dichiarato provvisoriamente esecutivo da questo Giudice con ordinanza in data 22.6.2021, anche in via preliminare ed istruttoria, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 09.10.2020 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 953/2020 (R.G. n. 1299/2020) emesso dal Tribunale di
Pisa in data 01.07.2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di e per essa quale mandataria a della CP_3 Parte_2 somma di € 214.806,84 oltre interessi e spese, quale fideiussore del debito riconducibile al mutuo ipotecario non fondiario concesso ad da Parte_3 Controparte_5
cedente il credito.
[...]
A sostegno dell'opposizione ha eccepito:
- che difetta la legittimazione attiva di per non Parte_2 avere questa fornito prova della cessione del credito e della riconducibilità ad essa del rapporto dedotto in causa;
- che il contratto di mutuo è nullo per mancata erogazione del finanziamento in moneta legale;
- che il mutuo è nullo per abusiva concessione del credito al di fuori del merito creditizio, e altresì, per illeceità della causa in quanto concesso al fine di ripianare un debito preesistente;
- che pertanto devono ritenersi nulle le garanzie ipotecaria e fideiussoria;
- che le pattuizioni contrattuali del mutuo sono indeterminate riguardo le condizioni economiche e le caratteristiche del piano di ammortamento;
- che sono stati applicati interessi usurari per superamento dei tassi soglia usura;
- che la fideiussione è nulla per carenza di informazioni/trasparenza;
- che il termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art.1957 c.c. è decorso avendo la risolto il contratto nel gennaio 2017 e promosso azione giudiziaria dieci CP_4 mesi dopo, con conseguente perdita del diritto nei confronti del garante;
- che la fideiussione è nulla per violazione della legge antitrust (L. 287 del 1990);
- che difetta la prova del credito non essendo il documento prodotto dall'ingiungente conforme alla prescrizione normativa e quindi privo di effetti probatori;
- che è illegittima la segnalazione dell'opposta nella Centrale Rischi della BA d'IT, fatta per un debito riconducibile al debitore principale che appare inesistente e senza tener conto della posizione del garante.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_6
la quale ha contestato, in fatto e in diritto, domande ed eccezioni CP_1 avversarie, e concluso, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito per il rigetto dell'opposizione.
In particolare, ha dedotto:
- che è legittimata ad agire avendo dato prova della cessione del credito a CP_1 da parte della
[...] Controparte_5
- che la moneta scritturale bancaria non è un'operazione illecita, nel caso di specie corrisponde ad una operazione di finanziamento effettivamente esistente;
- che il mutuo è valido e fondato su una causa lecita;
- che le pattuizioni contrattuali sono complete in ogni loro parte;
- che il piano di ammortamento alla francese non implica una capitalizzazione vietata;
- che i tassi di interesse sono al di sotto del tasso soglia usura vigente al tempo;
- che per espressa previsione contrattuale la garanzia prestata dall'opponente include anche il contratto di mutuo ipotecario;
- che l'art. 6 del contratto, in deroga all'art. 1957 c.c., prevede che la BA, per conservare la sua garanzia nei confronti del fideiussore, non sia obbligata ad agire nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi;
- che le clausole di cui agli art. 2, 6 e 8 dello schema ABI sono in contrasto con l'art. 2 della legge antitrust solo se applicate in modo uniforme e il carattere uniforme deve essere provato da parte attrice;
- che, in ogni caso, la declaratoria di nullità delle clausole non incide sulla validità ed efficacia della fideiussione;
- che la documentazione prodotta nella fase monitoria è idonea a provare la sussistenza del credito;
- che la segnalazione dell'opponente nelle Centrale Rischi della BA d'IT è legittima.
Con ordinanza a seguito di trattazione scritta del 22.06.2021, il Giudice concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., ha disposto l'esperimento di un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato ex D.Lgs. n. 28/2010.
Stante l'esito negativo della mediazione, il giudice con ordinanza a seguito di trattazione scritta del 06.02.2022 ha concesso i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale.
Con ordinanza del 18.10.2022 il Giudice ha rinviato all'udienza del 05.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con atto del 25.09.2024 si è costituito in giudizio ai sensi per gli effetti dell'art. 111
c.p.c., quale cessionaria del credito oggetto di Controparte_2 causa, riportandosi a tutte le richieste formulate dalla cedente.
Con ordinanza a seguito di disposizione di trattazione scritta, del 06.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. La legittimazione dell'attore in senso sostanziale.
Non persuade l'eccezione di c.d. carenza di legittimazione attiva. È noto che a fronte della contestazione della parte che non ha prestato acquiescenza sul punto, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ossia, nel caso, che il diritto di credito in concreto azionato sia incluso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.
Lungi dal limitarsi ad una valutazione aprioristica di inidoneità del mero avviso in G.U.,
è stato sostenuto che il giudicante è tenuto a sindacare nel merito il contenuto dell'avviso, e quindi a stabilire se dallo stesso siano evincibili con sufficiente chiarezza i criteri identificativi dei crediti oggetto di cessione, tali da non lasciar residuare dubbi sull'inclusione della posizione creditoria di cui è causa.
Nel caso in esame, ad onta di quanto sostiene l'opponente, la convenuta soddisfa l'onere su di essa gravante, attraverso la produzione, oltre che dell'estratto della G.U. (doc. 5 monitorio), del contratto di cessione di crediti intervenuto tra Controparte_5
e (doc. 1) recante l'elenco dei crediti oggetto di cessione con
[...] CP_1 relativo identificativo numerico. Allo scopo dell'identificazione del credito, inoltre, è significativa la detenzione della documentazione inerente al rapporto principale di cui è causa, avuto riguardo peraltro alla natura dei soggetti professionali coinvolti nell'operazione. Sono inoltre prodotte le procure speciali rilasciate da a Cerved CP_1
Master Service Spa, da Cerved Master Service Spa a Parte_2
2. Le eccezioni relative al rapporto principale.
Non colgono nel segno le eccezioni di nullità del mutuo per difetto di effettiva traditio delle somme di denaro. In continuità con l'orientamento più diffuso in diritto vivente, che interpreta la normativa in tema di mutuo in chiave evolutiva, questo Tribunale rammenta che "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass. Sez. Un. n. 5841/2025).
Rimangono sul piano labiale e sono pertanto infondate, le censure di abusiva concessione del credito al debitore principale e di illiceità dell'operazione di finanziamento in quanto volta a ripianare un debito a mezzo di nuovo credito con ipoteca contestuale. Per quanto emerge ex actis, l'operazione finanziaria a lungo termine stipulata nel 2015 da ha costituito lo strumento idoneo a Parte_4 soddisfare le esigenze del mutuatario (riferite dalla stessa opponente) a fronte di un pregresso finanziamento già scaduto, e quindi di crediti immediatamente esigibili dalla banca. Peraltro è pacifico che il cliente, fino a quel momento, non aveva dato problemi all'istituto di credito. In quadro siffatto, tenuto conto della struttura del finanziamento, la costruzione teorica della Telleschi non può essere condivisa, siccome basata su assunti indimostrati e su precedenti di diritto vivente non pertinenti.
Trova documentale smentita la doglianza di indeterminatezza e incompletezza delle clausole relative alle condizioni economiche del finanziamento e del piano di ammortamento.
Si premette che la circostanza che il finanziamento presenti un piano di ammortamento "alla francese" non determina alcuna violazione della normativa, tanto con riguardo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto quanto con riguardo ad un occulto fenomeno anatocistico. Com'è noto, con siffatta metodologia di rimborso si predispone un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e decrescono progressivamente con le rate successive. Ciò non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati (cfr. da ultimo, Tribunale Pavia, Sez. III, n. 1060/2023; Tribunale Roma, Sez. XVII, n.
2188/2021). Ancora, fermo che nel caso in esame le pattuizioni convenzionali sono complete e corrispondenti rispetto al piano di ammortamento allegato, si rammenta che l'eventuale assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. da ultimo Cass. sez.
III, n. 4176/2025; Cass. Sez. I n. 391/2025). La denuncia di usura oggettiva per interessi è manifestamente infondata, siccome basata sommando tra loro dati disomogenei, quali il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio – ontologicamente diversi – e gli oneri eventuali, quale la commissione del
2% prevista per l'estinzione anticipata del mutuo, in violazione delle istruzioni della BA d'IT (cfr. docc. 21 e 22 convenuta).
3. Le eccezioni relative alla fideiussione.
Anche le eccezioni relative alla posizione del fideiussore non colgono nel segno.
Preliminarmente, è irragionevole sostenere che la banca avesse l'obbligo di risolvere il contratto di mutuo per l'inadempimento del mutuatario qualificato dall'art. 12 del contratto, ossia dopo il mancato pagamento di due rate consecutive. L'istituto aveva, infatti, il diritto di provocare la caducazione del rapporto, e lo ha esercitato legittimamente in espressione dell'autonomia privata.
Ciò chiarito, le eccezioni di nullità totale e parziale della garanzia sono infondate e, in ogni caso, prive di rilievo.
Manifestamente infondata l'eccezione di nullità per aleatorietà e/o indeterminatezza della fideiussione omnibus, che presenta oltre all'importo massimo garantito il riferimento espresso al finanziamento posto alla base del credito, sono parimenti infondate le eccezioni di nullità totale e parziale del negozio per violazione della normativa antitrust.
Alla luce della recente interpretazione della Corte di legittimità (Cass. Civ Sez. Un. n.
41994/2021), che relega all'eccezionalità – rispetto alla quale gli interessati non hanno apportato, neppure a livello assertivo, elementi – la nullità totale, predicando, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della nullità parziale, il Tribunale rileva che la caducazione delle sole clausole conformi allo schema sanzionato, id est, la clausola di c.d. reviviscenza, quella di sopravvivenza, e quella che prevede la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. sarebbe insuscettibile di determinare conseguenze apprezzabili sul rapporto di cui è causa.
In particolare, la predicata caducazione, per nullità parziale, della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e, dunque, la reviviscenza del termine decadenziale codicistico, non sarebbe, nel caso, idonea a provocare l'estinzione della garanzia, atteso che l'istituto di credito ha comprovato di essersi attivato tempestivamente a fronte della comunicazione di chiusura del rapporto bancario e contestuale diffida al debitore principale e al fideiussore (racc. a/r in data 5.1.2017, doc. 8).
Al riguardo, è irrilevante che l'istituto di credito non abbia agito in via giudiziale nel termine semestrale.
La presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza consegue alla nullità della deroga), determina, infatti, soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire nel termine di sei mesi un'azione giudiziale essendo sufficiente, per evitare la decadenza, anche una mera iniziativa stragiudiziale (Corte App. Milano, sez. I, n. 386/2023). Sotto altro profilo, non vi è ragione per ritenere incompatibili la clausola "a prima richiesta" e la clausola ex art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 5598/2020), dovendosi indagare in concreto la volontà delle parti, alla stregua di un'esegesi che consideri anche la deroga, benché invalida, alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.: anche tale clausola, infatti, nonostante la sua radicale invalidità, appare significativa per la ricostruzione della volontà dei contraenti (cfr.
Cass. civ. n. 21873/2019).
In definitiva, il Tribunale reputa che la previsione, legittima, della clausola “a prima richiesta” imponga di interpretare la reviviscente norma di cui all'art. 1957 c.c. nel suo significato minimo, ossia nella misura in cui impone al creditore, nel termine del semestre dalla scadenza dell'obbligazione, di attivarsi in via stragiudiziale con richiesta di pagamento (cfr. anche Corte app. Milano, sez. I, n. 220/2023; Tribunale Cremona, n.
502/2022; Trib. Pisa sent. n. 1319/2023). Né la clausola in questione, per le sue indicate caratteristiche, può dirsi vessatoria in senso codicistico e in senso consumeristico.
Ogni diverso profilo rimane assorbito.
4. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, e ridotti per la fase istruttoria in considerazione della contenuta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna a rimborsare a in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante, nella qualità di mandataria di delle CP_1 spese di lite, liquidate in € 11.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Pisa, 25 marzo 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni