Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01644/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CI LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. n. 0071419 del Comune di Gallipoli - Settore 3 Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente, S.U.E. – Sportello Unico Edilizia - datato 10.10.2023, notificato a mezzo PEC in data 13 ottobre 2023, con il quale è stata rigettata la domanda finalizzata al mantenimento annuale del chiosco bar e dei servizi igienici dello stabilimento balneare denominato Miramare Beach asservito all'hotel Miramare, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale e, in particolare, del preavviso di diniego prot. n. 0018397 del 10.03.2023;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.9.2025:
a) del medesimo atto impugnato con il ricorso introduttivo;
b) del provvedimento prot. n. 36460 del Comune di Gallipoli – Settore 3: Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente – avente ad oggetto “ Pratica Edilizia n. 66PAES2022 del 04.07.2022 – Richiesta autorizzazione paesaggistica per l’intervento di mantenimento annuale del chiosco-bar e dei servizi igienici dello stabilimento balneare denominato “Miramare Beach” … Diniego definitivo all’autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria ”, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali e, in particolare:
b.1) della nota della Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 0016451-P datato 01.10.2024 avente valore di preavviso di rigetto del parere paesaggistico;
b.2) della nota della Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce prot. 0018393-P datato 29.10.2024 avente valore di rigetto del parere paesaggistico ex art 146, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004;
b.3) della nota prot. n. 74744 datata 07.11.2024 del Comune di Gallipoli con il quale è stato comunicato il preavviso di diniego al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica per il mantenimento annuale del chiosco bar e servizi igienici dello stabilimento balneare Miramare Beach.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IL RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra CI LL, in qualità di titolare della “concessione demaniale marittima n. 22/2008 … finalizzata alla posa di attrezzature balneari …”, nonché dell’autorizzazione stagionale alla installazione di un chiosco bar con annessi servizi igienici sull’area demaniale, ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0071419 del 10.10.2023, con cui il Comune di Gallipoli ha respinto la domanda finalizzata al mantenimento annuale del chiosco bar e dei servizi igienici.
2. Con il ricorso introduttivo sono state articolate le seguenti censure:
1. “ Violazione di legge, in particolare dell’art. 3, comma 3bis, della L. n. 118/2022, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 16.09.2024, n. 131, così come modificato dalla legge di conversione 14.11.2024, n. 166, con decorrenza dal 15.11.2024. Violazione di legge, in particolare dell’art. 45 del P.P.T.R. Puglia, approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicato sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e dell’art. 8, comma 5, della L. R. Puglia n. 17/2015. Eccesso di potere per manifesta erroneità. Difetto di motivazione. Carenza istruttoria. Errore di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza” ;
2. “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 4 e dell’art. 8 della L.R. Puglia n. 17/2015. Eccesso di potere per manifesta erroneità. Errata e omessa motivazione. Carenza istruttoria. Errore di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza. Sviamento. Contraddittorietà. Violazione della circolare Regione Puglia n. 6/2016. Violazione dell’art. 6 della Ordinanza Balneare Regione Puglia per l’anno 2025 ”.
3. Con ordinanza n. 71 del 25.1.2024, questo Tar ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato.
4. Con motivi aggiunti presentati in data 18.9.2025, la ricorrente ha esteso l’impugnazione al provvedimento prot. n. 36460 del 19.6.2025, con cui il Comune di Gallipoli ha denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “ per l’intervento di mantenimento annuale del chiosco-bar e dei servizi igienici … ”, nonché ai presupposti atti istruttori, che ha censurato sotto i seguenti profili:
1. “ Violazione di legge, in particolare dell’art. 3, comma 3bis, della L. n. 118/2022, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 16.09.2024, n. 131, così come modificato dalla legge di conversione 14.11.2024, n. 166, con decorrenza dal 15.11.2024. Violazione di legge, in particolare dell’art. 45 del P.P.T.R. Puglia, approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicato sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e dell’art. 8, comma 5, della L. R. Puglia n. 17/2015. Eccesso di potere per manifesta erroneità. Difetto di motivazione. Carenza istruttoria. Errore di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza ”;
2. “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 4 e dell’art. 8 della L.R. Puglia n. 17/2015. Eccesso di potere per manifesta erroneità. Errata e omessa motivazione. Carenza istruttoria. Errore di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza. Sviamento. Contraddittorietà. Violazione della circolare Regione Puglia n. 6/2016. Violazione dell’art. 6 della Ordinanza Balneare 11 Regione Puglia per l’anno 2025 ”.
5. Nella pubblica udienza del 26.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 16.9.2024, n. 131, così come modificato dalla legge di conversione 14.11.2024, n. 166, con decorrenza dal 15.11.2024, ha inserito, all’art. 3 della legge n. 118/2022, il comma 3-bis, a mente del quale: “ I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ”.
La giurisprudenza di questo Tar ha interpretato la predetta norma nel senso che “ …il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali gestori degli stabilimenti balneari al mantenimento annuale delle strutture fino alla data di aggiudicazione delle procedure di gara riguardanti l’affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, anche nel caso in cui l’uso delle strutture sia sottoposto a vincolo di stagionalità; - l’esercizio della predetta facoltà prescinde dall’acquisizione di appositi atti di assenso da parte dell’Amministrazione, dal momento che, diversamente, e cioè nel caso in cui il legislatore avesse inteso rimettere alle determinazioni degli enti competenti la decisone finale circa il mantenimento delle strutture nel corso della stagione invernale, la norma in esame non avrebbe alcun reale contenuto dispositivo, limitandosi a confermare un potere già attribuito all’Amministrazione dalle norme vigenti ” (Sez. I, 25.2.2025 n. 311).
Pertanto, allo stato, la parte ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture, la qual cosa vale a soddisfare pienamente l’interesse dedotto in giudizio e quindi determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, nonché la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti per originario difetto di interesse (cfr. Tar Lecce, Sez. I, sentenza del 23.1.2025, n. 123; nello stesso senso Tar Lecce, Sez. I, 26.5.2025, n. 987).
7. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL RO, Presidente FF, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IL RO |
IL SEGRETARIO