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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa ROSA MARIA VERRASTRO Presidente
- dott. GENEROSO VALITUTTI Giudice
- dott. DOMENICO TEMPONE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 714/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto azione di riduzione per lesione di legittima e divisione beni caduti in successione.
TRA
Pagina 1 di 25 -DI (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Iacoviello Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Lavello (PZ) alla Via Alessandro Manzoni n° 149, giusta procura in atti;
pec indicata in atti.
(attore)
CONTRO
-DI (c.f. ); CP_1 C.F._2
-DI (c.f. ; CP_2 C.F._3
-DI (c.f. ); CP_3 C.F._4
(c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio CP_4 C.F._5
Carretta ed elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore in
Lavello (PZ) al Corso Vittorio Emanuele II n° 190, giusta procura in atti;
pec indicata in atti.
(convenuti)
NONCHE'
(c.f. ) nelle persone dei chiamati Controparte_5 C.F._6
all'eredità (c.f. ) e (c.f. Persona_1 C.F._1 Controparte_6
). C.F._2
(convenuti)
CONCLUSIONI
come in atti.
Pagina 2 di 25 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• -Con atto di citazione, ritualmente notificato, il SI. conveniva Persona_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Melfi poi soppresso ed accorpato al presente
Ufficio, il fratello . la madre , ed i IP ex fratre Controparte_6 CP_5 [...]
(classe 1973), e al fine di sentir Parte_2 Parte_3 CP_4
accogliere le seguenti conclusioni, come precisate in atto di citazione e confermate in sede di precisazione delle conclusioni:
“ 1) Dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 782 c.c., della donazione della somma di
Euro 33.763,03 fatta dal de cuius , deceduto in data 10/06/2009, al Parte_2
SI. come eccepito nel motivo sub. 1, e per l'effetto condannare Controparte_6
quest' ultimo a restituire la predetta somma o la maggiore o minore ritenuta di giustizia alla comunione ereditaria;
2) Accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., che il SI. Per_1
ha diritto ad 1/3 della predetta somma di Euro 33.763,03, costituente
[...]
relictum, o della maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) Accertare e dichiarare che l'attore è legittimario, erede Persona_1
necessario ed erede legittimo del padre e pertanto determinare ed Parte_2
assegnare la quota di riserva ex art. 542 c.c.;
4) Accertare che nel 1998 il de cuius ha corrisposto alla SI. ra Parte_2
( o suoi eventuali procuratori) la somma di Lire 80.000.000 CP_7 Parte_4
concordata per l'acquisto dell'appartamento di proprietà della stessa sito in Lavello alla via dei Ciclamini snc;
5) Dichiarare che il SI. de cuius ha donato indirettamente il Parte_2
predetto immobile al OT;
CP_4
6) In via subordinata rispetto alla domanda sub 5, dichiarare che il de cuius
[...]
ha donato al convenuto oppure a Parte_2 CP_4 CP
la somma di Lire 44.000.000; dichiarare che nullità di tale donazione ai
[...]
Pagina 3 di 25 sensi dell'art. 782 c.c. per difetto dei requisiti forma e, per l'effetto, condannare i medesimi convenuti o a restituire quell'importo CP_4 Controparte_6
alla comunione ereditaria;
7) Procedere alla riunione fittizia del relictum di Euro 33.763,03 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia con il donatum costituito dalle donazioni fatte dal de cuius ai IP , e;
CP_4 Pt_2 CP_3
8) Accertare e dichiarare che il terzo del relictum pari ad Euro 33.763,07 ( o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia) è insufficiente a coprire la quota di quota di riserva del legittimario Persona_1
9) Per l'effetto procedere alla riduzione delle donazioni operate in vita dal de cuius
in favore dei IP , e secondo Parte_2 CP_4 Pt_2 CP_3
le modalità indicate nel controesteso atto e, comunque, secondo quelle disciplinate dal codice civile;
9.1) Ai sensi dell'art. 560 c.c. condannare il convenuto , a pagare al CP_4
SI. le somme indicate nel controesteso atto e/o quelle ritenute di Persona_1
giustizia per reintegrare la quota di riserva dello stesso attore;
9.2) Nel caso in cui la riduzione della donazione fatta dal de cuius in favore del SI.
non sia sufficiente a reintegrare la quota di legittima dell'attore CP_4
procedere alla riduzione proporzionale delle donazioni dei convenuti Pt_2
e secondo le modalità indicate nel contro esteso atto e di legge;
[...] CP_3
9.3) In via subordinata rispetto alle precedenti domande, procedere ai sensi dell'art.
560 c.c. alla assegnazione degli immobili donati dal de cuius all'istante Per_1
oppure, in applicazione analogica dell' art. 720 c.c., alla vendita all'
[...]
incanto degli stessi;
10) Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e per l'effetto dichiarare la divisione dei beni di proprietà comune delle parti (risparmi del de cuius) attribuendo a ciascuno dei condividenti l'esclusiva proprietà di una quota con gli opportuni conguagli.
Pagina 4 di 25 Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
A tal fine premetteva: -di essere figlio ed erede legittimo del padre Parte_2
(nato il [...] e deceduto il 10/06/2009); -che parte attrice, non in possesso dei beni ereditari, in data 05/09/2012, accettava l'eredità del padre Parte_2
con beneficio di inventario, quest'ultimo redatto nei termini concessi e prorogati dall'intestato Tribunale;
-che il de cuius (1925) unitamente alla Parte_2
moglie , in data 24/04/1997, donavano ai IP (1973) CP_5 Parte_2
e , figli dell'altro figlio ) gli immobili di loro proprietà Parte_3 Controparte_6
in Lavello alle Vie Paganini 10 e Sandro botticelli 26; -che (1925) nel Parte_2
1998 versava la somma di lire 80.000.000 alla SI.ra per Parte_5
l'acquisto dell'immobile in Lavello via dei Ciclamini snc intestando la nuda proprietà del medesimo al OT (figlio di ), ciò costituendo CP_4 Controparte_6
donazione indiretta al medesimo OT, e riservando per se e per la moglie, con reciproco diritto di accrescimento, l'usufrutto di detto immobile ove stabilivano la residenza familiare;
-che (1925) e la moglie in data Parte_2 CP_5
21/05/2009 donavano al figlio la somma di €. 67.527,06 a mezzo Controparte_6
bonifico effettuato dal loro conto cointestato sul conto del figlio , CP
donazione di cui ne eccepiva la nullità per vizio di forma ex art. 782 c.c. non trattandosi di donazione di modico valore;
-che con i richiamati atti di donazione l'attore rimaneva totalmente pretermesso nella successione del padre Pt_2
(1925).
[...]
Spiegava, pertanto, con l'introduzione del presente giudizio, azione di riduzione per lesione di legittima, descrivendo il patrimonio ereditario del padre deceduto costituito, come relictum, dal 50% della somma di €. 67.527,06, ovvero €. 33.763,03
(l'altro 50% nella titolarità della madre e non rientrante nel patrimonio CP_5
del padre), detratti i debiti, che, all'esito della richiesta nullità della relativa
Pagina 5 di 25 donazione, doveva essere restituito alla massa ereditaria dal fratello CP
, nonché come donatum, le donazioni dirette del 24/04/1997, sopra
[...]
richiamate, effettuate ai IP ex fratre (1973) e , Parte_2 Parte_3
nonché la donazione indiretta del 1998 effettuata;
formulava CP_4
pertanto domanda di restituzione della quota di riserva, determinata previa valutazione economica dell'asse ereditario, da reintegrarsi mediante riduzione delle richiamate donazioni secondo diritto;
chiedeva, poi, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria assegnando il relictum (risparmi del de cuius costituiti dalla somma oggetto della richiesta nullità della donazione in danaro richiamata) per la quota di 1/3 ciascuno agli eredi di (1925), ovvero , Parte_2 Persona_1
e , detratti i debiti con attribuzione dei medesimi in Controparte_6 CP_5
favore degli anticipatari.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e sopra riportate.
• Con comparsa depositata in data 22/11/2013 si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto delle domande formulate dall'attore in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto.
Deduceva, infatti, che parte attrice in data 30/12/1998 riceveva in donazione dalla madre , in regime di comunione dei beni con il de cuius, l'abitazione CP_5
ubicata in Lavello in via Paganini n. 7, circostanza che determinava l'inammissibilità
e pretestuosità delle azioni oggetto di causa, non avendo parte attrice tenuto conto della donazione predetta.
Infondata, poi, l'eccepita natura di donazione indiretta e/o simulazione dell'atto di compravendita del 09/02/1999 col quale e la di lui coniuge Controparte_6
acquistavano la nuda proprietà in favore del figlio dell'immobile in Lavello CP_4
alla Via dei Ciclamini snc, in quanto (1925) e non Parte_2 CP_5
Pagina 6 di 25 avevano la disponibilità economica per provvedere all'esborso non solo di lire
44.000.000, riferito alla nuda proprietà dell'immobile, ma anche dell'importo di lire
36.000.000 riferito all'usufrutto riservatosi dai genitori, avendo, al contrario, lo stesso provveduto al pagamento anche di quest'ultimo importo. Controparte_6
Eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione dell'azione di simulazione e comunque l'inammissibilità dell'azione di riduzione per l'assenza di efficacia della dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario, effettuata dall'attore nel 2012, essendo stata la medesima preceduta dall'accettazione tacita pura e semplice di parte attrice di detta eredità avendo provveduto a vendere l'immobile donatogli (Via Paganini 7) con atto del 2005.
Eccepivano, infine, l'anticipazione delle spese funerarie di (1925) da Parte_2
parte di , come da documentazione prodotta (funerale, loculo Controparte_6
cimitero e bollo), facendo, altresì, rilevare il disinteresse alla cura dei propri genitori da parte attrice che non partecipava nemmeno alle esequie del genitore, le cui spese venivano anticipate dal . Controparte_6
Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni così rassegnate:
“Voglia l'On.le Tribunale adito – disattese e respinte tutte le contrarie deduzioni, eccezioni ed istanze e salvo variare e/o aggiungere in dipendenza di quanto potrebbe essere ancora assunto ex adverso – così provvedere: 1) rigettare le domande attoree, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto oltre che prescritte e temerarie, con la conseguente condanna al pagamento di spese e competenze del giudizio in favore dei convenuti;
2) in via del tutto subordinata, considerarsi parte del compendio ereditario altresì l'immobile sito in Lavello alla Via Paganini n. 7 donato all'attore ut supra menzionato.” Persona_1
Pagina 7 di 25 • Concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.; espletati i mezzi istruttori nei termini di cui all'ordinanza ammissiva del 10/02/2015; delegata la causa al sottoscritto giudicante nella qualità di giudice relatore con provvedimento del 12/12/2017, con ordinanza del 19/09/2018 veniva disposta ed espletata consulenza di ufficio finalizzata a determinare l'asse ereditario del de cuius Pt_2
(1925) ex art. 556 c.c., la relativa quota disponibile e quella di riserva,
[...]
accertando se ed in quale misura fosse avvenuta la lesione di legittima eccepita da parte attrice.
• Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
31/01/2024 il giudizio veniva dichiarato interrotto per la morte di . CP_5
• Riassunto il giudizio da parte attrice, all'esito della ritualità della notifica del ricorso in riassunzione e pedissequo decreto di fissazione udienza, notificato agli eredi di nei modi di cui all'art. 303, 1° comma, c.p.c., si costituivano per CP_5
la prosecuzione del giudizio, con comparsa depositata in data 18/06/2024, i SIg.
[...]
, (1973), e i quali si CP Parte_2 Parte_3 CP_4
riportavano alle proprie difese chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
• All'udienza del 09/10/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, unitamente alla domanda di azione di riduzione per lesione di legittima (attribuita al Tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis, n. 6,
c.p.c. testo ratione temporis vigente), va attribuita al Tribunale in composizione collegiale anche la domanda concernente la divisione giudiziale ai sensi dell'art. 281
Pagina 8 di 25 novies c.p.c., normalmente devoluta alla cognizione del giudice in composizione monocratica.
2. Sempre in via preliminare va affermata la legittimazione delle parti in quanto non espressamente contestata e comunque provata dalla documentazione in atti;
per ciò che attiene la notifica del ricorso in riassunzione e decreto di fissazione udienza, all'esito dell'interruzione per morte di , relativamente agli eredi CP_5
di quest'ultima, parte attrice procedeva alla notifica personale (essendo decorso il termine di cui al 2° comma dell'art. 303 c.pc.) a nella qualità di Controparte_6
erede (unitamente allo stesso attore) di il quale ultimo, tuttavia, con CP_5
comparsa del 18/06/2024 non ha dichiarato di costituirsi anche in qualità di erede della madre o eventualmente contestando tale qualità; ciò detto, aderendo a consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio deve ritenersi correttamente riassunto dovendo lo stesso ritenersi legittimato passivo alla lite Controparte_6
poiché “i chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 17445 del
28/06/2019).
3. Ancora in via preliminare devono essere rigettate le eccezioni formulate dai convenuti di inammissibilità e prescrizione dell'azione di riduzione e conseguente azione di restituzione;
infatti 1) relativamente all'eccepita inammissibilità dell'azione di riduzione per inefficacia della dichiarazione di accettazione dell'eredità di Pt_2
(1925) con beneficio di inventario, effettuata dall'attore in data
[...]
05/09/2012, a seguito dell'assunta accettazione tacita dal medesimo realizzatasi con la precedente vendita dell'immobile in Lavello alla Via Paganini n. 7, la stessa e da ritenersi infondata in quanto detto bene, come verrà compiutamente precisato infra, non rientra nell'asse ereditario del de cuius (1925), oggetto Parte_2
Pagina 9 di 25 del presente giudizio, risultando bene personale e di esclusiva proprietà della madre donante e, pertanto, circostanza ininfluente rispetto alle vicende CP_5
successorie del richiamato de cuius; tra l'altro, e per completezza, l'attore ha fornito prova (docc. 2, 13, 14 produzione attorea) di aver tempestivamente accettato l'eredità con beneficio di inventario in data 05/09/2012 (erede non in possesso dei beni) e di aver redatto l'inventario nei termini concessi e prorogati con provvedimento del Tribunale in atti (anche se ex art. 564, primo comma, ultimo periodo, c.c. quest'ultima condizione è irrilevante in relazione al caso di specie) così assolvendo a quanto prescritto dall'art. 564, primo comma, c.c.; 2) infondata risulta anche l'eccezione di prescrizione delle azioni proposte da parte attrice in quanto, relativamente all'azione di nullità della donazione in denaro, la stessa è da ritenersi imprescrittibile, mentre quella di restituzione, intesa come indebito oggettivo, soggetta alla prescrizione decennale a decorrere dall'atto dichiarato nullo, la stessa non risulta maturata al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, o meglio, della notifica dell'invito alla mediazione;
riguardo poi all'azione di riduzione è pacifico che il termine decennale di prescrizione decorra dall'apertura della successione e non dagli atti dispositivi ritenuti lesivi, potendosi valutare l'eventuale avvenuta lesione della quota di riserva solo al momento dell'apertura della successione.
4. Passando al merito, va rilevato che l'attore ha cumulato varie domande tra loro connesse da vincolo di conseguenzialità, pertanto vanno esaminate secondo specifico ordine logico-giuridico.
4.1 Relativamente all'azione di riduzione, come già precisato, parte attrice ha assolto agli oneri probatori richiesti a fondamento dell'azione proposta, ovvero ha fornito prova di essere legittimario del de cuius e dell'entità della lesione asseritamente subita individuando la situazione patrimoniale del medesimo, nei
Pagina 10 di 25 termini di cui all'art. 556 c.c., per la determinazione della quota disponibile e, conseguentemente, della quota di riserva;
infatti “nel caso di esercizio dell'azione di riduzione il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia ed alla conseguente lesione e, a tal fine, può allegare e provare , anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione di riserva” (Cass. Civ., Sez. II, n. 18199/2020;
Cass. Civ., Sez. II, n. 1635/2020).
L'assolvimento di tale onere risulta, pertanto, antecedente logico-giuridico dell'azione di riduzione, la quale, a sua volta, presuppone la preliminare ricostruzione del patrimonio del de cuius, effettuata, come detto, ai sensi dell'art. 556 c.c., mediante riunione fittizia, ovvero puramente contabile, di ciò che è rimasto nel patrimonio al momento dell'apertura della successione (relictum pari al valore netto del patrimonio determinato dall'ammontare delle attività, quali beni e crediti, detratte le passività) con ciò che è stato donato in vita (donatum), con l'eventuale imputazione alla quota del legittimario di quanto egli abbia ricevuto dal defunto
(Cass. Civ., Sez. II, n. 17926/2020).
4.1.1 Sulla scorta di tali premesse sistematiche, ai fini della determinazione del relictum va esaminata prioritariamente la domanda di nullità della donazione del
21/05/2009, per difetto dei requisiti di forma, effettuata dal de cuius, Pt_2
(1925), unitamente alla SI.ra , coniuge del
[...] CP_5 Parte_2
(1025) e madre di , all'altro figlio della somma Persona_1 Controparte_6
complessiva di €. 67.526,05 a mezzo trasferimento bancario dal libretto
Pagina 11 di 25 deposito/risparmio (Banca Meidiana n. 0069/0004/52/1115003) cointestato ai donanti, sul conto corrente del beneficiario n. 2035301.
Ebbene la domanda è fondata;
ed infatti, ai sensi dell'art. 782 c.c., la donazione deve essere fatta per atto pubblico ed alla presenza irrinunziabile di due testimoni (art. 48 legge n. 89/1913 – c.d. Legge OTile), sotto pena di nullità; unica eccezione alla solennità della forma è prevista per le donazioni di modico valore, ove, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione di tale requisito, rimessa alla motivata decisione del giudice, deve prendere in esame due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della donazione e quello soggettivo, riferito ad una valutazione delle condizioni economiche del donate;
sulla scorta di tali parametri valutativi, certamente detta donazione, per l'importo pari alla metà della somma versata attribuibile alla massa ereditaria del Parte_2
(1925) (l'altra, invece, riconducibile alla SI.ra ) pari ad €. 33.763,03, CP_5
deve ritenersi nulla in quanto priva dei requisiti formali anzidetti e certamente non rientrante nelle donazioni di modico valore, considerata l'entità dell'importo e le condizioni economiche del donante, pensionato, e privo di ulteriori beni di proprietà.
La dichiarata nullità della donazione, comporta un diritto di credito del de cuius, trasmesso agli eredi, nei confronti del donatario, , con obbligo e Controparte_6
conseguente condanna del medesimo alla restituzione alla massa ereditaria della richiamata somma di €. 33.763,03, costituente relictum.
A tale importo andrà poi sommato, sempre a costituzione del relictum, il valore dei beni mobili come individuati nel verbale di inventario redatto in data 05/03/2013
(Notaio dott. – Rep. 43407, Racc. 20714) pari ad €. 1.450,00 da Persona_2
Pagina 12 di 25 attribuire alla massa per ½, pari ad €. 725,00, in quanto in comproprietà con la coniuge e, come da verbale, lasciati in possesso di quest'ultima. CP_5
A tale somma, ed ai soli fini contabili della determinazione della massa su cui calcolare la quota di riserva destinata all'attore e, pertanto, la fondatezza della eccepita lesione di legittima, devono essere detratti i debiti dell'eredità, anticipati dal , come documentato dallo stesso, riferiti a spese funerarie del Controparte_6
de cuius, pari ad €. 4.515,88 (fattura spese funerale, ricevuta disponibilità loculo e bollo).
In definitiva, all'esito della dichiarata nullità della donazione in denaro in esame e delle operazioni contabili che precedono, il relictum può essere determinato in €.
29.972,15 (€. 33.763,03+€. 725,00-€. 4.515,88).
4.1.2 Relativamente al donatum, assoggettato alla riunione fittizia, vanno esaminate prioritariamente sia la domanda di parte attrice di accertamento della natura di donazione indiretta in favore di , figlio di , CP_4 Controparte_6
della proprietà (nuda proprietà) dell'immobile in Lavello (PZ) alla Via dei Ciclamini snc e sia la domanda formulata dai convenuti di inclusione nell'asse ereditario del
[...]
(1925) dell'immobile in Lavello (PZ) alla Via Paganini n. 7 donato Parte_2
all'attore dalla madre , ma asseritamente rientrante Persona_1 CP_5
nella comunione legale, già comunione universale tra coniugi, con conseguente imputazione del relativo valore alla quota di legittima.
4.1.2.1 In merito al richiesto accertamento della natura di donazione indiretta in favore del OT effettuata dal de cuius (1925) e CP_4 Parte_2
riferita all'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile in Lavello alla
Via dei Ciclamini snc al OT ex fratre (atto per OT CP_4 Per_2
del 09/02/1999 – Rep. n. 9.811, Racc. n. 4.688) va preliminarmente
[...]
Pagina 13 di 25 evidenziato, in via generale, che lo spirito liberale di arricchire l'altra parte, beneficiario, da parte del donante, può essere raggiunto in modi diversi dall'atto tipico di cui all'art. 769 c.c.; come affermato dalla Suprema Corte “la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario… nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta,
l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (Cass. Civ. Sez. II, Ord. n. 9379/2020).
Nel caso che ci occupa parte attrice ha inteso provare la natura di donazione indiretta del richiamato atto a mezzo prova testimoniale, escutendo il SI.
, procuratore speciale della venditrice SI.ra Testimone_1 Parte_5
, costituitosi nel richiamato atto, sull'effettivo soggetto che corrispondeva
[...]
l'importo relativo alla compravendita, pari a 80.000.000 di vecchie lire, di cui lire
36.000.000 per l'usufrutto riservato sull'immobile in favore dei coniugi , CP_8
congiuntivo e con reciproco diritto di accrescimento, e lire 44.000.000 per la nuda proprietà in favore di;
ebbene al riguardo va richiamato il costante CP_4
orientamento giurisprudenziale in base al quale “Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché
l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si
Pagina 14 di 25 applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Rigetta, App. Brescia,
22/11/2010)” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 02/02/2016, n. 1986 (rv. 638784); conseguentemente, ammessa la prova come richiesta, all'udienza del 22/06/2015 il teste , indifferente alle parti e, pertanto, da ritenere assolutamente Testimone_1
attendibile, dichiarava E' vera la circostanza di prova che de cuius Parte_2
mi ha corrisposto l'importo di L. 80.000.000 in due tranches, una anteriore al febbraio 1999 e l'altra nel mese di febbraio stesso anno ho incassato tale somma in quanto consulente del lavoro e consulente della SI. che Parte_5
aveva venduto il rudere posto a Lavello alla zona 167 via dei Ciclamini>; Preciso che per tale somme ho rilasciato ricevute a mia firma al SI. de cuius>, Parte_2
confermava poi la circostanza (F3 memoria istruttoria attorea) che l'importo comprendeva sia l'usufrutto e sia la nuda proprietà; di contro, parte convenuta, a confutazione di tale circostanza si limitava a produrre la dichiarazione dei redditi del de cuius che, di per se, non appare sufficiente a fornire valida prova contraria sulla disponibilità della somma in seno al donante, e tenuto anche conto che alcun libretto di risparmio intestato al OT veniva depositato, al fine di confermare il contenuto dell'istanza fatta dai genitori di , all'epoca minorenne, al CP_4
Giudice Tutelare ai fini dell'autorizzazione all'acquisto del bene richiamato (nuda proprietà) e quindi della provenienza della somma direttamente dal beneficiario.
All'esito dell'attività istruttoria espletata, deve, pertanto, ritenersi provata la natura di donazione indiretta effettuata dal de cuius (1925) al Parte_2
OT , ma, contrariamente a quanto affermato dall'attore, CP_4
limitatamente all'acquisto della nuda proprietà per un importo dichiarato di lire
44.000.000 (soggetto a rivalutazione sino all'apertura della successione) con
Pagina 15 di 25 esclusione dell'importo riferito all'usufrutto, caratterizzato dal reciproco accrescimento tra i coniugi, di cui ne beneficiava esclusivamente il de cuius.
Detta somma (lire 44.000.000) pari ad euro 29.972,15, rivalutata secondo gli indici
ISTAT FOI relativi al periodo intercorso tra la donazione (09/02/1999) e l'apertura della successione (10/06/2009) in €. 36.612,35, conseguentemente dovrà essere inclusa nella riunione fittizia del donatum al relictum al fine di determinare la quota di riserva in favore dell'attore; va infatti richiamato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di detta liberalità indiretta non si applica il principio della quota di legittima in natura (connaturata all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 cod. civ.), poiché l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, rivalutato al momento dell'apertura della successione
(Cass. Civ., Sez. II, Ord. 02/12/2022 n. 35461 che richiama Cass. n. 11496/2010), che, nel caso che ci occupa, è quello riferito alla nuda proprietà.
4.1.2.2 Non può invece essere accolta la richiesta formulata da parte convenuta di inclusione nell'asse ereditario dell'immobile in Lavello alla Via
Paganini n. 7, donato all'attore dalla madre , ma asseritamente facente CP_5
parte della comunione legale tra coniugi.
L'immobile predetto, infatti, è pervenuto alla donante con atto di compravendita del
31/05/1972 (atto per OT – nn. 28506/12094 Rep. atti tra vivi), Persona_3
Pagina 16 di 25 conseguentemente anteriormente alla riforma del diritto di famiglia (legge
151/1975), entrata in vigore il 20/09/1975, con la conseguenza che detto immobile, per espressa disposizione di legge (art. 228 legge citata), resta assoggettato al precedente regime legale di separazione dei beni;
infatti, se è vero che la norma citata (art. 228), al secondo comma, prevedeva per le famiglie costituite anteriormente al 20/09/1975 (come quella ) la possibilità di optare, CP_8
entro il 16/01/1978 (termine scadenza periodo transitorio), con convenzione per atto notarile o recepita dall'Uff. Civile, per il regime di comunione legale dei beni acquistati ante 20/09/1975, è altrettanto evidente che, agli atti, non risulta la stipula di detta convenzione, con la conseguenza che l'immobile predetto, acquistato esclusivamente dalla coniuge del de cuius prima della entrata in vigore CP_5
della legge 151/1975 deve ritenersi escluso dalla comunione legale e di esclusiva proprietà della SI.ra , cui segue la non inclusione del cespite nella CP_5
massa ereditaria di (1925). Parte_2
Ne può ravvisarsi, nel caso di specie, l'ipotesi di una comunione tacita familiare in quanto parte convenuta non ha fornito alcuna prova idonea a confutare la natura personale del bene richiamato, come precisato nel medesimo atto di donazione;
infatti per costante orientamento giurisprudenziale “Oggetto della comunione sono sia gli acquisti compiuti dopo il 16/1/1978, sia quelli compiuti dal 21/9/1975 al
15/1/1978, ma non anche gli acquisti effettuati prima, che rimangono di proprietà individuale del coniuge che li ha fatti. Con riguardo alla comunione tacita familiare,
l'acquisto formale di un immobile da parte di uno dei componenti non produce
l'automatico acquisto del bene in capo alla comunione. Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla L. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti
Pagina 17 di 25 fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento, ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del Controparte_9
determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali.” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. 28/10/2022 n. 32039); ebbene parte convenuta, onerata ex art. 2697 c.c., non ha fornito la prova nei termini suddetti, limitandosi, con i testi escussi, ad un generico e non precisato - nell'entità, modi e termini - pagamento da parte del (1925) del corrispettivo di Parte_2
acquisto che, certamente, non configura l'intento di costituire la richiamata comunione tacita familiare, prova, tra l'altro, da ritenere soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 2721 c.c. e segg.
In definitiva l'immobile in Lavello alla Via Paganini n. 7 non può essere preso in considerazione per la determinazione della massa ereditaria del Parte_2
(1925).
4.1.2.3 Vanno, infine, inseriti nella riunione fittizia per la determinazione della massa ereditaria ai fini dell'accertamento della effettiva e quantitativa lesione della quota di riserva lamentata da parte attrice, gli immobili in Lavello,
Zona 167, alla via Paganini 10 (NCEU fg. 47 part. 1892, sub. 4) e via Paganini 10-Via
Botticelli 26, (NCEU fg. 47, part. 1892, sub. 1, 2, 3), donati dai coniugi Pt_2
(1925) e rispettivamente a (1973) e
[...] CP_5 Parte_2 Pt_3
in data 24/04/1997 con atto di donazione per OT ,
[...] Persona_4
notaio in Lavello – Rep. n. 505, Racc. n. 153.
Pagina 18 di 25 Detti beni immobili, in quanto donati congiuntamente dai coniugi Parte_2
(1925) e , ciascuno per i propri diritti, andranno calcolati nella massa CP_5
ereditaria del (1925) solo per la meta del loro valore monetario al Parte_2
momento dell'apertura della successione, rientrando la restante metà nel patrimonio della SI.ra . CP_5
Il consulente di ufficio, con ampie ed esaustive argomentazioni, a cui si rinvia, ha determinato il valore complessivo dei beni oggetto di donazione ai IP Pt_2
(1973) e;
tuttavia non può essere condivisa la
[...] Parte_3
determinazione e valutazione complessiva della massa ereditaria (relictum + donatum), in parte perché non ha inserito nel calcolo della massa la donazione indiretta di cui al punto 4.1.2.1 che precede, ed in parte perché ha inserito nel donatum la donazione dichiarata nulla di cui al punto 4.1.1., per la verità circostanze non imputabili al C.T.U. in quanto valutazioni rimesse esclusivamente al Tribunale.
Anche la riduzione, effettuata dal consulente, del valore degli immobili donati ai IP (1973) e , da €. 250.000 (valutazione già Parte_2 Parte_3
aggiornata al momento dell'apertura della successione e da ritenersi congrua per i criteri adottati rappresentati in c.t.u. cui si rimanda) ad €. 170.000, per le migliorie ed interventi di ristrutturazione effettuati da (1973) in sede di Parte_2
riorganizzazione degli immobili all'esito dell'acquisto anche della quota di Pt_3
, non può essere condivisa;
infatti, se è vero che le migliorie e spese di
[...]
manutenzione straordinaria effettuate dal donatario devono essere scomputate dal valore dell'immobile ex art. 748 c.c., certamente ciò non può avvenire automaticamente, non esimendo, infatti, il beneficiario che ne faccia richiesta, non solo dall'obbligo di allegazione, ma anche di prova dell'effettivo esborso sostenuto per i miglioramenti e lavori straordinari eseguiti;
ed infatti se il conferimento delle donazioni, finalizzato a ricostituire il patrimonio del de cuius, non può comprendere
Pagina 19 di 25 ciò che, essendo stato realizzato dal donatario, non è mai appartenuto al donante e, simmetricamente, deve comprendere ciò che il donatario ha deteriorato, per sua colpa, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, sotto il profilo processuale, che il donatario il quale invochi a suo favore l'applicazione della regola indicata nell'art. 748, primo comma, c.c., ha l'onere di allegare il fatto a mezzo di eccezione e di provarlo, se contestato (Cass. civ. 26.11.2015 n. 24150 – “Le opere eseguite dal donatario nudo proprietario a sue spese sul bene oggetto di usufrutto, che ne abbiano accresciuto il valore, non possono giovare all'usufruttuario o ai suoi eredi, poiché ad esse non corrisponde un credito dell'usufruttuario nei confronti del nudo proprietario. In tal caso viene a mancare la giustificazione del conferimento, in sede di collazione, del valore corrispondente al bene donato, comprensivo delle opere realizzate dal donatario nudo proprietario a sue spese. Nella menzionata ipotesi si pone, dunque, la questione concernente la prova delle opere asseritamente realizzate dal donatario sui beni che il de cuius gli aveva donato riservandosi
l'usufrutto”).
Ebbene tale prova, anche nell'importo effettivamente esborsato, non è stata fornita dai convenuti, non potendosi ciò (importo pagato) essere desunto, per presunzioni, dalla semplice pratica amministrativa concessoria (DIA) depositata in atti.
Conseguentemente, il valore di detti beni donati deve essere individuato in €.
250.000, attualizzato all'apertura della successione, ma ricompreso nel calcolo della massa ereditaria solo per la quota di ½, riferibile al (1925), per Parte_2
quanto già dedotto in precedenza, ovvero di €. 125.000.
4.1.2.4 In definitiva, in virtù delle argomentazioni che precedono, la massa ereditaria di (1925), ai fini della individuazione della quota Parte_2
disponibile e, conseguentemente, della quota di riserva dell'attore in riduzione
Pagina 20 di 25 (quota a cui far esclusivo riferimento trattandosi di azione personale ed individuale) può così definirsi: a) relictum €. 29.972,15 (€. 33.763,03 + €. 725,00 - €. 4.515,88); b) donatum €. 161.612,35 [donazione indiretta rivalutata €. 36.612,35 + 50% donazioni a (1973) e €. 125.000), per un totale Parte_2 Parte_3
della massa ereditaria, su cui calcolare la quota disponibile e la quota di riserva, di €.
191.584,50.
All'esito di quanto precede, deve ritenersi fondata l'azione di riduzione formulata da parte attrice in quanto la quota del relictum attribuibile all'attore ex art. 581 c.c.
(1/3) non è sufficiente a coprire la quota di riserva che, in base a quanto prescritto dall'art. 542, 2° comma, c.c. è pari ad €. 47.896,13 (1/4 della massa).
All'esito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, dovranno essere ridotte le donazioni lesive della quota di riserva secondo i principi di cui all'art. 559 c.c., ovvero dalla donazione più recente e, se non sufficiente a reintegrare la quota di legittima, procedendo a ritroso, passando alla donazione immediatamente precedente, tenendo presente che, in caso di donazioni coeve, queste subiranno la riduzione secondo il metodo proporzionale, come prescritto per le riduzioni delle disposizioni testamentarie.
Nell'ambito, poi, dell'effettiva reintegra della quota di riserva va rilevato che, nel caso di donazione indiretta, non andrà applicata la reintegra reale in natura, ma quella per equivalente (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 02/12/2022, n. 35461), tra l'altro tipologia di reintegra richiesta in prima battuta dallo stesso attore, non contestata, dai convenuti, e solo in via subordinata quella di cui all'art. 560 c.c.
Conseguentemente, detratta alla quota di riserva (€. 47.896,13) 1/3 del relictum, da assegnare nel l'ambito della pur richiesta divisione giudiziale (€. 11.496,01), ai fini
Pagina 21 di 25 della reintegrazione della quota di riserva spettante all'attore dovranno essere ridotte le donazioni per un importo complessivo di €. 36.400,12.
Tenuto conto, pertanto, che la donazione più recente è quella indiretta disposta in favore di pari ad €. 36.612,35, detta donazione dovrà essere ridotta CP_4
dell'importo di €. 36.400,12, con conseguente condanna di a CP_4
corrispondere all'attore , ai fini della reintegrazione della quota di Persona_1
riserva, detta somma di €. 36.400,12.
4.2 Domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
All'esito della dichiarata nullità della donazione in denaro effettuata dai coniugi
[...]
(1925) e e, conseguente restituzione alla massa ereditaria Parte_2 CP_5
dell'importo di €. 33.763,03, pari alla quota (50%) di spettanza del de cuius, cui dovrà essere aggiunto l'equivalente monetario del valore dei beni mobili di cui all'inventario redatto in data 05/03/2013, anche in tale caso nella quota (50%) di spettanza del de cuius, pari ad €. 725,00, deve procedersi, come richiesto, alla divisione del relictum, previa dichiarazione di apertura della successione legittima del SI. (1925) con attribuzione della quota di 1/3 a ciascuno degli Parte_2
eredi legittimi ex art. 581 c.c. (successione del coniuge con il concorso di più figli), detratte le passività.
In merito a quest'ultima voce, devono essere detratte solo le spese funerarie sostenute dal per €. 4.515,88 (fattura spese funerale, ricevuta Controparte_6
disponibilità loculo e bollo) in quanto documentate, mentre alcuna detrazione/conguaglio per le spese asseritamente sostenute da Controparte_6
per i propri genitori, non avendo in merito fornito alcuna prova di quanto effettivamente esborsato, in assenza di produzione di relativo rendiconto.
Pagina 22 di 25 Nella formazione delle quote andrà poi attribuito, per evidenti motivi di opportunità, la totalità dei beni mobili, di cui al richiamato inventario, agli eredi di
, assegnataria quest'ultima in custodia, come da verbale di inventario, CP_5
con conseguente conguaglio dell'equivalente monetario, pro quota, ai restanti eredi.
In definitiva, in accoglimento della domanda di divisione, dichiarata l'apertura della successione di (nato a [...] il [...] – deceduto ivi il Parte_2
10/06/2009), all'esito dello scioglimento della comunione ereditaria, tenuto conto di quanto precede, in relazione al relictum, come individuato, detratti gli esborsi sostenuti da , l'attivo andrà così ripartito ed assegnato: a) al SI. Controparte_6 [...]
€. 9.749,05 (1/3 netto relictum) + €. 241,67 (1/3 equivalente Persona_1
monetario 50% beni mobili) = €. 9.990,72; b) al SI. €. 9.749,05 Controparte_6
(1/3 netto relictum) + €. 241,67 (1/3 equivalente monetario 50% beni mobili) + €.
4.515,88 (esborsi anticipati spese funerarie) = €. 14.506,60; c) agli eredi di
[...]
€. 9.749,05 (1/3 netto relictum) detratti €. 483,34 (2/3 equivalente CP_5
monetario 50% beni mobili) = €. 9.265,71 oltre la metà dei beni mobili inventariati di valore pari ad €. 725,00.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, comprensive di quelle di c.t.u. espletata, come liquidate con decreto del 20/05/2022, in applicazione del principio di causalità e soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti in solido ed in favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 714/2013, così provvede:
Pagina 23 di 25 1) DICHIARA la nullità della donazione del 21/05/2009, come meglio individuata al punto 4.1.1 in parte motiva, per difetto dei requisiti di forma e, per l'effetto,
CONDANNA a restituire alla comunione ereditaria di Controparte_6 Pt_2
(1925) la somma di €. 33.763,03;
[...]
2) DICHIARA aperta la successione legittima di , nato a [...] il Parte_2
18/04/1925 ed ivi deceduto in data 10/06/2009, e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di divisione, accertata la qualità di eredi legittimi e legittimari del de cuius i SIg. (figlio - nato a [...] il [...]), Persona_1 Controparte_6
(figlio – nato a [...] [...]), (coniuge – nata a [...] il CP_5
04/09/1929 – deceduta in Potenza il 04/04/2020) nelle persone degli eredi Per_1
e , dispone lo scioglimento della comunione ereditaria
[...] Controparte_6
assegnando: a) al SI. €. 9.749,05 (1/3 netto relictum) + €. 241,67 Persona_1
(1/3 equivalente monetario 50% beni mobili) = €. 9.990,72; b) al SI. CP
€. 9.749,05 (1/3 netto relictum) + €. 241,67 (1/3 equivalente monetario
[...]
50% beni mobili) + €. 4.515,88 (esborsi anticipati spese funerarie) = €. 14.506,60; c) agli eredi di €. 9.749,05 (1/3 netto relictum) detratti €. 483,34 (2/3 CP_5
equivalente monetario 50% beni mobili) = €. 9.265,71 oltre la metà, di valore pari ad
€. 725,00, dei beni mobili inventariati.
3) DICHIARA la natura di donazione indiretta, effettuata dal de cuius Pt_2
(1925) al OT a mezzo di atto di compravendita del
[...] CP_4
09/02/1999 a rogito del Notaio dott. (Rep. n. 9.811 – Racc. n. Persona_2
4.688), della nuda proprietà dell'immobile in Lavello (PZ), località Piani della
Concezione – Zona 167 – Via dei Ciclamini snc, valutata al momento dell'apertura della successione in €. 36.612,35, come meglio precisato in parte motiva;
4) ACCERTA la lesione della quota di legittima subita dall'attore Persona_1
in successione del genitore , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2
Pagina 24 di 25 deceduto in data 10/06/2009 e, per l'effetto, determinata la lesione in €. 36.400,12, come meglio descritto in motivazione al punto 4.1.2.4, in accoglimento della domanda di riduzione, DICHIARA l'inefficacia nei confronti di della Persona_1
donazione indiretta, effettuata dal de cuius (1925) al OT Parte_2 CP_4
a mezzo di atto di compravendita del 09/02/1999 a rogito del Notaio dott.
[...]
(Rep. n. 9.811 – Racc. n. 4.688) nei limiti dell'importo di €. Persona_2
36.400,12 e, per l'effetto, ai fini della reintegra della quota di riserva, CONDANNA
[...]
a corrispondere all'attore detta somma di €. 36.400,12 CP_4 Persona_1
oltre interessi dalla presente pronunzia;
5) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi €. 6.510,50 di cui €. 510,50 per spese esenti ed €. 6.000,00 per compensi;
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della c.t.u. espletata, come liquidate con separato decreto del 20/05/2022.
Così deciso in Potenza in camera di conSIlio il giorno 08/09/2025
La Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
Il Giudice estensore
Dott. Domenico Tempone
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