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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4859/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4859/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per nessuno è comparso Parte_1
Per l'avv. GUIDUCCI ELENA oggi sostituito dall'avv. Antonio Della Controparte_1
Pietra, il quale precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate e si riporta alle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c…
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4859/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERONE GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA MUNICIPIO N. 35 - CASA , Parte_2
presso il difensore avv. NERONE GIUSEPPE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI ELENA, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA MURRI 48 40137 BOLOGNA presso il difensore avv.
GUIDUCCI ELENA
OPPOSTO
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 708/2024 emesso in data 26.02.2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e da odierno verbale di discussione.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Bologna di ingiungere al il pagamento della complessiva somma di € Parte_1
157.491,06, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e gas meglio descritte nelle allegate fatture.
Con decreto n. 708/2024 del 26.02.2024, l'adita Autorità Giudiziaria adottava l'invocato provvedimento monitorio.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato il 4.04.2024 a mezzo PEC, il proponeva formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1 evocando contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'ingiungente.
L'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, nel merito contestava la fondatezza della pretesa azionata, concludendo, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta in data 17 giugno 2024.
Con provvedimento in data 3 ottobre 2023 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa istruita documentalmente è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza di discussione.
Così brevemente riassunta in fatto la causa e passando alla decisione ritiene questo giudicante che la proposta opposizione, alla luce delle acquisite risultanze processuali, sia fondata solo in minima parte per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, l'eccezione di incompetenza territoriale dedotta da parte opponente è infondata in quanto generica ed incompleta, oltre che errata nella parte in cui l'opponente individua quale criterio di collegamento l'art. 29 c.p.c.
La parte opponente, vertendosi in materia di obbligazioni contrattuali e trattandosi comunque nel caso di specie di competenza derogabile, ha omesso di contestare specificamente, come era suo onere, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. con la conseguenza che il difetto o il ritardo in tale specifica contestazione faccia sì che la competenza resti radicata presso il Giudice adito in base al profilo pagina 3 di 7 non contestato (vedi tra le molte Cass. 24903/2005, Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018).
Venendo al merito, il opponente ha dedotto, da un lato, di avere provveduto al Pt_1
pagamento di quanto dovuto con i mandati depositati agli atti, come evidenziato nella nota istruttoria prot 19072 del 3/4/24 (vedi doc.to 1 allegato all'opposizione).
Deduceva, quanto alle ulteriori fatture non pagate che non esisterebbe un contratto espresso tra le parti che individui la prestazione, la durata e le relative somme, non essendo l'opposta stata sottoposta al controllo del DURC ed al controllo preliminare dell'Agenzia delle Entrate.
Assumeva, al riguardo, che sussisterebbe il blocco dei pagamenti da parte della PA in caso di irregolarità fiscale del destinatario.
Assumeva, inoltre, che il provvede di consuetudine ad effettuare il pagamento di quanto Pt_1
dovuto, entro 30/45 giorni dal pagamento della bolletta di pagamento, di cui nel caso di specie lamentava non esserci prova.
Contestava, da ultimo, la richiesta di applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art 1 Dlgs
231/02.
Nel merito occorre rilevare che a provato l'esistenza del rapporto tra le Controparte_1
parti specificando che il rapporto di fornitura sia di gas che di energia elettrica dedotto in giudizio
è sorto ex lege.
Per quanto riguarda il rapporto di fornitura di energia elettrica, ha allegato senza sul punto ricevere alcuna contraria confutazione, che il abbia usufruito del Parte_1
Servizio di salvaguardia fornito da senza che vi fosse la necessità di Controparte_1
sottoscrivere un contratto.
risultata aggiudicataria dell'erogazione del servizio di salvaguardia per Controparte_1
le annualità 2019-2020 e 2021-2022 per la Regione Campania ed in particolare per i POD intestati al . Risulta, dunque, documentato che abbia comunicato a Parte_1 mezzo PEC al l'ingresso nel Servizio di Salvaguardia, con le condizioni Parte_1
applicate al rapporto nonché i relativi POD di riferimento (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione welcome letters).
Trattasi di procedura prevista per legge, che non prevede la sottoscrizione di alcun contratto di fornitura e che ha quale finalità quella di favorire il transito, anche degli Enti Pubblici nel mercato libero;
dunque, qualora un Ente non vi abbia provveduto e il distributore abbia rilevato pagina 4 di 7 prelievi sull'utenza intestata al medesimo, opera il transito automatico nel regime di salvaguardia e, per effetto della previsione legislativa surrichiamata, sorge un contratto di fornitura ex lege.
Anche per quanto riguarda il rapporto di fornitura di gas a allegato che il Controparte_1
ha avuto accesso alla c.d. Fornitura di Ultima Istanza e che, dunque, il Parte_1
rapporto si è instaurato di default per le ragioni e sulla base delle disposizioni analiticamente illustrate dall'opposta alle pagine 11 e 12 della comparsa di costituzione di risposta e non specificatamente contestate dall'opponente.
Risulta, poi, per tale secondo rapporto documentato che bbia comunicato Controparte_1
a mezzo PEC al l'ingresso nel Servizio di Ultima Istanza (cfr. doc. 6 e 8 Parte_1
comparsa di costituzione welcome letters).
Parte opposta ha altresì documentato, anche in tal caso senza ricevere contraria confutazione, che con specifico riferimento al PDR 61491493015347, il abbia aderito alla Parte_1
Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi ed. 13 – Lotto n. 9°, stipulata in data 18.12.2020, tra e CONSIP S.p.A., per la fornitura di gas naturale al CP_1
Palazzetto dello Sport cittadino (vedi doc.ti 22 e 23 di parte opposta).
Dunque, il credito vantato da trova fondamento nelle fatture (allegate al Controparte_1
ricorso), negli estratti autentici delle scritture contabili (cfr. doc. 19 comparsa di costituzione), nelle schermate che attestano la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli certificati dal distributore locale 2i Rete Gas S.p.a. (cfr. doc.ti 17 e 18 comparsa di costituzione).
L'opposta ha dato atto, al momento della costituzione, che effettivamente il Parte_1
ha eseguito due pagamenti: il primo in data 31.10.2023 per € 1.689,75
[...] antecedentemente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, il secondo successivamente, in data 12.03.2024, per € 49,66.
A fronte della prova del titolo azionato e dell'allegato inadempimento, l'opponente non ha provveduto a dimostrare, come era suo onere, ulteriori circostanze estintive e/o modificative del credito azionato, omettendo, peraltro, di depositare anche le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Ne consegue che, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, parte opponente va comunque condannata al pagamento di € 155.751,65 in favore di in relazione alle Controparte_1
fatture azionate, oltre interessi convenzionalmente pattuiti con decorrenza, in difetto di prova dell'invio e della ricezione dell'allegata costituzione in mora (doc.to 2 dei ricorso) e dei solleciti pagina 5 di 7 (doc.to 13 di cui alla comparsa di costituzione e risposta), dalla domanda (data di notifica del decreto ingiuntivo opposto il 26/02/2024) al saldo.
Al riguardo deve rilevarsi come il opponente contesti la debenza degli interessi moratori Pt_1
convenzionali come richiesti in ricorso.
Deve tuttavia rilevarsi che le Condizioni Generali di Contratto del Servizio di Salvaguardia (doc.
21) (art. 9) prevedono espressamente che, in caso di ritardo nei pagamenti, si deve fare applicazione degli interessi di mora previsti in caso di ritardo nelle transazioni commerciali (D. lgs. 231/2002).
Analogamente le Condizioni Generali della convenzione CONSIP, richiamate dalla convenzione medesima (art. 9, c. 5), sanciscono che in caso di ritardo “il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.” (art. 9, c. 11).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alla luce dei parametri del D.M. n. 55/2014 da ultimo aggiornati dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 708/2024 emesso in data 26.02.2024;
- condanna l'opponente a pagare all'opposta Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 155.751,65 oltre interessi convenzionali come indicati in motivazione;
- condanna l'opponente a pagare all'opposta e Parte_1 Controparte_1 spese processuali liquidate in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e
IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 BOLOGNA, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4859/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per nessuno è comparso Parte_1
Per l'avv. GUIDUCCI ELENA oggi sostituito dall'avv. Antonio Della Controparte_1
Pietra, il quale precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate e si riporta alle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c…
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4859/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERONE GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA MUNICIPIO N. 35 - CASA , Parte_2
presso il difensore avv. NERONE GIUSEPPE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI ELENA, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA MURRI 48 40137 BOLOGNA presso il difensore avv.
GUIDUCCI ELENA
OPPOSTO
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 708/2024 emesso in data 26.02.2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e da odierno verbale di discussione.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Bologna di ingiungere al il pagamento della complessiva somma di € Parte_1
157.491,06, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e gas meglio descritte nelle allegate fatture.
Con decreto n. 708/2024 del 26.02.2024, l'adita Autorità Giudiziaria adottava l'invocato provvedimento monitorio.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato il 4.04.2024 a mezzo PEC, il proponeva formale opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1 evocando contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'ingiungente.
L'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, nel merito contestava la fondatezza della pretesa azionata, concludendo, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta in data 17 giugno 2024.
Con provvedimento in data 3 ottobre 2023 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa istruita documentalmente è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza di discussione.
Così brevemente riassunta in fatto la causa e passando alla decisione ritiene questo giudicante che la proposta opposizione, alla luce delle acquisite risultanze processuali, sia fondata solo in minima parte per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, l'eccezione di incompetenza territoriale dedotta da parte opponente è infondata in quanto generica ed incompleta, oltre che errata nella parte in cui l'opponente individua quale criterio di collegamento l'art. 29 c.p.c.
La parte opponente, vertendosi in materia di obbligazioni contrattuali e trattandosi comunque nel caso di specie di competenza derogabile, ha omesso di contestare specificamente, come era suo onere, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. con la conseguenza che il difetto o il ritardo in tale specifica contestazione faccia sì che la competenza resti radicata presso il Giudice adito in base al profilo pagina 3 di 7 non contestato (vedi tra le molte Cass. 24903/2005, Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018).
Venendo al merito, il opponente ha dedotto, da un lato, di avere provveduto al Pt_1
pagamento di quanto dovuto con i mandati depositati agli atti, come evidenziato nella nota istruttoria prot 19072 del 3/4/24 (vedi doc.to 1 allegato all'opposizione).
Deduceva, quanto alle ulteriori fatture non pagate che non esisterebbe un contratto espresso tra le parti che individui la prestazione, la durata e le relative somme, non essendo l'opposta stata sottoposta al controllo del DURC ed al controllo preliminare dell'Agenzia delle Entrate.
Assumeva, al riguardo, che sussisterebbe il blocco dei pagamenti da parte della PA in caso di irregolarità fiscale del destinatario.
Assumeva, inoltre, che il provvede di consuetudine ad effettuare il pagamento di quanto Pt_1
dovuto, entro 30/45 giorni dal pagamento della bolletta di pagamento, di cui nel caso di specie lamentava non esserci prova.
Contestava, da ultimo, la richiesta di applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art 1 Dlgs
231/02.
Nel merito occorre rilevare che a provato l'esistenza del rapporto tra le Controparte_1
parti specificando che il rapporto di fornitura sia di gas che di energia elettrica dedotto in giudizio
è sorto ex lege.
Per quanto riguarda il rapporto di fornitura di energia elettrica, ha allegato senza sul punto ricevere alcuna contraria confutazione, che il abbia usufruito del Parte_1
Servizio di salvaguardia fornito da senza che vi fosse la necessità di Controparte_1
sottoscrivere un contratto.
risultata aggiudicataria dell'erogazione del servizio di salvaguardia per Controparte_1
le annualità 2019-2020 e 2021-2022 per la Regione Campania ed in particolare per i POD intestati al . Risulta, dunque, documentato che abbia comunicato a Parte_1 mezzo PEC al l'ingresso nel Servizio di Salvaguardia, con le condizioni Parte_1
applicate al rapporto nonché i relativi POD di riferimento (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione welcome letters).
Trattasi di procedura prevista per legge, che non prevede la sottoscrizione di alcun contratto di fornitura e che ha quale finalità quella di favorire il transito, anche degli Enti Pubblici nel mercato libero;
dunque, qualora un Ente non vi abbia provveduto e il distributore abbia rilevato pagina 4 di 7 prelievi sull'utenza intestata al medesimo, opera il transito automatico nel regime di salvaguardia e, per effetto della previsione legislativa surrichiamata, sorge un contratto di fornitura ex lege.
Anche per quanto riguarda il rapporto di fornitura di gas a allegato che il Controparte_1
ha avuto accesso alla c.d. Fornitura di Ultima Istanza e che, dunque, il Parte_1
rapporto si è instaurato di default per le ragioni e sulla base delle disposizioni analiticamente illustrate dall'opposta alle pagine 11 e 12 della comparsa di costituzione di risposta e non specificatamente contestate dall'opponente.
Risulta, poi, per tale secondo rapporto documentato che bbia comunicato Controparte_1
a mezzo PEC al l'ingresso nel Servizio di Ultima Istanza (cfr. doc. 6 e 8 Parte_1
comparsa di costituzione welcome letters).
Parte opposta ha altresì documentato, anche in tal caso senza ricevere contraria confutazione, che con specifico riferimento al PDR 61491493015347, il abbia aderito alla Parte_1
Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi ed. 13 – Lotto n. 9°, stipulata in data 18.12.2020, tra e CONSIP S.p.A., per la fornitura di gas naturale al CP_1
Palazzetto dello Sport cittadino (vedi doc.ti 22 e 23 di parte opposta).
Dunque, il credito vantato da trova fondamento nelle fatture (allegate al Controparte_1
ricorso), negli estratti autentici delle scritture contabili (cfr. doc. 19 comparsa di costituzione), nelle schermate che attestano la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli certificati dal distributore locale 2i Rete Gas S.p.a. (cfr. doc.ti 17 e 18 comparsa di costituzione).
L'opposta ha dato atto, al momento della costituzione, che effettivamente il Parte_1
ha eseguito due pagamenti: il primo in data 31.10.2023 per € 1.689,75
[...] antecedentemente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, il secondo successivamente, in data 12.03.2024, per € 49,66.
A fronte della prova del titolo azionato e dell'allegato inadempimento, l'opponente non ha provveduto a dimostrare, come era suo onere, ulteriori circostanze estintive e/o modificative del credito azionato, omettendo, peraltro, di depositare anche le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Ne consegue che, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, parte opponente va comunque condannata al pagamento di € 155.751,65 in favore di in relazione alle Controparte_1
fatture azionate, oltre interessi convenzionalmente pattuiti con decorrenza, in difetto di prova dell'invio e della ricezione dell'allegata costituzione in mora (doc.to 2 dei ricorso) e dei solleciti pagina 5 di 7 (doc.to 13 di cui alla comparsa di costituzione e risposta), dalla domanda (data di notifica del decreto ingiuntivo opposto il 26/02/2024) al saldo.
Al riguardo deve rilevarsi come il opponente contesti la debenza degli interessi moratori Pt_1
convenzionali come richiesti in ricorso.
Deve tuttavia rilevarsi che le Condizioni Generali di Contratto del Servizio di Salvaguardia (doc.
21) (art. 9) prevedono espressamente che, in caso di ritardo nei pagamenti, si deve fare applicazione degli interessi di mora previsti in caso di ritardo nelle transazioni commerciali (D. lgs. 231/2002).
Analogamente le Condizioni Generali della convenzione CONSIP, richiamate dalla convenzione medesima (art. 9, c. 5), sanciscono che in caso di ritardo “il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.” (art. 9, c. 11).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alla luce dei parametri del D.M. n. 55/2014 da ultimo aggiornati dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 708/2024 emesso in data 26.02.2024;
- condanna l'opponente a pagare all'opposta Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 155.751,65 oltre interessi convenzionali come indicati in motivazione;
- condanna l'opponente a pagare all'opposta e Parte_1 Controparte_1 spese processuali liquidate in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e
IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 BOLOGNA, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
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