Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/05/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato, in grado d'appello, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2752 anno 2023 Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”,promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Albanese, presso il cui studio, sito in Matera alla via Einaudi n. 7, è elettivamente domiciliata;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Armando Amendolito, presso il cui studio, sito in Taranto, viale Magna Grecia
n. 468, è elettivamente domiciliato;
-appellato-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.06.2024; con ordinanza del 25.07.2024, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n.844/2020 del 02.04.2020 pubbl. l'11.05.2020, resa dal
Giudice di Pace di Taranto nel giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 549/2018 emesso ad istanza dal nei suoi confronti, per il Controparte_2 pagamento senza dilazione per il pagamento della somma di € 2.921,66 (oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 76,00 per esborsi ed € 445,00 per compenso professionale), a titolo di quote condominiali per “conguaglio rendiconto
1
Esponeva che con atto di opposizione notificato in data 13.06.2018, eccepiva, in via preliminare, l'inesistenza del suddetto Condominio, cui non aveva mai espressamente aderito, dovendo ritenersi nulla la clausola del presunto atto costitutivo che sanciva l'obbligatoria partecipazione al Condominio di tutti gli acquirenti di immobili nell'ambito del complesso edilizio ”; nel merito, contestava la legittimità CP_1 del decreto ingiuntivo opposto, in quanto si fonderebbe sull'approvazione di rendiconti pluriennali, in violazione del disposto dell'art. 1130 c.c.; inoltre il ricorso monitorio era stato proposto in assenza di un'espressa autorizzazione dell'assemblea ad agire nei confronti dei condomini morosi. Deduceva, altresì, di non aver mai ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea del 17.05.2017, fissata per l'approvazione del bilancio, né di aver preso visione dei relativi documenti contabili.
Per tali ragioni, chiedeva, in via riconvenzionale l'accertamento della nullità della delibera assembleare e la conseguente revoca dell'opposto titolo monitorio.
Costituendosi in giudizio, il contestava l'avversa Controparte_1
opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Precisava che la soc. coop. “Il Redentore” a r.l. era stata creata con lo scopo di realizzare n.61 villette aventi tutte la struttura comune e facente parte di un complesso residenziale;
il Condominio si era di fatto costituito sin dai primi atti di trasferimento, partecipando ciascun condomino alle parti comuni (ingresso comune, strada comune per raggiungere la propria abitazione, l'illuminazione del residence, la conduttura fognaria, il verde comune, area di parcheggio).
Eccepiva che i motivi di opposizione sollevati da controparte non integravano possibili cause di annullamento della deliberazione assembleare;
vizi che, in ogni caso,
l'opponente avrebbe dovuto far valere nel termine decadenziale previsto dall'art. 1337
c.c.
Concludeva, quindi, per rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Espletata la ctu grafologica per accertare l'autenticità della firma apposta sull'avviso di convocazione per l'assemblea del 18.05.2017, la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti.
All'esito, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 549/2018 emesso in data 18.04.2018, sul presupposto che “(…)
2 l'opponente non abbia impugnato ex art.1337 c.c., la delibera condominiale del
18.05.2017 di approvazione dei rendiconti e dei piani di riparto a conguaglio per gli anni 2009/2016 con l'effetto che detta delibera risulta efficace e vincolante nei confronti di tutti i condomini e partecipanti alla comunione. Invero (…), l'approvazione assembleare delle spese e dei piani di riparto, divenuta inoppugnabile, fa sorgere
l'obbligo di pagare al quanto dovuto e deciso in seno a detta assemblea CP_1
poiché con essa viene cristallizzato l'obbligo dei singoli condomini di fare fronte agli oneri condominiali stabiliti dalla legge”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello evidenziando di Parte_1
non essere incorsa in alcuna preclusione (rispetto al termine previsto art.1337 c.c.), in quanto non avendo mai avuto cognizione della esistenza di una assemblea e della successiva delibera non avrebbe potuto impugnarla se non con la opposizione a decreto ingiuntivo.
Inoltre, riproponendo le doglianze già sollevate in primo grado, deduceva l'illegittimità della delibera del 18.05.2017, inerente la presentazione di rendiconti pluriennali (per gli anni dal 2009 al 2016) in violazione dell'art.1130 n.10 c.c.; in ogni caso, alla presunta approvazione del rendiconto non ha fatto seguito l'approvazione dello stato di riparto dei costi e delle spese preventivate e, pertanto, il decreto non poteva essere richiesto e rilasciato in forma provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 63 co.1 disp. Att. C.c.
Lamentava che il Giudice di prime cure, ignorando l'esito dell'espletata ctu, a firma del cott. che aveva accertato l'apocrifia della firma apposta sul foglio di CP_3 ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 18.05.2017, non aveva tenuto conto che la condomina non aveva potuto prendere parte all'assemblea di approvazione dei bilanci, con conseguente nullità o annullabilità della delibera assunta.
Con comparsa depositata in data 27.11.2020, il si costituiva Controparte_1
in giudizio, contestando l'assunto dell'appellante e chiedendo l'integrale rigetto del gravame, in quanto infondato, in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Ribadiva che il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma può validamente contestare la sola sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare. La delibera di approvazione costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la CP_1
concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le CP_1
3 somme nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. SS.UU. 18.12.2009, n. 26629).
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore e disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.01.2025; stante il carico di ruolo, seguiva un rinvio per i medesimi incombenti.
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.06.2024; la causa veniva riservata in decisione, con ordinanza del 25.07.2024, con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
In via preliminare, l'appellante eccepisce l'infondatezza radicale della pretesa creditoria per la inesistenza del per non avere un regolamento e delle CP_1 tabelle regolarmente approvate, ovvero per non avere l'amministrazione di alcun bene in comune.
Il motivo è infondato.
Com'è noto, infatti, il viene in essere “ipso iure et facto”, senza bisogno CP_1
di apposite manifestazioni di volontà di tutti i proprietari o approvazioni assembleari, per il solo fatto che singole unità immobiliari, abbiano in comune impianti e servizi
(quali, per esempio, il viale d'ingresso, l'impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l'alloggio del portiere), in relazione di accessorietà con i singoli immobili e, quindi, appartenenti pro quota a ciascun proprietario (obbligato a corrispondere gli onere condominiali relativi alla loro manutenzione).
I regolamenti e le tabelle millesimali (nella specie, allegati dal Condominio opposto
(doc. 2) e 3)), di natura assembleare, afferiscono alla sfera della mera gestione e non incidono sulla “condominialità”, per la cui sussistenza rileva l'esame dei titoli di acquisto.
Nella specie, già nell'atto di citazione in opposizione, l'attrice evidenziava che nell'atto pubblico di acquisto del 13.06.2000 (a rogito dott. Notaio in Taranto, Persona_1
Co Rep. n.20995, Racc. n.9893, registrato in data 16.06.2000al n.10029 del Mod. ), stipulato con la coop. a r.l. “Il Redentore” si precisa che “L'alloggio-villino è trasferito
a corpo con tutti gli accessori, accessioni, dipendenze (…) con i proporzionali diritti sulle parti comuni del complesso edilizio di cui fanno parte, come risulta da
Regolamento di Condominio e relative tabelle millesimali (…)”.
4 Passando al merito, l'appellante si duole che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto preclusa la possibilità di eccepire la nullità della delibera per omessa convocazione della opponente, che ignorando l'esistenza di una assemblea non vi ha potuto prendere parte.
Il motivo è infondato e va disatteso alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, ribadita recentemente anche a Sezioni Unite, secondo cui “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto” (cfr. Cass. S.U.
n.9839/2021).
Argomenta, infatti, la Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente, assumendo la posizione sostanziale di convenuto, nel contestare il diritto azionato con il ricorso, può proporre domanda riconvenzionale, anche deducendo un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione (cfr.
Cass. n. 6091/2020; Cass. n. 16564/2018) e può, con la domanda riconvenzionale, esercitare l'azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ. sempreché il termine per l'esercizio dell'azione di annullamento non sia perento. Precisa, infatti , la Corte che ciascun condomino è tenuto, secondo quanto prescrive l'art. 1137 cod. civ., a far valere l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea condominiale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione della deliberazione (e, per i condomini dissenzienti o astenuti, dalla data della sua approvazione), divenendo in mancanza la delibera valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al . CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale volta a contestare la validità della detta delibera assembleare non è stata tempestivamente proposta dall'opponente.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.549/2018 del 18.04.2018, notificato il successivo 04.05.2018, è stata proposta con atto di citazione notificato in data 13.06.2018, quindi entro il termine
(perentorio) ex art.645 c.p.c., di quaranta giorni dalla sua notificazione, ma oltre il
5 termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, c.c.
Pertanto, anche a voler ritenere che la abbia avuto conoscenza CP_5 Parte_1
della delibera di approvazione del rendiconto, per la prima volta nel momento in cui ha ricevuto l'ingiunzione di pagamento ed estratto copia degli atti contenuti nel fascicolo del monitorio, l'impugnativa è tardiva.
Riguardo alle ragioni della contestazione proposta avverso la detta delibera, trattandosi di decisione con cui l'assemblea ha determinato in concreto la ripartizione delle spese condominiali in difformità dei criteri di cui all'art. 1123 c.c., si verte in tema di mera annullabilità.
In particolare, in tema di condominio negli edifici, la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non già la nullità, ma l'annullabilità della conseguente delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1337, comma terzo, c.c. decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione, è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al (sul punto, Corte appello sez. II - Napoli, 10/02/2025, n. CP_1
654).
Nella specie, pur rilevando che l'appellante, assente alla riunione assembleare, abbia avuto conoscenza della deliberazione assembleare solo con l'avvenuta notifica nei suoi confronti del decreto ingiuntivo opposto, l'impugnazione contenuta nell'atto di citazione in opposizione risulta tardiva.
Il motivo è, dunque, infondato.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione, riproposti in sede di gravame e consistenti in ulteriori ipotizzati vizi della delibera assembleare del 18.05.2027
(approvazione cumulativa dei bilanci, omessa approvazione del piano di riparto, mancato avviso della convocazione assembleare).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appello è, quindi, infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai valori minimi del D.M. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
Sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, il cui gravame è stato interamente respinto, dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge
6 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 844/2018 resa dal Giudice di Pace di Taranto, depositata l'11.05.2020, nella causa civile di primo grado n. 5366/2018 R.G;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.701,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui dell'art.13 comma, 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 bis, dello stesso 8 D.P.R. n.115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso in Taranto, 28.05.2025 Il Giudice
dr.ssa Marzia Mingione
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