Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6969/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/06/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 06/07/1975
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Milano in Via Passo Buole n. 6 con l'Avv. Daniela Mugnaini presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Lecco il 15/01/1986
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
Residente in Milano in Via Passo Buole n. 6 con l'Avv. Elena Marchetto presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano
(anno 2023 atto n. 398 reg. 1 parte 1)
In separazione dei beni separati con sentenza n. 1531/2024 del 25.092024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
, nata a [...], il [...] e residente a [...], C.F. Parte_3
, cittadina italiana C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“A. Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano in Via Passo
Buole n. 6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di esclusiva proprietà della sig.ra a Pt_1 favore di quest'ultima nell'interesse della figlia minore , ivi stabilmente convivente, ed in ogni Pt_3 caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
AFFIDAMENTO e PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
B. Confermare l'affidamento di ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Pt_3 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
C. Confermare che la minore vivrà prevalentemente presso la dimora materna;
il padre vedrà la figlia secondo le seguenti cadenze:
C/1) durante l'anno scolastico, due weekend al mese dal venerdì dopo la piscina, fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna entro le ore 21.00; una sera alla settimana, tendenzialmente il giovedì dalle 18.30 sino alle 21.30; eventuali variazioni del giorno infrasettimanale dovranno essere comunicati dal padre con una settimana di anticipo;
l'alternanza dei weekend viene stabilita a gennaio di ogni anno tenendo conto di chi terrà nella Pt_3 prima settimana di gennaio (come stabilito al punto che segue);
C/2) durante le festività di Natale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale (il periodo natalizio sarà suddiviso in due periodi, dal 24 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1); quest'anno spetterà dunque alla sig.ra trascorrere con la figlia il primo periodo Pt_1 natalizio (dal 24/12 al 31/12) e al padre il secondo (dal 31/12 al 6/01); negli anni successivi seguiranno il criterio dell'alternanza; Pasqua 2025 spetterà al padre: negli anni successivi seguiranno il criterio dell'alternanza;
C/3) durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, anche non Pt_3 consecutive (2 consecutive nel mese di agosto – a partire dalla prima settimana intera - , una tra giugno, luglio o settembre), da concordarsi entro il 15 marzo di ogni anno;
nei periodi in cui si susseguono ferie in alternanza, sarà riportata al genitore con cui trascorrerà il periodo Pt_3 successivo entro il sabato alle 18.00; nel caso il periodo successivo non sia di ferie, sarà Pt_3 comunque portata al genitore con cui non è stata in vacanza e l'alternanza dei weekend riprenderà dal weekend successivo, secondo il calendario fissato a inizio anno. Se entro la data del 15 marzo, il sig. non dovesse ancora avere la disponibilità del piano ferie, il medesimo si adatterà a Pt_2 quello della madre. Ad ogni buon conto, se il sig. non potrà godere di ferie nel periodo di Pt_2 agosto, i genitori si accolleranno i costi di soggiorni, campus, baby sitter che la bambina potrà frequentare nelle due settimane di pertinenza paterna.
C/4) i ponti previsti nel calendario scolastico saranno di pertinenza paterna, a meno che il padre sia impossibilitato per impegni lavorativi e lo comunichi alla madre almeno 15 giorni prima: in quel caso trascorrerà il ponte con la madre, se disponibile. Nel caso anche la madre lavori, i genitori Pt_3 divideranno il costo di una baby sitter al 50%. La presa in carico di nei ponti avverrà alle 18.30 Pt_3 del giorno precedente il ponte e il rientro alla casa materna si intende alle 21.00.
C/5) Il padre si impegna a rispettare gli orari e giorni indicati. In caso di ritardo, eccezionale e motivato, si impegna a comunicarlo tempestivamente alla madre.
C/6) Se e quando il padre potrà pernottare a Milano potrà tenere a dormire anche il giovedì e Pt_3 riportarla a scuola il giorno successivo.
C/7) In caso di soggiorno della minore fuori della residenza abituale del padre o della madre, la località dovrà essere comunicata all'altro genitore almeno 2 settimane prima.
C/8) Sono sempre possibili migliori accordi tra le parti per garantire significative e costanti frequentazioni della minore con entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine.
MANTENIMENTO DELLA MINORE
D. Confermare l'assegno di mantenimento per pari ad € 424,00, che il padre verserà alla Pt_3 madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
E. Il contributo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
F. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
F/1) le spese per la retta scolastica, pre-scuola e dopo scuola, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, fondo classe;
le gite giornaliere;
le attività curricolari scolastiche inserite nel POF, abbonamento ai mezzi pubblici,
SENZA necessità del preventivo consenso dell'altro genitore, ma soggette ad obbligo di rendicontazione;
F/2) le spese per l'iscrizione a scuole private, all'università, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, oltre ad essere soggette ad obbligo di rendicontazione;
F/3) le spese mediche necessarie alla riabilitazione cognitiva e logopedica così come quelle per il tutoraggio scolastico sono già state approvate dai genitori e pertanto il percorso di proseguirà, Pt_3 senza che la separazione dei genitori possa in alcun modo privarla di questo supporto indispensabile alla sua crescita. I relativi costi saranno rendicontati e coperti con l'assicurazione sanitaria della sig.ra il cui premio mensile- relativo alla quota parte di sarà suddiviso al 50% tra i Pt_1 Pt_3 genitori;
eventuali costi extra copertura assicurativa saranno sostenuti con l'indennità Inps pari a €
330,00 mensili, percepita da per la sua invalidità; a partire dal deposito del ricorso la sig.ra Pt_3 interromperà i PAC mensili;
Pt_1
F/4) parimenti saranno coperti con tale indennità i costi per attività pomeridiane, extrascolastiche e sportive, fino alla totale capienza dell'indennità; nel caso a fine anno residuino dei costi per tali voci di spesa, gli stessi saranno suddivisi al 50% tra i genitori;
F/5) i campus estivi per la gestione della minore nel lungo periodo di chiusura delle scuole saranno concordati dai genitori, tenendo conto delle preferenze della minore, e sostenuti al 50% da ciascuno, così come gli eventuali costi per baby sitter in assenza di campus;
nel caso uno dei genitori non possa tenere con sé la minore per le 3 settimane estive o nella settimana di Natale prestabilita sosterrà al
100% le spese di campus o baby sitter necessari per gestire la minore;
F/6) per quanto non qui specificato verrà applicato il Protocollo delle spese straordinarie del
Tribunale di Milano;
G. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla signora In caso di diminuzione Pt_1 dell'importo di tale assegno pari oggi a 153,90 €, il sig. si impegna sin d'ora ad aumentare Pt_2 proporzionalmente alla riduzione subita il proprio contributo al mantenimento della minore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
H. I coniugi sono autonomi economicamente avendo entrambi un impiego fisso adeguato;
non è pertanto previsto alcun contributo al mantenimento reciproco.
I. Il finanziamento per il matrimonio è stato estinto.
L. La cyclette è stata venduta;
il finanziamento si lascerà sussistere sino alla naturale scadenza e i costi suddivisi al 50%.
M. Le spese straordinarie anticipate dalla sig.ra da luglio 2023 a maggio 2024 – eccedenti la Pt_1 copertura sanitaria e pari a 3.180,68 € - suddivise al 50%- sono state rimborsate dal Sig. . Pt_2
N. Le somme accumulate negli anni nei piani di accumulo intestati a , rimarranno vincolati a Pt_3 suo esclusivo beneficio e non potranno essere utilizzati per spese di mantenimento ordinario della minore.
O. Le condizioni di divorzio verranno applicate dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
P. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 25.09.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza ed hanno confermato le condizioni di divorzio.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 18/03/2023 tra Parte_1
e Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui interamente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG