Articolo 18 ter della Legge 24 luglio 1985, n. 409
Articolo 19Articolo 21
Versione
25 giugno 1994
Art. 18-ter. (( 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'attivita' di odontoiatra in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di odontoiatra per il periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
b) danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista dell'attivita' di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche indicate negli allegati;
c) sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante l'esercizio, in qualita' di odontoiatra specialista, dell'attivita' di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla normativa comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco. ))
Entrata in vigore il 25 giugno 1994
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