TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8704/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8704/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentata dall'avv. Marino Cavestro ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza (VI), viale Arnaldo Fusinato 78, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Controparte_1 C.F._2
Coppi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Spinea, via Roma n. 147, giusta procura in atti;
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3
Martina Boato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mirano (VE) via Errera n. 2, giusta procura in atti;
CONVENUTI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come comparse conclusionali e memorie di replica depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio e al fine di Parte_1 Controparte_1 Parte_2
ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 982/2019 del Tribunale di
Venezia emesso in favore del secondo, deducendo che lo stesso sarebbe stato frutto di dolo e collusione ai danni della stessa attrice poiché preordinato a pregiudicare le proprie ragioni creditorie derivanti dalla sentenza n. 751/2019 del Tribunale di Venezia, che ha condannato a corrispondere all'attrice somme di denaro in relazione alla propria Parte_2
partecipazione nell'impresa familiare Mantovan Group Co Export Dpt Furniture;
deducendo di aver appreso il fatto lesivo in data 26.10.2021 a seguito dell'autorizzazione alla visibilità del fascicolo relativo al procedimento monitorio richiamato;
deducendo l'illiceità del mandato professionale assunto nel procedimento monitorio dall'avv. Trolese, legale rappresentante di per aver condotto un'azione a danno di , assistito Controparte_1 Parte_2
dalla sua collega di studio avv. Boato in quanto nel corso del procedimento dinnanzi al Giudice del lavoro l'avv. Trolese ha in alcuni casi sostituito l'avv. Boato, agendo pertanto in conflitto di interessi.
Parte attrice ha pertanto chiesto di accertare e dichiarare la nullità del mandato conferito all'avv.
Trolese e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto dal terzo;
accertare e dichiarare il dolo e la collusione dell'ingiungente con l'ingiunto e dichiarare la nullità, o comunque l'inefficacia, nei confronti di del decreto ingiuntivo n. 982/2019 del Parte_1
Tribunale di Venezia, in conseguenza dichiarare l'inefficacia dei successivi atti posti in essere in ragione di tale titolo.
2. si è costituito in giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte Parte_2 ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione svolta per violazione dell'art. 330 c.p.c. ultimo comma, deducendo di aver ricevuto personalmente la notifica dell'atto di citazione, mentre all'altro convenuto la notifica è avvenuta solo a mezzo pagina 2 di 8 pec presso il procuratore domiciliatario costituito nel procedimento monitorio;
l'inammissibilità
e/o improcedibilità ex art. 325 c.p.c. della notifica dell'atto di citazione perché oltre il termine di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del presunto dolo e/o collusione da parte dell'attrice, deducendo che l'attrice ha avuto piena conoscenza dei fatti posti alla base della presente azione già dal mese di settembre 2021; deducendo, nel merito, l'infondatezza delle domande svolte dall'attrice in assenza dei presupposti dell'azione.
3. si è costituto in giudizio contestando tutto quando dedotto da controparte, Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione svolta per violazione dell'art. 330 c.p.c. ultimo comma, deducendo di aver ricevuto tramite pec e non personalmente la notifica dell'atto di citazione del presente giudizio;
eccependo altresì
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza del presunto dolo o presunta collusione, deducendo che l'attrice ha avuto conoscenza del presunto dolo/collusione prima della data dichiarata;
deducendo, nel merito, l'infondatezza dell'azione poiché era pienamente a conoscenza dei Parte_1
rapporti creditori di con il figlio;
deducendo infine la carenza di Controparte_1 Parte_2 interesse ad agire in capo all'attrice dato che il valore dell'immobile di proprietà di Parte_2
è già gravato da altra ipoteca di primo grado a favore della banca che ha concesso il
[...] mutuo per l'acquisto e pertanto in caso di vendita non sarebbe comunque sufficiente a soddisfare integralmente le pretese dell'attrice. ha pertanto chiesto, in via preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione svolta per omessa notifica alla parte personalmente e per proposizione dell'azione oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta del presunto dolo e collusione;
dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo a ordinare ai Parte_1 sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute in atto di citazione e richiamate nell'atto, con condanna dei soggetti ritenuti responsabili sempre ai sensi dell'art. 89 c.p.c. al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa;
nel merito, respingersi ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 3 di 8 4. Alla prima udienza del 7.4.2022 i procuratori delle parti convenute insistevano per le eccezioni preliminari di erroneità e tardività della notifica e, in subordine, chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Il Giudice concedeva detti termini rinviando la causa per l'ammissione delle istanze istruttorie.
In seguito, con ordinanza del 9.1.2023, il Giudice ammetteva la prova orale formulata dal patrocinio di entrambi i convenuti rinviando la causa per l'escussione dei testi.
La causa veniva successivamente assegnata alla scrivente che, all'udienza del 3.10.2023, procedeva con l'esame testimoniale e, all'esito, rinviava la causa all'udienza del 22.2.2024 disponendo la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione che tuttavia dava esito negativo.
In seguito, all'udienza del 12.11.2024, celebrata in modalità cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.
La causa viene ora decisa come segue.
5. L'opposizione è infondata e pertanto viene respinta.
Nonostante parte convenuta abbia proposto sia un'eccezione pregiudiziale di rito, sia una preliminare di merito, si ritiene opportuno fare applicazione, nel caso di specie, del principio processuale della ragione più liquida per addivenire subito alla definizione della causa nel merito.
Come noto, infatti, in virtù di tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale in senso lato;
ciò in una prospettiva rispondente ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consente, per l'appunto, di fondare la decisione di una causa su di una ragione di pronta e più agevole soluzione, anche se subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime (in tal senso, ex multis Cass. civ., sent. 11458 del 2018; Cass. SS.UU., n. 9936 del
2014; Cass. civ. n. 12002 del 2014).
L'azione di cui agli artt. 656 e 404 e ss c.p.c. prevede la possibilità per un terzo di fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato, ovvero un decreto ingiuntivo divenuto pagina 4 di 8 esecutivo, pronunciato tra altre persone quando ciò pregiudica i suoi diritti. Il secondo comma dell'art. 404 c.p.c. poi prevede la c.d. azione di opposizione revocatoria la quale è concessa ai creditori di una delle parti e agli aventi causa nei casi eccezionali in cui la sentenza, rectius il decreto ingiuntivo esecutivo, sia affetto da dolo o collusione tra le parti.
Nel caso in esame, pur essendo pacifico che parte attrice rivesta la qualifica di creditore terzo di
, non ricorrono tuttavia o comunque non sono stati idoneamente provati gli Parte_2
ulteriori presupposti.
Non emerge dalla documentazione agli atti e dalle testimonianze rese in fase istruttoria alcun dolo e collusione tra e , in primo luogo, non emerge un Controparte_1 Parte_2
pregiudizio diretto nei confronti di quale effetto dell'azione giudiziaria posta Parte_1
in essere tra i convenuti. Si ritiene infatti che sia richiesto, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un immediato nesso di causalità tra il vizio e la sentenza, dovendo invece escludere la rilevanza del comportamento omissivo determinata, nel caso in esame, dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, ai fini della presente azione, deve emergere un comportamento fraudolento volto ad alterare o simulare la realtà delle cose a tal punto da creare una realtà giudiziaria difforme da quella effettiva e trarre in inganno il giudice in ordine ai fatti e conseguentemente alle decisioni assunte. Ebbene nel caso in esame appare chiara la sussistenza di un rapporto debito/credito tra il figlio e il padre (docc. 4,5,7, fascicolo Parte_2 CP_1 Parte_2
, nonché 8,9,10 fascicolo avendo quest'ultimo più volte sanato a
[...] Controparte_1
favore del figlio le esposizioni bancarie e finanziarie.
In terzo luogo, l'assenza dell'accordo fraudolento tra le parti è desumibile dal fatto che l'azione di non si è limitata all'ottenimento del titolo (decreto ingiuntivo esecutivo) Controparte_1
bensì ha dato esecuzione al titolo con la successiva iscrizione ipotecaria sul bene immobile del figlio con evidente svantaggio patrimoniale di quest'ultimo, unico soggetto eventualmente
“danneggiato” direttamente.
Si aggiunga che le dichiarazioni rese dai testimoni non hanno fatto che confermare l'assenza di un accordo tra i convenuti: si veda sul punto la testimonianza di laddove si Testimone_1
pagina 5 di 8 desume che non era nemmeno a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria Parte_2
laddove afferma che “conosco e perché sono venuti Parte_2 Parte_1
nella mia agenzia immobiliare di Mirano perché erano intenzionati a vendere un immobile dove viveva;
(omissis); Persona_1
interrogata risponde sub 12: mi è stato chiesto di fare un mandato in esclusiva per bloccare la banca che non pignorasse la casa, ho fatto delle visure ipotecarie, il Notaio ha fatto le Per_2 visure e ho visto che c'erano le ipoteche che superavano il valore dell'immobile e rinunciato all'incarico; ho fatto la comunicazione alla banca e alle parti ad entrambe le parti sia
sia a;
” (verbale del 03.10.2023). Pt_1 Parte_2
Quanto al rapporto debito/credito tra le parti, a conferma della documentazione, si richiama la dichiarazione resa da laddove afferma che “abbiamo visto che nei conti Controparte_2 correnti non c'era più niente, papà ci ha spiegato che quello che aveva prestato a , Parte_2
lui aveva promesso di restituirlo, anche aveva bisogno ma papà non aveva più niente Per_3
per aiutarlo;
è successo che ha apertamente detto ti restituisco tutto in una riunione Parte_2 che abbiamo fatto per l'occasione, per le spese della mamma abbiamo messo i soldi noi e poi con le pensioni dei genitori, anche se quella di mamma aveva ceduto il quinto per avere un finanziamento;
” (verbale del 03.10.2023); nonché le dichiarazioni rese da Controparte_3
laddove afferma che “interrogato risponde sub. 1 e 2 e 3: ho visto qualche busta circolare con soldi dentro, non so dire la data, ho visto che c'era questo passaggio e qualche anno dopo c'ho fatto caso, dal 2016 ero in cassa integrazione e quindi ero in difficoltà economiche e mi aspettavo un aiuto da parte di mio papà e in quell'occasione è emerso che lui non aveva più soldi;
rimaneva solo di farsi restituire i soldi che aveva dato a mio fratello,” (verbale del
03.10.2023).
Le dichiarazioni rese dai testimoni non fanno che confermare le risultanze emerse anche dalla documentazione agli atti richiamata ut supra, il padre ha in più momenti aiutato il CP_1
figlio esponendosi economicamente pertanto la decisione di procedere con un Parte_2
l'azione monitoria e la successiva iscrizione ipotecaria non è altro che la conferma della necessità di reperire le somme in quanto, a sua volta, creditore di . Nessun Parte_2
pagina 6 di 8 accordo fraudolento volto ad alterare la realtà giudiziaria è emerso e nessuna immediata e specifica volontà di ledere l'attrice può dirsi provata in questo giudizio.
Parte attrice sviluppa gran parte della propria opposizione in ordine all'attività dell'avv. Trolese in potenziale conflitto di interessi sostenendo che avrebbe eseguito prestazioni professionali sia a favore di sia a favore di Parte_2 Controparte_1
Anche tali asserzioni non trovano riscontro probatorio in quanto non vi è prova che abbia mai ricevuto un mandato da entrambe le parti e non vi è prova che abbia esercitato la professione per entrambi, dato che la mera sostituzione processuale in qualche udienza nella causa dinnanzi al giudice del lavoro promossa da nei confronti di non può Pt_1 Parte_2
tradursi in un conferimento di mandato.
Il fatto poi che l'avv. Boato e l'avv. Trolese abbiano l'ufficio all'interno dello stesso stabile e condividano gli spazi, senza che ciò comporti esercizio della professione in forma associativa, a nulla rileva ai fini dell'esistenza dell'accordo fraudolento, che in ogni caso, per rilevare ai sensi dell'art. 404 c.c., deve vedere come parti i convenuti e Controparte_1 Parte_2
.
[...]
Le condotte dell'avv. Trolese richiamate in questa sede dall'avv. Cavestro, talvolta con toni inappropriati, potranno essere oggetto di valutazione da parte dell'organo competente in seno al consiglio dell'Ordine degli Avvocati ma non assumono alcun rilievo in questa sede e all'interno di questo procedimento.
L'eccezione di nullità del mandato va pertanto respinta per le ragioni esposte.
Si ritiene non ricorrano i presupposti della condanna prevista ai sensi dell'art.89 c.p.c. posto che le frasi sconvenienti a cui fa riferimento il convenuto sono comunque, secondo la prospettazione attorea, oggetto della presente controversia ed in ogni caso si limitano a delineare alcune condotte senza tuttavia tradursi in espressioni apertamente offensive.
Alla luce di quanto esposto le domande di parte attrice vengono respinte in quanto infondate.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, vanno liquidate, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori minimi per tutte le fasi, stante la natura delle questioni poste e la scarsa complessità della vicenda, in una pagina 7 di 8 somma pari ad € 7052,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, a favore di ciascuna delle parti costituite con distrazione, per la parte di interesse, in favore dell'avv. Boato dichiaratasi antistataria.
Respinge la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA integralmente l'opposizione;
CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in Controparte_1 una somma pari ad € 7052,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge, ed in una somma pari ad € 7052,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge, in favore dell'avv. Martina Boato, antistataria di . Parte_2
Venezia, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8704/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentata dall'avv. Marino Cavestro ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza (VI), viale Arnaldo Fusinato 78, giusta procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Controparte_1 C.F._2
Coppi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Spinea, via Roma n. 147, giusta procura in atti;
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3
Martina Boato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mirano (VE) via Errera n. 2, giusta procura in atti;
CONVENUTI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come comparse conclusionali e memorie di replica depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio e al fine di Parte_1 Controparte_1 Parte_2
ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 982/2019 del Tribunale di
Venezia emesso in favore del secondo, deducendo che lo stesso sarebbe stato frutto di dolo e collusione ai danni della stessa attrice poiché preordinato a pregiudicare le proprie ragioni creditorie derivanti dalla sentenza n. 751/2019 del Tribunale di Venezia, che ha condannato a corrispondere all'attrice somme di denaro in relazione alla propria Parte_2
partecipazione nell'impresa familiare Mantovan Group Co Export Dpt Furniture;
deducendo di aver appreso il fatto lesivo in data 26.10.2021 a seguito dell'autorizzazione alla visibilità del fascicolo relativo al procedimento monitorio richiamato;
deducendo l'illiceità del mandato professionale assunto nel procedimento monitorio dall'avv. Trolese, legale rappresentante di per aver condotto un'azione a danno di , assistito Controparte_1 Parte_2
dalla sua collega di studio avv. Boato in quanto nel corso del procedimento dinnanzi al Giudice del lavoro l'avv. Trolese ha in alcuni casi sostituito l'avv. Boato, agendo pertanto in conflitto di interessi.
Parte attrice ha pertanto chiesto di accertare e dichiarare la nullità del mandato conferito all'avv.
Trolese e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto dal terzo;
accertare e dichiarare il dolo e la collusione dell'ingiungente con l'ingiunto e dichiarare la nullità, o comunque l'inefficacia, nei confronti di del decreto ingiuntivo n. 982/2019 del Parte_1
Tribunale di Venezia, in conseguenza dichiarare l'inefficacia dei successivi atti posti in essere in ragione di tale titolo.
2. si è costituito in giudizio contestando tutto quanto dedotto da controparte Parte_2 ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione svolta per violazione dell'art. 330 c.p.c. ultimo comma, deducendo di aver ricevuto personalmente la notifica dell'atto di citazione, mentre all'altro convenuto la notifica è avvenuta solo a mezzo pagina 2 di 8 pec presso il procuratore domiciliatario costituito nel procedimento monitorio;
l'inammissibilità
e/o improcedibilità ex art. 325 c.p.c. della notifica dell'atto di citazione perché oltre il termine di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del presunto dolo e/o collusione da parte dell'attrice, deducendo che l'attrice ha avuto piena conoscenza dei fatti posti alla base della presente azione già dal mese di settembre 2021; deducendo, nel merito, l'infondatezza delle domande svolte dall'attrice in assenza dei presupposti dell'azione.
3. si è costituto in giudizio contestando tutto quando dedotto da controparte, Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione svolta per violazione dell'art. 330 c.p.c. ultimo comma, deducendo di aver ricevuto tramite pec e non personalmente la notifica dell'atto di citazione del presente giudizio;
eccependo altresì
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza del presunto dolo o presunta collusione, deducendo che l'attrice ha avuto conoscenza del presunto dolo/collusione prima della data dichiarata;
deducendo, nel merito, l'infondatezza dell'azione poiché era pienamente a conoscenza dei Parte_1
rapporti creditori di con il figlio;
deducendo infine la carenza di Controparte_1 Parte_2 interesse ad agire in capo all'attrice dato che il valore dell'immobile di proprietà di Parte_2
è già gravato da altra ipoteca di primo grado a favore della banca che ha concesso il
[...] mutuo per l'acquisto e pertanto in caso di vendita non sarebbe comunque sufficiente a soddisfare integralmente le pretese dell'attrice. ha pertanto chiesto, in via preliminare, di dichiararsi l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione svolta per omessa notifica alla parte personalmente e per proposizione dell'azione oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta del presunto dolo e collusione;
dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo a ordinare ai Parte_1 sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute in atto di citazione e richiamate nell'atto, con condanna dei soggetti ritenuti responsabili sempre ai sensi dell'art. 89 c.p.c. al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa;
nel merito, respingersi ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 3 di 8 4. Alla prima udienza del 7.4.2022 i procuratori delle parti convenute insistevano per le eccezioni preliminari di erroneità e tardività della notifica e, in subordine, chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Il Giudice concedeva detti termini rinviando la causa per l'ammissione delle istanze istruttorie.
In seguito, con ordinanza del 9.1.2023, il Giudice ammetteva la prova orale formulata dal patrocinio di entrambi i convenuti rinviando la causa per l'escussione dei testi.
La causa veniva successivamente assegnata alla scrivente che, all'udienza del 3.10.2023, procedeva con l'esame testimoniale e, all'esito, rinviava la causa all'udienza del 22.2.2024 disponendo la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione che tuttavia dava esito negativo.
In seguito, all'udienza del 12.11.2024, celebrata in modalità cartolare, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.
La causa viene ora decisa come segue.
5. L'opposizione è infondata e pertanto viene respinta.
Nonostante parte convenuta abbia proposto sia un'eccezione pregiudiziale di rito, sia una preliminare di merito, si ritiene opportuno fare applicazione, nel caso di specie, del principio processuale della ragione più liquida per addivenire subito alla definizione della causa nel merito.
Come noto, infatti, in virtù di tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale in senso lato;
ciò in una prospettiva rispondente ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consente, per l'appunto, di fondare la decisione di una causa su di una ragione di pronta e più agevole soluzione, anche se subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente queste ultime (in tal senso, ex multis Cass. civ., sent. 11458 del 2018; Cass. SS.UU., n. 9936 del
2014; Cass. civ. n. 12002 del 2014).
L'azione di cui agli artt. 656 e 404 e ss c.p.c. prevede la possibilità per un terzo di fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato, ovvero un decreto ingiuntivo divenuto pagina 4 di 8 esecutivo, pronunciato tra altre persone quando ciò pregiudica i suoi diritti. Il secondo comma dell'art. 404 c.p.c. poi prevede la c.d. azione di opposizione revocatoria la quale è concessa ai creditori di una delle parti e agli aventi causa nei casi eccezionali in cui la sentenza, rectius il decreto ingiuntivo esecutivo, sia affetto da dolo o collusione tra le parti.
Nel caso in esame, pur essendo pacifico che parte attrice rivesta la qualifica di creditore terzo di
, non ricorrono tuttavia o comunque non sono stati idoneamente provati gli Parte_2
ulteriori presupposti.
Non emerge dalla documentazione agli atti e dalle testimonianze rese in fase istruttoria alcun dolo e collusione tra e , in primo luogo, non emerge un Controparte_1 Parte_2
pregiudizio diretto nei confronti di quale effetto dell'azione giudiziaria posta Parte_1
in essere tra i convenuti. Si ritiene infatti che sia richiesto, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un immediato nesso di causalità tra il vizio e la sentenza, dovendo invece escludere la rilevanza del comportamento omissivo determinata, nel caso in esame, dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, ai fini della presente azione, deve emergere un comportamento fraudolento volto ad alterare o simulare la realtà delle cose a tal punto da creare una realtà giudiziaria difforme da quella effettiva e trarre in inganno il giudice in ordine ai fatti e conseguentemente alle decisioni assunte. Ebbene nel caso in esame appare chiara la sussistenza di un rapporto debito/credito tra il figlio e il padre (docc. 4,5,7, fascicolo Parte_2 CP_1 Parte_2
, nonché 8,9,10 fascicolo avendo quest'ultimo più volte sanato a
[...] Controparte_1
favore del figlio le esposizioni bancarie e finanziarie.
In terzo luogo, l'assenza dell'accordo fraudolento tra le parti è desumibile dal fatto che l'azione di non si è limitata all'ottenimento del titolo (decreto ingiuntivo esecutivo) Controparte_1
bensì ha dato esecuzione al titolo con la successiva iscrizione ipotecaria sul bene immobile del figlio con evidente svantaggio patrimoniale di quest'ultimo, unico soggetto eventualmente
“danneggiato” direttamente.
Si aggiunga che le dichiarazioni rese dai testimoni non hanno fatto che confermare l'assenza di un accordo tra i convenuti: si veda sul punto la testimonianza di laddove si Testimone_1
pagina 5 di 8 desume che non era nemmeno a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria Parte_2
laddove afferma che “conosco e perché sono venuti Parte_2 Parte_1
nella mia agenzia immobiliare di Mirano perché erano intenzionati a vendere un immobile dove viveva;
(omissis); Persona_1
interrogata risponde sub 12: mi è stato chiesto di fare un mandato in esclusiva per bloccare la banca che non pignorasse la casa, ho fatto delle visure ipotecarie, il Notaio ha fatto le Per_2 visure e ho visto che c'erano le ipoteche che superavano il valore dell'immobile e rinunciato all'incarico; ho fatto la comunicazione alla banca e alle parti ad entrambe le parti sia
sia a;
” (verbale del 03.10.2023). Pt_1 Parte_2
Quanto al rapporto debito/credito tra le parti, a conferma della documentazione, si richiama la dichiarazione resa da laddove afferma che “abbiamo visto che nei conti Controparte_2 correnti non c'era più niente, papà ci ha spiegato che quello che aveva prestato a , Parte_2
lui aveva promesso di restituirlo, anche aveva bisogno ma papà non aveva più niente Per_3
per aiutarlo;
è successo che ha apertamente detto ti restituisco tutto in una riunione Parte_2 che abbiamo fatto per l'occasione, per le spese della mamma abbiamo messo i soldi noi e poi con le pensioni dei genitori, anche se quella di mamma aveva ceduto il quinto per avere un finanziamento;
” (verbale del 03.10.2023); nonché le dichiarazioni rese da Controparte_3
laddove afferma che “interrogato risponde sub. 1 e 2 e 3: ho visto qualche busta circolare con soldi dentro, non so dire la data, ho visto che c'era questo passaggio e qualche anno dopo c'ho fatto caso, dal 2016 ero in cassa integrazione e quindi ero in difficoltà economiche e mi aspettavo un aiuto da parte di mio papà e in quell'occasione è emerso che lui non aveva più soldi;
rimaneva solo di farsi restituire i soldi che aveva dato a mio fratello,” (verbale del
03.10.2023).
Le dichiarazioni rese dai testimoni non fanno che confermare le risultanze emerse anche dalla documentazione agli atti richiamata ut supra, il padre ha in più momenti aiutato il CP_1
figlio esponendosi economicamente pertanto la decisione di procedere con un Parte_2
l'azione monitoria e la successiva iscrizione ipotecaria non è altro che la conferma della necessità di reperire le somme in quanto, a sua volta, creditore di . Nessun Parte_2
pagina 6 di 8 accordo fraudolento volto ad alterare la realtà giudiziaria è emerso e nessuna immediata e specifica volontà di ledere l'attrice può dirsi provata in questo giudizio.
Parte attrice sviluppa gran parte della propria opposizione in ordine all'attività dell'avv. Trolese in potenziale conflitto di interessi sostenendo che avrebbe eseguito prestazioni professionali sia a favore di sia a favore di Parte_2 Controparte_1
Anche tali asserzioni non trovano riscontro probatorio in quanto non vi è prova che abbia mai ricevuto un mandato da entrambe le parti e non vi è prova che abbia esercitato la professione per entrambi, dato che la mera sostituzione processuale in qualche udienza nella causa dinnanzi al giudice del lavoro promossa da nei confronti di non può Pt_1 Parte_2
tradursi in un conferimento di mandato.
Il fatto poi che l'avv. Boato e l'avv. Trolese abbiano l'ufficio all'interno dello stesso stabile e condividano gli spazi, senza che ciò comporti esercizio della professione in forma associativa, a nulla rileva ai fini dell'esistenza dell'accordo fraudolento, che in ogni caso, per rilevare ai sensi dell'art. 404 c.c., deve vedere come parti i convenuti e Controparte_1 Parte_2
.
[...]
Le condotte dell'avv. Trolese richiamate in questa sede dall'avv. Cavestro, talvolta con toni inappropriati, potranno essere oggetto di valutazione da parte dell'organo competente in seno al consiglio dell'Ordine degli Avvocati ma non assumono alcun rilievo in questa sede e all'interno di questo procedimento.
L'eccezione di nullità del mandato va pertanto respinta per le ragioni esposte.
Si ritiene non ricorrano i presupposti della condanna prevista ai sensi dell'art.89 c.p.c. posto che le frasi sconvenienti a cui fa riferimento il convenuto sono comunque, secondo la prospettazione attorea, oggetto della presente controversia ed in ogni caso si limitano a delineare alcune condotte senza tuttavia tradursi in espressioni apertamente offensive.
Alla luce di quanto esposto le domande di parte attrice vengono respinte in quanto infondate.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, vanno liquidate, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori minimi per tutte le fasi, stante la natura delle questioni poste e la scarsa complessità della vicenda, in una pagina 7 di 8 somma pari ad € 7052,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, a favore di ciascuna delle parti costituite con distrazione, per la parte di interesse, in favore dell'avv. Boato dichiaratasi antistataria.
Respinge la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA integralmente l'opposizione;
CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in Controparte_1 una somma pari ad € 7052,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge, ed in una somma pari ad € 7052,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge, in favore dell'avv. Martina Boato, antistataria di . Parte_2
Venezia, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 8 di 8