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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/09/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CARETTI, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
[...]
AR
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui CP_1 sono domiciliati ex lege
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 17.10.2025, , assumendo di aver Parte_1 presentato domanda al fine dell'inserimento/ aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di pagina 1 di 10 istituto del personale ATA di III fascia della provincia di valevoli per il triennio CP_1
2024-2027, ha convenuto in giudizio il e l AR [...]
per ottenere il riconoscimento di punti 0,5 mensili, in luogo AR di quelli attribuiti di 0,05 mensili, per il servizio civile prestato non in costanza di rapporto di impiego dal 1.06.2004 al 1.06.2005, chiedendo quindi di l'attribuzione di 4,40 punti in più, con riconoscimento del punteggio di 12,85 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico e di
12,55 per il profilo di Operatore Scolastico.
Il ricorrente si duole della mancata valutazione del servizio civile sostitutivo da parte dell'amministrazione scolastica e prospetta, ai fini dell'attribuzione del punteggio asseritamente dovuto e della corretta collocazione nelle graduatorie di III fascia, l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 50/2021 e dell'allegato A (le cui previsioni sono state confermate anche nel successivo D.M. n. 89/2024), che valorizza diversamente il servizio militare di leva (e i servizi assimilati per legge) in relazione alla circostanza che tale servizio sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, con un sensibile decremento del punteggio attribuito ove tale contestualità non sussista (vale a dire: 6,00 punti ogni anno e 0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni in caso di servizio prestato in costanza di nomina e
0,60 punti per ogni anno e 0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni ove il servizio non sia stato prestato in costanza di nomina). Da qui la richiesta di rettifica della graduatoria e condanna delle amministrazioni resistenti all'attribuzione dei punti aggiuntivi sopra indicati.
Si costituivano i resistenti, evidenziando il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, in quanto costituente mera articolazione periferica del AR
, unico soggetto legittimato a contraddire nel presente giudizio;
nel merito, CP_1 chiedevano il rigetto della domanda, sostenendo che, come acclarato con sentenza del
Consiglio di Stato n. 11602/2022 del 29 dicembre 2022, ogni eventuale residuo dubbio sulla corretta valutazione in termini di punteggio del periodo di servizio militare non in costanza di nomina poteva dirsi ormai dipanato;
rilevavano che la materia era regolata dall'art. 485 comma 7 (per il personale docente) e dall'art. 569 comma 3 (per il personale ATA) del decreto legislativo 297/1994, secondo i quali “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti ” e che, tuttavia, tali norme non prevedevano - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - la valutabilità in tutti i casi, senza limiti e a ogni fine dei periodi di servizio, bensì stabilivano la misura e i pagina 2 di 10 termini entro cui il servizio prestato poteva essere riconosciuto;
a ciò conseguiva che il periodo di servizio militare /servizio civile poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
evidenziavano, peraltro, che la predetta impostazione era stata, in ultimo, condivisa anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con le sentenze n. 22429 e n.
22432 dell'8 agosto 2024.
____
1.Deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva dell' AR
, in quanto costituente mera articolazione periferica del resistente, unico
[...] CP_1 soggetto che, in qualità di datore di lavoro, è legittimato a contraddire nel presente giudizio.
La S.C. ha -sul punto- affermato che:
In tema di contenzioso del personale scolastico, l o il dirigente AR generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, Controparte_2 ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò CP_1 anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva" (cfr. Cass., 9 novembre 2021, n. 32938).
2.L'odierna controversia si inserisce all'interno di presupposti fattuali, descritti in apertura di motivazione, da ritenersi pacifici poiché non oggetto di contestazione tra le parti. In particolare, non è contestato ed è anche comprovato dal deposito del documento n. 2, allegato al ricorso, che il ricorrente abbia presentato, in data 15.06.2024, domanda di aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, per il profilo di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico, dichiarando il servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di rapporto di impiego dal 1.06.2004 al 31.03.2005, per complessivi mesi 10 (cfr. doc. 7), ottenendo il riconoscimento per tale titolo di punti 0,05 per mese in luogo di quello, oggetto di richiesta di attribuzione nella presente sede, di 0,5 punti per mese.
Pertanto, lo stesso ricorrente indica di aver ottenuto per tale servizio civile l'attribuzione del punteggio di 0,05 punti per mese, per cui può darsi per assodato che il servizio civile sia stato effettivamente valutato in tale misura (punteggio di 0,05 per ciascun mese).
Come già accennato, in base alle asserzioni del ricorrente, può affermarsi che la parte non si duole di non aver ottenuto il riconoscimento di alcun punteggio per il servizio civile prestato, ma richiede che le sia riconosciuto il punteggio invocato, sostanzialmente come quello cui pagina 3 di 10 avrebbe avuto diritto qualora il servizio militare o civile fosse stato prestato in costanza di rapporto;
inoltre, parte ricorrente allega di aver prestato il servizio civile dopo il semplice conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie, ma non allega affatto -e, comunque, non prova- che il servizio sia stato reso in costanza di rapporto di impiego;
anzi, come pure si evince dalla domanda stilata dal ricorrente per l'inserimento/aggiornamento in graduatoria, è pacifico che il servizio militare NON sia stato reso in costanza di rapporto di impiego.
Il thema decidendum della presente controversia attiene quindi all'accertamento della legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione convenuta che, in applicazione del disposto di cui all'Allegato A del D.M. n. 89/2024 (che disciplina le graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico di circolo e d'istituto di terza fascia, valide per il triennio 2024/2027) ha riconosciuto in favore del ricorrente il punteggio di 0,05 mensili per il servizio civile reso non in costanza di rapporto di impiego, invece di 0,5 punti mensili che lo stesso D.M. assegna per il servizio militare o equiparato prestato in costanza di nomina/in costanza di servizio.
Le censure del ricorrente postulano quindi l'illegittimità del D.M. citato (che ricalca quello n.
50/2021) nella parte in cui, ai fini della costituzione delle graduatorie ATA, non attribuisce
0,5 punti per mese (ma solo 0,05) ai candidati che hanno svolto il servizio militare di leva o quelli equiparati non in costanza di nomina, così operando una presunta disparità di trattamento rispetto ai candidati che abbiano prestato il medesimo servizio in costanza di rapporto d'impiego.
3. Tanto premesso, la tesi propugnata dal ricorrente è infondata.
Va chiarito che il DM n. 89/2024 (così come già il DM n. 50/2021) ha previsto, all'Allegato A, recante TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA
TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A., che:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
pagina 4 di 10 È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
La Suprema Corte, recentemente pronunciatasi sulla questione oggi in esame e, nello specifico, sulle previsioni del DM n. 50 del 2021 che, come detto, sono state riprese pedissequamente, nella parte che qui interessa, dal DM n. 89 del 21.05.2024 (cfr. allegato A di entrambi i DM citati), ha espresso il seguente principio di diritto:
«In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto» (Cass. 8 agosto 2024, n. 22432).
La Corte ha dapprima evidenziato che le precedenti pronunce di legittimità avevano definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
La S.C. ha quindi rilevato che “tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M.
n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.
15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima”, precisando che tale indirizzo è stato propugnato “a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della
Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2), con principi espressi rispetto a casi che pagina 5 di 10 coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA.
Fatta tale premessa, la S.C., nella recente pronuncia n. 22432/2024 (alle cui indicazioni ha aderito anche la giurisprudenza più recente, tra cui Cass. n. 17861 del 2.07.2025), ha tuttavia rilevato che “il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per
l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, tema che costituisce oggetto anche dell'odierno giudizio.
Nell'affrontare tale problematica, la S.C. ha dapprima precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del
1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma la valutazione dello stesso ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569), ciò perché Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Ha quindi rilevato come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA, disciplina come segue la materia in esame:
“Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, come servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- come servizio valutabile solo quello “effettivamente prestato” ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, la computabilità dei corrispondenti periodi «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»”.
pagina 6 di 10 “In sostanza”, continua la S.C., “secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui”.
Per la Corte tale assetto “appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare”; invero “Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n.
66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
La Corte afferma, quindi, che “In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione
pagina 7 di 10 scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co.
2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con
l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
Per la S.C., dunque, “il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo” ed è “ giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”; ciò perché, da un lato, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla stessa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); dall'altro, deve evidenziarsi la situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari
pagina 8 di 10 trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602» (Cass. n. 22432/2024), nonché condivisibile giurisprudenza di merito (Trib. Bologna n. 1216 del 30.09.2024, Trib.
Modena n. 699 del 5.09.2024).
In altre parole, ad avviso della S.C. non si ravvisano profili di discriminazione o di pregiudizio nell'assetto delineato dal D.M. laddove, non essendovi ragioni per parificare situazioni di per sé disomogenee come quella dell'espletamento del servizio militare o sostitutivo in pendenza di rapporto rispetto al suo svolgimento non in costanza di nomina, ha comunque valorizzato - attribuendo un punteggio - l'espletamento del servizio militare o sostitutivo, attraverso una ragionevole modulazione del menzionato punteggio.
4. In definitiva, e per concludere, alla luce delle superiori considerazioni e del principio di diritto enunciato da Cass. n. 22432/2024, si ritengono legittime le previsioni di rango secondario del D.M. citato, applicabile alle graduatorie per il triennio 2024/2027, laddove prevedono la valutazione del servizio militare o sostitutivo, in costanza di nomina, con l'integrale punteggio di n. 6 punti per anno (e di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, e che assegnano il minor punteggio di 0,60 punti annui (e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per il servizio (militare o civile) prestato non in costanza di impiego scolastico.
Per tutte le ragioni esposte, si appalesa non censurabile la valutazione del servizio civile operata dall'Amministrazione resistente in favore del ricorrente.
5. Il ricorso va, quindi, rigettato.
La controvertibilità delle questioni esaminate ed i contrasti giurisprudenziali - risolti di recente, sullo specifico aspetto in esame, da Cass. n. 22432/2024 - giustificano la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. sentenza n. 77/2018 Corte Cost., laddove ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore, tra cui può farsi rientrare “l'assoluta novità pagina 9 di 10 della questione trattata” e/o il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”).
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 10 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CARETTI, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
[...]
AR
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui CP_1 sono domiciliati ex lege
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 17.10.2025, , assumendo di aver Parte_1 presentato domanda al fine dell'inserimento/ aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di pagina 1 di 10 istituto del personale ATA di III fascia della provincia di valevoli per il triennio CP_1
2024-2027, ha convenuto in giudizio il e l AR [...]
per ottenere il riconoscimento di punti 0,5 mensili, in luogo AR di quelli attribuiti di 0,05 mensili, per il servizio civile prestato non in costanza di rapporto di impiego dal 1.06.2004 al 1.06.2005, chiedendo quindi di l'attribuzione di 4,40 punti in più, con riconoscimento del punteggio di 12,85 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico e di
12,55 per il profilo di Operatore Scolastico.
Il ricorrente si duole della mancata valutazione del servizio civile sostitutivo da parte dell'amministrazione scolastica e prospetta, ai fini dell'attribuzione del punteggio asseritamente dovuto e della corretta collocazione nelle graduatorie di III fascia, l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 50/2021 e dell'allegato A (le cui previsioni sono state confermate anche nel successivo D.M. n. 89/2024), che valorizza diversamente il servizio militare di leva (e i servizi assimilati per legge) in relazione alla circostanza che tale servizio sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, con un sensibile decremento del punteggio attribuito ove tale contestualità non sussista (vale a dire: 6,00 punti ogni anno e 0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni in caso di servizio prestato in costanza di nomina e
0,60 punti per ogni anno e 0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni ove il servizio non sia stato prestato in costanza di nomina). Da qui la richiesta di rettifica della graduatoria e condanna delle amministrazioni resistenti all'attribuzione dei punti aggiuntivi sopra indicati.
Si costituivano i resistenti, evidenziando il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, in quanto costituente mera articolazione periferica del AR
, unico soggetto legittimato a contraddire nel presente giudizio;
nel merito, CP_1 chiedevano il rigetto della domanda, sostenendo che, come acclarato con sentenza del
Consiglio di Stato n. 11602/2022 del 29 dicembre 2022, ogni eventuale residuo dubbio sulla corretta valutazione in termini di punteggio del periodo di servizio militare non in costanza di nomina poteva dirsi ormai dipanato;
rilevavano che la materia era regolata dall'art. 485 comma 7 (per il personale docente) e dall'art. 569 comma 3 (per il personale ATA) del decreto legislativo 297/1994, secondo i quali “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti ” e che, tuttavia, tali norme non prevedevano - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - la valutabilità in tutti i casi, senza limiti e a ogni fine dei periodi di servizio, bensì stabilivano la misura e i pagina 2 di 10 termini entro cui il servizio prestato poteva essere riconosciuto;
a ciò conseguiva che il periodo di servizio militare /servizio civile poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
evidenziavano, peraltro, che la predetta impostazione era stata, in ultimo, condivisa anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con le sentenze n. 22429 e n.
22432 dell'8 agosto 2024.
____
1.Deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva dell' AR
, in quanto costituente mera articolazione periferica del resistente, unico
[...] CP_1 soggetto che, in qualità di datore di lavoro, è legittimato a contraddire nel presente giudizio.
La S.C. ha -sul punto- affermato che:
In tema di contenzioso del personale scolastico, l o il dirigente AR generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, Controparte_2 ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò CP_1 anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva" (cfr. Cass., 9 novembre 2021, n. 32938).
2.L'odierna controversia si inserisce all'interno di presupposti fattuali, descritti in apertura di motivazione, da ritenersi pacifici poiché non oggetto di contestazione tra le parti. In particolare, non è contestato ed è anche comprovato dal deposito del documento n. 2, allegato al ricorso, che il ricorrente abbia presentato, in data 15.06.2024, domanda di aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, per il profilo di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico, dichiarando il servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di rapporto di impiego dal 1.06.2004 al 31.03.2005, per complessivi mesi 10 (cfr. doc. 7), ottenendo il riconoscimento per tale titolo di punti 0,05 per mese in luogo di quello, oggetto di richiesta di attribuzione nella presente sede, di 0,5 punti per mese.
Pertanto, lo stesso ricorrente indica di aver ottenuto per tale servizio civile l'attribuzione del punteggio di 0,05 punti per mese, per cui può darsi per assodato che il servizio civile sia stato effettivamente valutato in tale misura (punteggio di 0,05 per ciascun mese).
Come già accennato, in base alle asserzioni del ricorrente, può affermarsi che la parte non si duole di non aver ottenuto il riconoscimento di alcun punteggio per il servizio civile prestato, ma richiede che le sia riconosciuto il punteggio invocato, sostanzialmente come quello cui pagina 3 di 10 avrebbe avuto diritto qualora il servizio militare o civile fosse stato prestato in costanza di rapporto;
inoltre, parte ricorrente allega di aver prestato il servizio civile dopo il semplice conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie, ma non allega affatto -e, comunque, non prova- che il servizio sia stato reso in costanza di rapporto di impiego;
anzi, come pure si evince dalla domanda stilata dal ricorrente per l'inserimento/aggiornamento in graduatoria, è pacifico che il servizio militare NON sia stato reso in costanza di rapporto di impiego.
Il thema decidendum della presente controversia attiene quindi all'accertamento della legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione convenuta che, in applicazione del disposto di cui all'Allegato A del D.M. n. 89/2024 (che disciplina le graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico di circolo e d'istituto di terza fascia, valide per il triennio 2024/2027) ha riconosciuto in favore del ricorrente il punteggio di 0,05 mensili per il servizio civile reso non in costanza di rapporto di impiego, invece di 0,5 punti mensili che lo stesso D.M. assegna per il servizio militare o equiparato prestato in costanza di nomina/in costanza di servizio.
Le censure del ricorrente postulano quindi l'illegittimità del D.M. citato (che ricalca quello n.
50/2021) nella parte in cui, ai fini della costituzione delle graduatorie ATA, non attribuisce
0,5 punti per mese (ma solo 0,05) ai candidati che hanno svolto il servizio militare di leva o quelli equiparati non in costanza di nomina, così operando una presunta disparità di trattamento rispetto ai candidati che abbiano prestato il medesimo servizio in costanza di rapporto d'impiego.
3. Tanto premesso, la tesi propugnata dal ricorrente è infondata.
Va chiarito che il DM n. 89/2024 (così come già il DM n. 50/2021) ha previsto, all'Allegato A, recante TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA
TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A., che:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
pagina 4 di 10 È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
La Suprema Corte, recentemente pronunciatasi sulla questione oggi in esame e, nello specifico, sulle previsioni del DM n. 50 del 2021 che, come detto, sono state riprese pedissequamente, nella parte che qui interessa, dal DM n. 89 del 21.05.2024 (cfr. allegato A di entrambi i DM citati), ha espresso il seguente principio di diritto:
«In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto» (Cass. 8 agosto 2024, n. 22432).
La Corte ha dapprima evidenziato che le precedenti pronunce di legittimità avevano definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
La S.C. ha quindi rilevato che “tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M.
n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.
15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima”, precisando che tale indirizzo è stato propugnato “a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della
Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2), con principi espressi rispetto a casi che pagina 5 di 10 coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA.
Fatta tale premessa, la S.C., nella recente pronuncia n. 22432/2024 (alle cui indicazioni ha aderito anche la giurisprudenza più recente, tra cui Cass. n. 17861 del 2.07.2025), ha tuttavia rilevato che “il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per
l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, tema che costituisce oggetto anche dell'odierno giudizio.
Nell'affrontare tale problematica, la S.C. ha dapprima precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del
1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma la valutazione dello stesso ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569), ciò perché Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Ha quindi rilevato come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA, disciplina come segue la materia in esame:
“Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, come servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- come servizio valutabile solo quello “effettivamente prestato” ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, la computabilità dei corrispondenti periodi «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»”.
pagina 6 di 10 “In sostanza”, continua la S.C., “secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui”.
Per la Corte tale assetto “appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare”; invero “Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n.
66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
La Corte afferma, quindi, che “In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione
pagina 7 di 10 scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co.
2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con
l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
Per la S.C., dunque, “il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo” ed è “ giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”; ciò perché, da un lato, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla stessa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); dall'altro, deve evidenziarsi la situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari
pagina 8 di 10 trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602» (Cass. n. 22432/2024), nonché condivisibile giurisprudenza di merito (Trib. Bologna n. 1216 del 30.09.2024, Trib.
Modena n. 699 del 5.09.2024).
In altre parole, ad avviso della S.C. non si ravvisano profili di discriminazione o di pregiudizio nell'assetto delineato dal D.M. laddove, non essendovi ragioni per parificare situazioni di per sé disomogenee come quella dell'espletamento del servizio militare o sostitutivo in pendenza di rapporto rispetto al suo svolgimento non in costanza di nomina, ha comunque valorizzato - attribuendo un punteggio - l'espletamento del servizio militare o sostitutivo, attraverso una ragionevole modulazione del menzionato punteggio.
4. In definitiva, e per concludere, alla luce delle superiori considerazioni e del principio di diritto enunciato da Cass. n. 22432/2024, si ritengono legittime le previsioni di rango secondario del D.M. citato, applicabile alle graduatorie per il triennio 2024/2027, laddove prevedono la valutazione del servizio militare o sostitutivo, in costanza di nomina, con l'integrale punteggio di n. 6 punti per anno (e di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, e che assegnano il minor punteggio di 0,60 punti annui (e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per il servizio (militare o civile) prestato non in costanza di impiego scolastico.
Per tutte le ragioni esposte, si appalesa non censurabile la valutazione del servizio civile operata dall'Amministrazione resistente in favore del ricorrente.
5. Il ricorso va, quindi, rigettato.
La controvertibilità delle questioni esaminate ed i contrasti giurisprudenziali - risolti di recente, sullo specifico aspetto in esame, da Cass. n. 22432/2024 - giustificano la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. sentenza n. 77/2018 Corte Cost., laddove ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore, tra cui può farsi rientrare “l'assoluta novità pagina 9 di 10 della questione trattata” e/o il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”).
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 10 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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