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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/10/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1234/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa SE SI - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10.06.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1234/2024, promosso da
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costantino e con domicilio eletto C.F._1 presso il suo studio in Foggia al Corso Vittorio Emanuele n. 28, giusta mandato in atti.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla SS 89, Km. 197+500, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Agnese Pepe e con domicilio eletto presso lo studio di costei in
Manfredonia alla Via Antonio Caterino n. 109, giusta mandato in atti.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9 All'udienza del 10.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, con concessione alle prime di un termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche.
Con sentenza n. 1371/2024 pubblicata il 20.05.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G. 6630/2019 e preso atto della sentenza non definitiva sullo status n.1849/202 del 21.07.2021, rigettava sia la domanda riconvenzionale di assegno divorzile proposta dalla sia quella di versamento del contributo paterno per i figli (nata il [...]) e Pt_1 Per_1
(nato il [...]), stante la ritenuta loro autosufficienza economica;
onerava l' del Per_2 CP_1 versamento di €.300 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , con l'aggiunta Per_3 dell'adeguamento annuale ISTAT e del rimborso del 50% delle spese straordinarie per lo stesso occorrenti, da determinarsi sulla scorta del protocollo del 18.03.2016 siglato tra il Tribunale di Foggia ed il locale COA.
Inoltre, assegnava alla l'abitazione familiare, rigettava ogni ulteriore domanda proposta dalle parti Pt_1
e compensava fra loro le intere spese di lite.
La proponeva appello avverso tale sentenza dolendosi in primis del mancato Parte_1 riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile per la ritenuta mancanza di attività assertive e di supporto probatorio circa la sussistenza della componente perequativa e compensativa a fondamento della relativa domanda;
ella, infatti, aveva provato solo di essere disoccupata e impossibilitata a reperire una occupazione a causa della sua età, di non aver conseguito alcun titolo di studio e di essere priva di esperienze lavorative.
Trattavasi, secondo quanto prospettato, di erronea valutazione dei dati fattuali rimessi alla cognizione del
Tribunale di Foggia in quanto aveva espletato per 23 anni le mansioni domestiche ed accuditive dei tre figli, contribuendo così al ménage familiare e consentendo al marito di lavorare in tranquillità e di acquistare due immobili in regime di comunione legale.
Detto Tribunale aveva poi errato nel ritenere che il pagamento del mutuo per l'acquisto di uno dei due cespiti, fra cui vi è l'abitazione familiare assegnata all'appellante, fosse indice di disponibilità economica di costei quando, in realtà, riusciva a farvi fronte con il canone percepito per l'altra abitazione messa a reddito;
contestava di lavorare in nero in un supermercato ed evidenziava di essere comunque tenuta ad assistere due dei tre figli, entrambi affetti da ritardo mentale, censurando la sentenza anche nella parte in cui, sebbene nel giudizio separativo le fosse stato riconosciuto un assegno di mantenimento, era stata pagina 2 di 9 giudicata dotata di generica capacità lavorativa.
Tale decisione era altresì derivata dalla ritenuta stabile relazione che avrebbe intrapreso con un uomo, da lei contestata, non potendosi confondere un mero rapporto amicale con l'attuazione di un vero progetto di vita in comune;
ne conseguiva la violazione sul punto del principio di distribuzione dell'honus probandi, benché il Tribunale avesse comunque aveva errato nel valutare i compendi istruttori offerti dall'ex marito.
Da ultimo, contestava la sentenza di prime cure nella parte in cui era stato revocato l'assegno paterno a beneficio di , affetta da un ritardo mentale lieve, la quale, benché diplomatasi nel 2019 presso un Per_1 istituto professionale, non si sarebbe attivata per reperire una sistemazione lavorativa.
Anche tale decisione sarebbe stata emessa in assenza di prove sul mancato impegno della ragazza volto ad affrancarsi dalla dipendenza dei genitori, sicché la concludeva affinché la Corte, a parziale Pt_1 modifica della sentenza di primo grado, volesse riconoscerle un assegno divorzile di €.450 ed uno per di €.300 mensili (entrambi da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT), con l'aggiunta Per_1 del rimborso del 50% delle spese straordinarie per detta IG;
vinte le spese.
Il Sig. si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa depositata il 28.01.2025 ed Controparte_1 eccepiva in primis l'inammissibilità del proposto gravame ex art. 342 c.p.c., quantunque l'appello dovesse essere dichiarato infondato anche nel merito, non sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dei ridetti assegni.
La infatti, è proprietaria di due immobili, di cui uno locato, restituisce le rate del mutuo ed ha Pt_1 perciò una condizione economico-patrimoniale equivalente a quella dell'ex marito tant'è che, contestando sul punto le avverse deduzioni fattuali, in sede separativa non era stato fissato alcun assegno di mantenimento muliebre;
i coniugi, infatti, si erano accordati affinché la trattenesse per sé il canone Pt_1 di locazione di uno dei due immobili, consentendo al consorte di contribuire così alle esigenze familiari.
L'appellato precisava poi di aver contratto matrimonio con la nel 1992 e nel 2010 tale coppia Pt_1 aveva adottato all'estero i tre figli;
sta di fatto che nei primi otto anni dell'unione coniugale la moglie non aveva mai cercato un'occupazione per sé e, con la sola retribuzione dell'appellato, erano riusciti ad acquistare due appartamenti, di cui uno locato a terzi;
egli aveva poi donato alla moglie il 50% di tali cespiti e costei, benché tenuta, non aveva fornito alcuna prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 della L. 898/1970, fra cui l'oggettiva sua impossibilità di lavorare, mentre l' aveva CP_1 documentato di godere di una retribuzione di €.
1.300 mensili e di vivere in un alloggio locato con la sua attuale compagna, con il figlio generato con costei e con;
inoltre, in primo grado era stato Per_2 accertato che la avesse da ben 10 anni una stabile relazione con il Sig. . Pt_1 Controparte_2
Quanto infine alle censure sollevate sull'omessa previsione di un contributo paterno per , Per_1
pagina 3 di 9 ammetteva che costei presentasse un ritardo mentale moderato, accertato fin dal 2017, sebbene la CTU espletata avesse escluso che la predetta fosse invalida dal punto di vista lavorativo.
Ne conseguiva che, completato da tempo il suo percorso formativo, non vi era prova che si fosse sterilmente attivata per raggiungere la sua autosufficienza economica;
e, d'altro canto, la non Pt_1 avrebbe potuto pretendere che detta IG, la quale aveva recentemente ottenuto di sostituite il cognome paterno con quello materno, fosse mantenuta a vita dai genitori.
Per tali ragioni concludeva affinché la Corte volesse preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello e comunque, nel merito, rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto;
chiedeva poi che venisse revocata la delibera con la quale l'ex moglie era stata ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato e che fosse condannata al pagamento delle spese di lite.
L'udienza del 27.02.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché le parti provvedevano al deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.; ad esse l'appellante allegava una sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, in virtù della quale l' era stato ritenuto penalmente responsabile per aver fatto mancare i mezzi di CP_1 Per_ sussistenza ai figli e;
la causa veniva poi rinviata all'11.03.2025 e successivamente al Per_1
16.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 02.05.2025 l'appellante depositava una corposa memoria difensiva e, all'esito di detta ultima udienza, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva riservata a sentenza con concessione alle parti di un termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e successivi 20 giorni per repliche.
Le stesse depositavano tali memorie e, da ultimo, con nota del 7.01.2025, il Sostituto Procuratore
Generale in sede concludeva per il rigetto dell'appello.
Riepilogate le principali deduzioni difensive, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall' , in quanto, tenuto conto della funzione Controparte_1 devolutiva del gravame e risultando non necessaria la proposizione di un progetto alternativo alla decisione assunta in primo grado, è sufficiente che l'impugnante indichi al Giudice capi e i punti oggetto delle proprie censure e specifichi le ragioni in fatto e in diritto volte al recepimento delle doglianze.
Nel caso di specie la Sig.ra ha pienamente assolto a tale onere, tant'è vero che l'appellato ha Pt_1 compiutamente esercitato ogni più ampia sua attività difensiva per contrastare i motivi di impugnazione, a riprova della conformità dell'avverso atto ai parametri di legge.
Chiarito ciò, in merito alle censure formulate sul rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla appare necessario un richiamo dei principi in subiecta materia. Pt_1
Come noto, tale istituto è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare pagina 4 di 9 un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi;
e ciò a motivo della funzione propria di esso, tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-coniugale che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno, invero, aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro in applicazione del principio di auto-responsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n.
18287/2018 delle SS.UU. della Suprema Corte che ha valorizzato la funzione compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, ogni Tribunale chiamato ad adottare una decisione sul punto, è oggi tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva dunque il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il
Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che abbiano comportato la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr.
Corte di Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
Ebbene, i dati salienti della vicenda coniugale e post coniugale sono i seguenti: 1) le parti hanno contratto matrimonio il 9.05.1992 e, a distanza di circa 17 anni, hanno adottato all'estero i figli , e Per_1 Per_2
pagina 5 di 9 ; 2) nel 2015 detti coniugi si separavano consensualmente convenendo che l' versasse alla Per_3 CP_1 moglie un assegno per la prole di €.900 (con l'aggiunta della compartecipazione al pagamento delle spese straordinarie); la avrebbe anche incassato e trattenuto per sé l'intero canone di locazione di uno dei Pt_1 due alloggi acquistati nel corso dell'unione e nell'altro avrebbe continuato a vivere con i figli;
3) a seguito di un giudizio revisionale proposto congiuntamente, veniva collocato presso il padre, gli altri due Per_2 germani presso la madre e l' si obbligava a versare alla moglie l'importo di €.550 a titolo di CP_1 assegno per la prole mentre la avrebbe contribuito al mantenimento di con €.150 mensili;
Pt_1 Per_2
4) nel 2017 l'uomo donava alla consorte la sua quota di proprietà dei due alloggi, sicché ella ne era divenuta esclusiva intestataria e si era obbligata a restituire la residua parte del mutuo contratto per l'acquisto di uno dei due cespiti;
5) nel 2019 l' esperiva l'azione divorzile e, deducendo il CP_1 peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovendo assolvere anche all'obbligo di mantenere il quarto figlio nato dall'unione con la Sig.ra , chiedeva al Tribunale di Foggia di onerarlo Parte_2 Per_ del pagamento di €.300 mensili per e (€.150 pro capite), che la fosse gravata del Per_1 Pt_1 versamento di €.200 mensili per e che non le fosse riconosciuto alcun assegno divorzile atteso Per_2 che era frattanto divenuta esclusiva proprietaria di due alloggi, continuava ad incassare il canone locatizio di €.300 mensili, lavorava in un supermercato e conviveva stabilmente con un suo collega di lavoro;
6) la resistente si costituiva in quel giudizio, contestava ogni avverso assunto e concludeva affinché il Tribunale le riconoscesse un assegno divorzile di €.450 mensili, revocasse quello per (ovvero lo riducesse Per_2 ad €.150 mensili) e mantenesse i correnti assegni paterni per i figli collocati presso di sé; 7) all'esito della fase sommaria il Presidente del Tribunale di Foggia, per quanto di rilievo, gravava l' del CP_1 Per_ versamento di €.300 per ed €.200 per e la Guerra di €.150 per , rigettava la Per_1 Per_2 richiesta di versamento di un assegno divorzile per le ragioni recepite in toto anche nell'appellata sentenza;
infine, nel prosieguo del procedimento, venivano rigettate le reciproche istanze di modifica dei c.d. provvedimenti presidenziali.
All'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'interpello della (da ritenersi sostanzialmente Pt_1 neutro, essendosi limitata a contestare la veridicità delle circostanze capitolate ex adverso) e nell'escussione delle testimoni e (quest'ultima, attuale compagna Testimone_1 Parte_2 dell' il Tribunale di Foggia rigettava la domanda di assegno divorzile in ragione dei seguenti CP_1 dati, parametrati sulla scorta dei principi di diritto innanzi indicati.
Ed invero, la aveva assolto per 17 anni soltanto alle mansioni domestiche finché con il marito Pt_1 aveva adottato i tre menzionati figli;
di contro, con la sola retribuzione dell' la coppia aveva CP_1 acquistato due appartamenti in regime di comunione, di cui uno assegnato alla predetta fin dalla pagina 6 di 9 separazione, al fine di preservare alla prole il consueto suo habitat domestico, e l'altro locato a terzi per
€.300 mensili, concesso in toto dall' alla moglie a titolo di contributo per il rimborso delle residue CP_1 rate del mutuo;
corollario di ciò è che, a conti fatti, l'assegno di mantenimento muliebre concordato nella fase separativa era corrispondente proprio ad €.150 mensili, giacché alla donna era stato riconosciuto il diritto di trattenere per sé anche la speculare quota del marito.
Sta di fatto però che, con atto pubblico rogato nel 2017, l' ha donato alla moglie il suo 50% di CP_1 entrambi gli alloggi, per cui quest'ultima a seguito della separazione (2015) ha implementato il suo patrimonio, a differenza di quanto avvenuto per il marito, rimasto privo di beni;
la si è poi Pt_1 accollata le intere rate del muto da restituirsi fino al 2037 (€.631,00 mensili), dimostrando così di disporre di risorse necessarie per far fronte anche a tale gravoso esborso.
In secondo luogo, l'appellante ha dedotto di essere priva di occupazione, sebbene non vi siano sufficienti allegazioni sul suo essere impossibilitata a procacciarsi i mezzi di sussistenza per ragioni oggettive, né ha fornito prova di aver sacrificato le sue aspirazioni lavorative per favorire lo sviluppo della carriera del consorte il quale, di contro, ha sostenuto che l'ex moglie stesse lavorando in un supermercato.
E dunque, così come osservato dal Tribunale, l'asserita condizione di disoccupazione della risulta Pt_1 stridente con il volontario gravarsi anche della quota del mutuo di spettanza dell'ex marito.
Giova poi rilevare come l abbia dato vita ad un nuovo consesso familiare, nel quale è inserito CP_1 stabilmente anche , ed ha frattanto generato un altro figlio in favore del quale deve assolvere, Per_2 unitamente alla compagna, agli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.
Non può altresì sottovalutarsi come l'uomo, per un certo periodo privo di occupazione, avesse poi ripreso a lavorare, dimostrando comunque di non disporre di grosse risorse per far fronte con tranquillità ai numerosi impegni familiari;
non a caso, nell'ultimo modello fiscale depositato innanzi la Corte
(730/2023), ha dichiarato redditi pari ad €.13.565,00, a lordo delle ritenute IRPEF e delle addizionali comunali e provinciali, documentando di vivere in un alloggio locato per un canone di €.250 mensili con l'attuale compagna, titolare di redditi equivalenti a quelli dell'appellato, unitamente al figlio nato da detta unione e a . Per_2
Il Tribunale, peraltro, stigmatizzava la condotta processuale della la quale, sebbene compulsata, Pt_1 non aveva ottemperato all'ordine di aggiornamento reddituale, limitandosi ad un rimando al risalente suo certificato di disoccupazione, correttamente valutando tale condotta omissiva ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 116 c.p.c..
Ed allora, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, sulla scorta di quanto innanzi non assume affatto carattere dirimente la vera o presunta relazione intrapresa dalla con il Sig. , Pt_1 Controparte_2
pagina 7 di 9 trattandosi di questione la cui ratio decidendi è svincolata dalle valutazioni innanzi evidenziate ai fini del difetto nella fattispecie delle componenti assistenziale, perequativa e compensativa innanzi spiegate.
Il relativo motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
Quanto invece alle censure formulate sulla revoca del contributo paterno per il mantenimento di , Per_1 in punto di diritto appare opportuno evidenziare quanto segue.
In ossequio a quanto sancito dagli artt. 30 della Costituzione e 147 c.c., entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente la prole per il sol fatto di averla generata;
tali norme sono applicabili anche ai figli adottivi, equiparati in tutto a quelli biologici;
relativamente poi al mantenimento, i genitori devono a ciò contribuire con la propria capacità di lavoro professionale e casalingo e proporzionalmente ai loro rispettivi redditi.
Trattasi di principi previsti per i figli minorenni ed applicabili anche per quelli maggiorenni, sebbene l'obbligo di mantenimento genitoriale non possa protrarsi sine die atteso che, in applicazione del principio di auto-responsabilità, essi devono impegnarsi per affrancarsi dalla dipendenza economica dai genitori.
Va tuttavia chiarito che la legge non indica alcun limite di età oltre il quale il mantenimento dovrebbe essere automaticamente eliso, sicché il Giudice dovrà ponderare le peculiarità del caso, ossia il tessuto socio-economico nel quale la famiglia è inserita, il corso di studi seguito dal figlio, che potrebbe essere più
o meno lungo ed articolato, nonché l'impegno profuso nella ricerca di una occupazione;
e, per l'appunto,
l'onere allegativo e probatorio circa la sussistenza delle condizioni propedeutiche al riconoscimento dell'assegno per la prole è pacificamente a carico del genitore richiedente.
Ciò posto, nulla quaestio in merito alle disposizioni economiche relative a e , residuando il Per_2 Per_3 conflitto sulla posizione di , di anni 25 circa, la quale è affetta da un ritardo mentale di tipo lieve Per_1
(circostanza ammessa dal padre), benché ciò non la renda invalida dal punto di vista lavorativo.
Ebbene, detta giovane ha conseguito il diploma presso un Istituto professionale alla fine dell'anno scolastico 2018/2019 e, da allora, ha continuato a beneficiare del contributo paterno;
ciononostante, non possono sottovalutarsi i seguenti dati: 1) la ragazza vive in un contesto socio-economico depresso, per cui
è alquanto difficile che possa reperire proficue occasioni di lavoro;
2) ha un ritardo mentale di tipo lieve sicché risulta ancor più difficoltoso il suo inserimento lavorativo, sebbene ciò non la esima dall'impegnarsi per raggiungere la sua indipendenza economica, non difettando in lei la capacità lavorativa, ancorché generica, così come certificato in atti.
A cagione di tanto e tenuto conto anche della sua età (25 anni), parzialmente riformando la sentenza di primo grado, appare conforme a giustizia onerare l' del versamento di €.160 mensili per Controparte_1 detta IG, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, con l'aggiunta del rimborso del pagina 8 di 9 50% delle spese straordinarie per lei necessitanti e con decorrenza dal dì della domanda.
L'appello deve pertanto essere accolto nei limiti testé spiegati e, tenuto conto dell'esito del giudizio, ricettivo solo in minima parte delle domande della le spese legali per i due gradi del procedimento Pt_1 devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 1234/2024, promosso da Parte_1 nei confronti di , così provvede. Controparte_1
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n..
1371/2024 pubblicata il 20.05.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 6630/2019, onera il Sig. del Controparte_1 versamento in favore dell'appellante di €.160 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della IG , da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT e con l'aggiunta del Per_1 rimborso del 50% delle spese straordinarie per lei occorrenti, facendo rimando per la loro determinazione al protocollo sottoscritto da detto Tribunale con il locale COA;
il tutto, con decorrenza da dì della domanda.
2) Conferma la sentenza di primo grado nelle ulteriori statuizioni.
3) Compensa fra le parti le intere spese per i due gradi del procedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 09.10.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa SE SI
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa SE SI - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10.06.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1234/2024, promosso da
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costantino e con domicilio eletto C.F._1 presso il suo studio in Foggia al Corso Vittorio Emanuele n. 28, giusta mandato in atti.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla SS 89, Km. 197+500, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Agnese Pepe e con domicilio eletto presso lo studio di costei in
Manfredonia alla Via Antonio Caterino n. 109, giusta mandato in atti.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9 All'udienza del 10.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, con concessione alle prime di un termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche.
Con sentenza n. 1371/2024 pubblicata il 20.05.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G. 6630/2019 e preso atto della sentenza non definitiva sullo status n.1849/202 del 21.07.2021, rigettava sia la domanda riconvenzionale di assegno divorzile proposta dalla sia quella di versamento del contributo paterno per i figli (nata il [...]) e Pt_1 Per_1
(nato il [...]), stante la ritenuta loro autosufficienza economica;
onerava l' del Per_2 CP_1 versamento di €.300 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , con l'aggiunta Per_3 dell'adeguamento annuale ISTAT e del rimborso del 50% delle spese straordinarie per lo stesso occorrenti, da determinarsi sulla scorta del protocollo del 18.03.2016 siglato tra il Tribunale di Foggia ed il locale COA.
Inoltre, assegnava alla l'abitazione familiare, rigettava ogni ulteriore domanda proposta dalle parti Pt_1
e compensava fra loro le intere spese di lite.
La proponeva appello avverso tale sentenza dolendosi in primis del mancato Parte_1 riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile per la ritenuta mancanza di attività assertive e di supporto probatorio circa la sussistenza della componente perequativa e compensativa a fondamento della relativa domanda;
ella, infatti, aveva provato solo di essere disoccupata e impossibilitata a reperire una occupazione a causa della sua età, di non aver conseguito alcun titolo di studio e di essere priva di esperienze lavorative.
Trattavasi, secondo quanto prospettato, di erronea valutazione dei dati fattuali rimessi alla cognizione del
Tribunale di Foggia in quanto aveva espletato per 23 anni le mansioni domestiche ed accuditive dei tre figli, contribuendo così al ménage familiare e consentendo al marito di lavorare in tranquillità e di acquistare due immobili in regime di comunione legale.
Detto Tribunale aveva poi errato nel ritenere che il pagamento del mutuo per l'acquisto di uno dei due cespiti, fra cui vi è l'abitazione familiare assegnata all'appellante, fosse indice di disponibilità economica di costei quando, in realtà, riusciva a farvi fronte con il canone percepito per l'altra abitazione messa a reddito;
contestava di lavorare in nero in un supermercato ed evidenziava di essere comunque tenuta ad assistere due dei tre figli, entrambi affetti da ritardo mentale, censurando la sentenza anche nella parte in cui, sebbene nel giudizio separativo le fosse stato riconosciuto un assegno di mantenimento, era stata pagina 2 di 9 giudicata dotata di generica capacità lavorativa.
Tale decisione era altresì derivata dalla ritenuta stabile relazione che avrebbe intrapreso con un uomo, da lei contestata, non potendosi confondere un mero rapporto amicale con l'attuazione di un vero progetto di vita in comune;
ne conseguiva la violazione sul punto del principio di distribuzione dell'honus probandi, benché il Tribunale avesse comunque aveva errato nel valutare i compendi istruttori offerti dall'ex marito.
Da ultimo, contestava la sentenza di prime cure nella parte in cui era stato revocato l'assegno paterno a beneficio di , affetta da un ritardo mentale lieve, la quale, benché diplomatasi nel 2019 presso un Per_1 istituto professionale, non si sarebbe attivata per reperire una sistemazione lavorativa.
Anche tale decisione sarebbe stata emessa in assenza di prove sul mancato impegno della ragazza volto ad affrancarsi dalla dipendenza dei genitori, sicché la concludeva affinché la Corte, a parziale Pt_1 modifica della sentenza di primo grado, volesse riconoscerle un assegno divorzile di €.450 ed uno per di €.300 mensili (entrambi da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT), con l'aggiunta Per_1 del rimborso del 50% delle spese straordinarie per detta IG;
vinte le spese.
Il Sig. si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa depositata il 28.01.2025 ed Controparte_1 eccepiva in primis l'inammissibilità del proposto gravame ex art. 342 c.p.c., quantunque l'appello dovesse essere dichiarato infondato anche nel merito, non sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dei ridetti assegni.
La infatti, è proprietaria di due immobili, di cui uno locato, restituisce le rate del mutuo ed ha Pt_1 perciò una condizione economico-patrimoniale equivalente a quella dell'ex marito tant'è che, contestando sul punto le avverse deduzioni fattuali, in sede separativa non era stato fissato alcun assegno di mantenimento muliebre;
i coniugi, infatti, si erano accordati affinché la trattenesse per sé il canone Pt_1 di locazione di uno dei due immobili, consentendo al consorte di contribuire così alle esigenze familiari.
L'appellato precisava poi di aver contratto matrimonio con la nel 1992 e nel 2010 tale coppia Pt_1 aveva adottato all'estero i tre figli;
sta di fatto che nei primi otto anni dell'unione coniugale la moglie non aveva mai cercato un'occupazione per sé e, con la sola retribuzione dell'appellato, erano riusciti ad acquistare due appartamenti, di cui uno locato a terzi;
egli aveva poi donato alla moglie il 50% di tali cespiti e costei, benché tenuta, non aveva fornito alcuna prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 della L. 898/1970, fra cui l'oggettiva sua impossibilità di lavorare, mentre l' aveva CP_1 documentato di godere di una retribuzione di €.
1.300 mensili e di vivere in un alloggio locato con la sua attuale compagna, con il figlio generato con costei e con;
inoltre, in primo grado era stato Per_2 accertato che la avesse da ben 10 anni una stabile relazione con il Sig. . Pt_1 Controparte_2
Quanto infine alle censure sollevate sull'omessa previsione di un contributo paterno per , Per_1
pagina 3 di 9 ammetteva che costei presentasse un ritardo mentale moderato, accertato fin dal 2017, sebbene la CTU espletata avesse escluso che la predetta fosse invalida dal punto di vista lavorativo.
Ne conseguiva che, completato da tempo il suo percorso formativo, non vi era prova che si fosse sterilmente attivata per raggiungere la sua autosufficienza economica;
e, d'altro canto, la non Pt_1 avrebbe potuto pretendere che detta IG, la quale aveva recentemente ottenuto di sostituite il cognome paterno con quello materno, fosse mantenuta a vita dai genitori.
Per tali ragioni concludeva affinché la Corte volesse preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello e comunque, nel merito, rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto;
chiedeva poi che venisse revocata la delibera con la quale l'ex moglie era stata ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato e che fosse condannata al pagamento delle spese di lite.
L'udienza del 27.02.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché le parti provvedevano al deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.; ad esse l'appellante allegava una sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, in virtù della quale l' era stato ritenuto penalmente responsabile per aver fatto mancare i mezzi di CP_1 Per_ sussistenza ai figli e;
la causa veniva poi rinviata all'11.03.2025 e successivamente al Per_1
16.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 02.05.2025 l'appellante depositava una corposa memoria difensiva e, all'esito di detta ultima udienza, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva riservata a sentenza con concessione alle parti di un termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e successivi 20 giorni per repliche.
Le stesse depositavano tali memorie e, da ultimo, con nota del 7.01.2025, il Sostituto Procuratore
Generale in sede concludeva per il rigetto dell'appello.
Riepilogate le principali deduzioni difensive, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall' , in quanto, tenuto conto della funzione Controparte_1 devolutiva del gravame e risultando non necessaria la proposizione di un progetto alternativo alla decisione assunta in primo grado, è sufficiente che l'impugnante indichi al Giudice capi e i punti oggetto delle proprie censure e specifichi le ragioni in fatto e in diritto volte al recepimento delle doglianze.
Nel caso di specie la Sig.ra ha pienamente assolto a tale onere, tant'è vero che l'appellato ha Pt_1 compiutamente esercitato ogni più ampia sua attività difensiva per contrastare i motivi di impugnazione, a riprova della conformità dell'avverso atto ai parametri di legge.
Chiarito ciò, in merito alle censure formulate sul rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla appare necessario un richiamo dei principi in subiecta materia. Pt_1
Come noto, tale istituto è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare pagina 4 di 9 un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi;
e ciò a motivo della funzione propria di esso, tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-coniugale che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno, invero, aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro in applicazione del principio di auto-responsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n.
18287/2018 delle SS.UU. della Suprema Corte che ha valorizzato la funzione compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, ogni Tribunale chiamato ad adottare una decisione sul punto, è oggi tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva dunque il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il
Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che abbiano comportato la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr.
Corte di Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
Ebbene, i dati salienti della vicenda coniugale e post coniugale sono i seguenti: 1) le parti hanno contratto matrimonio il 9.05.1992 e, a distanza di circa 17 anni, hanno adottato all'estero i figli , e Per_1 Per_2
pagina 5 di 9 ; 2) nel 2015 detti coniugi si separavano consensualmente convenendo che l' versasse alla Per_3 CP_1 moglie un assegno per la prole di €.900 (con l'aggiunta della compartecipazione al pagamento delle spese straordinarie); la avrebbe anche incassato e trattenuto per sé l'intero canone di locazione di uno dei Pt_1 due alloggi acquistati nel corso dell'unione e nell'altro avrebbe continuato a vivere con i figli;
3) a seguito di un giudizio revisionale proposto congiuntamente, veniva collocato presso il padre, gli altri due Per_2 germani presso la madre e l' si obbligava a versare alla moglie l'importo di €.550 a titolo di CP_1 assegno per la prole mentre la avrebbe contribuito al mantenimento di con €.150 mensili;
Pt_1 Per_2
4) nel 2017 l'uomo donava alla consorte la sua quota di proprietà dei due alloggi, sicché ella ne era divenuta esclusiva intestataria e si era obbligata a restituire la residua parte del mutuo contratto per l'acquisto di uno dei due cespiti;
5) nel 2019 l' esperiva l'azione divorzile e, deducendo il CP_1 peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovendo assolvere anche all'obbligo di mantenere il quarto figlio nato dall'unione con la Sig.ra , chiedeva al Tribunale di Foggia di onerarlo Parte_2 Per_ del pagamento di €.300 mensili per e (€.150 pro capite), che la fosse gravata del Per_1 Pt_1 versamento di €.200 mensili per e che non le fosse riconosciuto alcun assegno divorzile atteso Per_2 che era frattanto divenuta esclusiva proprietaria di due alloggi, continuava ad incassare il canone locatizio di €.300 mensili, lavorava in un supermercato e conviveva stabilmente con un suo collega di lavoro;
6) la resistente si costituiva in quel giudizio, contestava ogni avverso assunto e concludeva affinché il Tribunale le riconoscesse un assegno divorzile di €.450 mensili, revocasse quello per (ovvero lo riducesse Per_2 ad €.150 mensili) e mantenesse i correnti assegni paterni per i figli collocati presso di sé; 7) all'esito della fase sommaria il Presidente del Tribunale di Foggia, per quanto di rilievo, gravava l' del CP_1 Per_ versamento di €.300 per ed €.200 per e la Guerra di €.150 per , rigettava la Per_1 Per_2 richiesta di versamento di un assegno divorzile per le ragioni recepite in toto anche nell'appellata sentenza;
infine, nel prosieguo del procedimento, venivano rigettate le reciproche istanze di modifica dei c.d. provvedimenti presidenziali.
All'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'interpello della (da ritenersi sostanzialmente Pt_1 neutro, essendosi limitata a contestare la veridicità delle circostanze capitolate ex adverso) e nell'escussione delle testimoni e (quest'ultima, attuale compagna Testimone_1 Parte_2 dell' il Tribunale di Foggia rigettava la domanda di assegno divorzile in ragione dei seguenti CP_1 dati, parametrati sulla scorta dei principi di diritto innanzi indicati.
Ed invero, la aveva assolto per 17 anni soltanto alle mansioni domestiche finché con il marito Pt_1 aveva adottato i tre menzionati figli;
di contro, con la sola retribuzione dell' la coppia aveva CP_1 acquistato due appartamenti in regime di comunione, di cui uno assegnato alla predetta fin dalla pagina 6 di 9 separazione, al fine di preservare alla prole il consueto suo habitat domestico, e l'altro locato a terzi per
€.300 mensili, concesso in toto dall' alla moglie a titolo di contributo per il rimborso delle residue CP_1 rate del mutuo;
corollario di ciò è che, a conti fatti, l'assegno di mantenimento muliebre concordato nella fase separativa era corrispondente proprio ad €.150 mensili, giacché alla donna era stato riconosciuto il diritto di trattenere per sé anche la speculare quota del marito.
Sta di fatto però che, con atto pubblico rogato nel 2017, l' ha donato alla moglie il suo 50% di CP_1 entrambi gli alloggi, per cui quest'ultima a seguito della separazione (2015) ha implementato il suo patrimonio, a differenza di quanto avvenuto per il marito, rimasto privo di beni;
la si è poi Pt_1 accollata le intere rate del muto da restituirsi fino al 2037 (€.631,00 mensili), dimostrando così di disporre di risorse necessarie per far fronte anche a tale gravoso esborso.
In secondo luogo, l'appellante ha dedotto di essere priva di occupazione, sebbene non vi siano sufficienti allegazioni sul suo essere impossibilitata a procacciarsi i mezzi di sussistenza per ragioni oggettive, né ha fornito prova di aver sacrificato le sue aspirazioni lavorative per favorire lo sviluppo della carriera del consorte il quale, di contro, ha sostenuto che l'ex moglie stesse lavorando in un supermercato.
E dunque, così come osservato dal Tribunale, l'asserita condizione di disoccupazione della risulta Pt_1 stridente con il volontario gravarsi anche della quota del mutuo di spettanza dell'ex marito.
Giova poi rilevare come l abbia dato vita ad un nuovo consesso familiare, nel quale è inserito CP_1 stabilmente anche , ed ha frattanto generato un altro figlio in favore del quale deve assolvere, Per_2 unitamente alla compagna, agli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.
Non può altresì sottovalutarsi come l'uomo, per un certo periodo privo di occupazione, avesse poi ripreso a lavorare, dimostrando comunque di non disporre di grosse risorse per far fronte con tranquillità ai numerosi impegni familiari;
non a caso, nell'ultimo modello fiscale depositato innanzi la Corte
(730/2023), ha dichiarato redditi pari ad €.13.565,00, a lordo delle ritenute IRPEF e delle addizionali comunali e provinciali, documentando di vivere in un alloggio locato per un canone di €.250 mensili con l'attuale compagna, titolare di redditi equivalenti a quelli dell'appellato, unitamente al figlio nato da detta unione e a . Per_2
Il Tribunale, peraltro, stigmatizzava la condotta processuale della la quale, sebbene compulsata, Pt_1 non aveva ottemperato all'ordine di aggiornamento reddituale, limitandosi ad un rimando al risalente suo certificato di disoccupazione, correttamente valutando tale condotta omissiva ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 116 c.p.c..
Ed allora, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, sulla scorta di quanto innanzi non assume affatto carattere dirimente la vera o presunta relazione intrapresa dalla con il Sig. , Pt_1 Controparte_2
pagina 7 di 9 trattandosi di questione la cui ratio decidendi è svincolata dalle valutazioni innanzi evidenziate ai fini del difetto nella fattispecie delle componenti assistenziale, perequativa e compensativa innanzi spiegate.
Il relativo motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
Quanto invece alle censure formulate sulla revoca del contributo paterno per il mantenimento di , Per_1 in punto di diritto appare opportuno evidenziare quanto segue.
In ossequio a quanto sancito dagli artt. 30 della Costituzione e 147 c.c., entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente la prole per il sol fatto di averla generata;
tali norme sono applicabili anche ai figli adottivi, equiparati in tutto a quelli biologici;
relativamente poi al mantenimento, i genitori devono a ciò contribuire con la propria capacità di lavoro professionale e casalingo e proporzionalmente ai loro rispettivi redditi.
Trattasi di principi previsti per i figli minorenni ed applicabili anche per quelli maggiorenni, sebbene l'obbligo di mantenimento genitoriale non possa protrarsi sine die atteso che, in applicazione del principio di auto-responsabilità, essi devono impegnarsi per affrancarsi dalla dipendenza economica dai genitori.
Va tuttavia chiarito che la legge non indica alcun limite di età oltre il quale il mantenimento dovrebbe essere automaticamente eliso, sicché il Giudice dovrà ponderare le peculiarità del caso, ossia il tessuto socio-economico nel quale la famiglia è inserita, il corso di studi seguito dal figlio, che potrebbe essere più
o meno lungo ed articolato, nonché l'impegno profuso nella ricerca di una occupazione;
e, per l'appunto,
l'onere allegativo e probatorio circa la sussistenza delle condizioni propedeutiche al riconoscimento dell'assegno per la prole è pacificamente a carico del genitore richiedente.
Ciò posto, nulla quaestio in merito alle disposizioni economiche relative a e , residuando il Per_2 Per_3 conflitto sulla posizione di , di anni 25 circa, la quale è affetta da un ritardo mentale di tipo lieve Per_1
(circostanza ammessa dal padre), benché ciò non la renda invalida dal punto di vista lavorativo.
Ebbene, detta giovane ha conseguito il diploma presso un Istituto professionale alla fine dell'anno scolastico 2018/2019 e, da allora, ha continuato a beneficiare del contributo paterno;
ciononostante, non possono sottovalutarsi i seguenti dati: 1) la ragazza vive in un contesto socio-economico depresso, per cui
è alquanto difficile che possa reperire proficue occasioni di lavoro;
2) ha un ritardo mentale di tipo lieve sicché risulta ancor più difficoltoso il suo inserimento lavorativo, sebbene ciò non la esima dall'impegnarsi per raggiungere la sua indipendenza economica, non difettando in lei la capacità lavorativa, ancorché generica, così come certificato in atti.
A cagione di tanto e tenuto conto anche della sua età (25 anni), parzialmente riformando la sentenza di primo grado, appare conforme a giustizia onerare l' del versamento di €.160 mensili per Controparte_1 detta IG, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, con l'aggiunta del rimborso del pagina 8 di 9 50% delle spese straordinarie per lei necessitanti e con decorrenza dal dì della domanda.
L'appello deve pertanto essere accolto nei limiti testé spiegati e, tenuto conto dell'esito del giudizio, ricettivo solo in minima parte delle domande della le spese legali per i due gradi del procedimento Pt_1 devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 1234/2024, promosso da Parte_1 nei confronti di , così provvede. Controparte_1
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n..
1371/2024 pubblicata il 20.05.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 6630/2019, onera il Sig. del Controparte_1 versamento in favore dell'appellante di €.160 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della IG , da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT e con l'aggiunta del Per_1 rimborso del 50% delle spese straordinarie per lei occorrenti, facendo rimando per la loro determinazione al protocollo sottoscritto da detto Tribunale con il locale COA;
il tutto, con decorrenza da dì della domanda.
2) Conferma la sentenza di primo grado nelle ulteriori statuizioni.
3) Compensa fra le parti le intere spese per i due gradi del procedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 09.10.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa SE SI
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