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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/09/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 474/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) in proprio , con elezione di Parte_1 C.F._1
domicilio presso avv. ; Parte_1
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Controparte_1 P.IVA_1
SERRETTI LORENZO e con elezione di domicilio in VIA DEGLI ABETI 42/F 61121
PESARO, presso e nello studio dell'avv. SERRETTI LORENZO;
con il patrocinio dell'avv. ssa Lancia e con domicilio presso lo studio dell'avv. CP_2
to Lancia
pagina 1 di 7
C
o n CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Di parte opponente:
In via preliminare: stante il pericolo che venga disposto il fermo amministrativo dei miei beni, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di cui in premessa, per i motivi innanzi indicati anche inaudita altera parte;
nel merito: dichiarare illegittima ed in ogni caso inefficace l'ingiunzione di pagamento protocollo n.20240566700000248 notificata in data 12/12/2024 dalla , non CP_2
avendo il , contrariamente a quanto ivi riportato, notificato alcuna Controparte_1
Ord.4645/2021/2021 del 13/07/21 in data 22.07.21;
pagina 2 di 7
v e
n u
t a
o p
p o
s t
a sempre nel merito ma in via subordinata dichiarare illegittima ed in ogni caso inefficace l'ingiunzione di pagamento protocollo n.20240566700000248 notificata in data
12/12/2024 dalla , non dovendo al l'importo ingiunto di €. CP_2 Controparte_1
1.755,10 ma al più il minore importo di €.1.103,50 come statuito nell'ordinanza prefettizia, Fasc. n.4645/2021 del 09.07.21.
Con vittoria di spese, diritti e competenze di giudizio.
Di parte opposta CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
- dichiarare la propria incompetenza in favore della competenza del Giudice di Pace di
Fano;
- rigettare le domande attoree con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc”.
di parte opposta : -1) in via preliminare , accertare la inammissibilità della CP_2
opposizione ex art 615 1 comma c.p.c per tutti i motivi indicati nel paragrafo 1 della comparsa di risposta e comunque 2) sempre in via preliminare statuire altresì la incompetenza per materia , per territorio e per valore del Tribunale adito essendo competente il Giudice di Pace di Fano per i motivi argomentati nel paragrafo 2 ; 3) in via di denegato subordine rigettare anche nel merito la opposizione proposta e tutte le domande avanzate ex adverso anche in via subordinata poichè inammissibili, destituite di fondamento, dilatorie e pretestuose con conseguente condanna dell'opponente anche in via equitativa ex art 96 terzo comma c.p,c ; 4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze“
pagina 3 di 7 Motivi della decisione
Con citazione deduceva ex art. 615 cpc di avere ricevuto da Parte_1 CP_2
l'ingiunzione di pagamento di euro 1755,10, il 12.12.24, e che essa sarebbe
[...]
fondata su quattro contravvenzioni al codice della strada dell'anno 2021; nessuna notifica era stata fatta dal al medesimo dell'ordinanza 4645 del Controparte_1
13.7.21 citata nella cartella della;
il 19.4.21 gli era stato notificato dal CP_2 CP_1
a mezzo posta, solo il verbale 10038 elevato il 31.3.21 con cui si intimava il pagamento della sanzione di 534,00 euro;
aveva proposto ricorso al Prefetto ma poi veniva notificata il 22.7.21 l'ordinanza -ingiunzione 4645/2021 ridetta dal Prefetto e dichiarato inammissibile il ricorso;
veniva, con tale atto ,ingiunto il pagamento di 1103,50 euro per la sanzione;
veniva proposto ricorso in opposizione al Giudice di Pace avverso la dichiarazione di inammissibilità ma il Giudice di Pace con sentenza 126/21 dichiarava infondato il ricorso e nulla sulle spese statuiva. Unici atti notificati al erano il Pt_1
verbale 10038 e l'ordinanza ingiunzione notificata dalla e quindi CP_3
l'ingiunzione notificata dalla il 12.12.24 era illegittima. Doveva se del caso CP_2
corrispondere la minor somma di 1103,50 euro.
Si costituiva la contestando gli assunti attorei ed eccependo la CP_2
inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc non avendo addotto l'opponente fatti estintivi dell'obbligazione successivi alla formazione del titolo esecutivo;
eccepiva poi la incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace;
la causa andava infatti introdotta dinanzi al Giudice di Pace competente per materia e per territorio, ovvero di
Fano. Nel merito comunque era infondata in quanto l'opponente negava di avere ricevuto la notifica della ordinanza prefettizia il 22.7.21 da parte del ma CP_1
l'opposto depositava al contrario le ricevute che attestavano la avvenuta notifica da pagina 4 di 7 parte del .Chiedeva quindi il rigetto della opposizione e la condanna CP_1
dell'avversario ex art. 96 cpc.
In ordine al quantum intimato , l'importo maggiorato era dovuto in forza dell'art. 27 legge 689/1981 come sanzione aggiuntiva per il caso di ritardato pagamento della somma dovuta, pari al 10% semestrale. E quindi sull'importo di 1.086,00 euro di sanzione principale è stato applicato il 20 % annuo per tre anni dalla data di notifica dell'ordinanza prefettizia del 22.7.21.
Il si costituiva successivamente, in data 19.6.25 e parimenti Controparte_1
sosteneva l'incompetenza di questo Giudice, l'infondatezza e la correttezza dell'importo ingiunto.
Veniva dichiarata inammissibile l'istanza del ricorrente di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, per tardività nella notifica dell'istanza.
La causa veniva trattenuta in decisione il 17.9.25.
Va dichiarata l'incompetenza in favore del Giudice di Pace di Fano. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'opponente invocando l' art. 615 cpc -che peraltro non ha termini perentori per la sua proposizione- lamenta di non avere avuto la notifica dell'ordinanza -ingiunzione, relativa a una sanzione per violazione del Codice della Strada , da parte del CP_1
,e di avere ricevuto solo la notifica del verbale di contestazione 10038, il
[...]
19.4.21, la ordinanza ingiunzione prefettizia del 22.7.21 e la notifica del 12.12.24 dell'ingiunzione di pagamento da parte della . CP_2
Eccepiva quindi di non aver mai ricevuto la notifica del 13.7.21 dell'ordinanza- ingiunzione da parte del come invece indicato nella cartella della . CP_1 CP_2
pagina 5 di 7 Ora, ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 150/2011 l'opposizione da proporre entro 60 gg.
e l'opposizione ex art. 615 cpc , in ordine a sanzioni derivanti da violazione del codice della strada, vanno dirette al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la infrazione.
Il retro della ordinanza- ingiunzione oggi impugnata avvisa quali siano i rimedi avverso la stessa (opposizione, opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi).
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc si può invocare solo nel caso si contesti la legittimità dell'ordinanza -ingiunzione -della Sorit spa in questo caso- o si adducano fatti estintivi sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo. Ebbene nel caso in esame si contesta la legittimità dell'ordinanza- ingiunzione notificata il 12.12.24 dalla CP_2
e quindi la relativa opposizione è ammissibile ma andava proposta al giudice competente.
In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità( Ordinanza Cass. n. 14304 del 05/05/2022 e in termini anche
Cass. Ordinanza n. 40561 del 17/12/2021) .
Viene accolta dunque l'eccezione sollevata da , cui si è associato il CP_2 CP_1
La domanda di condanna ex art. 96 cpc verrà decisa dal giudice competente .
Parimenti la domanda di cancellazione ex art. 89 cpc (come interpretata da Cons. Stato
6326/2019) della parola “furbescamente” ,contenuta nella comparsa della e CP_2
nella terza memoria ex art. 171 ter cpc della stessa, verrà decisa dal giudice competente.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara la propria incompetenza per materia e territorio in favore del Giudice di Pace di
Fano;
Condanna a rimborsare alla parte e al Parte_1 CP_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano rispettivamente in € 1700,00, ivi CP_1
comprese quelle della fase di inibitoria, di cui euro 425 ,00 per la fase di studio, euro
425,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase di trattazione , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario e in euro 400,00 di cui euro 200,00 per la fase di studio e euro
200,00 per la fase introduttiva, oltre iva, Cap e rimb. sp. gen. da distrarsi in favore dell'avv. Serretti che si è dichiarato antistatario.
Cosi' deciso in data 29/09/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 474/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) in proprio , con elezione di Parte_1 C.F._1
domicilio presso avv. ; Parte_1
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Controparte_1 P.IVA_1
SERRETTI LORENZO e con elezione di domicilio in VIA DEGLI ABETI 42/F 61121
PESARO, presso e nello studio dell'avv. SERRETTI LORENZO;
con il patrocinio dell'avv. ssa Lancia e con domicilio presso lo studio dell'avv. CP_2
to Lancia
pagina 1 di 7
C
o n CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Di parte opponente:
In via preliminare: stante il pericolo che venga disposto il fermo amministrativo dei miei beni, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di cui in premessa, per i motivi innanzi indicati anche inaudita altera parte;
nel merito: dichiarare illegittima ed in ogni caso inefficace l'ingiunzione di pagamento protocollo n.20240566700000248 notificata in data 12/12/2024 dalla , non CP_2
avendo il , contrariamente a quanto ivi riportato, notificato alcuna Controparte_1
Ord.4645/2021/2021 del 13/07/21 in data 22.07.21;
pagina 2 di 7
v e
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s t
a sempre nel merito ma in via subordinata dichiarare illegittima ed in ogni caso inefficace l'ingiunzione di pagamento protocollo n.20240566700000248 notificata in data
12/12/2024 dalla , non dovendo al l'importo ingiunto di €. CP_2 Controparte_1
1.755,10 ma al più il minore importo di €.1.103,50 come statuito nell'ordinanza prefettizia, Fasc. n.4645/2021 del 09.07.21.
Con vittoria di spese, diritti e competenze di giudizio.
Di parte opposta CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
- dichiarare la propria incompetenza in favore della competenza del Giudice di Pace di
Fano;
- rigettare le domande attoree con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc”.
di parte opposta : -1) in via preliminare , accertare la inammissibilità della CP_2
opposizione ex art 615 1 comma c.p.c per tutti i motivi indicati nel paragrafo 1 della comparsa di risposta e comunque 2) sempre in via preliminare statuire altresì la incompetenza per materia , per territorio e per valore del Tribunale adito essendo competente il Giudice di Pace di Fano per i motivi argomentati nel paragrafo 2 ; 3) in via di denegato subordine rigettare anche nel merito la opposizione proposta e tutte le domande avanzate ex adverso anche in via subordinata poichè inammissibili, destituite di fondamento, dilatorie e pretestuose con conseguente condanna dell'opponente anche in via equitativa ex art 96 terzo comma c.p,c ; 4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze“
pagina 3 di 7 Motivi della decisione
Con citazione deduceva ex art. 615 cpc di avere ricevuto da Parte_1 CP_2
l'ingiunzione di pagamento di euro 1755,10, il 12.12.24, e che essa sarebbe
[...]
fondata su quattro contravvenzioni al codice della strada dell'anno 2021; nessuna notifica era stata fatta dal al medesimo dell'ordinanza 4645 del Controparte_1
13.7.21 citata nella cartella della;
il 19.4.21 gli era stato notificato dal CP_2 CP_1
a mezzo posta, solo il verbale 10038 elevato il 31.3.21 con cui si intimava il pagamento della sanzione di 534,00 euro;
aveva proposto ricorso al Prefetto ma poi veniva notificata il 22.7.21 l'ordinanza -ingiunzione 4645/2021 ridetta dal Prefetto e dichiarato inammissibile il ricorso;
veniva, con tale atto ,ingiunto il pagamento di 1103,50 euro per la sanzione;
veniva proposto ricorso in opposizione al Giudice di Pace avverso la dichiarazione di inammissibilità ma il Giudice di Pace con sentenza 126/21 dichiarava infondato il ricorso e nulla sulle spese statuiva. Unici atti notificati al erano il Pt_1
verbale 10038 e l'ordinanza ingiunzione notificata dalla e quindi CP_3
l'ingiunzione notificata dalla il 12.12.24 era illegittima. Doveva se del caso CP_2
corrispondere la minor somma di 1103,50 euro.
Si costituiva la contestando gli assunti attorei ed eccependo la CP_2
inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc non avendo addotto l'opponente fatti estintivi dell'obbligazione successivi alla formazione del titolo esecutivo;
eccepiva poi la incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace;
la causa andava infatti introdotta dinanzi al Giudice di Pace competente per materia e per territorio, ovvero di
Fano. Nel merito comunque era infondata in quanto l'opponente negava di avere ricevuto la notifica della ordinanza prefettizia il 22.7.21 da parte del ma CP_1
l'opposto depositava al contrario le ricevute che attestavano la avvenuta notifica da pagina 4 di 7 parte del .Chiedeva quindi il rigetto della opposizione e la condanna CP_1
dell'avversario ex art. 96 cpc.
In ordine al quantum intimato , l'importo maggiorato era dovuto in forza dell'art. 27 legge 689/1981 come sanzione aggiuntiva per il caso di ritardato pagamento della somma dovuta, pari al 10% semestrale. E quindi sull'importo di 1.086,00 euro di sanzione principale è stato applicato il 20 % annuo per tre anni dalla data di notifica dell'ordinanza prefettizia del 22.7.21.
Il si costituiva successivamente, in data 19.6.25 e parimenti Controparte_1
sosteneva l'incompetenza di questo Giudice, l'infondatezza e la correttezza dell'importo ingiunto.
Veniva dichiarata inammissibile l'istanza del ricorrente di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, per tardività nella notifica dell'istanza.
La causa veniva trattenuta in decisione il 17.9.25.
Va dichiarata l'incompetenza in favore del Giudice di Pace di Fano. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'opponente invocando l' art. 615 cpc -che peraltro non ha termini perentori per la sua proposizione- lamenta di non avere avuto la notifica dell'ordinanza -ingiunzione, relativa a una sanzione per violazione del Codice della Strada , da parte del CP_1
,e di avere ricevuto solo la notifica del verbale di contestazione 10038, il
[...]
19.4.21, la ordinanza ingiunzione prefettizia del 22.7.21 e la notifica del 12.12.24 dell'ingiunzione di pagamento da parte della . CP_2
Eccepiva quindi di non aver mai ricevuto la notifica del 13.7.21 dell'ordinanza- ingiunzione da parte del come invece indicato nella cartella della . CP_1 CP_2
pagina 5 di 7 Ora, ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 150/2011 l'opposizione da proporre entro 60 gg.
e l'opposizione ex art. 615 cpc , in ordine a sanzioni derivanti da violazione del codice della strada, vanno dirette al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la infrazione.
Il retro della ordinanza- ingiunzione oggi impugnata avvisa quali siano i rimedi avverso la stessa (opposizione, opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi).
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc si può invocare solo nel caso si contesti la legittimità dell'ordinanza -ingiunzione -della Sorit spa in questo caso- o si adducano fatti estintivi sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo. Ebbene nel caso in esame si contesta la legittimità dell'ordinanza- ingiunzione notificata il 12.12.24 dalla CP_2
e quindi la relativa opposizione è ammissibile ma andava proposta al giudice competente.
In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità( Ordinanza Cass. n. 14304 del 05/05/2022 e in termini anche
Cass. Ordinanza n. 40561 del 17/12/2021) .
Viene accolta dunque l'eccezione sollevata da , cui si è associato il CP_2 CP_1
La domanda di condanna ex art. 96 cpc verrà decisa dal giudice competente .
Parimenti la domanda di cancellazione ex art. 89 cpc (come interpretata da Cons. Stato
6326/2019) della parola “furbescamente” ,contenuta nella comparsa della e CP_2
nella terza memoria ex art. 171 ter cpc della stessa, verrà decisa dal giudice competente.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara la propria incompetenza per materia e territorio in favore del Giudice di Pace di
Fano;
Condanna a rimborsare alla parte e al Parte_1 CP_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano rispettivamente in € 1700,00, ivi CP_1
comprese quelle della fase di inibitoria, di cui euro 425 ,00 per la fase di studio, euro
425,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase di trattazione , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario e in euro 400,00 di cui euro 200,00 per la fase di studio e euro
200,00 per la fase introduttiva, oltre iva, Cap e rimb. sp. gen. da distrarsi in favore dell'avv. Serretti che si è dichiarato antistatario.
Cosi' deciso in data 29/09/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 7 di 7