Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3058 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Luca Della Peruta, ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Benevento alla via Avellino n. 18, giusta mandato in atti;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Bocchino ed elettivamente Controparte_1
domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via G. Piranesi n. 5, giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Salierno ed elettivamente Controparte_2
domiciliata unitamente alla stessa in San Giorgio del Sannio (BN) alla via G. Bocchini N.
21/E, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Aldo Corvino ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Napoli alla via Roberto Bracco n. 45, giusta procura in atti;
OPPOSTO-TERZO CP_4
in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Benevento alla via Foschini n.28, giusta procura in atti;
OPPOSTO-TERZO PIGNORATO
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_6
Antonella Senatore e dall'avv. Alessandra Silipo ed elettivamente domiciliata unitamente alle stesse in Salerno c/o Filiale , giusta procura in atti;
Controparte_7
OPPOSTO-TERZO CP_4
OGGETTO: opposizione di terzo all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la riassumeva il Parte_1 giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art 619 c.p.c. promosso da
[...]
avverso l'ordinanza assegnazione somme n. 3186/2023, emessa nell'ambito della CP_2
procedura esecutiva R.G.E. 1095/2022, con la quale il G.E., ritenendo l'opposizione assistita da idoneo fumus, aveva accolto l'istanza di sospensione avanzata dalla medesima CP_2
limitatamente alle somme dichiarate dovute dal terzo in favore del sig. CP_8 [...]
-debitore esecutato- ritenendo che la stessa avesse fornito prova Controparte_1
documentale della riconducibilità di dette somme come accantonate -pari ad euro 1239,70- ai suoi ratei pensionistici.
Allegava, a sostegno della domanda, l'infondatezza della opposizione attesa la mancata prova che le somme accantonate dalla fossero riconducibili ai ratei CP_8
pensionistici della , e che anche nel caso in cui quest'ultima fosse stata riconosciuta CP_2
quale cointestataria del conto corrente, comunque, alla ditta doveva Parte_1
essere attribuito il 50% del saldo attivo presente sullo stesso. Insisteva, pertanto, nel rigetto della proposta opposizione. Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano tempestivamente in giudizio e i quali, in via preliminare, eccepivano, Controparte_1 Controparte_2
l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace in quanto il valore della controversia era pari ad euro 1.239,70. Nel merito insistevano per il rigetto della domanda così come proposta da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza fissata per la comparizione, in data 20.12.2023 le parti si riportavano ai loro scritti difensivi e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati: e all'udienza del 07.05.2025 la causa era CP_8 CP_5 Controparte_6
assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, le parti opposte hanno eccepito l'incompetenza per valore del
Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Benevento in quanto la somma oggetto della sollevata contestazione ad opera del terzo ammonta ad euro 1.239,70. L'eccezione è fondata.
Ed invero ai sensi dell'art. 17 c.p.c. nelle opposizioni all'esecuzione proposte ai sensi dell'art. 619 c.p.c. da terzi che pretendono di avere la proprietà o altro diritto reale sulla cosa pignorata, il valore della lite è determinato dal valore dei beni controversi. Ove per valore dei beni controversi va inteso “l'equivalente monetario del diritto aggredito in via esecutiva”.
(cfr. Cass. Sez. III 7342/2025)
Rilevato che nel caso di specie il valore monetario del diritto aggredito è pari ad euro
1.239,70, di cui all'ordinanza di assegnazione somme opposta dell'11.05.2023, va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace di Benevento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale a conoscere e a decidere della presente opposizione in favore del Giudice di Pace di Benevento;
fissa termine di giorni novanta dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo innanzi al giudice competente;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di liquidate in euro 1.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1
spese generali in favore dell'avv. Luigi Bocchino quale difensore dichiaratosi antistatario;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di liquidate in euro 1.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese Controparte_2 generali in favore dell'avv. Elisa Salierno quale difensore dichiaratosi antistatario;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in Parte_1
CP_ favore dell' liquidate in € 852,00 oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali;
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore delle di € 852,00 oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali.; Controparte_6
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della di € 852,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. CP_8
così deciso in Benevento, il 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola