TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cori, Via Sante Laurenti, Parte_1
n. 8, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Fanfani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Olevano Romano, Viale Vittorio Controparte_1
Veneto, n. 32/A, presso lo studio dell'Avv. Stefano De Giusti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, ha chiesto la Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in data 21.07.2007, in Palestrina, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale
Comune (Atto n. 36, Parte II, Serie A, Anno 2007), da cui sono nati i figli (in Per_1 data 07.03.2009) e (in data 03.05.2012). Per_2
In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla 2
madre, il collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla madre della casa coniugale, la determinazione del regime di frequentazione con il padre, la previsione del contributo del padre al mantenimento dei figli minori per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
Con memoria difensiva depositata in data 20.02.2025, si è costituito in giudizio
[...]
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma CP_1 chiedendo la previsione di affidamento condiviso dei figli, collocamento prevalente presso la madre in immobile diverso dalla casa coniugale, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 200,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
All'udienza del 24.03.2025, non essendo comparso personalmente il resistente, è stata sentita la ricorrente, è stata espletata l'audizione dei figli minori, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Infatti, risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione del
13.07.2020.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Pertanto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Affidamento, collocamento e frequentazione dei figli
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e segg. c.c. prevedendosi la regola generale dell'affidamento ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Nel caso in esame sono emerse ragioni che rendono necessario derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, alla luce della condotta di disinteresse tenuto dal padre 3
nei confronti dei figli minori, tale da determinare una grave e prolungata interruzione dei rapporti con gli stessi e porre la madre nella difficoltà di assumere decisioni rilevanti nell'interesse dei figli.
A tal fine, le deduzioni della ricorrente hanno trovato integrale riscontro nelle dichiarazioni rese dai figli minori in sede di audizione, che hanno tenuto un comportamento non verbale di spontaneità nella narrazione esposta e fermezza nella volontà manifestata.
In particolare, il figlio ha evidenziato che “non vedo mio padre ormai da Per_1 quando facevo la seconda media, sono ormai quattro anni. Mio padre non si è fatto sentire per circa due anni e mezzo, dopo si è rifatto sentire, qualche giorno mi chiama al telefono in modo ossessivo, poi ci sono dei mesi in cui non chiama mai. Quando gli rispondo, mi dice sempre le stesse cose, ma lui non si ricorda nemmeno che classe faccio.
Anche in passato, quando lo vedevo, mio padre ci lasciava a casa dei vicini, all'inizio nemmeno li conoscevo.
Non mi sento di rivedere mio padre, questo per come si è comportato, perché è sparito per così tanto tempo”. Inoltre, la figlia ha dichiarato che “papà non lo vedo da quasi tre anni, ormai è Per_2 passato tanto tempo. Non ci siamo più visti perché lui non mi chiamava più, non lo abbiamo sentito per molto tempo.
Con mio padre non abbiamo mai avuto un vero rapporto tra padre e figlia, non mi sento di volerlo vedere.
Ci sono dei giorni in cui mio padre mi chiama in modo assillante, poi ci sono dei lunghi periodi di interi mesi in cui non ci chiama mai. Quando rispondo, mi dice sempre le stesse cose, lui pensa che io vada ancora alle scuole elementari, le chiamate durano davvero pochissimo”.
La fermezza nelle dichiarazioni rese dai due figli minori, il carattere convergente dei fatti rappresentati e l'assenza di ogni indice di alterazione rendono la narrazione indicata altamente credibile ed espressiva della condotta di grave e protratta assenza del padre dalla vita dei medesimi.
Diversamente, entrambi i figli minori hanno dato conto dell'importante e profondo legame che li unisce alla madre, vista come unica figura genitoriale di riferimento, in quanto presente nella quotidianità dei medesimi e idonea a costituire punto di riferimento costante.
Rispetto a quanto indicato, va aggiunto che le circostanze dedotte dallo stesso resistente, in ordine alla propria patologia di disturbo schizzoaffettivo cronico, con necessità di intervento di specialisti, ricoveri plurimi e prolungati, anche in regime di trattamento sanitario obbligatorio, inducono ad ulteriore prudenza e disvelano ulteriori elementi critici nell'analisi della capacità genitoriale del padre. 4
Alla luce delle circostanze esaminate, emerge dunque la grave e perdurante situazione di assenza del padre dalla vita dei figli, situazione che, unitamente alle problematiche psicologiche e comportamentali dello stesso, denota criticità nella capacità genitoriale del padre, oltre ad evidenziare l'incapacità del medesimo di assumere decisioni equilibrate nell'interesse dei minori, rispetto alla cui quotidianità ed esigenze il padre è rimasto estraneo.
Pertanto, quanto indicato rende necessario disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per i medesimi, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale.
Inoltre, deve essere previsto il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, che costituisce la figura genitoriale di riferimento per gli stessi e con cui i medesimi hanno mantenuto il proprio ambiente domestico e famigliare, nella casa coniugale di
Palestrina, Via Latina, n. 20.
In applicazione del criterio legale, deve essere disposta l'assegnazione in favore della madre dell'indicata casa coniugale.
Con riguardo alla determinazione delle modalità di frequentazione dei figli minori con il padre, occorre operare un delicato bilanciamento tra la necessità di garantire la possibilità di recupero del rapporto degli stessi con la figura paterna e l'esigenza che tale recupero avvenga con modalità non traumatiche e con la dovuta vigilanza, a fronte della radicale interruzione dei rapporti per un periodo prolungato.
Dunque, deve prevedersi che, nell'ipotesi in cui il padre mostrasse la fattiva volontà di incontrare i figli minori, la frequentazione degli stessi con il padre avvenga per un pomeriggio settimanale, con la necessaria presenza della madre o di persona di sua fiducia, ferma la valorizzazione delle esigenze e della volontà manifestata dai figli minori.
3. Contributo al mantenimento dei figli
Sul piano economico, la ricorrente ha dichiarato di essere attualmente disoccupata e di percepire l'assegno di inclusione per l'importo mensile di circa Euro 600,00 e l'assegno unico erogato in favore dei figli per l'importo mensile di circa Euro 460,00.
Quanto dichiarato dalla ricorrente ha trovato conferma nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata dalla parte, nella documentazione fiscale allegata e negli estratti conto depositati.
Nondimeno, occorre altresì tenere conto della capacità lavorativa della ricorrente, che ha dichiarato di aver conseguito attestato di grafico pubblicitario e di star frequentando corso per operatore amministrativo segretariale, con conseguenti attitudini impiegabili nel mercato lavorativo. 5
In relazione alla situazione del padre, lo stesso ha depositato dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2022, con redditi annui per l'importo di Euro 14.941,00 e imponibile per cedolare secca per l'importo di Euro 1.200,00.
Inoltre, il resistente ha depositato busta paga relativa al mese di dicembre dell'anno
2023, indicante lo svolgimento dell'attività di operatore per servizi ambientali, con stipendio base dell'importo di Euro 1.586,21.
Va aggiunto che il padre ha omesso di depositare la richiesta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, scegliendo dunque di mantenere la propria attuale situazione reddituale in una situazione di voluta oscurità, da ciò desumendosi argomento di prova in ordine all'esistenza di redditi percepiti superiori a quelli dichiarati.
Ulteriormente, deve tenersi conto dell'assegnazione alla madre della casa coniugale, in comproprietà tra le parti, provvedimento dotato di notevole rilevanza sul piano economico, per i vantaggi che ne conseguono in favore della parte assegnataria e per le spese correlate alle esigenze abitative della controparte.
Inoltre, deve essere tenuto conto delle esigenze economiche correlate con l'età dei figli minori, nonché del maggior tempo trascorso con la madre, con i maggiori oneri di cura e di assistenza connessi.
Alla luce delle circostanze indicate, risulta equo determinare il contributo del padre al mantenimento dei figli nell'importo complessivo di Euro 350,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda.
In relazione alle capacità reddituali di entrambi i genitori, appare congruo prevedere che gli stessi concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, ciascuno per la quota della metà.
La decisione in merito a tali spese straordinarie deve ritenersi demandata alla madre affidataria, ferma la ripartizione delle stesse in pari quote tra i genitori.
4. Spese di giudizio
Sussistono motivi di equità, attesa la natura del procedimento e l'esito dello stesso, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 6
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e presso il Comune di Palestrina, alla data del
[...] Controparte_1
21.07.2007;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palestrina di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 36, Parte II, Serie A, Anno 2007);
- Affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, attribuendo Per_1 Per_2 alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per i medesimi, concernenti l'istruzione, l'educazione, la vaccinazione, la salute, la scelta della residenza abituale;
- Dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, nell'abitazione coniugale di Palestrina, Via Latina, n. 20;
- Dispone l'assegnazione dell'indicata abitazione coniugale in favore della ricorrente;
- Determina il regime di frequentazione del padre con i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Determina il contributo del padre al mantenimento dei figli nell'importo mensile complessivo di Euro 350,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda;
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per i figli, secondo quanto indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 4238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cori, Via Sante Laurenti, Parte_1
n. 8, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Fanfani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Olevano Romano, Viale Vittorio Controparte_1
Veneto, n. 32/A, presso lo studio dell'Avv. Stefano De Giusti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, ha chiesto la Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in data 21.07.2007, in Palestrina, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale
Comune (Atto n. 36, Parte II, Serie A, Anno 2007), da cui sono nati i figli (in Per_1 data 07.03.2009) e (in data 03.05.2012). Per_2
In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla 2
madre, il collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla madre della casa coniugale, la determinazione del regime di frequentazione con il padre, la previsione del contributo del padre al mantenimento dei figli minori per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
Con memoria difensiva depositata in data 20.02.2025, si è costituito in giudizio
[...]
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma CP_1 chiedendo la previsione di affidamento condiviso dei figli, collocamento prevalente presso la madre in immobile diverso dalla casa coniugale, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 200,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
All'udienza del 24.03.2025, non essendo comparso personalmente il resistente, è stata sentita la ricorrente, è stata espletata l'audizione dei figli minori, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Infatti, risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione del
13.07.2020.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Pertanto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Affidamento, collocamento e frequentazione dei figli
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e segg. c.c. prevedendosi la regola generale dell'affidamento ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Nel caso in esame sono emerse ragioni che rendono necessario derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, alla luce della condotta di disinteresse tenuto dal padre 3
nei confronti dei figli minori, tale da determinare una grave e prolungata interruzione dei rapporti con gli stessi e porre la madre nella difficoltà di assumere decisioni rilevanti nell'interesse dei figli.
A tal fine, le deduzioni della ricorrente hanno trovato integrale riscontro nelle dichiarazioni rese dai figli minori in sede di audizione, che hanno tenuto un comportamento non verbale di spontaneità nella narrazione esposta e fermezza nella volontà manifestata.
In particolare, il figlio ha evidenziato che “non vedo mio padre ormai da Per_1 quando facevo la seconda media, sono ormai quattro anni. Mio padre non si è fatto sentire per circa due anni e mezzo, dopo si è rifatto sentire, qualche giorno mi chiama al telefono in modo ossessivo, poi ci sono dei mesi in cui non chiama mai. Quando gli rispondo, mi dice sempre le stesse cose, ma lui non si ricorda nemmeno che classe faccio.
Anche in passato, quando lo vedevo, mio padre ci lasciava a casa dei vicini, all'inizio nemmeno li conoscevo.
Non mi sento di rivedere mio padre, questo per come si è comportato, perché è sparito per così tanto tempo”. Inoltre, la figlia ha dichiarato che “papà non lo vedo da quasi tre anni, ormai è Per_2 passato tanto tempo. Non ci siamo più visti perché lui non mi chiamava più, non lo abbiamo sentito per molto tempo.
Con mio padre non abbiamo mai avuto un vero rapporto tra padre e figlia, non mi sento di volerlo vedere.
Ci sono dei giorni in cui mio padre mi chiama in modo assillante, poi ci sono dei lunghi periodi di interi mesi in cui non ci chiama mai. Quando rispondo, mi dice sempre le stesse cose, lui pensa che io vada ancora alle scuole elementari, le chiamate durano davvero pochissimo”.
La fermezza nelle dichiarazioni rese dai due figli minori, il carattere convergente dei fatti rappresentati e l'assenza di ogni indice di alterazione rendono la narrazione indicata altamente credibile ed espressiva della condotta di grave e protratta assenza del padre dalla vita dei medesimi.
Diversamente, entrambi i figli minori hanno dato conto dell'importante e profondo legame che li unisce alla madre, vista come unica figura genitoriale di riferimento, in quanto presente nella quotidianità dei medesimi e idonea a costituire punto di riferimento costante.
Rispetto a quanto indicato, va aggiunto che le circostanze dedotte dallo stesso resistente, in ordine alla propria patologia di disturbo schizzoaffettivo cronico, con necessità di intervento di specialisti, ricoveri plurimi e prolungati, anche in regime di trattamento sanitario obbligatorio, inducono ad ulteriore prudenza e disvelano ulteriori elementi critici nell'analisi della capacità genitoriale del padre. 4
Alla luce delle circostanze esaminate, emerge dunque la grave e perdurante situazione di assenza del padre dalla vita dei figli, situazione che, unitamente alle problematiche psicologiche e comportamentali dello stesso, denota criticità nella capacità genitoriale del padre, oltre ad evidenziare l'incapacità del medesimo di assumere decisioni equilibrate nell'interesse dei minori, rispetto alla cui quotidianità ed esigenze il padre è rimasto estraneo.
Pertanto, quanto indicato rende necessario disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per i medesimi, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale.
Inoltre, deve essere previsto il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, che costituisce la figura genitoriale di riferimento per gli stessi e con cui i medesimi hanno mantenuto il proprio ambiente domestico e famigliare, nella casa coniugale di
Palestrina, Via Latina, n. 20.
In applicazione del criterio legale, deve essere disposta l'assegnazione in favore della madre dell'indicata casa coniugale.
Con riguardo alla determinazione delle modalità di frequentazione dei figli minori con il padre, occorre operare un delicato bilanciamento tra la necessità di garantire la possibilità di recupero del rapporto degli stessi con la figura paterna e l'esigenza che tale recupero avvenga con modalità non traumatiche e con la dovuta vigilanza, a fronte della radicale interruzione dei rapporti per un periodo prolungato.
Dunque, deve prevedersi che, nell'ipotesi in cui il padre mostrasse la fattiva volontà di incontrare i figli minori, la frequentazione degli stessi con il padre avvenga per un pomeriggio settimanale, con la necessaria presenza della madre o di persona di sua fiducia, ferma la valorizzazione delle esigenze e della volontà manifestata dai figli minori.
3. Contributo al mantenimento dei figli
Sul piano economico, la ricorrente ha dichiarato di essere attualmente disoccupata e di percepire l'assegno di inclusione per l'importo mensile di circa Euro 600,00 e l'assegno unico erogato in favore dei figli per l'importo mensile di circa Euro 460,00.
Quanto dichiarato dalla ricorrente ha trovato conferma nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata dalla parte, nella documentazione fiscale allegata e negli estratti conto depositati.
Nondimeno, occorre altresì tenere conto della capacità lavorativa della ricorrente, che ha dichiarato di aver conseguito attestato di grafico pubblicitario e di star frequentando corso per operatore amministrativo segretariale, con conseguenti attitudini impiegabili nel mercato lavorativo. 5
In relazione alla situazione del padre, lo stesso ha depositato dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2022, con redditi annui per l'importo di Euro 14.941,00 e imponibile per cedolare secca per l'importo di Euro 1.200,00.
Inoltre, il resistente ha depositato busta paga relativa al mese di dicembre dell'anno
2023, indicante lo svolgimento dell'attività di operatore per servizi ambientali, con stipendio base dell'importo di Euro 1.586,21.
Va aggiunto che il padre ha omesso di depositare la richiesta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, scegliendo dunque di mantenere la propria attuale situazione reddituale in una situazione di voluta oscurità, da ciò desumendosi argomento di prova in ordine all'esistenza di redditi percepiti superiori a quelli dichiarati.
Ulteriormente, deve tenersi conto dell'assegnazione alla madre della casa coniugale, in comproprietà tra le parti, provvedimento dotato di notevole rilevanza sul piano economico, per i vantaggi che ne conseguono in favore della parte assegnataria e per le spese correlate alle esigenze abitative della controparte.
Inoltre, deve essere tenuto conto delle esigenze economiche correlate con l'età dei figli minori, nonché del maggior tempo trascorso con la madre, con i maggiori oneri di cura e di assistenza connessi.
Alla luce delle circostanze indicate, risulta equo determinare il contributo del padre al mantenimento dei figli nell'importo complessivo di Euro 350,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda.
In relazione alle capacità reddituali di entrambi i genitori, appare congruo prevedere che gli stessi concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, ciascuno per la quota della metà.
La decisione in merito a tali spese straordinarie deve ritenersi demandata alla madre affidataria, ferma la ripartizione delle stesse in pari quote tra i genitori.
4. Spese di giudizio
Sussistono motivi di equità, attesa la natura del procedimento e l'esito dello stesso, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 6
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e presso il Comune di Palestrina, alla data del
[...] Controparte_1
21.07.2007;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palestrina di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 36, Parte II, Serie A, Anno 2007);
- Affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, attribuendo Per_1 Per_2 alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per i medesimi, concernenti l'istruzione, l'educazione, la vaccinazione, la salute, la scelta della residenza abituale;
- Dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, nell'abitazione coniugale di Palestrina, Via Latina, n. 20;
- Dispone l'assegnazione dell'indicata abitazione coniugale in favore della ricorrente;
- Determina il regime di frequentazione del padre con i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Determina il contributo del padre al mantenimento dei figli nell'importo mensile complessivo di Euro 350,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda;
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per i figli, secondo quanto indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai