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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 4110/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. COLOMBI ANNA Parte_1 C.F._1
e
AL RP (C.F. ), con l'Avv. MINEO PLACIDO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra AL LL (C.F.
) nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._2 Parte_1
) nata a [...] il [...], contratto in Palermo il 30.11.1989, atto C.F._1
trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 609 parte II serie A anno 1989;
2. Il sig. AL LL verserà alla sig.ra un assegno divorzile pari ad Euro Parte_1
300,00 (trecentoeuro/00) mensili, con rivalutazione ISTAT come per legge;
3. I coniugi convengono che le spese legali del presente giudizio siano tra le stesse compensate e senza vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.
1 4. La Parti, infine, dichiarano di rinunciare ai termini per un eventuale appello della sentenza divorzile.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo in data 30.11.1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 609, parte II, serie A, anno 1989.
Dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
La separazione è avvenuta con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Travagliato (BS) in data 25.10.2021 con atto iscritto al n. 61, parte II serie C, anno 2021, e confermata in data 29.11.2021 con atto iscritto al n. 72, parte II serie C, anno 2021.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 4110/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. COLOMBI ANNA Parte_1 C.F._1
e
AL RP (C.F. ), con l'Avv. MINEO PLACIDO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra AL LL (C.F.
) nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._2 Parte_1
) nata a [...] il [...], contratto in Palermo il 30.11.1989, atto C.F._1
trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 609 parte II serie A anno 1989;
2. Il sig. AL LL verserà alla sig.ra un assegno divorzile pari ad Euro Parte_1
300,00 (trecentoeuro/00) mensili, con rivalutazione ISTAT come per legge;
3. I coniugi convengono che le spese legali del presente giudizio siano tra le stesse compensate e senza vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.
1 4. La Parti, infine, dichiarano di rinunciare ai termini per un eventuale appello della sentenza divorzile.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo in data 30.11.1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 609, parte II, serie A, anno 1989.
Dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
La separazione è avvenuta con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Travagliato (BS) in data 25.10.2021 con atto iscritto al n. 61, parte II serie C, anno 2021, e confermata in data 29.11.2021 con atto iscritto al n. 72, parte II serie C, anno 2021.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2