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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3349/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 28/01/2022, discussa nella Camera di Consiglio del 09/04/2025, da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. Clementi Sandro presso il cui studio sito in Milano, Via Cadore 15, è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Schiavone TT e dall'avv. Begani Ginevra presso il cui studio in Viale Monte Nero
4, Milano, è elettivamente domiciliato,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08/02/2022
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) Pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1
, con addebito di colpa a carico di quest'ultimo, ordinando le conseguenti annotazioni di Legge. CP_1
2) Disporre a favore della ricorrente Sig.ra e a carico del marito Sig. , un Parte_1 CP_1 assegno mensile di mantenimento pari ad € 2.500,00 da rivalutarsi annualmente.
3) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre al 15% spese forfettarie e imposte di Legge.
In via istruttoria:
1) Ordinare al resistente la produzione dei movimenti finanziari e dell'estratto conto attuale del piano di accumulo del Fondo Anima sottoscritto il 4.02.2020 ed alimentato dal c/c n. (2)80053 BPM intestato al Sig.
. CP_1
2) Ordinare al resistente la produzione del rogito del box di e di quelli degli altri immobili di Parte_2 proprietà compravenduti nel periodo 2019-2021.
3) Ordinare al resistente la produzione dei movimenti e la certificazione dell'estinzione del finanziamento n. Part 4923986 e i movimenti del finanziamento N. 4859014.
4) Ordinare al resistente la produzione del bilancio della Società e/o la Parte_4 documentazione attestante il patrimonio mobiliare ed immobiliare della stessa.
5) Disporre, anche a mezzo della Polizia Tributaria, indagini volte ad accertare la reale consistenza del patromonio e dei redditi nonché del tenore di vita del resistente.
6) Disporre CTU volta ad accertare la reale consistenza patrimoniale e finanziaria del resistente negli anni dal
2019 al 2023.
7) Ammettere prova per testimoni indicandosi sin d'ora i testimoni nelle persone dei Sig.ri Testimone_1
e e sulle circostanze Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Controparte_2 articolate nel ricorso e nelle memeorie ex art. 183 co. VI cpc.
8) A prova contraria dei capitoli proposti dal convenuto nella propria Memoria ex art. 183 co. VI n. 2 cpc sub
4.1 b), m) ed o), disporre prova per interpello del Sig. nonchè prova per testimoni dei Sig.ri CP_1
e acquisire i documenti citati sub all.ti 1,2,3,4 e 5 della Memoria Testimone_3 Testimone_4
15.05.2023 ex art. 183 co. VI n. 3 cpc della Ricorrente.”
pagina 2 di 11 Per : CP_1
“A) NEL MERITO:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito formulata dalla NOa nei confronti del NO in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
Pt_1 CP_1
2) accertare e dichiarare che non sussistono le condizioni in fatto e in diritto perché il marito sia tenuto a corrispondere un assegno a titolo di concorso di mantenimento della moglie;
3) per l'effetto, rigettare la richiesta formulata dalla NOa in ordine all'assegno di mantenimento Pt_1 pari ad Euro 2.500,00, o pari a qualsiasi altro importo, siccome infondata in fatto ed in diritto.
B) IN VIA ISTRUTTORIA:
I- Il NO chiede che l'Ill.mo Giudice voglia ammettere il resistente a provare per interpello della CP_1 NOa e per testi come siano vere le seguenti circostanze: Pt_1
a) vero che la NOa dal 20 settembre 2012 al 31 maggio 2021 ha lavorato come consulente di viaggio Pt_1
-Freelance- in qualità di accompagnatrice turistica per gruppi di viaggio con Boscolo Viaggi e con altri tour operators;
b) vero che, nel corso della vita matrimoniale, il NO incoraggiava la NOa a dedicare più CP_1 Pt_1 tempo al proprio lavoro, accettando gli incarichi che riceveva nel ruolo di accompagnatrice anche per trasferte brevi verso mete vicine a Milano;
c) vero che la NOa è laureata in Scienze Politiche;
Pt_1
d) vero che la NOa ha acquisito ed è tutt'ora munita di patentino turistico;
Pt_1
e) vero che, nel corso della vita matrimoniale, la collaboratrice domestica AU per due volte alla settimana per complessive quattro ore si occupava della pulizia della casa coniugale, sita in San ON MI, via
Ripalta 6/B;
f) vero che, nel corso della vita matrimoniale, il NO per i suoi impegni lavorativi, dal lunedì al CP_1 venerdì, usciva di casa tutte le mattine alle ore 07:30 e rientrava la sera alle ore 19:00/20:00;
g) vero che, durante il matrimonio, il NO , in settimana, pranzava regolarmente fuori casa in CP_1 compagnia di clienti e/o colleghi;
h) vero che, durante il matrimonio, il NO si occupava della spesa, della manutenzione dell'auto, CP_1 della consegna e del ritiro presso la tintoria dei completi e delle camicie da stirare;
i) vero che la NOa ha sempre pagato e paga le rate del finanziamento della macchina di Testimone_3 sua proprietà;
l) vero che, durante il matrimonio, la NOa accettava le proposte di lavoro solo in base al proprio Pt_1 desiderio di visitare le località di suo interesse, non in base all'ammontare della retribuzione che ne avrebbe ricavato, e non teneva in considerazione la volontà e la possibilità del marito di accompagnarla;
pagina 3 di 11 m) vero che, durante il matrimonio, la NOa rifiutava di farsi accompagnare dal marito durante le Pt_1 trasferte, adducendo quale giustificazione la necessità di non lasciare solo a casa il gatto;
n) vero che dal 2015 in poi la NOa non dormiva più con il NO , poiché o si coricava quando il marito si Pt_1 CP_1 svegliava per andare a lavorare, o dormiva sul divano;
0) vero che il NO e la NOa si sono conosciuti nel settembre del 2019. CP_1 Tes_3
Si indicano quali testimoni: 1) residente in [...]; 2) Testimone_3
residente in [...]. Testimone_4
II- Il resistente chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. alla ricorrente di esibire Part Part gli estratti aggiornati dei conti correnti accesi presso c/c 1340 dal 01/01/2022 al 31/04/2023 e c/c
2626 dal 01/01/2022 al 31/04/2023.
C) IN OGNI CASO: condannare la NOa alla refusione delle spese di causa, oltre accessori Parte_1 come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in San Parte_1 CP_1
ON MI il 20/09/2012, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San ON
MI all'anno 2012, parte 1, n. 39.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 28.01.2022 la ricorrente, allegando l'infedeltà coniugale del marito, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione con addebito e di disporre a carico dell'ex marito un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di euro 2.500,00.
In data 3 maggio 2022 si costituiva in giudizio il convenuto il quale, contestando integralmente la ricostruzione di controparte, aderiva alla domanda di separazione dei coniugi, chiedendo invece il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente, sia in punto addebito che quanto all'assegno di mantenimento dalla stessa richiesto per sè.
All'udienza del 9/05/2022 l'allora Presidente f.f. procedente, sentiti i coniugi e tentata inutilmente la conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si riservava di provvedere sulle restanti domande;
pagina 4 di 11 Con provvedimento del 12.05.2022, il Presidente f.f. non accoglieva, provvisoriamente, la domanda della ricorrente di un contributo economico per sé e fissava udienza di prima comparizione e trattazione.
All'udienza del 26.01.2023 il Giudice Istruttore, su domanda delle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 10.05.2024 il G.I. nelle more subentrato nella titolarità del procedimento, rigettava le domande istruttorie delle parti, assegnava termine per il deposito di documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.11.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.I., su domanda delle parti, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo la causa in decisione alla scadenza.
Depositati gli atti conclusivi del processo, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire a una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Devono essere infatti integralmente confermate le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del 10/05/2024, con cui sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti al fine della decisione, tenuto conto della documentazione acquisita in atti ed essendo meramente esplorative le ulteriori indagini reiterate dalla ricorrente sulla situazione economico- patrimoniale del resistente.
Sulla domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze esposte dalle parti negli atti introduttivi, la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente e la separazione di fatto tra i coniugi intervenuta già dal giugno 2021 sono invero elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
pagina 5 di 11 Sulla domanda di addebito della separazione
La domanda della ricorrente di addebito della separazione a carico del marito è fondata e dev'essere, pertanto, accolta.
Si premette, in diritto, che ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.p. la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, abbia causato il fallimento della convivenza coniugale, gravando sulla parte che avanza la domanda di addebito l'onere della prova della condotta del coniuge in violazione dei doveri coniugali, nonché del nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato, a sostegno della propria richiesta di addebito della separazione al marito, di aver appreso nell'ottobre 2020 della relazione extraconiugale intrattenuta dal
SI , che peraltro – approfittando della delega bancaria rilasciata dalla moglie – le aveva CP_1 altresì sottratto importanti somme di denaro.
Tale ricostruzione risulta confermata all'esito dell'attività istruttoria svolta: in particolare, risulta che in data 21 ottobre 2020 la ricorrente scopriva la relazione extraconiugale intrattenuta con una sua dipendente, dopo aver trovato sul computer in uso a entrambi i coniugi una chat Whatsapp tra il marito e l'amante, in cui lo stesso le aveva inoltrato un messaggio del seguente tenore “buongiorno amore – ti amo” (cfr. all. 4). Dopo un confronto con il marito, quest'ultimo le aveva espresso la propria intenzione di interrompere la relazione con l'amante e in data 24/10/2020 informava la moglie delle dimissioni presentate dalla dall'attività del . Tes_3 CP_1
Peraltro, sempre secondo le allegazioni della ricorrente, il marito aveva corrisposto all'amante diverse somme di denaro prelevate dal conto corrente della moglie, nonché intestato alla stessa una polizza assicurativa, oltre ad averle dato la disponibilità di due carte di credito;
il sig. aveva, CP_1 inoltre, prelevato dal conto corrente della moglie le somme necessarie ad acquistare le proprie quote della società IL S.r.l., per un importo complessivo di 90.000 €.
Ciononostante, i coniugi in un primo momento tentavano di recuperare il loro rapporto: in tale circostanza, il resistente riconosceva in data 7/11/2020 il debito “stimato tra euro 45.000,00 ed euro
65.000,00” nei confronti della moglie (all. 5) – credito che di seguito è stato compiutamente accertato limitatamente all'importo di € 45.000 all'esito del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal marito n. 44692/2021 R.G.: cfr. sentenza sub all. 2 alla comparsa conclusionale della ricorrente).
Inoltre dalla querela sporta in data 18/11/2020 dal resistente avverso la sig.ra dal Tes_3 resistente, lo stesso dichiara che la loro relazione era già in corso dal 2019 (cfr. all. 7); detta querela pagina 6 di 11 veniva poi rimessa nel febbraio 2021 nell'ambito di complessivi accordi raggiunti dalle parti, anche in relazione al preesistente rapporto di lavoro (cfr. doc. 5 di parte resistente).
Tuttavia, ancora a giugno 2021 la ricorrente scopriva che il marito continuava a sentire l'amante e si avvedeva di ulteriori prelievi effettuati dal marito sul proprio conto corrente – anch'essi allegati nell'ambito del procedimento monitorio: a quel punto gli comunicava di voler interrompere la loro relazione e gli chiedeva di lasciare la casa coniugale, cessando da allora la convivenza con il marito.
Risulta altresì che nel novembre 2022 il NO ha costituito la società CP_1 Parte_4
, di cui la è socia accomandataria (cfr. all. 2 del 24/03/2023); sono stati altresì
[...] Tes_3 documentati i bonifici effettuati dal resistente alla quantomeno sino al 2023 (cfr. estratti Tes_3 conto Banca di Asti).
Orbene, tutto ciò premesso in fatto, il resistente non ha contestato l'esistenza della propria relazione con la opponendo invece che la relazione matrimoniale con la ricorrente fosse in Tes_3 crisi già dal 2015; allegazioni che tuttavia non hanno trovato riscontro probatorio, considerato che il sig. si è limitato ad allegare di non dormire più con la moglie già da diversi anni prima CP_1 dell'interruzione della convivenza, circostanza che la ricorrente ha tuttavia contestato e ricondotto a diverse esigenze familiari.
In conclusione, alla luce di quanto precede, vi è piena prova che la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito e le ulteriori condotte del marito - quali in particolare i ripetuti prelievi di somme di denaro effettuati dal conto corrente della moglie, da ritenersi accertati quanto meno nell'importo poi riconosciutole in sede monitoria - siano state determinanti rispetto alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi, e di gravità tale da determinare l'irreversibilità della crisi coniugale, che – nonostante il successivo tentativo delle parti – non è stato possibile recuperare.
La domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito deve quindi trovare accoglimento.
Sulle questioni economiche
All'esito dell'attività istruttoria, ritiene il Collegio debba esser previsto un assegno di mantenimento in favore della moglie - pari ad € 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale dei coniugi, deve rilevarsi innanzitutto che la NOa ha continuato a lavorare come consulente di viaggio e accompagnatrice turistica a Pt_1 partita IVA, con redditi netti annui rimasti particolarmente esigui – nello specifico pari a euro 7.930,00 pagina 7 di 11 nell'anno di imposta 2018 e ad euro 2.483,00 nell'anno di imposta 2019; detti redditi - ulteriormente ridottisi negli anni della pandemia (per euro 744,00 nell'anno di imposta 2020, euro 282,00 nell'anno di imposta 2021 ed euro 2.363,00 nell'anno di imposta 2022) - si attestavano sui 8.190,00 € nell'anno di imposta 2023, risultando del tutto insufficienti a far fronte alle proprie esigenze di vita.
La ricorrente risultava altresì titolare al 99% della Immobiliare di famiglia Brava Srl., che ha ad oggetto la gestione di beni immobili e in particolare di un'abitazione e di un locale commerciale sito in
San ON MI (MI) (cfr. doc. 34 di parte resistente); invero in data 14/11/2023 addiveniva a cedere le quote di detta società a fronte di un corrispettivo di 10.098,00 euro alla compagna del fratello
(cfr. atto notarile di cessione ed estratto conto al 31/12/2023): la parte ha allegato che dette quote le erano state invero trasferite dal fratello, a fronte degli importanti prestiti che lo stesso aveva ricevuto dalla madre – poi definitivamente restituiti nell'agosto 2023 (cfr. all. 1 memoria di replica).
La sig.ra è altresì proprietaria esclusiva dell'immobile di San ON MI (MI), ove Pt_1 vive e per 1/6 di quello sito in Corridonia (MC) e di due box (cfr. visure in atti).
Quanto al rilevante patrimonio mobiliare di cui la ricorrente era ancora titolare all'uscita dalla casa familiare del marito, la stessa non ha fornito prova dell'origine, allegando unicamente che si trattava di lasciti ereditari. Ad ogni modo risulta provato che i risparmi di cui era ancora titolare a dicembre 2021
(per complessivi euro 69.000,00 circa) è stato progressivamente eroso, fino a risultare a dicembre 2023 pari a soli euro 6.000,00, come risulta dagli estratti c/c Banco BPM depositati in atti. Deve altresì sul punto rilevarsi che all'udienza del 04/09/2023 la ricorrente aveva dichiarato di godere ancora di risparmi per euro 100.000,00 circa, a fronte dell'avvenuta restituzione di euro 51.352,70 da parte del resistente all'esito del procedimento di esecuzione n. 44692/2021 R.G, definito con sentenza del
10/06/2024.
Quanto al resistente, il sig. dal 2012 ha continuato a lavorare come agente di commercio CP_1 per la AT SO (all. 2), con redditi dichiarati che risultano complessivamente in crescita nel quinquennio in esame (pari ad euro 48.232,00 nell'anno di imposta 2018, corrispondenti a euro
2.230,00 circa netti mensili su 12 mensilità; ad euro 57.777,00 nell'anno di imposta 2019, pari ad euro
2.650,00 netti mensili;
ad euro 41.051,00 nell'anno di imposta 2020, pari a 1.763,00 euro netti mensili circa sempre su 12 mensilità; ad euro 56.805,00 nell'anno di imposta 2021, pari ad un reddito mensile di euro 3.072,00, e ad € 61.878,00 nell'anno di imposta 2022, pari a un reddito mensile di euro 3.444,00 netti su 12 mensilità, cfr. PF 2019/2023); sino al 2021 risultano, altresì, redditi da locazione, sia pur per importi minimi (euro 5.600,00 al netto della cedolare secca).
pagina 8 di 11 Si rileva, inoltre, che a far data dal luglio 2020 il resistente avviava una prospera attività di impresa, divenendo socio al 15% di IL Srl, operante sempre nel commercio di latticini (cfr. doc.
14); nonchè dal novembre 2022 socio accomandatario della già citata M&V di RA TT
(impresa che risulta allo stato inattiva); quindi da febbraio 2024 presidente del Consiglio di amministrazione di e dall'ottobre 2024 anche socio al 45% e Parte_5 amministratore unico di Gestioni Logistiche Avanzate S.r.l., nonché socio unico di ALLSERVICES
S.r.l. (cfr. docc. 9, 10, 13 allegati all'ultima disclosure).
Nell'anno di imposta 2023 il convenuto risulta aver dichiarato redditi di impresa per euro
184.171,00, oltre ad euro 6.000,00 circa da lavoro dipendente (pari ad un'entrata mensile di euro
9.680,00 netti, calcolato su 12 mensilità, cfr. PF 2021), importi pari a oltre il doppio dei redditi degli anni precedenti.
Quanto alla situazione patrimoniale del resistente, lo stesso non è titolare di importanti risparmi
(cfr. estratti conto presenti in atti, pur non risultando tale documentazione completa di tutti i movimenti bancari effettuati dal resistente), ed è proprietario esclusivo di un immobile e un box in Pantigliate
(MI), ove attualmente vive, immobile gravato da un mutuo con scadenza nel marzo 2026, con due rate mensili di euro 750,00 ed euro 280,00 (cfr. docc. allegati alla disclosure); il resistente risultava altresì proprietario di un immobile sito in Peschiera Borromeo (MI), ricevuto in eredità dal padre e venduto nel febbraio 2020 (cfr. doc. 33), da cui ha ricevuto un corrispettivo di euro 90.000,00.
Ciò posto il Collegio ritiene che, all'esito del raffronto della situazione economico-patrimoniale delle parti come sopra ricostruita all'attualità, certamente sussistano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento per sè come sopra quantificato, attesa la forbice reddituale esistente tra i coniugi, peraltro accresciutasi negli anni, laddove la capacità reddituale del sig. CP_1
è notevolmente aumentata, mentre quella della sig.ra è diminuita - a fronte peraltro di una Pt_1 situazione patrimoniale – inizialmente molto solida – che la stessa non è stata tuttavia in grado di consolidare. Ad oggi, infatti, la ricorrente non è dotata di una propria autonomia reddituale, potendo contare unicamente sul proprio patrimonio, che è stato peraltro progressivamente eroso nel corso degli ultimi anni, ragionevolmente proprio per far fronte alle proprie esigenze di vita.
Peraltro, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, nel diverso e minor importo rispetto a quello oggetto della domanda di parte attrice, deve tenersi conto – oltre che della capacità lavorativa e dell'età della ricorrente, anche delle opacità riscontate nella situazione patrimoniale della sig.ra laddove la stessa non ha fornito provato dell'origine del rilevante patrimonio di cui la stessa Pt_1 disponeva all'epoca del matrimonio, a fronte peraltro delle esigue entrate dalla stessa documentate.
pagina 9 di 11 Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate per la quota di 1/3 considerata la natura necessaria del presente procedimento con riguardo alla pronuncia sullo status;
la restante quota di 2/3 deve, invece, essere posta a carico del resistente, attesta la sua soccombenza prevalente riguardo alla domanda di addebito della separazione e di mantenimento del coniuge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_6 CP_1
, che hanno contratto matrimonio civile in San ON MI il 20/09/2012, iscritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di San ON MI all'anno 2012, parte 1, n. 39.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di SAN DONATO MILANESE -MI- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Addebita la separazione al marito;
4. Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro CP_1 Parte_1
1.000,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal maggio 2025, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5. Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 – che si liquidano in euro 1.500, oltre Iva, Cpa e spese generali;
6. Condanna al pagamento della quota di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
euro 3.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti
Così deciso in Milano, nella camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa AU Maria Cosmai
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 28/01/2022, discussa nella Camera di Consiglio del 09/04/2025, da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. Clementi Sandro presso il cui studio sito in Milano, Via Cadore 15, è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Schiavone TT e dall'avv. Begani Ginevra presso il cui studio in Viale Monte Nero
4, Milano, è elettivamente domiciliato,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08/02/2022
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) Pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1
, con addebito di colpa a carico di quest'ultimo, ordinando le conseguenti annotazioni di Legge. CP_1
2) Disporre a favore della ricorrente Sig.ra e a carico del marito Sig. , un Parte_1 CP_1 assegno mensile di mantenimento pari ad € 2.500,00 da rivalutarsi annualmente.
3) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre al 15% spese forfettarie e imposte di Legge.
In via istruttoria:
1) Ordinare al resistente la produzione dei movimenti finanziari e dell'estratto conto attuale del piano di accumulo del Fondo Anima sottoscritto il 4.02.2020 ed alimentato dal c/c n. (2)80053 BPM intestato al Sig.
. CP_1
2) Ordinare al resistente la produzione del rogito del box di e di quelli degli altri immobili di Parte_2 proprietà compravenduti nel periodo 2019-2021.
3) Ordinare al resistente la produzione dei movimenti e la certificazione dell'estinzione del finanziamento n. Part 4923986 e i movimenti del finanziamento N. 4859014.
4) Ordinare al resistente la produzione del bilancio della Società e/o la Parte_4 documentazione attestante il patrimonio mobiliare ed immobiliare della stessa.
5) Disporre, anche a mezzo della Polizia Tributaria, indagini volte ad accertare la reale consistenza del patromonio e dei redditi nonché del tenore di vita del resistente.
6) Disporre CTU volta ad accertare la reale consistenza patrimoniale e finanziaria del resistente negli anni dal
2019 al 2023.
7) Ammettere prova per testimoni indicandosi sin d'ora i testimoni nelle persone dei Sig.ri Testimone_1
e e sulle circostanze Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Controparte_2 articolate nel ricorso e nelle memeorie ex art. 183 co. VI cpc.
8) A prova contraria dei capitoli proposti dal convenuto nella propria Memoria ex art. 183 co. VI n. 2 cpc sub
4.1 b), m) ed o), disporre prova per interpello del Sig. nonchè prova per testimoni dei Sig.ri CP_1
e acquisire i documenti citati sub all.ti 1,2,3,4 e 5 della Memoria Testimone_3 Testimone_4
15.05.2023 ex art. 183 co. VI n. 3 cpc della Ricorrente.”
pagina 2 di 11 Per : CP_1
“A) NEL MERITO:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito formulata dalla NOa nei confronti del NO in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
Pt_1 CP_1
2) accertare e dichiarare che non sussistono le condizioni in fatto e in diritto perché il marito sia tenuto a corrispondere un assegno a titolo di concorso di mantenimento della moglie;
3) per l'effetto, rigettare la richiesta formulata dalla NOa in ordine all'assegno di mantenimento Pt_1 pari ad Euro 2.500,00, o pari a qualsiasi altro importo, siccome infondata in fatto ed in diritto.
B) IN VIA ISTRUTTORIA:
I- Il NO chiede che l'Ill.mo Giudice voglia ammettere il resistente a provare per interpello della CP_1 NOa e per testi come siano vere le seguenti circostanze: Pt_1
a) vero che la NOa dal 20 settembre 2012 al 31 maggio 2021 ha lavorato come consulente di viaggio Pt_1
-Freelance- in qualità di accompagnatrice turistica per gruppi di viaggio con Boscolo Viaggi e con altri tour operators;
b) vero che, nel corso della vita matrimoniale, il NO incoraggiava la NOa a dedicare più CP_1 Pt_1 tempo al proprio lavoro, accettando gli incarichi che riceveva nel ruolo di accompagnatrice anche per trasferte brevi verso mete vicine a Milano;
c) vero che la NOa è laureata in Scienze Politiche;
Pt_1
d) vero che la NOa ha acquisito ed è tutt'ora munita di patentino turistico;
Pt_1
e) vero che, nel corso della vita matrimoniale, la collaboratrice domestica AU per due volte alla settimana per complessive quattro ore si occupava della pulizia della casa coniugale, sita in San ON MI, via
Ripalta 6/B;
f) vero che, nel corso della vita matrimoniale, il NO per i suoi impegni lavorativi, dal lunedì al CP_1 venerdì, usciva di casa tutte le mattine alle ore 07:30 e rientrava la sera alle ore 19:00/20:00;
g) vero che, durante il matrimonio, il NO , in settimana, pranzava regolarmente fuori casa in CP_1 compagnia di clienti e/o colleghi;
h) vero che, durante il matrimonio, il NO si occupava della spesa, della manutenzione dell'auto, CP_1 della consegna e del ritiro presso la tintoria dei completi e delle camicie da stirare;
i) vero che la NOa ha sempre pagato e paga le rate del finanziamento della macchina di Testimone_3 sua proprietà;
l) vero che, durante il matrimonio, la NOa accettava le proposte di lavoro solo in base al proprio Pt_1 desiderio di visitare le località di suo interesse, non in base all'ammontare della retribuzione che ne avrebbe ricavato, e non teneva in considerazione la volontà e la possibilità del marito di accompagnarla;
pagina 3 di 11 m) vero che, durante il matrimonio, la NOa rifiutava di farsi accompagnare dal marito durante le Pt_1 trasferte, adducendo quale giustificazione la necessità di non lasciare solo a casa il gatto;
n) vero che dal 2015 in poi la NOa non dormiva più con il NO , poiché o si coricava quando il marito si Pt_1 CP_1 svegliava per andare a lavorare, o dormiva sul divano;
0) vero che il NO e la NOa si sono conosciuti nel settembre del 2019. CP_1 Tes_3
Si indicano quali testimoni: 1) residente in [...]; 2) Testimone_3
residente in [...]. Testimone_4
II- Il resistente chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. alla ricorrente di esibire Part Part gli estratti aggiornati dei conti correnti accesi presso c/c 1340 dal 01/01/2022 al 31/04/2023 e c/c
2626 dal 01/01/2022 al 31/04/2023.
C) IN OGNI CASO: condannare la NOa alla refusione delle spese di causa, oltre accessori Parte_1 come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in San Parte_1 CP_1
ON MI il 20/09/2012, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San ON
MI all'anno 2012, parte 1, n. 39.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 28.01.2022 la ricorrente, allegando l'infedeltà coniugale del marito, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione con addebito e di disporre a carico dell'ex marito un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di euro 2.500,00.
In data 3 maggio 2022 si costituiva in giudizio il convenuto il quale, contestando integralmente la ricostruzione di controparte, aderiva alla domanda di separazione dei coniugi, chiedendo invece il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente, sia in punto addebito che quanto all'assegno di mantenimento dalla stessa richiesto per sè.
All'udienza del 9/05/2022 l'allora Presidente f.f. procedente, sentiti i coniugi e tentata inutilmente la conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si riservava di provvedere sulle restanti domande;
pagina 4 di 11 Con provvedimento del 12.05.2022, il Presidente f.f. non accoglieva, provvisoriamente, la domanda della ricorrente di un contributo economico per sé e fissava udienza di prima comparizione e trattazione.
All'udienza del 26.01.2023 il Giudice Istruttore, su domanda delle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 10.05.2024 il G.I. nelle more subentrato nella titolarità del procedimento, rigettava le domande istruttorie delle parti, assegnava termine per il deposito di documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.11.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.I., su domanda delle parti, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo la causa in decisione alla scadenza.
Depositati gli atti conclusivi del processo, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire a una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Devono essere infatti integralmente confermate le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del 10/05/2024, con cui sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti al fine della decisione, tenuto conto della documentazione acquisita in atti ed essendo meramente esplorative le ulteriori indagini reiterate dalla ricorrente sulla situazione economico- patrimoniale del resistente.
Sulla domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze esposte dalle parti negli atti introduttivi, la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente e la separazione di fatto tra i coniugi intervenuta già dal giugno 2021 sono invero elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
pagina 5 di 11 Sulla domanda di addebito della separazione
La domanda della ricorrente di addebito della separazione a carico del marito è fondata e dev'essere, pertanto, accolta.
Si premette, in diritto, che ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.p. la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, abbia causato il fallimento della convivenza coniugale, gravando sulla parte che avanza la domanda di addebito l'onere della prova della condotta del coniuge in violazione dei doveri coniugali, nonché del nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato, a sostegno della propria richiesta di addebito della separazione al marito, di aver appreso nell'ottobre 2020 della relazione extraconiugale intrattenuta dal
SI , che peraltro – approfittando della delega bancaria rilasciata dalla moglie – le aveva CP_1 altresì sottratto importanti somme di denaro.
Tale ricostruzione risulta confermata all'esito dell'attività istruttoria svolta: in particolare, risulta che in data 21 ottobre 2020 la ricorrente scopriva la relazione extraconiugale intrattenuta con una sua dipendente, dopo aver trovato sul computer in uso a entrambi i coniugi una chat Whatsapp tra il marito e l'amante, in cui lo stesso le aveva inoltrato un messaggio del seguente tenore “buongiorno amore – ti amo” (cfr. all. 4). Dopo un confronto con il marito, quest'ultimo le aveva espresso la propria intenzione di interrompere la relazione con l'amante e in data 24/10/2020 informava la moglie delle dimissioni presentate dalla dall'attività del . Tes_3 CP_1
Peraltro, sempre secondo le allegazioni della ricorrente, il marito aveva corrisposto all'amante diverse somme di denaro prelevate dal conto corrente della moglie, nonché intestato alla stessa una polizza assicurativa, oltre ad averle dato la disponibilità di due carte di credito;
il sig. aveva, CP_1 inoltre, prelevato dal conto corrente della moglie le somme necessarie ad acquistare le proprie quote della società IL S.r.l., per un importo complessivo di 90.000 €.
Ciononostante, i coniugi in un primo momento tentavano di recuperare il loro rapporto: in tale circostanza, il resistente riconosceva in data 7/11/2020 il debito “stimato tra euro 45.000,00 ed euro
65.000,00” nei confronti della moglie (all. 5) – credito che di seguito è stato compiutamente accertato limitatamente all'importo di € 45.000 all'esito del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal marito n. 44692/2021 R.G.: cfr. sentenza sub all. 2 alla comparsa conclusionale della ricorrente).
Inoltre dalla querela sporta in data 18/11/2020 dal resistente avverso la sig.ra dal Tes_3 resistente, lo stesso dichiara che la loro relazione era già in corso dal 2019 (cfr. all. 7); detta querela pagina 6 di 11 veniva poi rimessa nel febbraio 2021 nell'ambito di complessivi accordi raggiunti dalle parti, anche in relazione al preesistente rapporto di lavoro (cfr. doc. 5 di parte resistente).
Tuttavia, ancora a giugno 2021 la ricorrente scopriva che il marito continuava a sentire l'amante e si avvedeva di ulteriori prelievi effettuati dal marito sul proprio conto corrente – anch'essi allegati nell'ambito del procedimento monitorio: a quel punto gli comunicava di voler interrompere la loro relazione e gli chiedeva di lasciare la casa coniugale, cessando da allora la convivenza con il marito.
Risulta altresì che nel novembre 2022 il NO ha costituito la società CP_1 Parte_4
, di cui la è socia accomandataria (cfr. all. 2 del 24/03/2023); sono stati altresì
[...] Tes_3 documentati i bonifici effettuati dal resistente alla quantomeno sino al 2023 (cfr. estratti Tes_3 conto Banca di Asti).
Orbene, tutto ciò premesso in fatto, il resistente non ha contestato l'esistenza della propria relazione con la opponendo invece che la relazione matrimoniale con la ricorrente fosse in Tes_3 crisi già dal 2015; allegazioni che tuttavia non hanno trovato riscontro probatorio, considerato che il sig. si è limitato ad allegare di non dormire più con la moglie già da diversi anni prima CP_1 dell'interruzione della convivenza, circostanza che la ricorrente ha tuttavia contestato e ricondotto a diverse esigenze familiari.
In conclusione, alla luce di quanto precede, vi è piena prova che la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito e le ulteriori condotte del marito - quali in particolare i ripetuti prelievi di somme di denaro effettuati dal conto corrente della moglie, da ritenersi accertati quanto meno nell'importo poi riconosciutole in sede monitoria - siano state determinanti rispetto alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi, e di gravità tale da determinare l'irreversibilità della crisi coniugale, che – nonostante il successivo tentativo delle parti – non è stato possibile recuperare.
La domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito deve quindi trovare accoglimento.
Sulle questioni economiche
All'esito dell'attività istruttoria, ritiene il Collegio debba esser previsto un assegno di mantenimento in favore della moglie - pari ad € 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale dei coniugi, deve rilevarsi innanzitutto che la NOa ha continuato a lavorare come consulente di viaggio e accompagnatrice turistica a Pt_1 partita IVA, con redditi netti annui rimasti particolarmente esigui – nello specifico pari a euro 7.930,00 pagina 7 di 11 nell'anno di imposta 2018 e ad euro 2.483,00 nell'anno di imposta 2019; detti redditi - ulteriormente ridottisi negli anni della pandemia (per euro 744,00 nell'anno di imposta 2020, euro 282,00 nell'anno di imposta 2021 ed euro 2.363,00 nell'anno di imposta 2022) - si attestavano sui 8.190,00 € nell'anno di imposta 2023, risultando del tutto insufficienti a far fronte alle proprie esigenze di vita.
La ricorrente risultava altresì titolare al 99% della Immobiliare di famiglia Brava Srl., che ha ad oggetto la gestione di beni immobili e in particolare di un'abitazione e di un locale commerciale sito in
San ON MI (MI) (cfr. doc. 34 di parte resistente); invero in data 14/11/2023 addiveniva a cedere le quote di detta società a fronte di un corrispettivo di 10.098,00 euro alla compagna del fratello
(cfr. atto notarile di cessione ed estratto conto al 31/12/2023): la parte ha allegato che dette quote le erano state invero trasferite dal fratello, a fronte degli importanti prestiti che lo stesso aveva ricevuto dalla madre – poi definitivamente restituiti nell'agosto 2023 (cfr. all. 1 memoria di replica).
La sig.ra è altresì proprietaria esclusiva dell'immobile di San ON MI (MI), ove Pt_1 vive e per 1/6 di quello sito in Corridonia (MC) e di due box (cfr. visure in atti).
Quanto al rilevante patrimonio mobiliare di cui la ricorrente era ancora titolare all'uscita dalla casa familiare del marito, la stessa non ha fornito prova dell'origine, allegando unicamente che si trattava di lasciti ereditari. Ad ogni modo risulta provato che i risparmi di cui era ancora titolare a dicembre 2021
(per complessivi euro 69.000,00 circa) è stato progressivamente eroso, fino a risultare a dicembre 2023 pari a soli euro 6.000,00, come risulta dagli estratti c/c Banco BPM depositati in atti. Deve altresì sul punto rilevarsi che all'udienza del 04/09/2023 la ricorrente aveva dichiarato di godere ancora di risparmi per euro 100.000,00 circa, a fronte dell'avvenuta restituzione di euro 51.352,70 da parte del resistente all'esito del procedimento di esecuzione n. 44692/2021 R.G, definito con sentenza del
10/06/2024.
Quanto al resistente, il sig. dal 2012 ha continuato a lavorare come agente di commercio CP_1 per la AT SO (all. 2), con redditi dichiarati che risultano complessivamente in crescita nel quinquennio in esame (pari ad euro 48.232,00 nell'anno di imposta 2018, corrispondenti a euro
2.230,00 circa netti mensili su 12 mensilità; ad euro 57.777,00 nell'anno di imposta 2019, pari ad euro
2.650,00 netti mensili;
ad euro 41.051,00 nell'anno di imposta 2020, pari a 1.763,00 euro netti mensili circa sempre su 12 mensilità; ad euro 56.805,00 nell'anno di imposta 2021, pari ad un reddito mensile di euro 3.072,00, e ad € 61.878,00 nell'anno di imposta 2022, pari a un reddito mensile di euro 3.444,00 netti su 12 mensilità, cfr. PF 2019/2023); sino al 2021 risultano, altresì, redditi da locazione, sia pur per importi minimi (euro 5.600,00 al netto della cedolare secca).
pagina 8 di 11 Si rileva, inoltre, che a far data dal luglio 2020 il resistente avviava una prospera attività di impresa, divenendo socio al 15% di IL Srl, operante sempre nel commercio di latticini (cfr. doc.
14); nonchè dal novembre 2022 socio accomandatario della già citata M&V di RA TT
(impresa che risulta allo stato inattiva); quindi da febbraio 2024 presidente del Consiglio di amministrazione di e dall'ottobre 2024 anche socio al 45% e Parte_5 amministratore unico di Gestioni Logistiche Avanzate S.r.l., nonché socio unico di ALLSERVICES
S.r.l. (cfr. docc. 9, 10, 13 allegati all'ultima disclosure).
Nell'anno di imposta 2023 il convenuto risulta aver dichiarato redditi di impresa per euro
184.171,00, oltre ad euro 6.000,00 circa da lavoro dipendente (pari ad un'entrata mensile di euro
9.680,00 netti, calcolato su 12 mensilità, cfr. PF 2021), importi pari a oltre il doppio dei redditi degli anni precedenti.
Quanto alla situazione patrimoniale del resistente, lo stesso non è titolare di importanti risparmi
(cfr. estratti conto presenti in atti, pur non risultando tale documentazione completa di tutti i movimenti bancari effettuati dal resistente), ed è proprietario esclusivo di un immobile e un box in Pantigliate
(MI), ove attualmente vive, immobile gravato da un mutuo con scadenza nel marzo 2026, con due rate mensili di euro 750,00 ed euro 280,00 (cfr. docc. allegati alla disclosure); il resistente risultava altresì proprietario di un immobile sito in Peschiera Borromeo (MI), ricevuto in eredità dal padre e venduto nel febbraio 2020 (cfr. doc. 33), da cui ha ricevuto un corrispettivo di euro 90.000,00.
Ciò posto il Collegio ritiene che, all'esito del raffronto della situazione economico-patrimoniale delle parti come sopra ricostruita all'attualità, certamente sussistano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento per sè come sopra quantificato, attesa la forbice reddituale esistente tra i coniugi, peraltro accresciutasi negli anni, laddove la capacità reddituale del sig. CP_1
è notevolmente aumentata, mentre quella della sig.ra è diminuita - a fronte peraltro di una Pt_1 situazione patrimoniale – inizialmente molto solida – che la stessa non è stata tuttavia in grado di consolidare. Ad oggi, infatti, la ricorrente non è dotata di una propria autonomia reddituale, potendo contare unicamente sul proprio patrimonio, che è stato peraltro progressivamente eroso nel corso degli ultimi anni, ragionevolmente proprio per far fronte alle proprie esigenze di vita.
Peraltro, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, nel diverso e minor importo rispetto a quello oggetto della domanda di parte attrice, deve tenersi conto – oltre che della capacità lavorativa e dell'età della ricorrente, anche delle opacità riscontate nella situazione patrimoniale della sig.ra laddove la stessa non ha fornito provato dell'origine del rilevante patrimonio di cui la stessa Pt_1 disponeva all'epoca del matrimonio, a fronte peraltro delle esigue entrate dalla stessa documentate.
pagina 9 di 11 Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate per la quota di 1/3 considerata la natura necessaria del presente procedimento con riguardo alla pronuncia sullo status;
la restante quota di 2/3 deve, invece, essere posta a carico del resistente, attesta la sua soccombenza prevalente riguardo alla domanda di addebito della separazione e di mantenimento del coniuge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_6 CP_1
, che hanno contratto matrimonio civile in San ON MI il 20/09/2012, iscritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di San ON MI all'anno 2012, parte 1, n. 39.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di SAN DONATO MILANESE -MI- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Addebita la separazione al marito;
4. Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro CP_1 Parte_1
1.000,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal maggio 2025, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
5. Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 – che si liquidano in euro 1.500, oltre Iva, Cpa e spese generali;
6. Condanna al pagamento della quota di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
euro 3.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti
Così deciso in Milano, nella camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa AU Maria Cosmai
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