Articolo 31 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 30Articolo 32
Versione
19 aprile 1942
Art. 31.

Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui e' fissata la nuova residenza.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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