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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/10/2024, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4531/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4531/2023 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CAPELLO MATILDE, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato in [...] il [...], con il Parte_2 patrocinio dell'avv. FEDELE SAMUEL, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti: Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 29/04/2000, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 178, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/11/2023.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dalle parti, a mezzo del ricorso depositato in data 10/11/2023, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 159 pronunciata da questo Tribunale in data 01/02/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70 e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 24/09/2024;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento dei figli Per_1
e maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, non è in c Per_2 con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 in Roma in data 29/04/2000, con atto trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio di detto Comune al nr. 178, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/11/2023, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00. Nulla per spese.
Perugia, 09/10/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4531/2023 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CAPELLO MATILDE, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato in [...] il [...], con il Parte_2 patrocinio dell'avv. FEDELE SAMUEL, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti: Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 29/04/2000, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 178, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/11/2023.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dalle parti, a mezzo del ricorso depositato in data 10/11/2023, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 159 pronunciata da questo Tribunale in data 01/02/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70 e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 24/09/2024;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento dei figli Per_1
e maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, non è in c Per_2 con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 in Roma in data 29/04/2000, con atto trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio di detto Comune al nr. 178, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/11/2023, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00. Nulla per spese.
Perugia, 09/10/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti