Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01947/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3001 del 2025, proposto da
AR CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudadio e Gianluca Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gori S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Carità, n. 32;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dalla Gori S.p.A. a fronte dell'istanza di accesso agli atti, trasmessa a mezzo PEC in data 17.04.2025, con la quale la ricorrente ha chiesto - per quel che qui rileva - di accedere, prendere visione ed estrarre copia:
(i) dell'originario progetto di sostituzione delle condotte fognarie lungo Via Vespucci n. 3 -Viale Vespoli (Marina del Cantone - INT_22D6-903392677),
(ii) della eventuale variante progettuale, determinata dalla delocalizzazione dell'originario tracciato fognario (attestata dal Verbale di riunione preliminare di coordinamento del 21.01.2020),
(iii) di tutta la documentazione afferente la rimozione, bonifica e smaltimento della vecchia conduttura in amianto che, come riportato nel Verbale di riunione preliminare di coordinamento del 21.01.2020, era stata rinvenuta nel corso dello scavo, nonché
(iv) di tutta la documentazione afferente l'intervento di spurgo fognario effettuato in data 12.04.2025, ivi compreso il verbale dell'operazione medesima;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gori S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa NA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente - che dichiara di essere proprietaria, giusta atto di compravendita rogato per Notar dott. Giancarlo Iaccarino di Carlo del 14.11.2016 (Rep. 34598 – Racc. 20550, di un immobile, sito in MA SE (Frazione Nerano) alla Via Amerigo Vespucci n. 3, riportato presso l’Agenzia delle Entrate di MA SE (Na) - catasto fabbricati - con i seguenti dati catastali: “Foglio 16, p.lla 906, sub 1, Cat. A/2, classe 4^, consistenza 5 vani, Sup.Cat. 75 mq - chiede, con ricorso notificato il 16/06/2025 e depositata in giudizio in pari data, la declaratoria di illegittimità/annullamento del silenzio serbato dalla Gori S.p.A. a fronte dell'istanza di accesso agli atti, trasmessa a mezzo PEC in data 17/04/2025, con la quale la ricorrente ha chiesto - per quel che qui rileva - di accedere, prendere visione ed estrarre copia: (i) dell'originario progetto di sostituzione delle condotte fognarie lungo Via Vespucci n. 3 -Viale Vespoli (Marina del Cantone - INT_22D6-903392677), (ii) della eventuale variante progettuale, determinata dalla delocalizzazione dell'originario tracciato fognario (attestata dal Verbale di riunione preliminare di coordinamento del 21.01.2020), (iii) di tutta la documentazione afferente la rimozione, bonifica e smaltimento della vecchia conduttura in amianto che, come riportato nel Verbale di riunione preliminare di coordinamento del 21.01.2020, era stata rinvenuta nel corso dello scavo, nonché (iv) di tutta la documentazione afferente l'intervento di spurgo fognario effettuato in data 12.04.2025, ivi compreso il verbale dell'operazione medesima; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali. Chiede, altresì, l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a., nonché di provvedere, in ipotesi di perdurante inerzia della resistente, alla nomina di un Commissario ad acta .
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22, 24 E 25 L. N. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 5 D.LGS 33/2013 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 E 3 DELLA L. 241/90 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
Il 05/12/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza, nelle quali ha rappresentato che, con comunicazione PEC del 07/08/2025 e successive note di interlocuzione, la resistente riscontrava – tardivamente (e solo dopo l’attivazione della presente impugnativa) – la richiesta di accesso agli atti formalizzata in data 17/04/2025, evidenziando che “ gli scriventi difensori, ritenendo che la ostensione documentale è stata solo parziale, insistono per l’accoglimento del ricorso, limitatamente alla documentazione oggetto del punto (iii) della istanza di accesso agli atti del 17.04.2025, ovvero di tutta la documentazione afferente la rimozione, bonifica e smaltimento delle tubature in amianto (ivi compreso il verbale di rinvenimento amianto, aggiornamento del PSC, aggiornamento del POS, certificazioni degli operatori eventuali rilievi fotografici di rinvenimento, confinamento area, rimozione, imballaggio e carico sul mezzo, relazione di fine bonifica) ”.
Il 09/12/2025, si è costituita in giudizio Gori S.p.A., depositando all’uopo una memoria di costituzione, rilevando l’inammissibilità, l’improcedibilità, l’irricevibilità e l’infondatezza del gravame e concludendo per il rigetto del ricorso.
In pari data 09/12/2025 la Gori S.p.A., ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha riepilogato l’interlocuzione intercorsa con parte ricorrente a seguito dell’istanza di accesso del 17/04/2025, evidenziando che “ Non solo quindi OR ha trasmesso tutta la documentazione in suo possesso, spiegando le ragioni per la quale non la detiene, ma ha anche posto in essere quanto possibile per procurarla da altri soggetti ”, insistendo, quindi, affinché questo T.A.R. “ voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo pacifico che OR ha trasmesso tutta la documentazione in suo possesso, e respingere il ricorso con riferimento alla documentazione di cui la OR stessa non è in possesso ”, e concludendo “ per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per il rigetto del ricorso per quanto concerne la residua documentazione che OR s.p.a. non ha formato e non detiene, con integrale compensazione delle spese di lite, già concordata con la controparte e giustificata dall’attività posta in essere per procurare la documentazione non in suo possesso ”.
Nella Camera di Consiglio dell’11/12/2025, il Collegio ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 12/02/2026 al fine di consentire a parte resistente di effettuare nuove ricerche della documentazione richiesta.
Il 26/01/2026, Gori S.p.A. ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha rappresentato di avere trasmesso, con la nota prot.2530\2026 del 13/1/2026 (depositata in giudizio in data 21/1/2026) al procuratore della ricorrente l’ulteriore documentazione reperita anche a seguito di nuova richiesta alla società intermediaria DUE GOLFI ECOLOGIA S.r.l., insistendo, quindi, affinché questo T.A.R. “ voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo pacifico che OR ha trasmesso tutta la documentazione in suo possesso, essendosi persino adoperata per reperire atti e documenti detenuti da soggetti terzi, e respingere il ricorso con riferimento alla documentazione di cui la OR stessa non è in possesso ”.
Il 27/01/2026, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha riepilogato - nuovamente - la interlocuzione avuta con Gori S.p.A. dopo il deposito del ricorso, avvenuto in data 16/06/2025, e dopo l’udienza camerale dell’11/12/2025, ed ha evidenziato che “ La completa ostensione documentale, benché materializzi una ipotesi di cessazione della materia del contendere, imporrà – in ogni caso – a codesto Ecc.mo Collegio una sommaria delibazione nel merito della presente vicenda processuale. È infatti pacifica, la iniziale inerzia della Gori s.p.a. rispetto alla istanza di accesso formalizzata dalla ricorrente (tanto da imporle l’attivazione del presente giudizio), a cui si accompagna la successiva esibizione “parziale” della documentazione richiesta, completata solo all’esito della celebrazione della camera di consiglio dell’11.12.2025 ”, chiedendo la condanna della resistente alla refusione delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Il 30/01/2026, Gori S.p.A. ha depositato in giudizio una memoria di replica, nella quale ha evidenziato che “ Nella memoria del 27.1.2026 la ricorrente dà atto della avvenuta “completa ostensione documentale” e della “cessazione della materia del contendere” ” e che “ Tuttavia, in aperta contraddizione con il proprio precedente comportamento, richiede la condanna alle spese della resistente in virtù del principio della “soccombenza virtuale” ”, precisando che è priva di giustificazione la richiesta di condanna alle spese, “ essendovi invece consenso, dimostrato per iscritto, sulla compensazione delle stesse, subordinato al rimborso del contributo unificato che OR non ha potuto effettuare per la mancata comunicazione dei relativi dati; tale consenso è stato poi evidentemente unilateralmente ed ingiustificatamente revocato ”, insistendo per la compensazione delle spese.
Nella Camera di Consiglio del 12/02/2026, la difesa di parte ricorrente si è rimessa al Collegio circa la statuizione sulle spese e ha chiesto il rimborso del contributo unificato, mentre la difesa di parte resistente ha chiesto la compensazione delle spese, quindi il Collegio ha disposto il passaggio in decisione della causa.
DIRITTO
0. - Il ricorso ex art. 116 c.p.a. deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
1. - Osserva, infatti, il Tribunale che la ricorrente, il 27/01/2026, ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha dato atto della “ completa ostensione documentale ” all’esito della celebrazione della Camera di Consiglio dell’11/12/2025 e della intervenuta “ ipotesi di cessazione della materia del contendere ” (come, peraltro, dichiarato da parte resistente nella memoria difensiva del 26/01/2026), chiedendo la condanna della Società resistente alla refusione delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Non resta, quindi, al Tribunale, alla stregua di quanto rappresentato (anche) da parte ricorrente nella memoria difensiva del 27/01/2026 e della documentazione versata in atti dalle parti, che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., cessata la materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio la pretesa azionata dalla parte ricorrente.
2. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo all’esito del giudizio di accesso e alle peculiarità fattuali del caso di specie) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio di accesso, fatto salvo il rimborso del contributo unificato (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 19 luglio 2024, n. 6550), ove versato, con distrazione in favore degli Avv. Felice Laudadio e Avv. Gianluca Vozza, dichiaratisi antistatari, essendo precisato che «" il pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta un'obbligazione ex lege espressamente prevista dall'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, per la cui ottemperanza non è neppure necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell'Autorità giurisdizionale (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2018, n. 6587) " (C.d.S., Sez. V, n. 3517/2020)» (Consiglio di Stato, Sezione V, 12 maggio 2023, n. 4821) e che, ai fini predetti, “ la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza ”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato (ove versato), con distrazione in favore degli Avv. Felice Laudadio e Avv. Gianluca Vozza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA UR AD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NA TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TE | MA UR AD |
IL SEGRETARIO